Act 033U1592
Art. 184. ([Articoli 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art6) e [7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960~art7)). L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verra' concessa con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli ufficiali, ai quali verra' rilasciato il decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento. ((147))
Testo unico-art. 185
Art. 185. ([Articoli 55](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art55) e [57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art57) - [Art. 18, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105~art18) - [Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art20) - [Art. 50, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art50)). Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e piu' meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle sopratasse e dei contributi. Alla Cassa scolastica sono devoluti: a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi natura; b) le elargizioni di Enti o di privati, nonche' le somme con cui l'Universita' o l'Istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio. La Cassa scolastica e' amministrata da un direttorio ed ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Universita' o Istituto. Il conferimento degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile del direttorio. Uno speciale regolamento determina per ogni Universita' e Istituto le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono sempre far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e alla gestione e funzionamento della Cassa scolastica. Tale regolamento e' emanato con decreto del rettore o direttore, udito il senato accademico e il Consiglio d'amministrazione. Occorrendo, e' modificato con decreto del rettore e direttore, uditi il direttorio della Cassa scolastica e il Consiglio d'amministrazione. I regolamenti delle Casse scolastiche e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale. Le Casse scolastiche possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'Opera universitaria, di cui all'art. 189, nonche' a favore del bilancio delle Universita' e degli Istituti superiori presso cui sono costituite, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della [legge 14 giugno 1928, n. 1312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1312).
Testo unico-art. 186
Art. 186. ([Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;563~art1) - [R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277 - Art. 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-02-17;277~art20), R. decreto-legge 23 ottobre 1927. n. 2105). Il Ministro per l'educazione nazionale e' autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Universita', Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica rispettivamente dell'estero e del Regno. La somma all'uopo occorrente e' annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale. Possono essere autorizzate, presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria, apertura di credito a favore degli economi delle Universita', degli Istituti superiori e degli Istituti di istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso Universita', Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.
Testo unico-art. 187
Art. 187. (Art. 118. [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art14), [R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-06;1851~art3), [R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-23;2105). - [Art. 58, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art58)). Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione, a favore di laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi presso Universita' o Istituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono conferite ogni anno in seguito a concorso. Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento generale universitario. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).
Testo unico-art. 188
Art. 188. ([Art. 6, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-12-27;2382~art6)). Sono istituite presso le R. Universita' di Roma cinque borse di studio annuali dell'importo di L. 8000 ciascuna da conferirsi per concorso a giovani iscritti alla Facolta' di scienze politiche, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio della Facolta' medesima.
Testo unico-art. 189
Art. 189. (Articoli 56 e 57. [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art20), [R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art55). [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'Opera dell'Universita' o Istituto. ((Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere)). Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale. Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Testo unico-art. 190
Art. 190. ([Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art54) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). E' istituita una tassa per le Opere delle Universita', o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale. L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. Lo effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. ((147)) All'Opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, e' devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Universita' o Istituto medesimo. Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Universita' o Istituto presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Universita' o Istituto medesimo. ((147)) E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire venticinque, che tutti gli studenti delle Universita' e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della Iscrizione a ciascun anno di corso.
Testo unico-art. 191
Art. 191. ([Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art56)). Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Universita' e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 192
Art. 192. ([Art. 57, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art57)). Il Governo del Re ha la facolta' di disporre l'aggruppamento di due o piu' fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento nell'Opera dell'Universita' o Istituto: a) quando si tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per il raggiungimento dei fini che si propongono; b) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione; c) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nell'intento di rendere piu' semplice ed economica l'amministrazione e piu' proficuo il raggiungimento dei fini che l'istituzione si propone. Il Governo del Re puo' inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando non corrispondano alla pubblica utilita' o non possano essere raggiunti. In tutti i casi il nuovo fine dovra' allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore. Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme statutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovra', in ogni caso, udire gli amministratori e i patroni degli Enti, i Comuni e le Provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'Universita' o Istituto direttamente o indirettamente interessati. Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.
Testo unico-art. 193
Art. 193. ([Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-05;1003~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-05;1003~art2) e [3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-05;1003~art3)). E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per le Opere universitarie di cui all'art. 189 del presente T. U. Il Comitato centrale e' organo propulsore e coordinatore dell'attivita' delle Opere di assistenza universitaria; esso: a) promuovere il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole Universita' o degli Istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari; b) delibera circa la erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo: c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle citta' di Universita' o Istituti di istruzione superiore; d) seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti ai fini della cultura, e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari; e) favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore del Regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.
