DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1949, n. 12
ALLEGATO A. Modificazioni ed aggiunte alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" Nel capo 1 - Disposizioni generali - il minimo di eccedenza di tassa di cui all'art. 1 Par. 3, secondo comma, e' elevato da lire due a lire cinquanta per biglietto. Nello stesso capo I, in fine all'art. 3 Par. 1 viene aggiunto d seguente comma: Per automotrici, ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe, si intendono i convogli effettuati con automotrici termiche, elettromotrici, autotreni, elettrotreni e simili. Inoltre le norme dell'art. 4 Par. 1 concernenti le irregolarita' nei biglietti di entrata nelle stazioni sono sostituite da quelle di cui al successivo art. 8-bis Par. 6. Al medesimo art. 4, nel Par. 3, penultimo comma la parola "qualunque" e' sostituita con "personale". Nel capo II - Del contratto di trasporto - il Par. 6 deve essere sostituito con quello seguente: Par. 6. - Stazioni di confine e servizi con l'estero. - Le localita' da considerare come stazioni di confine per i viaggiatori provenienti dall'estero od ivi diretti sono stabilite dall'Amministrazione. Qualora l'applicazione delle singole tariffe sia subordinata alla provenienza del viaggiatore da stazioni di confine, il biglietto puo' emettersi soltanto in partenza dalla stazione di confine che serve la localita' di entrata del viaggiatore in Italia, risultante dal passaporto che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale ferroviario. L'Amministrazione ha facolta' di stabilire norme particolari, anche in deroga alle rispettive tariffe, a riguardo del prezzo, della validita', delle fermate intermedie e degli itinerari per i viaggiatori del traffico internazionale e loro bagaglio. Nel detto capo II, all'art. 5 Par. 8 deve essere aggiunto il seguente comma: Per i biglietti nominativi e' prescritto il possesso, da parte del viaggiatore, di un documento personale di identificazione, da esibire a richiesta degli agenti ferroviari. Nello stesso capo II, gli articoli 7 e 8 sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 7. - TRASPORTO DEI RAGAZZI. I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente purche' non occupino un posto di viaggiatore e viaggino insieme a persona adulta. Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattordici anni hanno diritto di occupare un posto pagando la meta' del prezzo per adulti stabilito in base alla tariffa competente; a questo effetto si tiene conto dell'eta' che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto. Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la meta' del prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta. Art. 8. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO. Par. 1. - Cambio di classe e cambio di treno. - Il cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore ed il passaggio ad un treno per il quale il prezzo di trasporto sia piu' elevato devono essere preventivamente richiesti alla stazione o al personale ferroviario del treno e sono consentiti verso pagamento della differenza fra i prezzi rispettivi, per la lunghezza del tratto a cui si riferiscono, considerato isolatamente. Per i biglietti di corsa semplice locali e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa ordinaria n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata-ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Quando pero' esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti piu' conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima. Per i biglietti di andata e ritorno non sono ammessi, nel viaggio di andata, cambi di classe interessanti anche il viaggio di ritorno salvo il caso previsto nell'ultima parte del precedente comma. Quando trattasi di trasporti che hanno luogo sotto il regime del capi X a XIV, la differenza di classe si calcola fra i prezzi della tariffa ordinaria n. 1. Il viaggiatore munito di biglietto di classe superiore, che utilizzi un treno sul quale non vi sia servizio della classe corrispondente al biglietto posseduto, deve prendere posto in classe inferiore senza diritto a rimborso. Par. 2. - Modificazioni d'itinerario. - Il viaggiatore munito di biglietto che consenta l'uso delle deviazioni di cui all'articolo 20 Par. 1, puo' chiedere di seguire una via piu' lunga di quella per la quale il suo biglietto e' valevole, purche' si tratti di deviazione ammessa, e la domandi alla stazione o al personale ferroviario del trimo prima di impegnarla. In questo caso l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo corrispondente al maggior percorso, considerato isolatamente, in base alla tariffa applicata al trasporto. Nel caso di biglietti di andata e ritorno, non sono ammesse, nel viaggio di andata, modificazioni di itinerari interessanti anche il viaggio di ritorno. Par. 3. - Biglietti di congiunzione. - L'Amministrazione e' autorizzata a rilasciare biglietti di congiunzione di corsa semplice fra una qualsiasi delle stazioni situate sulla percorrenza del biglietto gia' in possesso del viaggiatore ed altra stazione posta fuori dalla percorrenza medesima o viceversa, quando cio' non sia in contrasto con l'applicazione delle singole tariffe. L'Amministrazione ha facolta' di emanare norme complementari per la disciplina dei biglietti di cui al presente paragrafo. Art. 8-bis. - IRREGOLARITA' ED ABUSI. Par. 1. - Viaggio fuori itinerario. - Nel caso che il viaggiatore percorra, senza averne fatta tempestiva richiesta, una via diversa da quella per la quale e' valido il suo biglietto, deve pagare, se questa e' una deviazione ammessa, il prezzo corrispondente al maggior percorso considerato isolatamente e calcolato in base alla tariffa competente al viaggiatore, piu' una soprattassa eguale al detto importo, col massimo di lire cento. Se trattasi, invece, di una via che non e' una deviazione ammessa, l'Amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza irregolarmente effettuata, il prezzo a tariffa n. 1. Resta pero' al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo treno successivo a pel percorso non effettuato. Par. 2. - Biglietto non valevole. - Se il viaggiatore e' trovato con un biglietto a tariffa ridotta senza i documenti che comprovino il diritto a tale riduzione o col documento scaduto di validita', l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza fra la tariffa ridotta e quella ordinaria, per tutto il percorso indicato sul biglietto, piu' una soprattassa di lire cento. Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono l'esibizione di un documento personale di riconoscimento, il viaggiatore che ne sia sprovvisto e' assoggettato al pagamento della differenza tra la tariffa ridotta e quella ordinaria n. 1 per tutto il percorso indicato sul biglietto, ammenoche' non trattisi di abusi contemplati al Par. 7. Se e' trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nel modi indicati al Par. 1 dell'art. 8, per tutto il percorso irregolarmente compiuto e quello che eventualmente intenda compiere nella classe superiore, piu' una soprattassa di lire trecento. Se ha oltrepassato la destinazione indicata nel suo biglietto, senza darne preavviso, sono applicabili le norme del Par. 3. Chi viaggia in treno per il quale esistano speciali limitazioni, le quali, per cio' che riguarda la percorrenza, la classe o la tariffa, non gli diano diritto a fruire del treno stesso, deve pagare la differenza di prezzo, a seconda del casi, pel minimo percorso ammesso, pel cambio di classe o pel complemento alla tariffa ordinaria n. 1 piu' una soprattassa di lire cento. Par. 3. - Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto - Fermate non ammesse. - Il viaggiatore che durante la corsa del treno od in arrivo e' trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validita' e non puo' provare di aver avvisato il personale di servizio sul treno, e' assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente, piu' una soprattassa eguale al detto importo con un minimo di lire trecento. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore. Chi effettua fermate non ammesse od in piu' di quelle consentite e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire cento. Par. 4. - Irregolarita' nel trasporto dei ragazzi. - Nel caso di viaggio in contravvenzione al disposto dell'art. 7 di un ragazzo che abbia compiuto i quattro o i quattordici anni, l'Amministrazione ha il diritto di esigere il prezzo dovuto o il complemento del medesimo, piu' una soprattassa eguale con il minimo di lire trecento. Par. 5. - Simulata occupazione di posto. - in caso di simulata occupazione di posto il viaggiatore e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire duecento per ogni posto. Par. 6. - Irregolarita' nel biglietti di entrata nelle stazioni. - E' assoggettato ad una penalita' di lire cinquanta, oltre al diritto di cui al Par. 8 per regolarizzazioni in stazione: a) chi e' sprovvisto di biglietto di entrata, oppure e' munito di biglietto di entrata non forato o scaduto di validita'; nella penalita' e' incluso il prezzo del biglietto di entrata; b) il possessore di biglietto d'entrata che s'introduce nelle carrozze; se occupa indebitamente posto a sedere e' assoggettato, inoltre, al pagamento della penalita' di cui al Par. 5; c) chi elude i divieti di cui al settimo comma dell'art. 4; questi inoltre e' allontanato dalla stazione e il biglietto di entrata in suo possesso viene ritirato e dichiarato nullo. Quando si incorra contemporaneamente nelle irregolarita' di cui alle lettere a) e b) le penalita' in esse previste vengono cumulate. Par. 7. - Abusi nel trasporto delle persone. - Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti in contravvenzione all'art. 5, Par. 7, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati od anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi, eludendo la sorveglianza del personale ferroviario, per sottrarsi al pagamento del biglietto, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso del biglietto, piu' una soprattassa eguale a tre volte il detto importo con il minimo di lire mille. Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento della differenza per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo gia' pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria n. 1 piu' una soprattassa eguale a tre volte la detta differenza con il minimo di lire mille, ammenoche' si tratti di casi particolari pei quali siano stabiliti minori addebiti. I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonche' quelli abusivamente In possesso dei viaggiatori, vengono ritirati. Par. 8. - Diritto per le esazioni in treno e suppletive. - Ogni qualvolta, per fatto del viaggiatore, ha luogo una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva In stazione, spetta all'Amministrazione, nel primo caso, un diritto uguale al dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta e, nel secondo caso, un diritto di lire venti. Si applica il diritto di lire venti anche quando l'esazione suppletiva avvenga in treno per il fatto che l'esazione stessa avrebbe dovuto aver luogo in una stazione dichiarata disabilitata, impresenziata o in una casa cantoniera. Par. 9. - Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarita' di viaggio. - Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalita' e simili, in dipendenza di una irregolarita' o di un abuso nel viaggio, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto di esazione differita, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo non pagato, col minimo di lire cinquanta. Se di viaggiatore, consegnato all'arrivo del treno al capo stazione, si presta al pagamento immediato delle somme dovute, tale diritto non viene riscosso. Par. 10. - Soprattasse, penalita' e diritti pei biglietti collettivi. - Le soprattasse, le penalita' fisse e diritti si applicano per viaggiatore e in ogni caso separatamente da quelle previste per i colli a mano dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose. Nell'art. 10 Par. 3 del capo II, il massimo di lire 10 per viaggiatore ore e' elevato a lire trecento. Nel capo IV - Formazione dei prezzi di trasporto - gli articoli 17 e 19 sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 17. - CALCOLO DEI PREZZI. Par. 1. - Distanze. - Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione. Agli effetti della tassazione del trasporti, le distanze si computano come segue: a) da 1 a 50 km., di chilometro in chilometro; b) da 51 a 200 km., di due in due chilometri (portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore); c) da 201 a 600 km., di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 203 le distanze da 201 a 205, per km. 208 le distanze da 206 a 210 e cosi' di seguito); d) da 601 a 1000 km., di dieci in dieci chilometri (calcolando per km. 605 le distanze da 601 a 610, per Km. 615 le distanze da 611 a 620 e cosi' di seguito); e) da 1001 in poi, di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per km. 1025 le distanze da 1001 a 1050, per km. 1075 le distanze da 1051 a 1100 e cosi' di seguito). Per i trasporti con la Sicilia e la Sardegna, la tassazione deve essere fatta in base al cumulo delle distanze ferroviarie continentali ed insulari. Par. 2. - Tratti di confine. - Per i viaggi interessanti tratti di confine sono dovute le quote stabilite, secondo le convenzioni con le Amministrazioni estere a contatto. Queste quote si computano pel numero effettivo delle persone che viaggiano, senza tener conto del numero minimo di viaggiatori che e' stabilito dalle condizioni particolari di applicazione di talune tariffe. Par. 3. - Modo di applicazione delle tariffe differenziali. Le tariffe differenziali a seconda delle distanze si applicano computando per ciascuna zona di percorrenza la base che le e' assegnata. Par. 4. Arrotondamento della somma del prezzo di trasporto. - La somma del prezzo calcolato secondo le basi di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto viene arrotondata: a) se inferiore a lire cinquecento, alle cinque lire superiori; b) se superiore a lire cinquecento, alle dieci lire superiori. Lo stesso arrotondamento e' fatto per qualunque altra tassa, supplemento o diritto previsto dalle tariffe e non compreso nella somma di cui sopra. Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti collettivi formati con prezzi Individuali gia' arrotondati. Par. 5. - Biglietti a meta' prezzo. - Per la meta' del prezzo delle tariffe di corsa semplice n. 1 e n. 2 si applicano, rispettivamente, le tariffe nn. 5 e 6. Per le altre tariffe ridotte di corsa semplice, la meta' del prezzo si applica su quello stabilito per adulti a norma dei precedenti paragrafi con arrotondamento a norma del Par. 4. Par. 6. - Viaggi collettivi. - Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono un minimo di viaggiatori e questo non sia raggiunto, si riscuote il prezzo per il numero minimo stabilito rilasciando il biglietto per la quantita' effettiva delle persone viaggianti. Per le persone mancanti a raggiungere il minimo, il prezzo e' computato, quando i partenti viaggino in classi diverse, in base alla classe di viaggio meno elevata fra quelle prescelte. Art. 19. - BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO. Par. 1. - Supplementi speciali. - Nel caso di treni o di carrozze offrenti comunque speciali comodita' o requisiti, l'Amministrazione ha facolta' di stabilire speciali supplementi di prezzo. Par. 2. - Supplementi per treni classificati "rapidi", - Per l'uso del treni classificati "rapidi", effettuati sia con carrozze che con automotrici, il viaggiatore deve essere munito, oltreche' del biglietto di viaggio per tali treni, di un biglietto di supplemento. L'importo del supplemento e' stabilito nella misura del 15% del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. I, qualunque sia la tariffa applicata al trasporto. L'Amministrazione e' autorizzata a stabilire, per tali biglietti di supplemento, particolari disposizioni per il computo delle distanze e per l'arrotondamento del prezzo in deroga ai Par. 1 e 4 dell'art. 17. Il supplemento e' dovuto per la classe realmente occupata 3 per ogni viaggio. Non si applica la riduzione per ragazzi dai 4 ai 14 anni prevista dall'art. 7. La scadenza del biglietto di viaggio posseduto dal viaggiatore determina la scadenza del biglietto di supplemento. Il supplemento emesso in appoggio ad un biglietto di abbonamento si considera come biglietto di corsa semplice agli effetti della validita'. Il pagamento del supplemento puo' essere effettuato anche nei treni: in tal caso e' pero' dovuto il diritto di cui all'articolo 8-bis, Par. 8. Nel caso che il viaggiatore sia trovato nei treni su indicati senza biglietto di viaggio e senza quello di supplemento, la soprattassa di cui l'art. 8-bis, Par. 3 si riscuote sull'importo complessivo dei due biglietti. Se invece il viaggiatore e' trovato con il solo biglietto regolare di viaggio, ma senza quello di supplemento, la soprattassa predetta non si applica sull'importo di quest'ultimo. Il capo V e' annullato e sostituito dal seguente: CAPO V. TARIFFA PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE Art. 20. - LIMITI DI APPLICAZIONE. Par. 1. - Itinerario. - I biglietti sono rilasciati per la via chilometricamente piu' breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione o per una fra le vie ammesse dall'Amministrazione come deviazioni. E' anche ammesso il rilascio di biglietti per percorsi comprendenti non piu' di due itinerari previsti al precedente comma. Tuttavia nel caso di percorrenze superiori a km. 250, tale rilascio e' consentito soltanto se il chilometraggio complessivo non superi del 50% quello calcolato per la via piu' breve fra la stazione di partenza e quella di destinazione definitiva. L'Amministrazione puo' stabilire norme particolari per l'uso delle deviazioni. Ha inoltre facolta' di stabilire un prezzo comune per due o piu' vie. Par. 2. - Prezzi. - I prezzi ordinari per viaggi di corsa semplice sono quelli stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 1. Quando vengono consentite riduzioni dal 20 al 70% si applicano per i viaggi di corsa semplice i prezzi stabiliti nelle tariffe dal n. 2 al n. 7 ammenoche' non si tratti di biglietti di corsa semplice locali, istituiti per motivi di concorrenza in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni. Le riduzioni non si estendono ai diritti fissi e ai supplementi o tasse accessorie di qualsiasi genere. I biglietti richiesti per gli itinerari previsti al secondo comma del Par. 1 si tassano: a) sulla distanza complessiva per i percorsi fino a km. 400; b) sommando i prezzi relativi ai due itinerari stabiliti a norma del primo comma del paragrafo stesso per i percorsi superiori. Art. 21. - VALIDITA' E FERMATE. Par. 1. - Validita' dei biglietti. - I biglietti per viaggi di percorrenza di non oltre 250 chilometri sono valevoli per iniziare il viaggio solamente nel giorno nel quale sono emessi. I biglietti per viaggi di percorrenza maggiore hanno la validita' di un giorno per ogni 200 chilometri di percorrenza o frazione di 200 chilometri, con un massimo di 6 giorni. I biglietti di cui al secondo comma dell'art. 20, Par. 1, hanno la validita' computata come al precedente comma, in relazione al percorso complessivo. Il viaggio di percorrenza superiore a 250 km. puo' essere iniziato tanto nel giorno di emissione del biglietto quanto nei giorni successivi, ferma restando la scadenza di validita' che rimane immutata. Par. 2. - Fermate intermedie. - Il viaggiatore ha facolta' di fermarsi nelle stazioni intermedie del viaggio: una volta pel viaggi di percorrenza da km. 251 a km. 400; due volte " " 401 " 800; tre volte " oltre " 800. Nei viaggi di cui al secondo comma dell'art. 20, Par. 1, il numero delle fermate intermedie e' stabilito in relazione al percorso complessivo. L'uso delle fermate non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore. La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto. Art. 21-bis. - CONDIZIONI PARTICOLARI. Par. 1. - Biglietti a tagliandi. - Per questi biglietti l'Amministrazione puo' stabilire condizioni particolari circa l'itinerario, la validita', le fermate intermedie e le regolarizzazioni. Par. 2. - Biglietti di corsa semplice locali. - Anche per questi biglietti l'Amministrazione ha la facolta' di cui al Par. 1. Non e' consentito ai possessori di biglietti di corsa semplice locali di terminare il viaggio ad una stazione precedente a quella della localita' di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione il viaggiatore deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di cui e' munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo, piu' una soprattassa di lire cinquanta. Quando la differenza risulti a favore del viaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10 Par. 2 e 3. 2 - Supplemento Gazz. Off. n. 28. Il capo VI e' annullato e sostituito dal seguente: CAPO VI. TARIFFA PER VIAGGI DI ANDATA E RITORNO Art. 22. - LIMITI DI APPLICAZIONE. Par. 1. - Specie dei biglietti. - L'Amministrazione puo' istituire le specie di biglietti di andata e ritorno qui appresso elencate, valevoli per effettuare un viaggio di andata e uno di ritorno: a) biglietti di andata e ritorno ordinari. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 Km., nonche', qualunque sia la distanza, fra le stazioni del capoluogo di provincia e la stazione del capoluogo della rispettiva regione e viceversa. E' peraltro in facolta' dell'Amministrazione di istituire eccezionalmente per determinate relazioni biglietti di andata e ritorno ordinari per distanze superiori a 250 km., oppure di nomi emettere tali (biglietti per talune relazioni entro la distanza di 250 km.; b) biglietti di andata e ritorno locali. Questi biglietti si possono emettere fra due determinate stazioni per motivi di concorrenza in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni; c) biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni le quali distino non oltre 100 km. Essi sono rilasciati in destinazione di comuni prevalentemente rurali dove abbia luogo una fiera od un mercato a ricorrenza periodica od eccezionale con esclusione dei grandi centri e delle localita' dove la fiera od il mercato si tenga giornalmente. La emissione dei biglietti e' stabilita dall'Amministrazione caso per caso; d) biglietti di andata e ritorno festivi. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 km.; e) biglietti di andata e ritorno per manifestazioni. Questi biglietti si possono emettere in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1534, n. 1948 e successive modificazioni; f) biglietti di andata e ritorno speciali. Questi biglietti si possono emettere quando e' richiesto il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno dalile norme particolari delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose o dal Regolamento per i trasporti militari, o da altre analoghe disposizioni tariffarie. Par. 2. - Itinerario - Modalita' - I biglietti di andata e ritorno si rilasciano per la via chilometricamente breve tra la stazione di partenza e quella di destinazione del viaggio, ovvero per una via piu' lunga purche' compresa fra le deviazioni di cui al primo comma dell'art. 20, Par. 1, fatta eccezione per i biglietti di andata e ritorno locali i quali si emettono soltanto per gli itinerari prestabiliti. Per i biglietti di andata e ritorno ordinari, per fiere e mercati e festivi e' consentito il rilascio di biglietti con due itinerari a norma del secondo comma dell'art. 20, Par. 1, sempre nei limiti di percorrenza fissati, per ciascuna specie di biglietti, di precedente paragrafo. La stazione di confine destinataria del viaggio di ritorno puo' essere diversa da quella di entrata in Italia oppure le stazioni d'inizio e di destinazione del viaggio di andata possono essere ambedue diverse da quelle del ritorno nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali, che si rilascino a favore dei viaggiatori provenienti dall'estero, purche' ambedue le dette stazioni di confine siano ammesse alla riduzione. Analogamente, la stazione di confine dalla quale ha inizio il viaggio di ritorno in Italia puo' essere diversa da quella destinataria dell'andata nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali, che si rilascino a favore dei viaggiatori diretti all'estero, purche' ambedue le dette stazioni di comune siano ammesse alla riduzione. Gli itinerari suddetti sono stabiliti soltanto se chiesti espressamente dal viaggiatore al momento dell'acquisto del biglietto. I biglietti di andata e ritorno per manifestazioni sono nominativi. Par. 3. - Prezzi. - I prezzi dei biglietti di andata e ritorno ordinari si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 2. I prezzi dei biglietti di andata e ritorno locali vengono stabiliti conformemente al precedente Par. I, lettera b). I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3. I prezzi dei biglietti di andata e ritorno festivi si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3. I prezzi dei biglietti di andata e ritorno ordinari, per fiere e mercati e festivi, vengono stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno. I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali