DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949, n. 631

Type DPR
Publication 1949-06-28
Ultimo aggiornamento 2005-09-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuto necessario, ai fini del completamento dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione SUI laghi, fiumi e canali ed altre acque interne;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i trasporti.

EINAUDI DE GASPERI - SARAGAT - PACCIARDI - GRASSI - CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 settembre 1949

Atti del Governo, registro n. 259, foglio n. 135. - FRASCA

Regolamento per la navigazione interna- art. 1

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (in applicazione del Codice della navigazione) Art. 1. (Circoscrizioni) La determinazione delle zone nelle quali e' diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e' Stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti. Sono altresi' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica le circoscrizioni degli Ispettorati di porto e delle Delegazioni di approdo.

Regolamento per la navigazione interna- art. 2

Art. 2. (Delegazioni di approdo) Le funzioni di delegato di approdo possono, con decreto del Ministro per i trasporti, essere affidate temporaneamente a persone non appartenenti all'amministrazione della navigazione interna. Le Delegazioni di approdo, dipendenti direttamente dall'ispettorato compartimentale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del Codice, sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, in approdi non collegati o che presentino particolari difficolta' di collegamento per vie navigabili con localita' sedi di Ispettorato di porto.

Regolamento per la navigazione interna- art. 3

Art. 3. (Attribuzioni dell'autorita' comunale) L'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna In localita' ove non hanno sede uffici di porto, a norma dell'arti 25 del Codice, e' conferito alle autorita' comunali dal Ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto della provincia.

Regolamento per la navigazione interna- art. 4

Art. 4. (Zone di navigazione promiscua) La navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in acque marittime, a norma dell'art. 24 del Codice, puo' svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del Compartimento marittimo e il direttore dall'Ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai Ministri per i trasporti, per la marina mercantile, e per la difesa (Marina). Fuori delle Zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che, non siano effettuate per trasporti e per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai Ministri per i trasporti e per la marina mercantile a tutte le disposizioni del Codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.

Regolamento per la navigazione interna- art. 5

Art. 5. (Effetti della delimitazione dette zone) La delimitazione delle zone portuali ai termini dell'art. 56, secondo comma, del Codice non importa, sui beni appartenenti a privati che vengano a trovarsi nell'interno di dette zone o contigui ad esse, la costituzione di servitu' e di limitazioni che non siano previste da disposizioni di legge, nell'aggravamento delle servitu' e delle limitazioni esistenti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 6

Art. 6. (Concessioni per licenze) Le concessioni di durata non superiore al biennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo dell'Ispettorato di porto con licenza e possono essere rinnovate alla scadenza senza alcuna formalita' di istruttoria. Sono anche fatte con licenza le concessioni per l'uso delle costruzioni e delle altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti delle zone portuali, quando il richiedente non si proponga di apportarvi sostanziali modifiche o quando lo scopo non renda opportuna una concessione di maggiore durata.

Regolamento per la navigazione interna- art. 7

Art. 7. (Concessioni di durata superiore al biennio) Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte, sentito preventivamente l'Ufficio del genio civile competente per territorio, per atto pubblico ricevuto da un funzionario a cio' delegato con decreto del Ministro per i trasporti. In qualita' di rappresentante dell'amministrazione interviene il capo dell'Ispettorato di porto. Le concessioni di durata sino a nove anni sono accordate con provvedimento del direttore dell'Ispettorato compartimentale: quelle di durata superiore, con decreto del Ministro per i trasporti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 8

Art. 8. (Spese di istruttoria) Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.

Regolamento per la navigazione interna- art. 9

Art. 9. (Cauzione) Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto e all'entita' della concessione. Per le concessioni con licenza il capo dell'Ispettorato di porto puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ispettorato di porto, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Regolamento per la navigazione interna- art. 10

Art. 10. (Variazioni al contenuto della concessione) Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria.

Regolamento per la navigazione interna- art. 11

Art. 11. (Revoca e decadenza della concessione) La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del Codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

Regolamento per la navigazione interna- art. 12

Art. 12. (Demolizione dette opere) Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice.

Regolamento per la navigazione interna- art. 13

Art. 13. (Consegna e riconsegna dei beni concessi) Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo dell'Ispettorato di porto, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo stato di consistenza. Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni demaniali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 14

Art. 14. (Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive) Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al terzo comma dell'art. 59 del Codice sono) costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali della navigazione interna. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori dei limiti suddetti, che siano comunque collegati a vie navigabili interne, e quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'art. 59 del Codice.

Regolamento per la navigazione interna- art. 15

Art. 15. (Ordinanza di polizia dette zone portuali) Il capo dell'Ispettorato di porto, per i porti, gli approdi e le zona portuali in genere della sua circoscrizione, in cui l'Ispettorato compartimentale lo ritenga necessario, regola con propria ordinanza: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 5) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 6) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 7) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 8) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 9) in generale tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali nonche' le varie attivita' che vi si esercitano. Il capo dell'Ispettorato di porto determina altresi' le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 16

Art. 16. (Servizi portuali) L'esercizio del servizi portuali che richiedono l'impiego di navi o di galleggianti, indicati negli articoli 66 e 85 del Codice, e' soggetto a concessione dell'Ispettorato di porto.

Regolamento per la navigazione interna- art. 17

Art. 17. (Esercizio di attivita' nei porti) Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno del porti e in genere nell'ambito delle zone portuali, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 85 del Codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 18

Art. 18. (Rimozione di materiali sommersi) La rimozione dei materiali sommersi nei porti e approdi, di cui all'art. 72 del Codice, deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. Nel caso di sommersione di materiali in altre localita' del Laghi, dei fiumi e di altre acque interne, quando, a giudizio dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo dell'Ispettorato di porto ordina la rimozione dei materiali stessi, fissando un termine, sentito ove occorra l'ufficio del genio civile; e, in caso di inadempienza, provvede a norma degli articoli 72 e 85 del Codice. I termini e l'ordine predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.

Regolamento per la navigazione interna- art. 19

Art. 19. (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi) L'ordine di rimozione di una nave o di un aeromobile sommersi e' dato al proprietario, per iscritto, dal capo dell'Ispettorato di porto il quale ne fissa il termine di esecuzione, sentito, ove occorra, l'Ufficio del genio civile. Se non e' noto il proprietario della nave, l'ordine e' comunicato mediante avviso affisso nell'Ufficio dell'Ispettorato di porto fino al termine per l'esecuzione previsto dall'ordine stesso. Se non e' noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso e' comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere. Nel caso di rimozione, da parte dei proprietari, di navi o di materiali sommersi, gli oggetti rimossi rimangono, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione, in custodia dell'autorita' portuale. Tale custodia puo' essere affidata ai proprietari stessi. I proprietari non possono ritirare le cose se non al termine delle operazioni e corrispondendo le eventuali spese di custodia. Prima del termine predetto, il ritiro puo' aver luogo mediante deposito di idonea cauzione. L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Il processo verbale e' rilasciato in copia ai proprietari, su loro richiesta.

