LEGGE 18 giugno 1973, n. 506
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 46 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge valutato in annue lire 3.600.000 a decorrere dal 1 luglio 1971, si provvede per l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno 1971, a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilita' il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per l'importo di lire 3.600.000 a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e, per lire 3.600.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Quatrieme Accord
Quatrieme accord international sur l'etain Parte di provvedimento in formato grafico
Quarto Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Quarto accordo internazionale sullo stagno PREAMBOLO I Governi contraenti, consapevoli: a) Che gli accordi sui prodotti di base, contribuendo a stabilizzare i prezzi ed a promuovere l'incremento regolare degli introiti d'esportazione e l'espansione continua dei mercati delle materie prime, possono favorire in misura notevole lo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in fase di sviluppo, b) Dell'importanza di una cooperazione continua tra paesi produttori e paesi consumatori, nel quadro dei principi e degli obiettivi fondamentali della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, mediante un Accordo internazionale su un prodotto di base destinato a contribuire alla soluzione dei problemi concernenti lo stagno, c) Dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende in larga misura dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno, d) Della necessita' di proteggere e stimolare la prosperita' e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in fase di sviluppo, onde garantire in tal modo approvvigionamenti in stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori nei paesi importatori, e) Dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, del mantenimento e dell'incremento del loro potere d'acquisto all'importazione, f) Dell'opportunita' di garantire l'espansione del consumo dello stagno, tanto nei paesi in fase di sviluppo che nei paesi industrializzati, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto Il presente Accordo ha per oggetto: a) Di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiali di stagno e di attenuare le gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da un'eccedenza o da una penuria di stagno; b) Di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno; c) Di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, e particolarmente quelli in fase di sviluppo, ricavano dalle loro esportazioni di stagno, aiutando in tal modo questi paesi a procurarsi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori nei paesi importatori; d) Di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico ed un aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remuneratori per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo; e) Di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno; f) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi consumatori; g) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi un'eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi produttori; h) Di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficolta' che potrebbero manifestarsi; i) Di prendere costantemente in considerazione la necessita' di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi piu' efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno; j) Di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno durante il primo, il secondo ed il terzo Accordo internazionale sullo stagno.
Quarto Accordo-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo, si intende per: Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" e' reputato escludere: a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento, b) la materia che e' stata scartata durante il trattamento; Stagno-metallo, lo stagno raffinato di buona qualita' mercantile di titolo eguale o superiore al 99,75 per cento; Scorta regolatrice, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo VIII del presente Accordo; Stagno-metallo detenuto, gli averi in stagno metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistato per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato; Tonnellata; la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi; Esportazioni nette, il quantitativo esportato alle condizioni enunciate nella parte I dell'Allegato C del presente Accordo, meno il quantitativo importato, determinato conformemente, alla parte II del suddetto Allegato; Paese partecipante, un paese il cui Governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o vi ha aderito, o un territorio o piu' territori la cui partecipazione separata e' diventata effettiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 49, o, secondo il contesto, il Governo di tale paese, di tale territorio o di detti territori; Paese produttore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore; Paese consumatore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore; Paese contribuente, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice; Maggioranza semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti, contati insieme; Maggioranza ripartita semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente; Maggioranza ripartita dei due terzi, la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente; Entrata in vigore, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, a norma dell'articolo 47, o definitiva, a norma dell'articolo 46. Periodo di controllo, un periodo che e' stato dichiarato tale dal Consiglio e per il quale e' stato fissato un tonnellaggio totale d'esportazione autorizzato; Trimestre, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre; Esercizio finanziario, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente.
Quarto Accordo-art. 3
Articolo 3 Partecipazione al Consiglio Ciascun Governo contraente costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista allo articolo 49.
Quarto Accordo-art. 4
Articolo 4 Categorie di partecipanti a) Ciascun membro del Consiglio e' dichiarato dal Consiglio, con il consenso del paese interessato, essere un paese produttore o un paese consumatore, non appena il Consiglio sara' stato avvisato dal Governo depositario che detto membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente all'articolo 45 o all'articolo 48, ovvero ha depositato la lettera in cui e' indicata la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, conformemente all'articolo 47. b) La classificazione in paesi produttori e paesi consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e del consumo di stagno-metallo, restando inteso che: i) La classificazione di un paese produttore, che sia un importante consumatore di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue esportazioni di stagno; ii) La classificazione di un paese consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una proporzione importante dello stagno che esso consuma avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue importazioni di stagno. c) Ciascuno Governo contraente puo' far conoscere, nello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o nella lettera in cui indica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, a quale categoria di paesi partecipanti esso ritiene di dover appartenere. d) Nella prima riunione che esso terra' dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'Allegato A ed alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti nell'Allegato B; il calcolo dei suffragi sara' fatto separatamente ed i diritti di voto dovranno essere conformi agli Allegati A e B dell'Accordo.
