LEGGE 24 agosto 2011, n. 154

Type Legge
Publication 2011-08-24
Ultimo aggiornamento 2011-09-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 89 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di corriere liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 2. Ai fini della presente sezione e del presente titolo, capi 2, 3 e 4, si intende per: a) "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, a prezzi accessibili a tutti gli utenti; b) "licenza individuale": l'autorizzazione concessa da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.

Accordo - Art. 90

ARTICOLO 90 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi di corriere Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, sono in grado, da soli o congiuntamente, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di corriere.

Accordo - Art. 91

ARTICOLO 91 Servizio universale La parte CE o qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari.

Accordo - Art. 92

ARTICOLO 92 Licenze individuali 1. Una licenza individuale puo' essere prescritta solo per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale. 2. Ove sia prevista una licenza individuale, vengono resi noti al pubblico: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali. 3. Previa richiesta, i motivi del diniego del rilascio di una licenza individuale vengono comunicati al richiedente e viene istituita una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente a livello della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. Tale procedura e' trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.

Accordo - Art. 93

ARTICOLO 93 Indipendenza degli organismi di regolamentazione Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Accordo - Art. 94

ARTICOLO 94 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione; b) "autorita' di regolamentazione" del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nel presente capo; c) "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete e di un servizio pubblici di telecomunicazione che: i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori, e ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura del servizio; d) "fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato; e) "interconnessione": il collegamento a fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore; f) "servizio universale": insieme di servizi di qualita' determinata, che deve essere messo a disposizione di tutti gli utilizzatori nel territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili. L'ambito di applicazione e l'attuazione del servizio universale sono decisi dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai seguenti servizi di telecomunicazione, diversi dalla radiotelediffusione, liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4: servizi di telefonia vocale, servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, servizi di telex, servizi telegrafici, servizi di fax, servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale.

Accordo - Art. 95

ARICOLO 95 Autorita' di regolamentazione 1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Esse dispongono di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. Un fornitore interessato dalla decisione di un'autorita' di regolamentazione ha diritto di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi sono portate a esecuzione.

Accordo - Art. 96

ARTICOLO 96 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica. 2. Puo' essere prescritta una licenza per far fronte a problemi di attribuzione di frequenze e numeri. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prevista una licenza: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, deve avere diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi; d) i diritti di licenza imposti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze di cui trattasi.

Accordo - Art. 97

ARTICOLO 97 Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, da soli o congiuntamente, rappresentano un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

Accordo - Art. 98

ARTICOLO 98 Interconnessione 1. Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di comunicazione. L'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere definita di concerto tra le imprese interessate nell'ambito di una trattativa commerciale. 2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale, garantita in corrispondenza di ogni punto della rete ove sia tecnicamente praticabile, e' fornita: a) secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi da esso non controllati o per le proprie societa' controllate o altre societa' controllate; b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe(1) trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilita' economica, e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dovere alcun corrispettivo per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico. 5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento. 6. Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale puo' rivolgersi, in qualsiasi momento o dopo un periodo di tempo ragionevole noto al pubblico, a un organismo nazionale indipendente, che puo' essere un organismo di regolamentazione di cui all'articolo 95, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione opportune. ---------- (1) Le tariffe sono orientate ai costi nella parte CE e basate sui costi negli Stati del CARIFORUM firmatari.

Accordo - Art. 99

ARTICOLO 99 Risorse limitate Tutte le procedure per l'attribuzione e l'impiego di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

Accordo - Art. 100

ARTICOLO 100 Servizio universale 1. La parte CE o qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico della o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorita' di regolamentazione nazionali stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale. 4. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che: a) gli elenchi di tutti gli abbonati siano accessibili agli utenti in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.

Accordo - Art. 101

ARTICOLO 101 Riservatezza delle informazioni La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza con cio' determinare effetti restrittivi sugli scambi di servizi.

Accordo - Art. 102

ARTICOLO 102 Controversie tra fornitori 1. Qualora fra i fornitori delle reti o dei servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, la competente autorita' di regolamentazione nazionale - su richiesta di una delle parti della controversia - emette nel piu' breve tempo possibile una decisione vincolante per risolvere la controversia. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione nazionali coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.

