DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1326

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1971-07-15
State In force
Source Normattiva
articles 207
Reform history JSON API

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendistato dovra' avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda. L'apprendista dovra' essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idoneta' fisica e che non e' affetto daltonismo. L'apprendista deve frequentare una scuola professionale ove esista o, in difetto di questa, una scuola di disegno. Per i calcografi a colori e' richiesta la frequenza ad una scuola di disegno a colori. Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza alla scuola professionale o di disegno. L'apprendistato ha la durata di cinque anni. L'apprendista non potra' essere adibito alle lavorazioni prettamente calcografiche prima del 16° anno di eta' e cio' per ragioni igieniche. Terminato il periodo di apprendistato, l'apprendista diventa operaio di 3ª categoria. E' ammesso n apprendista ogni sei operai.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi-art. 2

Art. 2. PERMANENZA NELLE CATEGORIE La permanenza dell'operaio nella 3ª categoria e' fissata in anni uno. La permanenza dell'operaio nella 20 categoria e' fissata in anni due.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi-art. 3

Art. 3. MACCHINISTI CALCOGRAFI DI 1ª CATEGORIA Sono i conduttori di macchine calcografiche che sappiano avviare ed eseguire con cognizione tecnica qualsiasi stampa calcografica.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi-art. 4

Art. 4. MACCHINISTI DI 2ª CATEGORIA Sono coloro che hanno terminato il periodo di appartenenza alla 30 categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore. In mancanza di macchinisti calcografi qualificati, questi potranno anche essere rilevati da categorie annui.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi-art. 5

Art. 5. Il personale femminile potra' essere adibito alle seguenti mansioni: mettifoglio, prinzatrici e scartinatrici.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi-art. 6

Art. 6. MAGGIORAZIONI Le maggiorazioni per il personale e nella misura qui appresso specificati, saranno applicate sul salario contrattuale minimo di paga e, contingenza: a) al personale adibito a macchine calcografiche a piu' colori anche se si stampi ad un colore unico, bara corrisposta una maggiorazione del 10%; b) al macchinista conduttore di macchina a piu' colori contemporanei sara' corrisposta una ulteriore maggiorazione del 5%; c) ai macchinisti addetti alla doppia funzione nelle rotative rotocalco abbinate alla calcografia sara' corrisposta una maggiorazione del 14, ogni qualvolta operino contemporaneamente i due elementi. Qualora invece i medesimi lavoratori eseguano una lavorazione limitata ad un solo elemento la predetta percentuale e' ridotta all'8% per il procedimenti rotocalco ed al 10% per il procedimento calcografico; d) agli impressori calcografi di 1ª categoria conduttori - di macchina con pulitura a tele e foglio - i quali eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a stampa sovrapposta sara' corrisposta una maggiorazione dell'8%; e) al macchinista responsabile di rotativa sara' corrisposta una ulteriore maggiorazione del 10%.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotoincisione-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendista dovra' avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda All'atto dell'assunzione esso deve presentare un certificato di visita medica comprovante l'idoneita' fisica e l'assenza di sintomi di daltonismo. Dovra' inoltre dimostrare di aver frequentato una scuola media professionale di avviamento al lavoro. Durante l'apprendistato dovra' frequentare la scuola professionale di categoria o, in mancanza, una scuola di disegno. Al termine del periodo di apprendistato, l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno. L'apprendista iniziato il tirocinio rimarra' in questa. categoria per un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo l'interessato passera' alla 3ª categoria. Peri i torcolieri l'apprendistato ha la durata di cinque anni. Per i montatori e i fresatori l'apprendistato inizia 17 anni ed ha la durata di tre anni. Per le tre specializzazioni, ultimato il periodo di apprendistato, avviene il passaggio alla categoria unica. Sono ammessi: fotografia: un apprendista ogni tre operai o frazione; stampa su metallo: un apprendista ogni tre operai o frazione; incisione bianco e nero: un apprendista ogni quattro incisori o frazione di quattro; mezzatinta e tricromia: un apprendista ogni cinque operai o frazione; torcolici: per i torcolieri in mancanza di provenienti dalla litografia (tiraprove) o tipografia: uno ogni tre operai o frazione; ritoccatori a bulino, disegnatori, ritoccatori allo aerografo: un apprendista ogni cinque operatori.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotoincisione-art. 2