Regolamento per la navigazione interna- art. 20

Art. 20. (Autorita' preposta ai lavoro portuale) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro nei porti della navigazione interna agli effetti degli articoli 110 e 1249 del Codice e', per i porti e approdi nei quali e' istituito un Ufficio del lavoro portuale, il direttore di tale Ufficio e per gli altri porti e approdi il comandante del porto o un funzionario designato dal capo dell'ispettorato di porto.

Regolamento per la navigazione interna- art. 21

Art. 21. (Istituzione degli Uffici del Lavoro nei porti e loro direzione) Gli Uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo designati dal Ministro per i trasporti. Gli Uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo dell'ispettorato di porto. Il funzionario preposto all'Ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 22

Art. 22. (Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o piu' porti o approdi) All'Ufficio del lavoro puo' essere affidata la disciplina del lavoro in due o piu' porti o approdi compresi nella circoscrizione di uno stesso Ispettorato di porto. In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 23

Art. 23. (Consiglio del lavoro portuale) Il Consiglio del lavoro portuale e' presieduto dal direttore dell'Ufficio e la composizione di esso e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del Consiglio del lavoro sono assunte da altro funzionario designato dal capo dell'Ispettorato di porto.

Regolamento per la navigazione interna- art. 24

Art. 24. (Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico) Su proposta dell'Ispettorato compartimentale, il Ministro per i trasporti determina, con decreto, i porti e gli approdi di minor traffico nei quali deve essere provveduto alla disciplina e alla vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitate dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo dell'Ispettorato del porto. Nelle localita' che sono sedi di Ispettorato di porto, ma non di ufficio del lavoro portuale, le suddette funzioni sono esercitate da un funzionario designato dal comandante del porto. Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del Consiglio del lavoro portuale sono esercitate da una Commissione la cui composizione e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 25

Art. 25. (Registri dei lavoratori portuali) I lavoratori portuali sono iscritti in registri conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Tali registri, distinti a seconda delle categorie, sono tenuti dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 26

Art. 26. (Requisiti per l'iscrizione nel registri) Per ottenere l'iscrizione nei registri di cui all'art. 25 occorrono i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a diciotto anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico provinciale o, in difetto, dall'ufficiale sanitario del Comune; 4) buona condotta morale e civile; 5) residenza nel Comune nel cui territorio e' il porto nel quale l'interessato intende svolgere la sua, attivita' o in un Comune vicino. L'aspirante alla iscrizione nei registri deve farne domanda, entro il termine stabilito, all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, allegandovi i documenti atti a provare i requisiti di cui al comma precedente e lo stato di famiglia.

Regolamento per la navigazione interna- art. 27

Art. 27. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, e' rilasciato al lavoratore dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'art. 25. Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalita', il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il gruppo di appartenenza.

Regolamento per la navigazione interna- art. 28

Art. 28. (Cancellazione dal registri) Oltre che nel casi previsti dal Codice o da leggi speciali, il lavoratore e' cancellato dai registri: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al lavoro portuale; 3) per avere raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro, senza giustificato motivo, piu' di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi; 6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui al numeri 2, 4 e 5 dell'art. 26. I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili.

Regolamento per la navigazione interna- art. 29

Art. 29. (Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie) La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il consiglio o la commissione portuale, dal direttore dell'Ispettorato compartimentale con ordinanza di cui e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, nell'ordinanza di costituzione, determina la quota che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento puo' avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini e con le modalita' stabilite dall'ordinanza stessa.

Regolamento per la navigazione interna- art. 30

Art. 30. (Fusione di compagnie) Nel caso di fusione di due o piu' compagnie il patrimonio di queste e' devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attivita' e delle passivita' di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse. Qualora il valore delle quote individuali degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore. Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia, ha diritto alla liquidazione della propria quota. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale. La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 31

Art. 31. (Soppressione di compagnie) Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attivita' e delle passivita', e il patrimonio netto e' devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalita' di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Regolamento per la navigazione interna- art. 32

Art. 32. (Funzionamento delle compagnie) A ogni compagnia e' preposto un console che puo' essere coadiuvato da uno o piu' vice consoli. Il console ha la rappresentanza anche giudiziale della compagnia ed e' assistito da un collegio di fiduciari, in numero non inferiore a due e non superiore a otto, in ragione di uno ogni cinquanta membri della compagnia. Il console, i vice consoli e i fiduciari sono nominati dalla autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, che li sceglie fra un numero doppio di candidati appartenenti alla compagnia e proposti dal Sindacato dei lavoratori portuali. Per l'esame della regolarita' del bilancio della compagnia il Sindacato dei lavoratori portuali nomina tre revisori. Il console, i vice consoli e i fiduciari durano in carica due anni e possono essere confermati. I revisori durano in carica tre anni e possono essere parimenti confermati. Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, con ordinanza di costituzione o di fusione della compagnia, stabilisce le attribuzioni del console e dei vice consoli, i casi di revoca dei medesimi, le attribuzioni dei fiduciari e dei revisori, le modalita' di redazione e di approvazione del bilancio e le altre norme per il funzionamento della compagnia.

Regolamento per la navigazione interna- art. 33

Art. 33. (Gruppi portuali) Nei porti o approdi di scarso traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessita', sono costituite in gruppi. Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il competente sindacato, provvede alla costituzione ed alla soppressione dei gruppi. Il capo del gruppo e' nominato dal comandante del porto dove ha sede il gruppo stesso, su proposta del Sindacato.

Regolamento per la navigazione interna- art. 34

Art. 34. (Lavoratori occasionali) Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali. Gli occasionali sono iscritti in elenchi tenuti dal competente Sindacato, qualora diano sicura garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro.

Regolamento per la navigazione interna- art. 35

Art. 35. (Fondo di assistenza) Il fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali di cui all'art. 1036 del Codice e' destinato all'assistenza dei lavoratori stessi nei casi di urgente necessita' ed e' amministrato dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale ne rende conto trimestralmente al Consiglio o alla Commissione portuale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 36

Art. 36. (Imprese per operazioni portuali) La concessione per l'esercizio di operazioni portuali per conto di terzi e' fatta con licenza del capo dell'Ispettorato di porto, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale. Essa ha la durata di un anno e puo' essere rinnovata. Nella licenza sono stabiliti: 1) l'ammontare del canone annuo e della cauzione che il concessionario deve prestare; 2) i casi di sospensione o di revoca della concessione; 3) la facolta' di requisire e di affidare in uso ad altri, in caso di sospensione o di revoca della concessione, i mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' di impresa portuale; 4) le modalita' per la determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario per la requisizione di cui al n. 3.

