DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 12

Type DPR
Publication 1952-01-18
Ultimo aggiornamento 1952-01-26
State In force
Source Normattiva
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(*) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV - Nomenclatura e classi canone delle cose: Frutta fresche a) agrumi, anche in acqua di mare o salata; b) uva in natura; c) non nominate, in natura: 1) olive; 2) altre, anche pigiate. Pomodori freschi Ortaggi non nominati freschi in natura Legumi freschi in natura vengono percepite - in via provvisoria - le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocita' per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocita' per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento. Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie. L'Amministrazione ha facolta' di emanare le norme per l'applicazione della predetta tassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti Condizioni e Tariffe. (1) Col peso minimo di 5 tonnellate per carro. 2. - Il mittente puo' richiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati, alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75. La soprattassa e' ridotta al 20% in caso di treni accelerati e al 40% in caso di treni diretti. Per il percorso da effettuarsi con treno viaggiatori o con treno merci a questo equiparato, per l'allacciamento con il treno derrate, la soprattassa sopradetta si applica soltanto a tale percorso di congiunzione considerato isolatamente. IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1. Pesce fresco. - Il peso effettivo delle spedizioni a carro di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto a pesce va ridotto del 10%, oltre la franchigia del ghiaccio non contenuto nei colli ai sensi del punto 1°, sub a) dell'art. 36, par. 5. 2. Inesatta dichiarazione del peso. - L'esonero della soprattassa per inesatta dichiarazione di peso delle spedizioni per le quali sia stata richiesta dal mittente la verifica del peso stesso (art. 51, par. 2), non e' applicabile ai trasporti spediti in base alla presente tariffa, se la differenza in piu' o in meno accertata superi il 5% del peso dichiarato. TARIFFA SPECIALE N. 104 Bestiame 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE Sono ammessi gli animali vivi sciolti indicati nel punto III, spediti a carro. II. - RESA Con i prezzi di cui al punto III l'amministrazione provvede all'inoltro del bestiame (eccetto i cavalli da corsa, le bestie feroci e gli altri animali da zoo o da circo equestre) anche con i treni derrate e con i treni viaggiatori accelerati. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Il mittente puo' ribiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con i treni viaggiatori diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4, e 75. La soprattassa e' ridotta al 30%. Per i cavalli da corsa, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori alle normali condizioni degli articoli 43, par. 4, e 75. Non e' ammesso l'inoltro con treni viaggiatori delle spedizioni di bestie feroci e degli altri animali di zoo o da circo equestre. III. - PREZZI SERIE A. - Equini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110001&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) SERIE B - Bovini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110002&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) SERIE C - Suini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110003&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) SERIE D - Ovini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110004&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) Il bestiame equino destinato alla macellazione si tassa coi prezzi della serie C. Per fruire di tali prezzi il mittente deve presentare un certificato veterinario attestante la destinazione alla macellazione. I cani spediti sciolti si tassano coi prezzi della serie B per otto capi, qualunque sia il numero dei cani costituenti la spedizione. I cani da guardia del bestiame ovino sono trasportati gratuitamente purche' siano rinchiusi negli stessi carri in cui si trasportano gli armenti. Le bestie feroci e gli altri animali da zoo o da circo equestre, che vengono accettati con le cautele e modalita' ad essi proprie, si tassano coi prezzi della serie B. Le spedizioni miste, cioe' costituite da animali ascritti a serie di prezzi diverse, si considerano, agli effetti dell'applicazione delle tasse di porto, come se ciascun gruppo di animali ascritti a una medesima serie costituisce una spedizione separata. In nessun caso, peraltro, si deve percepire una tassa superiore a quella che risulterebbe considerando tali spedizioni miste come costituite interamente degli animali ascritti alla serie di prezzi piu' elevata. Per ogni spedizione di ovini e' ammesso il trasporto, nello stesso carro, di un capo equino o bovino di accompagnamento, che, agli effetti della tassazione, si considera come capo ascritto alla serie D. IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Carico del bestiame. - il carico del bestiame e' eseguito per cura dello speditore, a suo rischio e pericolo. Lo speditore ha facolta' di caricare, sempre a suo rischio e pericolo, i capi di bestiame che puo' contenere il carro messo a sua disposizione. La responsabilita' per le eventuali infrazioni alle leggi e ai regolamenti in materia di polizia veterinaria, protezione degli animali e simili, determinate dal carico di un eccessivo numero di capi, incombe esclusivamente allo speditore. Per il carico di ogni carro sono concesse otto ore. Il carico deve essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza. L'Amministrazione puo' elevare tali termini a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio. Il mittente deve: ricoprire il piano dei carri con paglia o torba essiccata oppure con segatura di legno, trucioli di legno, sabbia o altri materiali del genere (e' vietato l'uso di terra e simili materie); fornire le corde, le catene, le cavezze e quanto altro e' necessario per assicurare il bestiame; e infine accertarsi che il bestiame sia collocato e assicurato regolarmente. 2ª Custode del bestiame. - Per ogni spedizione e' concesso il trasporto gratuito di un custode, purche' egli prenda posto nel carro dove e' caricato il bestiame. Se il custode volesse prendere posto nelle carrozze viaggiatori di cui il treno fosse fornito, deve munirsi, pel tratto effettuato in carrozza, di biglietto di corsa semplice a tariffa ridotta n. 7 per la classe di viaggio. Quando per trasporto del bestiame sia fatto uso dei carrigabbia, il custode prende posto gratuitamente nel carro bagagli o, a pagamento con la tariffa ridotta n. 7, in carrozza viaggiatori. Se l'Amministrazione lo ritiene necessario, per motivi di cautela, puo' prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni su espresse. 