DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1639
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, e' allegato al presente decreto.
SARAGAT LEONE - SPAGNOLLI - GONELLA - COLOMBO - SCAGLIA - SEDATI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 161. - CARUSO
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-Indice
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima TITOLO I DELL'ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. - Sfera di applicazione. Art. 2. - Prodotti della pesca. Art. 3. - Attrezzi da pesca. Art. 4. - Reti. Art. 5. - Attrezzi con ami. Art. 6. - Altri strumenti ed apparecchi. Art. 7. - Classi di pesca. Art. 8. - Navi per la pesca professionale. Art. 9. - Tipi di pesca professionale. Art. 10. - Impianti. Capo II - DEGLI ORGANI CONSUNTIVI Sezione I - Della commissione consuntiva centrale per la pesca marittima Art. 11. - Attribuzioni. Art. 12. - Funzionamento della commissione. Art. 13. - Assenza o impedimento del presidente. Art. 14. - Nomina di nuovi membri. Art. 15. - Riconferma o nuova designazione dei membri. Art. 16. - Integrazione della commissione. Art. 17. - Convocazione. Art. 18. - Segretario. Art. 19. - Indennita'. Art. 20. - Regolamento interno. Sezione II - Della commissione consultiva locale per la pesca marittima Art. 21. - Attribuzioni. Art. 22. - Funzionamento della commissione. Art. 23. - Assenza o impedimento del presidente. Art. 24. - Convocazione. Art. 25. - Rinvio. Capo III - DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Art. 26. - Attivita' di ricerca. Art. 27. - Istituti scientifici riconosciuti. Art. 28. - Ricercatori autorizzati. Art. 29. - Navi per la pesca scientifica e tecnologica. Art. 30. - Elenco dei ricercatori. Art. 31. - Documento per i ricercatori. TITOLO II DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE Capo I - DEI PESCATORI Sezione I - Dell'iscrizione nel registro dei pescatori Art. 32. - Registro dei pescatori. Art. 33. - Modello del registro. Art. 34. - Ufficio di iscrizione. Art. 35. - Requisiti e condizioni per l'iscrizione. Art. 36. - Documenti per l'iscrizione. Art. 37. - Altri documenti. Art. 38. - Presentazione della domanda. Art. 39. - Qualifiche per l'iscrizione. Art. 40. - Rubrica per qualifiche. Art. 41. - Iscrizione nelle matricole della gente di mare. Art. 42. - Iscrizione degli stranieri. Art. 43. - Annotazioni nel registro. Art. 44. - Trasferimento di iscrizione. Art. 45. - Cancellazione dal registro. Art. 46. - Reiscrizione nel registro. Art. 47. - Prima iscrizione nel registro. Sezione II - Del conseguimento dei titoli e delle specializzazioni professionali Art. 48. - Titoli professionali. Art. 49. - Capopesca. Art. 50. - Capopesca per la pesca ravvicinata. Art. 51. - Capopesca per la pesca d'altura. Art. 52. - Capopesca per la pesca oceanica. Art. 53. - Capopesca per gli impianti di pesca. Art. 54. - Frigorista. Art. 55. - Specializzazioni professionali. Art. 56. - Attivita' valida per conseguire i titoli. Art. 57. - Delle prove d'esame. Sezione III - Del certificato d'iscrizione Art. 58. - Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori. Art. 59. - Rilascio del certificato. Art. 60. - Possesso del certificato. Art. 61. - Annotazione sul certificato. Art. 62. - Ritiro del certificato. Capo. II - DELL'IMPRESA DI PESCA Art. 63. - Registro delle imprese di pesca. Art. 64. - Ufficio di iscrizione. Art. 65. - Rappresentante dell'impresa di pesca. Art. 66. - Iscrizione nel registro. Art. 67. - Documenti per l'iscrizione. Art. 68. - Annotazioni nel registro. Art. 69. - Trasferimento di iscrizione. Art. 70. - Cancellazione dal registro. Art. 71. - Reiscrizione nel registro. Art. 72. - Certificato di iscrizione. Art. 73. - Prima iscrizione nel registro. Capo III - DEL PERMESSO DI PESCA Art. 74. - Richiesta del permesso. Art. 75. - Documenti per il rilascio del permesso. Art. 76. - Rilascio del permesso. Art. 77. - Validita' del permesso. Art. 78. - Autorizzazione provvisoria. Art. 79. - Variazioni. Art. 80. - Cessazione della validita' del permesso. Art. 81. - Rinnovo del permesso. Art. 82. - Duplicato del permesso. Art. 83. - Ritiro del documento. Art. 84. - Documenti di bordo. Art. 85. - Rilascio del primo permesso. TITOLO III DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 86. - Novellame. Art. 87. - Lunghezza minima dei pesci. Art. 88. - Lunghezza minima dei crostacei. Art. 89. - Dimensione minima dei molluschi bivalvi. Art. 90. - Misurazione delle dimensioni. Art. 91. - Divieto di detenzione di organismi sotto misura. Art. 92. - Limitazioni per altre attivita' di pesca. Art. 93. - Pesca di specie adulte di piccola taglia. Art. 94. - Pesca a fini scientifici. Art. 95. - Decreti ministeriali per la disciplina della pesca. Capo II - DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA Sezione I - Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi Art. 96. - Norme di comportamento. Art. 97. - Disposizioni di carattere locale. Art. 98. - Zone di tutela biologica. Art. 99. - Pesca con sistemi speciali. Art. 100. - Misurazione della maglia delle reti. Art. 101. - Pesche speciali. Art. 102. - Disciplina speciale delle reti. Sezione II. - Delle reti da posta Art. 103. - Reti consentite. Art. 104. - Segnalazione delle reti. Art. 105. - Limitazione di uso. Sezione III - Delle reti da circuizione Art. 106. - Reti consentite. Art. 107. - Limitazione di uso di reti del tipo cianciolo. Art. 108. - Uso di fonti luminose. Sezione IV - Delle reti da traino Art. 109. - Reti consentite. Art. 110. - Misura delle maglie delle reti. Art. 111. - Limitazioni di uso. Art. 112. - Norme di comportamento. Sezione V - Delle altre reti e degli ami Art. 113. - Reti di raccolta consentite. Art. 114. - Misura delle maglie delle reti. Art. 115. - Reti da lancio. Art. 116. - Segnalazione degli attrezzi con ami. Sezione VI - Delle tonnare, tonnarelle e mugginare Art. 117. - Distanze per l'impianto. Art. 118. - Segnalazione delle tonnare. Art. 119. - Limitazioni per altre attivita' da pesca. Art. 120. - Tonnarelle. Art. 121. - Mugginare. Art. 122. - Rinvio. Capo III - DELLE PESCHE SPECIALI Sezione I - Della pesca del corallo Art. 123. - Denunzia di scoperta. Art. 124. - Stagione di pesca. Sezione II - Della pesca di novellame Art. 125. - Novellame per allevamento. Art. 126. - Novellame per consumo. Art. 127. - Attrezzi consentiti. Sezione III - Della pesca subacquea Art. 128. - Esercizio della pesca subacquea. Art. 129. - Limitazioni. Art. 130. - Segnalazione. Art. 131. - Limitazione di uso del fucile subacqueo. Sezione IV - Delle altre pesche Art. 132. - Pesca dei crostacei. Art. 133. - Pesca dei molluschi. Art. 134. - Pesca del pesce spada. Sezione V - Della raccolta di vegetazione marina Art. 135. - Raccolta di fanerogame marine. Art. 136. - Sfruttamento del banco. Capo IV - DELLA PESCA SPORTIVA Art. 137. - Disciplina della pesca sportiva. Art. 138. - Attrezzi individuali. Art. 139. - Attrezzi non individuali. Art. 140. - Limitazioni di uso degli attrezzi. Art. 141. - Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali. Art. 142. - Limitazioni di cattura. Art. 143. - Navi per l'esercizio della pesca sportiva. Art. 144. - Manifestazioni sportive. TITOLO IV DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI Art. 145. - Autorizzazione. Art. 146. - Domanda di autorizzazione. Art. 147. - Istruttoria. Art. 148. - Condizioni per l'autorizzazione. Art. 149. - Nuove autorizzazioni. Art. 150. - Verifica. Art. 151. - Ispezione. Art. 152. - Revoca. Art. 153. - Spese. TITOLO V DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA Art. 154. - Personale civile del Ministero della marina mercantile. Art. 155. - Distintivo di riconoscimento. Art. 156. - Impiegati di nuova nomina.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 1
