DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Type DPR
Publication 1952-02-15
Ultimo aggiornamento 2025-12-18
State In force
Source Normattiva
articles 557
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Art. 102. (( (Concorso). )) ((L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami. Puo' partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti: 1) il titolo di capitano di lungo corso; 2) eta' non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni; 3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate. Non e' valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali. Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate; 4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103. Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della marina mercantile; 5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione. Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potra' autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo. I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentita la corporazione. Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni)).

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 103

Art. 103. (( (Accertamento dell'idoneita' fisica) )) ((L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 e' effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta: 1) dal dirigente dell'ufficio di sanita' marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente; 2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara; 3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, e' ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalita' ivi previste)).

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 104

Art. 104. (( (Bando di concorso). )) ((Il concorso e' bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessita' di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio. Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso puo' essere bandito inoltre in previsione dell'esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti. La commissione esaminatrice, che e' nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, e' composta: dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente e' prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento); dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione; da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso. Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all'articolo 106, la commissione e' integrata da un professore abilitato all'insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato. Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 105

Art. 105. (( (Titoli). )) ((Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice: 1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento; 2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento; 3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 116; 4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento; 5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento; 6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso. Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno. Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno. Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno. Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno. Al titolo di cui al n. 6) e' assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati. Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte. La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra e' solo quella eseguita su navi nazionali.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 106

Art. 106. (( (Prove di esame). )) ((I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attivita' ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali. I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese. Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti. Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneita' senza alcun voto.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 107

Art. 107. (( (Classifica dei candidati). )) ((I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneita' di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell'art. 105 e dell'art. 106, per l'eta' dei concorrenti diminuita di 18. I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione. Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 108

Art. 108. (( (Procedimento per la nomina a pilota effettivo). )) ((I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria. I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessita', dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa. Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attivita' professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilita' di un pilota effettivo. Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneita' alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia. Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento puo' ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro della marina mercantile. La prova e' sostenuta davanti ad una commissione composta: dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente e' prescelto tra gli ufficiali del compartimento); dal capo pilota; da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale. Le modalita' della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota. Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento da' comunicazione scritta all'aspirante. Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento. L'aspirante nominato pilota effettivo e' iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile. Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attivita' di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 108-bis

Art. 108-bis (( (Mobilita' dei piloti). )) ((1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni. 2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 109

Art. 109. (( (Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione). )) ((I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata localita', all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, purche' siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102)).

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 110

Art. 110. (( (Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi). )) ((I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi. L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione. Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprieta' dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 111

Art. 111. (( (Sospensione e decadenza della nomina). )) ((La nomina dell'aspirante pilota a effettivo e' sospesa fino alla prestazione della cauzione. Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed e' definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento. L'aspirante pilota nominato effettivo dovra' altresi' provvedere al pagamento del valore della quota di comproprieta', entro un periodo di tempo non superiore ai due anni. Fino a che il pilota non avra' provveduto al pagamento della sua quota di comproprieta' non avra' diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120. Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito e' cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 112

Art. 112. (( (Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio). )) ((Le navi di comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120. La sostituzione del motore e' a carico dei soli piloti effettivi.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 113

Art. 113. (( (Nomina del capo pilota e dei sottocapi). )) ((In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti. Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacita' direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonche' del servizio prestato nella corporazione in qualita' di pilota effettivo. I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianita' rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota. Il Ministro della marina mercantile puo' autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianita'. Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non e' in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma. Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I capi e i sottocapi piloti gia' nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 114

Art. 114. (( (Attribuzioni del capo pilota). )) ((Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorita' marittima. Egli deve mantenere integre le sue qualita' tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessita' deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficolta' e' tenuto a pilotare personalmente la nave. Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti. Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota. Il capo pilota e' coadiuvato dai sottocapi e puo' essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo piu' anziano di eta' e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 115

Art. 115. (( (Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale) )) ((In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacita', il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro della marina mercantile, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del codice. Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'art. 1263 del codice.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 116

Art. 116. (( (Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio). )) ((Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della corporazione, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennita' che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennita' e' prelevata dai proventi di pilotaggio. La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti. In caso di necessita' il comandante del porto ove ha sede la corporazione, puo' autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 105.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 117

Art. 117. (Infermita' del pilota) Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermita', il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto. In caso di persistenza, dell'infermita', il comandante del porto provvede all'accertamento periodico dell'infermita' nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell'articolo 103. Se l'infermita' duri oltre un anno, il capo del compartimento, previ ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, e' dato ricorso alla commissione indica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneita' fisica dei marittimi istituita presso l'amministrazione centrale della marina mercantile, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita. Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 118

