DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1326

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1971-07-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, e relative tabelle, per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana, Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 76 del 2 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini.(1)((2))

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 152. - VILLA

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 1 ottobre 1959 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI L'anno 1959, addi' 1 ottobre in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini e dal vice-presidente cav. Carlo Emanuele Bona, con l'intervento dei sigg.: Antonio Abete, Fausto Capriotti, Giulio Stucchi, Piero Vanzetti, Marcello Tosca, Giuseppe Cilenti, Renato Testori, Renzo Cesare Palumbo, Gian Alessandro De Angelis e Pierfranco Giuncaioli; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dal Segretario responsabile signor Giovanni Valdarchi e dai Segretari Nazionali signori Francesco Arcese e Giorgio Pavanetto, con l'intervento dei sigg. Margherita Barale, Angelo Caparrini, Domenico Caramello, Edoardo Coletta, Roberto Cinti. Marino Geranzani, Angelo Marcheselli, Virgilio Mazzoli e Pier Luigi Perotta; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Ruggero Malegori e dal sig. Carmelo Formica della Segreteria Nazionale e con la partecipazione dei Delegati Attilio Bertocchi, Giovanni Colombo, Gerardo Lops, Giovanni Marotta e Carlo Petrungaro; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Ruggero Ravenna e dai vice-segretari Nazionali, sigg.: Emanuele Federici e Alfredo Giampietro, con l'intervento dei sigg.: Rolando Lustri, Carlo Dal Vero, Enzo Trani, Giovanni Manetti e Bruno Lumachi; L'anno 1959, addi' 1 ottobre in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini e dal vice-presidente cav. Carlo Emanuele Bona, con l'intervento dei sigg.: Antonio Abete; Fausto Capriotti, Giulio Stucchi, Piero Vanzetti, Marcello Tosca, Giuseppe Cilenti, Renato Testori, Renzo Cesare Palumbo, Gian Alessandro De Angelis e Pierfranco Giuncaioli; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CARTA E STAMPA rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Marino Tilli, con l'intervento dei signori Mario Ciaburro, Umberto Mattei, Adolfo Vincenzi, assistiti dall'Onorevole Francesco Bloise, Segretario Generale Aggiunto della C.I.S.N.A.L. e dal sig. Verledo Guidi, Segretario Confederale; e' stato stipulato il presente Contratto collettivo per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini. Art. 1. VALIDITA' E LIMITI DI APPLICABILITA' Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche e i lavoratori dipendenti e si intende stipulato con l'impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre associazioni di datori di lavoro condizioni, per la categoria, meno onerose di quelle previste dal presente contratto. La inosservanza dell'impegno di cui sopra, e' giusta causa di decadenza del presente contratto.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 2

Art. 2. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo ha validita' dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1961. Sara' rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza con raccomandata con ricevuta di ritorno.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 3

Art. 3. NOMENCLATURA Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "Lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati intermedi e operai. Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio. Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: stipendi e salario e' il corrispettivo spettante all'impiegato, all'intermedio e all'operaio a norma delle tariffe contrattuali e per la indennita' di contingenza di cui alla parte VII punti A e B del presente contratto; retribuzione, e' quanto complessivamente percepito dall'operaio, dall'intermedio e dall'impiegato per la sua prestazione lavorativa.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 4

Art. 4. COMMISSIONI INTERNE Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 5

Art. 5. REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 6

Art. 6. CONTROVERSIE Per l'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione, in quanto ne sia in possesso; 3) stato di famiglia (per i capi famiglia); 4) carta di identita' o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio. Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. Il lavoratore dovra' comunicare alla Direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di domicilio.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 7

Art. 7. PROTI, CAPI REPARTO E CAPI OPERAIO La regolamentazione relativa ai lavoratori qualificati "proto" viene stabilita dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati"; quella del capo reparto, dall'art. 4 della Parte Terza "Categorie Intermedie" e dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati"; quella dei capi operai, dall'art. 11 della Parte Quinta "Norme Tecniche comuni a tutte le specializzazioni".

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 8

Art. 8. PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO A) Passaggio da operaio a intermedio. Il passaggio da operaio a intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "Intermedi" che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda, la anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre come iniziato "ex-novo" con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita'. L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica. La liquidazione dei due periodi pero' sara' riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. B) Passaggio da operaio a impiegato. In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera', assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un quarto dell'anzianita' come operaio. C) Passaggio da intermedio a impiegato. In caso di passaggio ad impiegato nella stessa come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto, "ex novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento: agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio; agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo. Per quanto concerne in particolare gli scatti biennali di anzianita', di cui all'art. 14 della Parte Quarta - Impiegati - del presente Contratto, il rapporto si considera come non interrotto e gli scatti gia' maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria, vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi cui il lavoratore ha diritto come impiegato.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 9

