DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuto necessario, ai fini del completamento e dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione marittima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la marina mercantile.
Einaudi De Gasperi - Zoli - Cappa - Pacciardi - Malvestiti Visto il Guardasigilli: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 1
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (Navigazione marittima) Art. 1. (Circoscrizioni) La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 2
Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi) L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 3
Art. 3. (Reggenza di uffici minori) Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 dei codice, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, e' fatto con decreto del ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 4
Art. 4. (Zone di navigazione promiscua) La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, puo' svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti. Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 5
Art. 5. (Presentazione della domanda di concessione) Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 6
Art. 6. (Contenuto e documentazione della domanda di concessione) La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta. La domanda devo essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 7
Art. 7. (Presentazione di altri documenti) Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 8
Art. 8. (Concessioni per licenza) Le concessioni di durata non superiore al ((quadriennio)) che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalita' di Istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la prevedente misura del canone.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 9
Art. 9. ( Concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) ) Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo di compartimento. In qualita' di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a ((quindici anni)) interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a ((quindici anni)) sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 10
Art. 10. (Concessioni provvisorie) La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza dei relativo alto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente. Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e' rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma, dell'articolo 16.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 11
Art. 11. (Spese di istruttoria) Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente. Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente a decidere sulla domanda di concessione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 12
Art. 12 (Parere del genio civile) Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertati l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 13
Art. 13. (Parere dell'intendenza di finanza) Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma del penultimo comma dell'articolo 16.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 14
Art. 14. (Parere dell'autorita' doganale) Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorita' doganale competente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 15
Art. 15. (Dissenso sulle domande di concessione) Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati. In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione e' presa dal ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 16
Art. 16. (Canone) Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. ((Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente a rate biennali)). Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice. La misura minima normale del canone per le concessioni e' stabilita da leggi o regolamenti speciali. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entita' delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che puo' trarne il concessionario. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, puo' essere stabilita in via generale dal capo di compartimento l'accordo con l'intendente di finanza. Il concessionario e' obbligato, quando ne sia richiesto, esibire all'ufficio del compartimento la quietanza atestante il pagamento delle rate del canone.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 17
Art. 17. (Cauzione) Il concessionario deve garantire l'osservanza, degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto, all'entita' della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del codice. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito garanzia, degli obblighi risultanti dalla licenza. Con l'atto di concessione o con la licenza, puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due annualita' del canone.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 18
Art. 18. (Pubblicazione della domanda) Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune ((e che l'autorita' decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale)). ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30))). In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30))). Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30))).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 19
Art. 19. (Contenuto dell'atto di concessione) Nell'atto di concessione devono essere indicati: 1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2) lo scopo e la durata della concessione; 3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4) le modalita'. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice; 6) la cauzione; 7) le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 8) il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 20
Art. 20. (Custodia degli atti di concessione) Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita' dell'ufficiale destinato a riceverli.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 21
Art. 21. (Registri delle concessioni) Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e' riportato sugli atti e sulle licenze. Presso gli uffici circondariali e' presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 22
Art. 22. (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo) L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 23
Art. 23. (Responsabilita' del concessionario) Il concessionario e' responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 24
Art. 24. (Variazioni al contenuto della concessione) La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che ha approvato l'atto di concessione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 25
Art. 25. (Scadenza della concessione) Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 26
Art. 26. (Revoca e decadenza della concessione) La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa. Nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d), del codice, la decadenza e' pronunciata sentita l'intendenza di finanza.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 27
Art. 27. (Vigilanza) L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione. Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 28
Art. 28. (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza) Il concessionario e' obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 29
Art. 29. (Limiti dei diritti del concessionario) La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 30
Art. 30. (Subingresso) Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, e' data dall'autorita' che ha approvato la concessione e il relativo atto e' rilasciato dal Capo del compartimento. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 31
Art. 31. (Demolizione delle opere) Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 32
Art. 32. (Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione) L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non e' stato approvato nelle forme prescritte.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 33
Art. 33. (Esibizione del titolo di concessione) Il concessionario e' obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 34
Art. 34. (Consegna e riconsegna dei beni concessi) Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo stato di consistenza. Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 35
Art. 35. (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi) L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 36
Art. 36. (Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato) La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'articolo 34 del codice, e' autorizzata, dal ministro per la marina mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, e' disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dalla autorita' marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorita' marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 37
Art. 37. (Concessioni per fini di pubblico interesse) L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilita', e' regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime. Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 38
Art. 38. (Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali) La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 39
Art. 39. (Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali) L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, e' autorizzata con atto nel quale sono indicati: 1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione; 2) la specie dei materiali o delle merci; 3) la durata dell'utilizzazione; 4) il canone da corrispondere; 5) le altre eventuali condizioni. Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 40
