DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1949, n. 12

Type DPR
Publication 1949-01-28
Ultimo aggiornamento 1949-02-04
State In force
Source Normattiva
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Allegato B

ALLEGATO B. Modificazioni ed aggiunte alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" - Trasporto bagagli. Il titolo del capo II e gli articoli 6, 13 e 14 sono modificati come segue: CAPO II. DEL TRASPORTO DEI BAGAGLI REGISTRATI E DEI COLLI A MANO - COLLI IN DEPOSITO Art. 6. - COSE AMMESSE ALLA SPEDIZIONE A BAGAGLIO. Par. 1. - Cose normalmente ammesse. - L'Amministrazione ammette al trasporto come bagaglio registrato: a) le cose di uso personale e domestico del viaggiatore e della sua famiglia che ordinariamente si trasportano in bauli, valige, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili; b) i campionari anche se contenenti piu' esemplari di un medesimo oggetto, purche' il numero di questi esemplari non sia tale da far perdere alle cose spedite il carattere di campionario; i campionari degli oggetti preziosi devono essere riposti in bauli, valige o casse convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi; c) i libri, le carte ed i documenti; d) gli strumenti e gli attrezzi professionali o di mestiere, le macchine da scrivere e le macchine calcolatrici; e) gli strumenti musicali portatili, i grammofoni, gli apparecchi radiofonici e di televisione; f) gli sci, le slitte a uno o due posti, le vele per i pattinatori, le imbarcazioni della lunghezza massima di 3 metri, gli attrezzi ginnici; g) i motocicli usati (purche' il serbatoio non contenga carburante), anche con carrozzino, i velocipedi usati, anche con motore ausiliario (purche' il serbatoio non contenga carburante), i sulchi (purche' spediti insieme cui cavalli da corsa e caricati nei medesimi carri di questi), le carrozzelle, anche a lettiga, per persone impedite, le portantine, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli, anche a sdraio, le brande pieghevoli, i materassi, gli ombrelloni da spiaggia. Per motociclette e velocipedi usati s'intendono quelli non protetti da imballaggio originale della casa di fabbrica; h) le pellicole cinematografiche ed il corrispondente materiale pubblicitario; i) i pezzi di ricambio, i pneumatici e i copertoni per automobili, motocicli e velocipedi; l) gli accumulatori per automobili o per radiofonia; m) le corone mortuarie e i fiori freschi spediti insieme con le intelaiature: n) i prodotti farmaceutici e l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco); o) i piccoli animali vivi (cani, gatti, scimmie, nonche' uccelli, compreso il pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali), posti in gabbie, casse o ceste reticolate. In tempo di caccia e' permesso aggiungere, nel bagaglio cui alla lettera a), una quantita' di cartucce da fucile cariche non maggiore di 500, o di polvere da sparo di peso non superiore a grammi 1250, alla condizione, peraltro, che cio' sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino. Par. 2. - Altre cose ammesse. - Oltre quelle menzionate al Par. 1, l'Amministrazione puo' ammettere al trasporto come bagaglio registrato anche altre cose, alle condizioni e nei treni che essa stabilisce. Par. 3. - Biglietto di viaggio. - L'Amministrazione puo' subordinare l'accettazione delle cose sopra elencate alla presentazione del biglietto di viaggio valevole per la stazione destinataria del bagaglio. Par. 4. - Limitazioni all'accettazione del bagaglio. - L'Amministrazione puo' limitare la quantita', il volume ed il peso delle cose da spedire. Par. 5. - Oggetti di valore. - Sono considerati come inesistenti nel bagaglio di cui al Par. 1 lettera a), agli effetti della responsabilita' dell'Amministrazione, il numerario, le carte valori, gli oggetti d'arte e di antichita' e quelli preziosi od assimilati al preziosi. Par. 6. - Cose pericolose e nocive. - Salvo le eccezioni di cui alla lettera h) ed all'ultimo comma del Par. 1, e quelle ammesse dalle leggi e dai decreti in vigore, e' vietato introdurre nel bagaglio, o spedire come tale, cose considerate pericolose e nocive al sensi delle presenti Condizioni e Tariffe. L'anidride carbonica solida (ghiaccio secco), deve essere contenuta in un robusto imballaggio isolante, costruito in modo da evitare ogni fuoruscita del prodotto allo stato solido, pur permettendo l'uscita di esso allo stato di gas. Ogni collo non deve superare il peso di kg. 150 e deve essere munito di un'etichetta portante la seguente iscrizione: "Non