3ª Bardature, attrezzi, bagagli e foraggi. Alimentazione del bestiame. - L'Amministrazione trasporta gratuitamente le bardature degli animali ascritti alla serie A e gli attrezzi necessari per il loro carico. Spetta allo speditore di provvedere all'alimentazione del bestiame. E' concesso il trasporto gratuito - qualunque sia la seria cui gli animali sono ascritti - degli alimenti necessari per la loro nutrizione durante il viaggio. Alla quantita' di alimento, che risulta non consumata all'atto della riconsegna e che eccede i 100 chilogrammi per spedizione, sono applicate le normali tasse di porto. Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco, gratuitamente, il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti pel viaggiatori ordinari. Nel caso d'irregolarita' si applica il disposto dell'art. 50, par. 1 b). 4ª Riconsegna del bestiame al destinatario. Scarico. Bestiame non ritirato. - Le spedizioni di bestiame sono poste a disposizione del destinatario entro due ore dall'arrivo del treno, indipendentemente dall'emissione dell'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44, Par. 2. L'Amministrazione puo' elevare tale termine a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio. Lo scarico del bestiame e' eseguito dal destinatario a suo rischio e pericolo. Lo scarico e il ritiro devono essere eseguiti entro otto ore dall'arrivo. Per le spedizioni giunte a destinazione nella sera puo' essere consentito, tuttavia, che lo scarico e l'asportazione del bestiame avvengano la mattina successiva, nel termine di due ore dall'apertura dello scalo. Il destinatario deve, in tale caso, svincolare il trasporto nel termine di quattro ore dall'arrivo e prendere in diretta, custodia il bestiame giacente nel carro ferroviario anche a mezzo di un suo incaricato. Ogni eventuale danno che si verificasse al bestiame in conseguenza della sua permanenza nel carro e nello scalo ferroviario, dopo lo svincolo e la presa in consegna del trasporto, e' a rischio e pericolo della parte. Il bestiame non scaricato e non ritirato nei termini sopra detti puo' essere ricoverato a cura dell'Amministrazione, a spese, rischio e pericolo dell'avente diritto. L'Amministrazione puo' vendere il bestiame (art. 48) qualora il suo valore presunto non copra le tasse dovutele e le spese fatte. Le spese di scarico e di accompagnamento al luogo di ricovero risultano dall'allegato 1, n. 11. TARIFFA SPECIALE N. 105 Veicoli in genere e rotabili da ferrovia I. - VEICOLI IN GENERE E ROTABILI DA FERROVIA, CARICATI SU CARRI FERROVIARI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110005&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Norme particolari di tassazione. a) Ai veicoli tassati con le classi di prezzi per veicolo, indicati nella presente tariffa, non sono applicabili le disposizioni dei par. 3 e 4 dell'art. 70. b) Quando per il trasporto di tali veicoli venga richiesto l'uso esclusivo di un carro o l'impiego di un carro equipaggio, si applica il peso minimo tassabile previsto dall'art. 70, par. 3, o quello previsto dalla presente tariffa se piu' elevato. Alle tasse competenti ai applica l'aumento del 10%. c) Le merci contenute nei veicoli, quando ne sia consentito il carico, sono tassate come una spedizione separata in base alle rispettive tariffe. 2ª Accessori e parti di ricambio degli autoveicoli. - Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come lanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili e cioe' il magnete o lo spinterogeno e il carburatore, ecc., nonche' i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono essere consegnati separatamente racchiusi in un collo munito di etichetta corrispondente a quella del veicolo cui si riferisce la stazione fa apposita annotazione sulla lettera di vettura. I predetti accessori possono anche, a richiesta del mittente, fermare oggetto di spedizione a pagamento, separata dal veicolo cui si riferiscono. E' ammesso, tuttavia, che i veicoli siano spediti col motore completo, nonche' con i relativi ordigni, accessori di dotazione o pezzi di ricambio nei seguenti casi: a) se il trasporto abbia luogo in carri equipaggi assicurati con lucchetti del mittente; b) se gli accessori, gli ordigni e i pezzi di ricambio siano direttamente e solidamente assicurati ai veicoli o collocati nel cofano del motore o anche racchiusi in cassette pure assicurate ai veicoli con solidi attacchi La chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua e i due capi della corda devono essere uniti e assicurati all'estremita' con piombi del mittente. E' anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema purche' offra le medesime garanzie di sicurezza E' consentito pure che i telai (chassis) siano spediti ugualmente con il motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno. Eccetto il caso di spedizione separata degli accessori, la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio. La responsabilita' dell'amministrazione e limitata a garantire l'incolumita' dell'imballaggio, dei lucchetti o dei piombi applicati dal mittente. 3ª Veicoli con carburante nei serbatoi. - I veicoli con motore sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante, sotto la osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7. 4ª Rotabili ferroviari circolanti sulle proprie ruote. Conduttore. - I rotabili da strade ferrate circolanti sulle proprie ruote presentati per la spedizione devono essere visitati da agente tecnico dell'Amministrazione che stabilisce se possono essere accettati Essi devono essere consegnati sulle rotaie e ritirati immediatamente all'arrivo. La prima untura di tali rotabili deve essere fatta dal mittente a sue spese; puo' anche farsi in partenza dall'Amministrazione con rimborso della spesa. Le locomotive, i locomotori e le automotrici rimorchiate dai treni devono essere, a cura dello speditore, scortate da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provvedere all'ingrassamento delle ruote e di verificare anche durante il viaggio lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche. Tanto nell'andata quanto nel ritorno, il conduttore fruisce del biglietto di corsa semplice di terza classe a tariffa ridotta n. 7. Per il trasporto delle locomotive, delle locomotive-tenders, delle automotrici e dei locomotori destinati a circolare isolati coi propri mezzi, occorrono preventivi accordi con l'Amministrazione. TARIFFA SPECIALE N. 106 Numerario, carte-valori e oggetti preziosi I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le cose seguenti: Biglietti di banca. | Oro in verghe, in rottami, co- Carta bollata. | niato e in lavori; oggetti mon- Carte-valori in genere. | tati in oro. Cartoline postali. | Platino in verghe, in rottami e Francobolli | in lavori; oggetti montati in | platino. Marche da bollo. | Monete metalliche. Titoli pubblici, azioni e | Perle e pietre preziose. obbligazioni. | 2. Esclusioni. - I biglietti di banca e le carte-valori non perfezionati o annullati; i francobolli, le marche da bollo e simili, annullati; le cambiali accettate, i vaglia bancari e i titoli nominativi in genere, si tassano, secondo i casi, in base ai prezzi della tariffa n. 1 o 2, oppure speciale n. 101 o 102. II.- RESA Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati: la relativa soprattassa si applica soltanto sulla parte del prezzo di trasporto calcolata in base al peso, come dal successivo titolo III. III. - PREZZI

