DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1326

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1971-07-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 6. ORARIO DI LAVORO Per gli impiegati amministrativi la durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario. Per gli impiegati tecnici la durata dell'orario normale di lavoro e' di 48 ore settimanali o quella minore prevista per il lavoro a turno. Per il computo della retribuzione normale oraria si dividera' la retribuzione mensile per ISO (centottanta). Restano le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 7

Art. 7. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario ed il lavoro notturno e festivo, di cui all'art. 0, salvo giustificati motivi di impedimenti. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall'art. 5 degli operai. E' lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'art. 9. Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione: lavoro straordinario diurno: 30%; lavoro festivo: 60%; lavoro notturno non in turni avvicendati: 60%. Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ove la, retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte con elementi variabili, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo di categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 8

Art. 8. SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all'art. 6, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile non subira' riduzioni.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 9

Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI Il riposo settimanale cadra' in domenica, salvo le eccezioni di legge. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); b) le seguenti tredici festivita': Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B. M. V.); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Santo Natale); 28 dicembre (S. Stefano); La decorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita. In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festivita' stessa e compreso nella paga mensile percepita dall'impiegato e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera', all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione stessa.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 10

Art. 10. FERIE L'impiegato ha diritto peri ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 fino a 10 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 fino a 15 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuati vo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 11

Art. 11. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in Conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati che sono membri delle Commissioni Esecutive della Camera del Lavoro provinciale o comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda da cui l'impiegato appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali.

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Art. 12. CONGEDO MATRIMONIALE Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

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Art. 13. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sara' considerata mentre sara' considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 14

Art. 14. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Agli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni. L'aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, in vigore al 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di stipendio mensile, aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di stipendio in atto alle singole scadenze mensili mentre per quanto con concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione col 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'impiegato con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sara' conservata lino a che non venga assorbita dal maturare degli scatti di anzianita' nella nuova categoria di assegnazione. Norme transitorie. a) Per l'anzianita', maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi confederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfetarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato:

uomini donne

impiegato di 1ª categoria 450 450

impiegato di 2ª categoria 375 330

impiegato di 3ª categoria A) 325 285

impiegato di 3ª categoria B) 300 265

b)

Con decorrenza 1 giugno 1954, e quote forfetarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:

uomini donne

impiegato di 1ª categoria 18 18

impiegato di 2ª categoria 15 13

impiegato di 3ª categoria A) 13 11

impiegato di 3ª categoria B) 12 11

c)

Con decorrenza 1 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data delle giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di stipendio conglobate. d) Gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952, che vengono a, maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1951 in poi (data di inizio della nuova contingenza, dovranno essere calcolati anche sullo importo della nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 15

Art.15. RETRIBUZIONE La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente. in caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni pagamenti, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 16

Art. 16. INDENNITA' DI CASSA All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verra' corrisposta una maggiorazione nella misura del 5% dello stipendio (minimo tabellare e contingenza) della sua categoria di assegnazione. Gli interessi derivanti dalla eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

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Art. 17. INDENNITA' DI CONTINGENZA La contingenza verra' corrisposta mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 18

Art. 18. TRASFERTE Agli impiegati in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezza di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla la classe); b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 19

Art. 19. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati 1ª 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda,. E' dovuta inoltre la diaria una tantum nella misura di 1/3 della retribuzione mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione mensile, oltre ad 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto ai rimborso di tale indennizzo alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 20

Art. 20. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistono possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il parimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 21

Art. 21. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuti malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita', sanitarie locali.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 22

Art. 22. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione dei posto per mesi 6 e corresponsione dell'intera retribuzione per 2 mesi e della meta' di essa, per gli altri 4 mesi; 2) per anzianita' di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione della intera retribuzione per 3 mesi e della meta' di essa, per gli altri 6 mesi; 3) per anzianita' di servizio oltre i 6 anni: conservazione del, posto per mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione per 4 mesi e della meta' di essa per gli altri 8 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 26. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 23

Art. 23. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termina, del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i due mesi dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge. Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in Loro esclusiva facolta' di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti. Qualora durante il periodo di cui al 2° comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 22 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianita' di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre il diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 24

Art. 24. SERVIZIO MILITARE Il servizio militare (chiamata e richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennita' di anzianita' - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sara' considerato dimissionario. Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 25

Art. 25. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI il rapporto di lavoro non pio essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 per gli impiegati di 3ª categoria. B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10: 1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 3ª categoria. C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo d in mancato preavviso. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. Per la liquidazione della indennita', nel caso di preavviso non lavorato, si terra' conto dell'eventuale variazione dell'indennita' di contingenza che dovesse intervenire durante l'intero periodo di preavviso. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 26

Art. 26. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, salvo i casi previsti dall'art. 31, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se ordina previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta, trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione le partecipazioni agli utili, anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima dalla risoluzione di rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalle indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 27

Art. 27. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo 26: 100%: agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita' matrimonio, infortunio, trasferimento e per incarichi sindacali, di cui al quinto comma dell'art. 11; ai dimissionari che abbiano compiuto i 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. 80%: ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 50%: ai dimissionari che non abbiano compiuto i 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 28

Art. 28. CERTIFICATO DI LAVORO In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 29

Art. 29. PREVIDENZA A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del precedente contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 30

Art. 30. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La cessazione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo, non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione delle indennita' di anzianita' e di iniziare "ex-novo" un altro rapporto di lavoro.