Art. 9. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumita', e la salubrita' del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, e cio' ai sensi di legge. Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse o coloranti la Direzione dovra' procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei. Le parti convengono sulla necessita' di adottare provvedimenti atti ad eliminare le conseguenze delle lavorazioni nocive. All'uopo decidono di nominare una Commissione Paritetica Nazionale che, sentite le autorita' competenti, studi il problema e proponga adeguate soluzioni.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 10

Art. 10. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le parti confermano la necessita' di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi e specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico. A tal uopo i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento e il potenziamento delle attivita' relative mediante il versamento di un contributo nella misura dell'1% delle retribuzioni. Il contributo di cui sopra potra' essere modificato provincia per provincia, da parte delle Organizzazioni Territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive provincie. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti: l'E.N.I.P.G. - Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica - e Comitati Provinciali, le cui funzioni e rapporti verranno regolati da apposito statuto e regolamento. Per l'attivita' dell'E.N.I.P.G. ciascuna provincia devolvera' il 2% dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo. L'Amministrazione dei fondi sara' di esclusiva competenza dei Comitati Provinciali ed i fondi stessi andranno a totale beneficio delle provincie dove hanno sede le aziende versanti. Fanno parte di detti Organismi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; le Organizzazioni stesse saranno rappresentate pariteticamente. Eventuali altre Associazioni od enti interessati, comunque al problema dell'istruzione professionale grafica, potranno far parte dell'E.N.I.P.G. come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati Provinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avra' doppio voto. I predetti Organismi saranno composti con un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 14 secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle competenti Organizzazioni e cioe': dalle Associazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per quanto concerne la composizione dell'E.N.I.P.G. e dalle Organizzazioni Territoriali per quanto concerne i Comitati Provinciali. I Comitati stessi stabiliranno altresi', ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dello E.N.I.P.G., le modalita' di funzionamento e di riscossione del contributo di cui al 2° comma. La rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori dovra' essere designata in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 11

Art. 11. LICENZIAMENTI Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 12

Art. 12. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del lavoratore l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 13

Art. 13. CONTROVERSIE Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. Saranno invece demandate all'esclusivo esame delle Associazioni Nazionali le eventuali controversie collettive che dovessero sorgere per l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di produzione che modifichino sostanzialmente lo svolgimento tecnico-produttivo di una lavorazione, onde stabilirne le piu' opportune norme tecniche per il personale addetto alla lavorazione stessa.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 14

Art. 14. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.

CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 15

Art. 15. NORME COMPLEMENTARI Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 1

Art. 1. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'Azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio. Egualmente potra' essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggior gravosita', con la propria idoneita' fisica. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sara' resa nota al lavoratore.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 2

Art. 2 ASSUNZIONE APPRENDISTI Non possono essere assunti in qualita' di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano compiuto il 14° anno di eta' e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonche' dei requisiti sanciti nella parte quinta del presente contratto, per ciascuna specializzazione. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 3

Art. 3. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'operaio di nuova assunzione e' soggetto ad un periodo di prova, durante il quale e' reciproco il diritto di risoluzione di rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro e' stato prestato, ed in base alla retribuzione stabilita per la categoria, nella quale ha prestato la sua opera, sempreche' non sia stata precedentemente concordata in misura superiore. Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti della anzianita'. Il periodo di prova non potra' essere superiore a due settimane, salvo che per la 1ª categoria, uomini per la quale la prova potra' protrarsi sino a tre settimane. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 5

Art. 5. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro e' di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali. Per le categorie degli addetti alla linotype, lynograf, intertype e tipograf l'orario normale e' di 7 ore giornaliere e 42 settimanali. Ai sensi dell'[art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art10), l'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potra' in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori ove prestino un orario normale giornaliero di 9 e 10 ore sara' corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, 1/8 della indennita' di contingenza per ciascuna delle ore prestate in piu' delle 8 giornaliere. Ai sensi del [R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657), modificato con [D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1951-07-30;760), i fattorini che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue. L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuita' e non puo' essere inferiore a mezz'ora. In conformita' al disposto dell'[art. 18, comma 2°, della legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art18-com2) (per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), il riposo del personale femminile e minorile potra' essere ridotto a un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turni. Qualora il lavoro si svolga senza l'interruzione per la refezione meridiana, la prestazione non potra' superare le 7 ore giornaliere. In caso di effettuazione di piu' turni di lavoro, essi verranno cosi' regolati ed il loro svolgimento dovra' essere predeterminato settimana, per settimana: 1° turno, 8 ore giornaliere, con l'interruzione meridiana; 7 ore se continuative; 2° turno, 7 ore giornaliere; 3° turno, 6 ore giornaliere. In ogni caso, ai turni di cui sopra, sara' corrisposta la retribuzione relativa, ad 8 ore. In caso di effettuazione di turni di lavoro degli addetti alla linotype, linograf, intertype e tipograf, essi verranno cosi' regolati: 1° e 2° turno, 7 ore giornaliere (pagate per 7); 3° turno, 6 ore giornaliere (pagate per 7). Qualora, nei casi, in precedenza indicati, di effettuazioni di piu' turni di lavoro, il 2° turno termini dopo le ore 23 e non oltre le ore 24, verra' corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione, limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24. Il lavoro normale su due turni giornalieri non puo' avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 6