Regolamento per la navigazione interna- art. 37

Art. 37. (Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio) Coloro che impiegano direttamente maestranze e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenerne l'autorizzazione dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Lo svolgimento abituale di tale attivita' e' sottoposto al rilascio da parte dell'autorita' predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.

Regolamento per la navigazione interna- art. 38

Art. 38. (Tariffe e norme di lavoro) Le tariffe, di cui all'art. 112 del Codice e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, e sono approvate con decreto del direttore dell'Ispettorato compartimentale, previa autorizzazione del Ministero per i trasporti. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, stabilisce gli orari di lavoro e le norme relative alla esecuzione delle operazioni portuali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 39

Art. 39. (Barcaioli portuali) I barcaioli portuali sono addetti alla condotta dei mezzi nautici a vela o a remi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, adibiti a servizi attinenti al traffico delle merci nell'interno del porto o a servizio di posteggio di banchina.

Regolamento per la navigazione interna- art. 40

Art. 40. (Iscrizione dei barcaioli portuali) Il registro dei barcaioli portuali e' tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attivita'. Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi di navigazione e non aver superato l'eta' di cinquanta anni. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, e' rilasciato al barcaiolo all'atto della Iscrizione nel registro. Alla cancellazione dal registro si procede per morte o per dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 41

Art. 41. (Matricole) Le matricole nelle quali a termini dell'art. 132 del Codice e' iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Per le tre categorie del personale navigante di cui all'articolo 130 del Codice le matricole sono tenute separatamente. Le matricole del personale navigante sono tenute dagli Ispettorati di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle Delegazioni di approdo, dagli Uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal Ministro per i trasporti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 42

Art. 42. (Libretto di navigazione) Il libretto di navigazione e' conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Il libretto di navigazione e' l'unico documento che abilita alla professione della navigazione interna. Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, e' documento d'identita' personale e vale come passaporto nei casi stabiliti dalla legge o da convenzioni internazionali. Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 43

Art. 43. (Requisiti per l'iscrizione) Per essere iscritti nelle matricole, oltre i requisiti stabiliti dall'art. 133 del Codice, sono necessari la riconosciuta idoneita' fisica alla navigazione e il domicilio in un Comune della Repubblica per il personale navigante di prima e di seconda categoria; e, per il personale di terza categoria, la riconosciuta idoneita' fisica alla navigazione e il domicilio in uno dei Comuni delle Province comprese in tutto o in parte nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto. Il Ministro per i trasporti puo' richiedere all'interessato la dimostrazione di essere pratico del nuoto e del remo. Il Ministro per i trasporti determina con proprio decreto i documenti che il richiedente l'iscrizione deve presentare per provare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Regolamento per la navigazione interna- art. 44

Art. 44. (Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria) L'immatricolazione fra il personale navigante di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni. Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "allievo marinaio" o di allievo barcaiolo per i servizi di coperta, con quella di apprendista di macchina per i servizi di macchina. L'allievo marinaio o l'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e dimostri di aver effettuato sei mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale o di specializzazione, assume la qualifica di "marinaio" o di "barcaiolo".

Regolamento per la navigazione interna- art. 45

Art. 45. (Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria) L'immatricolazione fra il personale navigante di terza categoria si effettua con la qualifica di "allievo barcaiolo per la piccola navigazione". L'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anni, di eta' ed effettuato due mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale, assume la qualifica di "barcaiolo per la piccola navigazione".

Regolamento per la navigazione interna- art. 46

Art. 46. (Cancellazione dalle matricole) Alla cancellazione degli iscritti dalle matricole del personale navigante, oltre che nei casi previsti degli articoli 1252 e 1254 dei Codice, si procede per i seguenti motivi: b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' della navigazione interna; c) perdita della cittadinanza italiana; d) perdita permanente, per gli iscritti di prima e di seconda categoria, della idoneita' al servizio della navigazione, accertata ai termini dell'articolo 48; e) interdizione perpetua dalla professione della navigazione interna, conseguente a condanna; f) cessazione dall'esercizio della navigazione durante dieci anni consecutivi per gli iscritti che siano in possesso di titoli professionali, e durante cinque anni per gli altri iscritti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 47

Art. 47. (Reiscrizione nelle matricole) Gli iscritti nelle matricole del personale navigante, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 48

Art. 48. (Visita medica di controllo) E' in facolta' dell'Ispettorato di porto di sottoporre in qualsiasi tempo a visita medica l'iscritto nelle matricole per accertare se sussista la idoneita' al servizio della navigazione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 49

Art. 49. (Capitano) Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo; 4) non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio; 6) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta; 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. I sottufficiali di carriera della Marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di navigazione marittima. Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile. Il capitano puo' assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 50

Art. 50. (Capo timoniere) Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti: 1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare; 2) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualita' di timoniere; 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il personale in congedo delle Marina militare che ha raggiunto il grado di secondo cavo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, puo' compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto al numero 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile. Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato" Il capo timoniere puo': a) imbarcare in tale qualita' su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda, le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi; b) assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 51

Art. 51. (Capo barca) Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare; 2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta; 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo puo' compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile. Analogamente possono conseguire il titolo di capobarca gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico dello Stato". Il capo barca per l'ordinaria navigazione puo' comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate.

Regolamento per la navigazione interna- art. 52

Art. 52. (Conduttore di motoscafi) Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai nn. 1), 3) e 4) dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, puo' compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile. Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti fra la gente di mare di la categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale o di capo barca per la pesca limitata", con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio. Il conduttore di motoscafi puo' condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 53

Art. 53. (Barcaiolo abilitato) Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante; 2) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 3) saper leggere e scrivere; 4) avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta. Il personale volontario della Marina militare, in congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, puo' conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo) di tirocinio su navi per navigazione interna. Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di la categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di marinaio". Il barcaiolo abilitato puo' condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a cio' autorizzato dall'ispettorato.

