DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;
Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica Istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
(Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri)
L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attivita' nazionali all'estero ((, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero)). In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresi' al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attivita' delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.
Art. 2
(((Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri) 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero))
PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TITOLO I. Amministrazione centrale CAPO I ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 GIUGNO 2002, N.157))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
CAPO II NORME PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 16
(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)
La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ((...)), ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. ((Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)). Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69. Le funzioni di capo del servizio competente per gli affari giuridici e quelle di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 2010, N. 95. Le funzioni di vice direttore generale, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 GIUGNO 2002, N.157))
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 23
(Finanziamento per studi e per pubblicazioni)
Ai fini dell'attivita' di ricerca e di studio e programmazione nonche' della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di universita', enti e istituti specializzati. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, puo' disporre, previe intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione. Le spese per l'attivita' di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonche' quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attivita'.
Art. 23-bis
(Enti internazionalistici)
1.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti ((pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati)), impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento. I relativi bandi individuano modalita' per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attivita' di cui al primo periodo.
2.I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorita' tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto e' acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3.La legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' abrogata.
4.Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948.
Art. 23-ter
(( (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) ))
((
1.Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facolta' di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
2.Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere altresi' concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento.
3.Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalita' ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4.La legge 6 febbraio 1992, n. 180, e' abrogata.
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992))
Art. 24
((IL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
CAPO III ORGANI COLLEGIALI
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
Art. 28
(Comitato degli italiani all'estero)
Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettivita' italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri sara' assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto di quaranta membri, di cui trenta appartenenti alle predette collettivita' e dieci alle Amministrazioni dello Stato. La nomina del Comitato e' fatta ogni cinque anni con decreto del Ministro per gli affari esteri, che lo convoca almeno una volta all'anno, sottoponendogli le questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali e' istituito. La presidenza del Comitato spetta al Ministro o ad un Sottosegretario a cio' delegato. Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero. (3) ((14))
Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))
TITOLO II ((Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi all'estero)) CAPO I NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO
Art. 30
(Classificazione, istituzione e soppressione)
((Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura)). L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. ((Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge)).
Art. 30-bis
(Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche)
1.Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche gia' esistenti. Con le stesse modalita' si provvede alla loro soppressione.
2.L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, e' conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorita' locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformita' alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.
3.Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, puo' autorizzare altresi' l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.
4.Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessita' di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)).
5.La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'articolo 39.
6.La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine e' stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione.
7.Le altre modalita' di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 31
(Composizione e organizzazione degli uffici all'estero)
La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e' svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. Al servizio ((delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)) e' adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea. E' vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.
Art. 32
(Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero)
I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresi' istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168. L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonche' funzioni consolari nelle Cancellerie consolari presso Missioni diplomatiche. Il regolamento stabilisce le modalita' per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonche' per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta.
Art. 33
(Posti commerciali)
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 132)). In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attivita', sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresi' istituiti posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari piu' importanti; e' comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non abbia sede in citta' ove si trovi la Missione diplomatica. Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.
Art. 34
(Destinazioni e accreditamenti)
I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 132. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44)). La notifica alle autorita' del Paese in cui presta servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.
Art. 35
(Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)
Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche' nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio. Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni ((, nonche', se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche)). In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.
CAPO II NORME PARTICOLARI SULLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
Art. 36
(Capi delle rappresentanze diplomatiche)
Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri. I capi delle Missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualita' di Ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di inviati straordinari e Ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una Ambasciata o di una Legazione. Essi rappresentano la Repubblica. Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di Missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro per gli affari esteri, ad un incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere. Ai capi delle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali e' conferito titolo e rango di Ambasciatore o di Ministro plenipotenziario.
Art. 37
(Funzioni della Missione diplomatica)
La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; trattare gli affari, negoziare, riferire; promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento. L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico, della stampa ed informazione. La Missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.
Art. 38
(Attivita' della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari)
La Missione diplomatica sovraintende e coordina la attivita' degli uffici consolari istituiti nello Stato di accreditamento. L'azione della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari dipendenti trova un limite nella competenza ad essi specificamente attribuita per legge. In caso di dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare circa la competenza di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione diplomatica. Il capo della Missione diplomatica e' tenuto in tal caso a comunicare per iscritto al capo dell'ufficio consolare le proprie determinazioni di cui assume la responsabilita' e ad informarne il Ministero.
