DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949, n. 631
Art. 128. (Imbarcazioni e pontili provvisori) In casi eccezionali possono essere usati, con l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, imbarcazioni o pontili provvisori, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. In tal caso il concessionario del servizio pubblico ha la responsabilita' del servizio di trasbordo. Il concessionario, d'accordo con l'autorita' della navigazione interna, deve preventivamente stabilire i servizi di trasbordo, per i casi di piena, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale.
Regolamento per la navigazione interna- art. 129
Art. 129. (Modalita' del trasporto, del rimorchio e del traino) Per i servizi di trasporto e di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici il Ministro per i trasporti ne stabilisce, mediante decreto, le modalita', salva l'osservanza delle disposizioni emanate dagli organi del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 93.
Regolamento per la navigazione interna- art. 130
Art. 130. (Massimi e minimi delle tariffe) Con decreto del Ministro per i trasporti sono determinate, secondo le categorie e i percorsi, le basi massime e minime delle tariffe per i servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici. Con detti decreti sono altresi' determinati i diritti accessori non compresi nelle tariffe di cui al comma precedente.
Regolamento per la navigazione interna- art. 131
Art. 131. (Domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi) La domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi e' diretta all'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione e' iscritta la nave, e deve indicare gli estremi d'individuazione della nave, il nome del proprietario, il domicilio del richiedente, la natura del servizio che egli intende eseguire, le localita' tra le quali il servizio medesimo deve svolgersi. La domanda puo' essere fatta cumulativamente per piu' navi. In ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia gia' titolare di altre autorizzazioni, rilasciate dallo stesso o da altri Ispettorati compartimentali, e indicarne gli estremi. Deve altresi' dichiarare se abbia presentato allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali altre analoghe domande, sulle quali non sia ancora intervenuta decisione, indicandone gli estremi.
Regolamento per la navigazione interna- art. 132
Art. 132. (Autorizzazione del Ministro per i trasporti) L'Ispettorato compartimentale inoltra la domanda al Ministero dei trasporti col proprio parere: a) quando il servizio di trasporto sia richiesto per piu' navi di stazza lorda complessiva superiore alle tremila tonnellate, o tale stazza lorda complessiva sia superata con le autorizzazioni di cui il richiedente e' gia' titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali; b) quando l'autorizzazione al servizio di rimorchio sia richiesta per piu' di cinque rimorchiatori, o tale numero sia superato con le autorizzazioni di cui il richiedente e' gia' titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministro per i trasporti udito il Comitato superiore della navigazione interna.
Regolamento per la navigazione interna- art. 133
Art. 133. (Autorizzazione dell'ispettorato compartimentale) Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente l'autorizzazione al servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi e' rilasciata dall'Ispettorato compartimentale.
Regolamento per la navigazione interna- art. 134
Art. 134. (Durata dell'autorizzazione) L'autorizzazione ha durata non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile.
Regolamento per la navigazione interna- art. 135
Art. 135. (Clausole dell'atto di autorizzazione) L'atto di autorizzazione puo' stabilire altre condizioni e modalita' da osservare nell'esercizio del trasporto o dal rimorchio, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 129.
Regolamento per la navigazione interna- art. 136
Art. 136. (Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto, del rimorchio o del traino) L'autorizzazione puo' essere revocata: 1) se l'esercente non adempie agli obblighi stabiliti nell'atto di autorizzazione; 2) se l'esercente contravviene alle disposizioni emanate dal Ministro per i trasporti a norma degli articoli 129 e 130 circa le modalita' del trasporto, del rimorchio o del traino, e circa i massimi e minimi delle tariffe; 3) se l'esercente, avendo causato danni alle opere e impianti inerenti all'esercizio della navigazione ovvero intralci o pregiudizi allo svolgimento dei servizi di navigazione, non ottempera, entro il termine assegnatogli, all'ordine di ripristino o di rimozione a sua cura e spese; 4) se l'esercente sostituisce abusivamente altri nel servizio; 5) se e' pronunciata sentenza di fallimento a carico dell'esercente, e, trattandosi di societa', anche se questa e' posta in liquidazione; 6) se e' accertata l'inesattezza della dichiarazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 131. Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 4) la revoca deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente ed e' operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito. L'esercente che sia incorso nella revoca non puo' ottenere una nuova autorizzazione se non dopo trascorso il periodo di un anno.
Regolamento per la navigazione interna- art. 137
Art. 137. (Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate) La nave di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate puo' eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di terzi nella circoscrizione dell'ufficio presso il quale e' iscritta e in quelle limitrofe. L'autorizzazione e' fatta risultare sulla licenza con annotazione appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave. E' necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti dagli articoli precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti stabiliti dal primo comma.