Accordo - Art. 103

ARTICOLO 103 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per: a) "servizio finanziario": un qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': A. servizi assicurativi e connessi 1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): i) ramo vita; ii) ramo danni; 2) riassicurazione e retrocessione; 3) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); 4) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico; 2) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3) leasing finanziario; 4) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; 5) garanzie e impegni; 6) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, di: i) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); ii) valuta estera; iii) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio; iv) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); v) titoli trasferibili; vi) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti; 7) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; 8) intermediazione sul mercato monetario; 9) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; 12) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende pero' i soggetti pubblici; c) "soggetto pubblico": 1) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, o un soggetto di proprieta' della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario o dai medesimi controllato, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure 2) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, ma che e' fornito sul territorio dell'altra parte.

Accordo - Art. 104

ARTICOLO 104 Misure prudenziali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Accordo - Art. 105

ARTICOLO 105 Regolamentazione efficace e trasparente 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per comunicare preventivamente a tutti gli interessati le disposizioni di applicazione generale che la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari intendono adottare, onde dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni. La comunicazione e' effettuata mediante: a) pubblicazione ufficiale oppure b) altra forma scritta o elettronica. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rendono noti agli interessati i requisiti necessari per presentare le domande di prestazione di servizi finanziari. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi forniscono al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi, qualora abbiano bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne danno senza indugio comunicazione all'interessato. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare l'attuazione e l'applicazione sul loro territorio delle norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza del settore dei servizi finanziari.

Accordo - Art. 106

ARTICOLO 106 Nuovi servizi finanziari(1) La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui essi autorizzano la prestazione da parte di loro prestatori di servizi finanziari a norma della legislazione nazionale in circostanze analoghe. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e assoggettare tale prestazione ad autorizzazione. Ove sia prescritta l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali. ---------- (1) Il presente articolo si applica esclusivamente alle attivita' di servizi finanziari contemplate dall'articolo 103 e liberalizzate a norma del presente titolo.

Accordo - Art. 107

ARTICOLO 107 Trattamento dei dati 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del loro territorio, ai fini del loro trattamento se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Accordo - Art. 108

ARTICOLO 108 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di sicurezza sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che possono essere svolte da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato o di loro soggetti pubblici.

Accordo - Art. 109

ARTICOLO 109 Ambito di applicazione, definizioni e principi 1. La presente sezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, si intende per: a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto; b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di: i) carico e scarico delle navi; ii) rizzaggio/derizzaggio del carico; iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; c) "servizi di sdoganamento" (in alternativa "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del prestatore del servizio o di una sua consueta attivita' complementare; d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci; f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali. 3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale: a) la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; b) la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle navi battenti bandiera dell'altra parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi per quanto attiene tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Nell'applicare questi principi la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari: a) evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; b) dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad avere una presenza commerciale nel loro territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai loro prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsiasi paese terzo. 6. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari mettono a disposizione dei fornitori del servizio di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

Accordo - Art. 110

ARTICOLO 110 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi turistici liberalizzati a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.

Accordo - Art. 111

ARTICOLO 111 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che i fornitori, soprattutto nel quadro delle reti di distribuzione turistica(1), possano influire sostanzialmente sulle condizioni di partecipazione al mercato dei servizi turistici ponendo o mantenendo in essere pratiche anticoncorrenziali quali, tra l'altro, l'abuso di posizione dominante mediante l'imposizione di prezzi non equi, le clausole di esclusiva, il rifiuto di negoziare, le vendite vincolate, le restrizioni quantitative o l'integrazione verticale. --------- (1) Ai fini della presente sezione, per "reti di distribuzione turistica" si intendono gli operatori turistici e altri grossisti del turismo (in partenza e in arrivo), i sistemi telematici di prenotazione e i sistemi di distribuzione globale (anche non collegati a compagnie aeree o forniti via Internet), le agenzie di viaggio e altri distributori di servizi turistici.