CCNL Aziende grafiche Parte IV-art. 31

Art. 31. DISCIPLINA DEL LAVORO L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione e particolarmente: a) svolgere la propria attivita' con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione; b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature; d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro; f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati. Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 1

Premessa. Le parti affermano il concorde proposito di voler elevare le qualita' tecniche e morali dei lavoratori ed il principio che il raggiungimento della massima categoria deve corrispondere al reale merito ed al grado di capacita' ed operosita' dei lavoratori stessi. Al fine del miglioramento qualitativo della maestranza: a) sara' diritto e dovere del datore di lavoro di accuratamente e severamente selezionare gli apprendisti durante il periodo del loro tirocinio, evitando di adibire l'apprendista a mansioni di fatica o diverse da quelle in cui si compie l'apprendistato; b) sara' cura del datore di lavoro di tenere nella dovuta efficienza gli impianti, il macchinario ed il materiale, la qual cosa rappresenta anche il miglior potenziamento qualitativo e quantitativo della produzione. Art. 1. CATEGORIE Salvo quanto diversamente previsto per alcune specializzazioni, le categorie dei lavoratori poligrafici sono le seguenti: Categorie maschili: apprendisti; operai di 3ª categoria; operai di 2ª categoria; operai di 1ª categoria; mettifoglio; operai complementari; operai ausiliari; addetti ai servizi di magazzino; operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia; capi operaio; capi reparto; proti. Categorie femminili: apprendiste; operaie di 3ª categoria; operaie di 2ª categoria; operaie di 1ª categoria; mettifoglio; levafoglio; operaie addette ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 2

Art. 2. APPRENDISTI La durata dell'apprendistato e' fissata nelle Norme Tecniche speciali di ciascuna categoria. Tuttavia l'apprendista che abbia effettuato almeno due anni di addestramento in aziende del settore nello ambito della specializzazione potra' chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato in 3ª categoria. La prova di esame avverra' sulla base dei programmi elaborati dall'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica e presso scuole o sedi indicate dallo Ente stesso. Inoltre agli apprendisti licenziati dalle scuole professionali di specializzazione tecnica, sara' accordata non solo la precedenza nell'assunzione, ma i periodi di tirocinio saranno ridotti di due terzi del periodo trascorso nelle suddette scuole tecniche di specializzazione. Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo scatti semestrali nella misura di cui alle tabelle salariali. E' fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni 10 operai addetti ad ogni singola specializzazione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 3

Art. 3. OPERAI DI 3ª CATEGORIA Terminato il periodo di apprendistato di cui all'articolo precedente l'apprendista diverra' operaio di 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 4

Art. 4. OPERAI DI 2ª CATEGORIA La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore. In caso di mancato riconoscimento di tale idoneita' l'operaio avra' il diritto di ricorrere ad una commissione tecnica la quale fissera' i criteri della prova cui sottoporre l'operaio reclamante e determinera' le caratteristiche dell'eventuale capolavoro da compiere. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo in ogni provincia verra' costituita una commissione tecnica. Di essa faranno parte due membri rispettivamente nomi nati dall'Associazione locale degli Industriali Grafici e dalle locali Organizzazioni dei lavoratori di categoria ed un terzo membro, che fungera' da Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due. Al termine della permanenza nella, seconda categoria, pure essendo accertata l'idoneita', le eventuali controversie sul passaggio alla la categoria saranno prese in esame dalle competenti Organizzazioni sindacali qualora non si raggiunga l'accordo con la Commissione interna. A titolo indicativo la mancanza della macchina eventualmente necessaria per l'espletamento delle mansioni di 1ª categoria, puo' essere motivo di impossibilita' di passaggio. Per tutti i riconosciuti casi d'impossibilita' di passaggio alla 1ª categoria, l'operaio che non intenda prestare ulteriormente la propria opera con la retribuzione della 2ª categoria, avra' diritto alla intera indennita' di anzianita' come nel caso di licenziamento.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 5

Art. 5. OPERAI DI 1ª CATEGORIA E' considerato operaio di 1ª categoria colui il quale avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori che gli vengono affidati. Migliori e piu' precise definizioni sono inserite nelle Norme Tecniche Speciali.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 6

Art. 6. METTIFOGLIO L'impiego di tale personale, sia maschile che femminile, e' meglio precisato nelle Norme Tecniche Particolari delle singole specializzazioni. Alla donna mettifoglio dovra' essere concesso un periodo di riposo di 15 minuti, mediante il cambio, dopo 2 ore di lavoro continuativo.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 7

Art. 7. OPERAI COMPLEMENTARI Sono operai complementari i meccanici, gli elettricisti, i falegnami, i verniciatori, i conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc., i quali, a seconda delle mansioni e del grado di responsabilita', si distinguono in specializzati e qualificati.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 8

Art. 8. OPERAI AUSILIARI Sono classificati in specializzati e comuni. Sono specializzati gli operai che compiono lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni gli addetti alla fondita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondata de materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco. Ove esista un reparto speciale di marginatori, gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati. Sono ausiliari comuni gli operai addetti ai lavori di manovalanza comune e di pulizia. Chiarimento a verbale. Ai soli effetti retributivi, i lisciapietre, i granitori di zinco per litografia e i fonditori di lastre di piombo per incisioni sono equiparati ai "complementari qualificati".