Art. 1. Sfera di applicazione Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca. Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti piu' foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 2
Art. 2. Prodotti della pesca Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nello art. 1. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati; agli impianti di pesca. I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 3
Art. 3. Attrezzi da pesca Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2. Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 4
Art. 4. Reti Le reti sono strumenti costituiti da filati qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio. Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti. Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci. Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo. Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini. Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 5
Art. 5. Attrezzi con ami Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo. Le lenze fisse composte da uno o piu' ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o piu' ami, rimorchiate da navi. I parangali fissi, composti da piu' ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da piu' ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 6
Art. 6. Altri strumenti ed apparecchi Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: 1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli; 2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni; 3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 7
Art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4))) ((14))
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 8
Art. 8. Navi per la pesca professionale Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie: 1) navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica; 2) navi che, per l'idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura; 3) navi che, per idoneita' alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata; 4) navi che, per idoneita' alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale; 5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca; 6) navi che, per idoneita' alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attivita' di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca. L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria puo' proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 9
Art. 9. Tipi di pesca professionale Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'[art. 220 codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art220) e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-02-15;328), la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. ((Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.)) La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 10
Art. 10. Impianti di pesca Pesca professionale e' anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 11
Art. 11. Attribuzioni La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero della marina mercantile, da' parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo: 1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima; 2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci; 3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'[art. 222 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art222), nonche' di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 12
Art. 12. Funzionamento della commissione La commissione deve essere convocata dal presidente. La commissione deve essere convocata allorche' ne faccia richiesta il Ministro. Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 13
Art. 13. Assenza o impedimento del presidente Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualita' di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 14
Art. 14. Nomina di nuovi membri In caso di vacanza il Ministro per la marina mercantile con suo decreto reintegra la composizione della commissione. I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 15
Art. 15. Riconferma o nuova designazione dei membri Il Ministro per la marina mercantile richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell'art. 6 della legge, le nuove designazioni di loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 16
Art. 16. Integrazione della commissione Gli esperti indicati dal terzo comma dell'art. 6 della legge sono chiamati dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di cinque in una stessa adunanza.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 17
Art. 17. Convocazione L'avviso di convocazione e' diramato dalla segreteria della commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 18
Art. 18. Segretario E' compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente. Il Ministro per la marina mercantile puo' designare un vice segretario, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 19
Art. 19. Indennita' Ai presenti ad ogni adunanza e' corrisposta l'indennita' prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 20
Art. 20. Regolamento interno Il regolamento interno della commissione e' approvato, su proposta della commissione stessa, con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 21
Art. 21. Attribuzioni La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria di porto, da' parere: 1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti; 2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento; 3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca. La commissione puo' inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 22
Art. 22. Funzionamento della commissione La commissione e' convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, la commissione deve essere altresi' convocata allorche' ne faccia richiesta il Ministro per la marina mercantile. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 23
Art. 23. Assenza o impedimento del presidente L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce, in qualita' di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 24