Accordo - Art. 112

ARTICOLO 112 Accesso alla tecnologia La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare il trasferimento tecnologico, su basi commerciali, alle presenze commerciali negli Stati del CARIFORUM firmatari.

Accordo - Art. 113

ARTICOLO 113 Piccole e medie imprese La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese al settore dei servizi turistici.

Accordo - Art. 114

ARTICOLO 114 Mutuo riconoscimento Le parti cooperano al mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze o di altre disposizioni regolamentari a norma dell'articolo 85.

Accordo - Art. 115

ARTICOLO 115 Potenziamento dell'impatto del turismo sullo sviluppo sostenibile Le parti incoraggiano la partecipazione dei prestatori di servizi del CARIFORUM ai programmi di finanziamento internazionale, regionale, subregionale, bilaterale e privato a sostegno dello sviluppo sostenibile del turismo.

Accordo - Art. 116

ARTICOLO 116 Norme ambientali e di qualita' Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari promuovono il rispetto delle norme ambientali e di qualita' applicabili ai servizi del turismo secondo modalita' ragionevoli e oggettive senza creare inutili ostacoli agli scambi e si adoperano per agevolare la partecipazione degli Stati del CARIFORUM firmatari alle competenti organizzazioni internazionali che fissano le norme ambientali e di qualita' applicabili ai servizi del turismo.

Accordo - Art. 117

ARTICOLO 117 Cooperazione allo sviluppo e assistenza tecnica 1. Le parti cooperano alla promozione del settore del turismo negli Stati del CARIFORUM firmatari, tenuto conto delle asimmetrie inerenti al rispettivo grado di sviluppo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'adeguamento dei sistemi di contabilita' nazionale al fine di facilitare l'introduzione dei conti satellite del turismo (CST) a livello regionale e locale; b) il rafforzamento, a livello regionale e locale, delle capacita' di gestione ambientale nelle zone turistiche; c) lo sviluppo di strategie di marketing via Internet per le piccole e medie imprese del settore dei servizi turistici; d) meccanismi in grado di assicurare l'efficace partecipazione degli Stati del CARIFORUM firmatari agli organismi internazionali di normazione che si occupano della definizione di norme sul turismo sostenibile; programmi finalizzati a raggiungere e garantire l'equivalenza tra le norme in materia di turismo sostenibile di livello nazionale/regionale e quelle di livello internazionale; programmi volti a innalzare il livello di rispetto delle norme sul turismo sostenibile da parte dei fornitori regionali di servizi turistici; e) programmi di scambio e formazione nel settore turistico, compresa la formazione linguistica, per i fornitori di servizi turistici.

Accordo - Art. 118

ARTICOLO 118 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi sulle questioni oggetto della presente sezione e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo mette a punto le modalita' per un dialogo costante sui temi di cui alla presente sezione. 2. Le parti invitano i privati e gli altri soggetti interessati a partecipare, se d'accordo e ove opportuno, a questo dialogo. 3. Le parti convengono inoltre che sarebbe utile un dialogo regolare sulla pubblicazione di consigli di viaggio.

Accordo - Art. 119

ARTICOLO 119 Obiettivo e principi 1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni del presente titolo. 2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio. 3. Le parti convengono che la consegna per via elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3 del presente titolo, non assoggettabile a dazi doganali.

Accordo - Art. 120

ARTICOLO 120 Aspetti normativi del commercio elettronico 1. Sulle questioni normative sollevate dal commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguardera' tra l'altro i seguenti temi: a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati; c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate; d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. 2. La cooperazione puo' avvenire attraverso lo scambio di informazioni sulla legislazione delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.