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 9

Art. 9. ADDETTI AI SERVIZI DI MAGAZZINO Sono addetti ai servizi di magazzino coloro che svolgono nel magazzino stesso, mansioni per le quali e' richiesta una competenza specifica (esempio: speditori, etichettatori, ecc.).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 10

Art. 10. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA Sono cosi' ripartiti: Uomini: Gruppo A): autisti, motoscafisti, infermieri o infermieri patentati e motocarristi; Gruppo B) addetti ad altre mansioni (custodi, guardiani, uscieri, portieri, fattorini). Donne: Gruppo C): infermiere. Gruppo D): addette ad altre mansioni. Maggiorazioni. Al fattorino conduttore di mezzi motorizzati leggeri sara' corrisposta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 11

Art. 11. CAPI OPERAI I lavoratori pur consuetudinariamente chiamati capi reparto, per i quali non si verifichino le condizioni di cui all'art. 4 della Parte Terza del presente contratto relativa alle "Categorie intermedie", e dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati" saranno considerati capi operai ed avranno diritto ad nata maggiorazione del 9% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della prima categoria della propria specializzazione. Inoltre, i capi operai che nel proprio reparto controllano dipendenti con mansioni per le quali sono corrisposte particolari maggiorazioni, previste dalle Norme Tecniche di categoria, avranno diritto ad una ulteriore maggiorazione pari al 50% di quella massima praticata nel reparto. Tale maggiorazione supplettiva sara' invece corrisposta per intero nel caso che il capo operaio esplichi direttamente le mansioni per le quali e' prevista la maggiorazione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 12

Art. 12. CAPI REPARTO - PROTI La regolamentazione relativa ai capi reparto e' stabilita dall'art. 4 della Parte Terza "Categorie Intermedie" e dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati". Quella relativa ai lavoratori qualificati "proto" e' stabilita dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati".

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 13

Art. 13. MAGGIORAZIONI Le percentuali di maggiorazione previste dalle Norme Tecniche Speciali delle singole specializzazioni s'intendono applicabili sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) delle singole categorie e sono assorbite, sino a conguaglio, dagli eventuali superminimi gia' in atto.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 14

Art. 14. PERSONALE ADIBITO ALLA LAVORAZIONE DI CARTE VALORI In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovra' essere corrisposta una maggiorazione del 5% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) agli operai addetti alla preparazione, alla stampa e all'allestimento delle carte valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale). Tale maggiorazione non e' cumulabile con altre date allo stesso titolo.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni-art. 15

Art. 15. PERSONALE ADDETTO ALLA BRONZATURA Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito a cura della ditta di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovra' avere quotidianamente la normale razione di latte; se e' impossibile la somministrazione di latte fresco si dovra' supplire con latte condensato o in polvere. Verra' inoltre corrisposta la maggiorazione dei 15% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) per tutto il periodo della lavorazione stessa. La maggiorazione non e' dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche compositori a mano-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendista compositore a mano deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte seconda (operai). Esse deve aver frequentato con esito soddisfacente la scuola di avviamento professionale oppure la scuola media, inferiore, s'intende laddove tali scuole esistano. La durata dell'apprendistato e' fissata in anni quattro. Il numero degli apprendisti non potra' essere superiore ad un apprendista ogni 5 operai o frazione di 5.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche compositori a mano-art. 2

Art. 2. COMPOSITORE Di 3ª CATEGORIA EE l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche compositori a mano-art. 3

Art. 3. COMPOSITORE DI 2ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella seconda categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche compositori a mano-art. 4

Art. 4. COMPOSITORE DI 1ª CATEGORIA E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, e' in grado di eseguire a regola d'arte qualunque lavoro che gli venga affidato assumendone la responsabilita'.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche compositori a mano-art. 5

Art. 5. MAGGIORAZIONI Ai compositori di 1ª categoria che normalmente sono adibiti alla composizione in caratteri non latini sara' corrisposta una maggiorazione nella misura dell'8 per cento sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza). Ai compositori di 1ª categoria che compongono normalmente lingue estere o formule algebriche sara' corrisposta una maggiorazione del 5 per cento sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza). Al compositore di la categoria addetto con carattere di continuita' alla macchina Ludlow sara' corrisposta una maggiorazione del 5 per cento sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche composizione meccanica-art. 1

Art. 1. LINOTIPISTA E' l'operaio che oltre a conoscere sufficientemente il funzionamento della macchina ed essere in grado di eliminare i normali incidenti di macchina, esegue a regola d'arte tutti i lavori che gli vengono richiesti. Saranno ammessi alle macchine linotype in qualita' di allievi gli operai compositori di 1ª categoria nonche' quelli che abbiano superato il primo anno di appartenenza alla 2ª categoria e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta. Nell'ammissione degli allievi sara' data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento. Gli allievi alla linotype saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di 16 settimane, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacita' di eliminare i normali incidenti di cui al primo comma, e sappiano dare una produzione minima corretta di 5000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana. Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovra' dare una produzione minima corretta, con originali come sopra specificati, di lettere 5500 orarie. Per il computo della produzione verra' adottato il metodo della ripetizione dell'alfabeto fino al completamento della riga. Quando sulla riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuera' sulla base di 40 e per errori debbono intendersi solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovra' tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento di caratteri, di giustezza e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore, Durante il periodo di apprendistato, all'apprendista verra' corrisposta la paga della categoria di provenienza. L'allievo che ultimato il periodo di apprendistato, a giudizio dell'industriale, viene riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per la categoria linotipisti. Qualora alla pulizia non provveda al personale, al linotipista del primo turno verra' concesso un periodo di almeno 30 minuti per la pulizia della macchina. In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla linotype potra' essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacita' tecnica. Alla linotype non e' ammesso personale femminile.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche composizione meccanica-art. 2

