DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Type DPR
Publication 1967-01-05
Ultimo aggiornamento 2026-02-19
State In force
Source Normattiva
articles 298
Reform history JSON API

La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto. I gradi della carriera diplomatica sono: ambasciatore; ministro plenipotenziario; consigliere di ambasciata; consigliere di legazione; segretario di legazione. In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano: a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto e' disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica. Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresi' individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado. Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore. Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico. La dotazione organica del personale della carriera diplomatica e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto. ((Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purche' sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata))

Art. 102

(Formazione e aggiornamento professionale)

L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova; ((b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi)); (31) c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N.136 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186. L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi. I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione nonche' con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione. L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attivita' di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonche' di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione. Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario e' chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale. L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente. L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.

Art. 103

(((Periodo di prova) I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale. Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneita' espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari esteri. I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e' calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalita' indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso))

Art. 104

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85))

Art. 105

(Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicita')

Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse: a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1 gennaio; (23) b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1 luglio. ((Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo)), e decorrono dal giorno successivo alle date suddette. (23)

Art. 105-bis

(((Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica) Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti commissioni: a) commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la direzione generale per il personale; b) commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la direzione generale per il personale; c) commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa e' composta dal segretario generale, che la presiede, dal direttore generale per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri della commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all'estero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel grado. Almeno due dei funzionari che compongono le commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b) del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all'estero. Ai lavori di tali commissioni partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale. I membri delle commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione. Essi, ad eccezione del segretario generale e del direttore generale per il personale che sono membri permanenti della commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c) del presente articolo, non possono far parte della stessa commissione piu' di una volta nel corso dello stesso biennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle commissioni cessi dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina, o non possa comunque esercitare l'incarico affidatogli, per il residuo periodo viene nominato un altro membro. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalle commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.))

Art. 106

(((Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione) Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalita' stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita' delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficolta' affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonche' una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado superiore. La redazione della scheda di valutazione e' effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attivita' da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio e' integrato per il personale in servizio aRoma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione))

Art. 106-bis

(Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario)

((Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale.)) Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attivita' da lui svolte nel ((periodo)) in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio. La relazione prevista nel precedente comma e' redatta: a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; b) per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica; c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa; d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui ambito il servizio e' prestato. Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'amministrazione centrale, la relazione e' redatta dal segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione e' redatta dal segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualita' dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilita' affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' sulla sua idoneita' ad assolvere le alte responsabilita' connesse al grado superiore.

Art. 107

(Promozione al grado di consigliere di legazione)

Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96; (31) b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio ((delle seguenti funzioni: 1) della specializzazione per i funzionari specializzati; 2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati)); (23) c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione; d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato; e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in ((una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati)). La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi: a) le attitudini e le capacita' professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonche' le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilita' presso l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate; c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto; d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche; e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato. Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 108

(Promozione al grado di consigliere di ambasciata)

Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio ((e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N.136 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186. La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e' espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, della qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.

Art. 109

(Nomina al grado di ministro plenipotenziario)

((Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado)). Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degliaffari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i piu' meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla commissione.

Art. 109-bis

(Nomina al grado di ambasciatore)

Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado. Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le ((relazioni triennali)) di cui all'articolo 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 110

(Avvicendamenti)

I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni ((, salva la facolta' dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi)).((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)). COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N. 109. I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede ((, salva la facolta' dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti)).Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni. Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri. Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione.

Art. 110-bis

(Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero)

Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia, ((secondo le modalita' specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima)), dei posti all'estero che devono essere ricoperti ((...)) , ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica ((e di capo di consolato generale di I classe)). I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri: a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualita' del servizio precedentemente prestato; b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori; c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione centrale. ((I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico)). Il Ministro degli affari esteri, nel propone al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato. Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni parlamentari circa le nomine deliberate.

Art. 111

(((Collocamento a disposizione) Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione. Il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari gia' collocati a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari esteri. I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio al Ministero, con esclusione delle indennita' collegate alla posizione ed al risultato))

Art. 112

(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)

I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, ((con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa)), i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita': a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra' attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra' attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle modalita' per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.