Art. 118. (( (Licenziamento del pilota).)) ((1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'eta' o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103, non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, e' cancellato dal registro dal capo del compartimento. 2. Il pilota puo' rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'eta'. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, e' rinnovabile e puo' essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi. 3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' e' assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 119

Art. 119. (Rimborso della quota e restituzione della cauzione) Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprieta' sui beni destinati al servizio della corporazione. Il valore della quota, al momento della cancellazione, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 120

Art. 120. (Ripartizione dei compensi). ((L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermita', dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma. Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonche' le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. La ripartizione e' effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.)) Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione e' tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilita' e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessita', potra' procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sara' a carico della corporazione stessa. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 121

Art. 121. (( (Quote dei piloti in servizio). )) ((1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote. 2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi. 3. I piloti infermi partecipano: a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote; b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote; c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote; d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a di dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote. 4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermita' piu' di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote e' effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermita' nei predetti dodici mesi. 5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota. 6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 121-bis

Art. 121-bis (( (Trattamento di fine servizio). )) ((1. Ai piloti effettivi con un'anzianita' di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualita' di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, e' dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio. 2. Il trattamento di fine servizio e' calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalita' previste dall'[articolo 2120 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120). 3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro. 4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonche' alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto nonche' per il trattamento di fine rapporto di cui all'[articolo 2120 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120) ed indennita' equipollenti.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 122

Art. 122. (( (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro).)) ((1. I piloti effettivi con un'anzianita' di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di: a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione; b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. 2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi. 3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in piu' registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza e' comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote. 4. In caso di invalidita' assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da piu' di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalita' di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote. 5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'eta'. 6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. 7. I piloti effettivi con anzianita' di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione e' irrevocabile ed e' esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 123

Art. 123. (( (Partecipazione delle vedove e degli orfani).)) ((La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o piu'. La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o piu'. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalita' stabilite al primo e terzo comma. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova. Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 124

Art. 124. (( (Assegni a carico dei marittimi autorizzati). )) ((Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 125

Art. 125. (Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio) I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio. Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, e' dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 126

Art. 126. (( (Segnali della nave da pilotare). )) ((La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti: 1) di giorno: a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco; b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota. 2) di notte: a) fare il segnale G del codice internazionale; b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti; c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro. E' consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 127

Art. 127. (Segnale della nave del pilota) La nave del pilota che si dirige verso la nave da pilotare deve tenere alzata, se di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali di cui al precedente art. 100 e mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un fanale a lampi.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 128

Art. 128. (Obblighi del pilota a bordo) Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, con forme ad apposito modello approvato dal comandante del porlo, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 129

Art. 129. (Impossibilita' di salire a bordo) Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 130

Art. 130. (( (Compenso in caso di mancata prestazione).)) ((Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, e' dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovra' essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da meta' importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 131

Art. 131. (Pilotaggio oltre i limiti) Il pilota e' tenuto a eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 132

Art. 132. (Trasmissione di comunicazioni) Le tariffe di pilotaggio, di cui all'articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi: a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta; b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 133

Art. 133. (( (Compensi particolari). )) ((Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del compenso nei seguenti casi: a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sara' indicata nelle tariffe stesse; b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in localita' diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresi' il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto. Nel caso di cui alla lettera b) al pilota e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 134

Art. 134. (( (Aumento del compenso).)) ((Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 135

Art. 135. (Riscossione dei proventi di pilotaggio) Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto. Il pagamento del compenso non puo' effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 136

Art. 136. (Certificato e registro dei piloti autorizzati) I marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 137

Art. 137. (Compenso dei marittimi autorizzati) Il compenso per i marittimi autorizzati e' stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito e' redatto dal pilota.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 138

Art. 138. (Atto di concessione) L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore puo' esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonche' le altre condizioni del servizio.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 139

Art. 139. (Canone) Il concessionario e' tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione. Il canone puo' essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 140