Art. 2. TASTIERISTA MONOTIPISTA E' l'operaio che oltre a conoscere sufficientemente il funzionamento della macchina e ad essere in grado di eliminare i normali incidenti di tastiera, esegue a regola d'arte tutti i lavori che gli vengono richiesti. Saranno ammessi alla tastiera in qualita' di allievi gli operai compositori di 1ª categoria o che abbiano superato il primo anno di appartenenza alla 2ª categoria nonche' i fonditori monotipisti provenienti dai compositori a mano e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta dall'E.N.I.P.G. Nell'ammissione degli allievi sara' data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento. Gli allievi tastieristi saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di sei mesi, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacita' di eliminare i normali incidenti di tastiera e diano una produzione minima corretta di 6000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana. Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovra' dare una produzione minima corretta di 7000 lettere orarie con originali correnti in lingua italiana e materiale adeguato. Per il computo della produzione si terra' conto del numero delle unita', contenute nella riga diviso per 8. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuera' sulla base di 40. Per errori si intendono solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovra' tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento dei caratteri, della giustezza, per la pulizia e per interruzioni per cause di forza maggiore. Durante il periodo di apprendistato all'apprendista verra' corrisposta la paga della categoria di provenienza. L'allievo che al termine del periodo di apprendistato, a giudizio dell'industriale, viene riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per il tastierista. In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla tastiera potra' essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacita' tecnica. Il personale femminile addetto alla tastiera monotype, per quelle localita' ove e' tuttora impiegato, verra' classificato nelle seguenti categorie: 1ª - Per quelle lavoratrici tastieriste non otypiste cime oltre a conoscere sufficientemente il funzionamento dalla macchina e ad essere in grado di eliminare i normali incidenti di tastiera, eseguono a regola d'arte tutti i lavori che vengono a loro richiesti, con produzione minima corretta, di 7000 lettere orarie, verra' corrisposta la paga, oraria del tastierista uomo. 2ª - Per quelle lavoratrici che danno la stessa, produzione minima di 7000 lettere orarie, giustificano esattamente, compongono qualunque originale leggibile e lavori speciali di tabelle, aia non sono in grado di eliminare i normali incidenti di tastiera, verra' corrisposta la paga oraria del compositore a mano di 1ª categoria. 3ª - Per quelle tastieriste cime non raggiungono le 7000 lettere di produzione oraria, giustificano esattamente, compogono qualunque originale leggibile, qualunque tabella, verra' corrisposta la paga oraria del compositore a mano di seconda categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche composizione meccanica-art. 3

Art. 3. FONDITORE MONOTIPISTA E' l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento di tutte le voci che compongono la macchina ed essere in grado di eliminare i normali incidenti di macchina, esegue accuratamente tutti i lavori due gli vengono richiesti. Sono ammessi alla fonditrice in qualita' di allievi gli operai compositori che abbiano superato i 4 anni di apprendistato e i 19 anni di eta', ed i provenienti da una scuola professionale riconosciuta purche' abbiano l'eta' suddetta. Alla fonditrice potranno essere adibiti, in qualita' di allievi, i fondatori di carattere provenienti dalle fonderie. Nell'ammissione degli allievi sara' data, nei limiti del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento. L'allievo che dopo i quattro anni di apprendistato di composizione a mano venga ammesso alla fonditrice, percepira' per il primo anno la paga della 3ª categoria dei compositori a mano, per gli ulteriori 18 mesi la paga di compositore di 2ª categoria, dopo di che sara' riconosciuto operaio di 1ª categoria quando dimostri di avere acquistato la competenza di cui al comma primo del presente articolo e sappia dare una produzione minima di 7500 lettere orarie per i corpi dal 6 al 10 compreso, e di lettere 6000 orarie per i corpi 11 e 12, sempre che il materiale corrisponda alle esigenze del lavoro. Per il computo della produzione, si procedera' come stabilito per la tastiera. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il conto si fara' sulla base di 40. Nel computo si terra' conto delle righe false. Nel computo della produzione dovra' tenersi altresi' conto del tempo occorrente per il cambiamento della forma, del carattere e per eventuali interazioni per cause di forza maggiore. L'allievo che al termine del periodo di apprendistato, a giudizio dell'industriale, viene riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per il fonditore. In caso di sospensione di lavoro strettamente connesso alla specializzazione (quale interruzione di un lavoro, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla fonditrice potra' essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacita' tecnica. Qualora alla pulizia non provveda. altro personale, al fonditore del primo turno verra' concesso il tempo necessario per la pulizia e l'oliatura della macchina. Ogni operatore o allievo non potra' attendere a piu' di una macchina. E' ammesso un allievo fino a quattro operai: successivamente e' ammesso un allievo ogni cinque operai o frazioni di cinque.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche composizione meccanica-art. 4