Art. 24. Convocazione L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al Ministero della marina mercantile, ai quali deve essere altresi' trasmesso il relativo verbale. Le persone indicate dall'art. 8, ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 25
Art. 25. Rinvio Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 26
Art. 26. Attivita' di ricerca Il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge, promuove ed attua studi ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica, economica, sulle condizioni delle zone di pesca, sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli strumenti di pesca sulle condizioni dei pescatori e della industria peschereccia; promuove altresi' e sussidia pubblicazioni utili al progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 27
Art. 27. (((Istituti scientifici riconosciuti). Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attivita' di cui all'art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 28
Art. 28. (((Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati). Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attivita' di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile. Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare. L'autorizzazione e' concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed e' condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 29
Art. 29. (((Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti). Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la marina mercantile: a) a presentare in triplice copia al Ministero della marina mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attivita' scientifica svolta nel campo della pesca marittima; b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attivita', nonche' l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 30
Art. 30. (((Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati). Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attivita' svolta e' effettuata per conto e sotto la responsabilita' degli istituti stessi)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 31
Art. 31. (((Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato). L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonche' dei ricercatori singoli e' autorizzato dal capo del compartimento marittimo. Il Ministero della marina mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attivita' di ricerca, ed a cio' designato dalla competente amministrazione)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 32
Art. 32. Registro dei pescatori Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale e' tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attivita' senza imbarco o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attivita'.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 33
Art. 33. Modello del registro Il registro dei pescatori e' conforme al modello, annesso al presente regolamento, come allegato A.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 34
Art. 34. Ufficio di iscrizione L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione e' il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo matricolare dell'interessato. Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 35
Art. 35. (Requisiti e condizioni per l'iscrizione). Non puo' ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima: 1) chi non e' iscritto nelle matricole della gente di mare; 2) chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 3) chi e' stato condannato per uno o piu' reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno; 4) chi e' stato condannato per piu' di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attivita' esclusiva o prevalente. ((13)) Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, e' necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria. La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) puo' essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). Il capo del compartimento puo' in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attivita' professionale.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 36
Art. 36. Documenti per l'iscrizione I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorita' marittima che procede all'iscrizione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 37
Art. 37. Altri documenti Per l'iscrizione nel registro sono altresi' prodotti: 1) tre fotografie, una delle quali autenticata; 2) eventuali documenti professionali.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 38
Art. 38. Presentazione della domanda La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, puo' essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 39
Art. 39. Qualifiche per l'iscrizione Per coloro che sono in posseso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica. Sono titoli professionali: 1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca; 2) per i servizi complementari: frigorista. Sono specializzazioni professionali: 1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca; 2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale. L'iscrizione si effettua altresi' con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca. Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione avviene con la qualifica di: "mozzo per la pesca", per i servizi complementari; "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca. Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, puo' introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 40
Art. 40. Rubrica per qualifiche Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 41
Art. 41. Iscrizione nelle matricole della gente di mare Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, puo' conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di eta' stabilita dalle vigenti disposizioni. Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede puo' essere imbarcato solo su navi da pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 42
Art. 42. Iscrizione degli stranieri L'iscrizione nel registro non e' richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327). Per particolare necessita' di determinati tipi di pesca professionale il Ministro per la marina mercantile determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'[art. 318, secondo comma, del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art318-com2). Per i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunita' stessa, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 43
Art. 43. Annotazioni nel registro Sul registro oltre alle generalita', al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all'atto dell'iscrizione; 2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l'iscrizione; 3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall'articolo 44; 4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari; 5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata. Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 44