Regolamento per la navigazione interna- art. 54

Art. 54. (Macchinista) Per conseguire il titolo di macchinista, oltre quelli di cui ai nn. 1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore; 2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti; 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti; Il titolo di macchinista puo' essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria meccanici, ii grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina. Analogamente il titolo predetto puo' essere con seguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che sia gia' in possesso della patente di macchinista navale di 1ª o di 2ª classe. Il macchinista puo' condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 55

Art. 55. (Motorista di motonavi) Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli di cui ai nn. 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore; 2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso speciale riconosciuto dal Ministro per i trasporti; 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il titolo di motorista di motonavi puo' essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria motoristi navali, di grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e numero 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano gia' in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista navale di 1ª classe. Il motorista di motonavi puo' condurre apparati motori a combustione, interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 56

Art. 56. (Motorista di motoscafi) Per conseguire il titolo di motorista di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 3) avere effettuato sei mesi di navigazione ovvero avere effettuato tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. il titolo di motorista di motoscafi puo' essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo motorista navale volontario, munito di abilitazione a condurre motori di potenza non superiore a 400 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista abilitato. Il motorista di motoscafi puo' condurre apparati motori a combustione interna di motoscafi e di imbarcazioni con motore amovibile addetti a servizi di trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 per i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 57

Art. 57. (Fuochista abilitato) Per conseguire il titolo di fuochista abilitato, oltre quelli di cui ai nn. 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 3) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di macchina; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il titolo di fuochista abilitato puo' essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo meccanico volontario, munito di abilitazione a condurre apparati motori a vapore di potenza inferiore a 150 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti li cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 419 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di la categoria che siano gia' in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di fuochista autorizzato. Il fuochista abilitato puo' condurre macchine, della potenza non superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti al trasporto di merci o al rimorchio e di piroscafi addetti al trasporto di viaggiatori, salvo il disposto dell'art. 58 per le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conte di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 58

Art. 58. (Qualifica di "autorizzato") Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita a sensi del terzo comma dell'art. 134 del Codice, assumono la qualifica di autorizzato". La qualifica, di autorizzato conferisce la facolta' di esplicare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

Regolamento per la navigazione interna- art. 59

Art. 59. (Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato) Per conseguire la qualifica di autorizzato occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventiquattro anni di eta' se capitano, capo timoniere, macchinista, o motorista di motonavi; i ventuno anni se conduttore di motoscafi o motorista di motoscafi o fuochista abilitato; 2) risultare di buona condotta morale e civile; 3) avere sostenuto tu esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 60

Art. 60. (Autorita' competente) I titoli professionali sono conferiti dal capo dell'Ispettorato di porto. La qualifica di autorizzato e' conferita dal direttore dell'ispettorato compartimentale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 61

Art. 61. (Esami per il conseguimento del titoli) Gli esami per il conseguimento dei titoli di capitano, capo timoniere, capo barca, macchinista, motorista di motonavi e della qualifica di autorizzato per i titoli di capitano, capo timoniere macchinista e motorista di motonavi sono sostenuti davanti ad apposite commissioni. Gli esami per il conseguimento dei titoli di conduttore o di motorista di motoscafi e di fuochista abilitato, e delle corrispondenti qualifiche di autorizzato, sono sostenuti davanti a un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo. La composizione delle commissioni di cui al primo comma, le sedi di esame, i documenti per l'ammissione e le norme in genere relative all'inizio e allo svolgimento degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti. Agli esami previsti dal n. 3) dell'art. 59 possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo professionale, quando abbiano gli altri requisiti richiesti per il conseguimento del titolo medesimo. In tal caso al conferimento del titolo e della qualifica di autorizzato si provvede a norma dell'articolo precedente.

Regolamento per la navigazione interna- art. 62

Art. 62. (Distinzioni di navi e galleggianti) Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 136 del Codice, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente a servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne, si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria. Il proprietario, nel richiedere l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, e' tenuto a presentare, insieme agli altri documenti prescritti, una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. L'ufficio d'iscrizione, valutati gli elementi presentati dal proprietario, stabilisce se l'iscrizione debba aver luogo come nave o come galleggiante. Contro il provvedimento il richiedente puo' proporre ricorso al direttore dell'ispettorato compartimentale, il quale decide in via definitiva.

Regolamento per la navigazione interna- art. 63

Art. 63. (Imposizione e cambiamento del nome) La domanda per l'imposizione o per il cambiamento del nome delle navi in servizio pubblico di linea deve essere presentata all'ufficio di iscrizione. Il nome deve essere approvato dall'ufficio predetto.

Regolamento per la navigazione interna- art. 64

Art. 64. (Segni d'individuazione sullo scafo) Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione. Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal Ministro per i trasporti. Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.

Regolamento per la navigazione interna- art. 65

Art. 65. (Societa' autorizzate a possedere navi italiane) Agli effetti dell'art. 143, secondo comma, del Codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilita' limitata le cui quote di partecipazione sono per tre quarti in proprieta' di cittadini italiani, e nelle societa' per azioni le cui azioni sono intestate per tre quarti a cittadini italiani. La prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societa' in nome collettivo e a responsabilita' limitata quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani nelle societa' in accomandita semplice quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle societa' per azioni quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 66

Art. 66. (Elenco delle societa' autorizzate) La societa' che richiede l'autorizzazione prevista dall'art. 143 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dai documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente. La societa' che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonche' da documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa e' nel territorio della Repubblica.

Regolamento per la navigazione interna- art. 67

Art. 67. (Registri delle navi e dei galleggianti) I registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti sono tenuti dagli Ispettorati di porto, salvo quelli dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile che sono tenuti dagli Ispettorati compartimentali. Gli Ispettorati di porto tengono inoltre copia dei registri di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile esistenti presso gli Ispettorati compartimentali da cui dipendono. Le Delegazioni di approdo possono essere autorizzate dall'ispettorato compartimentale a tenere i registri d'iscrizione delle navi a vela o a remi e dei galleggianti, non muniti di mezzi meccanici di stazza non superiore a tre tonnellate. I registri sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e sono corredati da rubriche.

Regolamento per la navigazione interna- art. 68

Art. 68. (Licenza delle navi e dei galleggianti) La licenza delle navi e dei galleggianti e' conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'art. 153 del Codice, sono riportate le seguenti annotazioni: 1) la data di armamento e quella del disarmo; 2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario; 3) il porto di attracco normale; 4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio; 5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'art. 267 del Codice; 6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica. Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre: 7) i contratti di assicurazione della nave; 8) le visite dell'Ispettorato compartimentale o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilita'; 9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti; 10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 69

Art. 69. (Visto annuale sulla licenza) La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte dell'autorita' di navigazione interna che l'ha rilasciata. Tale visto non puo' essere apposto se non previo pagamento delle relative tasse.