Art. 4. MAGGIORAZIONI Ai linotipisti e ai tastieristi di monotype che eseguono normalmente la composizione in caratteri non latini o in lingue estere sara' corrisposta una maggiorazione del 5% sul salario contrattuale (minimo di paga, e contingenza).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO Per essere ammessi negli stabilimenti grafici in qualita' di impressori, i giovani debbono, oltre ai requisiti di cui all'art. 2, Parte Seconda, aver frequentato, con esito soddisfacente, la scuola di avviamento professionale preferibilmente tipografica, ove tale scuola esista. L'apprendista dopo il periodo di due anni dovra' essere idoneo a mettere il foglio alle macchine piane e platine. La durata complessiva dell'apprendistato e' fissata in anni quattro. Non e' ammesso piu' di un apprendista per ogni quattro operai di categoria o frazione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 2

Art. 2. IMPRESSORE DI 3ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 3

Art. 3. IMPRESSORE DI 2ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 4

Art. 4. IMPRESSORE DI 1ª CATEGORIA E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, e' in grado di stampare a regola d'arte su qualunque tipo di macchina qualsiasi lavoro che gli venga affidato, assumendone la responsabilita'. All'operaio di 1ª categoria che viene adibito prevalentemente a mansioni o lavori che richiedono particolari competenze tecniche, sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paghe e contingenza).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 5

Art. 5. PREAVVIAMENTO L'impressore che ha la responsabilita' del preavviamento dovra' essere di 1ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 6

Art. 6. ORGANICI Ad ogni macchina in funzione sara' adibito un impressore. Nelle aziende dove esistono macchine di piccolo formato e' concesso un raggruppamento di 3 macchine alle quali verranno adibiti Un impressore di la categoria e gli altri di categoria inferiore. Alle macchine senza mettifoglio automatico di formato superiore a cm. 64x88 saranno adibiti un impressore ed una mettifoglio od apprendista. Alle macchine a giro continuo di formato cm. 80 x 120 ed oltre, saranno adibiti un impressore di 1ª categoria ed un apprendista che abbia superato il secondo anno di apprendistato.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 7

Art. 7. MAGGIORAZIONI Agli impressori di 1° categoria che sono adibiti alle macchine con luce di cm. 90x130 ed oltre sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza). Agli impressori addetti alla stampa di etichette in rilievo a piu' colori sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria di assegnazione. Agli impressori addetti alle macchine bicolori sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria di assegnazione. Agli impressori addetti alla smaltorilievografia a colori ed agli impressori addetti alla numerazione multipla con responsabilita' di lettura o che stampino, sempre con responsabilita' di lettura, forme tipografiche con almeno 48 numeratori, sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 8

Art. 8. METTIFOGLIO DONNE Le donne mettifoglio non potranno essere adibite al lavoro di avviamento. Il loro apprendistato ha la durata di tre anni.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 9

Art. 9. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE Alle macchine rotative non sono ammessi apprendisti. A dette macchine debbono essere adibiti soltanto operai impressori.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 10

Art. 10. ORGANICI Il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento, e' il seguente: a) rotativa doppia a quattro o piu' colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine: 1 macchinista; 1 vicemacchinista; 3 primi aiutanti; 2 secondi aiutanti; 1 terzo aiutante. b) rotativa semplice a quattro o piu' colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato: 1 macchinista; 2 primi aiutanti; 1 secondo aiutante; 1 terzo aiutante. c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine: 1 macchinista; 1 primo aiutante; 1 secondo aiutante; 1 terzo aiutante. d) rotativa doppia bicolore: 1 macchinista; 1 aiutante di 1ª categoria; 2 aiutanti di 2ª categoria. e) rotativa semplice a due colori: 1 macchinista; 1 primo aiutante; 1 secondo aiutante. f) rotativa doppia in nero per 16 lastre: 1 macchinista; 1 primo aiutante; 1 secondo aiutante. g) rotativa semplice in nero per 8 lastre: 1 macchinista; 1 primo aiutante; 1 secondo aiutante (funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verra' aggiunto un altro aiutante). Per tutte le macchine rotative e speciali non contemplate nel presente prospetto, il numero del personale da adibirsi verra' stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchine rotative per scatolame, biglietti tranviari, bollette di vendita, ecc.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori-art. 11

Art. 11. MAGGIORAZIONI Agli impressori addetti alle rotative tipografiche del gruppo segnato nell'articolo precedente ed agli impressori addetti alle rotative per la stampa di moduli multipli sia in tipo che in lito sara' corrisposta la seguente maggiorazione sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza): 8% agli impressori di 1ª categoria; 7% agli impressori di 2ª categoria 5% agli impressori di 3ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendista stereotipista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 (Parte seconda). Nell'assunzione degli apprendisti verra' data la preferenza a coloro che abbiano frequentato il primo corso della scuola di avviamento al lavoro o che abbiano gia' superato un anno di tirocinio nel ramo composizione. L'apprendistato avra' la durata di quattro anni nel corso dei quali l'apprendista dovra' frequentare i corsi della propria specialita' istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 2

Art. 2. STEREOTIPISTA DI 3ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 3

Art. 3. STEREOTIPISTA DI 2ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 4

Art. 4. STEREOTIPISTA DI 1ª CATEGORIA E' stereotipista di 1ª categoria l'operaio il quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, esegue a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro con ogni sistema in uso nella specializzazione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 5

