DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato", sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.
Art. 2
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.
Art. 3
Il Ministro per i trasporti provvedera', dove necessario e nei limiti previsti dall'art. 6, lettera d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni dell'allegato n. 2 di cui al precedente art. 2 le disposizioni contenute nelle restanti parti, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".
Art. 4
Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 1952.
EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA - VANONI - FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 39. - FRASCA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1. Modificazioni e aggiunte alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato". Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti varianti: PARTE I Condizioni generali CAPO II - Art. 8. - Il secondo comma del paragrafo I - Cambio di classe e cambio di treno - e' annullato e sostituito dal seguente: "Per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Qualora il cambio di classe venga chiesto per l'intera percorrenza, la differenza viene stabilita fra il prezzo locale della classe inferiore e quello della classe superiore calcolato a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno. Quando pero' esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti piu' conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima". CAPO II - Art. 8-bis, par. 4 - Irregolarita' nel trasporto dei ragazzi. - Dopo le parole "l'Amministrazione ha il diritto di esigere" sono aggiunte le seguenti "per tutto il percorso effettuato e per quello che il ragazzo intenda effettuare". PARTE II Condizioni particolari - Tariffe - Prezzi CAPO IV - Art. 17, par. 5 - Biglietti a meta' prezzo. - Il primo comma e' annullato e il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Quando sia prevista dalle norme in vigore l'applicazione della meta' del prezzo, questa si calcola sul prezzo a tariffa competente per adulti, con arrotondamento ai sensi del par. 4". CAPO IV - Art. 17, par. 6 - Viaggi collettivi. - Dopo le parole "il prezzo e' computato" sono inserite le seguenti "per adulti e,". CAPO V - Art. 20. - Il paragrafo 2 - Prezzi - e' annullato e sostituito dal seguente: Par. 2. Prezzi - I prezzi dei viaggi di corsa semplice sono stabiliti da apposite tariffe. "Quando non sia altrimenti disposto si applica la tariffa ordinaria n. 1. "Le tariffe speciali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 51 sono applicabili secondo disposizioni particolari. "Fanno eccezione alle norme precedenti i prezzi locali istituiti, per motivi di concorrenza, in base all'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni (Allegato 6). "Nessuna riduzione e' applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi specie. "I biglietti richiesti per gli itinerari previsti dal secondo comma del par. 1 si tassano: a) per i percorsi fino a 400 km. sulla distanza complessiva; b) per i percorsi superiori a 400 km., sommando i prezzi relativi ai due itinerari stabiliti a norma del primo comma del paragrafo stesso". CAPO VII - Art. 29. - Nel titolo dell'articolo dopo la parola "carrozze" sono aggiunte le seguenti "di altre Amministrazioni e". Il primo comma del paragrafo I dell'art. 29 e' annullato e sostituito dal seguente: "Il trasporto dei viaggiatori in carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati e' consentito quando l'Amministrazione lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio e purche' le carrozze soddisfino le condizioni prescritte per la circolazione del materiale". CAPO VIII - Art. 33. - Il paragrafo 1 - Composizione delle comitive e prezzi applicabili - e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. Composizione delle comitive e prezzi applicabili. - Alle comitive viaggianti con lo stesso treno si applicano i prezzi delle seguenti tariffe: A) Tariffa n. 3: a) per i viaggi di comitive composte di almeno 4 persone appartenenti ad una medesima famiglia, comprese le persone di servizio conviventi; b) per i viaggi di comitive di almeno 10 persone: 1° che effettuino un viaggio di andata e ritorno o circolare; 2° o che provengano dall'estero o vi siano dirette; 3° o che siano di eta' non superiore ai 21 anni; sono ammessi nella composizione della comitiva e all'applicazione conseguente della tariffa spettante anche gli accompagnatori di eta' superiore ai 21 anni, nella misura massima di un terzo; c) per i viaggi di comitive di almeno 50 persone; B) Tariffa n. 4: per i viaggi di comitive di almeno 150 persone; C) Tariffa n. 5: per i viaggi di comitive di almeno 400 persone; D) Tariffa n. 6: per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria che interessino giorni festivi e quando sia prevista una affluenza di almeno 600 persone. Per i viaggi di comitive familiari (lettera A sub a) il biglietto collettivo viene emesso contro esibizione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, datato da non oltre due anni. Per le famiglie provenienti dall'estero lo stato di famiglia puo' essere comprovato dal passaporto, quando da questo risulti la composizione del nucleo familiare. Per i treni straordinari in servizio internazionale programmati dall'Amministrazione ferroviaria questa ha facolta' di accordare, per i singoli viaggi di affluenza alle stazioni di partenza, nonche' per i viaggi di ritorno in residenza, la tariffa n. 3, sotto il vincolo della partecipazione dei beneficiari alle gite che si effettuano con i treni stessi. Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria (lettera D), e' ammesso che nel prezzo del trasporto possa essere conglobato quello dei servizi accessori connessi con lo scopo della gita, in aggiunta al costo del biglietto ferroviario. Per i viaggi individuali di pellegrini diretti a Santuari all'estero, effettuati dalle localita' di propria residenza alla stazione di origine o ad una stazione di transito di treni speciali di pellegrinaggio per l'estero, nonche' per i corrispondenti viaggi di ritorno, si applicano i prezzi della tariffa n. 3. Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi di cui all'art. 7. L'Amministrazione puo' consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtu' di una tariffa diretta internazionale di effettuare isolatamente parte del viaggio. Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purche' trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Se trattasi di comitive da 15 a 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito ad un solo conduttore; se di comitive di oltre 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di cinque conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore e' rilasciato per una classe superiore nel solo caso che, per ciascun conduttore, il numero dei viaggiatori trasportato in tale classe sia almeno di sei. Per le comitive di oltre 25 persone composte di pellegrini, escursionisti, ovvero di scolari e loro insegnanti, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il viaggio gratuito ad un membro direttivo della comitiva per ogni 25 persone con un massimo di tre viaggi gratuiti. CAPO VIII - Art. 33, par. 4 - Richiesta di materiale apposito e di proseguimento senza trasbordo. - Nell'ultimo periodo del primo comma dopo le parole i dei posti offerti dalle carrozze" sono da aggiungere le seguenti altre "a tariffa competente al trasporto". CAPO VIII - Art. 34 - Treni straordinari con carrozze - Corse straordinarie di automotrici. - Nell'ultimo comma la parola "esige" e' sostituita dalle parole "ha facolta' di esigere". CAPO XIV - Art. 49, par. 2 - Tessere di riconoscimento. - Nel secondo periodo del primo comma le parole "alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi i sono sostituite dalle seguenti: "alla stazione della localita' di residenza per i biglietti di abbonamento settimanali ed a quella della localita' di lavoro per i biglietti di abbonamento festivi". Nel primo periodo del quarto comma le parole "il sindaco della localita' di residenza certifica la residenza abituale del richiedente" sono sostituite dalle seguenti "deve essere certificata dal sindaco la residenza del richiedente". CAPO XVI - Art. 53 - Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto. - In fine al primo comma, le parole "la tariffa n. 4" sono sostituite con quelle "a tariffa n. 5". Il titolo della tariffa n. 13 "per carrozze salone dei privati", e' modificato come segue: "per carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati". Le basi chilometriche delle tariffe da n. 1 a n. 7 e delle tariffe n. 21 e n. 23 sono modificate come appresso: TARIFFE DAL N. 1 AL N. 7. Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 21 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 23 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 51 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Modificazioni e aggiunte alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato". I) Alla parte I - Condizioni - sono apportate le seguenti varianti: Articolo 3. - Il titolo ed il testo dell'articolo sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 3. MODI DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI. MODI CELERI DI INOLTRO. par. 1. Modi di esecuzione. - I trasporti si effettuano: a) con spedizioni a bagaglio (Capo II); b) con spedizioni a velocita' ordinaria (Capo III). par. 2. Modi celeri di inoltro. - Le tariffe, per i trasporti non a bagaglio, possono prevedere: a) Inoltro accelerato, per tutto o parte del percorso, per determinate cose deperibili o in speciali condizioni; b) l'inoltro con i treni viaggiatori a condizioni e con limiti particolari. Quando le esigenze di servizio lo consentano, l'Amministrazione puo' ammettere al trasporto con i treni viaggiatori, per tutto o parte del percorso, anche cose per le quali le tariffe non prevedono tale modo di inoltro. Nei casi previsti dal presente paragrafo possono essere applicati gli aumenti di prezzo di cui all'art. 75 od altri stabiliti nelle tariffe. L'Amministrazione ha facolta' di istituire su determinati itinerari e con orari pubblicati nello orario ufficiale viaggiatori" treni merci accelerati o diretti, a tutti gli effetti equiparati ai treni viaggiatori. par. 3. - I trasporti possono essere effettuati in piccole partite oppure a carro completo. Articolo 4. Le parole "a piccola velocita'" figuranti alla cifra 3 del par. 2 sono annullate e sostituite dalle parole "a velocita' ordinaria (art. 3, par. 1)". Le parole "a grande velocita' n figuranti alla cifra 4 del par. 2 sono annullate e sostituite dalle parole "con inoltro accelerato". Il testo della cifra 5 del par. 2 e' annullato. Il testo del par. 3 e' annullato. Articolo 6. Il testo della lettera h) del paragrafo 1 e' annullato e sostituito dal seguente: "h) le pellicole cinematografiche in rotoli per spettacoli ed il relativo materiale pubblicitario;". Il secondo comma del par. 6 e' annullato. Articolo 7. - Le parole "Le pellicole cinematografiche di celluloide" figuranti al paragrafo 2 sono modificate come segue: "Le pellicole cinematografiche di celluloide in rotoli per spettacoli". Articolo 13. - In fine all'ultimo comma del par. 4 sono aggiunte le parole: nonche' le pellicole cinematografiche di celluloide. CAPO III. - Il titolo del Capo III e' annullato e sostituito dal seguente: CAPO III. DELLE SPEDIZIONI DI COSE A VELOCITA' ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA Articolo 15. Il testo dei primi due comma del par. 1 e' annullato e sostituito dal seguente: Per ogni spedizione il mittente deve consegnare alla stazione di partenza una lettera di vettura compilata sugli appositi stampati stabiliti dall'Amministrazione. L'amministrazione tiene in vendita nelle stazioni le lettere di vettura al prezzo indicato dall'allegato 1, n. 2 ed ha facolta' di sottoporre a preventiva verifica e timbratura (percependo il compenso di cui al n. 3 del detto allegato) quelle stampate per proprio uso da privati. Il titolo ed il testo del