DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1951, n. 203
Art. 46. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art44)) Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 47
Art. 47. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com4), [5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com5), [6°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com6) e [7°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com7) e [D.L.L. 10 marzo 1946, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-03-10;76). art. 2) Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero e' inferiore a cinque; negli altri casi, puo' votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato alla unita' superiore qualora detto numero contenesse ((una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi)). Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno ((. . .)) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare sono valide, altresi', quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista. L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, puo' cancellare uno o piu' nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 48
Art. 48. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art59) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art6)) ((Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' di 80. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito e' contrassegnato nella lista. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilita', di confusione fra piu' candidati. Sono comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze peri candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle. L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono Contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purche' siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente)).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 49
Art. 49. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136)))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 50
Art. 50. ([Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art14)) Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purche' il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia Stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. ((Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione e' nulla; e' parimenti nulla, la elezione nei Comuni di cui all'art. 11, qualora non sia risultata eletta piu' della meta' dei consiglieri assegnati)).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 51
Art. 51. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 49](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art49)) Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 52
Art. 52. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art46)) Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista, rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 53
Art. 53. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 41, comma 1°, nn. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art41-com1-num4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art41-com1-num5) e [comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art41-com2) e [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art41-com3)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136))). ((per lo spoglio dei voti,)) uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne da' lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 46. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esso deve farsi constare dal processo verbale.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 54
Art. 54. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136)))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 55
Art. 55. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art43)) ((La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede: 1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41; 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti)).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 56
Art. 56. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art48)) S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parita' di voti il maggiore di eta' fra gli eletti ottiene la preferenza.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 57
Art. 57. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art45)) Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilita' da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale motivi di ineleggibilita' denunziati contro alcuno dei candidati. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 67. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 46, ultimo comma; se il Comune ha piu' di una sezione elettorale, l'invio e' fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 58
Art. 58. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art47)) Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha piu' sezioni, ((nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi, riunisce)), i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 67. Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale. Per la validita' delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 59
Art. 59. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art62)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136))). ((Per lo spoglio dei voti,)) uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle gia' esaminate di eguale contrassegno. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna, lista nonche' da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome. Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 46.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 60
Art. 60. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 63](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art63) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art6)) ((La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente. Sono nulli i voti contenuti in schede che: 1) non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41; 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto)).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 61
Art. 61. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art64)) Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 46, ultimo comma.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 62
Art. 62. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 65, primo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art65-com1) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 8, primo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art8-com1)) L'ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede. Al presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 25 per i presidenti degli uffici elettorali di sezione.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 63
Art. 63. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 65, comma 2° e seguenti](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art65-com2) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 8, comma 2° e seguenti](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art8-com2)) ((Nei Comuni di cui all'art. 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi la mattina del mercoledi, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista' si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, per sorteggio. "Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali)).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 64
Art. 64. ([Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art9)) ((La [L. 23 marzo 1956, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136) ha disposto (con l'art. 40) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale [art. 63 del d.p.r. 5 aprile 1951, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1951-04-05;203~art63))).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 65
Art. 65. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art66)) Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 63, hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita' da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 67.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 66
Art. 66. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 67](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art67)) Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio. L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilita' nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 46, ultimo comma. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 67
Art. 67. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art53)) Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo. Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa ((in sede di tutela)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 23 MARZO 1956, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136))).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 68
Art. 68. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art50)) Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quegli che riporto, dopo gli eletti, maggiori voti.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 69
Art. 69. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art51)) Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Primo presidente della Corte d'appello.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 70
Art. 70. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art52)) Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riporto' maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 68. Nell'ipotesi prevista dall'art. 11, 4° comma, chi fosse eletto in piu' frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione. In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 68. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'art. 68; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 71
Art. 71. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art69)) Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Primo presidente della Corte d'appello.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 72
