LEGGE 18 giugno 1973, n. 506

Type Legge
Publication 1973-06-18
Ultimo aggiornamento 1973-08-22
State In force
Source Normattiva
articles 3
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Articolo 33 Controllo delle esportazioni a) Tenendo conto dell'esame delle valutazioni della produzione e del consumo fatte ai sensi del paragrafo e) dell'articolo 8, nonche' del tonnellaggio di stagno-metallo e dell'importo in contanti detenuti nella scorta regolatrice, del volume delle disponibilita' e delle probabili tendenze di altre scorte, del commercio dello stagno, del prezzo corrente dello stagno-metallo e di ogni altro fattore appropriato, il Consiglio puo' fissare periodicamente i quantitativi di stagno che possono essere esportati dai paesi produttori conformemente alle disposizioni del presente articolo e puo' dichiarare un periodo di controllo; con la stessa risoluzione, esso fissa inoltre il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo. Nel determinare tale tonnellaggio, il Consiglio e' competente ad adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno-metallo tra il prezzo minimo e il prezzo massimo. Il Consiglio cerca inoltre di mantenere nella scorta regolatrice quantitativi sufficienti di stagno metallo e di contanti per rettificare qualsiasi scarto tra l'offerta e la domanda eventualmente risultante da circostanze impreviste. b) I periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, quando la limitazione delle esportazioni e' stabilita per la prima volta nel corso del presente Accordo o e' di nuovo stabilita per la prima volta nel corso del presente Accordo o e' di nuovo stabilita dopo un intervallo nel corso del quale le esportazioni non siano state limitate, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi o non inferiore a due mesi che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. c) La limitazione delle esportazioni ai sensi dell'Accordo durante ogni periodo di controllo e' subordinata ad una decisione del Consiglio e nessuna limitazione delle esportazioni e' effettiva durante un qualsivoglia periodo a meno che il Consiglio abbia dichiarato tale periodo come periodo di controllo e abbia fissato un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate per detto periodo. d) Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo dichiarato prima della sua entrata in vigore e porvi fine mentre e' in corso. Tale periodo di controllo non sara' ritenuto come periodo di controllo ai fini del paragrafo i) e dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo p) del presente articolo. e) Il Consiglio dichiara un periodo di controllo soltanto se ritiene che il tonnellaggio della scorta regolatrice sia di almeno 10.000 tonnellate di stagno metallo all'inizio del predetto periodo, rimanendo inteso che: i) se e' dichiarato un periodo di controllo per la prima volta dopo un intervallo nel corso del quale non e' stata in vigore alcuna limitazione delle esportazioni, il tonnellaggio adottato per le necessita' del presente paragrafo e' di 5.000 tonnellate a decorrere dalla data dell'applicazione del periodo di controllo gia' dichiarato, oppure dalla data o dalle date e per la durata che il Consiglio decide; e che ii) il Consiglio, a maggioranza ripartita di due terzi, puo', per ogni periodo di controllo, ridurre il tonnellaggio minimo di 10.000 tonnellate o di 5.000 tonnellate previsto secondo i casi. f) Un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo durante il periodo di controllo cui si riferisce per la sola ragione che gli averi della scorta regolatrice sono diventati inferiori al tonnellaggio minimo di stagno-metallo previsto al paragrafo e) del presente articolo o a qualsiasi altro tonnellaggio mediante il quale il tonnellaggio minimo e' stato sostituito conformemente a detto paragrafo. g) Il Consiglio puo' dichiarare periodi di controllo e fissare tonnellaggi totali di esportazioni autorizzate, nonostante la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni degli articoli 26, 27 e 29. h) Un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate, fissato in precedenza ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, puo' essere riesaminato dal Consiglio, rimanendo inteso che un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate non puo' essere ridotto durante il periodo di controllo al quale si riferisce. i) Quando, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio ha dichiarato un periodo di controllo e fissato il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo, esso puo' contemporaneamente pregare ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, che sfrutta anche sul suo territorio o sui suoi territori miniere di stagno, di applicare alle esportazioni di stagno che esso effettuera' durante detto periodo una limitazione sulla propria produzione la cui entita' sara' stabilita di comune accordo tra il Consiglio ed il paese interessato. j) Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, ai sensi del terzo Accordo internazionale sullo stagno, e' stato fissato un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed e' ancora in vigore al momento della scadenza di tale Accordo: i) Si ritiene che un periodo di controllo con inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato dichiarato in virtu' del presente Accordo; e ii) Il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo e' calcolato proporzionalmente all'importo che era stato fissato ai sensi del terzo Accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo, a meno che e fino a quando il tonnellaggio di cui sopra venga modificato dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente articolo; rimanendo inteso che, se, al momento della prima sessione tenuta dal Consiglio conformemente al presente Accordo, il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto dalla scorta regolatrice e' inferiore a 10.000 tonnellate, il Consiglio esaminera' la situazione durante la prima sessione e se non verra' adottata la decisione di prorogare il periodo di controllo, il periodo in questione cessera' di essere un periodo di controllo. k) Il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi e' suddiviso tra i paesi produttori proporzionalmente alle percentuali loro attribuite all'Allegato A o proporzionalmente alle percentuali che possono essere loro attribuite in una tabella riveduta delle percentuali pubblicata conformemente al presente Accordo; il quantitativo di stagno cosi' calcolato per ogni paese durante un periodo di controllo qualsiasi costituisce il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate per detto paese durante tale periodo di controllo. l) Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un qualsivoglia paese lo ratifica, lo approva o lo accetta, oppure notifica la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo o di accettarlo, oppure vi aderisce in qualita' di paese produttore, oppure, con l'approvazione del Consiglio, e' passato dalla categoria dei paesi consumatori a quella dei paesi produttori, conformemente all'articolo 5, il Consiglio, dopo aver determinato la percentuale di tale paese, determina ancora una volta le percentuali al momento considerato. m) i) Il Consiglio esamina le percentuali dei paesi produttori e le adegua conformemente alle norme dell'Allegato C. Salvo nel caso del primo adeguamento che sara' effettuato durante la prima sessione del Consiglio, la percentuale di un paese produttore non sara' ridotta nel corso di un qualsiasi periodo di dodici mesi di piu' di un decimo del suo valore all'inizio di tale periodo; ii) Ogni volta che il Consiglio intende prendere una decisione conformemente alle norme dell'Allegato G, esso tiene debitamente conto di ogni situazione che un paese produttore qualsiasi abbia dichiarato eccezionale e puo' a maggioranza ripartita di due terzi apportare modifiche alla esatta applicazione di dette norme, oppure rinunciarvi; iii) Il Consiglio puo', occasionalmente, a maggioranza ripartita di due terzi, modificare le norme dell'Allegato G e tale modifica prende effetto come se fosse stata inclusa in detto Allegato; iv) Le percentuali risultanti dalla procedura menzionata