Art. 2. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE a) 3ª categoria Vi appartengono gli apprendisti che hanno terminato il prescritto tirocinio. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio in 2ª categoria. b) 2ª categoria. - Vi appartengono gli operai che hanno terminato il periodo di appartenenza in 3ª categoria,. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore. c) 1ª categoria. - Vi appartengono gli operai che avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, sanno riprodurre ed incidere fedelmente qualsiasi lavoro della loro specializzazione dimostrando ottima e completa cognizione tecnica.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotoincisione-art. 3

Art. 3. MAGGIORAZIONI Agli operai di 1ª categoria, i quali sono adibiti a lavorazione di qualita' superiore (quali selezioni dirette ed indirette, incisione d'arte a colori, ecc.), sara' corrisposta una, maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotoincisione-art. 4

Art. 4. CHIAMATA ALLE ARMI Nel caso di chiamata, alle armi l'interessato, al suo ritorno, sara' riammesso alla categoria raggiunta alla data della sua partenza e vi rimarra' fino al conseguimento di quella maturita' tecnica che ne giustifichi il passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria-art. 1

Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda. Il numero degli apprendisti non potra' superare i seguenti limiti: un apprendista per ogni quattro operai o frazione di quattro; una apprendista ogni tre operaie o frazione di tre. La durata dell'apprendistato e' fissata in anni quattro per gli uomini ed in anni ere per le donne.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria-art. 2

Art. 2. OPERAI DI 3ª CATEGORIA Sono coloro che hanno superato il periodo di apprendistato. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2°" categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria-art. 3

Art. 3. OPERAI DI 2ª CATEGORIA Sono coloro che hanno terminato il periodo di appartenenza, alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria-art. 4

Art. 4. LEGATORI DI 1ª CATEGORIA Uomini: a) E' considerato legatore di 1ª categoria colui il quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che gli vengono richiesti. b) E' considerata legatrice di 1ª categoria la donna, la quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuta idonea alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che le vengono richiesti. Le donne per nessun motivo devono essere adibite alle taglierine. Per la copertinatura della brochure la donna puo' essere impiegata fino ad un massimo di 250 pagine. c) E' considerata legatrice di 1ª categoria l'operaia che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, e' adibita alla conduzione di macchine da cucire a filo rete o di macchine piegatrici con o senza mettifoglio automatico, con messa a punto della macchina e cambiamento dei formati. d) E' inoltre considerata di 1ª categoria la conduttrice della macchina a catena con cucitura a punti metallici. Alle macchine a catena non possono essere adibite le apprendiste che non abbiano superato almeno la meta' del periodo di apprendistato.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria-art. 5

Art. 5. LEGATORE DI CATEGORIA EXTRA E' l'operaio che e' adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla doratura a mano, alla smussattura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini. Sono inoltre di categoria, extra gli operai adibiti alla legatura di registri all'inglese nonche' il conduttore, con messa a punto, di macchine ad operazioni multiple con piu' fasi di lavorazione collegate (ad es. macchine per tondo falso, garzatrici, incollatrici, in unico collegamento).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria-art. 6

Art. 6. MAGGIORAZIONI Agli operai ed operaie che nel reparto legatoria impiegheranno metalli in polvere, sara' corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) in considerazione del fatto che per ragioni igeniche detti lavoratori hanno necessita' di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai ed operaie stessi verra' dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilita' di somministrare latte fresco, si supplira' con latte condensato od in polvere. Agli operai tagliatori adibiti alla taggiatura di carte valori, di etichette e di immagini sacre di formato piccolo, sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sui salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) dell'operaio di 1ª categoria. Ai rilegatori che conducono 2 macchine contemporaneamente sara' corrisposta analoga maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 1

Premessa. Le parti, contraenti sono concordi nel concetto che per questa specializzazione non sono applicabili le Norme Tecniche Comuni stabilite per tutte le specializzazioni dell'industria grafica, fatta eccezione per quanto previsto nelle Norme Comuni per la permanenza in 3ª e 2ª categoria. Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendistato, per le categorie dove esso e' possibile, avra' la durata di quattro anni sia per gli uomini che per le donne. L'apprendista durante il periodo dell'apprendistato godra' di scatti salariali semestrali.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 2