toccare a mano nuda il contenuto". Par. 7. - Verifica del contenuto dei bagagli. - Esistendo una presunzione di irregolare dichiarazione dell'oggetto del trasporto o di inosservanza delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni e Tariffe, l'Amministrazione ha il diritto di verificare il contenuto dei colli spediti a bagaglio, osservando le seguenti prescrizioni: - il possessore dello scontrino deve essere invitato ad assistere alla verifica, sempreche' sia possibile identificarlo e dargliene avviso; ove cio' non sia possibile, o nel caso che non si presenti, la verifica deve effettuarsi con l'assistenza di due testimoni estranei alla ferrovia; - dell'apertura dei colli e del risultato della verifica, deve essere redatto, a cura dell'agente che vi procede, verbale, che viene firmato dall'agente stesso e dal possessore dello scontrino, se intervenuto, o, in difetto, dai due testimoni; - ove dalla verifica risultino irregolarita', le spese occorse per la verifica stessa debbono essere pagate dai possessore dello scontrino; - se dalla verifica risulti che le cose presentate per il trasporto non corrispondono, per natura o qualita', alla dichiarazione fatta dallo speditore e risultante dallo scontrino, l'Amministrazione ha diritto di esigere le soprattasse indicate all'art. 50. Art. 13. - COLLI A MANO TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE. Par. 1. - Colli ammessi gratuitamente nelle carrozze. - Il viaggiatore puo' portare seco gratuitamente nelle carrozze cola a mano non eccedenti, in complesso, il peso di 20 kg. e il volume corrispondente allo spazio ordinariamente posto a sua disposizione. Nel peso di 20 kg. e' tollerata l'inclusione degli oggetti sottoindicati ancorche' eccedano il volume corrispondente calo spazio messo a disposizione del viaggiatore ed a condizione che gli oggetti stessi possano essere collocati sulle reticelle o sotto i sedili senza incomodo per gli altri viaggiatori; strumenti dei complessi musicali, purche' portati nel compartimento ove prendono posto soltanto i musicanti; strumenti geodetici; bandiere; canne da pesca, da misuratori e simili; sci nella misura di un paio per viaggiatore. Par. 2. - Colli ammessi a pagamento nelle carrozze. - L'Amministrazione puo' consentire che il viaggiatore porti seco in carrozza colli a mano eccedenti il peso di 20 kg. ammesso gratuitamente nelle carrozze, purche trattisi di eccedenza non superiore a 30 kg. e il viaggiatore provveda in partenza al pagamento, per l'eccedenza di peso, delle tasse di porto calcolate in base alla competente serie dei prezzi pei bagagli registrati cui all'art. 77 e senza applicazione di alcun minimo di prezzo in nessun caso il volume dei colli a mano puo' eccedere, in complesso, lo spazio ordinariamente messo a disposizione del viaggiatore, ne' i colli stessi possono contenere oggetti esclusi dal trasporto nelle carrozze. Nel caso che il viaggiatore segua, per fatto proprio, una via diversa da quella per la quale sono stati tassati i colli a mano che egli porta a pagamento in carrozza, deve pagare, so questa via e' una deviazione ammessa, le tasse di cui all'articolo 77 delle presenti Condizioni e Tariffe per il maggior percorso considerato isolatamente, senza applicazione dei minimo di distanza o di tassa. Se la nuova via non e' una deviazione ammessa, l'Amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza irregolarmente effettuata, le tasse dovute in base all'art. 77. Resta pero' al viaggiatore il diritto di avvalersi, quando sia possibile, del primo o del secondo treno successivo e per il percorso non effettuato. Analogamente dicasi per gli animali cui al successivo Par. 3. Par. 3. - Piccoli animali e cani. - L'Amministrazione ha facolta' di consentire l'ammissione nelle carrozze, dietro pagamento dei prezzi previsti dall'art. 77 e senza applicazione di alcun minimo di prezzo: i piccoli cani e i gatti in ceste, in gabbie o analoghi imballaggi; i piccoli cani sciolti quando gli altri viaggiatori lo permettano e purche' il proprietario li tenga sulle ginocchia; i cani anche di grossa taglia nei compartimenti noleggiati per intero, nonche', quando non rechino disturbo e siano muniti di museruola e di guinzaglio, nei compartimenti di terza classe; gli uccelli in piccole gabbie; i piccoli animali vivi da cortile in ceste, gabbie o analoghi imballaggi nei compartimenti di terza classe dei treni accelerati, omnibus e misti, purche' il peso complessivo non ecceda i 10 kg. Sono esonerati dal pagamento della tassa di porto i cani guida in