Act 033U1592

Type Regio Decreto
Publication 1933-08-31
Ultimo aggiornamento 2025-12-18
State In force
Source Normattiva
articles 314
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Art. 119. ([Art. 40, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art40) - [Art. 12, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art12) - [Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art26) - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). Il giudizio di merito sui candidati e' dato da una Commissione unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione. Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo. Contro il giudizio pronunziato dalle Commissioni o dal Consiglio superiore non e' ammesso ricorso nel merito. I membri delle Commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio. Le Commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che e' stabilito con ordinanza ministeriale. Per le spese di funzionamento di dette Commissioni, i candidati sono tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.

Testo unico-art. 120

Art. 120. ([Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art25) - [Articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7) e [8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art8)). La libera docenza puo' essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti superiori. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui e' chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.

Testo unico-art. 121

Art. 121. ([Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art14) - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). L'abilitazione alla libera docenza puo' essere concessa dal Ministro a coloro che sono riusciti in una terza di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.

Testo unico-art. 122

Testo unico-art. 122 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 1948, N. 489))

Testo unico-art. 123

Art. 123. ([Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art42) - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). La libera docenza puo' essere esercitata presso qualsiasi Universita' o Istituto superiore, ove esista una Facolta' o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e' abilitato ad insegnare. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)). Le norme e le modalita' per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Testo unico-art. 124

Art. 124. (Art. 43, R. decreto 30 settembre 1923, n, 2102 - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto- legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). L'annessa tabella F determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza. La prima e' devoluta all'Erario; la seconda all'Universita' o Istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento. La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra Universita' o Istituto.

Testo unico-art. 125

Art. 125. ([Art. 27, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art27) - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). Al libero docente, che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, e' corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso, a totale carico del bilancio dell'Universita' o dell'Istituto. Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e da coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'[art. 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-06-01;592~art1); ne' sono retribuiti i corsi impartiti da liberi docenti,che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgano una parte del corso ufficiale della materia medesima.

Testo unico-art. 126

Art. 126. ([Art. 45, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art45) - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n..2135 - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). Ai liberi docenti possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall'abilitazione da uno a tre anni; 3° la revoca dell'abilitazione. Per le cause indicate nell'art. 88 si applica la censura; per quelle indicate nell'art. 89 si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2 e 3. La censura e' inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni del libero docente. Le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. L'incolpato e' invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese. Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il rettore o direttore puo' ordinare a carico di un libero docente la sospensione dall'abilitazione a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare. Incorre di diritto nella revoca dell'abilitazione il libero docente che abbia riportato una condanna penale ai sensi dell'(([art. 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art66))), sullo stato giuridico degli impiegati civili, o che, ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato revocato o destituito. Anche relativamente ai corsi a titolo privato, i rettori e direttori possono esercitare le facolta' di cui all'art. 91.

Testo unico-art. 127

Art. 127. ([Art. 46, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art46) - [Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art10-com1) - [Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art7)). Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi impedimenti. La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su rapporto del rettore o direttore, udite le deduzioni dell'interessato. Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori, salvo il disposto dell'art. 117, comma secondo, lettera a).

Testo unico-art. 128

Testo unico-art. 128 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Testo unico-art. 129

Art. 129. ([Articoli 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art62) e [84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art84-com3) - [Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com1)). Presso le Universita' e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facolta' e Scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti e lettori. Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto, ed il loro stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interno di cui all'art. 44. I provvedimenti relativi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del presente Capo. Il riparto di detto personale tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facolta' e Scuole e' determinato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.

Testo unico-art. 130

Art. 130. ([Art. 64, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art64-com1) e [2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art64-com2) - [Art. 33, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art33) - [Art. 26, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com1) e [3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com3) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame tra laureati o diplomati secondo modalita' che sono stabilite dal regolamento generale universitario; sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un anno accademico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia. Ai concorsi per posti di aiuto e di assistente dei Regi Istituti superiori d'architettura e delle cattedre di disegno delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea abbiano titoli riconosciuti adeguati dal competente Consiglio di Facolta'. I parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti. Ai posti di aiuto e assistente puo' provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, sempreche' trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente e' addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute, in tal caso, indennita' di trasferimento. Ai posti di aiuto puo' provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione e' deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.