nel presente paragrafo sono pubblicate e prendono effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre che segue la data della decisione presa dal Consiglio; essi sostituiscono le percentuali iscritte nell'Allegato A. n) i) Nonostante le disposizioni del paragrafo k) del presente articolo, il Consiglio puo', con l'accordo di un paese produttore, ridurre la parte di tale paese nel tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate e ridistribuire l'importo di tale riduzione tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali di detti paesi o, se le circostanze lo richiedono, diversamente; ii) Il quantitativo di stagno determinato secondo le disposizioni del comma i) del presente paragrafo per ogni paese produttore, durante un periodo qualunque di controllo, costituisce, ai fini del presente articolo, il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate per tale paese durante detto periodo di controllo. o) i) Se un paese produttore ritiene di non essere verosimilmente in grado di esportare durante un periodo di controllo qualsiasi il quantitativo di stagno che il tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, esso deve fare una dichiarazione al Consiglio a tale scopo, il piu' presto possibile e al piu' tardi entro due mesi dell'anno civile successivi alla data a decorrere dalla quale detto tonnellaggio e' divenuto effettivo; ii) Se il Consiglio ha ricevuto tale dichiarazione o se ritiene che un paese produttore qualsiasi non sia in grado verosimilmente di esportare, durante un periodo di controllo qualsiasi, il quantitativo di stagno che il tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, il Consiglio potra' aumentare il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo del quantitativo che considerera' necessario affinche' il tonnellaggio totale richiesto delle esportazioni autorizzate venga effettivamente esportato. p) i) Le esportazioni nette di stagno di ciascuno dei paesi produttori durante ogni periodo di controllo sono limitate, salvo se il presente articolo dispone diversamente, al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate del predetto paese durante tale periodo di controllo; ii) Se, nonostante le disposizioni del comma i) del presente paragrafo, le esportazioni nette di stagno di un paese produttore durante un periodo di controllo superano di piu' del 5% il tonnellaggio di esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo, il Consiglio puo' esigere che tale paese dia alla scorta regolatrice un contributo supplementare non superiore al quantitativo delle sue esportazioni eccedenti il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate. Tale contributo viene effettuato, a scelta del Consiglio, sotto forma di stagno-metallo, oppure in contanti, oppure in stagno-metallo e contanti in proporzioni decise dal Consiglio e anteriormente alla data o alle date fissate dal Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in contanti e' calcolata in base al prezzo minimo praticato alla data di entrata in vigore del presente Accordo. La parte del contributo eventualmente versata in forma di stagno-metallo e' compresa nel tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di tale paese per il periodo di controllo nel corso del quale viene effettuato detto contributo e non costituisce un supplemento del tonnellaggio summenzionato; iii) Se, nonostante le disposizioni del comma i) del presente paragrafo, durante quattro periodi di controllo successivi, che, se necessario, comprenderanno il periodo di controllo di cui al comma ii) del presente paragrafo, il totale delle esportazioni nette di un paese produttore supera di piu' dell'uno per cento il totale delle sue esportazioni autorizzate per tali periodi, il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di questo paese puo', durante ognuno dei quattro periodi di controllo susseguentisi, essere ridotto di un quarto del tonnellaggio totale esportato, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di ogni frazione superiore ad un quarto ma che non superi la meta'. Tale riduzione prende effetto durante e a decorrere dal periodo di controllo successivo a quello durante il quale la decisione e' stata presa dal Consiglio; iv) Se dopo i summenzionati quattro periodi di controllo successivi qualsiasi (durante i quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un paese e' stato superiore al tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate come indicato nel comma iii) del presente paragrafo), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale paese, durante altri quattro periodi di controllo successivi qualsiasi (che non comprenderanno nessuno dei periodi di controllo di cui al comma iii), supera il totale dei tonnellaggi di esportazioni autorizzate durante i predetti quattro periodi di controllo, il Consiglio puo', oltre alla riduzione imposta al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di questo paese conformemente alle disposizioni del comma iii), dichiarare che tale paese ha perso una parte dei suoi diritti di partecipare alla liquidazione della scorta regolatrice; tale parte la prima volta non puo' superare la meta' dei diritti di partecipazione in questione. Il Consiglio puo' in qualsivoglia momento e alle condizioni che esso determina, restituire a tale paese la parte dei diritti che gli sono stati tolti; v) Il paese produttore che ha esportato un quantitativo di stagno superiore al suo tonnellaggio di esportazioni autorizzate e al tonnellaggio autorizzato da altre disposizioni del presente articolo deve prendere entro brevi termini tutte le disposizioni necessarie per ovviare alla sua infrazione all'Accordo. Il fatto di non aver preso dette disposizioni o qualsiasi ritardo intervenuto a tale proposito e' preso in considerazione dal Consiglio quando decide in merito alle misure da prendere in virtu' del presente paragrafo. q) Se, a causa della fissazione o della modifica della percentuale di un paese produttore o in seguito al ritiro di un paese produttore, la somma delle percentuali non e' pari a cento, la percentuale di ognuno degli altri paesi produttori e' modificata proporzionalmente in modo che il totale delle percentuali risulti nuovamente cento. Il Consiglio pubblica in seguito, il piu' presto possibile, la tabella riveduta delle percentuali che, ai fini del controllo delle esportazioni, prende effetto a decorrere dal primo giorno del periodo di controllo successivo a quello nel corso del quale e' stata presa la decisione di riesaminare le percentuali. r) Ogni paese produttore prende le misure che possono rivelarsi necessarie per fare osservare le disposizioni del presente articolo e assicurarne l'applicazione affinche' le sue esportazioni corrispondano il piu' esattamente possibile al tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate durante un periodo di controllo qualsiasi. s) Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' decidere che le esportazioni di stagno di un paese produttore comprendano lo stagno contenuto in un prodotto qualunque proveniente dalla produzione mineraria del paese in questione. t) Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un paese menzionato all'Allegato C, le formalita' indicate in detto Allegato e inerenti al nome del paese considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che: i) Il Consiglio puo' periodicamente modificare l'Allegato C con il consenso del paese interessato e tale modifica prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto Allegato; ii) Se un paese produttore esporta stagno in condizioni diverse, da quelle considerate all'Allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, nel caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo. u) Ai fini dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo p) del presente articolo, ogni periodo di controllo per il quale sono stati determinati tonnellaggi totali di esportazioni autorizzate e ogni penalita' imposta ai sensi dell'articolo VII del terzo Accordo, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, saranno considerati rispettivamente determinati o imposti in virtu' del presente articolo.