Art. 6. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero, di cui all'art. 5, salvo il prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore lavorate in meno nella giornata di sabato. Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, e' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la decima ora. Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all'art. 5, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno. Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il piu' uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge. E' considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno, di cui all'articolo precedente. E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3° turno, nonche' per quelle particolari mansioni, (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di legge e' consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per questi ultimi (guardiani, custodi e portieri), e considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sara' maggiorata del 15%. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione: lavoro straordinario feriale: 30%; lavoro notturno: 60%; lavoro festivo: 60%. Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale: se diurno, 30%, con un minimo di 2 ore di retribuzione; se notturno, 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione. Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ai soli effetti della determinazione del compenso per il lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola, dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascuna categoria e per ciascun turno.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 7

Art. 7. LAVORO A DOMICILIO Fermo restando le norme di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264), sulla tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato: a) il lavoro a domicilio dovra' essere eseguito con la osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto; b) il compenso per ferie, festivita' e gratifica natalizia sara' corrisposto nella misura del 18% della retribuzione; c) il compenso in sostituzione del preavviso e della indennita' di anzianita' verra' corrisposto nella misura del 6% della retribuzione; d) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire all'operaio laborioso e di normale capacita' lavorativa svolgentesi su otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per gli operai di categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 8

Art. 8. INTERRUZIONE DI LAVORO - RECUPERI In caso di interruzione temporanea di lavoro per causa di forza maggiore verificatasi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. Nel caso che la interruzione si verifichi prima, dell'inizio del lavoro, all'operaio competera' egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell'interruzione stessa e cio' con i medesimi limiti di cui al precedente comma. In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termine di legge nei riguardi della Cassa Integrazione Guadagni e sia la facolta' di adibire gli operai ad altri lavori durante il periodo di interruzione. E' in facolta' dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione. Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 9

Art. 9. GIORNI FESTIVI Sono considerati festivi i giorni seguenti: a) tutte le domeniche e, per i guardiani, custodi e portieri, i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, ai sensi dell'art. 9 del presente contratto; b) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); c) le seguenti tredici festivita': Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B. M. V.); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (S. Natale); 26 dicembre (S. Stefano); la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festivita' retribuita. Localmente o aziendalmente potra' sostituirsi la giornata di S. Stefano con altra giornata. Per le festivita' di cui ai punti b) e c) il trattamento sara' il seguente: 1° Se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festivita' ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avra' diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. 2° In caso di prestazione di lavoro sara' corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 60%. Dovra' essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1° al lavoratore, anche se risulti assente da lavoro, per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendente dalla volonta' del lavoratore, salvo, per quanto concerne le festivita' di cui al punto c) dei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane. Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio l'azienda integrera' il trattamento degli Istituti Mutualistici ed Infortunistici, ove corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che per detta festivita' l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 10

Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri).

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 11

Art. 11. FERIE L'operaio che ha un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a: 12 giorni lavorativi per anzianita' di servizio da 1 a 3 anni compiuti; 14 giorni lavorativi per anzianita' di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto; 16 giorni lavorativi per anzianita' di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto; 18 giorni lavorativi per anzianita' di servizio dall'inizio del 20° anno in poi. Ai sensi dell'[art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art14), la durata delle ferie per gli apprendisti non dovra' essere inferiore a 30 giorni per gli apprendisti di eta' non superiore ai 16 anni ed a giorni 20 per quelli che hanno superato i 16 anni di eta'. E' in facolta' della Direzione dell'azienda di commutare per ragioni tecniche ed organizzative in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12, ad eccezione delle ferie per gli apprendisti, la cui durata, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione della disciplina dell'apprendistato ([D.P.R. 31 dicembre 1956, n. 1668](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-12-31;1668)) puo' essere per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio che ha maturato il diritto alle ferie intere spettera' il compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianita'. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianita'. Si computano, nell'anzianita', agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 12

Art. 12. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. La comunicazione dell'assenza, per malattia deve essere fatta all'azienda entro il giorno successivo alla assenza, salvo casi individuali di impossibilita'. La malattia dovra' essere giustificata al datore di lavoro con certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua in caso di mancato invio del certificato il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la malattia da un medico di fiducia.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 13