Art. 72. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art70)) Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista piu' alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la piu' alta cifra individuale. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 73
Art. 73. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art68) e [Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art10)) Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, ((. . .)), e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 74
Art. 74. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com1), [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com2), [3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com3), [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com4) e [5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com5)) ((Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 67, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositata presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria. Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, e' di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058). L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello)). ((2))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 75
Art. 75. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 6°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com6), [7°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com7), [8°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com8) e [9°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com9)) ((Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 74. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato. Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'[art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art40))). ((2))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 76
Art. 76. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 10°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art54-com10)) Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. ((3))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 76 bis
Art. 76-bis. ((Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione. Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento e' divenuta definitiva. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perche' si e' verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 29-bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 50)).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 77
Art. 77. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art72)) Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, da', offre o promette qualunque utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 78
Art. 78. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 73](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art73)) Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000. La pena e' aumentata - e in ogni caso non sara' inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione e' fatta con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 79
Art. 79. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art74) e [D. L. L. 10 marzo 1946, n. 76, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-03-10;76~art3)) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolate i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 80
Art. 80. ([Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art20)) Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorita' concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 81
Art. 81. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art36)) Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 82
Art. 82. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art27)) Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 89 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 83
Art. 83. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art75)) Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente Testo Unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non abbia concorso nella consumazione del fatto. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 84
Art. 84. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art76)) Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio, e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 85
Art. 85. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art77)) Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000. Con la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 86
Art. 86. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art78-com1)) Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 87
Art. 87. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art78-com2)) Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 88
Art. 88. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art79). comma 1° e 2°) Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 89
Art. 89. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79, comma 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art79-com3), [4°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art79-com4), [5°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art79-com5) e [6°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art79-com6)) Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle Operazioni elettorali, o cagiona la nullita' della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 90
Art. 90. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art80)) Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare piu' di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 91
Art. 91. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 39, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art39-com2)) Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 92
Art. 92. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 38, comma 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art38-com2)) L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000. ((Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda)).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 93
Art. 93. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art81)) Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la meta' del termine stabilito per la prescrizione.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 94
Art. 94. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art82)) Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verita', od il rifiuto, su materia punibile.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 95
Art. 95. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art83)) Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni. Il giudice puo' ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), e in altre leggi, pei reati piu' gravi non previsti dal presente Testo Unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli [articoli dal 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art163) [al 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art167) e [175 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art175) e dell'[art. 487 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art487), relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 96
Art. 96. ([D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art84)) Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 97
Art. 97. Oltre i casi previsti dall'[art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art2), non sono elettori, sino al 31 dicembre 1952, coloro i quali hanno ricoperto nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista le cariche elencate nell'[art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-12-23;1453~art1). Non sono inoltre elettori i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 25, 2° comma, del [decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23).
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 98
Art. 98. ([D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1946-01-07;1~art13); 20, 7° c.; 21, 1° c., lett. b; 56, 8° c., n. 2, e 57, 1° c., [lett. b](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~letb), [e Legge 24 febbraio 1951, n. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~lete), art. 18) Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n 26. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura di cui al settimo comma dell'art. 27 ed al n. 2 dell'ottavo comma dell'art. 30, l'interessato deve dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilita' previste dal presente articolo. L'inosservanza del disposto del comma precedente importa l'eliminazione dalla lista del nome del candidato, da parte della Commissione elettorale mandamentale.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 99
Art. 99. Nell'esame di cui all'art. 67 il Consiglio comunale accerta anche se nei riguardi degli eletti sussista alcuna delle cause d'ineleggibilita' previste dall'articolo precedente.
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Art. 100
Art. 100. ([Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art19)) Per l'applicazione del presente Testo Unico, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947. Visto: Il Ministro per l'interno SCELBA
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Allegato A
ALLEGATO A (( (Scheda di votazione per i comuni di cui all'art. 3 del disegno di legge) Parte di provvedimento in formato grafico))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Allegato B
ALLEGATO B (( (Retro della scheda di cui all'allegato A) Parte di provvedimento in formato grafico))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Allegato C
ALLEGATO C (( (Scheda di votazione per i comuni di cui all'art. 4 del disegno di legge) Parte di provvedimento in formato grafico))
Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali - Allegato D
((ALLEGATO D (Retro della scheda di cui all'allegato C) Parte di provvedimento in formato grafico))
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