Quarto Accordo-art. 34

Articolo 34 Esportazioni speciali a) In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo e se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato D, puo' - a maggioranza ripartita dei due terzi - autorizzare la esportazione (qui di seguito denominata "esportazioni speciali") di una quantita' determinata di stagno oltre al tonnellaggio di esportazioni autorizzate di cui al paragrafo k) dell'articolo 33. b) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie. c) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33. d) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui all'Allegato D; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtu' di una autorizzazione ricevuta, ne' le condizioni gia' imposte a norma del paragrafo b) del presente articolo.

Quarto Accordo-art. 35

Articolo 35 Depositi speciali a) Un paese produttore puo' effettuare in qualsiasi momento, previo accordo del Consiglio, depositi speciali di stagno-metallo presso il Direttore. Un deposito speciale non si considera parte della scorta regolatrice; esso non e' a disposizione del Direttore. b) Se un paese produttore ha informato il Consiglio della propria intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno-metallo proveniente dal suo territorio, esso viene autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio puo' ritenere necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati insieme allo stagno-metallo che forma oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati oltre al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate concessogli in virtu' delle disposizioni dell'articolo 33; le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33 non sono applicabili a dette esportazioni, purche' il paese produttore si sia attenuto alle disposizioni dell'articolo 36. c) Il Direttore accetta i depositi speciali soltanto in determinati luoghi che ritiene Opportuni. d) Il Presidente esecutivo avvisa i paesi partecipanti della notifica di tali depositi speciali, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di notifica. e) Un paese produttore che abbia effettuato un deposito speciale di stagno-metallo puo' ritirare totalmente o parzialmente tale deposito per realizzare in tutto o in parte il proprio tonnellaggio di esportazioni autorizzate per un qualsiasi periodo di controllo. In tal caso, il tonnellaggio ritirato dal deposito speciale si considera esportato ai fini dell'articolo 33 durante il periodo di controllo il cui ritiro e' stato effettuato. f) Durante ogni trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, un deposito speciale resta a disposizione del paese che lo ha effettuato, con riserva unicamente delle disposizioni del paragrafo h) dell'articolo 36. g) Ogni spesa relativa ad un deposito speciale spetta al paese che lo ha effettuato e non e' a carico del Consiglio.