Regolamento per la navigazione interna- art. 70

Art. 70. (Contenuto della licenza provvisoria) La licenza provvisoria e' conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione; 2) nome del proprietario e dell'armatore; 3) durata della sua validita'; 4) motivo del rilascio; 5) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione delle qualifiche.

Regolamento per la navigazione interna- art. 71

Art. 71. (Commissione per le riparazioni e per le demolizioni) La Commissione prevista dall'art. 161 del Codice e' composta da due funzionari tecnici dell'Ispettorato compartimentale, designati dal direttore dell'Ispettorato medesimo, e da un funzionario dell'ispettorato di porto. Il giudizio della Commissione deve constare da processo verbale. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

Regolamento per la navigazione interna- art. 72

Art. 72. (Obbligo del certificato di classe, di navigabilita' o d'idoneita) Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validita': a) certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone; b) certificato di navigabilita' rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione e' a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneita' della caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale; c) certificato d'idoneita' rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle, venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a, ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.

Regolamento per la navigazione interna- art. 73

Art. 73. (Norme per i motoscafi e per le imbarcazioni a motore amovibile) Ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti speciali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 74

Art. 74. (Navigazione di prova) Le imprese costruttrici, i loro rappresentanti e i cantieri di riparazione possono far compiere corse di prova alle navi non provviste della licenza quando sono a cio' autorizzati dall'Ispettorato compartimentale. L'Ispettorato che da' l'autorizzazione rilascia un certificato, da tenersi a bordo, nonche' due targhe da portarsi in modo visibile su ciascun fianco della nave durante la prova. L'autorizzazione non puo' avere durata superiore ad un anno ed e' revocabile a giudizio dell'Ispettorato compartimentale. Sulle navi in prova non devono essere imbarcate persone non interessate alla prova stessa.

Regolamento per la navigazione interna- art. 75

Art. 75. (Norme per i galleggianti) I galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate o che siano muniti di mezzi meccanici devono essere provvisti del certificato di idoneita' rilasciato dall'Ispettorato compartimentale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 76

Art. 76. (Perdita di validita' dei certificati) I certificati di classe, di navigabilita' e di idoneita' perdono la validita' quando la nave, a giudizio dell'Autorita' che ha rilasciato i detti certificati, sia stata adibita a uso diverso da quello indicato nella licenza o quando subisca modificazioni che ne alterino le caratteristiche.

Regolamento per la navigazione interna- art. 77

Art. 77. (Convalida dei certificati) I certificati di classe, di navigabilita' e di idoneita' sono soggetti a convalido periodiche a seguito di visite eseguito dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale. I certificati suddetti sono altresi' sottoposti a convalida occasionale alla quale il Registro o l'Ispettorato compartimentale provvedono quando la nave o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneita' alla navigazione o la galleggiabilita'. Il comandante della nave o del galleggiante deve informare l'Ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente. L'Ispettorato compartimentale puo' ordinare in qualunque momento l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilita'. Il Ministro per i trasporti ha la facolta' di ordinare che a mezzo degli Ispettorati compartimentali siano eseguite visite periodiche ed ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile.

Regolamento per la navigazione interna- art. 78

Art. 78. (Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni) Fermo il disposto del primo comma dell'art. 166 del Codice relativo alle visite e ispezioni alle navi per le quali sia obbligatoria la classificazione, all'accertamento e al controllo delle altre condizioni previste dall'art. 164 del Codice medesimo si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 79

Art. 79. (Forma e vidimazione) I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorita' consolare. Nella prima pagina di ciascun litro deve essere inserita dichiarazione firmata dai comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante al quale e' fatta la consegna del libro e la data di rilascio di esso.

Regolamento per la navigazione interna- art. 80

Art. 80. (Tenuta) I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

Regolamento per la navigazione interna- art. 81

Art. 81. (Giornale di bordo) Sul giornale di bordo di cui al secondo comma dell'art. 176 del Codice, oltre l'indicazione della data dell'entrata in servizio della nave, sono annotati la composizione dell'equipaggio con, le relative qualifiche, le osservazioni metereologiche, la rotta seguita, gli orari osservati, gli incidenti verificatisi durante il viaggio, e ogni altra eventuale indicazione relativa ai viaggio.

Regolamento per la navigazione interna- art. 82

Art. 82. (Registro di carico) Le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette al trasporto di merci devono essere provviste di uni registro di carico, sul quale sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione del numero dei colli, della data e del luogo di caricazione e del luogo di destinazione, nonche' gli altri dati eventualmente prescritti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 83

Art. 83. (Inventario di bordo) Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se adibite ai trasporto di merci e alle venticinque tonnellate se adibite al trasporto di persone devono essere provviste dell'inventario di bordo. Degli oggetti di corrado e degli attrezzi di rispetto presenti a bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni caso, quelli prescritti da disposizioni regolamentari o dall'Ispettorato compartimentale. L'inventario deve essere sottoscritto al comandante della nave cotrofirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato dal comandante del porto o dall'autorita' consolare.

Regolamento per la navigazione interna- art. 84

Art. 84. (Partenza e arrivo dette navi) Presso ogni Ufficio di porto della navigazione interna e' tenuto un registro, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, sul quale sono annoiati i dati relativi alla partenza e all'arrivo di ciascuna nave.

Regolamento per la navigazione interna- art. 85

Art. 85. (Navi adibite ai trasporto di merci) Il comandante della nave adibita al trasporto di merci deve presentare all'arrivo il registro di carico al comandante del porto per il visto anche all'effetto del rilievo dei dati statistici relativi alle merci trasportate. Il visto apposto sul registro di carico tiene luogo del visto sulla licenza, di cui all'art. 184, primo comma, del Codice.

Regolamento per la navigazione interna- art. 86

Art. 86. (Obblighi del comandante delle nave) Il comandante della nave ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dei funzionari o agenti, preposti alla vigilanza della navigazione interna: la licenza, i libretti di navigazione e qualsiasi altro documento di cui sia richiesto il possesso, e di dare informazioni sulle merci trasportate. In caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, il comandante della nave deve farne immediata denuncia al comandante del primo porto che s'incontra per farsi rilasciare una dichiarazione di eseguita denuncia, valevole anche come documento provvisorio di carta di bordo. Il comandante della nave deve poi fare ulteriore denuncia al comandante del porto dove e' iscritta la nave, il quale ne prende nota e provvede alla sostituzione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 87

Art. 87. (Rifiuto d'imbarco di passeggeri) Il comandante della nave deve rifiutarsi di ricevere a bordo persone affette o sospette delle malattie indicate dall'art. 192 del Codice quando non sono munite dell'autorizzazione di cui all'articolo stesso. Se egli e' informato soltanto dopo la partenza della presenza a bordo di tali infermi, deve isolarli sbarcarli al piu' vicino scalo, avvertendone il medico provinciale. In questo caso devono essere prese sulla nave le misure sanitarie opportune. Il comandante della nave adibita a servizio pubblico di linea puo' rifiutarsi di ricevere a bordo o puo' sbarcare i passeggeri che si comportino in modo sconveniente.