Art. 113

(Stato matricolare e documenti personali)

Per ciascun funzionario diplomatico e' tenuto uno stato matricolare in cui sono indicati i servizi di ruolo e quelli non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti. E' indicato altresi' lo stato di famiglia con le relative variazioni che il funzionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio. I documenti interessanti la carriera sono tenuti in libretti o fascicoli personali secondo le modalita' che, in relazione alle particolari esigenze del servizio all'estero e alla natura delle carte, sono stabilite dal regolamento.

CAPO II ((PERSONALE DELL'AREA FUNZIONALE C))

Art. 114

(((Funzioni consolari) ))

((

1.Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.

2.

Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, puo' essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato))

Art. 115

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 116

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 117

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

CAPO III CARRIERE DI CONCETTO ((CAPO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N. 109))

Art. 118

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 119

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 120

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 121

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 122

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 123

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

CAPO IV CARRIERA ESECUTIVA ((CAPO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N. 109))

Art. 124

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 125

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 126

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 127

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 128

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

CAPO V CARRIERE AUSILIARIE ((CAPO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N. 109))

Art. 129

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 130

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

TITOLO III Ruoli e qualifiche speciali ((TITOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N. 109))

Art. 131

((LA L. 23 APRILE 2003, N.109 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 132

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 133

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 134

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 135

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 136

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 137

((LA L. 23 APRILE 2003, N.109 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 138

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 139

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 140

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 141

((LA L. 23 APRILE 2003, N.109 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

TITOLO IV Norme comuni

Art. 142

(Comportamento del personale)

Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali.

Art. 143

(Congedi e permessi al personale all'estero)

1.La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.

2.Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.

3.Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio. ((Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio)).

4.Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

5.I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi. (21)

Art. 144

(Residenze disagiate)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima. Con le modalita' di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticita'. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici. (21) (52) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)). Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.

Art. 145

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734)).

Art. 146

(Indennita' per speciali mansioni)

Agli impiegati di ruolo che assolvono presso gli uffici all'estero le funzioni di cui all'art. 76 e' attribuita una indennita' pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale della qualifica di cancelliere principale. Al personale addetto a svolgere mansioni di operatore tecnico per gli apparati grafici e da stampa, eliocianografici e fotografici, ivi compreso il personale qualificato ai sensi dell'art. 124, compete, per il periodo in cui svolge le mansioni suddette, l'indennita' prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Al proto e ai vice proto compete l'indennita' di operatore prevista dalla predetta legge.

Art. 147

(Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare)

La Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione degli affari esteri e' nominata per un biennio con decreto del Ministro ed e' composta di cinque funzionari dei quali uno di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe che la presiede e quattro di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalla Commissione di disciplina a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi. Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' rimessa copia degli atti stessi. Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale, spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio. I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero.

Art. 148

(Pubblicazioni e conferenze)

I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita' dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali.

Art. 149

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85))

TITOLO V Operai ((TITOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N. 109))

Art. 150

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 151

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

TITOLO VI ((Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura))

Art. 152

(Contingente e durata del contratto)

Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a ((3.200 unita')). Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. (66) Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto. (37) (37a) (47) (51) (65) Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. (66)

Art. 153

(Assunzione di impiegati temporanei)

Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari ((, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali)) possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. ((I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi)). Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

Art. 154

(Regime dei contratti)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale. Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima ((categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite)) le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita' del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.

Art. 155

(Requisiti e modalita' per l'assunzione)

Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. ((Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53)). Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della residenza. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche' delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali. Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza. Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validita' per diciotto mesi dalla data della loro approvazione. Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.

Art. 156

(((Doveri dell'impiegato) Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignita' dell'ufficio; di non esercitare altre attivita' lavorative.))

Art. 157

(Retribuzione)

((La retribuzione annua base e' fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati. La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma. La retribuzione annua base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita)). La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.

Art. Art.-157.1

(( (Valutazione della performance individuale).))

1.((La performance individuale dell'impiegato a contratto e' valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalita' previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.)) 2. ((In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, e' attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalita' di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.)) 3. ((L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non puo' in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione)).

Art. 157-bis

(( (Assegni per situazioni di famiglia). ))

((

1.A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.

2.A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale.

4.Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.