Testo unico-art. 131

Art. 131. ([Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art65) - [Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com1)). L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione e' incompatibile con quello di aiuto o di assistente. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382))).

Testo unico-art. 132

Art. 132. ([Art. 64, commi 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;102~art64-com3) e [5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;102~art64-com5) - [Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com1) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli Istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, sempreche' all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualita' di aiuti o assistenti. Coloro che sono stati assunti in virtu' del comma precedente possono chiedere il riconoscimento di non piu' di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del Conseguimento del diritto a pensione, e in tal caso sono soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo unico del [R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1613). Ove invece le Universita' o gli Istituti superiori, donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti tra Stato e Universita' o Istituti in conformita' di quanto dispone l'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni, approvato con [R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70).

Testo unico-art. 133

Art. 133. ([Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com4)). Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto e' stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalita' del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Testo unico-art. 134

Art. 134. ([Art. 26, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com1) e [5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com5)). Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di eta'.

Testo unico-art. 135

Art. 135. (Art. 26, comma 1° e 27, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). In luogo di assistenti ordinari e in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. La retribuzione sara' in ogni caso inferiore a quella iniziale spettante agli assistenti ordinari. All'uopo e' necessaria l'autorizzazione del Ministro, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari. Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati, con decreto del rettore o direttore, su designazione del professore ufficiale della materia, aiuti ed assistenti volontari. Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso.

Testo unico-art. 136

Art. 136. ([Art. 26, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1931-08-28;1227~art26-com1), e [art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1931-08-28;1227~art28)). Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative. Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non puo' essere superiore a quello dei medesimi. Per l'ufficio di lettore di lingue straniere puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

Testo unico-art. 137

Art. 137. ([Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art1)). Ogni Universita' e Istituto superiore, di cui alle tabelle A e B, ha una segreteria, che comprende anche un ufficio di economato e cassa. Il personale addetto alla segreteria e' a carico dell'Universita' o Istituto ed e' distinto in tre gruppi: a) amministrativo; b) di ragioneria; c) di ordine. I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U. Il trattamento economico non puo' essere superiore a quello stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli dell'Amministrazione statale sino al grado nono incluso.

Testo unico-art. 138

Art. 138. ([Articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art2) e [3, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art3)). I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascuna Universita' o Istituto si svolgono presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento generale universitario. I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono: 1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime; 2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria; 3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado. E' ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da una ad altra Universita' o Istituto, previo il consenso dei due Consigli d'amministrazione interessati.

Testo unico-art. 139

Art. 139. (Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n, 629). Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo presso ciascuna Universita' o Istituto e' destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato; a carico del quale grava la relativa spesa. Il direttore amministrativo sovraintende, in conformita'; alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorita' accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Nell'annessa tabella G sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore. Negli Istituti, ai quali non e' destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto della sede. Tale incarico e' retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.

Testo unico-art. 140

Art. 140. ([Articoli 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art6) e [7, legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629~art7)). La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento generale universitario. Al concorso possono prendere parte: a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi Istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso; b) i funzionari del gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 138 del presente T. U. per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi Istituti d'istruzione superiore e provvisti dell'anzianita' richiesta dal [Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-20;1482), per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo. ((3)) Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

Testo unico-art. 141

Art. 141. ([Articoli 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art62) e [84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art84-com3) - [Art. 1, R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-06-03;1022~art1) - Art. 3, commi 1° e 3°, e 29, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Presso le Universita' e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facolta' e Scuole che li costituiscono, tecnici e subalterni. Tali categorie di personale sono a carico dell'Universita' o Istituto. Lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza sono determinati dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U. Gli emolumenti del personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono tuttavia stabiliti nella misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del [R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395), e successive modificazioni. Il Consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Universita' o Istituto e per quelli particolari delle varie Facolta' e Scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli Istituti scientifici. Le relative deliberazioni sono adottate su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.

Testo unico-art. 142

Art. 142. (Articoli 33 e 37, comma ultimo, [Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 12 APRILE 2022, N. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-12;33))).