Art. 13. PERMESSI All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari. Potranno altresi' essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente alle esigenze tecniche dell'azienda. Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione e' dovuta all'operaio e le ore perdute potranno essere recuperate. Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali, serali, saranno concessi permessi per frequentarle, senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione. Ai lavoratori che sono Membri delle Commissioni Esecutive della Camera del Lavoro Provinciale o Comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni predette, Per i Segretari Provinciali, Regionali o Nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto che ne facciano richiesta, il rapporto potra' essere sospeso sino ad un massimo di tre anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale, sempreche' in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 14

Art. 14. TRASFERTE All'operaio in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonche' il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a pie' di lista, quando la durata della trasferta obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 15

Art. 15. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con il compenso di 9 giornate di retribuzione, di cui 7 giorni quale anticipo per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all'accordo interconfederale vigente in materia.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 16

Art. 16. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente viene stabilita per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione. Il pagamento avverra' di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia. Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato Speciale della Cassa Integrazione Guadagni operai dell'Industria.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 17

Art. 17. MALATTIA E INFORTUNIO L'operai assente dal lavoro per malattia o per infortunio ha diritto alla conservazione del posto senza interruzione della anzianita', per tutta la durata, della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di: 8 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda fino a 15 anni; 10 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda superiore ai 15 anni. Lo stesso trattamento, agli effetti della conservazione del posto, viene riservato all'operaio vittima di infortunio extra lavoro purche' esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili all'operaio stesso. Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso. Analogamente nel caso in cui, il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso. Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge. Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma, restando la facolta' di accertare la malattia stessa, corrispondera' la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto e' dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia. L'operaio che in seguito a malattia non sia piu' idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate puo' essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto pero' alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione. Se pero' la non idoneita' deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conservera' la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 18

Art. 18. TUTELA DELLA MATERNITA' Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico lino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 3 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le 8 settimane dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sara' computato ai fini dell'anzianita' di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 20 comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 19

Art. 19. PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, compatibilmente con la sua qualifica e idoneita' fisica. All'operaio che viene adibito a mansioni per le quali e stabilita una retribuzione superiore a quella dallo stesso normalmente percepita sara' corrisposta, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della mansione superiore predetta. Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia. servizio alle armi, od altri motivi contemplati dal presente contratto. All'operaio che viene adibito a mansioni con retribuzione inferiore sara' conservata la normale retribuzione della mansione di provenienza.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 20

Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 21

Art. 21. CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E DELLE INDENNITA' La paga sara' effettuata settimanalmente o per altro periodo. Qualora sia effettuata per periodo ultrasettimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale, saranno rimborsate. La corresponsione della paga e delle indennita' spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sara' effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 22

Art. 22. SERVIZIO MILITARE In conformita' al [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio di leva e' computato agli effetti della anzianita'. Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 23

Art. 23. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 27 o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianita' fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianita' superiore ai 10 anni. Il preavviso deve essere dato di regola per iscritto il giorno di paga o di corresponsione dell'acconto settimanale, in caso di pagamento a periodo ultrasettimanale. In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. L'azienda puo' anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso. L'operaio che ha ricevuto il preavviso puo' interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza. del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 24

Art. 24. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato, salvo quanto previsto dall'art. 27, sara' corrisposta per ogni anno compiuto di anzianita' non interrotta presso l'azienda una indennita' nella seguente misura: a) per l'anzianita' di servizio maturata dalla data di assunzione al 1 marzo 1931: giorni 2 di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto; b) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 marzo 1931 al 30 aprile 1947: 1) giorni 2 di retribuzione per il primo anno compiuto; 2) giorni 3 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 1° e fino al 7° compiuto; 3) giorni 4 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 7° compiuto; c) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 maggio 1947 in poi: 1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianita'; 2) giorni 9 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto; 3) giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 15° compiuto; 4) giorni 14 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto. Agli effetti dell'applicazione delle misure di indennita' previste dal comma c) per l'anzianita' maturata dal 1 maggio 1947 in poi, si terra' conto dell'anzianita' di servizio in precedenza maturata. Dopo il primo anno di anzianita' ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestre intero. L'indennita' di anzianita' sara' computata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere per tutte le categorie e 7 ore giornaliere per i linotipisti) e sara' liquidata per l'intera anzianita', comprendendo nella retribuzione anche la indennita' di contingenza. L'importo dell'indennita' di anzianita' dovra' essere maggiorato dell'8% per rateo di gratifica natalizia.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 25

Art. 25. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: oltre i 2 e fino a 6 anni di anzianita': 50%; oltre i 6 e fino ai 15 anni di anzianita': 75%; oltre i 15 anni di anzianita': 100%. Sono esclusi dal diritto di cui sopra in caso di dimissioni gli operai che non hanno superato i due anni di anzianita' ininterrotta e, per gli apprendisti, due anni di anzianita' ininterrotto dalla ultimazione del periodo, di apprendistato. Verra' corrisposta la intera indennita' di anzianita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni di eta' per gli uomini e i 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste dall'ultimo comma dell'art. 13.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 26

Art. 26. CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall'art. 23 sara' portato a quattro settimane. Nel trapasso o nella trasformazione di azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta. Per dar luogo al licenziamento collettivo, o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.

CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 27

Art. 27. DISCIPLINA DEL LAVORO Per infrazioni disciplinari la Direzione potra' applicare i seguenti provvedimenti: rimprovero verbale o rimprovero scritto; multa sino a tre ore di lavoro normale sospensione dal lavoro fino a tre giorni: licenziamento senza preavviso ma con indennita' di licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. L'importo delle multe, sara' devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo fra la Direzione e la Commissione Interna. Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze gia' punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potra' essere direttamente inflitta, la multa o la sospensione: a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarita' nell'andamento del macchinario stesso; e) sia trovato addormentato; f) fumi nei locali ove e' fatto espresso divieto, o introduca, senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento; g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verra' allontanato; h) alterni anche con vie di fatto purche' non assumano carattere di rissa; i) proceda, alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza; l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o alla igiene. Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con indennita' di anzianita' operai colpevoli di: m) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo pero' il diritto della azienda di operare sull'indennita' e fino alla concorrenza dell'indennita' stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni; n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravita' nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra; o) recidiva nella medesima, mancanza che abbia dato luogo gia' a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia gia' dato luogo a due sospensioni; p) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Potranno essere licenziati senza preavviso ne' indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di: q) insubordinazione grave verso i superiori; r) furto; s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione; t) risse nello stabilimento; u) reati di cui alla lettera p) commessi nell'ambito aziendale; v) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 1

Art. 1. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla Parte II (operai): 1) Visita medica (art. 1 limitatamente al 1° e 3° comma). 2) Ammissione al lavoro delle donne e dei minori. 3) Orario di lavoro. 4) Lavoro straordinario, notturno e festivo. 5) Riposo settimanale. 6) Assenze. 7) Permessi. 8) Trasferte. 9) Servizio militare. 10) Disciplina del lavoro.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio dell'intermedio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore ad un mese. Tale periodo non e' ne' protraibile ne' rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e l'intermedio avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, l'intermedio si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso verra' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano, trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni; anche per il periodo di prova.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'art. 20, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'intermedio fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 4

Art. 4. CATEGORIE Gli intermedi (gia' equiparati) si suddividono in 1ª e 2ª categoria. Appartengono alla 1ª categoria: 1) I lavoratori che, indipendentemente dalla loro diretta partecipazione alla lavorazione, siano stati investiti di particolari mansioni di fiducia e responsabilita' normalmente non affidate agli operai, abbiano capacita' tecniche superiori a quelle normali della massima categoria degli operai dello stesso reparto e guidino e controllino il lavoro di un congruo gruppo di operai. Tali lavoratori, agli effetti del presente contratto, sono considerati capireparto. A titolo di chiarimento si considera che la qualifica di cui sopra spetti a coloro i quali nel proprio reparto abbiano un minimo di dipendenti come appresso: reparto compositori a mano . . . . . . . . . . . . . . . 8 dipendenti reparto compositori a macchina . . . . . . . . . . . . . 4 dipendenti reparto impressori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 dipendenti reparto stereogalvanisti . . . . . . . . . . . . . . . . 4 dipendenti reparto trasportatori litografi. . . . . . . . . . . . . 5 dipendenti reparto macchinisti litografi. . . . . . . . . . . . . . 8 dipendenti reparto preparazione ed incisione in rotocalco . . . . . 5 dipendenti reparto a macchinisti in rotocalco . . . . . . . . . . . 8 dipendenti reparto fotoincisori di aziende grafiche . . . . . . . . 5 dipendenti reparto legatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 dipendenti reparto fototipisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 dipendenti reparto incisori di musica . . . . . . . . . . . . . . . 5 dipendenti L'entita' dei reparti sopra indicati s'intende riferita ad uno solo degli eventuali turni in atto presso gli stabilimenti. Nelle cifre indicate non e' compreso il capo-reparto. Agli effetti economici, dovra' essere assicurato ai capi-reparto anzidetti uno stipendio mensile non inferiore al 15% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, percepito dall'operaio di 1ª categoria del reparto stesso. 2) I revisori, per i quali non si verifichino le condizioni di cui all'art. 4 della Parte Quarta (impiegati) del presente contratto. 3) I cartellonisti e cromisti che eseguano riproduzioni di bozzetti a colori con matita grassa o penna. 4) I fotolitografi, ai quali siano normalmente affidate lavorazioni che implichino mansioni di collaborazione artistica o di particolare difficolta' e responsabilita' (ad es.: riproduzioni di quadri artistici ad oltre quattro colori, riproduzioni dal vero, ed altri lavori di particolare rilievo). Agli intermedi, di cui agli anzidetti punti 3), 4), dovra' essere assicurato, agli effetti economici, uno stipendio mensile non interiore al 5% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, della operaio "finito" (incisori, disegnatori, cromisti litografi). In caso di mancato riconoscimento della qualifica di intermedio il lavoratore puo' ricorrere al giudizio della Commissione di cui all'art. 4, Parte Quinta delle Norme Comuni a tutte le specializzazioni. Appartengono alla 2ª categoria: I correttori che sono adibiti con continuita' alla correzione, a fronte di un originale, di tutti gli errori di composizone e alla verifica dell'esatta esecuzione della composizione stessa (spaziatura, capoverso, corsivo, virgolato, ecc.). Agli effetti economici, sara' corrisposto al correttore con qualifica di intermedio di 2ª categoria uno stipendio mensile non inferiore al 5% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, del compositore a mano di 1ª categoria. Chiarimento a verbale. Tutte le percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo sono assorbite sino a conguaglio, dagli eventuali superminimi in atto.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 5