5.In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente puo' optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno per il nucleo familiare dalla disciplina vigente alla data del 28 febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio 2022, l'opzione di cui al primo periodo non e' consentita.

6.Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 del presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ne' con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

7.Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8.

E' fatta salva l'applicazione della normativa locale, se piu' favorevole))

Art. 157-ter

(((Orario di lavoro, orario di servizio e festivita') La durata normale dell'orario di lavoro e' fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154. Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non puo' essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia. Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festivita' osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'articolo 157-quater viene ridotto in misura corrispondente. Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio puo' richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalita' previste per il personale in servizio nella stessa sede.))

Art. 157-quater

(((Ferie) Il periodo di ferie per il personale a contratto e' di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale. Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego. Il dipendente non puo' rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie puo' essere rimandato all'anno successivo, Non possono essere cumulati piu' di due periodi di ferie annuali.))

Art. 157-quinquies

(((Permessi) Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.))

Art. 157-sexies

(( (Assenze dal servizio). ))

((

1.L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e' regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.

2.Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si puo' procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all'episodio di malattia in corso.

3.

Superato il periodo di prova, all'impiegato puo' essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal servizio non retribuita per non piu' di novanta giorni in un triennio))

Art. 158

(((Previdenza e assistenza) La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternita', presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purche' convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi e a carico.))

Art. 158-bis

(((Infortuni sul lavoro e malattie professionali) Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana. Il rapporto di lavoro e' risolto in caso di accertata inabilita' permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.))

Art. 158-ter

(((Provvidenze scolastiche) ))

((

1.Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, puo' essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.

2.I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non puo' comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.

3.

L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista))

Art. 159

(( (Viaggi di servizio). ))

((

1.In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2.

Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento))

Art. 160

(Assunzione presso altro ufficio)

Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime contrattuale. ((L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, puo' in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime contrattuale)). Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d)ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potra' essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale. Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 161

(((Cessazione dal servizio) Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. E' fatta salva la possibilita' di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.))

Art. 162

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N.103)).

Art. 163

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N.103)).

Art. 164

(Sanzioni disciplinari)

Agli impiegati a contratto puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio: a) inosservanza delle disposizioni di servizio; b) condotta non conforme a principi di correttezza; c) insufficiente rendimento; d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni. Puo' essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di: a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente; b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso; c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della liberta' di pensiero; d) svolgimento di attivita' lavorative in violazione del divieto di cui all'articolo 156; e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona. Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166. ((Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. L'impiegato a contratto puo' fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni puo', a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento e' aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa. Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento)).

Art. 165

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N.103)).

Art. 166

(Risoluzione del contratto)

Il contratto a tempo indeterminato puo' essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilita' di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto puo' essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti: a) per incapacita' professionale; b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo; c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi; d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita'; f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilita' di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'articolo 160. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio puo' disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennita' in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di: a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale; b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. ((e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravita' tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro)). In tutti i casi il rapporto di impiego e' risolto previa autorizzazione ministeriale.

Art. 167

(((Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici) In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei. Il personale a contratto immesso nei ruoli dovra', entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale))

TITOLO VII Utilizzazione temporanea di persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri

Art. 168

(Esperti)

L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.(21) Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unita' riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unita' destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina ((, delle unita' destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima svolti dall'autorita' consolare)) e delle unita' destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea. (14a) (15) (15a) (19) (27a) (28a) (46) (74) (75) (93)

Art. 169

(Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)

Il Ministro puo', per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano gia' appartenuto alla carriera diplomatica. L'incarico e' conferito per un periodo non superiore a tre anni e puo' essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico e' in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro. Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148.

PARTE TERZA TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'ESTERO. VIAGGI - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Trattamento economico del personale in servizio all'estero

Art. 170

(Assegni e indennita)

Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. (21) Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364. (21) (44) Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200. ((Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale)).

Art. 171

(Indennita' di servizio all'estero)

1.L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomaticoconsolare.

4.Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).

5.Nelle sedi in cui esistono ((comprovate difficolta' di copertura o)) situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare (( il 120 )) per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6.Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento.

7.Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189. (21)

Art. 171-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89))

Art. 172

(Commissione permanente di finanziamento)

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)