Testo unico-art. 143

Art. 143. (Art. 47, comma 1°. [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 64, comma 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art64-com3), [R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Art. 5, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3123~art5-com1), [R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-03-27;527~art7), [R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 32, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-22;744~art32-com1), [R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art5), [R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-10;2235~art6), [R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;181~art14), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art36), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Coloro che hanno superato l'esame di maturita' classica possono essere iscritti presso tutte le Facolta' e Scuole. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' scientifica ed i giovani armeni che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico « Moorat Raphael » di Venezia possono essere iscritti presso ogni Facolta', eccezion fatta per le Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturita' nei licei scientifici italiani all'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le Facolta'; ed uguale diritto compete ai giovani delle Isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturita' scientifica nelle Regie scuole medie di Rodi. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' artistica possono essere iscritti alle Facolta' di architettura. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 LUGLIO 1961, N. 685](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-21;685))). ((204)) Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri possono essere iscritti alla Facolta' di scienze economiche e commerciali.

Testo unico-art. 144

Art. 144. ([Art. 5, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-07;1977~art5) - [Articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-06-14;1590~art4) e [7, comma 1°, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-06-14;1590~art7-com1)). Al corso d'applicazione negli Istituti superiori d'ingegneria possono essere iscritti soltanto gli studenti i quali abbiano superato l'esame di licenza di cui all'art. 161, qualunque sia la Facolta' o Scuola di provenienza. Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti, rispettivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, previa valutazione da parte del Consiglio della Facolta' dei corsi seguiti e degli esami superati.

Testo unico-art. 145

Art. 145. ([Art. 37, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art37-com1) e [2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art37-com2)). Salvo il disposto degli articoli 39, lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati. Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.

Testo unico-art. 146

Art. 146. ([Art. 3, commi 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1760~art3-com3) e [4°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1760~art3-com4) - [Art. 15, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art15)). Gli ufficiali del genio aeronautico in attivita' di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica istituita presso il R. Istituto superiore d'ingegneria in Roma, ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino. Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o piu' corsi della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma e della Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche di Torino ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Testo unico-art. 147

Art. 147. ([Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art16)). I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Universita' e gli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorita' accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale. Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorita' accademiche e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 148

Art. 148. ([Art. 7, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art7-com2), e [art. 49 lettera a), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art49-leta) - [Art. 25, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art25-com2) - [Art. 11, comma 4°, lettera a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art11-com4-leta)). Lo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore determina per ciascuna Facolta' e Scuola il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano. Gli studi compiuti e gli esami superati presso Universita' o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Universita' o Istituto. La diversita' di ordinamenti didattici, che puo' verificarsi tra le stesse Facolta' o Scuole di sedi diverse, a norma degli articoli 18 e 20, non e' d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Universita' o Istituto.

Testo unico-art. 149

Art. 149. ([Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art39) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate. ((La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti)).

Testo unico-art. 150

Art. 150. ([Art. 48, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art48) - [Art. 26, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art26) - [Art. 12, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art12)). I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Testo unico-art. 151

Art. 151. ([Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art50) - [Art. 28, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art28) - Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176). Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle Facolta' e Scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi. Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell'art. 148 e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra Universita' o Istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo unico-art. 152

Art. 152. (Art. 54, commi 1° a 5°, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art12-com1) a 4°, [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Articoli 40](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art40) e [47, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art47-com1) e [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art47-com2), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). L'annessa tabella H determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facolta'; per le Scuole speciali e di perfezionamento e per i Corsi di cui al comma terzo dell'art. 20 le tasse e sopratasse sono determinate negli statuti. Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute all'Universita' o Istituto; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Universita' o Istituto, secondo le norme che sono stabilite dal regolamento generale universitario. Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente alla Universita' o Istituto, tranne le tasse di laurea e di diploma. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1951, N. 1551)). Non e' consentita la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, salvo il disposto degli articoli 153, 154, 155 e 156.