Accordo - Art. 121

ARTICOLO 121 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per completare la liberalizzazione dei servizi e degli investimenti, sostenere gli sforzi degli Stati del CARIFORUM firmatari volti al rafforzamento della loro capacita' di prestazione di servizi, agevolare l'attuazione degli impegni previsti dal presente titolo e conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche predisponendo un sostegno per l'assistenza tecnica, la formazione e il rafforzamento delle capacita', per quanto riguarda: a) il miglioramento della capacita' dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte CE a livello comunitario, nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme; b) il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari, per quanto concerne in particolare la commercializzazione dei servizi turistici e culturali, le esigenze delle piccole e medie imprese, il franchising e la negoziazione di accordi di mutuo riconoscimento; c) la facilitazione del dialogo e dell'interazione tra i prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari; d) la soddisfazione dei bisogni di qualita' e norme in quei settori nei quali gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno assunto impegni a norma del presente accordo, tenendo conto dei mercati nazionali e regionali e degli scambi commerciali tra le parti, anche al fine di garantire la partecipazione all'elaborazione e all'adozione di norme sul turismo sostenibile; e) l'elaborazione e l'attuazione di regimi normativi applicabili a livello regionale del CARIFORUM a settori di servizi specifici, e negli Stati del CARIFORUM firmatari a quei settori nei quali essi abbiano assunto impegni a norma del presente accordo; f) l'istituzione di meccanismi per la promozione degli investimenti e delle joint venture tra prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, nonche' il rafforzamento delle capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti negli Stati del CARIFORUM firmatari.

Accordo - Art. 122

ARTICOLO 122 Pagamenti correnti Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 124, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra residenti della parte CE e degli Stati del CARIFORUM vengano effettuati in una valuta liberamente convertibile.

Accordo - Art. 123

ARTICOLO 123 Movimenti di capitali 1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' al titolo II, e alla liquidazione e al rimpatrio di detti capitali e di ogni utile che ne derivi. 2. Le parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Accordo - Art. 124

ARTICOLO 124 Misure di salvaguardia 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare serie difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o piu' Stati del CARIFORUM o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, la parte CE o lo Stato o gli Stati del CARIFORUM firmatari interessati possono applicare ai movimenti di capitali le misure di salvaguardia strettamente necessarie per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' immediatamente informato in merito all'adozione delle misure di salvaguardia e, non appena possibile, in merito a un calendario per la loro soppressione.

Accordo - Art. 125

ARTICOLO 125 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1) "autorita' garante della concorrenza": la "Commissione europea" per la parte CE; e una o piu' delle seguenti autorita' garanti della concorrenza, a seconda dei casi, per gli Stati del CARIFORUM: la CARICOM Competition Commission e la Comision Nacional de Defensa de la Competencia della Repubblica dominicana; 2) "procedimento a tutela della concorrenza": un procedimento instaurato dalla competente autorita' garante della concorrenza di una parte nei confronti di una o piu' imprese per accertare eventuali condotte anticoncorrenziali e porvi rimedio; 3) "diritto della concorrenza": a) gli articoli 81, 82 e 86 del trattato che istituisce la Comunita' europea e i relativi regolamenti di attuazione o le relative modifiche, per la parte CE; b) il capo 8 del trattato modificato di Chaguaramas, del 5 luglio 2001, le norme nazionali in materia di concorrenza conformi al trattato modificato di Chaguaramas e le norme nazionali in materia di concorrenza delle Bahamas e della Repubblica dominicana, per gli Stati del CARIFORUM. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'approvazione di siffatte norme e' comunicata alla parte CE attraverso il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.

Accordo - Art. 126

ARTICOLO 126 Principi Le parti riconoscono l'importanza di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Convengono pertanto che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti: a) gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire o di ridurre notevolmente la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante sul mercato nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM.

Accordo - Art. 127

ARTICOLO 127 Attuazione 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo disporranno di leggi applicabili alle restrizioni della concorrenza di loro competenza e degli organismi di cui all'articolo 125, paragrafo 1. 2. Dall'entrata in vigore delle leggi di cui al paragrafo 1 e dall'istituzione degli organismi di cui al medesimo paragrafo, le parti applicano il disposto dell'articolo 128. Esse convengono altresi' di riesaminare il funzionamento del presente capo decorso un periodo di sei anni dall'applicazione dell'articolo 128 destinato al rafforzamento della fiducia tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza.