Testo unico-art. 194
Art. 194. ([Articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-05;1003~art4) e [5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-05;1003~art5)). Il Comitato centrale, per lo svolgimento della sua attivita', si vale: a) del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 190 del presente T. U.; b) di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni; c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista; d) di altri eventuali proventi. I fondi di cui al comma precedente sono versati annualmente in conto entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 195
Art. 195. ((Il Comitato centrale e' presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale ed e' composto: 1) del segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista; 2) del vice segretario dei Gruppi universitari fascisti; 3) di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal comando generale della Milizia; 4) del direttore generale dell'istruzione superiore; 5) di un rettore di Universita' e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 6) di due professori appartenenti ai ruoli delle Universita' e Istituti d'istruzione superiore, egualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 7) di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni. I componenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 7, durano in carica un biennio e possono essere confermati. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero dell'educazione nazionale. Il Comitato e' costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. Il Comitato si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno. Puo' essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre componenti del Comitato stesso. Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite)).
Testo unico-art. 196
Art. 196. ((Il presidente nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla. I componenti la Commissione esecutiva durano in carica, un biennio e possono essere confermati. Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale)).
Testo unico-art. 197
Art. 197. ([Articoli 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-05;1003~art10) e [11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-05;1003~art11)). Nelle citta' che siano sede di piu' Universita' o di piu' Istituti superiori ovvero di Universita', ed Istituti superiori e' costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Universita' Regia o dal piu' anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Universita'. ((Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere)). Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.
Testo unico-art. 198
Art. 198. ([Art. 97, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art97) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). Appartiene alla categoria di cui al numero 2° dell'art. 1 ogni Universita' e Istituto superiore libero, il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente T. U.
Testo unico-art. 199
Art. 199. ([Art. 98, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art98) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). Alle Universita' e agli istituti superiori liberi si applicano le norme contenute nel Titolo I, sezioni I, II e III, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Testo unico-art. 200
Art. 200. ([Articoli 99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art99) e [110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art110) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di una Universita' o di un Istituto superiore libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario. Il Ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le norme di cui all'art. 17 che valgono altresi' per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti, Le disposizioni peraltro di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo successivo sono soggette all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.
Testo unico-art. 201
Art. 201. (Articoli 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106 comma 1°, e 180 [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art7-com1), [R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art2) e [70, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art70-com1), [R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Lo statuto determina: a) le Facolta', Scuole, Corsi e Seminari di cui si compone l'Universita' o Istituto superiore libero; b) le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo come debbono essere impartite, il numero minimo delle materie prescritto pel conseguimento della laurea o diploma e le norme relative al riconoscimento del valore legale dei corsi liberi, ai sensi dell'art. 117, comma ultimo; c) le norme relative alla nomina dei rettori e direttori e quelle relative alla composizione e rinnovazione dei Consigli d'amministrazione; le norme transitorie secondo le quali, per il primo funzionamento delle Universita' o Istituti, e' costituito il Consiglio d'amministrazione e sono nominati i rettori, i direttori e i presidi. In seno al Consiglio possono essere rappresentati gli Enti e i privati che contribuiscono al mantenimento dell'Universita' o Istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro per l'educazione nazionale; d) il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facolta' e Scuola; il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' e Scuola; e) il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo, e del personale qualunque categoria in servizio presso l'Universita' o Istituto. Il trattamento economico dei professori di ruolo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella E; f) lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Universita' o Istituto, esclusi i professori di ruolo; g) l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche, che non puo' comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella H; le sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui al comma secondo dell'art. 152 e con le modalita' ivi indicate; h) il numero e le modalita' degli esami di profitto, e le modalita' dell'esame di laurea o diploma; i) le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna Facolta' o Scuola. Lo statuto deve inoltre contenere qualsiasi altra norma relativa all'ordinamento e funzionamento dell'Universita' o Istituto.
Testo unico-art. 202
Art. 202. ([Articoli 101, comma 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-09-30;2102~art101-com3), e [102, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1933, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-09-30;2102~art102-com1) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). I presidi sono nominati dal rettore o direttore. Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.