Art. 5. APPRENDISTATO L'apprendista storeogalvanotipista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte seconda. Nell'assunzione degli apprendisti verra' data la preferenza, a coloro che abbiano frequentato il primo corso della scuola d'avviamento professionale o che abbiano superato un anno di tirocinio nel ramo composizione. L'apprendistato avra' la durata di cinque anni nel corso dei quali l'apprendista dovra' frequentare i corsi della propria specialita' istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 6

Art. 6. STEREOGALVANOTIPISTA DI 3ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 7

Art. 7. STEREOGALVANOTIPISTA DI 2ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, e' riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 8

Art. 8. STEREOGALVANOTIPISTA DI 1ª CATEGORIA E' stereogalvanotipista di 1ª categoria l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, esegua a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro con ogni sistema di stereotipia e galvanotipia.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 9

Art. 9. APPRENDISTATO L'apprendista galvanista deve avere i requisti di cui all'articolo 2 Parte seconda. Nell'assunzione degli apprendisti verra' data la preferenza a coloro che abbiano conseguito il diploma del terzo corso di avviamento professionale e che abbiano gia' superato un anno di tirocinio nel ramo composizione. L'apprendistato avra' la durata di cinque anni nel corso dei quali l'apprendista dovra' frequentare i corsi della propria specialita' istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 10

Art. 10. GALVANISTA DI 3ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operato acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 11

Art. 11. GALVANISTA DI 2ª CATEGORIA E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' i" diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche stereotipisti stereogalvanotipisti galvanisti-art. 12

Art. 12. GALVANISTA DI 1ª CATEGORIA E' galvanista di 1ª categoria l'operaio che, avendo superati i tratti intermedi di cui ai precedenti articoli, esegua a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro della propria specializzazione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche litografia-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendista litografo deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte seconda. Nei primi due atti gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami e reparti ed a tutti i lavori di litografia non vietati dalla legge, sia perche' essi prendano cognizione di tutti i processi produttivi, sia per rendere possibile la selezione secondo le attitudini e le preferenze dell'apprendista. Trascorsi i primi due anni l'apprendista verra' assegnato al reparto per il quale avra': dimostrato maggior attitudine con l'obbligo di iscriversi alle scuole professionali - ove esistano - e di frequentare regolarmente i corsi. Di preferenza si richiede che gli apprendisti indirizzati alle macchine da stampa, abbiano eseguito un periodo di tirocinio nel reparto trasporti e cio' per un migliore perfezionamento professionale. E' ammesso un apprendista per i primi quattro operai e, successivamente, uno ogni tre o frazione. La durata dell'apprendistato e' fissata in 5 anni. Apprendistato disegnatori litografi. L'apprendista disegnatore litografo oltre che i requisiti di cui all'articolo 2, Parte Seconda del presente contratto dovra' essere in possesso di un titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media inferiore e durante il periodo di apprendistato, oltre che perfezionarsi nella specializzazione dovra' frequentare, ove esista, una scuola di disegno artistico o decorativo. Sono ammessi apprendisti in ragione di uno ogni quattro disegnatori o frazione. L'apprendistato avra' la durata di cinque anni.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche litografia-art. 2

Art. 2. DISEGNATORI LITOGRAFI PREMESSA. Nella qualifica di disegnatori litografi si intendono inclusi i cartellonisti, i cromisti, i fotolitografi (disegnatori di fotolito), gli incisori ed i ritoccatori all'aerografo ed in genere tutti coloro che eseguano o perfezionino disegni o selezioni nel settore della litografia. Tirocinio di perfezionamento. Ultimato il periodo di apprendistato il lavoratore inizia un periodo di tirocinio a scopo di perfezionamento della durata complessiva di anni quattro. Tale periodo, agli effetti del salario, sara' diviso in due distinti bienni. Operai disegnatori. Ultimato il tirocinio di perfezionamento il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica di operaio disegnatore litografo e deve sapere riprodurre fedelmente ed a regola d'arte qualsiasi lavoro della sua specialita' in nero ed a colori eccezion fatta per quelli indicati nell'articolo 4 della Parte Terza (intermedi) e nell'art. 4 della Parte Quarta (impiegati).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche litografia-art. 3

Art. 3. MACCHINISTI LITOGRAFI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria (aiutante). - E' l'operaio che superato i 5 anni d'apprendistato viene promosso alla 3ª categoria (aiutante). La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' il macchinista litografo che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di stampa - anche artistico - in nero ed a colori, in cromo e fotolito, su macchine piane e rotative Offset di qualunque formato, con o senza mettifoglio automatico e cura la buona tenuta della macchina.

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Art. 4. TRASPORTATORI a) Trasportatore di 3ª categoria. - E' l'operaio che ha compiuto il prescritto tirocinio e che ha frequentato con buon esito i corsi di una scuola professionale, ove esista. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) Trasportatore di 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) Trasportatore di 1° categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque trasporto per lavori in nero ed a colori, in cromo e fotolito, sia su pietra che su zinco, per macchine piane e rotative Offset, di qualunque formato e risolve tutte le difficolta' inerenti.

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Art. 5. TRASPORTATORE FOTOLITOGRAFO E' l'operaio che esegue qualunque montaggio e trasporto fotolitografico. Gli appartenenti a questa categoria dovranno normalmente provenire dalla categoria trasportatori litografi.