par. 2 sono annullati e sostituiti dai seguenti: par. 2. Determinazione della tariffa. - Ove l'applicazione di una determinata tariffa o di un dato modo di trasporto sia subordinata alla presentazione di un modello speciale di lettera di vettura, la presentazione di tale modello speciale implica la scelta da parte del mittente di quella particolare tariffa o modo di trasporto. Articolo 18. - Nella lettera d) del par. 1 le parole: "tariffa N. 108 G.V." sono annullate e sostituite dalle seguenti: "tariffa speciale n. 106". Nella lettera f) del par. 1 il riferimento "(art. 3)" e' annullato e sostituito con il riferimento "(art. 59)". Nella lettera o) del par. 1 il riferimento "(art. 43, par. 5)" e' annullato e sostituito con il riferimento "(art. 43, par. 4)". Articolo 28. - Il diritto di registrazione di cui al decreto Ministeriale n. 489 del 27 luglio 1950 e' soppresso. Pertanto il secondo comma del par. 1 e' annullato. Articolo 36. - Al par. 1 il secondo periodo del primo capoverso e' annullato e sostituito dal seguente: Essa, all'uopo pubblica le relative indicazioni nel "Repertorio delle merci" (vedi Parte IV, "Nomenclatura e classificazione delle cose", lettera A). par. 5, lettera c), primo capoverso: le parole "grande velocita'" sono annullate e sostituite da quelle "velocita' ordinaria". par. 5, lettera c), ultimo capoverso: le parole "piccola velocita'" sono annullate e sostituite da quelle "velocita' ordinaria". par. 5, lettera d), primo capoverso: le parole "piccola velocita'" sono annullate e sostituite da quelle "velocita' ordinaria". Articolo 38. - Il titolo ed il testo dell'art. 38 sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 38. - ACCETTAZIONE DEI TRASPORTI E CONCLUSIONE DEI RELATIVI CONTRATTI. par. 1. Ore di accettazione. - L'Amministrazione accetta le spedizioni nelle ore della giornata che per ciascuna stazione stabilisce e rende note al pubblico. par. 2. Giorni di accettazione. - L'Amministrazione accetta le spedizioni nei giorni feriali. Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato accetta le spedizioni per le quali sia chiesto ed ammesso l'acceleramento della resa (art. 3, par. 2) e quelle altre da essa stabilite. L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una maggiore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico piu' intenso, puo', in via temporanea, accettare tutte le spedizioni nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato in tal caso deve pubblicare 2 giorni prima un avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento viene esteso. par. 3. Conclusione del contratto di trasporto. - Il contratto di trasporto si intende concluso nel momento in cui l'agente incaricato dell'accettazione della spedizione restituisce al mittente il duplicato della lettera di vettura, dopo avervi apposto il bollo a data della stazione di partenza e la propria firma. Articolo 40. - Il testo delle lettere h) ed i) del par. 1 e' annullato e sostituito dal seguente: h) sia fatta proseguire con resa accelerata, quando questa sia ammessa, limitatamente ai trasporti a carro; i) sia rispedita a velocita' ordinaria se originariamente a resa accelerata, limitatamente alle merci giacenti. Articolo 41. - Nella lettera c) del par. 2 il riferimento dello art. 43, par. 3, punto a) e' annullato e sostituito con il riferimento "dell'art. 43, par. 2, punto h)". Articolo 43. - Il titolo ed il testo dell'art. 43 e' annullato ed e' sostituito dal seguente: Art. 43. - TERMINI DI RESA. par. 1. Termini. - L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario, entro un termine massimo calcolato nel seguente modo: a) ore 36, ovvero ore 24 per le operazioni in partenza rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro; b) ore 36 per ogni 300 km. indiviabili di percorso. Le singole tariffe possono stabilire variazioni dei predetti termini di resa. I termini per la resa accelerata sono contemplati nel successivo par. 4. par. 2. Termini supplementari. - I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono aumentati: a) di ore 24, per le spedizioni che devono attraversare lo Stretto di Messina; b) di ore 24, per le spedizioni in partenza od in destinazione delle stazioni marittime, lacuali e fluviali, comprese nell'allegato 6"; c) del tempo stabilito per la presa e consegna delle spedizioni a domicilio (art. 37); d) di ore 24, per ogni giorno festivo riconosciuto dallo Stato, che, in tutto o in parte, cada nel termine di resa delle spedizioni a velocita' ordinaria; e) del tempo durante il quale le spedizioni in provenienza od in destinazione di scali marittimi, rimangono ivi ferme nei giorni non lavorativi, o dichiarati tali, dalle autorita' portuali; f) del tempo durante il quale, per lo stato del mare, non sia possibile, a giudizio delle Capitanerie di Porto di Villa San Giovanni, Reggio Calabria o Messina, di, fare la traversata o di accostare a terra; g) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme per l'espletamento delle formalita' doganali, daziarie o di polizia; h) del tempo durante il quale le spedizioni sostano a causa di un evento estraneo all'esercizio ferroviario o di una interruzione di linea, che impediscano di iniziare o di proseguire il trasporto; i) del tempo necessario, per qualunque spedizione, ad eseguire le operazioni di pesatura nei casi contemplati nei punti a), b) e c) del par. 1 e nel punto 2 del par. 2 dell'art. 21; l) del tempo durante il quale le cose rimangono giacenti, in attesa che la gru si renda disponibile; m) del tempo, per qualunque spedizione gia' arrivata a destino, in cui non se ne effettua la riconsegna in dipendenza della chiusura degli scali (art. 45, par. 5); n) del tempo durante il quale gli animali sostano per la alimentazione o per la visita veterinaria; o) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di una modificazione del contratto di trasporto, o a causa di operazioni che interessano gli utenti e che formano oggetto di apposite concessioni; p) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di un