accompagnamento di ciechi, nonche' i cani da caccia condotti seco in terza classe dai cacciatori muniti di licenza di caccia e di fucile, nella misura di un cane per ogni cieco e per ogni cacciatore. Ai cacciatori e' inoltre consentito di portare gratuitamente in carrozza uno o piu' dei cosiddetti "zimbelli" (civette ed altri uccelli da richiamo), sempreche' le gabbie o gli altri involucri ove questi siano racchiusi e i restanti colli a mano del cacciatore rientrino nei limiti di peso e di volume stabiliti al Par. 1. Con le modalita' che l'Amministrazione stabilisce, puo' consentirsi il trasporto gratuito in terza classe dei colombi viaggiatori contenuti in apposito imballaggio a fondo ben chiuso, purche', con l'eventuale bagaglio a mano, non superino i limiti di peso e di volume stabiliti al Par. 1. Par. 4. - Cose escluse dalle carrozze. - Salvo le eccezioni stabilite dalle norme in vigore, e' vietato introdurre nelle carrozze cose pericolose o nocive ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe e delle leggi e dei regolamenti. In tempo di caccia e' permesso includere nei colli a mano fino a 500 cartucce da fucile cariche, o fino a grammi 1250 di polvere da sparo. E' vietato introdurre nelle carrozze cose che possano recar noia o riuscire sgradite agli altri viaggiatori. Par. 5. - Norme speciali per determinate tariffe o treni. - L'Amministrazione ha facolta', per determinate tariffe o per, determinati treni, di apportare variazioni ai limiti di peso e di volume ed alle specie delle cose e degli animali che il viaggiatore puo' portare seco nelle carrozze. Par. 6. - Ricevuta delle tasse di porto pagate. - Per le tasse di porto che il viaggiatore paga nei casi di cui ai Par. 2 e 3, l'Amministrazione rilascia una ricevuta, dalla quale risultano le stazioni di partenza e di destinazione, il treno di partenza, il numero e il peso dei colli o il numero e specie degli animali, a seconda dei casi, l'importo pagato e gli estremi del biglietto posseduto dal viaggiatore. La validita' di tale ricevuta e' strettamente legata a quella del biglietto (se emessa in appoggio ad un biglietto di abbonamento, ha la validita' di un biglietto di corsa semplice); essa deve essere esibita durante il viaggio al personale ferroviario a documentazione della tassa pagata e riconsegnata al personale ferroviario all'uscita dalla stazione destinataria. Par. 7. - Custodia del colli. - Tutte le cose che rimangono presso il viaggiatore restano sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia: l'Amministrazione non puo' prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangono danneggiate o distrutte o vanno disperse durante il viaggio per causa di sinistro ad essa imputabile. In tal caso l'Amministrazione corrisponde all'avente diritto: a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto, le indennita' previste, a seconda dei casi, nei Par. 1 e 2 dell'art. 58; b) quando per i colli non sia stato fatto luogo alla emissione del documento predetto, le indennita' stabilite al Par. 1 e alla lettera a) del Par. 2 dell'art. 58, entro il limite massimo di 20 kg. e quali che siano il contenuto o la natura dei colli. In tutti i casi in cui l'Amministrazione abbia trasferito i colli dalla carrozza al bagagliaio, la stessa deve le indennita' previste nei primi due paragrafi del citato art. 58. Art. 14. - COLLI IN DEPOSITO. Par. 1. - Cose accettate. - L'Amministrazione accetta in, deposito temporaneo, contro pagamento delle tasse indicate nell'Allegato n. 1, i colli e le biciclette, anche con motorino, che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze. Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati alle lettere a), b), c) (esclusi i campionari di oggetti preziosi), d), e), f) (escluse le imbarcazioni), g) (soli velocipedi), i) ed l) del Par. 1 dell'art. 6; l'Amministrazione, in qualunque caso, non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti. Par. 2. - Abbonamento al deposito. - L'Amministrazione rilascia ai viaggiatori tessere di abbonamento al deposito degli oggetti ammessi a, norma del Par. 1 con le riduzioni di tasse indicate nell'Allegato n. 1, e con le modalita' che e' autorizzata a stabilire. Nessun rimborso ne' proroga di validita' competono all'abbonato che per qualsiasi ragione, non fruisce in tutto o in parte dell'abbonamento. Par. 3. - Condizionatura dei colli. - I colli da depositare debbono essere consegnati chiusi. In caso contrario, l'Amministrazione non risponde del loro contenuto. Par. 4. - Ricevuta di deposito. - All'atto del