Art. 5. MUTAMENTO DI MANSIONI L'intermedio in relazione ad esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. All'intermedio che sia destinato, per incarico della Direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni l'intermedio sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 6

Art. 6. COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 180.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 7

Art. 7. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata del lavoro di cui all'art. 5 della Parte II (operai) disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile non subira' riduzioni. Fino a quando permarra' il contributo a favore della Cassa Integrazione Guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra, integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta, fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 8

Art. 8. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); b) le seguenti tredici festivita': Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B. M. Vergine); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Santo Natale); 26 dicembre (S. Stefano); La ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita. In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro s'intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore avente diritto alla qualifica di intermedio e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' all'intermedio il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuta, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile stessa.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 9

Art. 9. FERIE L'intermedio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 15 giorni di calendario per anzianita' di servizio da 1 a 3 anni compiuti; 20 giorni di calendario per anzianita' di servizio dall'inizio del 4° anno al 15° compiuto; 25 giorni di calendario per anzianita' di servizio dall'inizio del 16° anno al 20° compiuto; 30 giorni di calendario per anzianita' di servizio dall'inizio del 21° anno in poi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissare l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, l'intermedio non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso. La qualifica di intermedio (ex-equiparato) - agli effetti del presente articolo - decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 10

Art. 10. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio sara' concesso all'intermedio un permesso di 12 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta da parte della azienda integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'istituto di Previdenza Sociale.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 11

Art. 11. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale e, comunque, in casi eccezionali, il saldo dovra' avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'intermedio, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestiti presso l'azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dalla presente regolamentazione, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi, quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 12

Art. 12. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' All'intermedio per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni. Tale aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, in vigore al 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di paga mensile aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di paga in atto alle singole scadenze mensili, mentre, per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Per i lavoratori che prima del 1 gennaio 1945 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per l'assegnazione alla qualifica intermedia, si terra' conto, ai soli fini degli scatti di anzianita', del periodo di servizio prestato con le anzidette mansioni, successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi allo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'intermedio ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'intermedio con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sara' conservata fino a che non venga, assorbita dal maturare degli scatti nella nuova categoria di assegnazione. Norme transitorie. a) Per l'anzianita' maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo, degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi interconfederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfettarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato:

uomini donne

intermedio di 1ª categoria 370 325

intermedio di 2ª categoria 320 280

b)

Con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:

uomini donne

intermedio di 1ª categoria 15 13

intermedio di 2ª categoria 13 11

c)

Con decorrenza 1 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di paga mensile conglobato. d) Gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952, che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 (data di inizio della nuova contingenza) in poi, dovranno essere calcolati anche sull'importo della nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 13

Art. 13. CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza da computarsi mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere) si fa riferimento all'art. 15) della Parte IV (impiegati).