traffico straordinario locale o di transito. par. 3. Annotazione in caso di traffico straordinario. - L'Amministrazione, trovandosi nella necessita' di valersi dei termini supplementari contemplati al par. 2-p), fa risultare sulla lettera di vettura propriamente detta e sul bollettino di consegna la durata del termine supplementare. I termini supplementari non si computano, nel caso di cui al par. 2-p) se, quando incominciano a decorrere, tutto il termine di resa sia stato gia' oltrepassato. par. 4. Termini di resa per i trasporti effettuati con treni viaggiatori od equiparati. - Quando in base alle tariffe, a disposizioni particolari, o ad accordi col mittente (art. 75, par. 1), l'Amministrazione abbia l'obbligo di effettuare la resa) dei trasporti in relazione all'orario dei treni viaggiatori od equiparati (art. 3 par. 2), il termine di resa e' costituito: a) dal tempo previsto dall'orario del treno o dei treni con i quali il trasporto deve essere inoltrato; b) dal tempo durante il quale le cose sostano nella stazione di coincidenza, in attesa del primo treno utile, considerato come tale il primo treno viaggiatori od equiparato ammesso al trasporto delle merci oggetto della spedizione, che parta almeno due ore dopo l'arrivo del treno che le ha trasportate. L'Amministrazione puo' elevare tale termine sino a 3 ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio; c) da due ore dopo l'arrivo effettivo delle cose a destinazione. Le spedizioni devono essere consegnate alla stazione almeno un'ora prima della partenza del treno. L'Amministrazione puo' elevare tale termine fino a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio. Anche per i trasporti effettuati con resa accelerata, di cui al presente paragrafo, valgono i termini supplementari stabiliti ai punti c), e), f), g), h), i), l), n), o), p), del precedente par. 2. Per le spedizioni effettuate con inoltro misto (art. 3 par. 2), il termine di resa si computa sommando i termini relativi al percorsi separatamente considerati. Il termine di resa cosi' computato non potra' esser superiore a quello risultante dall'applicazione al trasporto dei criteri di cui al par. 1. Articolo 44. - Il testo dell'articolo 44 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. Decorrenza. - Il termine di resa decorre dalla mezzanotte successiva alla consegna del duplicato della lettera di vettura al mittente (art. 38 par. 3), a meno che si tratti, di trasporto con termine di resa calcolato sull'orario dei treni viaggiatori od equiparati, per l'intero percorso o su parte di esso, a condizioni che l'acceleramento abbia inizio dalla stazione di partenza del trasporto (art. 43 par.4). In tali casi il termine di resa decorre dall'ora di partenza stabilita dall'orario del treno con il quale il trasporto deve essere inoltrato. par. 2. Osservanza dei termine di resa. - il termine di resa si intende osservato quando, prima che esso scada, le cose si trovano a disposizione del destinatario nella stazione di arrivo od al suo domicilio, a seconda che si tratti di spedizioni ferme in stazione o a domicilio. Le cose si considerano a disposizione nella stazione di arrivo, quando l'Amministrazione le abbia posto in luogo dove il destinatario possa prenderne possesso ed abbia inoltre emesso l'avviso di arrivo (art. 46 par. 1). Quest'ultima condizione non si applica: 1) ai trasporti con resa accelerata (art. 43 par. 4); 2) quando le singole tariffe dispensano l'Amministrazione dall'emissione dell'avviso di arrivo. par. 3. Inscindibilita' del termine di resa. - Il termine di resa e' inscindibile: l'Amministrazione non e' tenuta a render conto dell'impiego dei termini parziali che lo compongono. par. 4. Termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo. - Il termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo italiano e' costituito dalla somma dei rispettivi termini adottati da ciascuna Amministrazione. Nel caso di amministrazioni che adottino le presenti condizioni si aggiungono 24 ore, per ogni cambio di Amministrazione, al termine calcolato in base all'art. 43 ed ai par. 1, 2 e 3 del presente articolo, dalla stazione di partenza a quella di definitiva destinazione. Resta fermo quanto disposto dal par. 4 dell'art. 43 per i termini da calcolare sull'orario dei treni. Articolo 46. - il testo del par. 2 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 2. Termini per l'asportazione delle cose. - Le cose oggetto del trasporto devono essere ritirate dal destinatario: a) entro le 24 ore se la lettera di avviso e' consegnata a mano o rimessa per "espresso" o se l'avviso e' dato con fonogramma o telegramma; b) entro le 48 ore se la lettera di avviso e' rimessa a mezzo posta ordinaria. Ciascuno dei suindicati termini decorre dal momento in cui e' dato l'avviso, se questo e' rimesso per espresso o trasmesso con fonogramma ovvero con telegramma, e negli altri casi dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successiva alla consegna od alla impostazione della lettera di avviso e rimane sospeso durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato. Nessuna sospensione e' ammessa per l'asportazione delle cose che in base all'art. 38 par. 2 vengono accettate per il trasporto anche nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato. Articolo 46. - Nell'ultimo capoverso del par. 3 il riferimento "par. 2; sub a) e b)" e' annullato e sostituito con il riferimento a par. 2". Articolo 47. - Le parole a a piccola velocita'" figuranti nel par. 3 sono annullate e sostituite dalle seguenti "a velocita' ordinaria". Articolo 52. - Nell'ultimo capoverso del par. il riferimento "par. 4 dell'art. 44" e' annullato e sostituito con il riferimento "par. 2 dell'art. 44". Articolo 55. - Al par. 2, il testo della lettera b) e' annullato e sostituito dal seguente: "b) nel 30 giorni, negli altri casi". Articolo 57. - Le parole "a grande velocita' ed a piccola velocita'" figuranti nell'intestazione del 2, sono annullate e sostituite dalle seguenti: "per le altre specie di spedizioni". Le