Regolamento per la navigazione interna- art. 138
Art. 138. (Indicazioni da affliggere sulle navi) Sulle navi adibite a trasporto di persone deve essere tenuto affisso un prospetto delle tariffe e delle altre condizioni di trasporto e indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati. Sulle navi adibite a trasporto di cose, deve essere indicata la portata massima In tonnellate con incisione sul baglio poppiero della stiva di poppa.
Regolamento per la navigazione interna- art. 139
Art. 139. (Domanda di autorizzazione di servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici) La domanda di autorizzazione di un servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici e' diretta all'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione deve svolgersi il servizio medesimo o la parte maggiore del percorso. Alla domanda devono allegarsi i documenti di cui all'articolo 100, nn. 1) e 4).
Regolamento per la navigazione interna- art. 140
Art. 140. (Autorizzazione del servizio di traino) L'autorizzazione di cui all'articolo precedente e' rilasciata dall'ispettorato compartimentale per una durata non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile. L'atto di autorizzazione puo' stabilire altre condizioni e modalita', del servizio di traino, in aggiunta a quelle stabilite dall'articolo 129.
Regolamento per la navigazione interna- art. 141
Art. 141. (Revoca dell'autorizzazione) L'autorizzazione puo' essere revocata in qualunque tempo, nei casi previsti dai numeri 1) a 5) dell'articolo 136. Alla revoca si applicano le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dello stesso articolo 136.
Regolamento per la navigazione interna- art. 142
Art. 142. (Trasporto e rimorchio per conto proprio) Chiunque puo' eseguire il trasporto o li rimorchio per conto proprio con navi di cui sia armatore.
Regolamento per la navigazione interna- art. 143
Art. 143. (Elenco delle imprese costruttrici) L'elenco delle imprese autorizzate a costruire navi addette alla navigazione interna a norma, dell'articolo 232 del Codice e' tenuto dall'Ispettorato compartimentale. Non e' richiesta l'iscrizione nell'elenco per le imprese che costruiscono navi di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate.
Regolamento per la navigazione interna- art. 144
Art. 144. (Iscrizioni nell'elenco) L'Ispettorato compartimentale accerta l'idoneita' del personale e dei mezzi tecnici di cui dispone, l'impresa richiedente l'iscrizione nell'elenco. All'impresa iscritta e' rilasciato dall'ispettorato compartimentale un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 145
Art. 145. (Cancellazione dall'elenco) L'impresa e' cancellata dall'elenco: 1) quando, essendo venuta meno l'idoneita' del personale o dei mezzi tecnici di cui all'articolo precedente, non provvede, su richiesta dell'ispettorato compartimentale, alle necessarie sostituzioni o integrazioni; 2) quando sospende la propria attivita' per un periodo superiore a due anni; 3) quando dichiara di voler cessare l'attivita' di costruire navi e galleggianti addetti alla navigazione interna. In caso di cancellazione dall'elenco l'impresa deve riconsegnare il certificato d'iscrizione.
Regolamento per la navigazione interna- art. 146
Art. 146. (Registro delle navi in costruzione) Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione e' conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti ed e' tenuto dagli Ispettorati di porto, nonche' dalle Delegazioni di approdo designate dal Ministro stesso.
Regolamento per la navigazione interna- art. 147
Art. 147. (Vigilanza sulla costruzione delle navi) La vigilanza sulle navi in costruzione e' esercitata dallo Ispettorato compartimentale direttamente o a mezzo degli uffici, dipendenti quando a norma delle leggi e dei regolamenti non e di competenza del Registro italiano navale. Le norme per l'esecuzione della vigilanza sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 148
Art. 148. (Accertamenti del comandante del porto) Il comandante del porto deve accertare che il personale destinato a far parte dell'equipaggio di una nave sia in possesso del libretto di navigazione in corso di validita' e dei titoli professionali o delle qualifiche prescritte dal Codice, del presente regolamento o di altre leggi e regolamenti. Il comandante dei porto deve inoltre accertare che siano osservate. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi, le Leggi generali e speciali sul lavoro applicabili al personale navigante, le prescrizioni riguardanti l'abilita' e l'igiene dei locali destinati all'equipaggio e le dotazioni di bordo. Quando non risultino osservate le disposizioni richiamate nei precedenti comma il comandante del porto, se trattasi di nave addetta a servizi pubblici di linea o di rimorchio, ne fa contestazione al comandante della nave e ne riferisce all'Ispettorato compartimentale; negli altri casi il comandante del porto ha facolta' di negare l'autorizzazione alla partenza della nave.