Il prezzo di trasporto si calcola in base al peso delle cose spedite e in base ai valore dichiarato dallo speditore. La tassazione sul peso ha luogo, secondo i casi, in base ai prezzi della tariffa n. 1 o 2, o della serie M della tariffa speciale n. 101. Il valore si tassa in ragione di lire una per ogni 100 km. indivisibili e per ogni 1000 lire indivisibili, con un minimo di L. 150 per spedizione.

IV - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Documento di trasporto. - Deve essere presentato un esemplare in piu' della lettera di vettura per ogni trasporto. Lo speditore ha l'obbligo di dichiarare in tutte lettere sul documento di trasporto il valore che attribuisce alle cose spedite. 2ª - Imballaggio - Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili. I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente e in perfetta condizione, vale a dire ne sdrusciti ne' rattoppati. La bocca dei sacchi e delle tasche e' da chiudere con corda o cordicella di un sol pezzo senza aggiuntature, da annodare a doppio. Il nodo deve essere coperto da un suggello a ceralacca e le estremita' della corda o della cordicella sono da sovrapporre e fermare ad un cartellino con altro suggello uguale; queste possono anche essere riunite presso il nodo con piombi. Le scatole, le casse o i barili devono essere inchiodati o cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o di rottura, ancorche' riparate. Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda di un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza non maggiore di 10 centimetri l'uno dall'altro, e con piombi in numero sufficiente ad assicurarne l'inviolabilita'. Ai barili deve essere applicata una cordicella in croce, assicurata alle due estremita' con suggelli a ceralacca o piombi. I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia o imbiancata di un sol pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli. Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta-tela o involti di tela lucida, di tela cerata o di altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca una adesione tale da rendere impossibile rimuoverli senza lasciare traccie visibili. L'impronta sui suggelli o sui piombi deve essere chiara e intelliggibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate lo impronte generiche o delle monete. Sulle lettere di vettura originali, sul duplicato e sul bollettino di consegna, deve essere applicato lo stesso suggello o unito il piombo apposito alla spedizione. Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono essere ripetute in iscritto sulle lettere di vettura, sul duplicato e sul bollettino di consegna nella colonna "marca e numeri". Se l'impronta dei suggelli non consiste in parole o iniziali, deve essere indicato nella colonna suddetta. 3ª - Indicazioni da apporre sui colli. - IL mittente deve scrivere sugli involucri, ovvero sulle pareti delle casse o dei barili, l'indirizzo del destinatario, il peso e il valore dichiarato del collo. Tali indicazioni possono essere anche ripetute su un cartellino unito al collo con cordicella. TARIFFA SPECIALE N. 107 Giornali e altre pubblicazioni periodiche I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le spedizioni di: a) giornali propriamente detti, portanti notizie politiche, economiche, sportive, di attualita', ecc, compresi quelli che, pur avendo tutte le caratteristiche del quotidiano, escono una o piu' volte la settimana; b) pubblicazioni, anche illustrate, aventi carattere di periodicita', quali riviste e rassegne di letteratura, di scienze, di mode, di teatro di sport, di giuochi, di viaggi e simili, e relativi supplementi; c) dispense e collane popolari a periodicita' costante di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, religiose, artistiche e simili; orari e tariffe delle imprese di trasporto; listini, cataloghi, notiziari e simili di istituti di credito o di imprese industriali e commerciali. Le spedizioni devono essere effettuate da case editrici e librarie o dalle loro agenzie di distribuzione o spedizione. L'Amministrazione ha la facolta' di ammettere altre categoria di mittenti al godimento della tariffa, e di estenderla ai sommari ed ai cartelli pubblicitari relativi alle pubblicazioni cui si riferiscono. 2. Esclusioni. - Non sono ammesse le spedizioni di quotidiani ed altre pubblicazioni invendute inviate per "resa". II. - RESA Le spedizioni vengono trasportate, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75, con i treni viaggiatori designati dall'Amministrazione in base alle richieste dei mittenti che risultino compatibili con le esigenze del servizio. E' di regola escluso l'inoltro: a) con i treni viaggiatori di lusso; b) con gli elettrotreni, le automotrici e le elettromotrici, i quali abbiano classifica di rapidi, direttissimi o diretti L'inoltro puo' avere tuttavia luogo a seguito di preventivi accordi con l'Amministrazione, la quale, ove giudichi di poterlo consentire, applica i prezzi competenti maggiorati del 50%. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. III. - PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO 1. - Sono applicabili i seguenti prezzi:

=====================================================================

|PREZZI PER CHILOGRAMMO INDIVISIBILE

|E PER QUALSIASI DISTANZA

|====================================

| | B) Spedi-

TIPO |A) Spedizioni ordinarie|zioni in ab-

| | bonamento

|-----------------------|-----------

| | Minimo per |

| Prezzo | spedizione | Prezzo

| | |

| 1 | 2 | 3

--------------------------------|----------|------------|-----------

```

a)

Giornali propriamente detti: | | |

```

cui al titolo I, punto 1 a) L.| 5 | 50 | 2

```

b)

Pubblicazioni periodiche: | | |

```

cui al titolo I, punto 1 b) " | 8 | 100 | 5 (*)

```

c)

Dispense ed altro: | | |