parole "a grande ed a piccola velocita'" figuranti nel testo di detto paragrafo sono soppresse. Articolo 58. - Le parole "a grande ed a piccola velocita'" figuranti nel par. 2, lettera a), sono annullate e sostituite dalle seguenti: "negli altri casi". Il testo della lettera a) del par. 2, e' annullato e sostituito dal seguente: "Per le cose contemplate nei capoversi a), b), c), par. 1 dell'art. 6, comunque spedite: lire 3000 per ogni chilogrammo di peso lordo; Articolo 59. - Il titolo ed il testo dell'articolo sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 59. - INTERESSE ALLA RICONSEGNA. par. 1. Richiesta d'interesse alla riconsegna. - Il mittente, pagando un'apposita tassa (allegato 1°), puo' concretare in una somma l'interesse che attribuisce alla tempestiva e regolare riconsegna delle cose oggetto del trasporto. par. 2. Indennita' per il ritardo. - L'avente diritto puo', in caso di ritardo, pretendere il seguente risarcimento, in luogo di quello previsto dall'art. 57; a) senza fornire la prova del danno, il doppio del risarcimento spettantegli a norma dell'art. 57; b) fornendo la prova del danno, l'ammontare del danno stesso, a norma degli articoli 1223 e 1225 del Codice - civile. Tale ammontare non deve, in ogni caso, superare la somma nella quale e' stato concretato l'interesse alla riconsegna, ne' essere inferiore al risarcimento che sarebbe dovuto in base all'art. 57. par. 3. Indennita' per l'avaria e la perdita. - L'avente diritto puo', in caso di avaria o di perdita, pretendere ai sensi degli articoli 1223 e 1225 del Codice civile, il risarcimento del danno subito. Tale risarcimento non puo', comunque, superare l'ammontare del risarcimento normale (art. 58), aumentato dell'importo rappresentante l'interesse alla riconsegna. Articolo 60. - Il testo dell'art. 60 e' annullato e sostituito dal seguente: "Se l'avaria, la perdita od il ritardo sono causati da dolo o da colpa grave del vettore, l'avente diritto puo' pretendere d'essere risarcito, ai sensi degli articoli 1223 e 1225 del Codice civile, dei danni che provi di aver subito, fino a concorrenza del doppio del risarcimento massimo previsto, a seconda dei casi, dagli articoli 57, 58 e 59. Per le cose per le quali e' prescritta la dichiarazione del valore resta fermo il disposto dell'art. 58, par.2 sub-b)". Articolo 62. - Le parole "a grande ed a piccola velocita'" figuranti nel par. 1, lettera b) sono annullate e sostituite dalle seguenti: "b) per le altre specie di spedizioni". Articolo 63. - Nel paragrafo 2 le parole "delegazione" sono soppresse. Articolo 64. - Le parole "di una spedizione a grande ed a piccola velocita'", figuranti nel par. 2, sono sostituite dalle seguenti: "di altra specie di spedizioni". Le parole "per le spedizioni a grande ed a piccola velocita' "figuranti nel par. 3 sono annullate e sostituite dalle seguenti: "per le altre specie di spedizioni". II) Alla parte II - Tariffe - sono apportate le seguenti varianti: Articolo 67. - Il testo delle lettere b) e c) del paragrafo 1 e' annullato e sostituito dal seguente: b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue: - fino ai 50 chilometri, per ogni chilometro; - da 51 a 200 chilometri, di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore; - da 201 a 1000 chilometri, di dieci in dieci chilometri, calcolando per 206 le distanze da 201 a 210 chilometri, per 216 le distanze da 211 a 220 chilometri, e cosi' di seguito; - oltre 1000 chilometri, di 50 in 50 chilometri calcolando per 1026 le distanze da 1001 a 1050, per 1076 le distanze da 1051 a 1100, e cosi' di seguito. La distanza minima tassabile e' di 10 chilometri, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari. Per i trasporti di percorrenze inferiori, l'Amministrazione puo' stabilire particolari norme. c) Per i trasporti da e per determinati gruppi di stazioni, l'Amministrazione puo' applicare speciali norme per stabilire la distanza tassabile. Nel detto articolo, il testo del paragrafo 2 e' annullato e sostituito dal seguente: La tassa minima e' di lire 150, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe. Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata. Sono aggiunti i seguenti paragrafi: par. 5. Diritto fisso. - A titolo di tassa accessoria, l'Amministrazione percepisce un diritto fisso di cui all'Allegato 1 per ogni spedizione sia a carro sia in piccole partite. par. 6. Norme particolari per trasporti in servizio cumulativo. - L'Amministrazione puo' stabilire norme particolari, in deroga ai precedenti paragrafi e alle singole tariffe, per il calcolo del prezzo relativo ai trasporti in servizio cumulativo italiano e internazionale. Il paragrafo 5 assume di conseguenza il progressivo 7. Articolo 68. - Le parole: a grande ed a piccola velocita' figuranti nel testo dell'articolo sono annullate. Le parole: tariffa n. 105 G. V. sono annullate e sostituite dalle seguenti: tariffa speciale n. 104. In fine al detto articolo e' aggiunto il seguente altro comma: Il diritto di transito non si applica alla spedizione dei bagagli registrati. Articolo 69. - Le parole: quelle a grande ed a piccola velocita': sono annullate e sostituite dalle parole: le altre. Articolo 70. - Il testo dei paragrafi 1, 2 o 3 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. Spedizioni in piccole partite. - Le spedizioni in piccole partite sono quelle tassabili con prezzi non vincolati a un peso minimo per carro. Se il peso reale della spedizione e' inferiore al minimo piu' basso previsto per le merci in piccole partite, i prezzi si computano in base ai peso reale o a quello minimo se quest'ultimo risulti piu' conveniente allo utente; se il peso reale e' superiore al detto peso minimo, i prezzi si computano in base a questo peso. Peraltro, le spedizioni che abbiano un peso effettivo intermedio fra due pesi minimi, sono tassate sul peso reale arrotondato o sul peso minimo maggiore, ognuno coi prezzi relativi, in modo che la tassazione risulti piu' vantaggiosa per l'utente. Ove il peso della spedizione sia intermedio