Regolamento per la navigazione interna- art. 149
Art. 149. (Consegna e custodia dei libretti di navigazione) I libretti di navigazione del personale navigante assunto sono consegnati dall'autorita' portuale al comandante della nave e da questo custoditi; all'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorita' portuale, che li restituisce agli interessati dopo avervi effettuato le prescritte annotazioni.
Regolamento per la navigazione interna- art. 150
Art. 150. (Funzioni di polizia giudiziaria) Le funzioni di polizia giudiziaria previste negli articoli 1235, e 1236 del Codice sono esercitate dai comandanti e dai funzionari di porto nell'intero ambito delle zone portuali.
Regolamento per la navigazione interna- art. 151
Art. 151. (Sbarco d'autorita') Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del Codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero, nei casi in cui non abbiano il dovere o la facolta' di procedere al loro arresto o fermo. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il Procuratore della Repubblica.
Regolamento per la navigazione interna- art. 152
Art. 152. (Oblazione per le contravvenzioni) Per le contravvenzioni in materia di navigazione interna, previste dal Codice, la domanda di oblazione e' presentata al capo dell'ispettorato di porto, il quale ne da' subito notizia al pretore quando siano stati gia' rimessi a quest'ultimo gli atti relativi all'accertamento del reato. Il pretore invia al capo dell'Ispettorato di porto la nota delle spese relative agli atti da lui compiuti e sospende ogni altro atto d'istruttoria. Il capo dell'Ispettorato di porto informa inoltre il pretore se il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese e' stato eseguito entro il termine fissato. Agli effetti del terzo comma dell'articolo 1239 del Codice, all'ufficiale di porto s'intende sostituito il funzionario di porto della navigazione interna.
Regolamento per la navigazione interna- art. 153
Art. 153. (Pagamento della somma per l'oblazione) Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto. Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine d'introito per eseguire il pagamento. Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica, se la notifica stessa ha avuto luogo.
Regolamento per la navigazione interna- art. 154
Art. 154. (Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari) Agli effetti dell'articolo 1086 del Codice, la meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie e' devoluta, come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati concernenti la navigazione alla cassa competente di soccorso della navigazione interna. La stessa disposizione si applica per le somme ritenute a norma dell'articolo 1252 del Codice. L'autorita' che procede all'esecuzione delle sentenze o del decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Le modalita' per l'esazione ed il versamento sono stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Regolamento per la navigazione interna- art. 155
Art. 155. (Registro e comunicazioni delle pene disciplinari) Gli uffici delle autorita' di navigazione interna e di quelle consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi. Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte.
Regolamento per la navigazione interna- art. 156
Art. 156. (Contestazione degli addebiti) La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del Codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale e' esposto un cenno sommario dei fatto. L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura puo' prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimone ed altre prove.
Regolamento per la navigazione interna- art. 157
Art. 157. (Personale dell'amministrazione della navigazione interna) Per il disimpegno delle mansioni inerenti ai servizi della navigazione, interna, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si avvarra' di personale di ruolo, coadiuvato da personale non di ruolo. Il quantitativo numerico del personale avventizio e la ripartizione di esso nelle diverse categorie saranno determinati per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'[articolo 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-02-04;100~art5), convertito nella [legge 7 giugno 1937, n. 1108](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-06-07;1108).
Regolamento per la navigazione interna- art. 158
Art. 158. (Zone portuali) Fino a quando non siano stabiliti i limiti delle zone portuali a termini dell'articolo 56, secondo comma, del Codice, le attribuzioni dell'amministrazione della navigazione interna si esercitano sulle opere, sulle aree e sulle attrezzature pertinenti a porti e approdi e gia' stabilmente destinati allo esercizio della navigazione, interna.
Regolamento per la navigazione interna- art. 159
Art. 159. (Beni compresi nelle zone portuali) I beni appartenenti a privati, anche se riservati all'ampliamento di porti e approdi ovvero alla costruzione di depositi o stabilimenti, non possono essere compresi nelle zone portuali fin quando non siano stati acquistati o non ne sia stata effettuata l'espropriazione in conformita' delle leggi in vigore.