Art. 44. Trasferimento di iscrizione Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia all'ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente, e da' comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 45
Art. 45. Cancellazione dal registro Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi: 1) trasferimento di iscrizione; 2) perdita della cittadinanza; 3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'articolo 35; 4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto; 5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio; 6) morte dell'iscritto.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 45-bis
Art. 45-bis. (((Ricorso al Ministro della marina mercantile). Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo e' ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 46
Art. 46. Reiscrizione nel registro Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si proceda a nuova iscrizione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 47
Art. 47. Prima iscrizione nel registro Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali, ancorche' non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse. La prova dell'effettivo esercizio dell'attivita' professionale puo' essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento. Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive attivita'.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 48
Art. 48. Titoli professionali I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalita' stabilite nel [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327) e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-02-15;328), e successive modificazioni. Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalita' stabilite negli articoli che seguono.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 49
Art. 49. Capopesca Il capopesca esercita le mansioni relativa alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 50
Art. 50. Capopesca per la pesca ravvicinata Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata e' necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo anno di eta'; 3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca; 4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 51
Art. 51. Capopesca per la pesca d'altura Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura i necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo anno di eta'; 3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura; 4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolte l'obbligo scolastico; 5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 52
Art. 52. Capopesca per la pesca oceanica Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica oltre a quanto prescritto nei numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo precedente, e' necessario aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 53
Art. 53. Capopesca per gli impianti di pesca Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile, e' necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo anno di eta'; 3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo; 4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 54
Art. 54. Frigorista Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire il titolo e' necessario: 1) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; 2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualita' di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile; 4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti del Ministro per la marina mercantile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 55
Art. 55. Specializzazioni professionali Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca nonche' per la specializzazione di pescatore subacqueo, la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina mercantile. La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo e' accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione medica centrale.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 56
Art. 56. Attivita' valida per conseguire i titoli L'attivita' di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 57
Art. 57. Delle prove d'esame Il Ministro per la marina mercantile stabilisce le norme per l'effettuazione delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la composizione delle commissioni, nonche' i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 58
Art. 58. Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori Il certificato d'iscrizione previsto dall'art. 10, 2° comma, della legge, e' il documento di abilitazione all'attivita' di pescatore marittimo. Con decreto del Ministro per la marina mercantile ne e' approvato il relativo modello.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 59
Art. 59. Rilascio del certificato Il certificato e' rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione. Quando il certificato e' stato sottratto o e' andato smarrito o distrutto, o e' diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 60
Art. 60. Possesso del certificato Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulla pesca, l'autorita' competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 61
Art. 61. Annotazioni sul certificato Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 62
Art. 62. Ritiro del certificato Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o e' intervenuto provvedimento che importa la interdizione all'esercizio della pesca, l'autorita' marittima procede al ritiro del certificato.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 63
Art. 63. Registro delle imprese di pesca Il registro nel quale, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, e' diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 del presente regolamento. Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 64
Art. 64. Ufficio di iscrizione L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 65
Art. 65. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 MARZO 1983, N. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-03-18;219)))
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 66
Art. 66. Iscrizione nel registro L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato piu' di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro. Per ottenere l'iscrizione e' necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando: 1) ditta, ragione sociale, nonche' generalita', luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa; 2) sede dell'impresa; 3) ubicazione dell'impianto di pesca; 4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca; 5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca; 6) ditta, ragione sociale e generalita' del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dello impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore; 7) ((NUMERO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 18 MARZO 1983, N. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-03-18;219))). 8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare; 9) impianti a terra in eventuali disponibilita' dell'impresa.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 67