Quarto Accordo-art. 5
Articolo 5 Cambiamento di categoria a) Quando la situazione di un paese partecipante e' passata da quella di paese consumatore a quella di paese produttore, o viceversa, il Consiglio, a richiesta di detto paese o di propria iniziativa con il consenso del paese in parola, prende in considerazione questa nuova situazione e determina i tonnellaggi o le percentuali applicabili. b) Il Consiglio fissa la data alla quale entreranno in vigore i tonnellaggi o le percentuali, o gli uni e le altre secondo il caso, che esso ha adottato conformemente al paragrafo a) del presente articolo. c) A decorrere dalla data fissata dal Consiglio in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, il Governo contraente interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui esso apparteneva e fruisce dei diritti e privilegi ed e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui ora appartiene, restando inteso che: i) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese produttore diventa un paese consumatore, esso conserva tuttavia il diritto di partecipare, alla fine dell'Accordo, alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32; ii) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese consumatore diventa un paese produttore, le condizioni imposte dal Consiglio a detto paese saranno altrettanto eque per il paese in parola che per gli altri paesi produttori gia' partecipanti all'Accordo.
Quarto Accordo-art. 6
Articolo 6 Il Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quarto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'attuazione delle disposizioni di detto Accordo. b) A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sede a Londra.
Quarto Accordo-art. 7
Articolo 7 Composizione del Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti. b) i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato. Ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio. ii) Un delegato supplente e' abilitato ad agire ed a votare in nome del delegato in assenza di questo ultimo o in altre circostanze speciali.
Quarto Accordo-art. 8
Articolo 8 Poteri e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione ed al funzionamento del presente Accordo. b) Stabilisce il proprio regolamento interno. c) Ricevera' dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiedera', qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso riterra' necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente all'Accordo. d) Puo' chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati necessari concernenti la produzione, il consumo, il commercio internazionale le giacenze, nonche' qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione dell'Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 41 relative alla sicurezza nazionale; i paesi dovranno compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste. e) Valuta, almeno una volta per trimestre, la produzione ed il consumo probabili di stagno durante il trimestre successivo e puo' altresi' stimare l'influenza degli altri fattori relativi alla posizione statistica globale dello stagno durante lo stesso periodo. f) Prende le disposizioni necessarie affinche' i problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno formino oggetto di uno studio continuo; a tal fine, esso intraprendera' o fara' seguire tutti gli studi che gli sembreranno opportuni sui problemi dell'industria dello stagno. g) Si tiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e lo sviluppo dei prodotti di sostituzione che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali. h) Incoraggia una piu' ampia partecipazione alle organizzazioni che dedicano la loro attivita' alla ricerca con lo scopo di promuovere il consumo dello stagno. i) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessita' del conto amministrativo fissato all'articolo 15. j) i) Pubblichera', dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attivita' durante detto esercizio; ii) Pubblichera', dopo la fine di ciascun trimestre (ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio) una situazione indicante il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola. k) Puo' istituire i comitati che egli reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e puo' fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno. l) i) Puo' delegare in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedono una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti: - la fissazione dei contributi di cui all'art. 16, - il prezzo minimo ed il prezzo massimo di cui agli articoli 19 e 29, - il controllo delle esportazioni di cui all'articolo 33, - le misure da prendere in caso di penuria di stagno di cui all'articolo 37; ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato dei suddetti comitati e ne designa i membri; iii) Puo' ritirare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri ad uno dei suddetti comitati o annullarne la costituzione. m) Prende ogni utile disposizione per avviare consultazioni e collaborare con: i) L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti (in particolare, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; ii) I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano parti contraenti dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno.
Quarto Accordo-art. 9
Articolo 9 Presidente esecutivo e Vicepresidenti del Consiglio a) Il Consiglio, alla maggioranza ripartita dei due terzi e con scheda scritta, designa un Presidente esecutivo indipendente, che puo' avere la cittadinanza di uno dei paesi partecipanti. La designazione del Presidente esecutivo sara' iscritta all'ordine del giorno della prima sessione che il Consiglio terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. b) Il Presidente esecutivo non puo' aver esercitato funzioni attive nell'industria o nel commercio dello stagno nei cinque anni precedenti la sua designazione; inoltre, esso deve rispondere alle condizioni di cui all'articolo 13. c) Il Consiglio fissa la durata del mandato del Presidente esecutivo, nonche' le condizioni alle quali esercita le sue funzioni. d) Il Presidente esecutivo presiede alle riunioni del Consiglio; esso non partecipa al voto. e) Ogni anno il Consiglio elegge un primo Vicepresidente ed un secondo Vicepresidente, scelti alternativamente, per un esercizio finanziario, tra i rappresentanti dei paesi produttori e, per l'esercizio seguente, tra i rappresentanti dei paesi consumatori. f) In caso di assenza momentanea del Presidente esecutivo, il primo Vicepresidente o, in mancanza, il secondo Vicepresidente, agendo in qualita' di Presidente esecutivo, puo' soltanto presiedere alle riunioni, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. In caso di dimissioni o di incapacita' permanente del Presidente esecutivo, il Consiglio designa un nuovo Presidente esecutivo. g) Un Vicepresidente che agisca in qualita' di Presidente esecutivo non partecipa al voto; il diritto di voto del paese che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni del comma ii) del paragrafo b) dell'articolo 7 e del paragrafo c) dell'articolo 12.