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 14

Art. 14. TRASFERIMENTI L'intermedio trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'intermedio che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli intermedi attualmente in servizio, nei quali casi l'intermedio che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. All'intermedio che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli oggetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previo opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre un'indennita' "una tantum" nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile all'intermedio celibe senza conviventi a carico, e nella misura di meta' della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30° della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'intermedio con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento intermedio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere normalmente comunicato all'intermedio per iscritto con il preavviso di un mese. All'intermedio che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 15

Art. 15. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'intermedio svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 16

Art. 16. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, un'indennita' per gli intermedi che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona oppure malarica e spettera' anche all'intermedio che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 17

Art. 17. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia l'intermedio non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianita', per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di sei vizio con la qualifica di intermedio fino a 4 anni, di otto mesi oltre i 4 anni, di dieci mesi oltre i 10 anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro: la intera retribuzione per i primi tre mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel secondo caso; la intera retribuzione per i primi 4 mesi e meta' per i successivi 6 mesi nel terzo caso. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dall'intermedio da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia,. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'intermedio quanto giu' compete in base alla presente regolamentazione buie, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra, l'intermedio non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta dell'intermedio con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 20. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita', agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera', qualora l'intermedio con piu' periodi di malattia raggiunga in complesso durante 18 mesi consecutivi, il limite massimo rispettivamente previsto nei diversi casi contemplati. La qualifica di intermedio (ex-equiparato) agli effetti del presente articolo, decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 18

Art. 18. TUTELA DELLA MATERNITA' Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavorazioni madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' lino al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante due mesi dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le intermedie hanno diritto alla retribuzione intera, fatta dedizione di quanto percepiscono allo stesso titolo per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge. Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dall'intermedia nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di considerate assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti. Qualora, durante il periodo di cui al 2° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all'art. 17 del presente Contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. Il periodo di assenza obbligatorio dal lavoro, di cui al 2° comma del presente articolo, deve essere computato nell'anzianita' di servizio nonche' ai fini della gratifica natalizia e della, ferie. Le avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 19

Art. 19. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per gli intermedi che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi mesi 1 per i lavoratori di 2ª categoria intermedi: b) per gli intermedi che hanno superato i 5 anni di servizio e fino ai 10 anni compiuti: mesi 2 per gli intermedi di 1ª categoria intermedi; mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 2ª categoria intermedi. c) per gli intermedi che hanno superato i 10 anni di servizio: mesi 2 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi mesi 2 per i lavoratori di 2°- categoria intermedi. La qualifica di intermedio (ex-equiparato) agli effetti del presente articolo, decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, e considerata utile agli effetti del presente articolo nella misura del 50%. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti, termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennita' per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca della nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 20

Art. 20. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 27 della l'arte Il (operai), al lavoratore compete, per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio ed in ogni caso, non prima del 1 gennaio 1945, un'indennita' di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 20

Art. 21. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni, verranno corrisposte all'intermedio che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta le sottoindicate aliquote della indennita' di cui all'articolo precedente: fino a 5 anni di anzianita':. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% oltre ai 5 anni e fino ai 10 anni:. . . . . . . . . . . . . . . . 75% oltre ai 10 anni di anzianita': . . . . . . . . . . . . . . . . 100%. Verra' corrisposta l'intera indennita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'ultimo comma dell'art. 13 della Parte II (operai). Per quel che riguarda l'anzianita' relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione della qualifica di intermedio o di ex-equiparato, si applicano le norme dell'articolo 25 della Parte II (operai), per quanto si riferisce alle aliquote delle indennita' e le norme dell'art. 8, lettera A) della Parte I "Norme Generali", per quanto si riferisce al computo dell'indennita' stessa.

CCNL Aziende grafiche Parte III-art. 22

Art. 22. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI S'intendono integralmente richiamate le norme previste dall'art. 6) (per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al V comma) e dall'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Italia Settentrionale e rispettivamente dell'art. 31, I comma, e dell'art. 33 dell'accordo 23 maggio 1948 per le aziende dell'Italia Centro-Sud.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE La assunzione dell'impiegato dovra' essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4; 3) il trattamento economico; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione dell'impiegato puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri 2 mesi - per gli impiegati di 1ª categoria, e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabili consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria. Non sono ammesse altre protrazioni ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' avere luogo da ciascuna delle ditte parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di la categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Nel caso che il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la 1ª o la 2ª quindicina del mese stesso. Alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato si intendera' confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova: superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo in determinato quanto l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'articolo 26, i considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a 3 anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura di 3 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione del termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, annuo ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a 3 mesi.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 4