Art. 39
(Funzioni consolari della Missione diplomatica)
La Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella circoscrizione di uffici consolari. Le funzioni di ufficio consolare sono altresi' esercitate temporaneamente dalla Missione diplomatica su disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici consolari dipendenti siano nell'impossibilita' di funzionare. In tale ultimo caso la Missione diplomatica informa immediatamente il Ministero. Quando l'entita' dell'attivita' consolare lo richieda puo' essere istituita nell'ambito della Missione diplomatica una Cancelleria consolare. Nei riguardi di essa, il capo della Missione diplomatica ha la facolta' di avocare la trattazione di singole questioni assumendone la relativa responsabilita'. In caso di assenza o di impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare, il capo della Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo. L'istituzione e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 40
(Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali)
Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalita' di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.
Art. 41
(Reggenza di rappresentanza diplomatica)
In caso di assenza o impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il funzionario piu' elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato d'affari ad interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo della rappresentanza. In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro puo' disporre che la reggenza venga assunta dal funzionario piu' elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso la rappresentanza. Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo della rappresentanza o, in difetto, dal Ministero ad impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni sono limitate alla gestione degli affari correnti o alla sola custodia degli archivi. Si applica, ove del caso, il quarto comma dell'art. 48.
CAPO III NORME PARTICOLARI SUGLI UFFICI CONSOLARI
Art. 42
(Classificazione e circoscrizioni)
Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria e' preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie consolari. I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica. La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 43
(Consolati generali di I classe)
Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro puo' qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza. I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.
Art. 44
(Lettere patenti)
I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti consolari nonche' i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocita' altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti. Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica; ai Vice consoli di I categoria nonche', ove occorra, ad altri funzionari consolari dal Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocita'.
Art. 45
(Funzioni degli uffici consolari)
L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare la attivita' delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani; stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale. ((L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione.))
Art. 46
(Atti di natura diplomatica)
I capi degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche o del compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese non vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.
Art. 47
(Consoli onorari - Nomina e funzioni)
I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari Non sono tenuti ad abbandonare le loro attivita' sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio. I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedelta' ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilita' ad esso inerenti. I Consoli generali e Consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro per gli affari esteri. I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della Missione diplomatica o del Console generale o del Console da cui rispettivamente dipendano.L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di eta'. I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'art. 45 salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro.
Art. 48
(Reggenza di ufficio consolare di I categoria)
In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria assume la reggenza il funzionario piu' elevato in grado della carriera diplomatica. In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro puo' disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario piu' elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso l'ufficio. Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio. Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla Missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti.
Art. 49
(Reggenza degli uffici consolari di II categoria)
In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende puo', qualora ne ravvisi la necessita', incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo. Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.
Art. 50
(Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari)
Le funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare onorario o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare. Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni diplomatiche o ad altri uffici consolari e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale ((e nel sito internet istituzionale delle sedi interessate, anche nelle lingue veicolari localmente piu' diffuse.))
CAPO IV NORME COMUNI E DI FUNZIONAMENTO
Art. 51
(Consulenti legali, sanitari e tecnici)
Per l'espletamento della propria attivita' le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo ((, nonche' di consulenti dotati delle professionalita' necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale)). Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed e' regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.
Art. 52
(Corrispondenti consolari)
Il capo di un ufficio consolare puo' conferire l'incarico di corrispondente consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato al Ministero nonche' alla Missione diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono. I corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati. I corrispondenti consolari non percepiscono emolumenti ne' compensi. Le spese postali e telegrafiche che i corrispondenti debbano sostenere per il servizio nonche' quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da cui essi dipendono.
Art. 53
(Comitati, enti, associazioni)
Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunita' nell'interesse della comunita' italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MAGGIO 1985, N.205)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MAGGIO 1985, N.205)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MAGGIO 1985, N.205)). Il Ministero degli affari esteri puo' erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalita' di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo.
Art. 53-bis
(( (Attivita' per la promozione dell'Italia).))