Art. 2. OPERATORI Sono di 3°, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2-1 categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, sanno eseguire, senza direzione alcuna, prese interne ed esterne di lavori industriali e panorami o pose di ritratti di studio tanto a luce naturale che artificiale oppure prese di foto reportage e di attualita'.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 3

Art. 3. CALLIGRAFI 1ª categoria. - Sono coloro che debbono saper incidere o scrivere su lastre fotografiche. 2ª categoria. - Sono coloro che avendo conoscenza dell'incisione, non hanno sufficiente pratica dell'incisione sul negativo.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 4

Art. 4. STAMPATORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni fino, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria, e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, sanno eseguire, senza direzione alcuna, tutte le operazioni inerenti alla stampa e relativo sviluppo sia per contatto che per proiezione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 5

Art. 5. RITOCCATORI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata, in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto. al passaggio alla 2ª categoria: b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminata di periodo di appartenenza alla 3ª categoria,. La permanenza dell'operaio nella 2°- categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, eseguono lavori completi di ritocco su ingrandimenti o negative di ritratti, vedute panoramiche, interni ed esterni di lavori industriali. Ritoccatori all'aerografo. - I ritoccatori all'aerografo che peri mezzo dell'aerografo trasformano e ricostruiscono fotografie di carattere industriale formano categoria, a se' stante.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 6

Art. 6. ROTATIVISTI Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2ª Categoria. E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato, i gradi intermedi di cui sopra, predispongono il materiale, collaudano i fogli controllano e curano ]a stampa o hanno la responsabilita' delle operazioni di sviluppo, viraggio, ecc., inerenti alla lavorazione stessa.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 7

Art. 7. CERAMISTI 1° categoria. - Sono coloro che sanno svolgere il completo ciclo di lavorazione. 2ª categoria. - Sono coloro che eseguono soltanto il processo di vetrificazione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 8

Art. 8. AUSILIARI Appartengono alla categoria ausiliari coloro che sono adibiti a lavori per i quali non e' richiesta alcuna competenza tecnica, quali, ad esempio, la sorveglianza della stampa rotativa, il fissaggio, lavaggi, essiccazione e smaltatura, spuntinatura, classificazione, spedizione lavori fotografici in genere, tagliatrici, cernitrici.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali-art. 9

Art. 9. MAGGIORAZIONI Agli operatori di 1ª categoria che compiono lavori di selezione tricrome sara' corrisposta una percentuale di maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 1

Le norme che seguono sono applicabili esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri. Art. 1. APPRENDISTATO L'apprendistato ha la durata di tre anni e deve compiersi prima del 18° anno di eta'. L'apprendista ha diritto a scatti semestrali. Per gli operai addetti esclusivamente al taglio l'apprendistato sara' ridotto alla meta'. Essi non potranno comunque superare la qualifica di operaio di 2ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 2

Art. 2. ALLIEVI SPECIALI Gli allievi speciali devono avere 18 anni di eta' compiuti e la licenza di avviamento o scuola media inferiore. Devono compiere almeno tre mesi di tirocinio al taglio, un anno alle macchine, sotto la sorveglianza di un istruttore e un periodo di prova (della durata pur di tre mesi, dopo il quale saranno assegnati alla categoria, operai qualificati.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 3

Art. 3. OPERAI 2ª CATEGORIA B) Sono operai di 2ª categoria B) gli allievi speciali dopo superato il periodo di prova e gli apprendisti che hanno superato il periodo di apprendistato. La permanenza in 2ª categoria B) non puo' essere in ogni caso superiore ad anni due.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 4

Art. 4. OPERAI 2ª CATEGORIA A) Sono operai di 2ª categoria A) tutti gli operai che hanno due anni di permanenza in 2ª categoria B). La permanenza in 2ª categoria A) non puo' essere superiore ad anni due, dopo i quali avra' luogo il passaggio alla categoria, superiore (operai di 1ª categoria).