Quarto Accordo-art. 36

Articolo 36 Scorte nei paesi produttori a) i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C da' per tali paesi non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il tonnellaggio indicato per tale paese nell'Allegato E; ii) Tali scorte non comprendono lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C; iii) Il Consiglio puo' modificare l'Allegato E; qualora tuttavia esso aumenti in tal modo il tonnellaggio indicato nell'Allegato E per un determinato paese, puo' imporre condizioni relative al periodo ed alla esportazione ulteriore di tali quantita' addizionali. b) Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata a norma del paragrafo 2 dell'articolo XIV del terzo Accordo vigente al momento della scadenza dell'Accordo medesimo, nonche' tutte le condizioni imposte in merito, si considerano autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio entro dieci mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. c) Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, viene dedotto dall'importo delle scorte che, in virtu' del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo. d) i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'Allegato F l'estrazione di minerale di stagno dal giacimento naturale e' connessa necessariamente all'estrazione di altri minerali elencati in tale Allegato e se pertanto, la limitazione delle scorte prescritta al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese puo' tenere altre scorte supplementari di concentrati di stagno, purche' il suo governo certifichi che tale stagno e' stato estratto esclusivamente in associazione con gli altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare ed il tonnellaggio totale degli altri minerali estratti superera' la proporzione di cui all'Allegato F; ii) Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari puo' iniziare solo allorche' sara' stato liquidato tutto lo stagno-metallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte potranno essere esportate solo in ragione di un quarantesimo del totale ovvero di duecentocinquanta tonnellate per trimestre, secondo la piu' elevata di tali due cifre. e) I paesi di cui all'Allegato E o all'Allegato F possono fissare, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione ed al controllo delle suddette scorte supplementari. f) Con l'accordo del paese produttore interessato il Consiglio puo' modificare gli Allegati E e F. g) Ogni paese produttore indirizza al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti sul suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C da' per tale paese. In tali relazioni non e' incluso lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C; le scorte possedute in virtu' delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo vengono indicate separatamente. h) Ogni paese che possieda depositi speciali in virtu' dell'articolo 35 o che sia autorizzato ad aumentare i propri tonnellaggi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunichera' al Consiglio non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni che esso prevede di adottare per l'esportazione di tali depositi speciali e di tutto o parte di tale tonnellaggio aumentato (senza includere pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' regolata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo); esso consultera' il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtu' dell'articolo 30. Il paese produttore in causa terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.

Quarto Accordo-art. 37

Articolo 37 Misure da adottare in caso di penuria di stagno a) Qualora, in un qualsiasi momento, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, esso procede a tutte le indagini utili per valutare le necessita' e le disponibilita' totali di stagno per periodi da esso determinati. b) Qualora le indagini e gli studi ed altri elementi pertinenti confermino il rischio di penuria il Consiglio: i) Raccomandera' ai paesi partecipanti di adottare qualsiasi misura atta ad assicurare l'aumento piu' rapido possibile dei tonnellaggi di stagno che essi possono mettere a disposizione: ii) Potra' invitare i paesi partecipanti a concludere con il Consiglio stesso degli accordi tali da assicurare ai paesi consumatori un'equa suddivisione delle quantita' di stagno disponibili; iii) Studiera' in qualsiasi momento l'andamento del mercato al fine di prevenire ogni penuria di stagno.

Quarto Accordo-art. 38

Articolo 38 Norme eque di lavoro I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare che il livello di vita si riduca e che nel commercio mondiale si introducano elementi di concorrenza sleale, essi prenderanno cura ad assicurare eque norme di lavoro nell'industria dello stagno.

Quarto Accordo-art. 39

Articolo 39 Disposizioni generali a) Per tutta la durata di applicazione del presente Accordo, i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine. b) I paesi partecipanti si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni adottate dal Consiglio in applicazione dell'Accordo. c) Senza diminuire la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni: i) Fino a quando saranno disponibili quantita' sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessita', essi non dovranno ne' vietare ne' limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio; ii) Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore; iii) Essi favoriranno inoltre il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Quarto Accordo-art. 40

Articolo 40 Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali a) Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali dovra' consultare in proposito il Consiglio con un sufficiente preavviso. b) Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio dovra' iniziare senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo. c) Il Consiglio esaminera' periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e potra' indirizzare raccomandazioni al paese partecipante che le effettua. d) Le operazioni di liquidazione saranno effettuate tenendo debitamente conto della necessita' di proteggere i produttori, i trasformatori ed i consumatori contro qualsiasi disorganizzazione dei loro mercati abituali suscettibile di essere evitata. Si terra' anche conto delle conseguenze che la liquidazione puo' avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca ed allo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, nonche' sulla prosperita' e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'impiego nell'industria dello stagno e da evitare di danneggiare gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.

Quarto Accordo-art. 41

Articolo 41 Disposizioni di sicurezza nazionale a) Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata: i) Come un obbligo per il paese partecipante di fornire informazioni la cui diffusione sarebbe, a suo parere, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; ii) Come un impedimento al paese partecipante di prendere, isolatamente od insieme ad altri paesi, tutte le misure che ritiene necessarie per la protezione degli interessi essenziali della propria sicurezza allorche' tali misure interessano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o il commercio di altre merci destinate direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate di qualsiasi paese, oppure siano prese in tempo di guerra o in altri casi di grave tensione internazionale; iii) Come un impedimento al paese partecipante di concludere od applicare qualsiasi accordo intergovernativo (o qualsiasi altro accordo concluso a nome di un paese ai fini definiti nel presente paragrafo) concluso dalle forze armate o per esse, al fine di soddisfare le necessita' essenziali della sicurezza nazionale di uno o piu' paesi parte di tale accordo; iv) Come un impedimento al paese partecipante di adottare qualsiasi misura derivante dagli obblighi che gli incombono in virtu' della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. b) Appena possibile i paesi partecipanti notificheranno al Presidente esecutivo qualsiasi misura adottata in merito allo stagno in applicazione delle disposizioni del comma ii) oppure iv) del paragrafo a) del presente articolo il Presidente esecutivo ne avvisera' gli altri paesi partecipanti. c) Qualsiasi paese partecipante che ritenga che, nell'ambito del presente Accordo, i suoi interessi economici siano gravemente lesi da misure adottate da uno o piu' altri paesi partecipanti, fatta eccezione per le misure prese in tempo di guerra, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, potra' indirizzare al Consiglio una denuncia. d) Ricevuta la denuncia il Consiglio procedera' ad un esame dei fatti e decidera' a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi consumatori ed a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi produttori se la denuncia presentata e' fondata e, in caso affermativo, lo autorizzera' a ritirarsi dal presente Accordo.