Quarto Accordo-art. 10
Articolo 10 Sessioni del Consiglio a) Il Consiglio tiene almeno quattro sessioni all'anno. b) Il Governo depositario convochera' a Londra la prima sessione del Consiglio in virtu' del presente Accordo. Tale sessione avra' inizio non oltre otto giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. c) Il Presidente esecutivo o, in caso di impedimento di questo ultimo il Segretario previa consultazione del primo Vicepresidente e in suo nome, e' tenuto a convocare il Consiglio se un paese partecipante ne fa domanda o quando le disposizioni dell'Accordo lo esigono. Il Presidente esecutivo puo' inoltre convocare il Consiglio di propria iniziativa. d) Salvo decisione contraria del Consiglio, le riunioni hanno luogo presso la sede del Consiglio. Esse sono indette con un preavviso di almeno sette giorni, salvo in caso di sessioni convocate conformemente all'articolo 29. e) A ciascuna riunione del Consiglio, il quorum e' reputato raggiunto allorche' i rappresentanti presenti detengono i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori ed i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori. Se, in una qualunque sessione del Consiglio, il quorum suindicato non e' raggiunto, sara' convocata una nuova sessione dopo un termine di almeno sette giorni; in questa nuova sessione il quorum sara' reputato raggiunto se i rappresentanti presenti detengono piu' di 1.000 voti.
Quarto Accordo-art. 11
Articolo 11 Ripartizione dei voti a) I paesi produttori detengono insieme 1.000 voti che sono ripartiti in modo che ciascuno dei paesi in parola riceva un numero iniziale di cinque voti cui si aggiunge una quota per quanto possibile vicina alla frazione rappresentata, rispetto al totale delle percentuali dell'insieme dei paesi produttori, dalla percentuale da attribuire a tale paese, come indicato all'Allegato A o pubblicato di tanto in tanto, conformemente al paragrafo q) dell'articolo 33. b) I paesi consumatori detengono insieme 1.000 voti che sono ripartiti in modo che ciascuno dei paesi in parola riceva un numero iniziale di cinque voti cui si aggiunge una quota per quanto possibile vicina alla frazione rappresentata, rispetto al totale dei tonnellaggi dell'insieme dei paesi consumatori, dal tonnellaggio di tale paese, come indicato all'Allegato B restando inteso che: i) Se il numero dei paesi consumatori e' superiore a trenta, il numero iniziale di voti di ciascuno dei paesi consumatori sara' il numero intero piu' elevato possibile, purche' la somma di tutti i voti iniziali per l'insieme dei paesi consumatori non oltrepassi mai 150; ii) Quando un paese che non figura nell'Allegato B ratifica, approva, accetta o notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare, di accettare l'Accordo o vi aderisce in qualita' di paese consumatore o passa, conformemente all'articolo 5 del presente Accordo, dalla categoria dei paesi produttori a quella dei paesi consumatori, il Consiglio determina e pubblica un tonnellaggio per tale paese; a decorrere dalla data decisa dal Consiglio, detto tonnellaggio viene applicato ai fini del presente articolo come se si trattasse di un tonnellaggio iscritto nell'Allegato B; iii) Nella prima sessione il Consiglio potra' rivedere l'Allegato B; esso pubblichera' l'Allegato riveduto che sara' immediatamente applicabile ai fini del presente articolo; iv) Successivamente, nel corso di riunioni tenute durante il secondo trimestre di ciascun anno civile, il Consiglio esaminera' le cifre del consumo di stagno di ciascun paese consumatore durante gli ultimi tre anni civili trascorsi e pubblichera' i tonnellaggi riveduti che competono a ciascun paese consumatore; questi tonnellaggi costituiscono la media delle suddette cifre di consumo. Essi saranno applicabili ai fini del presente articolo a decorrere dal 1 luglio successivo come se si trattasse dei tonnellaggi iscritti all'Allegato B. c) Se conseguentemente al fatto che uno o piu' dei paesi elencati nell'Allegato A o nell'Allegato B non hanno ratificato, approvato, accettato o notificato la loro intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o in applicazione delle disposizioni del presente Accordo o conseguentemente al fatto che un paese partecipante ha cambiato categoria, il numero totale dei voti dei paesi consumatori o il numero totale dei voti dei paesi produttori diventa inferiore a 1.000, i voti disponibili saranno ripartiti tra gli altri paesi produttori o gli altri paesi consumatori, secondo il caso, in una proporzione per quanto possibile vicina ai voti che essi gia' detengono, fatta deduzione in ciascun caso del numero iniziale di voti e restando inteso che non vi possono essere frazioni di voto. d) Nessun paese partecipante puo' disporre di piu' di 450 voti. e) Non vi possono essere frazioni di voto.
Quarto Accordo-art. 12
Articolo 12 Procedura di voto del Consiglio a) Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non puo' scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene sara' considerato come se non avesse votato. b) Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice. c) Ogni paese partecipante puo', nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro paese partecipante a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i propri diritti di voto nel corso di una riunione del Consiglio.
