DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1951, n. 203

Type DPR
Publication 1951-04-05
Ultimo aggiornamento 1966-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 100 articoli, visto dal Ministro per l'interno.

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 96. - CARLOMAGNO

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 1

TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Art. 1. (D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 1) Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 2

Art. 2. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art2)) Il Consiglio comunale e' composto: di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; di 60 membri nei Comuni con popolarione superiore ai 250.000 abitanti; di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; di 15 membri negli altri Comuni; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 3

Art. 3. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art3-com1) e [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art3-com2) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art15)) ((La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 4

Art. 4. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art5) e [Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art15)) La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 5

Art. 5. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art6), e [Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art16)) Il Sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria. L'elezione del Sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza, assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed e' proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. ((Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti)). La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, e' presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale e' in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano. Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e', a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto, giorni dalla sua data. Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dalla legge. Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 6

Art. 6. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art7)) Non puo' essere nominato Sindaco: chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge; chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto; il ministro di un culto; chi ricopre la carica di assessore provinciale; chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dei Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore; chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 7

Art. 7. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art3), ultimo comma) Al Sindaco e agli assessori puo' essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennita' di carica, la cui misura e' fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 8

Art. 8. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art8) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art17)) ((I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione)). Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale: a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune; b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'[art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art38), oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). E' abrogato l'[art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148~art280). Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 9

Art. 9. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art9)) La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 10

Art. 10. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art10) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17, comma 2°, lett. b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art17-com2-letb) Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con [regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148), e dalle modifiche contenute nel [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2839), in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato [Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1915-02-04;148).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 11

Art. 11. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art17) e [18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art18) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art1)) ((Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato)). Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse. In questo caso, si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. ((La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale)). La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale ((ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 12

Art. 12. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 55](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art55) [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art2)) ((Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale)). Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 13

Art. 13. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art11)) Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058). Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 14

Art. 14. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art12)) Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, ((con l'indicazione del luogo e della data di nascita)), domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 15

Art. 15. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art14)) Non sono eleggibili a consiglieri comunali: 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate; 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici; 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o, sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende; 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune; 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto; 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune; 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo; 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria; 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora; 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. ((Le ipotesi di ineleggibilita' di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le nome di cui ai titolo IV della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058))).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 16

Art. 16. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art15)) Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 17

Art. 17. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art16)) I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 18

Art. 18. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art19)) Il Prefetto, d'intesa col Primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione. ((Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco. Detto rinvio non puo' superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portatama conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 19

Art. 19. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art22)) Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona, della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato. Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 20

Art. 20. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 23, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art23-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art23-com2), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art23-com3), [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art23-com4) e [5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art23-com5)) ((In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. Il presidente e' designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con [decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1948-02-05;26))). L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 21

Art. 21. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 24, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art24-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art24-com2) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art24-com3)) Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore ((purche' abbiano conseguito almeno la promozione aula quarta classe elementare)), esclusi i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 22

Art. 22. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 25, primo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art25-com1)) Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati dello Stato o degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 22 bis

Art. 22-bis. ((Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta'; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 23

Art. 23. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art26)) L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore ((. . .)), che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 24

Art. 24. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art28)) Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 25

Art. 25. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art23), ultimo comma; 24, ultimo comma e 25, ultimo comma e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art13)) Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresi' un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 26

Art. 26. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art29) e [60, comma 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art60-com3) e [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art60-com4); [D.L.L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-03-15;83~art1) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art7)) Il Sindaco provvede affinche', nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 37; 3) ((tre copie)) del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 35; 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21; 5) il pacco delle schede che al Sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) le urne occorrenti per la votazione; 7) un congruo numero di matite copiative per il voto. ((2)) Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A. - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e B e C - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro per l'interno. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 26 bis

Art. 26-bis. ((Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla meta' del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo. In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto da notizia agli, elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale. Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sara' stabilito dal prefetto con le modalita' di cui all'art. 18)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 27