Quarto Accordo-art. 42

Articolo 42 Denunce a) Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sara' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante. b) Salvo disposizioni contrarie previste nell'Accordo, si potra' costatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante solo se e' stata adottata una risoluzione a tal scopo. La costatazione di tale infrazione dovra' specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima. c) Se ai termini del presente articolo il Consiglio costata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potra' privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti, a meno che non sia prevista nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avra' posto rimedio all'infrazione o adempiuto in altro modo ai propri obblighi. d) Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.

Quarto Accordo-art. 43

Articolo 43 Controversie a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato verra' deferita per decisione al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante. b) Se una controversia e' stata deferita al Consiglio a norma del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia. c) i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimita' dei suffragi espressi, il Comitato consultivo e' composto di: Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali dotata di notevole esperienza nel campo dei problemi oggetto della controversia e l'altra un giurista qualificato e con vasta esperienza; Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; ed Un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone summenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo; ii) I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzioni da nessun governo. iii) Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio. d) L'opinione motivata del Comitato consultivo e' presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.

Quarto Accordo-art. 44

Articolo 44 Firme Il presente Accordo sara' presentato a Londra, presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (denominato qui di seguito il Governo depositario), dal 1 luglio 1970 al 29 gennaio 1971 incluso, alla firma dei paesi partecipanti al terzo Accordo internazionale sullo stagno e dei Governi degli Stati indipendenti rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970.

Quarto Accordo-art. 45

Articolo 45 Ratifica, approvazione, accettazione Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei Governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo depositario.

Quarto Accordo-art. 46

Articolo 46 Entrata definitiva in vigore a) Per i governi che abbiano depositati gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo a decorrere dal momento in cui, dopo il 30 giugno 1971, detti strumenti saranno stati depositati a nome dei governi rappresentanti sei dei paesi produttori di cui all'Allegato A, che detengano insieme almeno 950 dei voti enumerati nel suddetto Allegato, ed almeno nove dei paesi consumatori di cui all'Allegato B che detengano insieme almeno 300 dei voti enumerati in tale Allegato. b) Per ogni Governo firmatario che depositi uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione dopo l'entrata in vigore a titolo definitivo dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore a titolo definitivo alla data in cui tale strumento sara' depositato. c) Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 47, esso entrera' in vigore a titolo definitivo per i governi dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo appena gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno stati depositati a loro nome. d) Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) del presente articolo, e se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificarlo, approvarlo o accettarlo non deposita lo strumento di ratifica, approvazione o accettazione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cessera' di far parte dell'Accordo, restando inteso che il Consiglio potra' prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra e che inoltre detto governo potra' cessare di far parte dello Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Governo depositario.

Quarto Accordo-art. 47

Articolo 47 Entrata provvisoria in vigore a) i) Se le condizioni necessarie per la definitiva entrata in vigore del presente Accordo enunciato al paragrafo a) dell'articolo 46 non sono soddisfatte, l'Accordo stesso entrera' in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificarlo, approvarlo o accettarlo, il giorno successivo alla data di scadenza del terzo Accordo, purche' tali strumenti o dichiarazioni siano stati depositati presso il Governo depositario: - Il 30 giugno 1971 o, se il terzo Accordo e' prorogato, alla data di scadenza di detto Accordo; e - A nome dei governi di almeno sei dei paesi produttori di cui all'Allegato A, che detengano insieme almeno 950 dei voti enumerati nel suddetto Allegato ed almeno nove dei paesi consumatori di cui all'Allegato B che detengano insieme almeno 300 dei voti enumerati in tale Allegato; ii) Per ogni Governo firmatario che avra' depositato uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione o che avra' dichiarato, la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo mentre e' in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione. b) Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell'articolo 46, nei sei mesi successivi allo scadere del terzo Accordo il Presidente esecutivo convochera' il piu' presto possibile una o piu' sessioni del Consiglio al fine di esaminare la situazione: Tuttavia, se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verra' a scadere al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.

Quarto Accordo-art. 48

Articolo 48 Adesione a) Ogni governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 od ogni paese che partecipi al terzo Accordo internazionale sullo stagno avra' il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio. b) Qualsiasi altro governo non rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure membro delle sue istituzioni specializzate potra' aderire al presente Accordo alle condizioni fissate dal Consiglio. c) Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei paesi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri paesi gia' partecipanti. d) In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore il Consiglio fissera', col consenso del paese, i tonnellaggi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli Allegati E e F e H) fissera' anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni che dovranno figurare a fronte sul suo nome nella parte I dell'Allegato C. I tonnellaggi, le percentuali e le condizioni cosi' fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti Allegati. e) L'adesione avra' luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo depositario che notifichera' l'adesione a tutti i governi interessati e al Consiglio.