Art. 140 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 141

Art. 141 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 142

Art. 142 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 143

Art. 143 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 144

Art. 144 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 145

Art. 145 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 146

Art. 146 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 147

Art. 147 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 148

Art. 148 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 149

Art. 149 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 150

Art. 150 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 151

Art. 151 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 152

Art. 152 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 153

Art. 153 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 154

Art. 154 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 155

Art. 155 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 156

Art. 156 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 157

Art. 157 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 158

Art. 158 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 159

Art. 159 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 160

Art. 160 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 161

Art. 161 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 162

Art. 162 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 163

Art. 163 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 164

Art. 164 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 165

Art. 165 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 166

Art. 166 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 167

Art. 167 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 168

Art. 168 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 169

Art. 169 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 170

Art. 170 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 171

Art. 171 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 172

Art. 172 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 173

Art. 173 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 174

Art. 174 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 175

Art. 175 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 176

Art. 176 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 177

Art. 177 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 178

Art. 178 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 179

Art. 179 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 180

Art. 180 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 181

Art. 181 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 182

Art. 182 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 183

Art. 183 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 184

Art. 184 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 185

Art. 185 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 186

Art. 186 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 187

Art. 187 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 188

Art. 188 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 189

Art. 189 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 190

Art. 190 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 191

Art. 191 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 192

Art. 192 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 193

Art. 193 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 194

Art. 194 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 194-bis

Art. 194-bis ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 194-ter

Art. 194-ter ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento-art.194-quater

Art. 194quater ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 195

Art. 195 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 196

Art. 196 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 197

Art. 197 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 198

Art. 198 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 199

Art. 199 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 200

Art. 200 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 201

Art. 201 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 202

Art. 202 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 203

Art. 203 ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 GENNAIO 1994, N. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84) ((52))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 204

Art. 204. (Attivita' dei palombari) I palombari in servizio locale esercitano la loro attivita' entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorita' marittima del porto di iscrizione. Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneita', rilasciato dal Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 205

Art. 205. (Registro dei palombari) Il registro dei palombari e' tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualita' di palombaro. La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 e' condizione per l'esercizio della professione ed e' soggetta a controllo triennale da parte dei medico di porto. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo e ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta: 1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente; 2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio; 3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 206

Art. 206. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina, mercantile, e' rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 207

Art. 207. (Cancellazione dal registro) Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere il palombaro raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205. L'inabilita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 208

Art. 208. (( (Definizione e finalita' del servizio di ormeggio).)) ((1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio. 2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 209

Art. 209. (( (Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio).)) ((1. Il servizio di ormeggio e' svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonche' dagli ormeggiatori gia' iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. 3. Il comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge. 4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalita' di svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorita' di sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'[articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art14-com1ter). 5. Il comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operativita' del porto. 6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea della societa' cooperativa di cui all'[articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art14-com1quinquies), nomina il presidente. 7. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa' cooperativa, esercita la potesta' disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i provvedimenti disciplinari adottati. 8. Il funzionamento e l'organizzazione della societa' cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell'[articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;84~art14-com1quinquies). Lo statuto della societa' cooperativa e le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Ai sensi dell'[articolo 2545-sexiesdecies del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2545sexdecies), il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14), o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal medesimo codice.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 209 bis

Art. 209-bis. (( (Operativita' in piu' porti o approdi).)) ((1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorita' marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra piu' societa' cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di societa' cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi. 2. Nel caso di societa' cooperativa operante in piu' porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la societa' cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la societa' cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potesta' disciplinare ai sensi del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327).))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 210

Art. 210. (( (Beni destinati allo svolgimento dei servizi).)) ((1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina. 2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori. 3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio e' riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 211

Art. 211. (( (Procedura concorsuale).)) ((1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti. 2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti: a) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni; b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana; c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita'; d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; e) possesso del titolo professionale, in corso di validita', di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore; f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta; g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare. 3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, e' composta: a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente; b) dal rappresentante legale della societa' cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio; c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio; d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica; e) da un esperto di lingua inglese. 4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 211 bis

Art. 211-bis. (( (Mobilita').)) ((1. Ai fini della mobilita' degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorita' di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne da' comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base della minore anzianita' di servizio e, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilita' di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi. 4. La mobilita' per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 211 ter

Art. 211-ter. (( (Accertamento dell'idoneita' fisica).)) ((1. L'impiego nel servizio di ormeggio e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio attestata nel certificato di cui all'[articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1602~art4), emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'[articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-12-14;1773~art4), convertito dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-01-22;244), costituita presso la Capitaneria di porto. 2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio e' riconosciuto l'accertamento effettuato in altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato medico in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorita' di un altro Stato membro in conformita' alle disposizioni dell'[articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L0993). 3. La sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa, e' svolta dal medico competente. La vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e' svolta dalle autorita' competenti di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81).))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 212

Art. 212. (( (Tariffe).)) ((1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'[articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art14-com1bis) e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 213

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