deposito e' rilasciata al depositante una ricevuta di deposito, nella quale sono indicati la data della consegna dei colli, la loro quantita' ed il loro peso. I colli depositati vengono riconsegnati a chi presenta la ricevuta di deposito. L'Amministrazione non e' tenuta ad assicurarsi se il portatore della ricevuta ne sia legittimamente in possesso. L'Amministrazione riconsegna i colli depositati anche a chi dichiari di aver smarrito la ricevuta, purche' egli provi di esserne il proprietario, rilasci dichiarazione scritta di ricevimento e, occorrendo, presti valida garanzia. In tal caso all'Amministrazione e' dovuta, inoltre, una tassa fissa di L. 100. Par. 5. - Giacenza - Responsabilita. - Le disposizioni degli articoli 55, 57 e 58 relative alle spedizioni di bagaglio registrato, sono estese ai colli in deposito. Il ritardo nella resa decorre dal momento della richiesta dei colli depositati se questa non e' subito soddisfatta. Par. 6. - Irregolarita'. - Chi deposita materie considerate pericolose o nocive ai sensi delle presenti. Condizioni e Tariffe, e' assoggettato ad una soprattassa di lire mille per ogni chilogrammo di peso lordo dei colli depositati. L'abbonamento al deposito di cui il Par. 2 e' annullato e la tessera viene ritirata, con la perdita dell'eventuale restante validita'; 1° quando l'abbonato se ne serve o tenta di servirsene per effettuare depositi per conto di terzi; 2° quando l'abbonamento e' usato o si tenta di usarlo da persona diversa dell'abbonato; 3° quando la tessera e' comunque alterata nelle indicazioni. Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento e' tenuto a pagare la penalita' fissa di lire duecento; inoltre l'Amministrazione puo' escludere dall'abbonamento l'intestatario e le altre persone che avessero commesso le irregolarita'. Nel capo III, l'art. 50 e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 50. - RESPONSABILITA DEGLI SPEDITORI PER DICHIARAZIONE OD IMBALLAGGIO IRREGOLARI DELLA MERCE E PER ECCEDENZA DI CARICO. NORME PARTICOLARI PER I BAGAGLI. Par. 1. - Irregolari dichiarazioni. - Se le cose presentate per il trasporto non, corrispondono per natura e qualita', o per peso, o per dimensioni alla dichiarazione fatta dal mittente nella lettera di vettura, l'Amministrazione ha diritto: a) al pagamento della soprattassa di 100 lire per ogni spedizione, e di lire 200 se trattasi di spedizione a carro, quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto; b) al pagamento nel caso contrario, della differenza fra i due prezzi computati dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed inoltre di una soprattassa uguale a due volte la differenza stessa, con i minimi di cui al punto a). Il pagamento di cui sub b) e' dovuto anche quando da qualsiasi altro fatto del mittente o del destinatario sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori ai dovuti. Par. 2. - Spedizione di merci pericolose e nocive e resti umani e di merci irregolarmente imballate o condizionate. - Anche quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto, l'Amministrazione ha diritto, In luogo della soprattassa di cui al paragrafo precedente: a) al pagamento di lire 2000 per ogni chilogrammo di peso lordo dell'intera spedizione, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto; b) al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le merci esplosive (categ. 12°, 13° e 14° del relativo regolamento), ed a cinque volte l'intero prezzo per le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 2°, 3° e 4° gr. 2 (limitatamente alla celluloide in massa, placche, fogli, verghe, tubi, ritagli e cascami ed alle pellicole cinematografiche di celluloide), 5 gr. 2 (limitatamente al perossido di benzoile), 6 gr. 2 (limitatamente ai cascami e ritagli di pellicole cinematografiche di celluloide), 7, 8, 9, 10 e 11 del relativo regolamento, se l'inesatta od incompleta dichiarazione abbia per effetto di sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite, o se, pur essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalita' stabilite per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli; c) al pagamento di una soprattassa uguale a tre volte l'intero prezzo di trasporto dovuto, se si tratti di occultamento di cadaveri, di parte di essi, o di ceneri mortuarie. L'Amministrazione puo' sospendere il trasporto delle spedizioni di cui ai punti a), b), c) e metterle a disposizione dell'autorita' competente. Par. 3. - Eccedenze di carico. - Nel caso di carico da parte del mittente di un carro oltre la portata