Quarto Accordo-art. 13
Articolo 13 Il personale del Consiglio a) Il Presidente esecutivo designato conformemente all'articolo 9 e' responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, in conformita' con le decisioni prese dal Consiglio. b) Il Presidente esecutivo e' inoltre responsabile dell'amministrazione dei servizi e del personale del Segretariato di cui il Consiglio dispone presso la propria sede. c) Il Consiglio nomina un Segretario del Consiglio ed un Direttore della scorta regolatrice (in appresso denominato il Direttore) e fissa le condizioni d'occupazione e le funzioni di questi due funzionari. d) Il Consiglio impartisce direttive al Presidente esecutivo per quanto concerne il modo in cui il Direttore deve assolvere gli obblighi enunciati nell'Accordo e qualsiasi altro obbligo complementare che potrebbe essere determinato dal Consiglio. e) Il Presidente esecutivo e' assistito dal personale che il Consiglio reputa necessario. Tutto il personale, in particolare il Segretario del Consiglio ed il Direttore e' responsabile davanti al Presidente esecutivo. Il metodo di assunzione e le condizioni di occupazione del personale devono essere approvati dal Consiglio. f) Il Presidente esecutivo ed il personale del Consiglio non possono detenere alcun interesse finanziario nell'industria o nel commercio dello stagno o devono rinunciare agli interessi che vi detengono; essi non solleciteranno ne' accetteranno, per quanto concerne le loro funzioni ed i loro obblighi, alcuna istruzione da alcun governo ne' da alcuna persona o autorita' diversa dal Consiglio o da qualsiasi altra persona che agisca in nome del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo. g) Ne' il Presidente esecutivo, ne' il Direttore, ne' alcun altro membro del personale del Consiglio possono divulgare informazioni concernenti l'esecuzione o l'amministrazione dell'Accordo, fatto salvo quanto puo' essere autorizzato dal Consiglio o quanto e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'Accordo.
Quarto Accordo-art. 14
Articolo 14 Privilegi e immunita' a) In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo. b) Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso ha in particolare la capacita' di stipulare, di acquistare e di allineare beni mobili e immobili nonche' di stare in giudizio. c) In ciascun paese partecipante il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione in vigore in tale paese lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo. d) Il paese membro sul cui territorio e' situata la sede del Consiglio (in appresso denominato il "paese membro ospitante") conclude con il Consiglio, appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, un accordo da approvare da parte del Consiglio, concernente lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio, del suo Presidente esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li induce ad effettuare sul territorio del paese membro Ospitante. e) L'accordo di cui al paragrafo d) e' indipendente dal presente Accordo. Esso stipula le condizioni alle quali prende fine. f) Il paese membro ospitante esonera da ogni imposizione fiscale le retribuzioni pagate dal Consiglio agli impiegati che non sono cittadini di tale paese.
Quarto Accordo-art. 15
Articolo 15 Disposizioni finanziarie a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice; ii) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del Segretario, del Direttore e del personale vengono imputate al conto amministrativo; iii) Tutte le spese che sono imputabili unicamente a transazioni o ad operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, sono finanziate dai contributi alla scorta regolatrice dovuti dai paesi contribuenti in virtu' del presente Accordo e sono imputate dal Direttore al conto della scorta regolatrice. L'imputazione a tale conto di qualsiasi altra categoria di spese viene determinata dal Presidente esecutivo. b) Le spese effettuate dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri non incombono al Consiglio.
Quarto Accordo-art. 16
Articolo 16 Il conto amministrativo a) Il Consiglio approvera', nella prima sessione che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il bilancio preventivo del conto amministrativo per il periodo che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e la fine dell'esercizio finanziario. In seguito, esso approva un bilancio annuo analogo per ogni esercizio finanziario. Qualora ad un momento qualsiasi nel corso di un esercizio finanziario il saldo che sussiste nel conto amministrativo appaia, a causa di circostanze impreviste che si sono verificate o che rischiano di verificarsi, insufficiente per fare fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo puo' approvare il bilancio complementare necessario per il resto dell'esercizio finanziario in questione. b) Sulla base di tali bilanci, il Consiglio fissa in lire sterline il contributo di ciascun paese partecipante al conto amministrativo; ogni paese e' tenuto a versare integralmente il proprio contributo al Consiglio appena gli viene notificata la cifra cosi' stabilita. Ogni paese partecipante paga, per ciascun voto che detiene in sede di Consiglio al momento della fissazione del suo contributo, un duemillesimo dell'ammontare totale richiesto, restando inteso che il contributo totale di un paese non puo' in alcun caso essere inferiore a 200 lire sterline per esercizio finanziario.
Quarto Accordo-art. 17
Articolo 17 Versamento dei contributi in contanti a) Il versamento nel conto amministrativo dei contributi dei paesi partecipanti in virtu' degli articoli 16 e 53, i versamenti in contanti dei paesi contribuenti al conto della scorta regolatrice in virtu' degli articoli 21, 22 e 23, i versamenti dal conto amministrativo ai paesi partecipanti in virtu' dell'articolo 53 ed i versamenti in contanti dal conto della scorta regolatrice ai paesi contribuenti in virtu' degli articoli 21, 22, 23, 31 e 32, vengono fatti in sterline o, a scelta del paese interessato, in una moneta liberamente convertibile in sterline sul mercato dei cambi a Londra. b) Ogni paese partecipante che, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica dell'ammontare del suo contributo al conto amministrativo, non vi avesse provveduto al versamento, puo' essere privato dal Consiglio del diritto di voto. Qualora detto paese non abbia versato il proprio contributo entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, esso puo' essere privato dal Consiglio di ogni altro diritto che possiede in virtu' dell'Accordo, restando inteso che, non appena ricevuto la somma del contributo dovuto, il Consiglio consentira' che il paese interessato eserciti nuovamente i diritti di cui esso fosse stato privato ai sensi del presente paragrafo.