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 5

Art. 5. 1ª CATEGORIA B) (OPERAI QUALIFICATI PROVETTI) Vi appartengono tutti gli operai che hanno dato prova di capacita' tecniche commisurate alla qualita' e quantita' della produzione.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 6

Art. 6. 1ª CATEGORIA A) (OPERAI SPECIALIZZATI) Vi appartengono gli operai che realmente risultino non solo ottimi produttori, ma capaci di eseguire a perfetta regola d'arte i lavori piu' delicati a loro affidati.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 7

Art. 7. APPRETTO Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti esclusivamente operai di 1ª categoria.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 8

Art. 8. OPERAIE Sono classificate in quattro categorie determinate dall'anzianita' di servizio e dalla capacita'. Il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore non puo' in ogni caso superare il limite di un anno.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fonditori di caratteri-art. 9

Art. 9. RIFERIMENTO Agli effetti tariffari i fonditori di caratteri sono equiparati ai fonditori della monotype.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche complementari e ausiliari-art. 1

Art. 1. COMPLEMENTARI Nell'industria grafica sono considerati operai complementari coloro che esplicano un'attivita' di mestiere che e' di complemento all'attivita' principale dello stabilimento (es.: meccanici, elettricisti, conduttori patentati per caldaie a vapore, ecc.). Gli operai complementari si suddividono in: a) operai specializzati; b) operai qualificati. Appartengono alla categoria specializzati gli operai di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si siano specializzati in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristica delle aziende grafiche. Appartengono alla categoria, qualificati, quegli operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacita'.

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche complementari e ausiliari-art. 2

Art. 2. AUSILIARI Gli operai ausiliari sono classificati in: a) operai specializzati; b) operai comuni. Sono specializzati gli operai che compiono lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni, gli addetti alla (fin dita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondata del materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco. Ove esista un reparto speciale di marginatori gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati. Sono ausiliari comuni gli operai addetti ai lavori di manovalanza comune e di pulizia. Ai soli effetti retributivi, i lisciapietre, i granitori di zinco per litografia e i fonditori di lastre di piombo per incisioni sono equiparati ai "complementari qualificati".

CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche complementari e ausiliari-art. 3

Art. 3. ADDETTI AI SERVIZI DI MAGAZZINO Addetti ai servizi di magazzino sono coloro che svolgono, nel magazzino stesso, mansioni per le quali e' richiesta una competenza specifica (es.: speditori, etichettatori, ecc.).