Testo unico-art. 153

Art. 153. ([Art. 49, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art49) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle [leggi 14 giugno 1928, n. 1312, e 2 luglio 1929, n. 1182](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-07-02;1182). L'esenzione totale di cui all'[art. 1, lettera c) n. 5, della legge 14 giugno 1928, n. 1312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1312~art1-letc-num5), e', peraltro, subordinata alle seguenti condizioni: 1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o piu' figli, ovvero dieci o piu' figli, viventi ed a carico, di nazionalita' italiana; 2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Universita' o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facolta' o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.

Testo unico-art. 154

Art. 154. ([Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art20)). Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono dispensati, Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopra tasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica. La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della [legge 24 marzo 1930, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-03-24;454).

Testo unico-art. 155

Art. 155. (Art. 3, comma ultimo, [R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1760~art16) [R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105)). Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino, a sensi dell'art. 146, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

Testo unico-art. 156

Art. 156. ([Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art16) - [Art. 12, comma 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art12-com6) - [Art. 19, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art19) - [R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-06-22;863)). Gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di meta' di tutte le tasse e sopratasse scolastiche. Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara sono esonerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche. Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura. Il beneficio di cui ai primi due commi del presente articolo resta sospeso, qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o non ottenga il titolo accademico nel numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo stesso.

Testo unico-art. 157

Art. 157. ([Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art10)). Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facolta' o Scuola nella quale le tasse siano piu' elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facolta' o Scuola cui hanno fatto passaggio. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Universita', la differenza anzidetta e' pagata all'Universita' o Istituto ove lo studente si trasferisce.

Testo unico-art. 158

Art. 158. ([Art. 60, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art60) - [Art. 24, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art24) - [Art. 47, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art47-com3)). I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici delle Universita' e Istituti superiori sono determinati dall'annessa tabella I.

Testo unico-art. 159

Art. 159. (Art. 49, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923. [n. 2102 - Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art11-com1-num2102)). Gli esami sono di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea o diploma.

Testo unico-art. 160

Art. 160. ([Art. 49, comma 3°, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art49-com3-letb) - [Art. 12, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art12-com2) - [Art. 29, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art29) - [Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art11-com1)). Gli esami di profitto, presso tutte le Facolta' o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Universita' o Istituto superiore. Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna Facolta' e Scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalita' di detti esami. Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.

Testo unico-art. 161

Art. 161. ([Art. 2, R. decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-06-14;1590~art2) - [Art. 34, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art34)). All'esame di licenza sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso biennale propedeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti gli esami di cui all'art. 26. L'esame predetto consiste in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturita' dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione. La Commissione per l'esame di licenza e' composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o del primo biennio degli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e Torino o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino e dell'Accademia aeronautica di Caserta; gli altri due membri sono designati dal direttore dell'Istituto superiore d'ingegneria della stessa sede o della sede piu' vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione.

Testo unico-art. 162

Art. 162. ([Art. 49, comma 3°, lettera c), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art49-com3-letc) - [Art 11, comma 4°, lettera b), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art11-com4-letb)). Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalita' dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.

Testo unico-art. 163

Art. 163. ([Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-06-14;1590~art5)). Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

Testo unico-art. 164

Art. 164. ([Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art13) - [Art. 42, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art42)). Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Non e' consentita alcun'altra sessione di esami.

Testo unico-art. 165

Art. 165. ([Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art41)). Le punizioni disciplinari che, secondo la gravita' delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.

Testo unico-art. 166

Art. 166. ([Art. 53, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2162~art53) - [Art. 31, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art31)). I rettori e i direttori coadiuvati dai presidi delle Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuita' o regolarita' dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Universita' o Istituto. Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro i locali e stabilimenti dell'Universita' o Istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilita' che sono determinate dal regolamento generale universitario.

Testo unico-art. 167

Art. 167. ([Art. 4, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art4-com1) - [Art. 17, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art17) - Art. 4, commi 1° a 3°, [R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172)). Le Universita' e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facolta' indicate nell'art. 20 sono determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facolta', Scuole e Corsi di cui sono costituiti. Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali portera' una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.