fra il piu' elevato dei pesi minimi previsti per le spedizioni in piccole partite e il piu' basso dei pesi minimi previsti per le spedizioni a carro, di cui al successivo paragrafo, i prezzi si computano in base a questo ultimo se tale modo di tassazione risulti piu' conveniente all'utente. Il peso minimo tassabile e' di 50 chilogrammi per spedizione, salvo le eccezioni stabilite dalle singole tariffe. par. 2. Spedizioni a carro. - Le spedizioni a carro sono quelle tassabili con tariffe o classi aventi prezzi vincolati ad uno o piu' pesi minimi per carro. Per il calcolo del prezzo di trasporto sono applicabili 1 criteri di cui al secondo comma del precedente paragrafo 1. par. 3. Spedizioni richiedenti l'uso di un carro. - Quando una spedizione sia costituita da un collo voluminoso, che richieda per se' l'uso di un carro, oppure da una merce che, per sua natura, non ammetta comunanza di carico con altra, il peso minimo tassabile e' stabilito in kg. 4000. Per il trasporto di un collo si considera necessario il carro offerto dall'Amministrazione, quando non vi si possa caricare altro collo delle stesse dimensioni. Ricadono pure sotto le disposizioni precedenti, qualunque ne sia il peso, le spedizioni di merci alla rinfusa e di tutte quelle che, caricate sciolte o senza imballaggio, potrebbero mescolarsi con merci della stessa o di altra qualita' oppure essere da queste danneggiate. Nel paragrafo 4, il peso minimo tassabile di kg. 5000, previsto nel primo comma per due carri a bilico, e' elevato a kg. 6000; la tassa di lire 10, prevista nel terzo comma, e' elevata a lire 40. Nel paragrafo 5, il peso minimo tassabile e' elevato a kg. 6000. E' aggiunto il seguente paragrafo: par. 6. Trasporti di cose di eccezionale peso o dimensioni. Le cose di eccezionale peso o eccedenti la sagoma limite vengono tassate coi prezzi competenti maggiorati del 5%, sempre quando, in considerazione delle particolari soggezioni imposte all'esercizio, non sia prescritta l'effettuazione di treno speciale, alle condizioni dell'art. 78. Se il treno speciale e' disposto per tratti intermedi del percorso, agli effetti della tassazione, i tratti effettuati con treni ordinari vengono considerati cumulati. L'effettuazione dei trasporti di cui al presente paragrafo deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione ai fini dell'art. 4, par. 1.2. L'Amministrazione puo' ammettere al trasporto spedizioni di merci, aventi caratteristiche di particolare eccezionalita' perche' richiedenti speciali accorgimenti tecnici o d'esercizio, ai prezzi e alle condizioni da stabilire di volta per volta. Articolo 72. - Alla fine del detto articolo e' aggiunto il seguente altro comma: Nei casi di cui al presente articolo, l'Amministrazione puo' stabilire particolari tassazioni medie che rendano piu' agevole il calcolo delle tasse di trasporto. Articolo 73. - Il primo comma e' annullato e sostituito dal seguente: Le cose che, a domanda dello speditore, si trasportano in carri equipaggi, scuderia, isotermici, refrigeranti e a tramoggia per cereali si tassano conforma e' indicato nel precedente art. 70, par. 5. Articolo 74. - Le parole: grande od a piccola, sono annullate e sostituite dalle parole: a velocita' ordinaria o con resa accelerata (art 3). Articolo 75. - L'intestazione ed il testo sono annullati e sostituiti dal seguente: Art. 75. - TRASPORTI EFFETTUATI CON TRENI VIAGGIATORI. par. 1. - Ove si tratti di spedizione a carro o da considerarsi come tale, la richiesta di trasporto con treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati (art. 3, par. 2 b) deve essere fatta preventivamente al trasporto e per iscritto, con versamento contemporaneo di un deposito (all'. 1, n. 15-bis). Il deposito e' devoluto all'Amministrazione se, per causa del richiedente, il trasporto non venga effettuato con il treno designato. Per le spedizioni a carro, l'Amministrazione, quando le esigenze tecniche lo richiedano, puo' prescrivere che il carico non raggiunga l'intera portata del carro. par. 2. - Di regola, per le spedizioni in piccole partite il peso di ogni collo non deve superare 60 chilogrammi. par. 3. - Il trasporto delle cose con i treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati e' soggetto al pagamento della soprattassa del 40 o dell'80% sui prezzi di trasporto, secondo che trattisi rispettivamente di treni accelerati, oppure di treni diretti. Le singole tariffe possono prevedere variazioni alle predette percentuali di aumento. In caso di inoltro con treni accelerati per una parte del percorso e con treni diretti per altra, oppure con treni viaggiatori (o treni merci a questi equiparati) e con treni merci ordinari, le predette soprattasse si applicano - salvo diverse disposizioni nelle singole tariffe - per l'intero percorso della spedizione da partenza a destinazione e per la categoria di treno soggetta a piu' elevata soprattassa. Articolo 76. - Le parole: tariffa 105 G. V. sono annullate e sostituite dalle seguenti: tariffa speciale n. 104. Articolo 77. - Nei paragrafi 1 e 2, le parole "Capo XIII" sono annullate e sostituite dalle parole: "Capo XII". Il testo del paragrafo 3 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 3. - In eccezione al disposto dell'art. 67, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato: Motocicli usati, con carrozzino, per ogni macchina.............................. kg. 150 Motocicli usati di grande e media cilin- drata, e motoscooters con carrozzino, per ogni macchina..................... Kg. 120 Motoleggere e motoscooters usati di pic- cola cilindrata, senza carrozzino, per ogni macchina......................... " 80 Motosuperleggere usate, per ogni macchina " 50 Velocipedi usati, con motorino, per ogni macchina.............................. " 30 Velocipedi usati, senza motorino, per ogni unita'............................ " 20 Carrozzelle e tricicli (anche con motori- no) per persone impedite, per ogni ap- parecchio............................. " 10 Velocipedi, tricicli e pattini per bambi- ni, per ogni unita'.................... " 10 Articolo 78. - Il testo e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. - Il trasporto delle cose a velocita' ordinaria (art. 3, par. 1 b) e' ammesso anche a mezzo di treno speciale. La domanda di treno speciale deve essere fatta per iscritto, con deposito contemporaneo di lire 6000, oltre il deposito per i carri di cui all'art. 33, par. 1. Se, per causa di chi richiese il treno, la partenza non avesse luogo nel giorno e nell'ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non darvi piu' corso e le rimangono devolute le somme versate come deposito. par.2. - La tariffa dei treni speciali e' di lire 1200 per trenochilometro. Il prezzo minimo e' di lire 30.000. Peraltro se, computando le tasse in base alle tariffe i classi competenti alle cose oggetto del trasporto con l'aumento del 20%, si ottenesse un maggior importo, e' dovuto questo ultimo. par. 3. I termini di resa pel trasporto con treni speciali sono quelli stabiliti per le spedizioni a velocita' ordinaria;l'Amministrazione puo' concordare termini di resa piu' ridotti contro pagamento d'una soprattassa del 40% sulle tasse di trasporto. I termini di resa per i trasporti di cui all'art. 70, 6 sono concordati di volta in volta. par. 4. L'Amministrazione puo' rifiutarsi di effettuare i treni speciali, ogni volta che li giudichi incompatibili con le esigenze del servizio. CAPI IX, X, XI, XII, e XIII. - Sono annullati e sostituiti dai seguenti capi IX, X, XI e XII. CAPO IX. TARIFFE ORDINARIE TARIFFA N. 1 Merci in genere in piccole partite I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. - Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV). 2. - La tariffa non e' applicabile alle spedizioni di un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi delle merci per le quali la Nomenclatura preveda il trasporto con le tariffe speciali nn. 101 o 102 di cui al Capo X. 3. - Per le cose che siano ammesse al trasporto con le tariffe speciali o con le tariffe eccezionali, vedansi i Capi X e XI. II. - RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. 1 a 3. Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. III. - PREZZI La serie di prezzi e' indicata, voce per voce, nella Nomenclatura (colonna 2) ed e' da convertire nelle competenti classi in base al seguente prospetto:
```
```
| | Classi per spedizioni vincolate
Serie | Classi | al peso minimo di
figuranti nella | per spedizioni|---------------------------------
Nomenclatura | senza vincolo| |
| di peso |500 chilogrammi | 1600 chilogrammi
1 | 2 | 3 | 4
-----------------|----------------|----------------|----------------
| | |
A | 1 | - | 2
B | 2 | - | 3
C | 4 | 5 | 7
D | 5 | 7 | 9
E (*) | 6 | 8 | 10
F (*) | 7 | 9 | 10
G | 8 | 10 | 11
H | 9 | 11 | 12
Tassa minima. - La tassa minima per spedizione e' uguale al prezzo di trasporto di un pacco ferroviario (tariffa speciale n. 101) di 50 kg. della stessa merce per la medesima percorrenza. Per le merci per le quali in Nomenclatura (colonna 6) non e' prevista la classificazione in base alla tariffa speciale n. 101 la tassa minima suddetta va calcolata rispetto alla serie N della tariffa stessa. TARIFFA N. 2 Merci in genere a carro I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. - Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV). 2. - Per le cose che siano ammesse al trasporto con le tariffe speciali o con le tariffa eccezionali, vedansi i Capi X e XI. II. - RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. III. - PREZZI La classe di prezzo e' indicata, voce per voce, nella Nomenclatura (colonne 3 a 5). Limitatamente al traffico interno italiano, per le cose per le quali la Nomenclatura non preveda una classe vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, devono essere stabilite - con le modalita' prescritte dal regio decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, lettera d) -- classi di prezzi piu' favorevoli di quelle fissate per i trasporti con vincolo di peso di 10 tonnellate, con un minimo di scarto di sei classi rispetto alla classe per 10 tonnellate. CAPO X. TARIFFE SPECIALI Oggetto. - Le tariffe speciali contengono le condizioni particolari e i prezzi (in deroga alle tariffe di cui al Capo IX), ai quali sono soggette determinate categorie di spedizioni o di cose, o dei quali possono fruire determinate cose, dietro esplicita richiesta del mittente sulla lettera di vettura. (*) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV - Nomenclatura e classificazione delle cose: Frutta fresche a) agrumi, anche in acqua di mare o salata; b) uva in natura; c) non nominate, in natura: 1) olive; 2) altre, anche pigiate. Pomodori freschi Ortaggi non nominati freschi in natura Legumi freschi in natura vengono percepite - in via provvisoria - le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocita' per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocita' per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento. Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie. L'Amministrazione ha facolta' di emanare le norme per l'applicazione della predetta cassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti Condizioni e Tariffe. TARIFFA SPECIALE N. 101 Pacchi ferroviari ordinari I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV). Le spedizioni devono essere costituite da un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi. 2. Esclusioni (1) da un solo collo di peso superiore a 50 chilogrammi e a quelle costituite da piu' colli si applica la tariffa n. 1 o le altre ammesse. II. - RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. I pacchi ingombranti, ai sensi della tariffa speciale n. 102 - Condizione particolare 3ª, sono esclusi dall'inoltro con treni viaggiatori. III. - PREZZI La "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV) indica la serie di prezzi applicabile a ciascuna merce. I prezzi sono comprensivi del diritto fisso cui l'art. 67 par. 5.
ZONE DI PERCORRENZA
fino a 20 kg.
da oltre 20 a 30 kg.
da oltre 30 a 40 kg.
da oltre 40 a 50 kg.