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Art. 6. METTIFOGLIO La mansione di mettifoglio e levafoglio deve essere preferenza svolta da personale femminile. a) Mettifoglio uomini: sono considerati tali gli operai di anni 19 o piu'; gli altri sono apprendisti. b) Mettifoglio donne: oltre a mettere il foglio in macchina, dovranno eseguire la cucitura dei rulli bagnatori, lavatura del tessuto gommoso e dei rulli bagnatori. Qualora, oltre alle mansioni sopra descritte ne compiano abitudinariamente altre di pertinenza del mettifoglio uomo e siano di eta' superiore agli anni 21 avranno diritto alla retribuzione del mettifoglio uomo.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche litografia-art. 7

Art. 7. ORGANICO PER LE MACCHINE ROTATIVE Un macchinista non potra' far funzionare piu' di una macchina contemporaneamente. a) Macchine monocolore: 1 macchinista di 1ª categoria; 1 mettifoglio; 1 apprendista (per le macchine del formato 70x100 incluso e superiore). b) Macchine bicolore: 1 macchinista di 1ª categoria; 1 aiutante; 1 mettifoglio. c) Macchine quadricolore: 1 capomacchina; 1 macchinista di 1ª categoria; 1 macchinista di 2ª categoria; 1 aiutante; 2 mettifoglio.

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Art. 8. ORGANICO PER LE MACCHINE PER STAMPA SU LATTA 1 macchinista; 1 mettifoglio; 2 levafoglio.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche litografia-art. 9

Art. 9. MAGGIORAZIONI Ai seguenti operai litografi le maggiorazioni indicate saranno corrisposte sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza): a) Per macchinisti di rotative: monocolore di formato superiore al 60x80 incluso: 5%; bicolore: 7%; quadricolore: 10%; b) Per i macchinisti addetti alla doppia funzione nelle rotative litografiche abbinate alla tipografia: 12%; c) Per macchinisti stampatori su latta: al macchinista di macchina per stampa su latta che non abbia il fornista: 13%; d) Alle donne mettifoglio e levafoglio alle macchine per stampa su latta: 15%; e) Al trasportatore fotolitografo di 1ª categoria: 7%.

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Art. 10. GRANITORI DI LASTRE Ai granitori di lastre dovranno essere forniti i necessari grembiuli impermeabili e gli zoccoli.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche incisori di musica-art. 1

Art. 1. APPRENDISTI All'apprendista verra' particolarmente richiesta la idoneita' a lavorare sul piombo. La durata dell'apprendistato per gli incisori di musica e' fissata in anni 5. L'apprendista durante il periodo di tirocinio, oltre che perfezionarsi nell'arte dell'incisoria in tutte le sue possibili applicazioni, dovra' acquistare sufficienti cognizioni musicali in merito alla teoria della musica ed al solfeggio. A tale scopo dovra' frequentare una scuola professionale musicale fino a raggiungere il richiesto grado di capacita'. Il numero degli apprendisti ammissibili e' di uno ogni 5 incisori o frazioni.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche incisori di musica-art. 2

Art. 2. INCISORI DI 3ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria gli operai che hanno compiuto il regolare periodo di tirocinio come precisato nell'art. 1. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche incisori di musica-art. 3

Art. 3. INCISORI DI 28 CATEGORIA La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni due trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche incisori di musica-art. 4

Art. 4. INCISORI DI 1ª CATEGORIA Sono incisori di 1ª categoria coloro che avendo superati i gradi intermedi eseguono qualsiasi lavoro di incisione di musica.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fototipisti-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda del presente Contratto. Esso deve frequentare la scuola professionale di categoria o, in difetto di questa, una scuola di disegno, ove esista. Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o della scuola di disegno. L'apprendistato avra' la durata di anni 5. Nei primi 2 anni gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami dei procedimento produttivo perche' sia possibile la selezione secondo le attitudini dell'apprendista stesso e perche' egli possa prendere cognizione di tutto il processo produttivo. Trascorsi i primi 2 anni, l'apprendista verra' considerato allievo e verra' assegnato a quel ramo per il quale avra' dimostrato migliori attitudini. Terminato il periodo di tirocinio l'apprendista diventa operaio di 3ª categoria. In ogni stabilimento e' ammesso un apprendista per ogni 6 operai o frazioni di operai non inferiore a 3.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fototipisti-art. 2

Art. 2. FOTOGRAFI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di ripresa dei negativi monocolori all'esterno ed in laboratorio ed e' addetto allo sviluppo ed alla stampa conseguente.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fototipisti-art. 3

Art. 3. RITOCCATORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di ritocco di negativi e positivi in nero nonche' il montaggio dei fogli.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fototipisti-art. 4

Art. 4. PREPARATORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore: c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra esegue la preparazione delle lastre e la stampa alla luce artificiale e naturale per lavori ad un colore e duplex.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fototipisti-art. 5

Art. 5. MACCHINISTI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e', fissata, in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di stampa a un colore e in duplex.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fototipisti-art. 6