Regolamento per la navigazione interna- art. 88

Art. 88. (Carico della nave) E' vietato di caricare merci e di imbarcare passeggeri in quantita' ed in numero superiore a quello autorizzato. Sulle navi che trasportano persone non possono essere caricate merci vietate o pericolose, salvo le eccezioni previste a leggi e da regolamenti. Le navi devono portare, esternamente allo scafo, sulle estremita' di prua e di poppa da ambo i lati, le scale di immersione incise in decimetri a partire dalla sottochiglia o dal sottofondo. Per quelle di costruzione tipo burchio o consimile, le scale anzidette vanno segnate esternamente allo scafo in corrispondenza delle paratie estreme di prua e di poppa, che imitano la stiva e le stive da carico.

Regolamento per la navigazione interna- art. 89

Art. 89. (Divieto di ostacolare la navigazione) E' fatto divieto di arrecare comunque impedimento alla navigazione. E' vietato lo stendimento delle reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimita' dei pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili. E' vietato gettare dalle navi materiali in prossimita' delle rive e negli altri luoghi indicati dall'autorita' della navigazione interna nei limiti delle zone portuali. Lo stesso divieto deve essere osservato, oltre i detti limiti, lungo i canali ed i fiumi, all'infuori delle localita' consentite dal competente Ufficio del genio civile.

Regolamento per la navigazione interna- art. 90

Art. 90. (Zattere di fluitazione) Le zattere costituite con legnami di fluitazione devono essere legate o serrate alle estremita' in modo da non arrecare danno alle navi e alle opere delle vie navigabili e' non recare intralcio alla navigazione. I legami colleganti i legnami non devono oltrepassare la larghezza delle zattere. Ferme le disposizioni del [testo unico 11 luglio 1913, n. 959](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1913-07-11;959), lungo le vie navigabili ogni zattera deve avere a bordo una persona che dirige la navigazione, salve le deroghe che possono essere consentite dal capo dell'ispettorato di porto.

Regolamento per la navigazione interna- art. 91

Art. 91. (Gare ed altre manifestazioni nautiche) Le gare e le manifestazioni nautiche devono essere autorizzate dall'autorita' competente. Tali manifestazioni devono svolgersi in modo da non costituire intralcio alla navigazione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 92

Art. 92. (Norme speciali per singoli fiumi e canali) Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' regolare relativamente a singoli fiumi e canali, l'incrocio delle navi, le manovre da attuarsi per le rotte convergenti, il passaggio attraverso le conche e sotto i ponti apribili e le precedenze per il passaggio stesso. Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' stabilire inoltre, per i singoli fiumi e canali, la velocita' massima di marcia, la sagoma delle, navi e del carico, il numero massimo degli elementi rimorchiati, la lunghezza massima del convoglio rimorchiato la distanza fra il rimorchiatore e il primo degli elementi rimorchiati e fra l'uno e l'altro di questi, e le altre prescrizioni dirette, a garantire la sicurezza e la buona conservazione di dette vie navigabili, delle sponde e delle opere speciali esistenti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 93

Art. 93. (Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici) Nella navigazione lungo i fiumi e i canali devono essere osservate le prescrizioni stabilite dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici per la conservazione e l'uso delle vie navigabili e delle opere accessorie. Devono essere altresi' osservate le prescrizioni di carattere contingente stabilito dagli uffici predetti in dipendenza di situazioni anormali delle acque o di lavori in corso di esecuzione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 94

Art. 94. (Direzione della navigazione in convoglio) Nella navigazione in convoglio, quando i rimorchiatori sono due o piu', la direzione della rotta e della navigazione, se gli interessati non dispongono diversamente, e' affidata al comandante del rimorchiatore di testa. In tal caso l'altro rimorchiatore o gli altri rimorchiatori del convoglio sono considerati, agli effetti degli articoli 103 e seguenti del Codice, come elementi rimorchiati.

Regolamento per la navigazione interna- art. 95

Art. 95. (Facolta' del capo convoglio) Il comandante della nave, al quale e' affidata la direzione della rotta e della navigazione, e' considerato capo convoglio. Il capo convoglio puo' escludere dal convoglio le navi i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati. I comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini del capo convoglio, devono prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarita' della navigazione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 96

Art. 96. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))

Regolamento per la navigazione interna- art. 97

Art. 97. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))

Regolamento per la navigazione interna- art. 98

Art. 98. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))

Regolamento per la navigazione interna- art. 99

Art. 99. (Concessioni di servizi pubblici) Le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose, di servizi pubblici di rimorchio e di servizi pubblici di traino con mezzi meccanici in navigazione interna sono fatte a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni e a titolo definitivo per un periodo non superiore a trenta armi. Dette concessioni possono essere rinnovate.

Regolamento per la navigazione interna- art. 100

Art. 100. (Domande di concessione) Le domande di concessione dei servizi pubblici di cui allo articolo precedente sono presentate al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredate dai seguenti documenti: 1) relazione illustrativa sul pubblico interesse del servizio che si chiede di istituire, dati tecnici e programma di esercizio; 2) progetti relativi agli impianti a terra; 3) piani e disegni delle navi, dei galleggianti, dei trattori; 4) preventivo di spesa e piano finanziario.

Regolamento per la navigazione interna- art. 101

Art. 101. (Approvazione delle concessioni) Le concessioni provvisorie sono fatte con decreto del Ministro per i trasporti; quelle definitive con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se trattasi di servizi su fiumi o canali le concessioni sono fatte previo accordo col Ministero dei lavori pubblici.

Regolamento per la navigazione interna- art. 102

Art. 102. (Dichiarazione di pubblico interesse) Il decreto costituisce anche dichiarazione di pubblico interesse per l'esecuzione delle opere e degli altri impianti a terra.

Regolamento per la navigazione interna- art. 103

Art. 103. (Diritto di esclusivita) Ai servizi pubblici di linea per trasporto di persone, a quelli di rimorchio e a quelli di traino con mezzi meccanici puo' essere accordata l'esclusivita' per la durata stabilita nell'atto di concessione. L'esclusivita' ha riguardo alle finalita' del servizio e non al percorso.