Quarto Accordo-art. 18
Articolo 18 Verifica e pubblicazione dei conti Il Consiglio pubblica, al piu' preso possibile dopo la chiusura di ciascuno esercizio finanziario, il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
Quarto Accordo-art. 19
Articolo 19 Prezzo minimo e prezzo massimo a) Ai fini del presente Accordo e' istituito, per lo stagno-metallo, un prezzo minimo ed un prezzo massimo. b) I prezzi minimo e massimo iniziali sono quelli che erano in vigore durante il terzo Accordo alla data di scadenza di detto Accordo. c) Il margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo sara' diviso in tre quote. Il Consiglio potra', in una riunione qualsiasi, fissare i limiti di qualunque quota. d) i) Nella prima sessione che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, di tanto in tanto o conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, il Consiglio esaminera' se il prezzo minimo ed il prezzo massimo siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e potra' allora rivedere entrambi i prezzi di uno dei due; ii) Nel far cio', il Consiglio terra' conto della evoluzione a breve termine e delle tendenze a medio termine della produzione e del consumo di stagno, dell'esistente capacita' di produzione mineraria, dell'incidenza dei prezzi in vigore sul mantenimento di una capacita' di produzione sufficiente per l'avvenire e di qualsiasi altro fattore pertinente. e) Il Consiglio pubblichera', non appena possibile, i prezzi minimo o massimo riveduti, ivi compresi i prezzi provvisori o riveduti fissati conformemente all'articolo 29, nonche' ogni revisione della divisione del margine.
Quarto Accordo-art. 20
Articolo 20 Costituzione della scorta regolatrice a) Sara' costituita una scorta regolatrice. b) i) I paesi produttori apporteranno contributi alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 21; ii) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1970 puo' anch'esso apportare un contributo volontario alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 22. c) Ai fini del presente articolo, ogni parte di un contributo effettuato in contanti sara' considerata come l'equivalente del quantitativo di stagno metallo che avrebbe potuto essere acquistato al prezzo minimo esistente alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Quarto Accordo-art. 21
Articolo 21 Contributi obbligatori a) i) I paesi produttori apporteranno alla scorta regolatrice contributi pari complessivamente all'equivalente di 20.000 tonnellate di stagno metallo. ii) L'equivalente di 7.500 tonnellate di tale contributo globale sara' esigibile alla data di entrata in vigore dell'Accordo e dovra', fatte salve le disposizioni su iii), essere versato alla data della prima riunione che il Consiglio terra' in virtu' dell'Accordo. iii) Il Consiglio decide quali parti dei contributi da effettuare ai sensi dei commi i) o ii) debbano essere versati in contanti o in stagno metallo. I paesi produttori versano la parte del loro contributo in contanti alla data determinata dal Consiglio e la parte del loro contributo in stagno metallo al piu' tardi entro tre mesi a decorrere dalla data di tale decisione. iv) Il Consiglio puo' fissare in ogni momento la data o le date alle quali deve essere versato tutto o parte del saldo del contributo globale nonche' l'ammontare dei versamenti. Il Consiglio puo' tuttavia autorizzare il Presidente esecutivo a chiedere tali versamenti con almeno quattordici giorni di preavviso. v) Se, in un momento qualsiasi, il Consiglio detiene nel conto della scorta regolatrice, averi in contanti per un importo superiore a quello dei contributi versati in virtu' del comma ii) e di qualsiasi contributo volontario fatto in virtu' dell'articolo 22, esso puo' autorizzare il rimborso ai paesi produttori di fondi prelevati da tale eccedenza, proporzionalmente ai contributi che essi avranno versati in virtu' del presente articolo. I saldi dovuti di cui trattasi al comma iv) saranno maggiorati dell'ammontare di tali rimborsi. A richiesta di un paese produttore, l'ammontare del rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice. b) I contributi dovuti conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo possono, se il paese contribuente interessato vi acconsente, essere effettuati mediante il trasferimento di stagno metallo dalla scorta regolatrice costituita in virtu' del terzo Accordo. c) I contributi di cui al paragrafo a) del presente articolo vengono suddivisi tra i paesi produttori sulla base delle percentuali riportate nell'Allegato A, previo esame e adeguamento nel corso della prima sessione del Consiglio, conformemente al paragrafo i) dell'articolo 33. d) i) Se, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, o in un secondo tempo, un paese produttore ratifica, approva o accetta l'Accordo, o dichiara la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo, o di accettarlo, o se vi aderisce, o se un paese consumatore e' passato nella categoria, dei paesi produttori conformemente all'articolo 5 dell'Accordo, il contributo di tale paese e' determinato dal Consiglio sulla base della percentuale iscritta per tale paese nell'Allegato A; ii) I contributi fissati conformemente alle disposizioni di cui sub i) saranno effettuati alla data del deposito dello strumento o alla data fissata dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo b); iii) Il Consiglio puo' decidere che alcuni rimborsi, il cui totale non sara' superiore all'ammontare di qualsiasi contributo ricevuto in virtu' del comma i), verranno fatti agli altri paesi produttori o paesi consumatori. Se il Consiglio decide che tali rimborsi debbano essere fatti del tutto o in parte in stagno metallo, esso puo' porre le condizioni che ritiene necessarie. A richiesta di un paese produttore, il rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice. e) i) Un paese produttore che, per versare un contributo a titolo del presente articolo, desiderasse esportare quantitativi di stagno prelevati da scorte situate nei limiti del suo territorio, puo' chiedere al Consiglio l'autorizzazione di esportare i quantitativi desiderati in supplemento del tonnellaggio delle esportazioni autorizzate che gli fosse stato accordato in virtu' dell'articolo 33; ii) Il Consiglio esamina ogni richiesta cosi' formulata e puo' approvarla alle condizioni che ritiene necessario imporre. Se tali condizioni vengono osservate e se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo stagno-metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33 non sono applicabili a dette esportazioni. f) I contributi in stagno-metallo sono accettati dal Direttore nei depositi ufficialmente autorizzati dalla Borsa dei metalli di Londra o in qualsiasi altro posto determinato dal Consiglio. Le qualita' di stagno consegnate sono qualita' registrate presso la Borsa dei metalli di Londra e da essa riconosciute.