Art. 67. Documenti per l'iscrizione Per ottenere l'iscrizione, devono altresi' prodursi i seguenti documenti: 1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa e' costituita in forma societaria; 2) ((NUMERO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 18 MARZO 1983, N. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-03-18;219))). 3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della nave, ovvero che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e l'uso dello stesso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 68
Art. 68. Annotazioni nel registro Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo,((...)) , gli elementi elencati nell'art. 66 e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'art. 67. Ogni variazione delle indicazioni fornite con la domanda di iscrizione deve essere comunicata al competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 69
Art. 69. Trasferimento di iscrizione Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa. L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente. L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da' comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione. Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorita' marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione. Agli effetti del presente articolo e' fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 70
Art. 70. Cancellazione dal registro Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi: 1) trasferimento di Iscrizione; 2) morte dell'imprenditore; 3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa; 4) abbandono dell'attivita' di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore; 5) cessazione dell'attivita' di pesca da almeno un triennio. Dell'avvenuta cancellazione e' fatta annotazione nel registro.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 71
Art. 71. Reiscrizione nel registro Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 72
Art. 72. Certificato di iscrizione L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di e la parte del registro nella quale l'impresa e' stata iscritta.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 73
Art. 73. Prima iscrizione nel registro Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorche' non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca. La prova dell'esercizio suddetto puo' essere conseguita attraverso le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo. Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attivita' alla data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 74
Art. 74. Richiesta del permesso L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante. Nell'istanza devono indicarsi: 1) ditta, ragione sociale, generalita' dell'imprenditore, sede dell'impresa, ((...)), nonche' ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca; 2) elementi di individuazione e nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacita' di stiva; 3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare; 4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la detrazione della nave; 5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo; 6) tabella di armamento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 75
Art. 75. Documenti per il rilascio del permesso Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti documenti: 1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ((...)); 2) copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 76
Art. 76. Rilascio del permesso L'autorita' marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca. Il permesso e' conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 74.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 77
Art. 77. Validita' del permesso Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi o le categorie previsti dal presente regolamento. La validita' del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell'art. 97 e' limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso. Il capo del compartimento marittimo puo', per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 78
Art. 78. Autorizzazione provvisoria Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76. La predetta autorita' fissa la durata della validita' della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non puo' essere superiore a mesi sei.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 79
Art. 79. Variazioni Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 80
Art. 80. Cessazione della validita' del permesso Il permesso di pesca perde di validita' quando le variazioni degli elementi di cui all'art 74, non sono comunicate nel termine prescritto dall'art 79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 81
Art. 81. Rinnovo del permesso Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare al competente ufficio semplice istanza. L'ufficio, accertata, la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova il permesso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 82
Art. 82. Duplicato del permesso di pesca Quando il permesso di pesca e' stato sottratto o e' andato smarrito o distrutto, o e' divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia un duplicato.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 83
Art. 83. Ritiro del documento L'autorita' marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando e' cessata la validita'.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 84
Art. 84. Documenti di bordo Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo indicati nell'art. 169, secondo comma, lettera d), e ultimo comma del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 85
Art. 85. Rilascio del primo permesso Il rilascio del permesso di pesca, per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, e' regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti. Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede, l'autorita' marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8. Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2 sono immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 86
Art. 86. Novellame Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 87