Regolamento per la navigazione interna- art. 160
Art. 160. (Occupazioni di beni e attivia' soggette a concessione o autorizzazione) Coloro che, nell'ambito di porti e approdi, occupano beni o esplicano attivita' per cui sia richiesta la concessione o l'autorizzazione dell'amministrazione della navigazione interna a norma degli articoli 36, 50, 51, 57, 58, 59, 68, 79 e 85 del Codice, devono chiedere la concessione o l'autorizzazione all'Ispettorato di porto nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento per la navigazione interna- art. 161
Art. 161. (Ufficio del lavoro portuale di Ferrara) Fino a quando non sia provveduto a termini degli articoli 20 e seguenti, l'Ufficio del lavoro portuale di Ferrara continua ad essere retto dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento per la navigazione interna- art. 162
Art. 162. (Personale che gia' esercita la professione della navigazione interna) Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione in acque interne possono essere iscritti nelle matricole del personale navigante, ai termini dell'art. 1280 del Codice anche se non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti Il richiedente, oltre alla dichiarazione dell'armatore di cui al richiamato art. 1280 del Codice, deve presentare il certificato di nascita. Se minore di anni diciotto deve presentare anche una dichiarazione scritta di consenso alla immatricolazione, rilasciata dalla persona che esercita la patria potesta' o la tutela, con firma autenticata dall'autorita' comunale. Le norme per l'accertamento del requisito di navigazione di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 163
Art. 163. (Personale navigante in possesso di patenti) Il personale navigante in possesso di patenti conseguite in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento puo' continuare a esercitare le mansioni alle quali era abilitato a sensi delle disposizioni stesse. L'equivalenza delle patenti anzidette con i titoli professionali e con le qualifiche di autorizzato e' stabilita dal Ministro per i trasporti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 164
Art. 164. (Personale navigante sprovvisto di patenti) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale che esercita mansioni proprie dei titoli professionali indicati nell'art. 49 e seguenti, senza essere in possesso di patenti, deve presentare domanda per il conseguimento del titolo professionale. I requisiti e le modalita' per il conseguimento del titolo anzidetto sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 165
Art. 165. (Qualifica di autorizzato) Per il conseguimento della qualifica di autorizzato ai termini degli articoli 58 e seguenti non e' richiesto il titolo di studio per i candidati che alla data di entrata in vigore dei presente regolamento fanno parte, caute personale di ruolo, di azienda esercente un servizio pubblico di linea.
Regolamento per la navigazione interna- art. 166
Art. 166. (Assegnazione del nome) Per le navi in servizio pubblico di linea alle quali e' stato assegnato un nome alla data di entrata un vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare all'ufficio di iscrizione domanda per la conferma o il cambiamento del nome. Se la domanda non e' presentata entro il termine prescritto, s'intende che il proprietario abbia rinunziato all'assegnazione del nome.
Regolamento per la navigazione interna- art. 167
Art. 167. (Sigla dell'ufficio d'iscrizione) Sulle navi e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio di iscrizione, di cui al secondo comma dell'art. 64, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti con il quale vengono stabilite le sigle stesse.
Regolamento per la navigazione interna- art. 168
Art. 168. (Iscrizione delle navi e dei galleggianti) La domanda di iscrizione sul registro delle navi e dei galleggianti, presentata a norma dell'art. 1286 del Codice, oltre che della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 62 del presente Regolamento, deve essere corredata del titolo di proprieta' in originale o in copia autentica ovvero, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, dell'estratto del registro delle navi in costruzione, o, in mancanza di tale registro, della dichiarazione del costruttore confermata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.
Regolamento per la navigazione interna- art. 169
Art. 169. (Imprese costruttrici) Le Imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento costruiscono navi e galleggianti della navigazione interna, devono presentare all'Ispettorato compartimentale, entro tre mesi dalla data anzidetta, ai termini dell'art. 143, domanda di iscrizione nell'elenco delle imprese costruttrici. L'Ispettorato compartimentale rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo autorizza a proseguire la sua attivita' per il periodo indicato nel certificato medesimo. Le imprese che non ottengono l'iscrizione nell'elenco sono tuttavia autorizzate al compimento dei lavori in corso alla data della comunicazione del rifiuto dell'iscrizione.
Regolamento per la navigazione interna- art. 170
Art. 170. (Presentazione di domande) I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1280, 1286, 1293 e 1294 del Codice, decorrono dalla entrata in vigore del presente regolamento. Le domande presentate a norma degli articoli 1293 e 1294 del Codice devono essere corredate dei documenti prescritti dal presente regolamento.
Regolamento per la navigazione interna- art. 171
Art. 171. Il presente Regolamento cessera' di avere effetto con l'entrata in vigore del Regolamento per l'esecuzione del [Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327). Il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI Il Ministro per i trasporti CORBELLINI
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