Testo unico-art. 203
Art. 203. ([Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art109) - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227). I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Universita' e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale. Alle Universita', e agli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 59, comma secondo, del presente T. U.
Testo unico-art. 204
Art. 204. ([Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art100-com2) - [Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art8) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alle Universita' e Istituti di cui alla tabella B.
Testo unico-art. 205
Art. 205. ([Articoli 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-25;1227~art18) e [70, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-25;1227~art70-com1)). Ai professori delle Universita' e degli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83.
Testo unico-art. 206
Art. 206. ([Art. 5, comma 4° R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art5-com4) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). Le designazioni delle Facolta' e Scuole delle Universita' e Istituti superiori liberi per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 73, sono trasmesse al Ministro che, constatata la regolarita' della procedura, da' all'Universita' o Istituto comunicazione della sua approvazione. Alle Universita' e Istituti superiori liberi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.
Testo unico-art. 207
Art. 207. ([Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art104) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Universita' o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Universita' e Istituti superiori liberi. Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, e' provocato dal Ministro, su richiesta dell'Universita' o Istituto.
Testo unico-art. 208
Art. 208. (Art. 7, commi 2° a 4°, [R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585)). Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso Universita' o Istituti superiori liberi di nuova creazione, all'atto del loro riconoscimento giuridico, il Ministro puo' trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'Ente o degli Enti promotori delle Universita' o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Universita' o Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie. Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite per le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori. Le attribuzioni demandate ai Consigli di Facolta' e Scuola sono esercitate dall'Ente o dagli Enti predetti. Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al Ministro lo schema dello statuto.
Testo unico-art. 209
Art. 209. ([Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-19;2321~art2)). Il Ministro per l'educazione nazionale puo' chiedere alle Universita' e agli altri Istituti superiori liberi che siano messi a disposizione del Ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 96, professori delle Universita' e degli istituti stessi. Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 210
Art. 210. ([Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art105) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). La censura ai professori di ruolo e' inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato. La censura ai rettori o direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro. L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 89 puo' essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale. Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'art. 126, comma quarto.
Testo unico-art. 211
Art. 211. ([Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art107) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.
Testo unico-art. 212
Art. 212. ([Art. 10, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-01-13;38~art10) - [Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art70-com1)). Le Universita' e gli Istituti superiori liberi o alcune loro Facolta' o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore. Le Universita' e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principi che governano l'ordine sociale dello Stato. Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti. Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto col Ministro delle finanze.
Testo unico-art. 213
Art. 213. ([Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art5-com1) - [Art. 87, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art87-com2) - [Art. 12, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art12)). I Regi Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e gli Istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario e personalita' giuridica. Essi hanno lo scopo di compiere - in relazione al conferimento dei diplomi appresso indicati - la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale. I diplomi sono di tre specie: a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere; b) di filosofia e pedagogia; c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono, dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera c) dopo un corso triennale. I diplomi di cui alle lettere a) e b) hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I diplomati dagli Istituti superiori di magistero che intendano di esercitare la professione di insegnanti negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui all'art. 179 comma secondo.
Testo unico-art. 214
Art. 214. (Articoli 5 e 6, comma ultimo, [R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art88), [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art1), [R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-11-22;2028~art1), comma ultimo, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art1), [R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-01-05;29)). Il governo degli Istituti superiori di magistero appartiene: 1° al direttore, il quale e' nominato per decreto Reale fra i professori di ruolo appartenenti all'Istituto; dura in ufficio un biennio e puo' essere confermato; 2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'Istituto; 3° al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto. Le attribuzioni del direttore, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento. Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000, ridotta del 12% ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491). Nelle norme per la conferma nella carica o per la sostituzione, egli conserva le sue mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento dell'Istituto.
Testo unico-art. 215
Art. 215. ([Art. 3, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art3) - [Art. 8, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-01-13;38~art8)). Le materie d'insegnamento negli Istituti si distinguono in fondamentali e complementari. Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia; la pedagogia; la lingua e letteratura italiana; la lingua e letteratura latina; la storia; la geografia. Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese; la lingua e letteratura tedesca; la lingua e letteratura inglese; le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica; l'igiene scolastica. L'insegnamento e' impartito mediante lezioni ed esercitazioni. Spetta al Consiglio direttivo dell'Istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto puo' essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana.