Art. 87. (Lunghezza minima dei pesci). Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza e' cosi' fissata: storione (Acipenser s.p.p.) ............................... cm 60 storione ladano (Huso Huso) ............................... cm 100 anguilla (Anguilla Anguilla) .............................cm 25 spigola (Dicentrarchus labrax) ...........................cm 20 sgombro (Scomber s.p.p.) ................................ cm 15 palamita (Sarda Sarda) .................................... cm 25 tonno (Thunnus Thynnus) ................................... cm 110 (4) alalonga (Thunnus Alalunga) ..............................cm 40 tonnetto (Euthynnus alletteratus) ......................... cm 30 pesce spada (Xiphias gladius) ............................. cm 140 ((cefalo (Mugil sp.)....................................... cm 20 Cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum)..........cm 45 orata (Sparus auratus) .................................... cm 20 go(Gobios ophiocephalus) ................................. .cm 12 passera pianuzza (Plalichtis fleus) ....................... cm 15)) (5) Nel prodotto della pesca e' tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non piu' del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente. Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, puo' stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo. La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 88
Art. 88. ((Lunghezza minima dei crostacei)) ((Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti: aragosta (Palinurus elephas) . . . cm 30 astice (Homarus gammarus) . . . . cm 30 scampo (Nephrops norvegicus) . . . cm 7)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 89
Art. 89. Dimensione minima dei molluschi bivalvi Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni: ostrica (Ostea sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 6 mitilo (Mitilus sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 5 ((...)) tartufo di mare (Venus verrucosa) . . . . . . . . . . . . .cm. 2,5 cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) . . . . . .cm. 6 (9) datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) . . . . . . . . . .cm. 5 (6) (9)
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 90
Art. 90. Misurazione delle dimensioni La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremita' del lobo piu' lungo della pinna codale, oppure all'estremita' della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi. La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremita' posteriore dell'animale, compreso il telson. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 91
Art. 91. Divieto di detenzione di organismi sotto misura ((Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato e' tollerata la presenza di non piu' del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89)). Debbono altresi' essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 92
Art. 92. Limitazione per altre attivita' di pesca Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile puo' vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura. Chi vi ha interesse e' tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 93
Art. 93. Pesca di specie adulte di piccola taglia Nessun limite di lunghezza e' stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 94
Art. 94. Pesca a fini scientifici Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 95
Art. 95. Decreti ministeriali per la disciplina della pesca I decreti emanati dal Ministro per la marina mercantile in forza dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli [articoli 8, secondo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-07-13;747~art8-com2) e [9, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-07-13;747~art9-com2).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 96
Art. 96. Norme di comportamento I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformita' del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, puo' stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 97
Art. 97. Disposizioni di carattere locale Il capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, puo' disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali. Deve essere altresi' richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 98
Art. 98. Zone di tutela biologica Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, puo' vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 99
Art. 99. Pesca con sistemi speciali L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura, e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 100
Art. 100. (((Misurazione della maglia delle reti). La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cioe' la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse piu' lungo ed a rete bagnata ed usata)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 101
Art. 101. Pesche speciali Le disposizioni del presente capo si applicano anche allo esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 102
Art. 102. Disciplina speciale delle reti L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli 104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 103
Art. 103. Reti consentite E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purche' le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali. Nessuna limitazione e' stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 104
Art. 104. Segnalazione delle reti Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non piu' di 200 metri. Le estremita' dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza, non inferiore a mezzo miglio.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 105
Art. 105. Limitazioni di uso E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti piu' foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 106
Art. 106. Reti consentite E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purche' le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 107
Art. 107. Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo E' vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili nelle zone di mare nelle quali la profondita' delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa. ((10))
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 108
Art. 108. Uso di fonti luminose L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione e' vietato nelle zone di mare nelle quali la profondita' delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa. Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, puo' stabilire ogni altra disposizione circa la localita' di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 109
Art. 109. Reti consentite E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 110
Art. 110. (((Misura delle maglie delle reti). Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 110-bis
Art. 110-bis (((Modalita' di misurazione delle maglie delle reti a strascico). L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purche' tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia. Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico e' dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremita' posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremita'. La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi ne' vicino ai bordi della rete, ne' in prossimita' di relinghe, cuciture e giunzioni)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 110-ter