```

cui al titolo I, punto 1 c) " | 12 | 120 | 6

```

2.
  • Le tasse di trasporto per le spedizioni ordinarie (colonne 1 e 2) si calcolano sul peso complessivo dei colli indicati nel foglio di spedizione arrotondato al chilogrammo superiore. 3. - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. 4. - L'Amministrazione puo' stabilire con i singoli mittenti un contratto di abbonamento il cui ammontare viene determinato sui quantitativi medi accertati e sulla base del prezzo ridotto per spedizioni in abbonamento (colonna 3). L'abbonamento e rivedibile periodicamente. (*) In via provvisoria, si applica il prezzo di L. 2,50 IV. CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Documento di trasporto. a) Spedizioni ordinarie: per ciascuna spedizione il mittente e' tenuto a presentare, in luogo della normale lettera di vettura, un foglio di spedizione per la stazione alla quale sono diretti i singoli colli costituenti la spedizione (con l'indicazione dei destinatari, del numero dei colli indirizzati a ciascuno, del loro peso). Ciascun foglio di spedizione non puo' riferirsi a un numero di destinatari maggiore di dieci. Il mittente deve inoltre presentare, per ciascun treno, un riepilogo dei fogli di spedizione, in triplice copia, nel quale siano riportate le indicazioni esposte sui fogli stessi al fine di stabilire il numero dei colli presentati, il peso complessivo dei colli e l'ammontare totale delle tasse di trasporto. b) Spedizioni in abbonamento: per queste spedizioni non occorre presentare alla stazione i documenti indicati alla precedente lettera a), ma, per ciascun treno, una dichiarazione complessiva del numero dei colli e del loro peso totale. 2ª - Imballaggio. - I colli devono essere solidamente legati sotto forma di pacchi senza involucro di sorta. E' tuttavia ammesso un imballaggio che lasci scoperti i due fianchi opposti di ciascun pacco, ma tale da garantirne il contenuto. Le pubblicazioni periodiche, le dispense e le altre cose di cui al titolo I, punto 1 b) e c) possono essere presentate anche in pacchi chiusi, in tal caso i trasporti vengono tassati coi prezzi competenti raddoppiati. Ciascun collo non deve avere un peso superiore a kg. 20. 3ª - Indicazioni da apporre sui colli. - Su ciascun collo deve essere incollata una fascetta con le indicazioni a stampa del destinatario e della destinazione. L'Amministrazione puo' stabilire modelli e colori differenti a seconda che trattisi: a) di spedizioni ordinarie; b) di spedizioni in abbonamento. 4ª - Presentazione dei trasporti. - La consegna alla gestione bagagli deve essere fatta almeno: per i giornali propria- | spedizioni ordinarie 60' prima mente detti, cui al | titolo I, punto 1 a) | spedizioni in abbon. 30' prima per le pubblicazioni pe- | spedizioni ordinarie 120' prima riodiche, dispense e | altro, cui al titolo | I, punto 1 b e c) | spedizioni in abbon. 60' prima della partenza del treno di inoltro, salvo l'osservanza di differenti termini in talune stazioni dove le esigenze del servizio ferroviario lo richiedano. Per le spedizioni in abbonamento puo' essere consentito che la consegna dei pacchi avvenga direttamente ai treni, previo accordi particolari e compatibilmente con le esigenze del servizio. 5ª - Riconsegna dei trasporti. - La riconsegna dei colli ai singoli destinatari, inscritti nel foglio di spedizione, ha luogo mediante firma di ricevuta nell'apposita casella contenuta sul foglio stesso o in apposito registro di stazione. 6ª Irregolarita' nei trasporti. - Qualora venga accertato che, anche in uno solo dei colli, comunque spediti, siano contenute cose non dichiarate o non ammesse, l'Amministrazione ha diritto al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte la tassa calcolata per l'intera spedizione in base alla presente tariffa. In caso di recidiva come in caso di abusi di maggiore gravita', l'Amministrazione ha la facolta' di sospendere, nei confronti del mittente, l'applicazione della tariffa. 7ª - Indennizzo in caso di perdita o avaria. - L'indennizzo massimo e' del 50% del prezzo di testata o di copertina. Esso non puo' comunque superare lire 500 per chilogrammo. Nei contratti di abbonamento l'Amministrazione puo' stabilire particolari clausole a modifica della responsabilita' per ritardo, perdita o avaria. TARIFFA SPECIALE N. 108 Esplosivi I. - LIMITI DI APPLICAZIONE La tariffa si applica alle spedizioni degli esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7. II. RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. III. - PREZZI

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Peso della spedizione Prezzo per tonnellata e per chilometro Tasse minime

Gli esplosivi per uso di mina si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del 20%. IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Le operazioni di carico e scarico per le spedizioni fino a 300 kg. spettano all'Amministrazione; per quelle di peso superiore, al mittente e al destinatario. 2ª - In aggiunta ai prezzi suesposti e' dovuta una tassa per sorveglianza lungo il viaggio in ragione di lire 500 per tonnellata indivisibile di peso tassabile, nonche', quando del caso, le tasse accessorie di cui all'allegato n. 7. TARIFFA SPECIALE N. 109 Feretri e resti umani 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le spedizioni di feretri, anche caricati su carri mortuari, e quelle di ceneri mortuarie, di ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate. 2. Esclusioni. - Non sono soggetti a questa tariffa, e si tassano, secondo i casi, in base alla tariffa n. 1 o 2 oppure speciale n. 101 gli scheletri e loro parti che siano destinati a scopo di studio, che non siano soggetti alle speciali tasse governative stabilite per il trasferimento dei resti umani e che siano in condizioni tali da non poter nuocere all'igiene pubblica. II. - RESA Le spedizioni vengono trasportate, compatibilmente con le esigenze del servizio, coi treni viaggiatori, anche accelerati o diretti, designati dal mittente, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. III. - PREZZI

NOMENCLATURA Prezzo per km Lire

IV. CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Uso esclusivo dei carri. - Per il trasporto dei feretri e' concesso l'uso esclusivo del carro senza pagamento della relativa soprattassa (art. 70, par. 5). 2ª. Permesso dell'Autorita' per il trasporto. - Per ogni trasporto di feretri, di ceneri mortuarie e di parti di cadaveri lo speditore deve consegnare alla stazione di partenza il permesso dello Autorita' amministrative, secondo quanto dispongono le leggi e i regolamenti in vigore. 3ª - Addobbi funebri. - L'Amministrazione tiene a disposizione del pubblico addobbi funebri da applicare nell'interno del carro nel quale devesi trasportare il feretro. Il mittente, qualora li desideri, deve farne in tempo utile richiesta alla stazione da dove il feretro deve essere spedito, pagando, oltre le tasse di trasporto del feretro, anche quella di lire 2000 per il nolo degli addobbi funebri. I detti addobbi, oltreche' per trasporti in servizio interno, possono servire anche per trasporti in servizio cumulativo italiano, a condizione che le spedizioni siano in partenza da stazioni della rete dello Stato. 4ª - Viaggi di persone che accompagnano i feretri. - Per ogni trasporto di feretri sono concessi alle persone designate dallo speditore, col massimo di tre persone, biglietti nominativi di corsa semplice o di andata-ritorno speciali di qualsiasi classe a tariffa ridotta n. 7 per il viaggio fra la localita' di partenza e quella di destinazione del feretro. La designazione dei viaggiatori deve essere fatta sul duplicato della lettera vettura relativo alla spedizione del feretro. I biglietti si rilasciano dietro esibizione del duplicato medesimo. Il rilascio dei biglietti deve essere richiesto entro tre giorni successivi a quello di accettazione della spedizione del feretro. Nessuna agevolazione e' accordata per l'eventuale viaggio di ritorno quando fossero stati chiesti biglietti di corsa semplice. CAPO XI. TARIFFE ECCEZIONALI Condizioni generali di applicazione 1ª - Le condizioni di provenienza, d'itinerario o di destinazione, stabilita per fruire delle tariffe eccezionali, sono inderogabili e quindi le tariffe medesime non possono applicarsi quando la provenienza originaria delle merci spedite o la loro definitiva destinazione siano diverse da quelle specificate nelle tariffe stesse o quando sia intervenuta la rispedizione delle cose da o per localita' che non trovansi specificate nelle tariffe stesse. 