Quarto Accordo-art. 22
Articolo 22. Contributi volontari a) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1970, puo', con il consenso del Consiglio e a condizioni che riguardano in particolare le modalita' di rimborso, versare contributi volontari alla scorta regolatrice in contanti o in stagno metallo, o in contanti e in stagno metallo. Tali contributi volontari vengono ad aggiungersi ai contributi di cui al paragrafo a) dell'articolo 21. b) Il Presidente esecutivo rende noto ai paesi partecipanti e a qualsiasi paese non partecipante che abbia fatto un contributo conformemente al paragrafo a) del presente articolo il ricevimento di tale contributo volontario. c) Nonostante le condizioni che saranno state imposte conformemente al paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio puo' rimborsare ad un paese che ha versato un contributo volontario alla scorta regolatrice, conformemente al paragrafo a) del presente articolo, tutto o parte di tale contributo. Se il rimborso viene effettuato integralmente o parzialmente in stagno metallo, il Consiglio puo' porre le condizioni che ritiene necessarie.
Quarto Accordo-art. 23
Articolo 23 Penalita' a) Il Consiglio determina le penalita' da applicare nei confronti dei paesi che non abbiano soddisfatto agli obblighi che incombono loro ai sensi del comma iv) del paragrafo a) dell'articolo 21. b) Se un paese produttore vien meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 21, il Consiglio puo' privarlo interamente o parzialmente dei diritti e privilegi che gli conferisce il presente Accordo e puo' anche chiedere agli altri paesi produttori di colmare il disavanzo in contanti o in stagno metallo, oppure in contanti e in stagno metallo. c) Se una parte del disavanzo deve essere colmata in stagno metallo, i paesi produttori che colmeranno tale disavanzo saranno autorizzati ad esportare i quantitativi necessari oltre ai tonnellaggi d'esportazione autorizzati, fissati conformemente all'articolo 33. Se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo Stagno metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33 non saranno applicabili a dette esportazioni. d) Il Consiglio puo', ad ogni momento e alle condizioni che esso determina: i) Dichiarare che e' stato ovviato alla mancanza; ii) Ripristinare i diritti e i privilegi del paese interessato e iii) Rimborsare agli altri paesi produttori i contributi supplementari che essi hanno fatto conformemente al paragrafo b) del presente articolo, con un interesse il cui tasso sara' fissato dal Consiglio, tenuto conto dei tassi di interesse praticati sul piano internazionale, restando inteso che per la parte del contributo supplementare effettuata in stagno metallo, tale interesse e' calcolato sulla base dell'equivalente in contanti di tale metallo al corso di compensazione a contanti presso la Borsa dei metalli di Londra, alla data della decisione adottata dal Consiglio in applicazione del paragrafo b) del presente articolo. Se tali rimborsi, o parte di essi, sono effettuati in stagno-metallo, il Consiglio puo' porre le condizioni che giudichera' necessarie.
Quarto Accordo-art. 24
Articolo 24 Prestiti per la scorta regolatrice a) Il Consiglio potra', per le necessita' della scorta regolatrice, con la garanzia dei warrant di stagno detenuti per detta scorta, contrarre prestiti per le somme che riterra' necessarie, restando inteso che l'importo massimo di tali prestiti nonche' i termini e condizioni alle quali questi sono concessi, saranno approvati a maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori ed all'unanimita' dei suffragi espressi dai paesi produttori. b) Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi, potra' adottare ogni altra disposizione che riterra' necessaria per contrarre prestiti per le necessita' della scorta regolatrice. c) Nessun obbligo sara' imposto ad un paese partecipante in virtu' del presente articolo senza il consenso dello stesso.