Quarto Accordo-art. 49

Articolo 49 Partecipazione separata Un Governo contraente, allorche' deposita lo strumento di ratifica, d'approvazione, d'accettazione o di adesione o allorche' dichiara di aver intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o in ogni momento successivo, puo' proporre la partecipazione separata in qualita' di paese produttore o in qualita' di paese consumatore, a seconda dei casi, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali il Governo contraente assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo e' o sara' applicabile quando entrera' in vigore. Tale partecipazione separata sara' sottoposta ad approvazione del Consiglio e alle condizioni che avra' la facolta' di fissare.

Quarto Accordo-art. 50

Articolo 50 Un'organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilita' per quanto riguarda negoziati relativi a accordi internazionali puo' partecipare all'Accordo internazionale sullo stagno. Tale organizzazione non avra' diritto di voto. Per quanto concerne i problemi di sua competenza, i diritti di voto degli Stati membri che ne fanno parte possono essere esercitati collettivamente.

Quarto Accordo-art. 51

Articolo 51 Emendamenti a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi consumatori, puo' raccomandare ai governi contraenti di apportare degli emendamenti all'Accordo. Nella sua raccomandazione il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei governi contraenti dovra' notificare al Governo depositario se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato. b) Il Consiglio puo' prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione. c) Se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrera' in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sara' stata depositata presso il Governo depositario. d) Un emendamento non entrera' in vigore se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, non sara' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori. e) Se allo scadere del termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori: i) L'emendamento entrera' in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali e' stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Governo depositario dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori; ii) Ogni Governo contraente che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessera' a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto Governo contraente non dimostri al Consiglio, nella prima riunione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficolta' di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prolungare per detto Governo contraente il termine di ratifica, di approvazione e di accettazione finche' queste difficolta' siano state superate. f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso puo', anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Governo depositario che si ritira dall'Accordo. Tale ritiro sara' effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo', in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalita' che riterra' eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro. g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrera' in vigore solo se e' stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti. h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo circa la modifica di qualsiasi Allegato dell'Accordo.

Quarto Accordo-art. 52

Articolo 52 Ritiro Ogni paese partecipante che si ritira dall'Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice nel quadro delle disposizioni dell'articolo 31 o dell'articolo 32, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 a meno che il ritiro abbia luogo: i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 41 o del paragrafo f) dell'articolo 51 oppure ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Governo depositario dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Quarto Accordo-art. 53

Articolo 53 Durata, rinnovamento, scadenza o rescissione a) Salvo disposizioni contrarie previste nel presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 47 l'Accordo avra' una durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore. b) Il Consiglio alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi. c) Il Consiglio, in una raccomandazione indirizzata ai governi contraenti al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e in caso affermativo in quale forma; esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo. d) i) Ogni Governo contraente in qualsiasi momento potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima riunione del Consiglio la rescissione dell'Accordo; ii) Se il Consiglio adotta tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai governi contraenti la rescissione dell'Accordo; iii) Se i governi contraenti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori comunicano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo sara' rescisso alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore a un periodo di sei mesi a decorrere dalla trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti governi contraenti. e) Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo f) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 36 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del terzo Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni ad esso conferite dal presente Accordo nella misura a tale fine necessaria. f) Alla scadenza o alla rescissione dell'Accordo: i) La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32; ii) Il Consiglio valutera' gli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo tenuto in conformita' degli articoli 15 e 16, le risorse necessarie per onorare tali impegni; iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo. g) Se il Consiglio e' prorogato o se e' costituito un organo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti che determinera' e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organo tutto o parte degli altri attivi. h) Se il Consiglio non e' prorogato o se non e' costituito un organo successore: i) Il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica e tutti gli altri documenti al Segretario generale delle Nazioni Unite o ad altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno; ii) Il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto e realizzato secondo le direttive del Consiglio; iii) Il prodotto di tale realizzo e tutti gli altri fondi ancora all'attivo del Consiglio saranno allora suddivisi tra tutti i paesi partecipanti in proporzione dei contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 15.

Quarto Accordo-art. 54

Articolo 54 Notifica da parte del Governo depositario Il Governo depositario notifichera' a tutti i governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, a tutti i governi partecipanti al terzo Accordo internazionale sullo stagno, a tutti i governi che hanno aderito al presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, al Segretario del Consiglio e al Segretario generale delle Nazioni Unite: i) Ogni firma, ratifica, approvazione, accettazione o dichiarazione d'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, comunicata conformemente agli articoli 44, 45 o 47; ii) L'entrata in vigore dell'Accordo sia a titolo definitivo che provvisorio conformemente all'articolo 46 o all'articolo 47 iii) Qualsiasi adesione e notifica di partecipazione separata conformemente rispettivamente all'articolo 48 o all'articolo 49; iv) Ogni notifica di ratifica, di approvazione o di accettazione di emendamenti comunicata conformemente all'articolo 51 e la loro data di entrata in vigore conformemente allo stesso articolo; v) Ogni notifica di ritiro e di cessazione di partecipazione; e vi) Ogni notifica di scadenza o di rescissione dell'Accordo conformemente all'articolo 53.