massima ammessa (art. 34, 2), sono dovute le tasse per il peso eccedente computandole come se si trattasse di una spedizione a parte dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed una soprattassa uguale a cinque volte le tasse medesime. Verificandosi per una stessa spedizione l'eccedenza di carico oltre la tolleranza e la dichiarazione di un peso minore, si applica alla prima la soprattassa prevista dal presente paragrafo ed alla seconda quella di cui al paragrafo 1. Par. 4. - Norme particolari per le cose spedite a bagaglio registrato e per le cose ammesse nelle carrozze. - a) Irregolare dichiarazione del contenuto del bagaglio. - Qualora le cose presentate per il trasporto non corrispondano, per natura e qualita', alla dichiarazione fatta dallo speditore e risultante dallo scontrino, e' dovuto il pagamento di una penalita' di lire cento al chilogrammo. Il pagamento suddetto e' dovuto anche quando da qualsiasi altro fatto dello speditore, sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori ai dovuti. b) Merci pericolose e nocive. - L'Amministrazione ha diritto in luogo della soprattassa di cui alla precedente lettera a): 1) al pagamento di lire millecinquecento per ogni chilogrammo di peso lordo del collo, quando la falsa od inesatta dichiarazione abbia determinato o possa determinare l'accettazione di merci pericolose o nocive escluse dal trasporto ai sensi del Par. 6 dell'art. 6, oppure quando le merci stesse vengano trasportate nelle carrozze in contravvenzione al disposto di cui al Par. 4 dell'art. 13; 2) al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le pellicole cinematografiche di celluloide, le cartucce e la polvere da sparo ammesse al trasporto ai sensi del Par. 1 dell'art. 6, nonche' per gli accumulatori per automobili e per radiofonia e per l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco), se l'inesatta od incompleta dichiarazione possa sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite, o se, pur essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalita' stabilito per gli imballaggi o per l'interna condizionatura dei colli; 3) al pagamento di una soprattassa uguale a tre volte l'intero prezzo di trasporto dovuto, se si tratti di occultamento di cadaveri, di parte di essi o di ceneri mortuarie. L'Amministrazione puo' sospendere il trasporto delle spedizioni suddette e metterle a disposizione dell'Autorita' competente. e) Eccedenza di peso e di volume dei colti a mano. - Per i colli a mano che eccedessero i limiti di peso o di volume indicati nei Par. 1 e 2 dell'art. 13, il viaggiatore deve pagare le tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio dall'art. 77 (senza applicazione di alcun minimo di prezzo) computate per tutto il percorso effettuato e da effettuare ad una soprattassa eguale al detto importo col minimo di lire 100. Tali tasse e soprattasse si applicano, in caso di eccedenza ai peso, sull'eccedenza stessa e, in caso di eccedenza di volume, sul peso dell'intero collo o dei colli che danno luogo all'eccedenza di volume. Se il viaggiatore ha introdotto in carrozza colli a mano di peso non superiore complessivamente a kg. 50, non e' dovuta la soprattassa se egli puo' provare di avere, prima della partenza, avvisato il personale del treno. In tutti i casi e' dovuto il diritto di cui alla successiva lettera f). d) Piccoli animali e cani. - Chi contravvenga alle disposizioni del Par. 3 dell'art. 13, e' assoggettato al pagamento delle tasse, soprattasse e diritti previsti nei vari casi al precedente punto e). e) Diritto alla percezione delle tasse e delle soprattasse. - Il diritto dell'Amministrazione alla percezione delle tasse e delle soprattasse di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sorge nel momento in cui il bagaglio viene presentato per la spedizione oppure viene introdotto nelle carrozze, i; puo' essere esercitato sia sulle cose oggetto del trasporto che nei confronti del possessore dello scontrino o del viaggiatore. f) Diritto per esazioni in treno e suppletive. - Ogni qual volta ha luogo, per fatto dell'utente, una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva in stazione per i bagagli registrati, spetta all'Amministrazione nel primo caso un diritto eguale al dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta, e nel secondo caso un diritto di lire venti. g) Diritto per esuzioni differite dipendenti da irregolarita' di trasporto. - Quando per qualsiasi motivo l'utente non effettui, all'atto della contestazione, il pagamento delle somme dovute per