2ª - Salvo che sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali, esse sono applicabili alle spedizioni dall'interno per l'estero e non lo sono invece a quelle in provenienza dall'estero o in transito per l'Italia. 3ª Le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e scali lacuali ammessi al servizio cumulativo o di corrispondenza colle Ferrovie dello Stato fruiscono delle tariffe eccezionali, ma pel sole percorso delle ferrovie stesse e sempre quando non sia diversamente disposto nelle singole tariffe, in quei medesimi casi nei quali potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di contatto con le ferrovie concesse, le tramvie e i laghi predetti. 4ª - Le tariffe eccezionali valevoli per una data localita' servita da piu' stazioni s'intendono applicabili alle spedizioni da e per tutte le dette stazioni, salvo che nelle tariffe sia singolarmente nominata qualcuna delle stazioni stesse, nel qual caso valgono soltanto per le spedizioni da e per tale stazione. 5ª Salvo disposizioni particolari nelle singole tariffe, alle condizioni di cui agli articoli 43, 4 e 75 il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. TARIFFA ECCEZIONALE N. 201 Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna 1. LIMITI DI APPLICAZIONE E PREZZI PARTE PRIMA: Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi Derrate ammesse. - La "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte TV) indica quali sono le derrate ammesse e la serie di prezzi a ciascuna di esse applicabile. STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE | Stazioni situate sulla linea | Stazioni di tutta la rete dello Fiumicino-Roma-Poscara-Tor- | Stato. toreto Nereto Controguerra | (con le diramazioni Ponte | Galeria-Maccarese, Fregene, | Sulmona-Raiano e Giulianova | -Teramo) e quelle al sud di | essa. | Stazioni della Sardegna. | PREZZI

=====================================================================

| PESO MINIMO PER CARRO

|-----------------------------------------------

S E R I E | 6 tonnellate | 10 tonnellate | 15 tonnellate

|-----------------------------------------------

| Classi di prezzi

--------------------|-----------------------------------------------

A | 44 | 59 | 69

B | 46 | 63 | 73

| | | | 48 (1) | |

C (*) | 55 (1)(2) | 67 | 77

60 (1)(3)

D | 55 | 67 | 77

(1) Col peso minimo di 5 tonnellate per carro. (2) Valevole per i trasporti di: pomodori freschi, ortaggi non nominati freschi in natura, legumi freschi in natura, percorrenti almeno km 700. (3) Valevole per i trasporti di: pomodori freschi, ortaggi non nominati freschi in natura, legumi freschi in natura, percorrenti almeno km. 1000. PARTE SECONDA - Agrumi (2) Sono ammessi gli agrumi anche se in acqua di mare o salata.

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - Tonn. Classe

SERIE E


| | | 10 | 66

Stazioni della Sicilia |Stazioni della Sicilia| | 15 | 76

=====================================================================

| | Peso |

STAZIONI | STAZIONI | minimo | Classe

MITTENTI | DESTINATARIE | - |

| | Tonn. |


SERIE F

Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Pescara - Tortore- to Nereto Contro- guerra (con le di- ramazioni Ponte Galeria-Maccarese- Fregene, Sulmona - Raiano e Giuliano- va - Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di almeno 500 km. 10 15 73 83

SERIE G


Stazioni della linea | | |

Fiumicino - Roma - | | |

Pescara - Tortore- | | |

to Nereto Contro- | | |

guerra (con le di- | Stazioni di tutta la| 10 | 69

ramazioni Ponte | rete dello Stato | 15 | 78

Galeria-Maccarese- | | |

Fregene, Sulmona - | | |

Raiano e Giuliano- | | |

va - Teramo) e | | |

quelle al sud di | | |

essa. | | |

Stazioni della Sardegna | | |

II CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Condizioni per il trasporto. - Alle derrate ascritte alle serie A, B e C e agli agrumi sono estese le norme particolari della tariffa speciale n. 103, circa l'inoltro e la resa, la tassazione dei percorsi effettuati con i treni viaggiatori (o con i treni merci a questi equiparati) e le prescrizioni per determinate merci. Alle derrate ascritte alla serie D tali norme particolari non sono invece applicabili. 2ª - Termini per il carico e per tu scarico. - Il carico deve essere ultimato non oltre sei ore utili dal momento in cui il carro e' messo a disposizione dello speditore e almeno un'ora prima della partenza del treno. Lo scarico deve essere eseguito entro sei ore utili dal momento in cui e' dato l'avviso, se questo e consegnato a mano, o trasmesso con fonogramma, ovvero con telegramma, ed entro dodici ore utili da quella d'impostazione, se la lettera d'avviso e' inoltrata per posta. 3ª - Pesce fresco. - Il peso effettivo delle spedizioni a carro di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto a pesce va ridotto del 10%, oltre la franchigia del ghiaccio non contenuto nei colli ai sensi del punto 1°, sub a) dell'art. 36, par. 5. 4ª - Inesatta dichiarazione del peso. - L'esonero della soprattassa per inesatta dichiarazione del peso, delle spedizioni per le quali sia stata richiesta dal mittente la verifica del peso stesso (art. 51, par. 2), non e' applicabile ai trasporti spediti in base alla presente tariffa, se la differenza in piu' o in meno accertata superi il 5% del peso dichiarato. TARIFFA ECCEZIONALE N. 202 Bestiame dalla Sardegna

=====================================================================

STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE

------------------------------------|--------------------------------

1 | Stazioni della Sardegna. | Stazioni della Sardegna.

2 | Tutte le stazioni marit- | Stazioni di tutta la rete dello

| time della rete (esclu- | Stato (escluse quelle sarde).

| se quelle sarde). |


PREZZI: quelli della tariffa speciale n. 104, ridotti del 15%. CONDIZIONI PARTICOLARI Per le spedizioni di cui al punto 2 la provenienza del bestiame dalla Sardegna deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e - ove l'Amministrazione lo giudichi necessario - debitamente comprovata. In mancanza di tale dichiarazione o di tale prova le spedizioni sono escluse dalla tariffa. Per il resto valgono le condizioni della tariffa speciale n. 104. TARIFFA ECCEZIONALE. N. 203 Autoveicoli attraverso lo stretto di Messina SERIE A - Autovetture (esclusi gli Autopullman) anche con rimorchietto portabagaglio

=====================================================================

| PREZZO |

| PER AUTOVETTURA | PREZZO

|---------------------------| supplemen-

RELAZIONI |fino 3 posti|oltre 3 sposti| tare

|---------------------------| pel rimor-

| | chietto

| compreso posto di guida |

-----------------------------|---------------------------|-----------

TRASPORTI FRA LE STAZIONI DI:| | |

Messina Marittima e Villa | | |

San Giovanni Marittima... | | |

o | L. 2.000 | L. 2.500 | L. 500

Messina Marittima e Reggio | | |

di Calabria Marittima.... | | |

Nei prezzi suindicati sono comprese le tasse per il trasporto fino a kg. 80 di colli a mano dei viaggiatori. SERIE B Altri autoveicoli

VEICOLI Peso minimo per veicolo tonnellate PREZZI per tonnellata fra Messina Marittima e Villa S. Giov. M. o Reggio Cal. M.