((
1.Gli uffici all'estero svolgono attivita' per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettivita' italiane all'estero.
2.Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alla Corte dei conti.
3.La dotazione del fondo e' determinata sulla base degli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonche' tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.
Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente))
((51))
Art. 54
(Riunioni periodiche di coordinamento)
In relazione alle esigenze di coordinamento dell'azione all'estero il Ministro indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per l'esame di questioni di loro comune interesse. Sono altresi' indette, di norma una volta l'anno, riunioni per aree geografiche dei funzionari rispettivamente incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, dei servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale, culturale, informazione e stampa o addetti ad altri settori di attivita'. I capi delle Missioni diplomatiche indicono di norma una volta l'anno, dietro autorizzazione del Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari di I categoria. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, all'occorrenza, i dipendenti Consoli onorari. Il personale in servizio all'estero puo' essere chiamato a conferire quando il Ministro lo ritenga opportuno.
Art. 55
(Immunita)
I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale. Alle immunita', privilegi e prerogative non puo' farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.
Art. 56
(Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a non cittadini)
La rappresentanza diplomatica e l'ufficio consolare non possono assumere la gestione degli affari di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese se non dietro istruzioni del Ministro. Tuttavia, in caso di urgenza, possono provvisoriamente ricevere in deposito gli archivi di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese e assistere i cittadini del Paese stesso, informandone immediatamente il Ministero; l'ufficio consolare informa anche la Missione diplomatica. La Missione diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministero o d'iniziativa nei casi di urgenza e necessita', assistenza, nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare.
Art. 57
(Norme di funzionamento)
Il regolamento stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli uffici all'estero, le festivita' e gli orari che gli uffici stessi devono osservare nonche' le norme relative alla tenuta della corrispondenza e quelle che concernono i rapporti con le autorita' nazionali e straniere. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 132)).
CAPO V ((SCUOLE E ISTITUTI EDUCATIVI ALL'ESTERO))
Art. 58
(((Rinvio) 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento))
CAPO VI ISPETTORATI DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO ((CAPO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N. 109))
Art. 59
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))
TITOLO III Servizi amministrativi e tecnici, sedi e attrezzature CAPO I NORME PARTICOLARI SUI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CONTABILITA' SEZIONE I Norme sui servizi amministrativi del Ministero
Art. 60
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 61
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))
Art. 62
(Conto corrente, infruttifero)
Al conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli affari esteri presso la tesoreria centrale, oltre il saldo dei conti transitori accesi agli agenti all'estero avanti l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, numero 193, sono versati: a) i fondi derivanti dalla conversione in lire delle somme in valuta estera, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato mediante appositi ordini di versamento all'entrata controfirmati dal direttore della ragioneria centrale; b) le altre somme comunque pervenute al Ministero degli affari esteri. Possono disporsi prelevamenti sui fondi di cui alla lettera a) esclusivamente per il versamento all'entrata del bilancio. I prelevamenti delle altre somme di cui alla lettera b) possono disporsi solamente in dipendenza delle ragioni per le quali fu eseguito il deposito. I prelevamenti dal conto delle somme di cui alla lettera b) sono disposti dal Ministero degli affari esteri con appositi ordini che il direttore della ragioneria centrale controfirma ove non abbia nulla da osservare.
Art. 63
(Emissione anticipata di ordini di pagamento)
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad emettere nel mese di dicembre, con imputazione al nuovo anno finanziario, ordinativi diretti e ordini di accreditamento per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero. Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono ammessi a pagamento dal 1 gennaio successivo.
SEZIONE II Fondo di anticipazione
Art. 64
(((Finalita' del fondo) Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali gia' figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, e' istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.))
Art. 65
(((Ripartizione del fondo) Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso. Nel corso dell'esercizio con le stesse modalita' puo' farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente. Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.))
Art. 66
(((Spese da sostenere sul fondo) Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilita' dei normali fondi di bilancio. Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente: stipendi, altri assegni fissi e indennita' di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero; fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero; spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumita' nonche' spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo; spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamita', naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonche' spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede; contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge; spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonche' a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali; spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri; spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.))
Art. 67
(((Prelevamenti) I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono. L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - contabile del portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilita' della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione. Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare. Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri da' immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.))