Art. 40. (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo) Salvo quanto e' stabilito nel capo II del presente titolo nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice e' soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale. Alle stesse disposizioni la concessione e' soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attivita' marittima. Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale e' soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 41
Art. 41. (Stabilimenti e depositi costieri) Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d'acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 52 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 42
Art. 42. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 APRILE 1975, N. 988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-04-24;988)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 43
Art. 43. (Depositi promiscui) E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 44
Art. 44. (Norme di sicurezza) Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 45
Art. 45. (Documentazione della domanda) La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6, devono anche indicare: a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilita'; b) il tipo e la capacita' dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno; c) la quantita' in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi; d) le caratteristiche degli impianti e le modalita' costruttive dei fabbricati; e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi; f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne; g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze; h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 46
Art. 46. (Parere del genio civile) Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumita' e all'osservanza, delle norme di sicurezza.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 47
Art. 47. (Parere del ministero dell'interno) La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri e' trasmessa dal ministero della marina mercantile a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopraluogo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 48
Art. 48. (( (Commissioni di collaudo) )) ((Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato. La commissione e' nominata dal Ministro per la marina mercantile. Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione. Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonche' dei depositi di capacita' non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione locale provvede, altresi', ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri gia' esistenti, purche' non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, puo' disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il segretario della commissione locale e' nominato dal capo del compartimento marittimo)).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 49
Art. 49. (Ispezioni) Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo. Il ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per l'interno, puo' disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 50
Art. 50. (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza) Il concessionario e' tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumita' e della sicurezza. In caso di inosservanza l'amministrazione ha facolta' di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 51
Art. 51. (Spese per ispezioni e collaudi) Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49. All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo. Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 52
Art. 52. (Norme per le concessioni) Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 53
Art. 53. (Tabelle) Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta, possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 54
Art. 54. (Concessioni di estrazione e di raccolta) Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati: 1) la localita' nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita; 2) la quantita' di materiale da estrarre o da raccogliere; 3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire; 4) le modalita' che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta; 5) il canone e le modalita' di pagamento. Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice. Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 55
Art. 55. (Canone) Il canone e' commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione. La misura del canone puo' essere stabilita in via generale in relazione alla qualita' del materiale e alle localita' di estrazione o di raccolta.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 56
Art. 56. (Norme cui la concessione e' soggetta) Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 57
Art. 57. (Raccolta di materiali abbandonati) Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo. Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 58
Art. 58. (Delimitazione) ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 13 LUGLIO 1954, N. 747](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-07-13;747))). ((Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del Codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli)). La commissione delimitatrice e' presieduta dal capo dei compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile. La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato. ((Dell'avvenuta delimitazione e' redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale e' firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza)). Lo spese sono sostenute per meta' dallo Stato e per l'altra meta' dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito e' liquidato secondo le norme dell'articolo 11.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 59
Art. 59. (Ordinanza di polizia marittima) A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) il servizio delle zavorre; 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi. ((27)) ---------------- AGGIORNAMENTO (27) La [L. 8 luglio 2003, n. 172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-02-15;328) di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 60
Art. 60. (Concessione di esercizio di servizi portuali) L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, e' soggetto a concessione dell'autorita' marittima mercantile. La concessione e' fatta nei modi e con le formalita' stabilite dagli articoli 5 a 39.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 61
Art. 61. (Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attivita' nei porti) Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 62
Art. 62. (Preferenze negli accosti) Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 63
Art. 63. (Navi in attesa di accosto) Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano gia' conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 64
Art. 64. (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti. In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 65
Art. 65. (Modo di ormeggiarsi) Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonche' alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei. Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali. In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 66
Art. 66. (Agevolazione al movimento di altre navi) Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonche' di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 67
Art. 67. (Ormeggi di punta o in andana) Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su piu' file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 68
Art. 68. (Ripari degli scarichi esterni) Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 69
Art. 69. (Rinforzo degli ormeggi) Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facolta' di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 70
Art. 70. (Carenaggi con sbandata) Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione, da parte dell'armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell'attestazione di un perito, dalla quale risulti che l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 71
Art. 71. (Parabordi) Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 72
Art. 72. (Scale) Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 73
Art. 73. (Mezzi di accesso dalle navi alle banchine) Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 74
Art. 74. (Sporgenze dal bordo) Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 75
Art. 75. (Prove di macchina sugli ormeggi) Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 76
Art. 76. (Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo) E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalita' prescritte dalle leggi sanitarie.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 77
Art. 77. (Rifiuti di bordo) E' vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto. Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 78
Art. 78. (Trasporto di passeggeri con mezzi nautici) Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto. Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 79
Art. 79. (Carico e scarico delle merci) Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli. Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 80
Art. 80. (Sgombero delle banchine) Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli. I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 81