CCNL Aziende grafiche Parte VI-Allegato

Le presenti particolari norme riguardano le aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta - in bobina. 1) A favore dei lavoratori (operai, intermedi, impiegati tecnici) addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l'eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione sui minimi tabellari di salari e stipula previsti dalla Parte Settima del presente contratto: Impiegati tecnici di 1ª e 2ª cat. - Intermedi di 1ª cat. - Operai di la cat. - Ritoccatrici . . . . . . . . . . 25% Impiegati tecnici di 3ª cat. - Intermedi di 2ª cat. - Operai di 2ª cat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Operai di 3ª cat. e ausiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% Personale femminile con qualifica di operaie. . . . . . . . . . . 18% Le predette percentuali di maggiorazione si applicano anche sui valori dell'indennita' di contingenza tenendo conto che il ricalcolo delle maggiorazioni stesse, per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare e trovera' applicazione dal °l' gennaio successivo; 2) A favore dei lavoratori di cui al punto 1) il lavoro straordinario feriale sara' compensato con una percentuale di maggiorazione del 40% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sara' dell'80%. 3) Le norme di cui ai punti 1) e 2) saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai, intermedi ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione, di quelli, anche di eguale categoria appartenenti ai reparti "lavori diversi delle aziende stesse: compositori a mano, correttori, revisori compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimo ove esistano - fotografi ritoccatori - incisori e loro ausiliari disegnatori galvanisti e loro ausiliari intintatori - impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove, esistano) conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente impressori addetti alla stampa di veline lisciatori di cilindro di rotocalco autisti prevalentemente adibiti al trasporto dei meccanici ed elettricisti adibiti prevalentemente alla manutenzione e riparazione delle macchine rotative rotocalco, ai soli effetti dell'applicazione della percentuale di cui al punto 1); 4) A modifica di quanto previsto dall'art 10 nelle Norme tecniche speciali per i rotocalcografi, di cui alla Parte quinta del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, l'organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici il illustrati sara' il seguente: A) Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta. Macchinista Macchinista responsabile 1ª categoria Aiutante 5 elementi ............... 1 1 1 8 elementi................ 1 2 2 Un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante un aiutante in piu' ove sia in funzione la piegatrice. B) Macchine fino a cm. 100 formato carta. Macchinista Macchinista responsabile 1ª categoria Aiutante 2 o 3 elementi ........... 1 1 1 4 elementi............ 1 1 2 5 elementi............ 1 1 2 6 elementi............ 1 1 3 7 elementi............ 1 2 3 8 elementi............ 1 2 4 9 elementi............ 1 2 5 10 elementi............ 1 2 6 Un ausiliario per ogni gruppo stare in funzionante due ausiliari nel caso di un solo gruppo stellare funzionante. C) Macchine oltre cm. 100 formato carta. Macchinista Macchinista responsabile 1ª categoria Aiutante 3 elementi................ 1 1 2 4 elementi................ 1 1 2 5 elementi................ 1 1 3 6 elementi................ 1 2 3 7 elementi................ 1 2 4 8 elementi................ 1 2 5 9 elementi................ 1 2 6 10 elementi................ 1 2 7 Due ausiliari al primo gruppo stellari funzionante un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo: un aiutante in piu' pur macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita. 5) Oltre alla maggiorazione, ove dovuta ai sensi del punto a), comma 1° dell'art. 12 delle "Norme tecniche speciali per i rotocalcografi" di cui alla Parte quinta del presente contratto, sara' corrisposta a favore delle seguenti categorie di lavoratori, una maggiorazione tecnica sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza): a) nella misura del 4% agli incisori di 1ª cat.; b) nella misura del 5% ai fotografi e ritoccatori di 1ª cat.; c) nella misura del 5% al macchinista di 1ª cat. della rotativa oltre cm. 100 formato carta costituita da elementi; ad uno dei macchinisti di 1ª cat. della rotativa oltre cm. 100 formato carta costituita da 6 e 7 elementi; ad uno dei macchinisti di 1ª cat. delle rotative oltre cm. 100 formato carta costituita da 8, 9 e 10 elementi; d) in luogo della maggiorazione del 10% di cui alla lettera c) del precitato art. 12 delle e Norme tecniche speciali per i rotocalcografi" sara' i corrisposta una maggiorazione tecnica sul salario contrattuale (minime, di paga e contingenza) nella misura: del 20% ai macchinisti responsabili di rotative oltre cm. 100 formato carta costituite da 8, 9 e 10 elementi; del 15% ai macchinisti responsabili di rotative oltre cm. 100 formato carta costituite da 5, 6 e 7 elementi; per i macchinisti responsabili di tutte le altre macchine rotative sara' corrisposta la maggiorazione del 10% di cui al Punto e) dell'art. 12 delle "Norme tecniche speciali per i rotocalcografi"; 6) Per la determinazione della retribuzione dei confezionatori e degli speditori si fa riferimento a quella della categoria legatori; 7) Le operaie addette alle macchine cucitrici a catena saranno classificate nella categoria di confezionatrici per la quale si stabilisce un salario pari a quella della legatrice di 20 cat. Per la capo macchinatrice in confezionatrice si stabilisce il salario (minimo di paga e contingenza) pari a quelli della legatrice di 1ª cat. maggiorato del 9%. E' ammesso un periodo di tirocinio per le confezionatrici delle durata di un anno, con una retribuzione inferiore a quella della confezionatrice del 10%, per il primo semestre e del 5% per il secondo semestre: 8) L'apprendistato e' ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e d'incisione; 9) I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche; 10) I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di 1ª cat. ed ai compositori impaginatori sara' corrisposta una maggiorazione tecnica del 4% sul salario contrattuale (paga base e contingenza); 11) Gli ausiliari addetti ai gruppi stellari delle rotative rotocalco sono classificati ausiliari specializzati e sara' loro corrisposta una maggiorazione tecnica (del 5% sul salario contrattuale (paga base e contingenza); 12) Gli addetti al reparto recupero solventi sono classificati complementari qualificati; 13) Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i benefici di cui al punto 1) e, ove si ritenga opportuno, anche del punto 2), verranno estesi alla intera massa di lavoratori all'uopo procedendo alla ripartizione dell'onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione dei benefici stessi, tale ripartizione sara' effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni. La valutazione della ripartizione sara' fatta d'accordo tra la Direzione aziendale e la Commissione interna, rispettivamente assistite dalle Organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le Associazioni di secondo grado stipulanti; 14) L'orario di lavoro per gli operai intermedi ed impiegati, di cui alle categorie elencate nel punto 3) ed addetti alla lavorazione delle aziende munite di speciali attrezzatura occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina, sara' di 7 ore ai giorno e di 42 settimanali, fermo restando che la paga prevista per 8 ore giornaliere sara' corrisposta per 7 ore. Per il turno si fa riferimento a quanto previsto dallo art. 5 della Parte seconda Operai del presente contratto; 15) Resta stabilito che i lavoratori di cui alle aziende in parola il manterranno ad personam le condizioni di miglior favore ed i superminimi eventualmente loro concessi; 16) Il lavoratore vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta ricevera' dall'azienda una indennita' che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate; 17) Agli impressori rotocalcografi e loro ausiliari, agli addetti alla spedizione di periodici a rotocalco e a tutti i lavoratori che, per condizioni ambientali, siano soggetti ad intossicazione benzoica, sara' concesso un periodo di 6 giorni di ferie "supplementari". In caso di contestazione, le predette condizioni ambientali dovranno essere riconosciute dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, assistite da una Autorita' medica scelta di comune accordo. Qualora, a seguito di modificazioni e perfezionamento degli impianti, cessino le condizioni ambientali che hanno dato luogo alla concessione agli operai non appartenenti alle categorie piu' sopra precisate, cessera' per questi anche la menzionata maggiorazione di ferie. Analogamente tale maggiorazione cessera' qualora dovessero essere usati inchiostri o solventi che non possono dar luogo ad intossicazione. Ai lavoratori appartenenti alle specializzazioni di cui ai punto 3) e che non beneficiano delle particolari condizioni di cui ai precedenti paragrafi (lei presente punto 17), sara' concesso, in funzione della particolare lavorazione, un periodo di 2 giorni di ferie "supplementari".