Regolamento per la navigazione interna- art. 104

Art. 104. (Clausole dell'atto di concessione) Nell'atto di concessione devono essere determinati la natura, l'entita' e l'ubicazione degli impianti a terra, la quantita' e i tipi delle navi, dei galleggianti e dei trattori di cui il concessionario deve essere provveduto in relazione al servizio da disimpegnare, nonche' i casi di decadenza dalla concessione. Nei capitolato annesso all'atto di concessione sono in ogni caso stabilite la velocita' massima e la composizione dei convogli per il trasporto di merci in rapporto alle condizioni della via navigabile e le altre condizioni e modalita' del servizio.

Regolamento per la navigazione interna- art. 105

Art. 105. (Cauzione) La cauzione prevista dall'articolo 225 del Codice rimane vincolata per l'intera durata della concessione. Nelle concessioni di servizi pubblici di linea o di rimorchio la cauzione puo' essere sostituita da ipoteca di primo grado su navi o su galleggianti di proprieta' del concessionario, di valore almeno doppio dell'importo della cauzione medesima e a condizione che le navi e i galleggianti siano assicurati contro i rischi della navigazione di cui all'articolo 521 del Codice. L'ipoteca, da annotarsi sulla polizza di assicurazione agli effetti dell'art. 572 del Codice, deve essere trascritta, a cura e spese del concessionario.

Regolamento per la navigazione interna- art. 106

Art. 106. (Contributo per la vigilanza) I concessionari sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di vigilanza, un contributo annuo che viene stabilito con l'atto di concessione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 107

Art. 107. (Revoca delle concessioni) Le concessioni provvisorie che non importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili a giudizio discrezionale dell'autorita' concedente. Le concessioni definitive e le provvisorie che importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'autorita' concedente. La revoca non da' diritto a indennizzo. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili lo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, e' tenuto ad acquistare le opere anzidette corrispondendo un compenso pari al valore di esse al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.

Regolamento per la navigazione interna- art. 108

Art. 108. (Subingresso netta concessione; variazioni nella Societa' concessionaria) Il concessionario deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente quando intende costituire una societa' per l'assunzione della concessione o comunque sostituire altri nella concessione stessa. Se concessionaria e' una societa' deve essere richiesta l'autorizzazione per la trasformazione in societa' di altro tipo. Se concessionaria e' una societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilita' limitata, deve essere parimenti richiesta l'autorizzazione predetta per qualsiasi variazione nel numero o nella persona dei soci. In caso di morte del concessionario o di un socio, quando concessionaria sia una societa' in nome collettivo,in accomandita semplice o a responsabilita' limitata, gli interessati devono chiedere entro sei mesi, sotto pena di decadenza, la conferma della concessione. Se per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica o economica degli eredi, l'autorita' concedente non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano anche ai soci accomandatari delle societa' in accomandita per azioni.

Regolamento per la navigazione interna- art. 109

Art. 109. (Decadenza dalla concessione) L'autorita' concedente puo' dichiarare la decadenza dalla concessione e incamerare la cauzione quando il concessionario: a) non inizia il servizio nel termine stabilito, o, lo abbandona, ovvero lo interrompe, o comunque lo effettua con gravi irregolarita' per fatto a lui imputabile; b) commette gravi irregolarita' di ordine amministrativo; c) attua abusivamente una delle sostituzioni o modificazioni previste dall'articolo precedente; d) si rende ripetutamente inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'autorita' concedente fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da diffida intimata al concessionario, ed e' operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, in caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti nelle zone portuali restano acquisiti allo Stato, e ripresi in consegna dalla Autorita' concedente senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' anzidetta di ordinarne la demolizione, con la restituzione delle aree occupate nel pristino stato. In quest'ultimo caso l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' procedervi d'ufficio a spese dell'interessato.

Regolamento per la navigazione interna- art. 110

Art. 110. (Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza) Quando nell'atto di concessione e' stabilito che alla scadenza della concessione sono acquisiti allo Stato senza compenso le opere e gli altri impianti di proprieta' del concessionario, quest'ultimo deve consegnare le opere e gli impianti predetti in perfetto stato di manutenzione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 111

Art. 111. (Acquisto di materiali, opere ed impianti da parte dello Stato in caso di decadenza o alla scadenza della concessione) Quando l'amministrazione concedente si riserva il diritto, in caso di decadenza o alla scadenza della concessione, di acquistare in tutto o in parte, a prezzo di stima, le opere e gli impianti di proprieta' del concessionario non compresi nei due articoli precedenti, ovvero le navi, i galleggianti, i trattori ed altri materiali mobili di proprieta' del concessionario destinati all'esercizio, nell'atto di concessione devono essere stabiliti i criteri e le modalita' per la stima relativa.

Regolamento per la navigazione interna- art. 112

Art. 112. (Navi, galleggianti e trattori) I piani delle navi e dei galleggianti e i disegni dei trattori da adibire a servizio pubblico di linea, di rimorchio, o di traino devono essere approvati dal Ministro per i trasporti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 113

Art. 113. (Proprieta' delle navi, dei galleggianti, e dei trattori) Nelle concessioni definitive le navi, i galleggianti e i trattori necessari per il regolare esercizio devono essere di proprieta' del concessionario e non gravati da ipoteca, salvi i casi stabiliti dall'art. 105. Tuttavia il Ministro per i trasporti puo' consentire per particolari esigenze, anche all'infuori dei casi di cui all'articolo 105, che sia costituita ipoteca su navi e su galleggianti destinati a un servizio pubblico. Per le concessioni provvisorie l'esercizio puo' essere eseguito con materiale preso in locazione.

Regolamento per la navigazione interna- art. 114

Art. 114. (Tariffe) Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio e del traino, stabilite nell'atto di concessione, non possono essere modificate senza l'approvazione del Ministero dei trasporti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 115

Art. 115. (Pubblicita' delle tariffe) Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio o del traino e le successive variazioni devono essere rese note al pubblico nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 116

Art. 116. (Ribassi ai tariffa e altre facilitazioni) Il concessionario non puo' accordare ad alcuno ribassi di tariffa e altre facilitazioni, se non previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, e a condizione di accordarli in uguale misura a tutti coloro che ne facciano richiesta e che gli offrano uguali vantaggi e si trovino in analoghe condizioni.