Art. 81. (Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni) Il comandante del porto puo' determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 82
Art. 82. (Pulizia dell'ambito portuale) Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 83
Art. 83. (Carico e scarico di merci accensibili) Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille. Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalita' prescritte dalla medesima autorita'.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 84
Art. 84. (Deposito di merci infiammabili) Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoche' il deposito non avvenga in localita' a quest'uso specialmente destinata. Qualora per circostanze di assoluta necessita' le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 85
Art. 85. (Servizi di vigilanza) Il comandante del porto puo' disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessita', a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose. Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 86
Art. 86. (Fuochi e lumi a bordo) Alle navi in armamento e' consentito di accendere fuoco o lumi purche' il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali. E' vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza. Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non puo' essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 87
Art. 87. (Incendio nei porti) In caso di incendio nei porti o nelle localita' adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi. I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto. Se l'incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie mi sure. Il comandante del porto puo' disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessita' determinate dall'incendio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 88
Art. 88. (Uso della fiamma ossidrica) L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, e' regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto puo' avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 89
Art. 89. (Rimozione di materiali sommersi) La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 90
Art. 90. (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi) L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, e' dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione e' fissato dall'autorita' marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Se non e' noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine e' comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non e' noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso e' comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere. Se si tratta di nave e di aeromobile stranieri, l'avviso e' comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile e' iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalita', rispettivamente al ministero della marina mercantile e al ministero della difesa-aeronautica. Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, e' sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione e' data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 91
Art. 91. (Rimozione da parte dei privati) Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorita' marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione. All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale e' rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta. L'autorita' marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 92
Art. 92. (Rimozione d'ufficio) Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 72 e dal secondo comma dell'articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, di aeroinobili o di materiali sommersi provvede d'ufficio l'autorita' marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprieta' dello Stato. Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente: a) l'indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi; b) la descrizione degli oggetti medesimi; c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l'assistenza di un perito. Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se e' intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale, se questa e' interessata, e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato. Per la vendita degli oggetti rimossi l'autorita' marittima mercantile procede nei casi d'urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta, constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari. L'autorita' marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l'acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali. Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del codice, l'autorita' che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notizia ai proprietari nelle forme stabilite dall'articolo 90 del presente regolamento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 93
Art. 93. (Informazioni in caso di sinistro) Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorita' marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorita' militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa. L'autorita' consolare deve informare il ministero della marina mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 69 del codice l'autorita' comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorita' marittima mercantile piu' vicina.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 94
Art. 94. (Processo verbale di perdita della nave) In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorita' marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare: a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario; b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri; c) la provenienza della nave; d) le generalita' e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio; e) la qualita' e la quantita' del carico; f) le cose salvate; g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti; h) la societa' assicuratrice della nave e del carico; i) la causa accertata o presunta del sinistro. Il processo verbale e' sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorita' marittima che ha compilato il verbale.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 95
Art. 95. (Ritiro dei documenti di bordo) Se la nave non e' in condizione di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 96
Art. 96. Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo) Se il processo verbale della perdita non e' compilato da un ufficio di compartimento, l'autorita' marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento. Se la nave non e' iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all'ufficio di iscrizione della nave. L'autorita' consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero della marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 97
Art. 97. (Registro dei sinistri) Presso gli uffici di compartimento e' tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati: a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento; b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento. Presso gli uffici consolari e' tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 98
Art. 98. (( (Categorie e ambito territoriale delle corporazioni). )) ((Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86 del codice, si distinguono in due categorie. Il Ministro per la marina mercantile provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficolta' del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione. Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione puo' essere estesa a piu' porti o approdi. Se in questi operano gia' altre corporazioni, l'estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell'art. 86 del codice. Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a piu' porti o approdi e' adottato dal Ministro per la marina mercantile, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate. Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilita', unitamente alla potesta' disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l'esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all'effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione)).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 99
Art. 99. (( (Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi).)) ((Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio. Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale. In caso di necessita' e in via temporanea il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione)).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 100
Art. 100. (Segni distintivi delle navi) Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora o della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 101
Art. 101. (( (Poteri del comandante del porto) )) ((I piloti, nell'esercizio della loro attivita', sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo in conformita' al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile. Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto puo' autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all'espletamento del servizio. Il comandante del porto puo' servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, e' dovuto il compenso fissato dalle tariffe. Il comandante del porto puo', nell'interesse del servizio, autorizzare uno o piu' piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 102
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