Testo unico-art. 168

Art. 168. (Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre 1925. n. 1604 - Art. 10, ultimo comma, [R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119)). La laurea in scienze politiche e equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

Testo unico-art. 169

Art. 169. ([Art. 17, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1933~art17) - Art. 2, commi 3° a 5°, [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135) - [Legge 30 marzo 1931, n. 381 - Art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-03-30;381~art45), R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227). La laurea ad honorem puo' essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facolta' o Scuola per cui e' concessa. La deliberazione del Consiglio della Facolta' o della Scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro dell'educazione nazionale. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

Testo unico-art. 170

Art. 170. ([Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art17)). I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 11 LUGLIO 2002, N. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-11;148))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 11 LUGLIO 2002, N. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-11;148))).

Testo unico-art. 171

Art. 171. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 31 MAGGIO 1949, N. 328](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-31;328)))

Testo unico-art. 172

Art. 172. (Articoli 4, comma 2°, e 5 [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art2-com1) e [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art2-com2), [R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-27;2135~art21), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art44), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Le lauree e i diplomi conferiti dalle Universita' e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che: a) abbiano conseguito presso Universita' o Istitui superiori la laurea o il diploma corrispondente; b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Testo unico-art. 173

Art. 173. ([Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2909~art1)). La tabella L annessa al presente T. U. determina le professioni per esercitare le quali e' necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi. L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Universita' e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sara' determinata successivamente per decreto Reale. Nessuno puo' essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Testo unico-art. 174

Art. 174. ([Art. 59, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art59) - [Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2909~art7) - [Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art33) - [Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art23)). I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro. Sono altresi' determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

Testo unico-art. 175

Art. 175. ([Art. 59, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art59-com3) - [Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2909~art3) - [Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n 2172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2172~art33) - [Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art23)). Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a Universita' o Istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale. Ai componenti le Commissioni e' corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire venticinque se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'Amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori. Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennita' di missione e il rimborso delle spese a norma del [Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395), e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennita' stabilite per gli impiegati del grado sesto. Le indennita' e i compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12%, ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491).

Testo unico-art. 176

Art. 176. ([Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2909~art2) - [Articoli 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art23), [24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art24) e [25, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art25) - [Art. 51, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art51)). La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale e' stabilita in lire duecento. ((147)) Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita' o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria. ((147)) Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino allo esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo. Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE, 1945, N. 238.

Testo unico-art. 177

Art. 177. (Art. 59, ultimo comma, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art33), ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, 2172 - Art. 23, ultimo comma, [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176)). Nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle Facolta' e Scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.

Testo unico-art. 178

Art. 178. (Art. 4. [R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2909)). La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale puo' essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Universita' e degli Istituti superiori. Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale e' iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialita'.

Testo unico-art. 179

Art. 179. ([Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art59-com4) - [Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2909~art5)). L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaio e' regolata da norme speciali. E' altresi' regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione e' istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potra' esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneita' negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.

Testo unico-art. 180

Art. 180. ([Art. 1, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art1)). Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono: 1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio; 2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria - comandi del genio - direzioni e uffici fortificazioni del genio - uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio - ispettorato del genio - direzione generale del genio - uffici del genio Militare per la Regia marina - uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare - uffici e stabilimenti del servizio chimico militare; 3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche del titolo accademico. Il requisito di cui al numero 3° sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

Testo unico-art. 181

Art. 181. ([Articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art2) e [3, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art3)). Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono: 1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure, per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina; 2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro della marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: a) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi - direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche - direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia - uffici tecnici del genio navale; b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi - divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali - Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - direzione armi e armamenti navali - direzione torpedini e munizionamento - uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento; 3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali, provenienti dagli ufficiali di vascello, del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina. Il requisito di cui al numero 3 sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguite uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai numeri 2° e 3° del presente articolo.

Testo unico-art. 182

Art. 182. ([Art. 4, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art4)). Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono: 1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio; 2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della Regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti - direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti - stabilimento costruzioni aeronautiche - ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti; 3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e, per i laureati, anche del titolo accademico. Il requisito di cui al numero 3° sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico. Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovra' essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti, di cui al numero 2° del presente articolo, ha avuto carattere tecnico.

Testo unico-art. 183

Art. 183. ([Art. 5, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art5)). Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al numero 2° degli articoli 180, 181 e 182 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni militari.

Testo unico-art. 184

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