Testo unico-art. 216
Art. 216. ([Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art8) - [Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art9)). Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali e' tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potra' istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.
Testo unico-art. 217
Art. 217. ([Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art15) - Articoli 87, comma 3°, e 95, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art8), comma ultimo, [decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1931-08-28;1227) - Tabella 11, [Legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629)). A ciascuno dei Regi Istituti superiori di magistero di Firenze e Messina e' assegnata la dotazione annua di L. 57.200. Al R. Istituto superiore di magistero di Roma e' assegnata la dotazione annua di L. 72.600. Per la gestione dei fondi di cui gli Istituti dispongono si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al [R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-20;1216). Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 45 del presente testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, e all'ultimo comma dell'art. 53, concernente la responsabilita' dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici. I comuni di Firenze, Messina e Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli Istituti stessi.
Testo unico-art. 218
Art. 218. (Art. 89, comma- 2°, [R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art6), [R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 22, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119~art22-com1), [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art1), [R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-16;261)). L'annessa tabella D determina per ciascun Istituto il numero dei posti di ruolo dei professori. La condizione giuridica, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e la condizione economica dei professori di ruolo nei Regi istituti superiori di magistero sono parificate a quelle degli altri professori dei Regi Istituti d'istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali. Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Universita' o Istituti superiori Regi o liberi e viceversa.
Testo unico-art. 219
Art. 219. (Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art5), [R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;119)). Agli effetti dell'art. 70 gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facolta' di lettere e filosofia, e queste ultime Facolta' partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero. ((COMMA SOPPRESSO DAL [REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1934, N. 1816](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-10-16;1816), CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA [L. 1° APRILE 1935, N. 631](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-04-01;631))). Le designazioni degli Istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 73; sono trasmesse al Ministro, il quale, constatata la regolarita' della procedura, da' a questi comunicazione della sua approvazione. Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76. Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di Istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle Universita' Istituti di cui alla tabella B.
Testo unico-art. 220
Art. 220. (Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227). Ai posti di ruolo di professori degli Istituti superiori di magistero possono essere nominati, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, coloro che abbiano vinto il concorso per una materia, che sia parte di quella cui la nomina si riferisce. Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina, saranno pero' considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui vinsero il concorso.
Testo unico-art. 221
Art. 221. ([Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-19;2321~art1) e [2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-19;2321~art2)). La disposizione di cui all'art. 96 si applica anche ai professori dei Regi Istituti superiori di magistero. Il Ministro dell'educazione nazionale puo' altresi' chiedere agli Istituti superiori di magistero che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso art. 96, professori degli Istituti medesimi. Quando i detti Istituti vi acconsentono, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori messi a disposizione e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 222
Art. 222. ([Art. 11, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art11) - Articoli 22, comma 2°, e 25 [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). La spesa per gli incarichi e' a carico dello Stato. L'incarico di un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico e' retribuito con L. 6000 annue; in caso diverso la retribuzione e' ridotta a, L. 4000. Tali retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491). I professori dei Regi Istituti superiori di magistero sono peraltro tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento nei corsi sdoppiati di cui all'art. 216. Salvo il disposto dei commi precedenti, agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, relative agli incarichi d'insegnamento.
Testo unico-art. 223
Art. 223. ([Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art90) - Articoli 1 a 7, [legge 8 giugno 1933, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-06-08;629)). Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa al presente testo unico. L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni di ciascun Istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.
Testo unico-art. 224
Art. 224. ([Art. 4, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art4-com1) e [3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art4-com3) - Articoli 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si e' iscritti mediante concorso per esame. Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non puo' essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di eta'; e' preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari. I concorsi sono banditi per un numero di posti determinato, volta per volta, con decreto Ministeriale, in conformita' dei criteri che sono stabiliti nel regolamento. Oltre agli esami di concorso per l'ammissione, negli Istituti superiori di magistero vi sono esami annuali di profitto, esami di promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma. Agli Istituti superiori di magistero si applicano l'art. 142, ultimo comma, concernente il divieto d'iscrizione contemporanea a piu' Istituti, l'art. 149, concernente gli studenti fuori corso, e l'art. 164, relativo alle sessioni degli esami. ((315))
Testo unico-art. 225
Art. 225. ([Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art93) - [Articoli 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art39) e [40, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art40) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). La tabella N, annessa al presente testo unico, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero. Le tasse di concorso per l'ammissione, di immatricolazione, di iscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le tasse per gli studenti fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e di diploma e le sopratasse di ripetizione di esami sono versate direttamente alla cassa dell'Istituto; le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute al bilancio dell'Istituto, le sopratasse di esame sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento. I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella I.
