DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 12

Type DPR
Publication 1952-01-18
Ultimo aggiornamento 1952-01-26
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO n. 5. - Spedizioni di oggetti di antichita' e d'arte destinate all'estero o ad essere imbarcate in un porto nazionale per qualunque destinazione. Art. 2. - Le parole "di marche da bollo per L. 6,00" figuranti al sesto comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "delle marche da bollo prescritte". Il testo dell'ottavo comma e' annullato e sostituito dal seguente: "Il certificato di nulla osta e' compilato nella forma stessa della licenza, con il valore attribuito alla merce". Il testo della lettera c) del nono comma e' annullato. Le lettere d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) assumono, rispettivamente, la denominazione di: e), d), e), f), g), h), i), l) ed m). Le parole "reca il timbro a secco - figuranti al decimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "reca il timbro a umido". Le parole "marche da bollo da L. 6,00" figuranti all'undicesimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "le marche da bollo prescritte". Il testo degli ultimi due comma e' annullato e sostituito dal seguente: "I piombi sono di una sola specie e cioe' rotondi sia per le merci soggette a tassa di esportazione, sia per quelle accompagnate da certificato di nulla osta. I medesimi piombi recano impresse per gli uffici, da una parte, le parole: "Esportazione Arte Antica", ovvero: "Esportazione Arte Moderna", a seconda dei casi. ALLEGATO n. 8. - Valute metalliche e cartacee da accettare dalle stazioni e norme da osservare: E' soppresso. ALLEGATO n. 9. - Giorni festivi riconosciuti dallo Stato: E' soppresso. IV) L'intestazione e il testo della Parte IV - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a grande e piccola velocita' sono annullati e sostituiti dal seguente testo: PARTE IV NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE A) AVVERTENZE E ISTRUZIONI GENERALI 1ª - Le merci si tassano secondo la voce di nomenclatura nella quale rientrano per la loro natura e lo stato di lavorazione. In mancanza di voce specifica in nomenclatura, la merce si assimila, agli effetti della tassazione, alla voce collettiva specifica nella quale possa rientrare per le sue caratteristiche merceologiche. Ove le caratteristiche della merce non consentano detta assimilazione, la merce stessa si tassa secondo la voce o Merci non nominate" del gruppo 42. Per facilitare l'assegnazione e l'assimilazione delle cose alla competente voce di Nomenclatura, l'amministrazione tiene a disposizione degli utenti nelle stazioni un - Repertorio delle merci", che puo' contenere anche definizioni e criteri differenziali ai fini del rinvio alla varie voci della Nomenclatura; tale Repertorio e' anche in vendita al pubblico. 2ª - Le merci dichiarate genericamente dal mittente sulla lettera di vettura senza l'indicazione della qualita', come tessuti, carta, leghe metalliche, ecc., si classificano come quelle della qualita' maggiormente tassata. 3ª - Salvo i casi indicati nella Nomenclatura, non si tiene conto dell'uso che possa essere fatto delle merci, le quali sono da tassare unicamente con le classi loro assegnate, anche se per qualche uso potessero comprendersi in altra voce. 4ª - Quando nella Nomenclatura manchi espressa distinzione, non si fa alcuna differenza fra oggetti nuovi o usati, fra prodotto puro o impuro, greggio o raffinato. Per gli oggetti dichiarati "fuori uso" o come tali ammessi dalla Nomenclatura, il mittente o il destinatario dovranno prestarsi, su richiesta dell'amministrazione, a renderli inservibili spezzandone o deformandone le parti principali. 5ª - Gli oggetti, i miscugli e le soluzioni non nominate nella Nomenclatura, formati nella loro parte costitutiva da due o piu' materie (esclusi gli accessori), si considerano composti interamente della materia maggiormente tassata, fatta eccezione per il caso in cui questa costituisca in peso, valere e funzione parte trascurabile. Tuttavia le soluzioni acquose di prodotti chimici, inorganici e organici, che rientrano rispettivamente nei gruppi 16 e 17, si classificano secondo la voce prevista in ciascuno dei due gruppi suddetti. 6ª - Quando una o piu' parti di un oggetto siano separate e dichiarate distintamente sulla lettera di vettura, con l'indicazione dei singoli pesi, si tassano secondo le corrispondenti voci. 7ª - Salvo che non sia altrimenti disposte nella Nomenclatura, gli oggetti incompleti, cioe' mancanti di una o piu' delle loro parti, si tassano come completi quando la parte presentata sia quella prevalente. 8ª - Le merci riposte in piu' recipienti, l'uno dentro l'altro, si tassano secondo il recipiente in cui sono direttamente contenute. I liquidi in serbatoi, ove questo modo di spedizione non sia per essi espressamente previsto dalla Nomenclatura, si tassano anche se fossero contenuti nel recipiente a cui corrisponde la classificazione meno elevata. Le merci, per le quali la Nomenclatura prevede una apposita classificazione allorquando esse vengono presentate al trasporto in carri serbatoi, botti o barili, usufruiscono di tale classificazione anche se il trasporto avviene in fusti metallici o di legno, stagnoni e imballaggi analoghi. Se le merci, per le quali la Nomenclatura prevede piu' specie d'imballaggio, sono spedite non imballate si tassano come se fossero contenute nell'imballaggio il cui impiego determina la classificazione meno elevata. 9ª - Le damigiane e i bottiglioni devono essere, per stabilita', rivestimento e protezione, tali da poter sopportare i normali rischi del trasporto. 10ª - Sono escluse dal trasporto a velocita' ordinaria le merci soggette a rapido deperimento e stabilite dall'amministrazione con apposite annotazioni nella Nomenclatura o nel Repertorio. B) ELENCO SISTEMATICO DEI GRUPPI Parte di provvedimento in formato grafico C) VOCI DI NOMENCLATURA Parte di provvedimento in formato grafico

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