Art. 68
(((Reintegrazione del fondo) Il titolo relativo alla spesa di cui si e' disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario. L'importo del titolo relativo alla spesa di cui e' stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale e' stata fatta gravare l'anticipazione. Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.))
Art. 69
(((Chiusura del fondo) Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64))
SEZIONE III Norme relative agli uffici all'estero
Art. 70
(Riscossione di diritti per atti consolari)
I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare. I diritti di cui al comma precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di I e di II categoria si acquisiscono interamente all'erario.
Art. 71
(Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria)
Tutte le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato, comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di riscaldamento. Sono abrogate le norme che pongono parzialmente o totalmente a carico dei titolari o dei reggenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria le spese di cui al comma precedente.
Art. 72
(Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi)
Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi. Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali. Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria. Ai titolari dei predetti uffici il Ministero puo' concedere contributi per le spese di ufficio e per quella di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'art. 73.
Art. 73
(Contabilita' degli uffici consolari di II categoria)
I Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonche' di ogni altra eventuale entrata, alla Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso. Ai medesimi adempimenti di cui al comma precedente sono tenuti i vice consoli e gli agenti consolari di II categoria nei confronti della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da altro ufficio di II categoria, nei riguardi della Missione diplomatica. La Missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o con le proprie osservazioni. I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare; delle operazioni di riscossione; della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma precedente, nonche' dei depositi di pertinenza di terzi.
Art. 74
(Fondi per delegazioni)
Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza ((, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi)). Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento ((, ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali)). Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. ((Il fondo e' amministrato dal capo della delegazione ed e' rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N.246)).
Art. 75
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 1 FEBBRAIO 2010, N. 54))
Art. 76
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2006, N.307)).
Art. 77
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2006, N.307)).
Art. 78
(Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile)
In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli articoli 41 e 48. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2006, N.307)).
CAPO II SEDI ALL'ESTERO
Art. 79
(Beni immobili e mobili all'estero)
La Direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attivita' dell'Amministrazione, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attivita' all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse. Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessita' dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la piu' opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio. Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresi' gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'Amministrazione. ((Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente)).
Art. 80
(Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri)
Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri e' istituita una Commissione consultiva. Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione: esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione; esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale; propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame; suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione; propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria; studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito; esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame. La Commissione e' composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, del direttore generale del personale, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale. Il presidente della Commissione e' sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale. Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettivita', partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79. La Commissione e' nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione della Commissione.
Art. 81
(Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero)
Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalita' e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro il disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico. Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica idonea ad incrementare la produttivita' del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi.
Art. 82
(Residenze)
Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio. Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato. Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20% a carico del capo della rappresentanza che la occupa.
Art. 83
(Automezzi)
Ai capi delle rappresentanze diplomatiche e' assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura e' altresi' assegnata ai consoli generali di I classe. Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, e' inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle ((di locazione finanziaria,)) di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonche' per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti. I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo. La guida degli automezzi e' affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.
Art. 84
(Alloggi in immobili demaniali)
Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale. Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finche' le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in uso al personale, locali siti in immobili presi in fitto. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente. Il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone e' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri. (52) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
CAPO III ATTREZZATURE
Art. 85
(Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche)
L'Amministrazione degli affari esteri e' dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero. L'Amministrazione degli affari esteri e' altresi' fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonche' dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, puo' essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni. L'Amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui una tipografia riservata e un centro fotorotolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attivita' ministeriale.
CAPO IV CONTRATTI DA ESEGUIRE ALL'ESTERO
Art. 86
(Procedura per la stipulazione)
La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
TITOLO IV Istituto diplomatico
Art. 87
(Istituzione e fini)
E' istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267)).
Art. 88
(Direzione)
Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiede all'attivita' dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo e' composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalita' della politica, della cultura e dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione. Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.
Art. 89
(Attivita)
Per il conseguimento delle sue finalita' l'istituto diplomatico puo' tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attivita'. Esso puo' avvalersi della collaborazione di universita', di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri. Il Comitato direttivo con sua deliberazione puo' concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonche' contributi al personale direttivo di cui all'art. 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio. Su proposta del comitato direttivo il Ministro: approva il programma annuale di attivita' dell'istituto, sottopostogli con almeno sei mesi di anticipo dal direttore; conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto; approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel primo comma; concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attivita' connesse alle finalita' dell'istituto; ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in relazione alle diverse attivita' dell'istituto.