Testo unico-art. 226
Art. 226. ([Art. 94, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-30;2102~art94)). Agli studenti di disagiata condizione economica e piu' meritevoli puo' essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma, secondo norme che sono stabilite dal regolamento. Agli studenti degli Istituti superiori di magistero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 153 e 156 del presente testo unico, riguardanti particolari casi di dispensa dalle tasse e sopratasse scolastiche.
Testo unico-art. 227
Art. 227. ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 14 MARZO 1940, N. 248)) ((71))
Testo unico-art. 228
Art. 228. ([Art. 11, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-09-25;1585~art11) - Art. 55, comma ultimo, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Presso ciascun Istituto superiore di magistero e' costituita una Cassa scolastica al fine di concorrere nell'attuazione dell'assistenza scolastica e di provvedere al miglior funzionamento didattico dell'Istituto. Essa e' amministrata dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite da speciale statuto, predisposto dal Consiglio stesso ed approvato dal Ministro. La Cassa ha una gestione finanziaria propria, e provvede al suo funzionamento coi seguenti mezzi: 1° il cinque per cento dell'ammontare delle sopratasse di esami di profitto; 2° una somma, determinata, anno per anno, dal Consiglio direttivo, sulla dotazione annua di cui all'art. 217; 3° un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto e' tenuto a pagare annualmente; 4° eventuali elargizioni di Enti e privati. Presso ciascun Istituto superiore di magistero e' altresi' costituita l'Opera universitaria di cui all'art. 189 del presente T. U. Agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III, § 2, relative alle Opere e alle fondazioni.
Testo unico-art. 229
Art. 229. ([Art. 17, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-13;736~art17)). Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, possono essere pareggiati ai governativi, per il valore legale degli studi che vi si compiono, gli Istituti superiori di magistero mantenuti da Enti morali, che si conformino in tutto alle prescrizioni del presente T. U. e del regolamento che ne determina l'attuazione, anche quando la loro popolazione scolastica sia per statuto esclusivamente maschile ovvero esclusivamente femminile. Il pareggiamento non puo' aver per effetto alcun onere finanziario a carico dell'Erario.
Testo unico-art. 230
Art. 230. ([Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-11-22;2028~art10)). All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori. Le attribuzioni spettanti ai Consigli di Facolta' o Scuola sono demandate al Consiglio dell'Ente promotore.
Testo unico-art. 231
Art. 231. ([Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art18)). Ai professori degli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del presente T. U.
Testo unico-art. 232
Art. 232. ([Art. 40, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1604~art40)). Agli studi compiuti nell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del Titolo II, capo I. Lo statuto e' approvato e, occorrendo, modificato con le modalita' di cui all'art. 229; in esso sono dettate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo stesso.
Testo unico-art. 233
Art. 233. ([Articoli 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art59), [61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art61) e [64 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art64) -[Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Il R. Istituto orientale di Napoli, il R. Istituto superiore navale di Napoli, la R. Scuola normale superiore di Pisa e la R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma hanno personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente T. U. Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale. La vigilanza sulla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile e' esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale attraverso il Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile. Gli Istituti predetti hanno ciascuno uno statuto, che, salvo quanto e' disposto dagli articoli successivi, determina le norme per il governo amministrativo e didattico degli istituti stessi, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, le lauree e i diplomi che essi rilasciano in nome del Re, e lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale a loro carico, nonche' ogni altra norma necessaria al loro funzionamento. Detti statuti sono approvati ed, occorrendo, modificati per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, su proposta delle competenti autorita' accademiche, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La spesa per il personale di qualsiasi categoria del Regio Istituto orientale di Napoli, del Regio Istituto superiore navale di Napoli, della Regia scuola normale superiore di Pisa e della Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma e' a carico del bilancio degli Istituti stessi, che provvedono altresi' all'eventuale trattamento di quiescenza del personale medesimo. Per il detto personale gli Istituti devono uniformarsi, in quanto siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assistenza sociale. Il trattamento economico del personale in servizio nei suddetti Istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente, non puo' essere superiore a quello risultante dall'attuazione del [R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-20;1491).