Nota. Per gli autocarri carichi, il calcolo del prezzo di trasporto viene tatto sul peso complessivo (veicolo e Merce caricata). CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - I trasporti si effettuano con le modalita' dei bagagli registrati, salvo osservanza delle disposizioni di cui alla presente tariffa, che e' applicabile al solo servizio locale. 2ª - Le autovetture carrozzate a "giardinetta" sono assimilate alle autovetture oltre 2 posti, se contengono non oltre 80 kg. di merci nota alla serie A); altrimenti sono tassate con i prezzi della serie B.2. 3ª - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. 4ª - L'accettazione delle spedizioni e' subordinata alla disponibilita' di spazio sulla nave-traghetto e alla possibilita' di trasporto in relazione allo stato del mare. 5ª - Gli autoveicoli delle serie A e B.1 e quelli vuoti della serie B.2 devono essere presentati al pontile d'imbarco almeno trenta minuti prima della partenza della nave-traghetto; gli autocarri carichi della serie B.2 devono essere presentati al ponte a bilico, per l'accertamento del peso, almeno quaranta minuti prima della partenza della nave-traghetto. 6ª - Il trasporto e' fatto sopra coperta. Alle relative operazioni di carico e scarico devono provvedere le parti, ricorrendo anche al funzionamento del motore. La conduttura che porta il carburante al carburatore deve essere chiusa quando esita l'apposito dispositivo. 7ª - Sullo scontrino devono essere indicati la marca di fabbrica e il tipo dell'autoveicolo, la sigla della provincia, il numero esistente sulla targa di riconoscimento e, limitatamente agli autocarri carichi, il peso. 8ª - Gli autisti e gli altri viaggiatori dell'autoveicolo devono essere muniti di regolari biglietti per trasporto delle loro persone. 9ª - I colli a mano eventualmente caricati negli autoveicoli di cui alla serie B e quelli eccedenti kg. 80 ammessi dalla serio A sono soggetti alle disposizioni dell'art. 13 delle presenti Condizioni e Tariffe. 10ª - Nel caso che all'arrivo della nave-traghetto non venga effettuato l'immediato scarico dell'autoveicolo, l'Amministrazione-vi provvede di sua iniziativa e le relative spese vanno a carico della parte. 11ª - Durante il viaggio l'autoveicolo e il suo eventuale carico s'intendono in diretta custodia della parte; pertanto l'Amministrazione e' esonerata da qualsiasi responsabilita' in caso di avaria o perdita dipendente da difetto di sorveglianza. TARIFFA ECCEZIONALE N. 204 Cereali, loro farine e paste da minestra

=====================================================================

| STAZIONI | |

STAZIONI MITTENTI | DESTINATARIE | Peso |

------------------------|------------------------| minimo |

| | - | Classe

Tutte le stazioni | Tutte le stazioni | Tonnel-|

delle linee dello Stato |delle linee dello Stato | late |

-------------------------------------------------|--------|----------

Cereali: | |

| |

| |

Farina di cereali non torrefatti: | | 77

a)

di grano o frumento........................| 15 | 80 (1)

| | 82 (2)

| |

b)

di granoturco o formentone.................| 15 | 77

c)

di altri cereali...........................| 15 | 76

Paste da minestra comuni.........................| 10 | 77

(1) Valevole - in via provvisoria - per i trasporti percorrenti almeno 500 km. (2) Valevole - in via provvisoria - per i trasporti percorrenti almeno 800 km. TARIFFA ECCEZIONALE N. 205 Sale comune

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

TARIFFA ECCEZIONALE N. 206 Radica di liquerizia

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

TARIFFA ECCEZIONALE N. 207

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

Fruiscono di questa tariffa le foglie tanto intere quanto polverizzate o in tritumi. TARIFFA ECCEZIONALE N. 208 Fieno, erba comune secca e paglia comune, compressi

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

(*) In via provvisoria si applica sul peso minimo di 5 tonnellate TARIFFA ECCEZIONALE N. 209 Legname di produzione nazionale

=====================================================================

SERIE A. - Legno comune greggio, lavorato con | Peso |

l'ascia o segato diritto | minimo |

------------------------------------------------| - | Classe

STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE |tonnellate |

-----------------------|------------------------|-----------|--------

Tutte le stazioni delle|Tutte le stazioni delle | |

linee dello Stato | linee dello Stato | |

------------------------------------------------| |

| 10 | 74

I. - Legno comune greggio (tronchi | | 78(1)

anche scortecciati). | | 78

| 15 | 82(1)

II. - Legno comune lavorato con | 10 | 72

l'ascia (appuntito, squadra- | | 76(1)

to) o sogato diritto. | 15 | 74

| | 79(1)

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 500 chilometri.

=====================================================================

SERIE B. - Assicelle di qualunque essenza pre- | Peso |

parate per cassette da imballaggio | minimo |

------------------------------------------------| - | Classe

STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE |tonnellate |

-----------------------|------------------------|-----------|--------

Stazioni della linea | | |

Fiumicino - Roma-Pe- | | |

scara - Tortoreto | | |

Nereto Controguerra | | |

(con le diramazioni | | |

Ponte Galeria-Macca- | | |

rese Fregene, Sulmo- |Le stazioni delle linee | 10 | 73

na-Raiano e Giulia- | a fianco indicate | |

nova-Teramo) e quel- | | 15 | 77

le al sud di essa | | |

I mittenti hanno l'obbligo di dichiarare, nella lettera di vettura, che le assicelle devono esclusivamente servire per la fabbricazione delle cassette d'imballaggio. TARIFFA ECCEZIONALE N. 210 Sughero e ritagli di sughero La tariffa e' applicabile al sughero greggio, o in pezzi cubici, prismatici o in tavole, nonche' ai ritagli di sughero sciolti e al sughero di scarto.

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

(1) Applicabile al sughero di scarto e ai ritagli di sughero sciolti. TARIFFA ECCEZIONALE N. 211 Carta in metodi per giornali quotidiani

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

Le spedizioni devono essere dirette ad Amministrazioni di giornali quotidiani editi in Italia oppure, per loro conto, all'Unione Editori Giornali o all'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta. TARIFFA ECCEZIONALE N. 212 Gas metano, butano e propano e loro recipienti Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 213 Pirite di ferro e ceneri di piriti di ferro di produzione nazionale Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 214 Zolfo Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 215 Lana sudicia

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

TARIFFA ECCEZIONALE N. 216 Fertilizzanti e correttivi del terreno Preparazioni chimiche per usi agricoli

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

TARIFFA ECCEZIONALE N. 217 Bauxite in pezzi di produzione nazionale

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

TARIFFA ECCEZIONALE N. 218 Asfalto

=====================================================================

| | Peso | | STAZIONI | minimo |

STAZIONI MITTENTI | DESTINATARIE | - | Classe

| |tonnellate |

-----------------------|-----------------------|-----------|---------

Stazioni della Sicilia | Stazioni della Sicilia| |

--------------- | |

Stazioni della Sarde- | Stazioni della Sarde- | |

gna | gna | |

-----------------------------------------------| |

a)

In pezzi anche squadrati o in polvere; in | |

lastre per pavimenti, gradini e soglie | 15 | 84

b)

Mastice d'asfalto........................ | 15 | 82

TARIFFA ECCEZIONALE N. 219 Legna da ardere (esclusi fascine di minuta legna, sarmenti scheggie, sughero e cortecce d'albero)

STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 300 km. (2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 km. TARIFFA ECCEZIONALE N. 251 (3) Merci di produzione nazionale in esportazioni dall'Italia via terra I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato. Stazioni destinatarie; stazioni estere poste oltre quelle di Ventimiglia, Modane, iselle, Pino, Chiasso, Tiralo, Brennero, San Candido, Tarvisio, nonche' quelle di Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia. II. - PREZZI Quelli delle tariffe: a) ordinarie nn. 1, 2; b) speciali nn. 101, 103, 105; c) eccezionali nn. 201, 213, 214, ridotti delle percentuali qui appresso indicate: SERIE A (2)

=====================================================================

Merci ascritte alla tariffa speciale | Percorrenza delle spedizioni

n. 103 |------------------------------

| km. 201-400 | oltre km. 400

--------------------------------------|---------------|--------------

Percentuali di riduzione applicabili..| 14 | 18

| |

SERIE B (2)

=====================================================================

Merci ascritte alla tariffa speciale | Percorrenza delle spedizioni

n. 201 |------------------------------

|fino a km. 1000|oltre km. 1000

--------------------------------------|---------------|--------------

PARTE I. - Derrate e prodotti orto- | |

frutticoli esclusi gli | |

agrumi | |

Percentuali di riduzione applica- | |

bili............................ | 15 | 20

| |

PARTE II. - Agrumi | |

Percentuali di riduzione applica- | |

bili............................ | 20 | 25

SERIE C

=====================================================================

Merce | Percorrenza delle spedizioni

---------------------------------|-----------------------------------

| | |

Patate | | |

Vino (compresi vermut e marsala),| fino a | km. | oltre