Quarto Accordo-art. 55

Articolo 55 Copia certificata conforme dell'Accordo Il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme dell'Accordo in ognuna delle lingue menzionate all'articolo 56 al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento apportato all'Accordo sara' del pari comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Quarto Accordo-art. 56

Articolo 56 Testi che fanno fede I testi del presente Accordo in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che ne inviera' una copia certificata conforme ad ogni governo che firmera' l'Accordo o vi aderira' nonche' al Segretario del Consiglio. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal loro Governo, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma. (Seguono le firme)

Quarto Accordo-Allegato A

ALLEGATO A Percentuali e voci dei paesi produttori Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato B

ALLEGATO B Tonnellaggi e voci dei paesi consumatori Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato C

ALLEGATO C Parte I Condizioni alle quali si ritiene che lo stagno sia stato esportato per le necessita' di controllo delle esportazioni Il testo dell'Allegato C del presente Accordo sara' il testo riveduto dell'Allegato C in vigore alla data di scadenza del terzo Accordo internazionale sullo stagno. Nel caso dell'Australia, si ritiene che lo stagno sia esportato alla data di spedizione indicata sul Permesso di esportazione delle merci sottoposte a restrizione (Restricted Goods Export Permit), rilasciato in applicazione del Regolamento doganale (Esportazioni vietate), a condizione che la spedizione effettiva abbia luogo entro i quattordici giorni successivi alla data in oggetto. Parte II Importazioni nei paesi produttori Allo scopo di determinare le esportazioni nette di stagno ai sensi dell'articolo 33, le importazioni da detrarre dalle esportazioni per un periodo di controllo sono costituite dal tonnellaggio importato nel paese produttore interessato nel trimestre immediatamente precedente la data alla quale e' stato dichiarato detto periodo di controllo, restando inteso che lo stagno importato per lavorazione ed esportato non e' preso in considerazione.

Quarto Accordo-Allegato D

ALLEGATO D Condizioni per le esportazioni speciali Le condizioni menzionate all'articolo 34 sono le seguenti: le esportazioni speciali sono destinate ad essere versate ad una scorta governativa e non saranno verosimilmente impiegate a fini commerciali o industriali per la durata del presente Accordo.

Quarto Accordo-Allegato E

ALLEGATO E Scorte nei paesi produttori ai sensi dell'articolo 36 Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato F

ALLEGATO F Scorte supplementari necessariamente estratte Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato G

ALLEGATO G Norme per l'adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori Norma 1 Il primo adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori avra' luogo durante la prima sessione che il Consiglio terra' in virtu' del presente Accordo. Tale adeguamento sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri per i quali saranno noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore. Norma 2 Le ulteriori operazioni di adeguamento delle percentuali sono effettuate ad intervalli di un anno, a decorrere dal primo adeguamento, a patto che nessun periodo posteriore ai trimestri considerati dalle disposizioni della norma 1 sia stato dichiarato periodo di controllo. Norma 3 Qualora un periodo sia dichiarato periodo di controllo, le percentuali saranno modificate solo al termine di un nuovo periodo di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo; un nuovo adeguamento ha allora luogo a partire dal momento in cui sono noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore per i quattro trimestri consecutivi in oggetto, e le ulteriori operazioni di adeguamento sono quindi effettuate ad intervalli di un anno fino a che nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo. La stessa procedura e' di applicazione qualora un altro periodo sia in seguito dichiarato periodo di controllo. Norma 4 Ai sensi delle norme 2 e 3, le operazioni di adeguamento si ritengono effettuate ad intervalli di un anno se hanno avuto luogo nello stesso trimestre dell'anno civile delle precedenti operazioni di adeguamento. Norma 5 Alla prima operazione di adeguamento prevista alla norma 1, le nuove percentuali attribuite ai paesi produttori saranno determinate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascuno di essi nei quattro trimestri menzionati alla norma 1. Norma 6 Per le ulteriori operazioni di adeguamento di cui alla norma 2, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) Per quanto riguarda il secondo adeguamento, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi consecutivi per il quale siano noti i dati; ii) Per quanto riguarda il terzo e tutti gli ulteriori adeguamenti, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi consecutivi per il quale siano noti i dati. Norma 7 Per le ulteriori operazioni di adeguamento di cui alla norma 3, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) Per quanto riguarda il primo adeguamento ulteriore, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale all'importo globale della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di dodici mesi consecutivi per il quale siano noti i dati e per i quattro trimestri che hanno immediatamente preceduto il periodo di controllo previsto; ii) Per quanto riguarda gli adeguamenti seguenti, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nei periodi piu' recenti rispettivamente di ventiquattro e di trentasei mesi consecutivi, per i quali siano noti i dati. Norma 8 Ai fini delle norme precedenti, qualora un paese produttore non abbia comunicato al Consiglio, un mese dopo la data in cui quattro paesi produttori hanno reso noti i loro dati di produzione, i propri dati di produzione per un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, si calcola la sua produzione per detto periodo di dodici mesi moltiplicando per dodici la quantita' media prodotta mensilmente in tale periodo, quale essa risulta dai dati noti, deducendo il cinque per cento dall'importo cosi' stabilito. Norma 9 I dati relativi alla produzione di stagno di un paese produttore per un periodo anteriore ai quarantadue mesi precedenti alla data di adeguamento delle percentuali non sono considerati ai fini delle operazioni di adeguamento. Norma 10 Nonostante le disposizioni delle precedenti norme, il Consiglio puo' diminuire la percentuale attribuita a qualsiasi paese produttore che non abbia esportato il tonnellaggio totale autorizzato fissato in conformita' del paragrafo k) dell'articolo 33 od ogni tonnellaggio superiore da esso accettato conformemente al paragrafo n) di detto articolo. All'atto della decisione, il Consiglio accetta come circostanza attenuante il fatto che il paese produttore interessato abbia rinunciato, in conformita' del paragrafo n) dell'articolo 33, ad una parte del tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate, ad una data che consenta agli altri paesi di prendere ogni misura necessaria per colmare tale disavanzo, o il fatto che il paese produttore interessato, pur non avendo esportato il tonnellaggio fissato in conformita' del paragrafo o) dell'articolo 33, abbia tuttavia esportato la totalita' del tonnellaggio delle esportazioni autorizzate fissato conformemente alle disposizioni del paragrafo k) o del paragrafo n) dell'articolo 33. Norma 11 Qualora la percentuale attribuita ad un paese produttore sia diminuita ai sensi della norma 10, la percentuale cosi' resa disponibile e' ripartita tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali in vigore alla data in cui viene presa la decisione di procedere alla diminuzione summenzionata. Norma 12 Se, in applicazione delle norme precedenti, la percentuale di un paese produttore scende al di sotto della cifra minima autorizzata in virtu' della condizione di cui al comma i) del paragrafo m) dell'articolo 33, essa viene ricondotta a tale cifra minima e le percentuali degli altri paesi produttori sono ridotte proporzionalmente, in modo che il totale delle percentuali sia di nuovo uguale a cento. Norma 12 Ai sensi del comma ii) del paragrafo m) dell'articolo 33, i seguenti avvenimenti possono essere considerati come situazioni eccezionali: una catastrofe nazionale, uno sciopero importante che abbia paralizzato l'industria per l'estrazione dello stagno per un periodo considerevole, una seria interruzione nell'erogazione di energia o nei trasporti sulla principale via di comunicazione verso la costa. Norma 14 Ai sensi delle presenti norme, il calcolo relativo ai paesi produttori che sono grandi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna sara' basato sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria di stagno. All'atto del primo adeguamento dell'Allegato A effettuato in virtu' della norma 1, il calcolo relativo all'Australia sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri per i quali siano noti i dati relativi alle esportazioni di stagno, purche' la percentuale ottenuta corrisponda ad un tonnellaggio non inferiore a 4.572 tonnellate. Norma 15 Nel presente allegato l'espressione "produzione di stagno" e' da considerarsi come riferentesi esclusivamente alla produzione mineraria; non sara' dunque tenuto conto della produzione delle fonderie.