Accordo - Art. 128

ARTICOLO 128 Scambio di informazioni e cooperazione in materia di tutela della concorrenza 1. Ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza la propria disponibilita' a cooperare in materia di attivita' a tutela della concorrenza. Cio' non impedisce alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di assumere decisioni autonome. 2. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare l'efficace applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. Gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza che si applicano in ciascuna delle parti e negli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Ogni autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza le informazioni in suo possesso dalle quali risulti che nel territorio dell'altra parte sono poste in essere pratiche commerciali anticoncorrenziali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. L'autorita' garante della concorrenza di ciascuna parte decide quale sia la forma di scambio di informazioni in base alle proprie migliori pratiche. Inoltre ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' - nei seguenti casi - informare le altre autorita' garanti della concorrenza in merito ai procedimenti da essa promossi a tutela della concorrenza: i) l'attivita' oggetto di accertamenti si svolge interamente o prevalentemente nella giurisdizione di competenza di una delle altre autorita' garanti della concorrenza; ii) il provvedimento di cui e' probabile l'adozione imporrebbe il divieto di una determinata condotta nel territorio dell'altra parte o degli Stati del CARIFORUM firmatari; iii) l'attivita' oggetto di accertamenti riguarda una condotta che si ritiene sia stata imposta, favorita o approvata dall'altra parte o dagli Stati del CARIFORUM firmatari.

Accordo - Art. 129

ARTICOLO 129 Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario riconosca o mantenga monopoli pubblici o privati conformemente alla propria legislazione. 2. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, non vengano adottate ne' mantenute in vigore misure atte a falsare gli scambi di beni o di servizi tra le parti in misura contraria agli interessi delle parti medesime, e che dette imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza se e in quanto l'applicazione di tali norme non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei compiti specifici ad esse assegnati. 3. In deroga al paragrafo 2, le parti convengono che le imprese pubbliche degli Stati del CARIFORUM firmatari, ove soggette a norme settoriali specifiche previste dal quadro di regolamentazione ad esse applicabile, non siano vincolate ne' disciplinate dal presente . 4. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari procedono, fatti salvi gli obblighi che ad essi incombono in forza dell'accordo OMC, al progressivo riordino degli eventuali monopoli nazionali di natura o carattere commerciale, in modo da garantire che, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, sia esclusa qualsiasi discriminazione - relativamente alle condizioni di vendita e di acquisto - tra le merci e i servizi originari della parte CE e quelli originari degli Stati del CARIFORUM o tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli degli Stati del CARIFORUM, salvo laddove tale discriminazione sia intrinseca all'esistenza del monopolio di cui trattasi. 5. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo viene informato in merito all'approvazione delle norme settoriali di cui al paragrafo 3 e alle misure adottate in attuazione del paragrafo 4.

Accordo - Art. 130

ARTICOLO 130 Cooperazione 1. Le parti convengono sull'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacita' per agevolare l'attuazione degli impegni e conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, in particolare per garantire l'efficacia e la correttezza delle politiche della concorrenza e dell'applicazione delle norme, soprattutto nel corso del periodo destinato al rafforzamento della fiducia di cui all'articolo 127. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il funzionamento efficiente delle autorita' garanti della concorrenza del CARIFORUM; b) l'assistenza nell'elaborazione di orientamenti, manuali e, se necessario, di disposizioni legislative; c) la messa a disposizione di esperti indipendenti; d) l'erogazione di formazione a favore di personale chiave incaricato dell'attuazione e dell'applicazione della politica della concorrenza.

Accordo - Art. 131

ARTICOLO 131 Contesto 1. Le parti convengono che l'impulso all'innovazione e alla creativita' migliora la competitivita' e costituisce un elemento essenziale del loro partenariato economico per conseguire uno sviluppo sostenibile, promuovere gli scambi reciproci e garantire la graduale integrazione degli Stati del CARIFORUM nell'economia mondiale. 2. Le parti riconoscono inoltre che la tutela e il rispetto della proprieta' intellettuale hanno un ruolo centrale nella promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e sono decise a garantire livelli di tutela crescente in linea con il loro livello di sviluppo.