vino cotto o concentrato anche| km. 500 | 501-1000| km. 1000

chinato o misto con uova; con-| | |

tenenti fino al 25% in volume| | |

di alcole | | |

---------------------------------|-------------|----------|---------

Percentuali di riduzione appli- | | |

cabili........................ | 10 | 20 | 30

SERIE D

=====================================================================

Merci non comprese | Percorrenza delle spedizioni

nelle precedenti serie |-------------------------------------

della presente tariffa | km. | km. | km. | oltre

| 101-300 | 301-600 | 601-900| km. 900

-------------------------------|---------|---------|--------|--------

Percentuali di riduzione appli-| | | |

cabili........................| 10 | 15 | 18 | 20

III. - CONDIZIONI SPECIALI (3) 1ª. - La presente tariffa e' applicabile alle merci di produzione nazionale e dichiarate come tali, spedite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente alle stazioni estere indicate nella Parte I; non e' applicabile ai trasporti scortati da bolletta doganale di temporanea esportazione o rispediti dai transiti di confine in regime di temporanea esportazione. 2ª. - E' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito per essere poi rispediti all'estero per ferrovia sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'Amministrazione. Ai trasporti in destinazione di Chiasso e di Modane la presente tariffa puo' essere applicata in via di rimborso, quando sia fornita la prova che trattasi di merci destinate al consumo locale. TARIFFA ECCEZIONALE N. 252 (3) Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via mare I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato. Stazioni destinatarie: Ancona marittima Napoli marittima, escluse le Anzio Calate orientali Bari marittima Napoli San Giovanni Barra Barletta marittima Olbia marittima (Porto e Iso Brindisi marittima la Bianca) Cagliari Palermo marittima Castellammare di Stabia ma- Pescara rittima Porto Empedocle marittima Catania marittima Porto Torres Chioggia Ravenna (Darsena) Civitavecchia marittima Reggio di Calabria marittima Fiumicino Porto Canale Rimini Gallipoli marittima (delle Salerno marittima Ferrovie del Sud-Est) Savona marittima Genova marittima Siracusa marittima Imperia Oneglia Taranto marittima Termini Imerese Imperia Porto Maurizio Torre Annunziata marittima La Spezia marittima Venezia marittima Licata marittima Venezia Mestre (1) Livorno marittima Venezia Scalo Marghera Manfredonia marittima Viareggio Scalo Messina marittima Vibo Valentia Molfetta -- Monfalcone Trieste marittima (1) Limitatamente ai trasporti: a) indirizzati alla Societa' Veneta per l'esercizio dei magazzini generali e spedizioni b) destinati alla esportazione via mare attraverso gli stabilimenti serviti dal raccordo della Societa'. del porto industriale di Venezia; per onesti ultimi le tasse di porto dovranno essere calcolate per Venezia Scalo Marghera. II. - PREZZI (2) Quelli delle tariffe: a) ordinarie nn. 1, 2; b) speciali no. 101, 103, 105; c) eccezionali nn. 201, 213, 214, ridotti delle percentuali qui sotto indicate:

=====================================================================

| PERCORRENZA DELLE SPEDIZIONI

|--------------------------------

| fino a km. 200 | oltre km. 200

|-----------------|--------------

Percentuali di riduzione appli- | |

cabili....................... | 10 | 15

III. - CONDIZIONI SPECIALI (3) La presente tariffa compete alle merci di produzione nazionale spedite alle stazioni marittime sopra indicate per esservi imbarcate direttamente per l'estero; non e' applicabile alle spedizioni scortate da bolletta doganale di temporanea esportazione e rispedite dai porti in regime di temporanea esportazione. 2ª. - Le spedizioni devono essere presentate con la speciale lettera di vettura prevista per questa tariffa. Nell'uso della lettera di vettura e' implicita la dichiarazione che la merce spedita e' di produzione nazionale ed e' destinata all'esportazione via mare. 3ª. - Le riduzioni sono applicate a titolo provvisorio in partenza per le spedizioni in affrancato ed in arrivo per quelle in assegnato, e diventano definitive solo in quanto venga fornita all'amministrazione, entro 6 mesi dalla data della spedizione, la prova dell'eseguito imbarco ti tutta la merce per l'estero. 4ª. - Ove l'imbarco, per qualsiasi motivo, non sia stato eseguito entro 6 mesi dalla data della spedizione, o quando siasi accertato che tutta o parte della merce fu destinata a localita' esclusa dal beneficio della presente tariffa, l'intera spedizione e' soggetta al pagamento della differenza di tasse e delle soprattasse di cui l'art. 50, 1-b). Si procede pero' alla sola correzione delle tasse se il mittente, o il destinatario, abbia notificato l'avvenuto cambiamento od il mancato imbarco di tutta o di parte della spedizione al Controllo Merci della Ferrovie dello Stato, anche per mezzo delle stazioni interessate, non piu' tardi di un mese dalla data in cui il cambiamento fu ordinato, prima dello scadere dei 6 mesi se l'imbarco non e' avvenuto p se, pure essendo avvenuto l'imbarco entro i 6 mesi dalla data della spedizione, non ne sia fornita la prova entro il limite di tempo a norma della Condizione 3ª. 5ª. - Le norme e le modalita' atte a fornire la prova dell'eseguito imbarco sono stabilite dall'amministrazione. TARIFFA ECCEZIONALE N. 253 (1) Merci in transito attraverso l'Italia I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Spedizioni ascritte. - Sono soggette a questa tariffa - con esclusione dell'applicazione diretta di ogni altra - le spedizioni di merci provenienti dall'estero e destinate all'estero, che attraversano l'Italia tra due punti del confine terrestre, oppure tra un punto del confine terrestre e una stazione marittima o viceversa. La tariffa si deve anche applicare alle spedizioni di merci in transito attarverso l'Italia, effettuate con interruzioni del trasporto nelle stazioni di transito terrestre o marittime o in stazioni interne italiane, La tariffa si deve applicare, inoltre, nel caso di merci in transito, che attraversino l'Italia compiendo parte del percorso per ferrovia e parte con mezzi non ferroviari. II. - PREZZI Si applicano le tasse di porto competenti alla spedizione in base alla "Nomenclatura e Classificazione delle cose" (Parte IV), alle tariffe ordinarie di cui al Capo IX, o alle tariffe speciali di cui al Capo X, o alla Tariffa eccezionale n. 254, moltiplicate per i coefficienti temporanei indicati nelle seguenti serie: Serie 1ª Spedizioni non comprese nelle serie successive: A) percorrenti fino a 500 km., coefficiente 1,50; B) percorrenti oltre 500 km., coefficiente 1,30. TABELLE TABELLE Parte di provvedimento in formato grafico III. - CONDIZIONI PARTICOLARI. 1ª. - Agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, le stazioni di Genova Pegli, San Giuseppe di Cairo e Savona Letimbro sono considerate stazioni marittime. 2ª. - I prezzi valevoli per determinate destinazioni o provenienze estere sono applicabili, all'atto dell'eseguimento del trasporto, soltanto alle spedizioni effettuate con lettera di vettura diretta per le destinazioni o dalle provenienze estere stabilite. Qualora il trasporto abbia formato oggetto di rispedizione in una stazione intermedia, i detti prezzi sono applicati in via di rimborso, dietro presentazione di apposita domanda corredata dei documenti di trasporto comprovante la destinazione o la provenienza effettiva della merce e la identita' della merce oggetto della spedizione originaria con quella oggetto della rispedizione. La domanda di rimborso deve essere presentata non oltre 180 giorni dalla data di entrata del trasporto in Italia, risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dalla stazione di transito di entrata in Italia, e, per le merci provenienti dal mare, dalla data di spedizione dalla stazione marittima di partenza. TARIFFA ECCEZIONALE N. 254 Merci varie caricate nello stesso carro "groupage" I. - LIMITI DI APPLICAZIONE

=====================================================================

STAZIONI | |Peso minimo|

MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE | - |Classe

| |Tonnellate |

--------------------------------------------------|-----------|------

Tutte le | Stazioni estere situate oltre quelle | 6 |54

stazioni | di¹ Ventimiglia, Modane, Isello, Pi-| |56 (1)

delle linee| no, Chiasso, Brennero, San Candi-| |

dello Stato| do, Tarvisio, Poggioreale Campagna,| 10 |61