Testo unico-art. 234
Art. 234. ([Art. 62, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art62)). Lo Stato corrisponde annualmente, a titolo di contributo per il loro mantenimento, L. 182.000 al Regio Istituto orientale di Napoli, L. 400.000 alla Regia Scuola, normale superiore di Pisa, L. 178.120 al Regio Istituto superiore navale di Napoli. Al mantenimento del Regio Istituto superiore navale di Napoli si provvede con convenzione tra lo Stato ed altri Enti o privati, e lo Stato vi concorre col suddetto contributo. La convenzione e' approvata ed, occorrendo, modificata per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha un contributo annuo di L. 500.000 a carico del bilancio del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla. Il Comitato stesso provvedera' ad integrare, in quanto possa occorrere, il bilancio dell'Accademia per raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese.
Testo unico-art. 235
Testo unico-art. 235 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))
Testo unico-art. 236
Art. 236. (Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37, comma 3°, articoli 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227)). Agli Istituti indicati nell'art. 233 si estendono le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 45, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, nell'ultimo comma dell'art. 53, concernenti la responsabilita' dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici, e nell'art. 56, concernenti la facolta' di giovarsi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato e dell'opera del Genio civile. Si estendono altresi', in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, concernenti gli incarichi d'insegnamento e quelle contenute nel capo III della stessa sezione, concernenti il personale assistente. Salvo il disposto dell'art. 241, si estendono infine le disposizioni relative agli studenti di cui agli articoli 142, comma ultimo, 149, 153, 164 e 190, ultimo comma.
Testo unico-art. 237
Art. 237. ([Articoli 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art39), [40](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art40) e [65, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art65-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art65-com2) e [4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art65-com4)). L'annessa tabella O determina le tasse e sopratasse scolastiche dovute per il Regio Istituto orientale di Napoli, per il Regio Istituto superiore navale di Napoli e per la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma. Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea o diploma e' devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite nel regolamento. I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti di cui all'art. 233, sono quelli stabiliti dalla tabella I.
Testo unico-art. 238
Art. 238. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [REGIO D.L. 25 FEBBRAIO 1937, N. 439](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-02-25;439), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 20 DICEMBRE 1937, N. 2317](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-12-20;2317))) ((40))
Testo unico-art. 239
Art. 239. ([Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-15;1603~art7)). Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R. Istituto orientale di Napoli potra' provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel R. Istituto. Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale e' posto l'Ente, lo stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.
Testo unico-art. 240
Art. 240. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [REGIO D.L. 25 FEBBRAIO 1937, N. 439](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-02-25;439), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 20 DICEMBRE 1937, N. 2317](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-12-20;2317))) ((40))
Testo unico-art. 241
Art. 241. ([Art. 37, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art37) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Ai singoli corsi linguistici del R. Istituto orientale di Napoli possono essere inscritti studenti delle Facolta' universitarie subordinatamente all'orario dei loro studi. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami.
Testo unico-art. 242
Art. 242. ([Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-15;1603~art4)). Il patrimonio del R. Istituto orientale di Napoli e' costituito: a) dai beni di qualsiasi natura gia' appartenenti all'antico Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla [legge 27 dicembre 1888, n. 5873](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1888-12-27;5873), serie terza; b) da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potra' in seguito pervenire. Il Ministro per l'educazione nazionale provvedera' direttamente alla liquidazione dei beni immobili gia' indicati nel l'articolo 6 della suddetta legge e curera' l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.