Quarto Accordo-Allegato H

ALLEGATO H Procedura da seguire per stabilire le parti nelle scorte regolatrici Per stabilire la parte di ogni paese che contribuisce alle scorte regolatrici, il Direttore procedera' come segue: i) I contributi alle scorte regolatrici di ogni paese contribuente (escluso un contributo volontario o parte di contributo volontario fatto ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 22 e rimborsato in conformita' dal paragrafo c) dello stesso articolo) saranno valutati; a tale scopo il valore di un contributo o parte di contributo fatto in metallo da parte di un paese contribuente sara' calcolato al prezzo minimo esistente alla data d'entrata in vigore del presente Accordo e verra' aggiunto ai contributi totali effettuati in contanti da parte di detto paese. ii) Il valore di tutto lo stagno-metallo detenuto dal Direttore alla data in cui l'Accordo scadra' o sara' rescisso, sara' calcolato sulla base del corso di compensazione in contanti dello stagno alla Borsa dei metalli di Londra alla stessa data; dopo che la somma prevista al paragrafo a) dell'articolo 31 sara' stata accantonata in riserva, l'importo corrispondente a tale valore sara' aggiunto al totale dei contanti da lui detenuti alla stessa data. iii) Qualora la somma totale stabilita in conformita' della clausola ii) del presente Allegato sia superiore alla somma totale di tutti i contributi fatti alle scorte regolatrici dai paesi contribuenti (calcolata conformemente alla clausola i) del presente Allegato), l'eccedenza sara' ripartita tra i paesi contribuenti, proporzionalmente ai contributi totali fatti alle scorte regolatrici da ciascuno di essi, moltiplicati per il numero di giorni per i quali detti contributi sono rimasti a disposizione del Direttore, e cio' fino alla scadenza od alla rescissione dell'Accordo. A tale scopo, i contributi in stagno-metallo saranno valutati conformemente alle disposizioni della clausola i) del presente Allegato, ed ogni contributo individuale (in metallo o in contanti) sara' moltiplicato per il numero di giorni per i quali esso e' rimasto a disposizione del Direttore; per calcolare il numero di giorni per i quali un contributo e' rimasto a disposizione del Direttore non sara' tenuto conto ne' dal giorno in cui il contributo e' stato da lui percepito ne' del giorno di scadenza o rescissione dell'Accordo. L'importo dell'eccedenza cosi' attribuita ad ogni paese contribuente sara' aggiunto al totale dei contributi di tale paese (calcolato secondo la clausola i) del presente Allegato), restando inteso che, nello stabilire la ripartizione di tale eccedenza, un contributo di un paese decaduto dai suoi diritti non sara' considerato essere stato a disposizione del Direttore per tutta la durata del periodo di decadenza. iv) Qualora l'importo totale stabilito conformemente alle disposizioni della clausola ii) del presente Allegato sia inferiore alla somma totale di tutti i contributi fatti alle scorte regolatrici da parte di tutti i paesi contribuenti, il disavanzo sara' ripartito tra i paesi contribuenti proporzionalmente ai loro contributi globali. L'importo del disavanzo addebitato ad ogni paese contribuente sara' dedotto dal totale dei contribuenti di tale paese. I contributi considerati nella presente clausola saranno calcolati secondo la clausola i) del presente Allegato. v) Il risultato dei calcoli di cui sopra sara' considerato, per ogni paese contribuente, come la parte di tale paese nelle scorte regolatrici.

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