tasse, soprattasse, penalita' e simili, in dipendenza di una irregolarita' nella dichiarazione dell'oggetto del trasporto, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto d'esazione differita nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo non pagato, col minimo di lire cinquanta. Nel capo IV all'art. 57 Par. 1 l'indennita' per il ritardo e' elevata, per i bagagli, a lire 30. Inoltre all'art. 58 Par. 2, l'indennita' di cui alla lettera a) e' elevata, per le specie di bagaglio ivi menzionate, ai lire 3000. Nel capo VI riguardante le disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe, in fine all'art. 67, viene aggiunto il seguente altro paragrafo: Par. 5. - Norme particolari per i bagagli - Per cio' che riguarda il calcolo dei prezzi di trasporto dei bagagli registrati e dei colli a mano, si applicano le norme stabilite all'art. 17 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone". L'arrotondamento del peso tassabile ha luogo, per le frazioni di decine di chilogrammi, alla decina immediatamente superiore. Nel capo VII - concernente le tariffe dei bagagli registarti - l'art. 77 e' annullato e sostituito dal seguente: Art. 77. - TARIFFE DEI BAGAGLI. Par. 1. - Tasse di trasporto. - Per il trasporto dei bagagli registrati sono dovuti i prezzi indicati al capo XIII. I prezzi della Serie 1°, si applicano ai trasporti a tariffa ordinaria. Quelli della serie 2°, si applicano a trasporti a tariffa ridotta nei casi ammessi dalle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose" e dal "Regolamento trasporti militari" nonche', per i trasporti a tariffa ordinaria e ridotta, sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e sulla linea Brunico-Campo Tures. Per la spedizione di cani, gatti e scimmie (esclusi gli altri animali) e' invece dovuta, in qualsiasi caso e per ogni capo, la meta' del prezzo del biglietto in terza classe della tariffa di corsa semplice n. 5 indicata nelle "condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato". Per ogni spedizione di bagaglio registrato e' dovuta una tassa minima di lire cinquanta. Per i campionari di oggetti preziosi (cioe' di oreficeria, gioielleria, orologeria e simili), oltre alla tassa sul peso in base ai detti prezzi, e' dovuta la tassa sul valore dichiarato in ragione di lire 0,40 per ogni mille lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni dieci chilometri indivisibili col minimo - per tale titolo - di lire cento per spedizione. La dichiarazione del valore e' obbligatoria ed ha effetto per la responsabilita dell'Amministrazione. Par. 2. - Trasporti speciali. - Per il trasporto di bagagli registrati con treni straordinari a carrozze o con corse straordinarie di automotrici si applica la tariffa competenze al bagaglio trasportato. Qualora ad un treno straordinario a carrozze venga aggiunto un bagaglio per il trasporto di bagagli registrati, non puo' essere pagato, per tali cose, un importo complessivo inferiore alle tasse di porto per tre tonnellate di bagaglio tassato in base ai prezzi del capo XIII - Serie 1° - per km. 30. Par. 3. - Pesi fissi tassabili. - In eccezione al disposto dell'art. 67, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato. motocicli usati (comprese le motoleggere), con carrozzino per ogni macchina kg. 120; motocicli usati (comprese le motoleggere), senza carrozzino, per ogni macchina kg. 80; velocipedi usati, con motorino, per ogni macchina kg. 30; velocipedi usati, senza motorino, per ogni unita' kg. 20; carrozzelle e tricicli (anche con motorino) per persone impedite, per ogni apparecchio kg. 10; velocipedi, tricicli e pattini per bambini, per ogni unita' kg. 10. Nel Capo XIII - Prezzi delle classi - la tariffa per i bagagli e cose da trasportare come bagaglio e' annullata e sostituita dalla seguente: TRASPORTI A BAGAGLIO REGISTRATO Parte di provvedimento in formato grafico MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE "CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO" TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITA'

Allegato C

ALLEGATO C TARIFFA ORDINARIA N. 101 A GRANDE VELOCITA' Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

ALLEGATO D TARIFFA ORDINARIA N. 102 A GRANDE VELOCITA' Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

ALLEGATO E TARIFFA ORDINARIA N. 105 A GRANDE VELOCITA' Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G

ALLEGATO F TARIFFA ORDINARIA N. 101 A GRANDE VELOCITA' Parte di provvedimento in formato grafico

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