Quarto Accordo-art. 25
Articolo 25 Funzionamento della scorta regolatrice a) Conformemente all'articolo 13 e nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo e delle istruzioni del Consiglio, il Direttore e' responsabile dinanzi al Presidente esecutivo del funzionamento della scorta regolatrice. b) Ai fini del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno e' il corso dello stagno in contanti alla Borsa dei metalli di Londra o qualsiasi altro prezzo o qualsiasi altri prezzi che il Consiglio puo' fissare di tanto in tanto. c) Se il prezzo del mercato dello stagno: i) e' pari o superiore al prezzo massimo, il Direttore, salvo istruzioni contrarie del Consiglio, se dispone di stagno e fatte salve le disposizioni degli articoli 26 e 27, offre detto stagno in vendita alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato, fino a quando il prezzo del mercato dello stagno sia sceso al di sotto del prezzo massimo o fino ad esaurimento dello stagno di cui dispone; ii) e' situato nella parte superiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare operazioni presso la Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato, se lo ritiene necessario per impedire al prezzo del mercato di salire troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con vendite nette di stagno; iii) e' situato nella parte mediana del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' acquistare, vendere o acquistare e vendere stagno soltanto con un'autorizzazione speciale del Consiglio; iv) e' situato nella parte inferiore del margine che separa ii prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare operazioni alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato se lo ritiene necessario per impedire al prezzo del mercato di scendere troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con acquisti netti di stagno; v) e' pari o inferiore al prezzo minimo, il Direttore, se dispone dei fondi necessari, salvo istruzioni contrarie del Consiglio e fatte salve le disposizioni degli articoli 26 e 27, fa offerte di acquisto di stagno alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo minimo fino a quando il prezzo del mercato dello stagno sia superiore al prezzo minimo o fino ad esaurimento dei fondi di cui dispone. d) Quando le disposizioni del paragrafo c) del presente articolo consentono al Direttore di acquistare (o di vendere, secondo casi) stagno alla Borsa di metalli di Londra, egli puo' acquistare (o vendere, secondo i casi) stagno su qualsiasi altro mercato di stagno riconosciuto, restando inteso che il Direttore non puo' fare operazioni a termine che non siano liquidate prima della scadenza del presente Accordo.
Quarto Accordo-art. 26
Articolo 26 Limitazione o sospensione delle operazioni della Scorta regolatrice: azione del Consiglio a) Nonostante le disposizioni dei commi ii) e iv) del paragrafo c) dell'articolo 25, il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni a termine sullo stagno quando lo ritenga necessario per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo. b) Nonostante le disposizioni dei commi i) e v) del paragrafo c) dell'articolo 25, il Consiglio, se e' riunito in sessione, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta regolatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti al Direttore da detti commi non consenta di realizzare gli obiettivi del presente Accordo. c) Il Consiglio puo' confermare ogni limitazione o sospensione decisa ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 27 o, se una limitazione o sospensione e' stata annullata dal Presidente esecutivo ai sensi del paragrafo b) dell'articolo 27, egli puo' ristabilire detta limitazione o sospensione. Se non interviene una decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno o continueranno senza limitazione, secondo i casi. d) Fino a quando una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice, decise in virtu' del presente articolo o dell'artico 27, rimane in vigore, il Consiglio dovra' riesaminare la decisione ad intervalli non superiori a sei settimane. Se nel corso di una riunione organizzata a tale scopo il Consiglio non si pronuncia per il mantenimento della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno.
Quarto Accordo-art. 27
Articolo 27 Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice: azione del Presidente esecutivo a) Quando il Consiglio non e' riunito in sessione, il Presidente esecutivo ha il potere di limitare o di sospendere le operazioni in virtu' del paragrafo b) dell'articolo 26. b) Il Presidente esecutivo puo' in ogni momento annullare la limitazione o la sospensione decisa da egli stesso in virtu' dei poteri che gli sono conferiti dal paragrafo a) del presente articolo. c) Il Presidente esecutivo, immediatamente dopo aver deciso di limitare o di sospendere le operazioni della scorta regolatrice conformemente ai poteri che gli conferisce il paragrafo a) del presente articolo, convochera' una riunione del Consiglio allo scopo di riesaminare la decisione. Detta riunione si svolgera' entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della limitazione o della sospensione.
Quarto Accordo-art. 28
Articolo 28 Altre operazioni della scorta regolatrice a) In circostanze particolari, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto della stessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 40. Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 25 non sono applicabili allo stagno metallo per il quale tale autorizzazione e' stata data. b) Nonostante le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per permettere di far fronte alle spese di esecuzione risultanti da tali operazioni.