Regolamento per la navigazione interna- art. 117

Art. 117. (Orari) Gli orari dei servizi pubblici di linea devono essere approvati dall'ispettorato compartimentale e portati a conoscenza del pubblico almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. Le navi non devono, salvo casi di necessita', discostarsi dalle rotte e dagli itinerari prestabiliti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 118

Art. 118. (Indicazioni da affiggere sulle navi) Sulle navi addette a servizio pubblico di linea per trasporto di persone devono essere tenuti affissi, in luogo accessibile a tutti i passeggeri: a) l'orario, le tariffe e le altre condizioni dei trasporti; b) l'indicazione del numero dei passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare; c) un avviso indicante la esistenza a bordo del registro dei reclami; d) le istruzioni da seguire nei casi di allarme o di sinistro. Inoltre deve trovarsi sempre a bordo un esemplare del [Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327) e del presente regolamento e, per i laghi internazionali, anche quello dei regolamenti internazionali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 119

Art. 119. (Registro dei reclami) A bordo di ogni nave, adibita a servizio pubblico di linea per trasporto di persone, deve essere tenuto un registro con i fogli numerati e vidimati dal comandante del porto, destinato ai reclami del passeggeri, i quali hanno il diritto di chiederne la presentazione. Il comandante della nave puo' inserirvi le proprie osservazioni e quelle di altri passeggeri in merito ai reclami. Il concessionario del servizio deve rispondere al piu' presto per iscritto ai reclami, quando sono firmati e contengono l'indirizzo del reclamante, e deve dare sollecita comunicazione dei reclami stessi e dei provvedimenti presi all'Ispettorato compartimentale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 120

Art. 120. (Servizi su vi navigabili internazionali) L'esercizio della navigazione sulle vie navigabili Internazionali e' regolato dalle particolari norme delle convenzioni internazionali.

Regolamento per la navigazione interna- art. 121

Art. 121. (incidenti nell'esercizio di servizi per trasporto di persone) I concessionari di servizi pubblici di linea per trasporto di persone e in loro vece i rispettivi direttori di esercizio hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione telegrafica al competente ispettorato compartimentale di qualunque incidente si verifichi che comprometta la sicurezza o la regolarita' dell'esercizio, anche se non abbia prodotto danno alle persone o alle cose, e d'inviare allo stesso ufficio, non piu' tardi di tre giorni dal fatto, un rapporto con la descrizione dello incidente e delle cause accertate o presunte e l'indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati. Uguale comunicazione i concessionari e in loro vece i direttori di esercizio devono fare a titolo informativo al comandante del porto di primo approdo, il quale, ove gli risultino elementi utili per l'inchiesta di cui al comma seguente, comunica gli elementi stessi all'Ispettorato compartimentale. Ricevuto il rapporto del concessionario e le eventuali informazioni del comandante del porto, l'Ispettorato compartimentale dispone, ove lo ritenga opportuno, una inchiesta, informandone il Ministero dei trasporti; nei casi di maggiore gravita' l'inchiesta puo' essere disposta appena avuta notizia dell'incidente. Il Ministro per i trasporti puo' disporre che l'inchiesta venga eseguita da un funzionario da lui designato.

Regolamento per la navigazione interna- art. 122

Art. 122. (Incidenti nell'esercizio di altri servizi) Per i servizi pubblici per trasporto di cose, per i servizi pubblici di rimorchio e per quelli di traino con mezzi meccanici vengono stabilite nei relativi atti di concessione le modalita' che i concessionari devono seguire per la comunicazione degli incidenti all'autorita' preposta alla vigilanza. Pervenuta notizia dell'incidente, si provvede a sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

Regolamento per la navigazione interna- art. 123

Art. 123. (Manovre periodiche di sicurezza) Sulle navi adibite a servizi pubblici di linea devono eseguirsi, al momento dell'entrata in servizio, o della ripresa di esso dopo un periodo di inattivita' superiore a due mesi, e in ogni caso almeno una volta all'anno, le seguenti manovre di sicurezza: a) salvataggio di uomo in acqua, da effettuarsi a mezzo di imbarcazione nei casi in cui la dotazione di questa sia obbligatoria; b) governo della nave con la barra di fortuna del timone; c) segnale d'incendio e manovra degli apparecchi relativi; d) manovra dei vari mezzi di esaurimento. Per le navi destinate a trasporto di persone le suddette manovre devono essere eseguite almeno ogni sei mesi. Delle manovre di sicurezza e dei risultati di esse deve essere presa nota nel giornale di bordo.

Regolamento per la navigazione interna- art. 124

Art. 124. (Controllo del Ministero) Nell'atto di concessione sono stabilite le norme per il controllo amministrativo e contabile del Ministero dei trasporti e degli organi da esso dipendenti sulla impresa concessionaria. Per la vigilanza sul servizio i funzionari dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione hanno libero percorso sulle navi in servizio pubblico di linea o di rimorchio e possono accedere agli uffici, ai cantieri, alle officine, agli impianti portuali e sulle navi e sui galleggianti.

Regolamento per la navigazione interna- art. 125

Art. 125. (Norme per i pontili) Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, il concessionario di un servizio pubblico di linea per trasporto di persone deve provvedere alla manutenzione dei pontili di approdo ed eseguire tutti i lavori necessari perche' i pontili stessi presentino garanzie di sicurezza per i passeggeri. Il Ministero dei trasporti puo' sospendere l'uso dei pontili ove tali garanzie vengano a mancare e ordinare l'esecuzione dei lavori necessari, provvedendo, se occorre, anche d'ufficio a spese del concessionario.

Regolamento per la navigazione interna- art. 126

Art. 126. (Progetti e collaudi dei pontili) I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la trasformazione dei pontili di approdo di cui all'articolo precedente devono essere approvati dall'Ufficio del Genio civile. Al collaudo provvede l'Ufficio del Genio civile, in concorso con l'Ispettorato compartimentale. I pontili di approdo sono soggetti a visite periodiche e occasionali da parte del predetto Ufficio del Genio civile, anche su richiesta dell'ispettorato compartimentale.

Regolamento per la navigazione interna- art. 127

Art. 127. (Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili) Su ciascun pontile devono essere disposti dei cartelli visibili da terra e dalla via navigabile indicanti il nome dello scalo scritto su fondo bianco a lettere nere di altezza non inferiore a dieci centimetri. Inoltre su ciascun pontile o nelle sale di attesa devono essere affissi gli orari e le tariffe dei servizi di navigazione che vi fanno scalo. L'Ispettorato compartimentale puo' prescrivere che i pontili siano forniti di adeguati mezzi di salvataggio. Gli accessi ai pontili devono essere mantenuti liberi per il passaggio.

Regolamento per la navigazione interna- art. 128

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