| Poggioreale del Carso e Sant'Elia. | |

o viceversa | 15 |62

II. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1° Non sono ammessi: a) gli oggetti d'arte; b) le materie infiammabili ed esplodenti; c) le spedizioni in cui una merce sorpassa in peso i due terzi del carico complessivo. 2° Sulla lettera di vettura le merci spedite devono essere dichiarate "Merci varie a carro (groupage)"; tale dichiarazione e' impegnativa per lo speditore ed implica la rinuncia all'applicazione delle norme degli articoli 24 e 72 delle presenti "Condizioni e Tariffe". 3° La tariffa e' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito di confine per essere poi rispediti sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'amministrazione. (1) Valevole soltanto per i trasporti in transito per l'Italia, di cui la tariffa eccezionale n. 253. CAPO XII PREZZI Parte di provvedimento in formato grafico III) Alla parte III - Allegati - sono apportate le seguenti varianti: ALLEGATO N. 1 - Tasse accessorie: Il testo dei progressivi nn. 2, 3 e 8 e' annullato e sostituito dal seguente: 2. a) Lettere di vettura| 15 |L. 10 per ogni esemplare e duplicato | | b) lettera di vettura| Tariffa n. 102 |L. 5 per ogni esemplare per i pacchi fer-| | roviari espressi | | c) lettera di vettura| 15 |L. 20 per ogni esemplare a decalco per i| |Riduzioni del 5, 10, 15, trasporti a carro | | 20 e 25% per quantita- | | tivi rispettivamente | | di 5, 10, 20,50 e 100 | | mila esemplari. | | d) idem per i tra-| 15 |L. 15 per ogni esempla- | | re. sporti in piccole| |Riduzioni come sopra. partite | | e) secondo originale| 15 |L. 10 per ogni esempla- | | re. della lettera di| | Riduzioni come sopra. vettura | | 3. a) Verifica e timbra-| 15 |L. 300 per ogni 100 e tura delle lettere| | semplari. di vettura | | b) idem del secondo| 15 |L. 100 per ogni 100 e originale | | plari. | | 8. Diritto fisso per| 67 |L. 100 per ogni spedi- spezione | | zione a carro. | |L. 20 per ogni spedi- | | zione in piccole par- | | tite (eccetto quelle | | in base alle Tariffe | | n. 101 e 102, perche' | | gia comprensive del | | diritto fisso). il=2; Al progressivo n. 11 le parole "Tariffa n. 105 G. V." sono annullate e sostituite dalle parole "Tariffa speciale n. 104". Al progressivo n. 16 sono annullate le parole "ordinarie nn. 101 e 102 G. V." e sostituite dalle seguenti "speciali nn. 101 e 102". Al progressivo n. 22 sono annullate le parole "per le spedizioni a grande o a piccola velocita'". Al progressivo n. 23 la cifra 0,10 e' modificata in 0,05. ALLEGATO n. 3 - Condizioni per trasporto di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi. Il titolo e il testo dell'Allegato e' annullato e sostituito dal seguente: ALLEGATO n. 3. - Condizioni particolari per i trasporti in carri serbatoi. Art. 1. - Per le spedizioni di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi, nonche' di gas compressi o liquefatti in carri serbatoi, valgono le stesse tariffe o classi assegnate alle dette merci spedite in botti, barili o bombole computando, peraltro, i prezzi per il peso minimo non inferiore a 10 tonnellate per spedizione, oppure in base al peso reale se superiore. - Eccezionalmente, pei carri di portata inferiore a 10 tonnellate, le tasse sono computate in base alla portata, senza che possano essere inferiori a quelle sul peso minimo di 6 tonnellate. Se la tara del carro serbatoio supera il peso tassabile, il prezzo si computa sul peso corrispondente alla tara. Tuttavia per la spedizione di prodotti chimici allo stato liquido effettuate con carregiare e per le spedizioni di gas compressi e liquefatti con carri serbatoi metallici deve in ogni caso assumersi come peso tassabile quello risultante dalla semisomma del peso della tara del carro e quello della merce caricata. Tale semisomma e' arrotondata al 100 chilogrammi superiori. Art. 2. - I carri serbatoi dell'amministrazione sono ascritti a diversi gruppi, per ognuno dei quali l'amministrazione stabilisce quali sono le merci che possono esservi caricate. Ciascun carro porta l'indicazione del gruppo al quale appartiene, nonche' le principali merci che la sua specializzazione ammette al trasporto. Pel carico di prodotti non compresi fra quelli stabiliti dall'amministrazione, devono essere chieste istruzioni al capostazione, che fa conoscere se il trasporto e' possibile ed in caso affermativo il gruppo del carro che deve essere richiesto; in quest'ultimo caso il capostazione consegna esplicito benestare scritto per carico della merce specificando le eventuali condizioni che l'utente dovesse osservare. E' vietato, salvo il caso di tale benestare scritto, caricare carri serbatoi con liquidi diversi da quelli ammessi dalle singole specializzazioni. L'inosservanza di tale divieto da' diritto all'amministrazione ad esigere per ogni carro, in aggiunta alla tassa di lavatura di cui al successivo art. 7, una sopratassa di lire 10.000 oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni. Art. 3. - Le operazioni di carico e scarico dei carri serbatoi devono essere eseguite a cura, spesa, rischio e pericolo del mittente e del destinatario e sotto l'osservanza delle speciali istruzioni che sono date dall'amministrazione. Art. 4. - L'amministrazione non risponde delle alterazioni, dei deterioramenti, delle avarie e delle dispersioni delle merci, eccetto che lo speditore od il destinatario non provino che i danni siano derivati da colpa dell'amministrazione stessa. Art. 5. - Sono escluse dal trasporto in carri serbatoi le spedizioni destinate o che debbono transitare sulle reti di quelle amministrazioni ove la circolazione di tali carri fosse proibita, per ragioni di privativa o per qualsiasi altro motivo. Art. 6. - L'amministrazione consegna ai mittenti i carri serbatoi debitamente ripuliti all'interno, ma lascia pero' facolta' ai mittenti stessi di eseguire, quando lo credano, una ulteriore pulitura a loro cura e spesa esclusiva, purche' per questa operazione siano osservate le speciali istruzioni all'uopo stabilite dall'amministrazione stessa e senza che cio' dia diritto ad una proroga del termine utile nel carico. L'accettazione dei carri serbatoi da parte dei mittenti non puo' farsi con riserva circa lo stato di pulizia interna dei carri medesimi e cosi', quando questi sono stati accettati, la amministrazione resta esonerata da qualsiasi responsabilita' a tale riguardo. Art. 7. - I carri serbatoi forniti dall'amministrazione debbono essere restituiti, dopo lo scarico, debitamente puliti all'interno ed adatti al trasporto della merce per la quale sono specializzati. In caso di inosservanza di tale prescrizione, la amministrazione ha diritto di esigere dal destinatario una tassa di lavatura di lire 10.000 per ogni carro, oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni. ALLEGATO n. 3-bis. - Condizioni per il trasporto di merci ii casse mobili: Assume la denominazione di Allegato n. 2. ALLEGATO n. 4. - Tabella dei cali naturali e stradali. Al CAPO I - Merci il cui calo e' commisurato al tempo, il punto D) Materie di origine minerale e' soppresso. Il successivo punto E) assume la denominazione di punto D). Al CAPO II - Merci il cui calo e' commisurato alla distanza percorsa, i punti A) e B) assumono rispettivamente le denominazioni di punto B) e punto C). E' istituito il seguente punto A):

=====================================================================

|Coefficienti percentuali di calo

CATEGORIA DELLE MERCI |--------------------------------

| per | per | Calo

| i primi | i 125 km | massimo

| 125 km. | successi-| presunto

| | vi |

------------------------------------|----------|----------|----------

A) Materie di origine minerale | | |

| | |

1.

Metalli e leghe metalliche (ferro| | |

piombo, zinco, stagno, rame, allu-| | |

minio, nichelio, ecc.): | | |

a)

in pani od in pezzi...........| - | - | -

b)

in rottami, in polvere, in li-| | |

matura od altri cascami della lavo-| | |

razione | 1 | 1 | 2

| | |

2.

Minerali, roccie e terre di ogni| | |

sorta, comprese le scorie, le ce-| | |

neri, il vetro, le paste ceramiche| | |

lo zolfo e la grafite: | | |

a)

in pezzi od in masse compatte.| - | - | -

b)

in masse friabili od in polve-| | |

re................................| 1/2 | 1/2 | 1

| | |

3.

Pirite...........................| 1 | 1/2 | 2

| | |

Al punto B) e aggiunto il seguente| | |

numero: | | |

5.

Ligniti naturali 3...............| 3 | 2 | 5

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