Accordo - Art. 132

ARTICOLO 132 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) promuovere il processo di innovazione, ivi compresa l'ecoinnovazione, delle imprese ubicate nelle parti; b) dare impulso alla competitivita' delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese delle parti; c) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; d) conseguire un opportuno ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; e) contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica e al trasferimento e alla diffusione delle tecnologie e del know-how; f) incoraggiare, sviluppare e agevolare le attivita' di ricerca e sviluppo in cooperazione tra le parti nei settori scientifici e tecnologici, oltre che sviluppare relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle parti; g) incoraggiare, sviluppare e agevolare le attivita' di produzione e sviluppo in cooperazione tra le parti nel settore delle industrie creative, oltre che sviluppare relazioni durature tra le comunita' creative delle parti; h) promuovere e rafforzare le attivita' di cooperazione regionale che interessano le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea, cosi' da consentire a queste regioni e agli Stati del CARIFORUM di trarre reciproco vantaggio dalla loro prossimita' e vicinanza mediante lo sviluppo di uno spazio regionale innovativo e competitivo.

Accordo - Art. 133

ARTICOLO 133 Integrazione regionale Le parti riconoscono che, al fine di raggiungere appieno gli obiettivi della presente sezione, sono necessarie misure e politiche da adottare a livello regionale. Gli Stati del CARIFORUM convengono di accrescere gli interventi a livello regionale in modo che le imprese dispongano di un quadro politico e di regolamentazione atto a promuovere la competitivita' attraverso l'innovazione e la creativita'.

Accordo - Art. 134

ARTICOLO 134 Partecipazione a programmi quadro 1. E' agevolata e promossa la partecipazione delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari agli attuali e ai futuri programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attivita' dell'altra parte, se e in quanto cio' sia ammesso dalle norme interne di ciascuna parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attivita' in questione. 2. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' formulare raccomandazioni per agevolare la partecipazione delle istituzioni e delle imprese del CARIFORUM ai programmi di cui al paragrafo 1 e riesamina periodicamente tale partecipazione.

Accordo - Art. 135

ARTICOLO 135 Cooperazione in materia di competitivita' e innovazione 1. Le parti riconoscono che la promozione della creativita' e dell'innovazione e' essenziale ai fini dello sviluppo dell'imprenditorialita' e della competitivita' e del raggiungimento degli obiettivi generali del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) promozione dell'innovazione, della diversificazione, della modernizzazione, dello sviluppo e della qualita' dei prodotti e dei processi nelle imprese; b) promozione della creativita' e del design, soprattutto a livello di micro, piccole e medie imprese, e scambi tra reti di centri di design ubicati nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM; c) promozione del dialogo e degli scambi di esperienze e informazioni tra le reti degli operatori economici; d) assistenza tecnica, conferenze, seminari, visite di scambio, ricerca di opportunita' industriali e tecniche, partecipazione a tavole rotonde e a fiere generaliste e di settore; e) promozione dei contatti e della cooperazione industriale tra gli operatori economici, impulso agli investimenti congiunti, alle joint venture e alle reti mediante i programmi attuali e futuri, f) promozione di partenariati per attivita' di ricerca e sviluppo negli Stati del CARIFORUM cosi' da promuovere i loro sistemi di innovazione; g) intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento tecnologico tra partner del CARIFORUM e della Comunita' europea.

Accordo - Art. 136

ARTICOLO 136 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti promuovono la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attivita' di cooperazione nel rispetto delle loro norme interne. Le attivita' di cooperazione possono assumere le seguenti forme: a) iniziative congiunte di sensibilizzazione riguardanti i programmi della Comunita' europea per il potenziamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche, anche in merito alla dimensione internazionale del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ) e, se del caso, in merito ai possibili programmi che gli succederanno; b) reti comuni di ricerca in settori di interesse condiviso; c) scambi di ricercatori e di esperti al fine di promuovere la preparazione di progetti e la partecipazione al 7PQ e ad altri programmi di ricerca della Comunita' europea; d) riunioni comuni su temi scientifici per favorire gli scambi di informazioni e l'interazione e individuare ambiti di ricerca comune; e) la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine di entrambe le parti; f) lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato; g) la valutazione delle iniziative comuni e la diffusione dei risultati; h) il dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale; i) lo scambio di informazioni a livello regionale su programmi scientifici e tecnologici regionali; j) la partecipazione alle comunita' della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 2. Un'attenzione particolare sara' rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. 3. Sono se del caso associati alla cooperazione i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le micro, piccole e medie imprese, ubicate nelle parti. 4. Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.