Art. 4. CATEGORIE A tutti gli effetti del presente Contratto di lavoro gli impiegati si suddividono in amministrativi e tecnici e sono classificati nelle seguenti categorie distinte a seconda della natura delle mansioni esplicate: la Categoria - Amministrativi e tecnici. Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria: A) Amministrativi: a) il capo contabile preposto ai servizi della contabilita' generale dell'azienda e delle eventuali filiali di questa; b) il capo del personale; c) il capo ufficio contenzioso che tratta, con carattere di responsabilita' diretta, con gli enti amministrativi, giudiziari, finanziari e commerciali le pratiche inerenti a pagamenti, concordati, tasse, imposte, canoni, ecc. e svolge tutte le procedure per il recupero dei crediti; d) l'incaricato alla stipula dei contratti di compra-vendita con procura e con mandato ad negotia tale da impegnare la Ditta. B) Tecnici: il proto, cioe' il lavoratore che ha la responsabilita' diretta del reparto composizione, funzioni di coordinamento, controllo e corresponsabilita' sull'intero ciclo produttivo della lavorazione per tutti i reparti della tipografia e dirige un complesso tipografico che comprenda, nel turno controllato dal lavoratore medesimo, oltre ai reparto da lui personalmente diretto, almeno altri due reparti, i cui capi siano classificati nella 1ª categoria intermedi, ai sensi dell'art. 4 della Parte Terza del presente Contratto. 2ª Categoria - Amministrativi e tecnici. Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati che svolgono mansioni di concetto. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria: A) Amministrativi: a) il contabile che redige e svolge a mano o a macchina la prima nota o controlla, il lavoro di altri contabili; b) il cassiere; c) l'impiegato addetto agli uffici meccanografici che imposta la contabilita'; d) l'economo; e) l'addetto all'ufficio mano d'opera e personale che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli istituti ed enti riguardanti la previdenza e ritenute dei lavoratori; f) l'impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza; g) il magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti; h) lo steno-dattilografo in lingua estera; i) laureati, trascorsi 6 mesi dall'assunzione. B) Tecnici: a) il proto, cioe' il lavoratore che ha la responsabilita' diretta del reparto composizione, funzioni di coordinamento, controllo e corresponsabilita' sull'intero cielo produttivo della lavorazione per tutti i reparti della tipografia e dirige un complesso industriale che, nel turno controllato dal lavoratore medesimo, non comprenda, con esclusione del reparto da lui personalmente diretto, almeno due reparti, i cui capi siano classificati nella la categoria intermedi, ai sensi dell'articolo 4 della Parte Terza del presente Contratto. Agli effetti economici, sara' corrisposta al proto impiegato di 2ª categoria una maggiorazione del 4% sullo stipendio mensile dell'impiegato di 2ª categoria: b) il revisore di originali o di bozze che cura la corretta grafia dei vocaboli tecnici o di lingue straniere, corregge date e cifre inesatte con l'ausilio di tabelle, statistiche, vocabolari o enciclopediche e apporta tutte quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale normale agli impiegati di concetto; c) il progettista di impaginazione; d) il disegnatore litografo e l'incisore che, oltre alla riproduzione di disegni, eseguono lavori di ideazione o di progettazione. Agli effetti economici, dovra' essere assicurato al disegnatore litografo e all'incisore impiegati di 2ª categoria uno stipendio mensile non inferiore all'8% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, dell'operaio "finito" (incisori, disegnatori, cromisti litografi); e) il capo reparto avente mansioni di concetto che siano di rilievo e che richiedano particolare competenza professionale con facolta' d'iniziativa nei limiti dei propri compiti secondo le indicazioni di massima (lei superiori. Agli effetti economici, dovra' essere assicurato al capo reparto di cui sopra uno stipendio mensile non inferiore al 15% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, percepito dall'operaio di piu' alta qualifica del proprio reparto. 3ª Categoria - Amministrativi e tecnici. Appartengono alla 3ª categoria gli impiegati con mansioni d'ordine suddivisi nei gruppi A) e B). Appartengono al gruppo B) gli impiegati d'ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. A titolo esemplificativo rientrano nel Gruppo A): a) l'aiuto contabile e compotometrista; b) il magazziniere che ha l'intera responsabilita' del magazzino magazziniere il movimento di carico e scarico; c) il fatturista; d) lo steno-dattilografo; e) l'archivista; f) il commesso di cassa ed esattore. Gruppo B): a) il dattilografo; b) il protocollista. Esemplificazione delle categorie degli impiegati tecnici che prestano servizio esclusivamente ai reparti fonderia delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri. Le qualifiche agli impiegati tecnici sono attribuite in ragione delle mansioni svolte in appresso specificate: 1ª Categoria: Capi tecnici che abbiano alle dipendenze uno, o piu' capi reparto. Capi tecnici di reparti autonomi con mansioni direttive e responsabilita' del ciclo completo di lavorazione. 2ª Categoria: Impiegati tecnici con mansioni di concetto o di consulenza tecnica. Capi reparto con mansioni tecniche e disciplinari. 3ª Categoria: Impiegati tecnici ordinari con mansioni di operatori (sistemazione macchine, controllo lavorazioni, ecc.).

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 5

Art. 5. MUTAMENTI DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore, alla differenza tra la retribuzione percepita e quella, minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di i mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni nelle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc. ll passaggio di categoria sara' notificato per iscritto all'interessato.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 6

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