Art. 6. MAGGIORAZIONI Agli operai fotografi, ritoccatori, preparatori e macchinisti di 1ª categoria i quali eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti, sara' corrisposta una maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza). Agli operai suddetti che sono adibiti contemporaneamente ai vari rami sara' stabilita una ulteriore maggiorazione del 5%.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda. Esso deve frequentare la scuola, professionale di categoria o, in difetto di questa, una scuola di disegno. Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno. Dovra' essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idoneita' fisica e che non e' affetto da daltonismo. L'apprendistato ha la durata di cinque anni. Nel primo anno l'apprendista verra' adibito alle seguenti branche: fotografia; ritocco; montaggio; preparazione, stampa e incisione. Negli anni successivi l'apprendista verra' specializzato in una delle branche suddette. Per il reparto impressori (macchine a foglio disteso) l'apprendista dovra' aver compiuto il 18° anno di eta' ed avere terminato il 4° anno di apprendistato in qualita' di impressore di tipografia. Terminato il periodo di tirocinio l'apprendista diventa opera di 3ª categoria. Per ogni sezione di rotocalcografia e' ammesso un apprendista ogni sei operai o frazione di sei non inferiore a tre.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 2

Art. 2. QUALIFICHE DEGLI OPERAI ROTOCALCOGRAFI I rotocalcografi si dividono in: fotografi; ritoccatori; montatori; preparatori e stampatori del pigmento; incisori galvanisti lisciatori; impressori.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 3

Art. 3. FOTOGRAFI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo d'apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superati i gradi intermedi di cui sopra, esegue riproduzioni e stampa di lavori al tratto ed a mezzatinta monocolore con ottima e completa capacita' tecnica.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 4

Art. 4. RITOCCATORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo d'apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria: b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue ritocchi di lavori al tratto e mezzatinta monocolori con ottima e completa capacita' tecnica.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 5

Art. 5. MONTATORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata, in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue montaggio e impaginazione di lavori monocromici e policromi di semplice esecuzione, esclusa la compilazione del quaderno fac-simile (menabo).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 6

Art. 6. PREPARATORI E STAMPATORI DEL PIGMENTO Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue, indipendentemente dall'incisore, la preparazione e la stampa del pigmento con perfetta cognizione tecnica.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 7

Art. 7. INCISORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore c) 1ª categoria. E' l'operaio che, avendo superati i gradi intermedi di cui sopra esegue, oltre alla completa preparazione del cilindro, l'incisione monocolore e senza la responsabilita' artistica l'incisione a piu' colori. La perecentuale di scarto per incisioni in nero dovuta ad errore tecnico o incuria tecnica non dovra' superiore il 10%.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 8

Art. 8. CALVANISTI LISCIATORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni lino, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra esegue la preparazione galvanica e lisciatura del cilindro con perfetta capacita' tecnica.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 9

Art. 9. IMPRESSORI Sono di 3ª, 2ª e la categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo ai disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - E' l'operaio conduttore di macchina a foglio disteso, avendo superati i gradi intermedi di cui sopra, sappia avviare e condurre a termine lavori monocolori di qualsiasi qualita' e tipo e, senza responsabilita' artistica, lavori a piu' colori.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi-art. 10

Art. 10. ORGANICO a) Macchine a foglio disteso. Per macchine ad un solo elemento di formato fino al 70 X 100: 1 macchinista operaio di 1ª categoria; 1 mettifoglio ed eventualmente un levafoglio ove il lavoro lo richieda. Per macchine ad un solo elemento di formato superiore al 70 x 100, oppure a due elementi: 1 macchinista operaio di 1ª categoria; 1 operaio in 2ª categoria o di 3ª categoria; 1 mettifoglio ed eventualmente un levafoglio ove il lavoro lo richieda. Per le macchine ad un solo elemento con mettifoglio automatico invece del mettifoglio verra' adibito un levafoglio. b) Macchine rotative. Per macchine a due e a tre elementi 1 macchinista responsabile di 1ª categoria con maggiorazione; 1 macchinista di 1ª categoria; 1 macchinista di 2ª categoria; 1 ausiliario. Negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi: 1 operaio di 2ª categoria in piu'. Per macchine a piu' elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un operaio in piu' per ogni elemento ed un ausiliario ogni due elementi. Alle rotative munite di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verra' adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.

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Art. 11. MANSIONI FEMMINILI Alle diverse lavorazioni le donne sono ammesse solo quali ritoccatrici levafoglio e contafoglio.

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Art. 12. MAGGIORAZIONI Le maggiorazioni, per il personale e nella misura qui appresso specificati, saranno applicate sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza: a) Agli operai fotografi, ritoccatori, monitratori, preparatori, incisori e impressori di 1ª categoria, i quali eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti ovvero siano adibiti ai vari rami del procedimento, sara' corrisposta una maggiorazione del 10%. Agli stessi lavoratori che eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti per carte valori, sara' corrisposta una maggiorazione del 12%. Qualora invece i medesimi lavoratori eseguano lavorazioni di carte valori monocolori sara' corrisposta una maggiorazione dell'8%. Nel caso in cui gli operai indicati nel presente comma a) svolgano contemporaneamente la doppia funzione di eseguira' con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti e di essere adibiti ai vari rami del procedimento sara', loro corrisposta una maggiorazione unica del 15%. b) Al macchinisti addetti alla doppia funzione nelle rotative rotocalco abbinate alla tipografia, sara' corrisposta una maggiorazione del 12%. c) Ai macchinisti instabili di rotative sara' corrisposta, una ulteriore maggiorazione del 10%.

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