DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1639
Art. 140. (((Limitazioni d'uso degli attrezzi). L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva e' soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b) non puo' essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate piu' di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piu' di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) e' vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina e' consentito l'uso di una lampada)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 141
Art. 141. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 MARZO 1983, N. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-03-18;219)))
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 142
Art. 142. (((Limitazione di cattura). Il pescatore sportivo non puo' catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantita' superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non puo' essere catturato giornalmente piu' di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 143
Art. 143. (((Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva). Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unita' da diporto come definite dalle [leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51), e successive modificazioni ed integrazioni)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 144
Art. 144. Manifestazioni sportive Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento. ((Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive)).
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 145
Art. 145. Autorizzazione L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, e' subordinata all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 146
Art. 146. Domanda di autorizzazione La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della natura dei rifiuti e del luogo in cui si intende effettuare l'immissione. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica indicante la natura dell'attivita' che da' origine all'immissione, gli eventuali processi di lavorazione e le sostanze lavorate, l'entita' e l'ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica e fisica dei rifiuti. Sono dispensati dalla presentazione delle domande coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzati all'immissione dei rifiuti in base alle disposizioni anteriormente vigenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 149.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 147
Art. 147. Istruttoria Il capo del compartimento marittimo prima di rilasciare l'autorizzazione deve chiedere il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27 del presente regolamento; nei casi di particolare complessita' deve essere richiesto il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 148
Art. 148. Condizioni per l'autorizzazione L'autorizzazione e' subordinata all'apprestamento degli accorgimenti tecnici necessari ad assicurare l'eliminazione e la neutralizzazione di eventuali sostanze inquinanti.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 149
Art. 149. Nuove autorizzazioni L'autorizzazione va richiesta altresi' per gli ampliamenti degli impianti o le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le sostanze di rifiuto.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 150
Art. 150. Verifica Il capo del compartimento nel rilasciare l'autorizzazione fissa un termine non superiore a sei mesi per la verifica del sistema di epurazione delle sostanze inquinanti. Qualora appaia indispensabile l'adozione di ulteriori accorgimenti, il capo del compartimento invita l'interessato a provvedervi, fissando all'uopo un termine. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dall'autorizzazione.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 151
Art. 151. Ispezioni L'autorita' marittima puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni al fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 152
Art. 152. Revoca L'autorizzazione viene revocata quando per cause sopravvenute, ancorche' indipendenti dall'attivita' esercitata, i rifiuti inquinino le acque e non sia comunque possibile eliminare l'inquinamento, attraverso gli accorgimenti di cui agli articoli 148 e 150.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 153
Art. 153. Spese Le spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entita' delle spese.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 154
Art. 154. Personale civile del Ministero della marina mercantile Ai sensi e agli effetti dell'art. 21 della legge, il Ministro per la marina mercantile provvede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nel detto articolo.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 155
Art. 155. Distintivo di riconoscimento Il personale civile della marina mercantile incaricato dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nell'art. 21 della legge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'interno.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 156
Art. 156. Impiegati di nuova nomina Gli impiegati civili del Ministero della marina mercantile partecipano ad un corso di qualificazione tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall'entrata in servizio, sostenendo al suo termine una prova d'idoneita'. La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-Allegato A
ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-Allegato B
ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico
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