Quarto Accordo-art. 29
Articolo 29 La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio a) Il Presidente esecutivo puo' di sua iniziativa o deve, a richiesta di un paese partecipante, convocare immediatamente il Consiglio per riesaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il paese partecipante ritengono, a seconda dei casi, che tale revisione sia necessaria a causa delle modifiche sopravvenute nei tassi di cambio. Le riunioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni. b) Nelle circostanze previste al paragrafo a) del presente articolo, il Presidente esecutivo puo', in attesa della riunione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o tale sospensione gli sembrano necessarie per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantitativi che rischiano di compromettere la realizzazione dei fini dell'Accordo. c) Il Consiglio puo' decidere la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice previste nel presente articolo, oppure confermarle. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono qualora esse siano state provvisoriamente limitate o sospese. d) Entro trenta giorni a decorrere dalla data alla quale ha deciso la sospensione o la limitazione delle operazioni della scorta regolatrice previste al presente articolo, oppure dalla data alla quale le avra' confermate, il Consiglio esaminera' l'opportunita' di fissare prezzi minimi e prezzi massimi provvisori e potra' quindi fissare detti prezzi. e) Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data alla quale ha fissato i prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio li riprendera' in esame e potra' fissare nuovi prezzi minimi e massimi. f) Se il Consiglio non riesce a fissare prezzi minimi e massimi provvisori conformemente alle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, esso potra', durante qualsiasi ulteriore riunione, determinare l'entita' dei prezzi minimi e massimi. g) Le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) o f) del presente articolo.
Quarto Accordo-art. 30
Articolo 30 Liquidazione della scorta regolatrice alla fine dell'Accordo a) Quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, fissera' il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi, il Consiglio decidera', tenendo conto dell'esame effettuato per l'eventuale rinnovo dell'Accordo conformemente al paragrafo c) dell'articolo 53, se e' necessario ridurre il tonnellaggio di stagno metallo detenuto a tale data nella scorta regolatrice. In tal caso il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate potra' essere fissato, se il Consiglio decide in tal senso, ad un livello inferiore alla cifra alla quale il Consiglio, in altre circostanze, avrebbe fissato il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per il predetto periodo. b) Nel quadro delle istruzioni del Consiglio, il Direttore potra' prelevare dalla scorta regolatrice, per venderli ad un prezzo pari al prezzo corrente di mercato, ma non inferiore al prezzo minimo, quantitativi di stagno metallo pari ai quantitativi di cui il Consiglio avra' ridotto, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, i tonnellaggi totali delle esportazioni autorizzate. c) Tutte le operazioni della scorta regolatrice previste agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, oppure al paragrafo b) del presente articolo cesseranno a decorrere dalla data alla quale il presente Accordo prendera' fine. Il Direttore non procedera' piu' in seguito a nuovi acquisti di stagno-metallo e potra' vendere stagno-metallo solo se le disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 31 e del paragrafo c) dell'articolo 32 lo autorizzano o se il Consiglio lo autorizza ai sensi del paragrafo d) del presente articolo. d) A meno che il Consiglio non sostituisca di tanto in tanto altre disposizioni a quelle degli articoli 31 e 32, il Direttore, per la liquidazione della scorta regolatrice, prendera' le misure previste agli articoli 31 e 32 e all'Allegato H.
Quarto Accordo-art. 31
Articolo 31 Procedura di liquidazione a) Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore elaborera' una valutazione di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni del presente articolo e riservera', mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che egli riterra' sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non sia sufficiente a coprire tali spese, il Direttore vendera' il quantitativo di stagno-metallo necessario a procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno. b) Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verra' rimborsata. c) i) La parte di ogni paese contribuente sara' fissata conformemente all'Allegato H; ii) A richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovra' modificare l'Allegato H.
Quarto Accordo-art. 32
Articolo 32 Attribuzione e pagamento delle quote di liquidazione a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 31, ogni paese contribuente ricevera' la quota che gli spetta dei fondi e dello stagno metallo disponibili, conformemente all'Allegato H, rimanendo inteso che se un paese contribuente ha perso, conformemente agli articoli 17, 23, 33, 42, 43 o 52, una parte o la totalita' dei suoi diritti a partecipare al prodotto della liquidazione, la sua parte nel rimborso sara' ridotta proporzionalmente e il rimanente risultante sara' suddiviso tra gli altri paesi contribuenti come stipulato alla clausola iv) dell'Allegato H, relativa alla suddivisione di un disavanzo. b) Il rapporto tra lo stagno metallo e i fondi attribuiti conformemente alle disposizioni dei paragrafi b) e c) dell'articolo 31 e del paragrafo a) del presente articolo sara' lo stesso per ognuno dei paesi contribuenti. c) Ogni paese contribuente ricevera' i fondi che gli sono attribuiti conformemente alla procedura enunciata all'Allegato H, cioe' secondo i casi: i) Lo stagno metallo attribuito ad ogni paese partecipante potra' essergli trasferito mediante consegne di cui il Consiglio fissera' il numero e la periodicita' nel corso di un periodo di tempo non superiore, comunque, a 24 mesi; ii) oppure, su richiesta del paese contribuente, il quantitativo di stagno rappresentato da questa o quella consegna potra' essere venduto e il prodotto netto della vendita potra' essere versato al paese interessato. d) Quando la totalita' dello stagno metallo sara' stato liquidato conformemente alle disposizioni del paragrafo c) del presente articolo, il Direttore suddividera' tra i paesi contribuenti, secondo le proporzioni attribuite a ciascuno di essi conformemente al paragrafo c) dell'articolo 31 o all'Allegato H, l'eventuale saldo dei fondi di riserva conformemente al paragrafo a) dell'articolo 31.
Quarto Accordo-art. 33
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