si ottengono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3 per i primi, e alla tariffa stabilita dalla relativa concessione per i secondi. Quando, nei casi ammessi, sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno l'itinerario viene tassato come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' di quella complessiva. Ai biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati, festivi e per manifestazioni non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7. Art. 23. - VALIDITA' DEI BIGLIETTI. Par. 1. - Durata della validita' dei biglietti. - i biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di andata solamente nel giorno nel quale sono emessi. Tuttavia, quando il viaggio di andata e' di percorrenza superiore ai 250 km. i biglietti di andata e ritorno per manifestazione e quelli speciali (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni) sono valevoli per iniziare il viaggio anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validita' del biglietto che rimane immutata. La durata della validita' dei biglietti di andata e ritorno ordinari e' stabilita In tre giorni. I biglietti di andata e ritorno festivi sono emessi nel giorno precedente il festivo oppure in questo. Essi sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno festivo ovvero non oltre le ore 12 del giorno feriale seguente. Quando ricorrono due o piu' giorni festivi consecutivi, ovvero intercalati da un giorno feriale, i biglietti valgono pel ritorno fino alle ore 12 del giorno feriale seguente l'ultimo festivo, ma non danno diritto ad effettuare il viaggio di ritorno nel giorno feriale intercalato, quando in questo sia stato emesso Il biglietto. In occasione di speciali ricorrenze e festivita' l'Amministrazione ha facolta' di stabilire una maggiore validita' del biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi e di prolungare, per questi ultimi, il periodo di distribuzione. I biglietti di andata e ritorno locali hanno la stessa validita di quelli ordinari, ammenoche' l'Amministrazione non stabilisca diversamente. I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati sono emessi nelle ore antimeridiane dei giorni di fiera e di mercato e sono valevoli per iniziare il viaggio di andata non oltre le ore 12 del giorno d'emissione e per effettuare il viaggio di ritorno non oltre le ore 24 dello stesso giorno. La validita' dei biglietti di andata e ritorno per manifestazioni e' di cinque giorni per i biglietti nei quali nessuna delle due corse supera km. 250, di dieci giorni per gli altri; per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, la validita' e' di trenta giorni. L'Amministrazione fissa inoltre, di volta in volta, il periodo di distribuzione ed ogni altra modalita' e condizione; per qualche particolare manifestazione essa puo' inoltre assegnare a questi biglietti validita' differenti da quelle innanzi stabilite. La validita' del biglietti di andata e ritorno speciali e' di giorni venti, salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole concessioni. Par. 2. - Inizio del viaggio di ritorno. - I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno in cui ne e' effettuata la vidimazione ordinaria ai sensi dell'art. 25, Par. 4. Tuttavia i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni e quelli speciali (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni), sono valevoli per iniziare il viaggio stesso anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validita' complessiva del biglietto, la (male resta immutata. Art. 24. - FERMATE INTERMEDIE. I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza fino a 250 km. non danno diritto ad effettuare fermate intermedie. I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza superiore a 250 km. danno diritto ad effettuare, sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno, le fermate ammesse per i viaggi di corsa semplice di cui all'art. 21, Par. 2. Quando il percorso dell'andata e' diverso da quello del ritorno, il diritto ad effettuare le fermate suddette e' determinato dalla lunghezza di ciascuna delle due corse. Se il viaggiatore e' munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni con itinerario avente inizio da stazione di confine e comprovi con passaporto o con documento equivalente di risiedere all'estero, puo' effettuare in ogni caso fermate intermedie in numero illimitato. L'uso delle fermate intermedie non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore. La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto. L'Amministrazione puo' stabilire particolari condizioni circa le fermate intermedie da effettuarsi con biglietti di andata e ritorno locali. Art. 25. - CONDIZIONI PARTICOLARI. Par. 1. - Presentazione dei biglietti nel viaggio di andata. - Nel viaggio di andata, il biglietto di andata e ritorno, se a due sezioni, deve essere presentato colle due sezioni unite. Presentando solamente la sezione di andata, senza esibire nello stesso tempo quella di ritorno, il viaggiatore incorre nella perdita del biglietto e viene considerato come sprovvisto di recapito di viaggio. Alla stazione di destinazione il biglietto, se a due sezioni, deve essere presentato agli agenti dell'Amministrazione i quali staccano quella d'andata e restituiscono l'altra al viaggiatore pel ritorno. Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi che la sezione restituitagli all'arrivo sia quella valevole per il viaggio di ritorno. Par. 2. - Abbreviazione del viaggio di andata. - I portatori dei biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi hanno facolta' di limitare il viaggio di andata in una stazione che preceda quella della localita' di destinazione indicata sul biglietto, ma perdono il diritto di continuare tale viaggio e, per i biglietti a due sezioni, devono riconsegnare la sezione di andata. La stessa facolta' hanno i portatori di biglietti di andata e ritorno speciali quando la concessione per la quale e' stato emesso il biglietto sia ammessa anche per la localita' ove si limita il viaggio di andata. Non e' consentito invece ai portatori degli altri biglietti di andata e ritorno di terminare il viaggio di andata ad una stazione precedente quella della localita' di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione del viaggio di andata, il viaggiatore e' regolarizzato a norma del Par. 7. Par. 3. - Prosecuzione di corsa nel viaggio di andata. - La prosecuzione del viaggio di andata non e' ammessa quando si tratta di raggiungere localita' per le quali non sarebbe stato possibile ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno della specie di quello in possesso del viaggiatore. In questi casi, il viaggiatore che intende proseguire la corsa deve avvertirne il personale del treno e pagare il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso dalla stazione da cui ha incominciato il viaggio fino a quella ove intende recarsi, deduzione fatta dell'importo del biglietto d'andata e ritorno che viene ritirato. Se il prezzo del biglietto di corsa semplice di cui sopra fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza viene rimborsata a cura delle stazioni con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, Par. 2 e 3. Se il viaggiatore trascura di avvertire il personale del treno e prosegue il viaggio per una stazione piu' lontana e' regolarizzato a norma del Par. 7. Per la prosecuzione del viaggio di andata, nei casi ammessi, il viaggiatore deve avvertire tempestivamente il personale del treno e munirsi di regolare biglietto per il percorso di prosecuzione. Se egli trascura di avvertire il personale del treno viene considerato sprovvisto di biglietto per il detto percorso di prosecuzione e regolarizzato a norma del Par. 3 dell'articolo 8-bis. Par. 4. - Formalita' per l'inizio del viaggio di ritorno - l'idimazione ordinaria del biglietto. - Prima di accedere al treno per incominciare il viaggio di ritorno il viaggiatore deve presentare il biglietto alla stazione per la vidimazione ordinaria. Per i biglietti che non consentono l'apposizione del timbro per il ritorno, la vidimazione di cui sopra viene sostituita da apposita foratura praticata dagli agenti di servizio nelle sale di accesso ai treni. La vidimazione e la foratura per l'inizio del viaggio di ritorno possono essere richiesto al personale dei treni, in quei casi nei quali l'Amministrazione ritenga di autorizzarle. L'Amministrazione puo' stabilire che i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni non siano validi per il viaggio di ritorno se non portino, inoltre, una preventiva speciale vidimazione soggetta a particolari formalita' a seconda della caratteristica della manifestazione. Par. 5. - Abbreviazione del viaggio di ritorno. - I portatori dei biglietti di andata e ritorno ordinari e (estivi hanno facolta' di iniziare il viaggio di ritorno da qualunque stazione compresa nel percorso; i portatori dei biglietti di andata e ritorno speciali quando ricorra la circostanza prevista dal primo comma del Par. 2 - salvo che non sia diversamente disposto dalle singole condizioni particolari di applicazione - hanno facolta' di iniziare il viaggio di ritorno dalla stazione nella quale e' stato limitato il viaggio di andata; i portatori di biglietti di andata e ritorno diversi dai suindicati hanno facolta' di iniziare il viaggio di ritorno da qualunque stazione intermedia del percorso a condizione che sul biglietto facciano praticare opportuna annotazione dalla stazione destinataria del viaggio di andata indicata sul biglietto medesimo. Il portatore di qualsiasi specie di biglietti di andata e ritorno ha facolta' di terminare il viaggio di ritorno in una stazione precedente a quella di destinazione. In tutti i casi previsti dal presente paragrafo non compete al viaggiatore alcun rimborso per il percorso non effettuato. Par. 6. - Biglietti scaduti di validita'. - Decorsi i termini di cui all'art. 23, il viaggio di ritorno non puo' essere piu' iniziato ne' puo' essere ripreso dopo una fermata intermedia. Se pero' il viaggiatore alla scadenza del biglietto trovasi regolarmente in treno in corso di viaggio di ritorno, ha diritto di continuarlo, senza fermate intermedie, fino alla stazione di arrivo indicata sul suo biglietto. Par. 7. - Irregolarita' ed abusi - Il viaggiatore trovato col biglietto sprovvisto della vidimazione ordinaria richiesta dal Par. 4 per il viaggio di ritorno, e' assoggettato ad una penalita' di lire cinquanta. Il viaggiatore munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni che non abbia fatto apporre sul biglietto - quando richiesta - la vidimazione speciale prevista dall'ultimo comma del 4, e' assoggettato al pagamento, per l'intero percorso di andata e ritorno, della differenza tra la tariffa ridotta goduta e la tariffa ordinaria n. 1. Si riscuote soltanto questa differenza se il biglietto e' sprovvisto di ambedue le vidimazioni (ordinaria e speciale) previste per il viaggio di ritorno. Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono per i biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa essere iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, l'Amministrazione ha il diritto di esigere per l'intero percorso di andata e ritorno la differenza tra il prezzo a tariffa ridotta goduto e quello a tariffa ordinaria n. 1. La differenza predetta e' dovuta anche nel caso che il viaggiatore sia trovato con biglietto mancante della vidimazione ordinaria per il ritorno, ammenoche' risulti in modo evidente che siano state osservate le prescrizioni riguardanti il suddetto termine di tempo. Il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno locale, per fiere e mercati e per manifestazioni, che termini il viaggio di andata ad una stazione precedente a quella di destinazione, deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui e' munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo piu' una soprattassa di lire cinquanta, perde il diritto alla prosecuzione ed al viaggio di ritorno; Il biglietto viene ritirato. Quando la differenza fra i prezzi dei due biglietti di cui sopra risulta a favore del viaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, Par. 2 e 3. Il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno di qualsiasi specie che trascura di avvertire il personale del treno i prosegue il viaggio per una stazione piu' lontana di quella terminale del viaggio di andata, e' tenuto - salvo il caso di cui all'ultimo comma del Par. 3 - a pagare l'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso dalla stazione in cui ha incominciato il viaggio sino a quella ove intende discendere piu' una soprattassa pari al prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1, col massimo di lire trecento, pel percorso di prosecuzione effettuato irregolarmente, deduzione fatta dell'importo del biglietto che viene ritirato. Se l'importo dovuto dal viaggiatore fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza viene rimborsata a cura delle stazioni con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, Par. 2 e 3. Nel capo VII - Tariffe per trasporti speciali - gli articoli 26, 27, 30, 31 e 32 sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 26. - TRENI STRAORDINARI CON CARROZZE. CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI. L'Amministrazione ha facolta' di effettuare treni straordinari con carrozze di 1ª, 2ª o 3ª classe per il trasporto di persone o per quello contemporaneo di persone, del loro bagaglio o di altre cose, nonche' corse straordinarie di automotrici per il trasporto di persone e del loro bagaglio. Le domande devono essere fatte per iscritto e deve essere pagata contemporaneamente la tassa di deposito cauzionale indicata nell'Allegato n. 1. Ai treni straordinari si applicano i prezzi della tariffa n. 10; alle corse straordinarie di automotrici si applicano i prezzi della tariffa n. 11. Se per causa di chi richiese il trasporto la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non dar piu' corso al trasporto stesso e le rimane devoluto il deposito. L'Amministrazione puo' rifiutarsi di effettuare i predetti trasporti straordinari ogni qualvolta li giudichi incompatibili con le esigenze di servizio o ritenga di poterli effettuare con carrozze agganciate a treni ordinari. Art. 27. - COMPARTIMENTI INTERI. I viaggiatori che vogliono a loro disposizione un intero compartimento in carrozza ordinaria devono pagare l'importo di tanti biglietti per la classe del compartimento quanti sono i viaggiatori stessi, con un minimo di cinque biglietti a tariffa ordinaria n. 1 per un compartimento di sei posti e di sei biglietti a tariffa ordinaria n. 1 per un compartimento di sette od otto posti. Agli effetti dell'applicazione del minimo suddetto, i ragazzi di eta' superiore ai quattro anni pagano il prezzo per adulti. Per l'uso dei compartimenti interi da parte di viaggiatori muniti alcuni di biglietti a tariffa ordinaria n. 1 ed altri di biglietti a pagamento di altre specie (compresi quelli a meta' prezzo per ragazzi), oppure muniti tutti di quest'ultimi biglietti, e' dovuto, In aggiunta ai prezzi pagati per i posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria n. 1 quanti sono i rimanenti posti esistenti nel compartimento; a meno che i viaggiatori muniti di biglietti a tariffa ordinaria n. 1 coprano gia' il minimo indicato nel primo comma nel qual caso i posti rimasti disponibili in piu' dei cinque e sei suindicati possono essere occupati da viaggiatori muniti di biglietti a tariffa ridotta. L'Amministrazione puo' consentire l'uso di compartimenti interi offrenti un numero di posti inferiore a sei; in tal caso, i viaggiatori devono pagare l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria n. 1 quanti sono i posti esistenti nel compartimento. Nel caso di biglietti di andata e ritorno, l'uso dei compartimenti interi si accorda separatamente per il viaggio di andata o per quello di ritorno. Nel caso che venga accolta la richiesta di utilizzazione di tutti i compartimenti offerti dalla carrozza, si esigono le tasse competenti alle persone trasportate, con un minimo di quattro quinti dei posti offerti dalla carrozza calcolati a tariffa n. 3. In aggiunta ai prezzi suddetti, e' dovuto, per ogni compartimento, il diritto fisso indicato nell'Allegato n. 1. I viaggiatori, per evitare il trasbordo, possono richiedere di proseguire il viaggio nella medesima carrozza con treni coincidenti. In tale caso l'Amministrazione ha facolta' di esigere la tassa stabilita all'Allegato n. 1, oltre quella, stabilita anche al detto allegato, per gli eventuali percorsi a vuoto che si dovessero effettuare per soddisfare la richiesta. La concessione dei compartimenti interi e quella di proseguire con la stessa carrozza senza trasbordo vengono fatte compatibilmente con le esigenze di servizio. Art. 30. - AMMALATI E DEMENTI. Par. 1. - Compartimenti separati. - Per il trasporto degli ammalati e dei dementi in compartimenti separati delle vetture ordinarie si applicano i prezzi previsti all'art. 27. Par. 2. - Carrozze con compartimento per ammalati - Carrozze barellate per ammalati. - Per il trasporto di ammalati con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione e' dovuto l'importo di dieci biglietti ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 per la classe della carrozza, nonche' il pagamento delle tasse accessorie indicate all'art. 28 per i saloncini. Possono prendere posto nella carrozza cinque persone adulte oltre l'ammalato. Due ragazzi dai 4 al 14 anni sono considerati per un adulto. Ogni persona in piu' deve munirsi di un biglietto alla tariffa ad essa competente per la classe della carrozza. Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi d'eta' inferiore ai 4 anni. Col pagamento delle tasse suddette resta a disposizione dei viaggiatori il compartimento centrale della carrozza, mentre i compartimenti laterali restano a disposizione dell'Amministrazione, Se i viaggiatori intendono riservarsi detti compartimenti laterali devono pagare, per ciascuno di essi, anche le tasse di cui ai primi quattro comma dell'art. 27 calcolate pel la classe della carrozza, e, se i detti compartimenti offrono posti letto, devono pagare, in aggiunta e per ogni letto, un supplemento pari al prezzo di un biglietto a tariffa n. 3 pei la classe della carrozza. Per il trasporto di ammalati in carrozze barellate e' dovuto l'importo di tanti biglietti di terza classe a tariffa competente alle persone trasportate quanti sono i viaggiatori, con un minimo di 36 biglietti per carrozza a tariffa n. 3. Par. 3. - Ammalati da trasportare nel proprio letto caricato su carro. - L'Amministrazione puo' consentire, quando lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio, l'uso di un carro per il trasporto degli ammalati nel proprio letto. All'atto della domanda deve essere effettuato il deposito indicato nell'Allegato n. 1. Tale deposito rimane acquisito all'Amministrazione qualora il trasporto non abbia piu' luogo nel giorno e col treno convenuti. Per l'uso del carro e' dovuto l'importo di sei biglietti di terza classe ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1, nonche' il pagamento dei diritti fissi stabiliti all'art. 28 per i saloncini. Con il pagamento di tale importo sono ammesse a viaggiare nel carro due persone adulte oltre l'ammalato. Ogni persona in piu' deve munirsi di biglietto di 3ª classe per lo stesso percorso. Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di eta' inferiore ai 4 anni. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati come un adulto. Par. 4. - Regole comuni ai trasporti degli ammalati e dei dementi. - Gli ammalati ed i dementi debbono essere denunciati preventivamente alla stazione di partenza da parte di chi richiede il loro trasporto. Se si tratta di trasporto di persone affette da malattia infettiva per cui si renda necessaria la disinfezione, la stazione di partenza deve riscuotere la tassa di disinfezione di cui all'allegato n. 1. Art. 31. - CARROZZE CON COMPARTIMENTO PER TRASPORTO FERETRI. Per il trasporto dei feretri con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione sono dovuti la meta' della tassa e l'intero diritto fisso stabiliti dall'art. 28 per l'impiego di un saloncino, fermo restando il pagamento delle tasse previste dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose per il trasporto dei feretri. Hanno diritto di prendere posto nella carrozza speciale tre persone adulte. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto. Ogni persona in piu' deve munirsi di un biglietto di prima classe a tariffa n. 5. Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi d'eta' inferiore ai 4 anni. Art. 32. - REGOLE COMUNI PER I TRASPORTI SPECIALI Ove l'Amministrazione, per soddisfare le richieste dei viaggiatori, dovesse far viaggiare a vuoto le sue carrozze per portarle al punto di partenza, ha facolta' di esigere le tasse di percorso a vuoto indicate nell'Allegato n. 1, e, se trattasi di materiale di altra Amministrazione, anche il nolo che dovesse eventualmente corrispondere. Se sono richieste e vengono consentite durante il percorso fermate di durata superiore alle 24 ore, l'Amministrazione ha facolta' di esigere, per ogni carrozza anche privata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, le tasse di sosta indicate nell'Allegato n. 1. Nel caso che l'effettuazione del trasporti sia richiesta - e sia consentita dall'Amministrazione - con treni classificati rapidi, e' dovuto per ogni viaggiatore il supplemento stabilito all'art. 19, Par. 2, ferme restando le altre tasse contemplate dal presente capo. Quando queste prevedono il pagamento di un numero minimo di biglietti, il supplemento per treni rapidi deve essere pagato per tale numero minimo di viaggiatori. Possono essere stabiliti, di volta in volta, prezzi particolari per l'uso di carrozze appartenenti ad altre Amministrazioni e di tipo differente da quello Indicato negli articoli 28 e 30. Nel capo VIII - Tariffe per i viaggi in comitiva, il Par. 1 dell'art. 33 - Limiti di applicazione - e' annullato e sostituito dal seguente: Par. 1. - Composizione delle comitive e prezzi applicabili. - Alle comitive viaggianti con un medesimo treno e per il medesimo scopo, si applicano i prezzi delle seguenti tariffe: a) tariffa n. 3 per viaggi di comitive di almeno 50 persone; tale minimo e' ridotto a 15 persone per le comitive che effettuano un viaggio di andata-ritorno o circolare, per le comitive di giovani fino a 21 anni e loro accompagnatori (questi in misura massima di un terzo) e per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette munite di passaporto; b) tariffa n. 4 per viaggi di comitive di almeno 200 persone. L'Amministrazione puo' consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtu' di una tariffa diretta internazionale, di effettuare isolatamente parte del viaggio. Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facolta' di consentire, a suo giudizio, il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purche' trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Per le comitive da 15 a 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito ad un solo conduttore. Per le comitive di oltre 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di tre conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore e' rilasciato per una classe superiore nel solo caso che il numero dei viaggiatori trasportati in tale classe sia almeno di sei. L'art. 34 e' annullato e sostituito dal seguente: Art. 34. - TRENI STRAORDINARI CON CARROZZE. CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI. L'Amministrazione ha facolta' di effettuare treni straordinari con carrozze di prima, seconda e terza classe per il trasporto delle comitive e del loro bagaglio fruenti della presente tariffa, nonche' corse straordinarie di automotrici. Per tali trasporti l'importo minimo per ogni treno non puo' essere inferiore a quello stabilito dalle tariffe nn. 10 e 11. Se nel treno prendono posto viaggiatori di classe, differente, devono essere pagati, per tutta la percorrenza del treno, con la tariffa competente al trasporto almeno quattro quinti dei posti offerti in ciascuna classe. Per l'affluenza di gruppi in localita' Intermedie e' applicabile il Par. 4 della tariffa n. 10 per i treni straordinari con carrozze. L'Amministrazione puo' rifiutarsi di effettuare treni straordinari, se ritenga di potere utilizzare per il trasporto i treni ordinari. All'atto della richiesta del treno straordinario deve essere versato un deposito cauzionale nella misura indicata nell'Allegato n. 1. Se per causa di chi richiese il treno la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non dar piu' corso al trasporto e le rimane devoluto il deposito. Se per il treno straordinario sono richieste e vengono consentite, durante il percorso, fermate di durata superiore alle 24 ore, l'Amministrazione esige, per ogni carrozza a disposizione della comitiva e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, le tasse di sosta Indicate nell'Allegato n. 1. Il primo comma dell'art. 35 e' annullato e sostituito dal seguente: I biglietti rilasciati in base alla presente tariffa per effettuare il percorso in tutto od