SERIE M
Fino a 100 km............. L. da km. 101 a 200......... " " " 201 " 400......... " " " 401 " 600......... " " " 601 " 900......... " " " 901 " 1200......... " oltre 1200 km............. "
230 340 440 510 560 670 740
320 480 620 710 780 940 1.040
420 620 810 920 1.010 1.220 1.350
500 740 970 1.100 1.210 1.460 1.620
SERIE N
Fino a 100 km............. L. da km. 101 a 200......... " " " 201 " 400......... " " " 401 " 600......... " " " 601 " 900......... " " " 901 " 1200......... " oltre 1200 km............. "
160 220 290 340 380 440 490
220 310 410 480 530 620 690
290 400 530 620 690 810 900
350 480 640 740 830 970 1.080
SERIE O
```
```
Fino a 100 km............. L.| 150 | 170 | 220 | 260
da km. 101 a 200......... " | 170 | 240 | 320 | 380
" " 201 " 400......... " | 220 | 310 | 400 | 480
" " 401 " 600......... " | 260 | 360 | 470 | 560
" " 601 " 900......... " | 290 | 410 | 530 | 640
" " 901 " 1200......... " | 340 | 480 | 620 | 740
oltre 1200 km............. " | 380 | 530 | 690 | 830
IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Documento di trasporto. - L'amministrazione ha facolta' di prescrivere una speciale lettera di vettura. 2ª Indicazioni da apporre sui cotti. - Il mittente deve indicare sul collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria, il destinatario e il domicilio di questi. 3ª Prescrizioni particolari per determinate cose. - Il peso effettivo delle spedizioni di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto al pesce va ridotto del 20%. 4ª Consegna a domicilio. - La consegna a domicilio e' obbligatoria - salvo le eccezioni che l'amministrazione ha facolta' di stabilire in relazione a particolari esigenze del commercio - nelle localita' nelle quali esiste tale servizio. L'Amministrazione ha facolta' di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali localita', la domanda di consegna in stazione, eventualmente fatta dal mittente nella lettera di vettura. 5ª Pagamento delle tasse. - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. TARIFFA SPECIALE N. 102 Pacchi ferroviari espressi I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le spedizioni costituite da un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi, contenenti merci consentite dalla tariffa speciale n. 101. Le spedizioni si accettano per le relazioni che l'Amministrazione stabilisce. 2. Esclusioni (1) da un solo collo di peso superiore a 50 chilogrammi e a quelle costituite da piu' colli si applica la tariffa n. 1 o le altre ammesse. II. - RESA I pacchi vengono trasportati con treni viaggiatori, anche diretti e direttissimi, designati dall'Amministrazione, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. 4. III. - PREZZI I prezzi sono comprensivi del diritto fisso cui l'art. 67 par. 5.
ZONE DI PERCORRENZA fino a 20 kg. da oltre 20 a 30 kg. da oltre 30 a 40 kg. da oltre 40 a 50 kg.
SERIE U - Pacchi ingombranti-
Fino a 100 km............. L. da km. 101 a 200......... " " " 201 " 400......... " " " 401 " 600......... " " " 601 " 900......... " " " 901 " 1200......... " oltre 1200 km............. " 440 610 790 910 1.050 1.200 1.350 530 730 950 1.090 1.210 1.440 1.620 640 880 1.140 1.310 1.450 1.730 1.940 770 1.060 1.370 1.570 1.740 2.080 2.330
SERIE V - Pacchi non ingombranti
Fino a 100 km............. L.| 290 | 410 | 530 | 640
da km. 101 a 200........ " | 400 | 560 | 730 | 880
" " 201 " 400........ " | 520 | 730 | 950 | 1.140
" " 401 " 600........ " | 610 | 850 | 1.110 | 1.330
" " 601 " 900........ " | 680 | 950 | 1.240 | 1.490
" " 901 " 1200........ " | 790 | 1.110 | 1.440 | 1.730
oltre 1200 km............. " | 900 | 1.260 | 1.640 | 1.970
IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Documento di trasporto e consegna delle cose. - L'Amministrazione ha facolta' di prescrivere una speciale lettera di vettura. La consegna delle cose deve essere; fatta alla gestione bagagli in tempo utile per l'inoltro. L'Amministrazione ha facolta' di stabilire particolari limiti di tempo in relazione alle esigenze del servizio. 2ª Indicazioni da apporre sui colli. - Il mittente deve indicare sul collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria, il destinatario e il domicilio di questi. 3ª Pacchi ingombranti. - Il pacco si considera ingombrante allorquando esso contenga, anche in parte, determinate merci che l'Amministrazione puo' stabilire, oppure contenga anche in parte merci il cui peso e' inferiore a kg. 250 per metro cubo, oppure quando tra le dimensioni una qualsiasi superi m. 2,50. Sono escluse le spedizioni di colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco, soggette in Svizzera al monopolio postale. Il pacco non e' considerato ingombrante negli altri casi. L'Amministrazione ha facolta' di emanare le relative norme di applicazione. 4ª Prescrizioni particolari per determinate cose. - Il peso effettivo delle spedizioni di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto al pesce va ridotto del 20%. 5ª Esclusione di alcuni servizi speciali. - Le spedizioni non possono essere gravate di spese anticipate. 6ª Consegna a domicilio. - La consegna a domicilio e' obbligatoria - salvo le eccezioni che l'Amministrazione ha facolta' di stabilire in relazione a particolari esigenze del commercio - nelle localita' nelle quali esiste tale servizio. L'Amministrazione ha facolta' di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali localita', la domanda di consegna in stazione, eventualmente fatta dal mittente nella lettera di vettura. 7ª Pagamento delle tasse. - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. TARIFFA SPECIALE N. 103 Prodotti alimentari I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Le derrate e i prodotti ortofrutticoli che possono essere spediti a carro in base alla presente tariffa risultano dalla"Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV). II. - RESA I trasporti sono inoltrati con treni merci denominati "derrate", ove questi esistano e sempreche' i veicoli adoperati per il carico posseggano i requisiti tecnici richiesti per l'inoltro con tali treni. L'inoltro da e per le stazioni non servite da treni derrate, avviene con i normali treni merci; l'Amministrazione, pero', cura, ove lo ritenga possibile, di utilizzare i treni merci atti a rendere piu' sollecita la resa. Il carico deve essere completato almeno un'ora prima della partenza del treno. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Per i trasporti da inoltrarsi con treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati vedasi il successivo titolo III-2. III. - PREZZI 1. - La "Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV) indica la serie di prezzi applicabile a ciascuna merce.
```
```
| PESO MINIMO PER CARRO
|---------------------------------------------------
SERIE | 6 tonnellate | 10 tonnellate | 15 tonnellate
|---------------------------------------------------
| Classi di prezzi
-----------------|---------------------------------------------------
A | 42 | 56 | 66
B | 44 | 60 | 70
C (*) | 46 (1) | 64 | 72
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