Accordo - Art. 137

ARTICOLO 137 Cooperazione in materia di societa' dell'informazione e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza ai fini della promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e ai fini del passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il dialogo sui diversi profili politici della promozione e del monitoraggio della societa' dell'informazione; b) lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla regolamentazione; c) lo scambio di informazione sulle norme e sulle questioni connesse all'interoperabilita'; d) la promozione della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo delle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC; e) lo sviluppo di contenuti non commerciali e di applicazioni pilota in ambiti ad alto impatto sociale; f) il rafforzamento delle capacita' nel settore delle TIC, associato in particolare alla promozione delle reti, agli scambi e alla formazione di specialisti, soprattutto nel settore della regolamentazione.

Accordo - Art. 138

ARTICOLO 138 Cooperazione in materia di ecoinnovazione e di energia rinnovabile 1. Le parti riconoscono l'importanza di favorire forme di innovazione rispettose dell'ambiente in tutti i settori delle loro economie con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile e massimizzare l'impatto ambientale positivo del presente accordo evitando eventuali effetti negativi sull'ambiente. Tra tali forme di ecoinnovazione figurano l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) progetti riguardanti prodotti, tecnologie, processi produttivi, servizi, metodi imprenditoriali e gestionali ecologici, ivi compresi progetti per il risparmio idrico e su idonee applicazioni del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM - clean development mechanism); b) progetti riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; c) la promozione di reti e cluster sull'ecoinnovazione, anche mediante partenariati pubblico-privato; d) scambi di informazioni, di know-how e di esperti; e) attivita' di sensibilizzazione e formazione; f) elaborazione di studi e prestazione di assistenza tecnica; g) collaborazione nel campo della ricerca e dello sviluppo; h) progetti pilota e dimostrativi.

Accordo - Art. 139

ARTICOLO 139 Natura degli obblighi e loro ambito di applicazione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono l'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali in materia di proprieta' intellettuale da essi sottoscritti e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato IC dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito l'"accordo TRIPS"). 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano sull'applicazione alla presente sezione dei principi stabiliti dall'articolo 8 dell'accordo TRIPS. Le parti concordano inoltre che il rispetto efficace e appropriato dei diritti di proprieta' intellettuale debba tenere conto delle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM, garantire un equilibrio di diritti e obblighi tra titolari dei diritti e utenti e consentire alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di tutelare la salute pubblica e l'alimentazione. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come inibitoria della capacita' delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari di promuovere l'accesso ai medicinali. 3. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore (compreso il diritto d'autore sui programmi informatici e i diritti affini), i modelli di utilita', i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, la protezione delle varieta' vegetali, i modelli, le topografie dei circuiti integrati, le indicazioni geografiche, i marchi di beni o servizi, la protezione delle basi di dati, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprieta' industriale, e la protezione di informazioni riservate sul know-how. 4. Inoltre, fatti salvi i loro obblighi internazionali presenti e futuri, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari applicano quanto previsto dalla presente sezione e ne garantiscono l'adeguata ed efficace attuazione entro il 1º gennaio 2014, salvo diversa decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo alla luce delle priorita' e del livello di sviluppo degli Stati del CARIFORUM firmatari. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno la facolta' di determinare le opportune modalita' di attuazione delle disposizioni della presente sezione nel quadro dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive procedure. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno la facolta', ma non l'obbligo, di attuare nella loro legislazione una protezione piu' ampia di quella prevista dalla presente sezione, purche' non in contrasto con la medesima.

Accordo - Art. 140

ARTICOLO 140 Paesi meno sviluppati Nonostante quanto disposto dall'articolo 139, paragrafi 1 e 4, i paesi meno sviluppati che sono parti del presente accordo sono tenuti a dare applicazione alle sottoelencate disposizioni unicamente secondo quanto di seguito precisato: a) obblighi derivanti dall'accordo TRIPS: allo stesso ritmo che puo' essere loro imposto per l'applicazione dell'accordo TRIPS in base alle decisioni pertinenti del Consiglio TRIPS o ad altre decisioni applicabili del Consiglio generale dell'OMC; b) obblighi di cui alla presente sezione, sottosezioni 2 e 3: entro il 1º gennaio 2021, salvo diversa decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo alla luce delle decisioni pertinenti di cui alla lettera a).