Testo unico-art. 243
Art. 243. ([Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1975~art3)) I professori di ruolo appartenenti al R. Istituto orientale di Napoli possono, col loro consenso, essere trasferiti da un posto di ruolo della stessa o di altra materia nelle Universita' o negli Istituti superiori, con le norme stesse che regolano i trasferimenti dei professori delle Universita' e degli Istituti superiori e previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo unico-art. 244
Art. 244. ([Art. 4 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1975~art4)). Il servizio di ruolo nelle Amministrazioni dipendenti dallo Stato e degli Istituti d'istruzione, nei quali l'onere del trattamento di quiescenza a favore del personale e' a carico dello Stato, prestato dai professori che posteriormente alla entrata in vigore della [legge 27 dicembre 1888, n. 5873](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1888-12-27;5873), serie terza, sono passati o passeranno al servizio del R. Istituto orientale di Napoli e' valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza. Analoga disposizione e' applicabile pei servizi pensionabili resi all'Istituto a favore dei professori dell'Istituto stesso che, dopo la citata legge 27 dicembre 1888, siano passati o passino ad un servizio pensionabile a carico del bilancio dello Stato. Il carico delle pensioni o delle indennita' ed assegni e' in tal caso ripartito tra lo Stato e l'Istituto, in proporzione degli stipendi corrisposti dall'uno e dall'altro, a norma dell'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo unico-art. 245
Art. 245. ([Art. 5, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-10-27;1975~art5)). Sono applicabili al R. Istituto orientale di Napoli le disposizioni concernenti il Foro erariale, contenute nel capo III, [articoli 19 e seguenti, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2828~art19), per quanto riguarda la competenza del magistrato chiamato a decidere sulle controversie tra l'amministrazione dell'Istituto, gli altri Enti ed i privati.
Testo unico-art. 246
Art. 246. ([Art. 8, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-15;1603~art8)). Il R. Istituto orientale di Napoli e' compreso tra gli Enti presso i quali possono essere destinati a prestar servizio funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, collocati fuori ruolo, a norma delle disposizioni contenute nel [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2958), modificato dal [R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-10;46).
Testo unico-art. 247
Art. 247. ([Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-15;1603~art9)). Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del [R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380), le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.
Testo unico-art. 248
Art. 248. (Articoli 53 e 55, comma ultimo, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-06-22;863)). Al R. Istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III del presente T. U., concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della [legge 24 marzo 1930, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-03-24;454), sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154. Gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, alle condizioni di cui all'art. 156.
Testo unico-art. 249
Art. 249. ([Art. 60, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art60-com2)). Il R. Istituto superiore navale di Napoli ha per fine: a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione; b) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimi.
Testo unico-art. 250
Art. 250. ([Articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art5), [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art11), [12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art12), [15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art15), [16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art16), [17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art17), [18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art18), [19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art19) e [20, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art20) - Articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, [R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227) - [R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-06-22;863)). Al R. Istituto superiore navale di Napoli si applicano le disposizioni del Titolo I, sezione I, capo II, del presente T. U., relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 19 e 58, concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario. Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di cui agli articoli 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonche' quelle del Titolo I, sezione III, capo III, concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della [legge 24 marzo 1930, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-03-24;454), sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154.
Testo unico-art. 251
Art. 251. ([Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1930-07-03;1176~art6)). Lo stato giuridico dei professori di ruolo del R. Istituto superiore navale di Napoli, ivi comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e' regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U. Agli effetti dei concorsi il predetto Istituto e' considerato come Facolta' di giurisprudenza.
Testo unico-art. 252
Art. 252. (Art. 5, decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - [Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-07-03;1176~art21) - [Articoli 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art43) e [44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art44) - [Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Il R. Istituto superiore navale di Napoli conferisce la laurea in discipline nautiche e la laurea in scienze economico-marittime; puo' inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dallo statuto. Le lauree conferite dal R. Istituto superiore navale di Napoli hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I laureati dal detto Istituto, che intendano esercitare la professione d'insegnante nelle discipline nautiche, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U. I laureati in scienze economico-marittime sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio, di cui alla tabella L. Per essere ammessi agli esami di cui al comma precedente, i candidati dovranno aver superato, nel corso degli studi pel conseguimento del titolo accademico, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.
Testo unico-art. 253
Art. 253. (Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227). La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine: a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano; b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria. La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.
Testo unico-art. 254
Art. 254. ([Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-28;1227~art63)). Alla R. Scuola normale superiore di Pisa e' concesso il perpetuo e gratuito uso degli'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed e' assegnato in proprieta' tutto il materiale, di qualsiasi natura di cui attualmente dispone.
Testo unico-art. 255
Art. 255. ([Legge 16 giugno 1932, n. 812](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-06-16;812)). Lo stato giuridico dei professori di ruolo della R. Scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e' regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U. Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola normale sono considerati come professori delle rispettive Facolta' universitarie.
Testo unico-art. 256
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