CCNL Aziende grafiche Parte VII-art. 1

A) SALARI E STIPENDI Art. 1. TABELLE DEI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nelle tabelle allegate.

CCNL Aziende grafiche Parte VII-art. 2

Art. 2. DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI La paga degli apprendisti e' determinata, mediante scatti semestrali, sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare della 3ª categoria della relativa specializzazione: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U132602100020110001&dgu=1960-11-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-17&art.codiceRedazionale=060U1326) B) INDENNITA' DI CONTINGENZA 1. L'indennita' di contingenza per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e' disciplinata dagli appositi accordi interconfederali relativi al funzionamento della "scala mobile" delle retribuzioni nei settori dell'industria, ai quali si fa esplicito riferimento a tutti gli effetti. 2. In relazione a tali accordi sono riportati nelle seguenti "Tabelle" l'importo giornaliero della indennita' di contingenza, al gennaio 1957 e il valore in lire giornaliere del "Punto" di variazione del costo della vita valevole dal 1 febbraio 1957 per le qualifiche e per i gruppi territoriali nelle tabelle stesse indicati. 3. Il Gruppo Territoriale "A" comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (compresa Trieste), Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e provincie di Roma, Napoli e Palermo. 4. Il Gruppo Territoriale "B" comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa provincia di Roma), Abruzzi e Molise, Campania (esclusa provincia di Napoli), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia (esclusa provincia di Palermo), Sardegna. 5. L'importo giornaliero di variazione di contingenza in ogni trimestre, si ottiene aggiungendo all'importo della contingenza al gennaio 1957 l'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi: il totale delle due cifre, quando comporti frazioni di mezza lira, deve essere arrotondato ai 50 centesimi superiori. Per quanto concerne la Provincia di Palermo e' da tener presente che, a seguito del trasferimento di tale Provincia dal Gruppo Territoriale "B" al Gruppo Territoriale "A", operato con l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, l'importo della indennita' di contingenza e rappresentato dal totale - arrotondato secondo le modalita' sopra, indicate - dell'importo della contingenza in vigore al 31 gennaio 1957 per il Gruppo Territoriale B) e dell'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi nelle misure previste per il Gruppo Territoriale A). 6. Per calcolare il valore mensile della contingenza da corrispondere ai dipendenti retribuiti a mese si moltiplicano per 26 i valori giornalieri di cui alle suddette tabelle. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U132602100020110002&dgu=1960-11-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-17&art.codiceRedazionale=060U1326)

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)