Art. 27. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art20) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art1), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art3) e [18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art18)) ((Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore. Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con piu' di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con piu' di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre anzidette)). La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, ((luogo e data di nascita)). Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. ((Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica)). E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare. Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di una lista nello stesso Comune, ne' puo' presentarsi come candidato in piu' di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi e' stato gia' eletto in un Comune, non puo' presentarsi come candidato in altri Comuni. La presentazione della candidatura deve essere fatta alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 27 bis

Art. 27-bis. ((Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anziche' al Comune e, nel caso in cui alla frazione e' stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista e' uguale a quello dei consiglieri da eleggere. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione. Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di una Vista ed in piu' di una frazione)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 28

Art. 28. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art21-com1) e [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art21-com2)) ((La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 29

Art. 29. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art21-com2) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art21-com3)) Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 26, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 30

Art. 30. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art56) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art3), e 18) La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti, 100 negli altri. Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre ((la meta')) le cifre indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27. ((Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista)). Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore ((a un terzo)). Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, ((luogo e data di nascita)), e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di lino stesso Comune, ne' puo' presentarsi come candidato in piu' di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi e' stato gia' eletto in un Comune, non puo' presentarsi come candidato in altri Comuni. Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato; ((3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma, dell'art. 27)). La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 31

Art. 31. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136)))

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 32

Art. 32. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art57-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art57-com2), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art57-com3) e [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art57-com4), e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art5)) ((La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell'art. 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136))). Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista. La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite. ((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136))).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 33

Art. 33. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art57-com4) e [5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art57-com5), e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art5)) Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, recante le liste dei candidati ((. . .)), per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 34

Art. 34. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art58)) La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedi precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 26, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale. ((Tale designazione potra' essere comunicata entro il venerdi precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purche' prima dell'inizio della votazione)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 35

Art. 35. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art30)) La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 36

Art. 36. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art31)) Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 37

Art. 37. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art32)) Non ha diritto di votare chi non e' iscritto nella lista degli elettori della sezione. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e puo' essere consultata dagli elettori. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 38

Art. 38. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art33) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art11)) Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonche' gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 39

Art. 39. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art34)) Il voto e' dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. ((Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con [decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1948-02-05;26). I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 39 bis

Art. 39-bis. ((I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purche' siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, ad sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed e' inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrazione o del segretario dell'istituto stesso. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'[art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1951-04-05;203~art26), al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a))).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 39 ter

Art. 39-ter. ((Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del Consiglio comunale e' di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'art. 39-quater)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 39 quater

Art. 39-quater. ((Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la liberta' e segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene preso nota, con le modalita' di cui all'art. 39-ter, dal presidente in apposita: lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 39 quinquies

Art. 39-quinquies. ((Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 39-bis, che, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 40

Art. 40. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art35)) Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La Forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione. Pero', in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione. Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. Le Autorita' civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 44 riguardo al termine ultimo della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 41

Art. 41. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art37) e [D. L. L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-03-15;83~art1)) ((Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni di cui all'articolo 12 il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. Quindi il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a ergo della scheda stessa. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se entrambe le urne sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della eventuale cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica. Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8)). Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identita' o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identita' apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 88. L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 46.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 42

Art. 42. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com2) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com3), e [art. 60, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art60-com1) e [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art60-com2)) ((Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, gia' piegata (e anche chiusa nei Comuni per quali e' prevista la scheda di cui agli allegati C e D). Il presidente ne verifica l'autenticita' esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 43

Art. 43. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 39, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art39-com1)) Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 44

Art. 44. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 40](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art40) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art12)) ((La votazione deve proseguire 9 fino alle ore 22. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio: 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori; 2) procede alla formazione di un plico nei quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nei giorno successivo; 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonche' la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all'art. 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati; 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all'articolo 12 e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente o di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma dal presente articolo producono la nullita' delle operazioni elettorali. Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta, la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 45

Art. 45. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 41, comma 1°, nn. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art41-com1-num1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art41-com1-num2) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art41-com1-num3), e [art. 61, comma 1°, nn. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art61-com1-num1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art61-com1-num2) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art61-com1-num3) e [comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art61-com2)) Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullita' della votazione, ((vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori)) e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento. ((2)) Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 45 bis

Art. 45-bis. ((Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi)).

Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 46

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