Accordo - Art. 141

ARTICOLO 141 Integrazione regionale 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a proseguire l'esame di ulteriori iniziative volte a una maggiore integrazione delle loro regioni nel settore dei diritti di proprieta' intellettuale. Questo processo riguarda un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di proprieta' intellettuali, ulteriori progressi verso la gestione e il rispetto a livello regionale dei diritti nazionali di proprieta' intellettuale e, se del caso, l'introduzione e la gestione di diritti regionali di proprieta' intellettuale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a conseguire un livello armonizzato di protezione della proprieta' intellettuale nelle loro rispettive regioni.

Accordo - Art. 142

ARTICOLO 142 Trasferimento di tecnologie 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno delle loro rispettive regioni sia con paesi terzi. Cio' comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e il subappalto. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, attraverso tra l'altro lo sviluppo del capitale umano e di un quadro giuridico. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le misure opportune per prevenire o controllare le modalita' o le condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che potrebbero incidere negativamente sul trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o un abuso di un'asimmetria evidente dell'informazione nel corso della negoziazione delle licenze. 3. La parte CE facilita e promuove la concessione di incentivi alle istituzioni e alle imprese ubicate sul suo territorio per il trasferimento di tecnologie a istituzioni e imprese degli Stati del CARIFORUM cosi' da consentire a detti Stati di dotarsi di una base tecnologica solida. La parte CE si adopera per sottoporre alla discussione e all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo le eventuali misure di cui e' a conoscenza.

Accordo - Art. 143

ARTICOLO 143 Diritto d'autore e diritti connessi A. - Accordi internazionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano: a) il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); b) il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra, 1996). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire alla convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961). B. - Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari agevolano la conclusione di intese tra le loro rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di garantire che l'accesso alle licenze e la loro concessione per l'uso di contenuti a livello regionale nel territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari siano reciprocamente piu' agevoli in modo che i titolari dei diritti ottengano un'idonea remunerazione in relazione all'uso di tali contenuti.

Accordo - Art. 144

ARTICOLO 144 Marchi A. - Procedura di registrazione La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'ufficio marchi competente sia motivata e redatta per iscritto. Il richiedente ha la possibilita' di contestare il provvedimento di diniego della registrazione del marchio e ricorrere contro il provvedimento di diniego definitivo in sede giurisdizionale. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari introducono anche la possibilita' di opporsi alla registrazione dei marchi successivamente alla pubblicazione delle relative domande. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari istituiscono basi dati elettroniche, accessibili al pubblico, delle domande e delle registrazioni dei marchi. B. - Marchi notori La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari ricordano l'obbligo, derivante dall'accordo TRIPS, di applicare la nozione di marchio notorio ai marchi di servizi. Per stabilire se un marchio sia notorio, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano in modo da applicare la raccomandazione congiunta adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999. C. - Uso di Internet La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i titolari dei marchi che intendano utilizzarli su Internet e partecipare allo sviluppo del commercio elettronico; cio' comporta tra l'altro la definizione di disposizioni che chiariscano se l'uso di un segno distintivo su Internet abbia contribuito all'acquisizione o alla violazione di un marchio, se tale uso costituisca un atto di concorrenza sleale, e la definizione di rimedi. A tale proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per dare applicazione alla raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprieta' intellettuale su segni distintivi, adottata in occasione della trentaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 24 settembre al 3 ottobre 2001. D. - Licenze di marchio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a dare applicazione alle raccomandazioni congiunte sulle licenze di marchio adottate dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentacinquesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 25 settembre al 3 ottobre 2000. E. - Accordi internazionali La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989) e al trattato modificato sul diritto dei marchi (2006). F. - Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari prevedono nell'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, una limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio. Tale eccezione limitata tiene conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Accordo - Art. 145

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