Art. 110-ter (((Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettivita' delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi). E' fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettivita' del sacco. E' consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino. E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 110-quater
Art. 110-quater (((Deroghe). Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all'[art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art32), puo' consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 111
Art. 111. Limitazioni di uso E' vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nella quali la profondita' delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marina dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 112
Art. 112. Norme di comportamento E' vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nella zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 113
Art. 113. Reti di raccolta consentite E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come "trabucchi", "bilance", "quadre", e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, puo' stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. E' consentito, altresi', salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 114
Art. 114. Misura delle maglie delle reti Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 115
Art. 115. Reti da lancio E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 116
Art. 116. Segnalazione degli attrezzi con ami I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non piu' di 500 metri. Le estremita' dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 117
Art. 117. Distanze per l'impianto L'impianto di una tonnara, non puo' essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare. Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 118
Art. 118. Segnalazione delle tonnare La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali: - di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia; - di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 119
Art. 119. Limitazioni per altre attivita' di pesca Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, e' vietato l'esercizio di ogni altra forma di, pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. E' altresi' vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto piu' foraneo di ciascuna tonnara.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 120
Art. 120. Tonnarelle Durante il periodo di funzionamento della tonnarella e' vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari. E' altresi' vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto piu' foraneo di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 121
Art. 121. Mugginare Durante il periodo di funzionamento della mugginara, e' vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 122
Art. 122. Rinvio Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 123
Art. 123. Denunzia di scoperta La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge, deve essere presentata all'ufficio marittimo piu' prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalita' del denunziante, la data di scoperta del banco, nonche' l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 124
Art. 124. Stagione di pesca La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno Solare.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 125
Art. 125. Novellame per allevamento Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonche' il commercio ed il trasporto di esso. L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione indicando, oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2) e 4) dell'art. 74, il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonche' l'elenco dei pescatori addetti. Il permesso e' rilasciato su modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede. Ogni successiva variazione deve essere annotata nel permesso su istanza dell'imprenditore dall'autorita' marittima.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 126
Art. 126. (((Novellame per consumo) Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.))
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 127
Art. 127. Attrezzi consentiti L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame e' consentito solo per il periodo di validita' della relativa autorizzazione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 128
Art. 128. (((Esercizio della pesca subacquea professionale). La pesca subacquea professionale e' consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e puo' esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 128-bis
Art. 128-bis (((Esercizio della pesca subacquea sportiva). La pesca subacquea sportiva e' consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non puo' raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 129
Art. 129. (((Limitazioni). L'esercizio della pesca subacquea e' vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per: l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 130
Art. 130. (((Segnalazione). Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e' accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 131
Art. 131. Limitazione di uso del fucile subacqueo E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 132
Art. 132. Pesca dei crostacei La pesca dell'aragosta (Palimurus elephas-P. vulgaris) e' vietata dal IV gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) e' parimenti vietata dal 1 gennaio al 30 aprile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 133
Art. 133. Pesca dei molluschi La pesca dei molluschi bivalvi e' consentita senza limitazione di stagioni. Le modalita' della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 134
Art. 134. (((Pesca del pesce spada). Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 135
Art. 135. Raccolta di fanerogame Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli [articoli 51 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art51) e 54 del relativo regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-02-15;328).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 136
Art. 136. Sfruttamento del banco Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialita'.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 137
Art. 137. Disciplina della pesca sportiva La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalita' stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 138
Art. 138. (((Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva). Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: a) coppo o bilancia; b) giacchio o rezzaglio o sparviero; c) lenze fisse quali canne a non piu' di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piu' di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) parangali fissi o derivanti; nasse)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 139
Art. 139. (((Norma di comportamento). E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unita' in attivita' di pesca professionale)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 140
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