in parte con treni ordinari hanno la validita' di giorni 45. Per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero o in destinazione di stazioni di confine a favore di viaggiatori diretti all'estero la validita' e' di 60 giorni. Inoltre all'art. 36 Par. 2, dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma: L'elenco nominativo, previsto dall'art. 5, Par. 3, per i biglietti collettivi, puo' far luogo della tessera, purche' ciascun componente della comitiva sia fornito di contrassegno, distintivo o altra tessera personale anche non nominativi rilasciati, in occasione del viaggio, dall'organizzatore della comitiva. Il capo IX - Tariffe per viaggi circolari ad itinerario fisso e' ripristinato nel tenore seguente: CAPO IX. TARIFFE PER VIAGGI CIRCOLARI AD ITINERARIO COMBINABILE Art. 37. - LIMITI DI APPLICAZIONE - PREZZI. L'Amministrazione ha facolta' di rilasciare biglietti di viaggio circolare per itinerari combinabili dal viaggiatore. Tali itinerari devono essere stabiliti in modo da non poter passare piu' di due volte su uno stesso tratto. I viaggi possono intraprendersi nell'una o nell'altra direzione a volonta' del viaggiatore, ma - salvo la facolta' di cui al terzo comma del Par. 2 dell'art. 39 - una volta incominciati In una direzione devono essere continuati nella medesima. Per i viaggiatori provenienti dall'estero, la stazione di confine terminale del viaggio puo' essere diversa da quella d'inizio. I prezzi sono computati in base a quelli di due biglietti a tariffa ordinaria n. 1, per una percorrenza uguale alla meta' della complessiva. La percorrenza minima tassabile non puo' essere inferiore a km. 500. Art. 38. - BIGLIETTI - FERMATE. Par. 1. - Distribuzione e specie dei biglietti. - I biglietti sono nominativi e si distribuiscono dalle stazioni a cio' autorizzate. Il viaggiatore deve presentare richiesta scritta almeno due ore prima della partenza, precisando l'itinerario del viaggio e la classe. All'atto della presentazione delle domande deve essere pagato il diritto fisso di cui l'Allegato n. 1. Se prima di ritirare il biglietto chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunciarvi, il diritto fisso resta acquisito all'Amministrazione. Se il biglietto non viene consegnato nel termini sopra detti e il richiedente non intende ritirarlo, la responsabilita' dell'Amministrazione e' limitata alla restituzione del diritto fisso. Il pagamento del prezzo del biglietto deve essere fatto all'atto della consegna. Par. -2. - Validita dei biglietti. - La validita' dei biglietti e' stabilita in giorni trenta per qualsiasi percorrenza. Per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, la validita' e' di 60 giorni. Par. 3. - FERMATE. - I biglietti danno diritto ad effettuare, lungo l'itinerario sui medesimi indicato, un numero illimitato di fermate intermedie, la cui durata e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto. Art. 39. - CONDIZIONI PARTICOLARI. Par. 1. - Inizio del viaggio - Visto del biglietto. - Il viaggio puo' essere iniziato tanto nel giorno di distribuzione quanto nei giorni successivi a quello di acquisto, ferma restando la scadenza di validita' del (biglietto che rimane immutata. Allorche' il possessore del biglietto incomincia il viaggio, come ogni volta che intraprende una corsa successiva, deve presentare il biglietto alla stazione di partenza e dichiarare a quale altra intende recarsi, affinche' sia vidimato per la stazione prescelta. Se per altro il viaggiatore vuole fermarsi ad una stazione precedente quella per la quale e' vidimato il biglietto, deve presentarlo, all'arrivo, al capo della stazione ove discende affinche' questi vi apponga annotazione attestante tale circostanza. Par. 2. - Modificazione dell'itinerario - Interruzione del viaggio. - Quando il percorso fra due stazioni, segnato sul biglietto circolare, puo' considerarsi un viaggio di corsa semplice, il viaggiatore puo' seguire le altre vie piu' brevi ammesse (art. 20 Par. 1). Quando invece il detto percorso segnato sul biglietto non possa considerarsi di corsa semplice, il viaggiatore prima di impegnare la nuova via, anche se questa abbia tratti comuni con l'itinerario indicato sul biglietto, deve chiedere il cambio dell'itinerario con altro piu' breve. Il cambio di itinerario deve essere richiesto alla stazione della localita' nella quale il viaggiatore fa vidimare il biglietto dopo l'ultima fermata, affinche' vi sia apposta l'annotazione del cambiamento stesso. Il viaggiatore che non abbia oltrepassata la meta' del percorso indicato sul biglietto circolare puo' ritornare alla localita' di inizio dei viaggio, o ripetendo il percorso gia' effettuato o per altra via piu' breve, ma deve avvertirne preventivamente la stazione e far praticare da questa opportuna annotazione sul biglietto. Il viaggiatore che vuole interrompere il viaggio in una stazione qualunque per poi riprenderlo ad altra piu' lontana recandosi a questa a proprie spese, puo' farlo a condizione che tale stazione sia compresa nell'itinerario e situata nella stessa direzione in cui il viaggio e' stato incominciato. Par. 3. - Irregolarita'. - Il viaggiatore che contravvenga alla disposizione di cui al secondo comma del Par. 1 e' assoggettato a al pagamento di una penalita' di lire cinquanta. Par. 4. - Rimborsi. - Per questi biglietti non sono ammessi i rimborsi previsti dall'art. 10, Par. 2, lettera a). In ogni caso, nessun rimborso compete al viaggiatore per il percorso cui egli intenda rinunciare in base alla possibilita' prevista al Par. 2 del presente articolo. Il capo X e' annullato e sostituito dal seguente: CAPO X. TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI Art. 40. - LIMITI DI APPLICAZIONE. L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento per la validita' da uno a dodici mesi ed ai prezzi risultanti dalla tariffa n. 21. Tali biglietti possono essere anche intestati a due persone. Il prezzo degli abbonamenti intestati a due persone e' quello stabilito per la classe, durata e percorrenza richieste, aumentato di un terzo. Art. 41. - CONDIZIONI PARTICOLARI. Par. 1. - Stazioni abilitate al rilascio dei biglietti. - L'emissione dei biglietti ha luogo nelle stazioni a cio' autorizzate. Par. 2. - Domanda dei biglietti. - Le domande di biglietti di abbonamento devono essere presentate ad una qualunque stazione almeno cinque giorni prima della data di decorrenza richiesta. Alle stazioni autorizzate al rilascio dei biglietti le domande stesse possono essere inviate anche a mezzo postale con lettera raccomandata. Sono accettate domande ricevute con termini di anticipo minori di 5 giorni, purche' l'abbonato dichiari, nella domanda, di non ritenere responsabile l'Amministrazione del ritardo che avvenisse nella consegna del biglietto e di sottoporsi a perdere il beneficio dell'abbonamento per i giorni di eventuale ritardo. La domanda dell'abbonamento, stesa su apposito formulario che l'Amministrazione fornisce a pagamento, deve indicare: a) il nome e cognome, la paternita', la maternita', la data di nascita, la professione ed il domicilio della persona che si vuole abbonare; b) le linee od i tratti di linea e la classe per cui deve essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo, la data di decorrenza ed il numero dei periodi in caso di pagamento rateale. Per fruire della riduzione di prezzo per i ragazzi, di cui all'art. 7, occorre esibire un certificato di nascita e la domanda dev'essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. All'atto della domanda il richiedente e' tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1. Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunziare all'abbonamento, il deposito cauzionale resta acquisito all'Amministrazione. Se il biglietto non viene consegnato entro i 5 giorni di cui al primo comma, la responsabilita' dell'Amministrazione e' limitata alla restituzione al richiedente del deposito cauzionale, se egli rinuncia all'uso del biglietto. In caso contrario gliene viene rilasciato un secondo con una successiva data di decorrenza. Par. 3. - Tessera di riconoscimento. - Per la constatazione della propria identita', l'abbonato ha l'obbligo di munirsi di una speciale tessera che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'Allegato n. 1, dietro domanda stesa su apposito formulario che viene fornito a pagamento. A tale scopo l'abbonato deve dimostrare la propria identita' personale ed allegare alla domanda di tessera tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, firmata e non montata su cartoncino, di formato detto "biglietto da visita". Le tessere valgono per cinque anni dal giorno d'emissione. Per gli abbonamenti da intestarsi a due persone ognuna di esse deve essere munita di tessera. L'Amministrazione ha facolta' di tener valide altre specie di tessere di riconoscimento. Par. 4. - Pagamento rateale dell'abbonamento. - Il prezzo puo' essere pagato ratealmente frazionando la durata dell'abbonamento stesso in piu' periodi, anche non eguali, purche' non inferiori ad un mese. Il pagamento rateale e' consentito quando ne sia fatta richiesta sulla domanda d'abbonamento e la scadenza di ogni periodo coincida con la decorrenza del successivo, non essendo ammessa alcuna interruzione nella durata dell'abbonamento. Nel caso di abbonamenti per due persone, il primo periodo non puo' essere inferiore a tre mesi. Il biglietto che viene originariamente rilasciato deve essere presentato dal titolare ad una qualunque stazione alla scadenza di ciascun periodo per ottenere, verso il pagamento della rata corrispondente, che il biglietto stesso sia reso valido per il periodo successivo. Nel caso che questa disposizione non venga osservata ed il biglietto sia utilizzato oltre la scadenza del periodo pel quale fu pagato il prezzo, l'abbonato e' soggetto alle disposizioni di cui al primo comma del Par. 13. Par. 5. - Diritti dell'abbonato. - Il biglietto da' diritto ad effettuare entro i limiti di validita' uni numero illimitato di viaggi sulle linee per le quali e' valevole, nella classe corrispondente e con tutti i treni in servizio pubblico per i quali non siano fatte limitazioni a norma dell'art. 3. L'abbonato deve viaggiare entro i termini della percorrenza indicata sul proprio biglietto, valendosi soltanto della via espressamente designata sul biglietto medesimo, o, in mancanza di tale designazione, della via piu' breve. L'abbonamento intestato a due persone puo' essere utilizzato facoltativamente da una o dall'altra di esse, mal da entrambe contemporaneamente. L'abbonamento rilasciato a meta' prezzo per ragazzo e' tenuto valevole fino alla naturale scadenza anche se il ragazzo superi il (quattordicesimo anno di eta' durante la validita' del biglietto di abbonamento, qualunque sia il modo di pagamento. E' ammesso il cambio del biglietto con altro di classe superiore o di diversa percorrenza, la cui tassazione dia pero' luogo ad un maggiore importo, verso pagamento della differenza di prezzo fra due abbonamenti della validita' di tanti mesi quanti ne mancano alla scadenza di quello in corso di utilizzazione: la frazione di mese e' considerata come mese intero. Nel caso di pagamento rateale la differenza da pagarsi deve essere computata nel modo anzidetto per il mese o per i mesi mancanti a completare il periodo in corso. E' altresi' ammesso il cambio dei biglietto con altro di uguale decorrenza, itinerario, classe e modo di pagamento ma di maggiore validita' sempreche con questa non si ecceda la validita' massima di un anno. Tale cambio e' consentito una sola volta e, per gli abbonamenti a pronto pagamento, dietro versamento della differenza di prezzo. Nei casi previsti dai due ultimi comma l'abbonato deve versare all'atto della richiesta un nuovo deposito cauzionale, restando il precedente deposito acquisito all'Amministrazione. Par. 6. - Firma dell'abbonato - Esibizione del biglietto. - Il biglietto, firmato in inchiostro dall'abbonato, deve essere esibito insieme alla tessera ad ogni domanda del personale ferroviario, il quale puo' richiedere all'abbonato di confermare la sua identita' col ripetere la firma. Par. 7. - Scadenza del biglietto - Per gli abbonati che, alle ore ventiquattro del giorno indicato come ultimo di validita', dovessero trovarsi ancora in viaggio, la scadenza avviene alla stazione ove in conformita' dell'orario ufficiale, il treno fa l'ultima fermata prima delle ore ventiquattro. Par. 8. - Smarrimento del biglietto. - in caso di smarrimento e' in facolta' dell'Amministrazione di consentire la sostituzione del biglietto smarrito a condizione che l'abbonato ne dia immediato avviso alla stazione piu' vicina, rimetta una nuova domanda, paghi una soprattassa corrispondente al 2% del prezzo integrale dell'abbonamento e versi un nuovo deposito cauzionale. Il nuovo biglietto e' rilasciato entro 5 giorni dal ricevimento di tale domanda. Nel frattempo l'abbonato non puo' viaggiare senza provvedersi di altri biglietti, ne' ha diritto ad indennizzi per qualsiasi motivo. La sostituzione dell'abbonamento non puo' essere ammessa che una sola volta. Par. 9. - Divieto concernente il traffico di piccoli colli. - E' vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di se' nella carrozza qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi e cioe' non facente parte del suo bagaglio personale. Per effetto di questa disposizione l'abbonato e' tenuto - su richiesta del personale ferroviario - ad aprire i colli, tanto se spediti quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto da eseguirsi con le formalita' indicate dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose. Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui il precedente comma incorre nelle pene comminate dal Regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate. Par. 10. - Riconsegna del biglietto. - Il biglietto d'abbonamento deve essere riconsegnato ad una qualunque stazione non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del biglietto stesso o dell'ultimo periodo pagato se trattasi di abbonamento rateale. Puo' anche essere restituito a mezzo postale purche' in piego raccomandato spedito non oltre il giorno anzidetto. Il deposito cauzionale e' restituito direttamente all'abbonato che riconsegna il biglietto oppure nel modo e luogo da lui indicati se la riconsegna e' fatta a mezzo postale. Il deposito non e' restituito se la riconsegna e' fatta oltre i termini indicati al primo comma. Esso puo' tuttavia valere per un nuovo biglietto di abbonamento che venga richiesto con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del biglietto riconsegnato. Nel caso di biglietto valevole per due persone il deposito e' restituito a quello degli abbonati che riconsegna il biglietto e la ricevuta s'intende fatta anche a nome e per conto dell'altro abbonato. Par. 11. - Rimborsi. - Nessun rimborso di prezzo, nessun cambiamento di itinerario ne' proroga di validita' spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione dei treni, cambiamenti di servizio, diminuzione di treni e simili, ne' per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili. L'abbonato che intende di non utilizzare piu' il biglietto prima della sua scadenza e ne effettua regolare restituzione ha diritto al rimborso del deposito cauzionale e della differenza fra il prezzo pagato e quello di un biglietto d'abbonamento calcolato per il periodo precedente la restituzione stessa, considerando come mese completamente utilizzato la eventuale frazione di mese. Il rimborso viene effettuato con le norme indicate al Par. 3 dell'art. 10. Par. 12. - Biglietti di abbonamento ai supplementi. - L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai supplementi pei viaggi in convogli classificati rapidi, di cui all'art. 19, Par. 2, a favore dei possessori di abbonamenti che diano diritto ad utilizzare detti convogli e comprendano nel loro itinerario linee da essi servite. Il prezzo dei biglietti di abbonamento ai supplementi e' stabilito nella misura del 15% dell'importo di un abbonamento ordinario per la percorrenza relativa alle linee servite dai rapidi che il viaggiatore chiede siano inscritte sull'abbonamento ai supplementi. L'abbonamento ai supplementi si rilascia con scadenza non oltre quella dell'abbonamento principale e per la medesima classe di questo. Per il rilascio di tali abbonamenti non e' dovuto il deposito cauzionale di cui all'art. 41. Par. 13. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che per una qualsiasi ragione non puo' presentare il biglietto o che presenta l'abbonamento scaduto di validita' e' assoggettato al pagamento delle tasse e della soprattassa dovute, a norma dell'art. 8, Par. 5, dal viaggiatori sprovvisti di biglietto. L'abbonato trovato sprovvisto di tessera o con tessera scaduta di validita' da oltre 60 giorni deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente e da effettuare nonche' l'eventuale supplemento di cui all'art. 19, Par. 2, anche nel caso che sia munito di abbonamento ai supplementi. L'abbonato che presenta la tessera scaduta di validita' da non oltre 60 giorni, e' tenuto al pagamento di una penalita' di lire cinquanta. Quando l'abbonamento e' usato da persona diversa dell'abbonato, ovvero e' comunque alterato nella disposizione e nelle indicazioni, l'abbonato incorre nella perdita dell'abbonamento e del relativo deposito cauzionale. Oltre cio' debbono essere pagate per il percorso effettuato irregolarmente, le tasse e la soprattassa stabilite al primo comma dell'art. 8-bis, Par. 7. Se l'abbonamento viene usato per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sul treni o nel recinti delle stazioni, l'abbonato incorre nella perdita del biglietto e relativo deposito cauzionale, senza diritto ad alcun rimborso. L'abbonato che eserciti il traffico dei piccoli colli in contravvenzione al disposto del Par. 9, incorre nella perdita del biglietto di abbonamento e del relativo deposito cauzionale senza diritto ad alcun rimborso e viene assoggettato, per i colli irregolarmente trasportati, al pagamento delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato, computate per tutto il percorso effettuato e da effettuare, e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento. Nel capo XI - Tariffe per biglietti di abbonamento speciali - gli articoli 42 e 43 sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 42. - LIMITI DI APPLICAZIONE. L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento speciali per la validita' da uno a dodici mesi: a) per le linee comprese in ciascuna Regione; b) per gruppi di linee i cui itinerari sono indicati all'articolo seguente. In congiunzione con l'itinerario dell'abbonamento speciale sono ammessi uno o piu' percorsi di allacciamento per una o piu' stazioni fuori dell'itinerario. Per gli abbonamenti di cui alla lettera a) il chilometraggio complessivo del percorsi di allacciamento non puo' superare i 200 chilometri. Le richieste dei percorsi di congiunzione devono essere fatte insieme alla domanda dell'abbonamento speciale e per la classe, durata e decorrenza dell'abbonamento stesso. Sui percorsi di congiunzione l'abbonato ha gli stessi diritti ed i medesimi obblighi risultanti dalle condizioni e tariffe per gli abbonamenti speciali. I prezzi da applicare sono quelli della tariffa n. 22. Qualora venga richiesto l'abbonamento ai supplementi di cui al Par. 12 dell'art. 41, l'importo di questo abbonamento non puo' essere superiore al 15% del prezzo dell'abbonamento speciale, compreso l'eventuale importo dei percorsi di congiunzione. Ai biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7. Ai biglietti di abbonamento speciali sono applicabili le disposizioni del capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente capo. Art. 43. - ITINERARI DEI BIGLIETTI. Gli itinerari per i quali si rilasciano i biglietti di cui al comma b) dell'art. 42 sono i seguenti, tenendo presente che nella descrizione degli itinerari la dicitura "Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato deve intendersi riferita alle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato su cui si applicano le presenti Condizioni e Tariffe. INTERA RETE. Tutte le linee continentali, sicule e sarde, della rete dello Stato, la traversata dello stretto di Messina; non sono compresi il tratto Cerignola Campagna-Cerignola e le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena e Brunico-Campo Tures. SERIE I. Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a nord di quella Ventimiglia Confine - Genova P. P. Busalla - Villavernio - Tortona - Piacenza - Parma - Bologna - Ferrara - Rovigo - Chioggia, questa compresa, piu' il tronco Fidenza - Salsomaggiore. Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures. SERIE II. Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sondrio - Lecco - Usmate - Carnate - Milano C. - Piacenza - Parma - Bologna - Faenza - Borgo San Lorenzo - Dicomano - Pontassieve - Terontola - Foligno - Orte - Roma Termini - Fiumicino, questa compresa. SERIE III. Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato che si trovano ad occidente della linea Iselle - Piedimulera - Arona - Gallarate - Milano C. - Piacenza - Parma - Bologna - Pistoia - Firenze S. M. N. - Empoli - Siena - Chiusi Bagni di Chianciano - Orte - Roma Termini, questa compresa piu' le linee di Fidenza - Salsomaggiore e Roma - Sulmona - Pescara P. N. Non sono comprese le line Chiusa Val Gardena - Plan Val Gardena e Brunico - Campo Tures. SERIE IV. Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sarzana - Fornovo - Parma - Modena - Mantova - Verona - Brescia - Bergamo - Lecco - Sondrio, questa compresa, piu' le linee Aulla - Pieve San Lorenzo C. L., Modena - Bologna e Palazzolo - Paratico Sarnico. SERIE V. Tutte le linee, nelle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad oriente della linea Milano C. - Treviglio - Cremona - Fidenza - Santo Stefano M. - Sarzana - Pisa - Empoli - Firenze S. M. N. - Faenza - Rimini - Ancona M., questa compresa, piu' le linee Fidenza - Salsomaggiore e Pisa - Livorno. Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena - Plan Val Gardena e Brunico - Campo Tures. SERIE VI. Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Genova P. P. - Mignanego - Novi - Tortona - Piacenza - Parma - Bologna - Ferrara, questa compresa, fino alla linea Napoli M.ma - Cancello - Caserta - Foggia - Manfredonia Citta', questa compresa. SERIE VII. Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea di Pisa - Empoli - Firenze S.M.N. - pontassieve - Foligno - Falconara M.ma, questa compresa, fino alla linea Salerno - Benevento - Foggia - Manfredonia Citta', questa compresa, piu' le linee Falconara - Rimini, Fano - Fermignano e Fabriano - Urbino. SERIE VIII. Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato a sud della linea Civitavecchia M.ma - Roma - Avezzano - Sulmona - Pescara C.le, questa compresa, piu' tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie), sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, piu' le linee di navigazione Messina M.ma - Reggio Calabria M.ma e Messina M.ma - Villa S. Giovanni. E' escluso il tratto Cerignola Campagna - Cerignola. SERIE IX. Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea Civitavecchia M.ma - Roma - Sulmona - Pescara C.le, questa compresa, ed escluso il tratto Cerignola Campagna - Cerignola. Sono inoltre comprese le linee delle Ferrovie Sarde dello Stato. SERIE X. Tutte le linee Continentali, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Napoli - Aversa - Caserta - Foggia - Manfredonia Citta', questa compresa; piu' la linea Foggia - Lucera Citta', la linea Telese Cerreto - Telese Bagni, le linee di navigazione Villa San Giovanni - Messina Marittima e Reggio Calabria M.ma - Messina M.ma; piu' tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie), sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato. Non e' compreso il tratto Cerignola Campagna-Cerignola. Il capo XII e' annullato e sostituito dal seguente: CAPO XII. TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER STUDENTI Art. 44. - LIMITI DI APPLICAZIONE. L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai prezzi della tariffa n 21, con la riduzione del 40%, agli iscritti alle seguenti scuole, i quali abbiano superato il quattordicesimo ma non il trentesimo anno di eta': a) istituti d'istruzione superiore, media e artistica, sia governativi che pareggiati, legalmente riconosciuti od autorizzati; b) scuole di perfezionamento e corsi di specializzazione annessi agli istituti d'istruzione superiore; c) corsi di tirocinio obbligatorio presso Istituti pubblici di attivita' professionale o scientifica. Sono esclusi dalla concessione gli studenti delle scuole private non autorizzate e coloro che frequentano corsi speciali (anche se autorizzati) annessi a qualsiasi ordine di scuole (classiche, scientifiche, tecniche, industriali, commerciali, agrarie, ecc.) o che si iscrivano ai corsi per il solo periodo degli esami presso qualunque ordine di scuole. Per poter fruire della presente tariffa gli studenti di cui alle precedenti lettere b) e c) non devono esercitare alcuna attivita' retribuita. La riduzione e' applicabile esclusivamente agli studenti che, nell'anno scolastico in corso (ivi compreso il periodo delle vacanze e quello della sessione autunnale d'esame), sono iscritti presso gli istituiti sopra nominati e conservano la qualita' di studente, nonche' agli studenti fuori corso degli istituti d'istruzione superiore purche' regolarmente iscritti a norma delle vigenti leggi scolastiche. Ferme restando le altre condizioni per fruire della presente tariffa, se lo studente compie il trentesimo anno durante la validita' dell'abbonamento, questo e tenuto valevole qualunque sia il modo di pagamento fino alla naturale scadenza. Gli abbonamenti si rilasciano fra la localita' dove risiede lo studente e quella che e' sede dell'istituto. La percorrenza massima e' fissata in 250 km. per gli istituti di istruzione superiore e in 200 km. per tutti gli altri istituti, scuole e corsi di cui al primo comma. Al limite di 250 km. si fa eccezione a favore degli studenti residenti nella provincia di Bolzano e iscritti negli istituti d'istruzione superiore di Bologna e Venezia. Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone. Il biglietto di abbonamento non da' diritto a fermate nelle stazioni intermedie. A questi biglietti sono applicabili le disposizioni del capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente capo. Art. 45. - CONDIZIONI PARTICOLARI. Par. 1. - Domanda dei biglietti. - Le domande di abbonamento devono essere stese sull'apposito formulario che viene fornito a pagamento dall'Amministrazione. Quelle per gli studenti di eta' inferiore a ventun anni devono essere firmate responsabilita' dell'uso irregolare dei biglietti e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti ferroviari da parte dei titolari. Le domande devono essere inoltre accompagnate da: a) una dichiarazione del Sindaco del Comune dalla quale risulti la residenza dello studente; b) una dichiarazione, rilasciata dal capo dell'istituto (Rettore, Direttore, Preside, ecc.), dalla quale risulti che l'istituto 6 compreso fra quelli indicati nell'art. 44 ed attestante che esiste nel richiedente la condizione di iscrizione prescritta dall'articolo medesimo. Per gli iscritti alle scuole e corsi di cui alle lettere b) e c), menzionati al detto art. 44, dalla dichiarazione deve risultare anche la durata dei corsi ai fini della scadenza della validita' dell'abbonamento. Il documento d'iscrizione alle scuole classificate come "autorizzate" deve essere inoltre corredato da una certificazione del Provveditore agli Studi, dalla quale risulti che la Scuola e'" autorizzata" ai sensi delle leggi scolastiche vigenti. Per quanto riguarda, pero', le scuole d'istruzione superiore ed artistica, tale certificazione deve essere rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione. All'atto della domanda, il richiedente e' tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1. A tale deposito si applicano le modalita' stabilite al capo X. Par. 2. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto. L'abbonato, pel quale non sussistano o siano cessate le condizioni richieste dal presente capo per il rilascio del biglietto di abbonamento e' assoggettato alla perdita del biglietto per la restante validita' ed e' inoltre tenuto al pagamento, per il tempo durante il quale frui' indebitamente dell'abbonamento per studente, della differenza fra il prezzo di quest'ultimo e quello di un abbonamento ordinario, piu' una soprattassa uguale a tre volte la differenza stessa, col minimo di lire mille. Il capo XIII e' annullato e sostituito dal seguente: CAPO XIII. TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E RISPETTIVE FAMIGLIE Art. 46. - LIMITI DI APPLICAZIONE. L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai prezzi della tariffa n. 21, con la riduzione del 40% alle seguenti categorie di persone, purche' in servizio, e alle relative famiglie: a) persone fruenti della Concessione speciale C; b) persone fruenti del Regolamento trasporti militari limitatamente alle qualifiche appresso indicate: - ufficiali in servizio permanente effettivo, ufficiali mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio, ufficiali gia' in servizio permanente effettivo e richiamati temporaneamente in servizio, ufficiali di complemento e della riserva chiamati o richiamati in servizio; - sottufficiali delle categorie di carriera, compresi i mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio; - graduati o militari di truppa in servizio continuativo. La riduzione e' applicabile: a) per percorrenze non superiori ai km. 250, nel caso in cui il personale statale sia autorizzato a stabilire la propria residenza fuori della localita' in cui presta servizio ed unicamente per il percorso fra la detta localita' e quella scelta come residenza; b) per percorrenze non superiori ai km. 150, nel caso in cui il personale statale presti servizio in localita' disagiata di confine terrestre ed unicamente per il percorso fra la detta localita' e il centro urbano vicino; c) per percorrenze non superiori ai km. 150, quando al personale statale, nonche' alle rispettive persone di famiglia, occorrano cure balneari, termali, climatiche o sanitarie in genere. Le localita' di confine e i centri urbani di cui alla precedente lettera b) sono stabiliti dall'Amministrazione. Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone e non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7. I biglietti non danno diritto a fermate intermedie. Ai biglietti di abbonamento rilasciati in base alla presente tariffa sono applicabili le disposizioni del capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo. Art. 47. - CONDIZIONI PARTICOLARI. Par. 1. - Domanda dei biglietti. - La domanda - in carta semplice - deve essere fatta per il tramite dell'autorita' da cui dipende il richiedente. All'atto della domanda, il richiedente e' tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1. A tale deposito si applicano le modalita' stabilite al capo X. Par. 2. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto. L'abbonato e' responsabile di ogni abuso od inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti anche da parte delle persone della propria famiglia. Il capo XIV e' annullato e sostituito di seguente. CAPO XIV. TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI Art. 48. - LIMITI DI APPLICAZIONE. Agli impiegati, operai e braccianti l'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento settimanali, valevoli per sei viaggi di andata e sui di ritorno da compiersi nei giorni della settimana dal lunedi al sabato, per recarsi dal luogo di residenza, o di residenza della famiglia, a quello di lavoro e ritornarne. Alle persone suindicate l'Amministrazione puo' rilasciare altresi' biglietti di abbonamento festivi valevoli per quattro viaggi di andata e quattro di ritorno da effettuarsi in corrispondenza di quattro domeniche consecutive - o di quattro giorni festivi consecutivi - per recarsi dalla localita' di lavoro a quella della propria residenza o di residenza della propria famiglia e per ritornarne. I viaggi di andata debbono essere effettuati il giorno precedente il festivo o nelle ore antimeridiane di questo; quelli di ritorno al luogo di lavoro nelle ore pomeridiane del giorno festivo o nel giorno feriale seguente. Per famiglia s'intendono la moglie e i figli per i coniugati: i genitori per i celibi o vedovi senza prole o coniugati legalmente separati. Tutti i biglietti sopra indicati sono rilasciati limitatamente alla seconda e terza classe e soltanto per percorsi non eccedenti km. 150. Essi non danno diritto a fermate intermedie e valgono per viaggiare soltanto con i treni accelerati, omnibus e misti determinati dall'Amministrazione. E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire spostamenti di validita' quando questi siano resi necessari da speciali turni di lavoro e non Implichino possibilita' di aumento del numero dei viaggi. I prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi sono quelli della tariffa n. 23. Ai biglietti rilasciati In base alla presente tariffa non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7. Le disposizioni concernenti il divieto del traffico di piccoli colli di cui all'art. 41, Par. 9, sono estese ai portatori di questi biglietti. I colli a mano che i viaggiatori possono portar seco gratuitamente nelle carrozze, ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose non possono eccedere i cinque chilogrammi. Art. 49. - CONDIZIONI PARTICOLARI. Par. 1. - Biglietti. - I biglietti di abbonamento settimanali e festivi sono messi in vendita nelle localita' dalle quali deve avere inizio la loro utilizzazione. Essi debbono essere richiesti, di regola, entro Il giorno che precede quello iniziale della loro validita'. Par. 2. - Tessera di riconoscimento. - Per fruire della presente tariffa il richiedente deve munirsi di apposita tessera di riconoscimento che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'Allegato n. 1. La domanda di rilascio della tessera stesa su apposito formulario che viene fornito a pagamento dall'Amministrazione, deve essere presentata dal richiedente alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi, accompagnata da tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, firmata e non montata su cartoncino, di formato detto" biglietto da visita" nonche' dai documenti di lavoro prescritti dall'Amministrazione per gli impiegati, operai e braccianti. All'atto della consegna della domanda deve essere pagato il prezzo della tessera. La tessera viene compilata dalla stazione e consegnata all'interessato, perche' egli la faccia completare con le certificazioni appresso indicate. Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, il sindaco della localita' di residenza certifica la residenza abituale del richiedente o, quando del caso, quella della famiglia di lui, nonche' il luogo di lavoro. Le caselle successive servono per le varianti relative. Le certificazioni, per essere valide, devono essere di data non anteriore ad un anno. L'Amministrazione ha peraltro facolta' di chiedere in qualunque momento la prova della sussistenza delle condizioni stabilite per fruire della presente tariffa e di procedere al ritiro della tessera qualora, entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, il titolare non dia la prova suddetta. Le tessere valgono per tre anni dal giorno dell'emissione,esse non sono valide se mancano delle indicazioni o delle vidimazioni prescritte. Per determinate linee, l'Amministrazione puo' stabilire documenti di viaggio diversi da quelli piu' sopra precisati, quando trattasi di quantitativi notevoli di persone che viaggiano in base alla presente tariffa. L'Amministrazione ha pure facolta' di stabilire norme particolari per la determinazione della qualifica di "impiegato", "operaio", "bracciante", agli effetti della tariffa di cui al presente capo, nonche' di fissare un massimo di stipendio, salario o paga per il godimento di esse. Par. 3. - Rimborsi. - Nessun rimborso o compenso spetta ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa nei casi di viaggi non effettuati per qualunque motivo, nonche' per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione di treni, cambiamento di servizi, diminuzione di treni. Par. 4. - Irregolarita' ed abusi. - Chi e' trovato a viaggiare senza la prescritta tessera o con tessera scaduta di validita' deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1, per il percorso irregolarmente effettuato e da effettuare, piu' una soprattassa di lire cento. Chi e' trovato a viaggiare con treni, in classi od in giorni non ammessi incorre nella perdita del biglietto senza diritto a rimborso, e deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso effettuato irregolarmente e per l'ulteriore percorso se intende proseguire. Il biglietto e' ritenuto nullo e viene ritirato. Chi scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto. Chi viene trovato, nel viaggio di andata o in quello di ritorno, con biglietto non forato nell'apposita casella e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire cinquanta. Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti all'ultimo comma dell'art. 48 e' assoggettato al pagamento sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del biglietto e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento. L'abbonato pel quale non sussistono o sono cessate le condizioni richieste dal presente capo per il rilascio del biglietto di abbonamento e' assoggettato alla perdita del biglietto per la restante validita' ed e' inoltre tenuto al pagamento, per il periodo durante il quale abbia fruito indebitamente dell'abbonamento, della differenza fra il prezzo di quest'ultimo e quello di un abbonamento ordinario, piu' una soprattassa uguale alla differenza stessa. Nel capo XVI - Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto - l'art. 53 e' annullato e sostituito dal seguente: Art. 53. - LIMITI DI APPLICAZIONE. L'Amministrazione rilascia tessere nominative le quali autorizzano ad acquistare, durante la loro validita' e verso la loro presentazione, biglietti di corsa semplice a tariffa n. 4. Le tessere di autorizzazione hanno la validita' di tre mesi, sei mesi o di un anno. Esse si distinguono inoltre in tre categorie: categoria A) con diritto all'acquisto di biglietti di 1ª, 2ª o 3ª classe; categoria B) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 2ª o 3ª classe; categoria C) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 3ª classe. Si rilasciano tessere di autorizzazione intestate a due persone. Esse possono essere utilizzate dall'uno o dall'altro Intestatario, mai da entrambi contemporaneamente. I prezzi delle tessere di autorizzazione sono quelli stabiliti dalla tariffa n. 24, in aggiunta ai detti prezzi e' dovuto il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1. Alle tessere di autorizzazione ed ai relativi viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi dai quattro ai quattordici anni previste all'art. 7. Alle tessere di autorizzazione sono applicabili le condizioni e norme del precedente capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo. Nel penultimo comma dell'art. 54 l'indicazione Par. 4 art. 8 e' modificata in Par. 2 art. 8-bis. Nel capo XVIII - Tariffe per linee in particolari condizioni di esercizio - gli articoli 57, 58 e 59 sono sostituiti dai seguenti: Art. 57. - LINEE COMPLEMENTARI A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA SICILIA. Ai trasporti in servizio locale sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le seguenti tariffe: a) per i viaggi di corsa semplice, la tariffa n. 2; b) per i viaggi di andata e ritorno ordinari, la tariffa n. 3; c) per i viaggi in compartimento intero il prezzo dei biglietti si calcola in base alla tariffa n. 2; d) per i biglietti di abbonamento ordinarlo si applicano i prezzi della tariffa n. 21, computati in base ai 7/10 della distanza effettiva con arrotondamento al chilometro superiore; e) per tutti gli altri trasporti delle persone si applicano integralmente i prezzi della rete principale per le classi corrispondenti; f) le tasse accessorie previste dalle seguenti Condizioni e Tariffe si applicano senza alcuna riduzione. Per i trasporti delle persone in servizio diretto con la rete principale e per quelli in transito sulle complementari la tassazione e' fatta sui percorsi separati delle due reti in base alle tariffe competenti. Le tasse accessorie previste dalle singole tariffe per i viaggi delle persone si applicano una sola volta. Per i biglietti di abbonamento di cui ai capi X, XI, XII, XIII e XIV, la tassazione e' fatta sul cumulo delle distanze effettive Art. 58. - LINEE SECONDARIE DELLA VENEZIA TRIDENTINA. Ai trasporti sulla linea Brunico-Campo Tures si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le stesse tariffe Indicate all'articolo precedente per i trasporti sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia. Ai trasporti sulla linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena si applicano integralmente le condizioni e le tariffe in vigore sulla rete principale. Nei viaggi in servizio diretto con la rete principale si applicano le disposizioni stabilite dall'ultimo alinea del precedente art. 57. Art. 59. - LINEA NAPOLI-POZZUOLI SOLFATARA (METROPOLITANA). In servizio locale della linea Metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara si applicano i prezzi speciali indicati nella tariffa n. 14. A tali prezzi non e' applicabile la riduzione prevista dall'art. 7 per i ragazzi dai quattro ai quattordici anni. Per i biglietti di abbonamento sia ordinari, sia a tariffa ridotta, nonche' per i biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti, si applicano integralmente le condizioni e tariffe della rete principale. I prezzi di trasporto in servizio locale delle dette linee sono pero' computati in base alle seguenti distanze virtuali: Km. 5 fra due stazioni qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina e per le percorrenze Napoli Mergellina-Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi, Napoli Mergellina-Bagnoli Agnano Terme, Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi-Bagnoli Agiano Terme, Bagnoli Agnano Terme-Pozzuoli Solfatara; Km. 7 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi; Km. 10 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Bagnoli Agnano Terme; Km. 13 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Pozzuoli Solfatara; in base alle distanze effettive di Km. 9 e km. 7 rispettivamente per percorrenze Napoli Mergellina-Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi-Pozzuoli Solfatara; in base alla distanza minima tassabile di km. 5 per la percorrenza Napoli Campi Flegrei-Piazza Leopardi. In servizio diretto fra la linea Napoli-Pozzuoli Solfatara e la rete principale si applicano integralmente le condizioni e tariffe in vigore su quest'ultima, col cumulo delle distanze reali. Inoltre all'art. 60 vengono soppresse le parole "ed applicando una sola volta il diritto speciale di cui al paragrafo dell'art. 17". Il capo XIX - Trasporti militari e Concessioni speciali - e' soppresso. Le tariffe dal n. 1 al n. 21 sono annullate e sostituite dalle seguenti: TARIFFE DAL N. 1 AL N. 7 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 10 PER TRENI STRAORDINARI E CARROZZE. (Vedi capo VII). Par. 1. - Nel caso di treno straordinario a carrozze pel trasporto di persone si applica la tariffa competente alle persone trasportate. Par. 2. - Per un treno straordinario non puo' essere pagato un importo complessivo inferiore a quello corrispondente a 350 biglietti di terza classe per adulti calcolati ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 sulla percorrenza del treno e per un minimo di km. 30. L'Amministrazione pero' puo' ridurre il minimo di 350 biglietti quando le condizioni della linea non consentano l'effettuazione di un convoglio trasportante il numero di persone occorrente per raggiungere tale importo minimo. L'importo minimo deve essere pagato dai viaggiatori che fruiscono dell'intero percorsi) del treno straordinario. Ai viaggiatori, per i quali sia stato pagato il prezzo per l'intero percorso allo scopo di raggiungere il detto minimo, e' consentito peraltro di salire sul treno straordinario in una stazione successiva a quella di origine del treno stesso. Par. 3. - Agli effetti della tassazione di cui ai Par. 1 e 2, gli itinerari che, a norma del primo comma dell'art. 20, Par. 1, non rientrano nei limiti di un viaggio di corsa semplice sono considerati come due viaggi aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' dell'itinerario complessivo. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati viaggi distinti. Il minimo di km. 30 di cui al Par. 2 deve riferirsi a ciascuna corsa nel caso di treni richiesti per percorsi disgiunti uno dall'altro, ovvero alla meta' dell'itinerario complessivo, quando questo non rientra nei limiti di un viaggio di corsa semplice. Par. 4. - E' ammesso che, una volta raggiunto l'importo minimo di cui al Par. 2, possano, lungo l'itinerario, prendere posto in treno, diretti tutti alla stazione terminale, altri viaggiatori in gruppi non inferiori a 20 persone oppure che ne discendano gruppi di almeno 20 persone purche' tutti partenti dalla stazione di origine del treno. I gruppi di cui al precedente comma sono soggetti al pagamento del prezzo del viaggio, ciascuno per la propria percorrenza. Ai gruppi stessi si rilasciano biglietti separati sui quali viene praticata opportuna annotazione. Par. 5. - Quando in occasione di feste, di fiere, di congressi, gite e simili, venga richiesto e consentito, per ragioni di orario dei treni normali, l'allestimento di un treno straordinario pel trasporto di persone, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo corrispondente a 100 biglietti di terza classe per il percorso del treno calcolati a norma del Par. 3, e cio' indipendentemente dal biglietto del quale ogni viaggiatore dev'essere provvisto. Se il treno straordinario viene richiesto tanto per l'andata quanto pel ritorno, il numero di biglietti di terza classe suddetti e' ridotto ad 80 per ogni corsa. L'Amministrazione non consente l'effettuazione del treno straordinario quando ne stimi prevedibile una insufficiente frequentazione. Par. 6. - Ai treni straordinari per trasporto contemporaneo di persone, di bagagli e di merci si applicano le tasse per le persone, per i bagagli e per le merci a grande velocita', secondo le rispettive tariffe, con l'aumento, per le sole merci, del 10%. Qualora pero' risulti maggiore l'importo calcolato in base alla tassazione stabilita per i treni speciali a grande velocita', dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle merci sulle Ferrovie dello Stato, si applica quest'ultimo. TARIFFA N. 11 PER CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI. (Vedi capo VII). Par. 1. - Nei casi di corse straordinarie di automotrici si applica la tariffa competente alle persone trasportate. La tassazione e' fatta in base alle classi adottate, sulle linee percorse, pel tipo di automotrici impiegate. Par. 2. - Per l'effettuazione di una corsa straordinaria con automotrice non puo' essere pagato, per il percorso a carico, un importo complessivo inferiore a quello corrispondente ai quattro quinti del prezzo dei posti da essa offerti calcolato in base alla tariffa ordinaria n. 1. Qualora i viaggiatori siano muniti di biglietti a pagamento (esclusi gli abbonamenti delle varie specie) valevoli per una percorrenza superiore a quella del treno straordinario purche' comprendente l'itinerario di quest'ultimo, i biglietti stessi vengono computati in base al loro prorata chilometrico ai fini di determinare se l'importo minimo sia raggiunto o meno. Quando il viaggio ha inizio da stazione che non sia sede di deposito dell'automotrice, l'Amministrazione ha facolta' di esigere per il percorso a vuoto, computato per la percorrenza dalla sede di deposito dell'automotrice alla stazione di inizio del viaggio e viceversa, il pagamento della meta' dei posti da esse offerti, in base alla tariffa applicata al trasporto. Se all'automotrice vengono agganciati rimorchi o carrozze ordinarie, i posti offerti da questi devono aggiungersi a quelli dell'automotrice pel calcolo del prodotto minimo da esigersi. Par. 3. - Gli itinerari che a norma del primo comma dell'articolo 20, Par. 1, non rientrano nei limiti di un viaggio di corsa semplice, sono considerati come due viaggi aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' dell'itinerario complessivo. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati viaggi distinti. Par. 4. - E' ammesso che, una volta raggiunto l'importo minimo di cui al Par. 2, possano, lungo l'itinerario, prendere posto sull'automotrice, diretti tutti alla stazione terminale, altri viaggiatori in gruppi non inferiori a cinque persone oppure che ne discendano gruppi di almeno cinque persone, purche' tutti partenti dalla stazione di origine del convoglio. Tali gruppi sono soggetti al pagamento del prezzo del viaggio ciascuno per la propria percorrenza. TARIFFA N. 12 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 13 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 14 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 21 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 22 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 23 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 24 PER TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO (Vedi capo XVI) I prezzi delle tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto, della validita' di tre sei o dodici mesi, sono formati prendendo 4, 6 o 9 volte rispettivamente il costo di un biglietto di corsa semplice per 100 km, a tariffa n. 1 di prima, seconda o terza classe, secondoche' si tratti di tessere della categoria A, B o C. Il prezzo delle tessere di autorizzazione per due persone e' quello stabilito a norma del comma precedente, aumentato di un terzo ed arrotondato nuovamente a norma dell'art. 17, Par.4. L'allegato 1 alle "Condizioni e Tariffe" e' annullato e sostituito dal seguente: TASSE ACCESSORIE Parte di provvedimento in formato grafico
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