Art. 90
(Personale direttivo e docente)
Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennita' mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina. Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 89 ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle universita'; per corsi di minore durata la retribuzione e' fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico. Le indennita' e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza.
Art. 91
(Spese di funzionamento)
Tutte le spese relative all'attivita' e al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale didattico e dei testi di studio nonche' per la pubblicazione di dispense, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico. Sono comprese tra le spese di cui al comma precedente quelle relative al vitto ed all'alloggio dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione di cui all'art. 102, nonche' dei funzionari accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi, quando tali corsi prevedano periodi di applicazione in altre localita' di Italia o all'estero. In tali casi il trattamento di missione e' ridotto ad un terzo.
Art. 92
(Norme di attuazione)
Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'istituto, nonche' l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni. Il regolamento puo' determinare criteri e modalita' per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere dell'Amministrazione. Il regolamento puo' prevedere anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le modalita' di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce altresi' ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attivita' dell'istituto. Il regolamento e' emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di amministrazione del Ministero.
PARTE SECONDA IL PERSONALE TITOLO I Disposizioni generali
Art. 93
(((Personale dell'Amministrazione degli affari esteri) 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonche' dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura))
Art. 94
(Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali)
Alle carriere, di cui al primo comma dell'art. 93, ed ai ruoli e alle qualifiche speciali, di cui al secondo comma dell'art. 93, si accede, salvo quanto disposto dagli articoli 136 e 141, mediante concorso. Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica e' richiesta la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione e una eta' non superiore a 30 anni. Per essere ammessi ai concorsi relativi alle carriere gli aspiranti debbono possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche. Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi i cittadini italiani che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della pubblica Amministrazione e quelli previsti nel comma precedente, siano in possesso di diploma di laurea, di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado, di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di diploma di istruzione elementare, a seconda che i concorsi riguardino le carriere, i ruoli, le qualifiche speciali rispettivamente direttivi, di concetto, esecutivi, ausiliari. Il regolamento stabilisce: lo specifico titolo di studio per l'ammissione ai singoli concorsi; le forme delle prove, le prove tecniche e attitudinali, le materie di esame, nonche' le eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere; i titoli; i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli; la composizione delle Commissioni giudicatrici, le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie. Per le carriere che comprendono specializzazioni il bando stabilisce le specializzazioni ammesse al concorso; i posti messi a concorso possono essere ripartiti o meno tenuto conto delle specializzazioni da attribuire. In tutti i concorsi di ammissione, eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli operai, e' richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua estera. Non possono far parte della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica i membri del Comitato direttivo e il direttore dell'istituto diplomatico, nonche' i docenti di cui l'istituto si e' avvalso per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si puo' far parte della Commissione suddetta piu' di una volta nel corso di uno stesso triennio. Oltre alle categorie di persone elencate nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono preferiti a parita' di merito, dopo i coniugati con riguardo al numero dei figli, coloro che hanno prestato il servizio militare di leva. I vincitori dei concorsi di ammissione alle carriere di cui al primo comma dell'art. 93 conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura un anno ed e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale. ((23))
Art. 95
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N.246)).
Art. 96
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85))
Art. 97
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85))
Art. 98
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85))
TITOLO II Carriere CAPO I CARRIERA DIPLOMATICA
Art. 99
(Ordinamento speciale e funzioni)
Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e' affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85)) Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non e' consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, ne' e' consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni.
Art. 99-bis
(Accesso alla carriera diplomatica)
I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacita' dei candidati di affrontare l'attivita' diplomatica. ((Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53)). Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.
Art. 100
(Specializzazioni e qualificazioni)
La carriera diplomatica e' costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento. Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite: a) nel concorso di ammissione; b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione; c) nel corso della carriera, con le modalita' stabilite dal regolamento. I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresi' conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento. Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attivita' indicati nell'art. 99.
Art. 101
(Funzioni, gradi, dotazione organica)
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