LEGGE 5 giugno 1974, n. 412

Type Legge
Publication 1974-06-05
Ultimo aggiornamento 1974-09-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.

LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO

Convention

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTAS DE 1961 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961 PREAMBOLO Le Parti, Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanita', Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti e' indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure volute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo, Riconoscendo che la tossicomania e' un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanita', Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello, Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali, Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirate a fini comuni, Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione, Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungerle tali fini, Convengono su quanto segue: Articolo 1 Definizioni 1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione: a) il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti; b) il termine "cannabis" indica le sommita' fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione; c) l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis; d) l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis; e) il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon; f) l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti; g) il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio; h) il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; i) il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis; j) il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica; k) l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite; l) l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione; m) i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato; n) il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti; o) l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica; p) il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio; q) l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L; r) espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura; s) il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente; t) il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono: u) le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'articolo 3; v) l'espressione "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; w) l'espressione "scorte speciali" indica le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessita' speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione "necessita' speciali" deve intendersi conseguentemente; x) il termine "scorte" indica la quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate: I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio; II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio; III) All'esportazione; ma non include le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio da: IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; V) In quanto scorte speciali. y) Il termine "territorio" indica qualsiasi parte di uno Stato che e' considerata come una entita' distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine "territorio" cosi' come e' adoperato negli articoli 42 e 46. 2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sara' considerato consumato allorche' sara' stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola "consumo" va intesa conformemente a questa definizione.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Sostanze sottoposte a controllo 1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a determinati stupefacenti, gli stupefacenti di cui alla tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente convenzione e, in particolare, alle misure previste dai seguenti articoli: 4 (paragrafo C), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37. 2. Gli stupefacenti di cui alla tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti di cui alla tabella I, eccetto che alle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 30, per quanto riguarda il commercio al dettaglio. 3. I preparati diversi da quelli di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti che essi contengono, ma le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) diverse da quelle che si riferiscono a tali stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell'articolo 29 (paragrafo 2, c) e dell'articolo 30 (paragrafo 1 b, ii) non saranno applicate. 4. I preparati di cui alfa tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II, salvo che i paragrafi 1. b), e da 3 a 15 dell'articolo 31 non saranno applicati e che per le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) le informazioni richieste saranno limitate alle quantita' di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 5. Gli stupefacenti di cui alla tabella IV saranno ugualmente inclusi nella tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella, e inoltre: a) le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che riterranno necessarie a causa di proprieta' particolarmente dannose degli stupefacenti previsti; e b) le Parti dovranno, se, a loro avviso, la situazione nel loro paese e' tale che cio' sia il mezzo piu' idoneo per proteggere la salute pubblica, proibire la produzione, la fabbricazione, l'esportazione o l'utilizzazione di tali stupefacenti, ad eccezione delle quantita' che potranno essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, inclusi gli esami chimici con i suddetti stupefacenti, che dovranno aver luogo sotto la diretta sorveglianza e controllo della suddetta Parte ed essere subordinata a tale sorveglianza e controllo. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio e' sotto posto alle disposizioni degli articoli 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dagli articoli 22-24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28. 8. Le Parti faranno tutto cio' che e' in loro potere al fine di sottoporre a misure di sorveglianza nella maggior misura possibile le sostanze che non sono previste dalla presente convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti. 9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente convenzione agli stupefacenti che sono convenientemente impiegati nell'industria a fini diversi da medici o scientifici, a condizione: a) che esse adottino misure al fine di impedire, ricorrendo a procedimenti adeguati di denaturazione o ad altri mezzi, che gli stupefacenti cosi' impiegati possano dar luogo ad abusi o causare effetti dannosi (articolo 3, paragrafo 3) e che in pratica la sostanza nociva possa essere estratta; e b) che esse dimostrino nelle informazioni statistiche (articolo 20) di fornire la quantita' di stupefacente cosi' impiegata.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Modifiche del campo d'applicazione del controllo 1. Se una Parte o l'organizzazione mondiale della sanita' e' in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa inviera' al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa. 2. Il Segretario generale comunichera' tale notifica e le informazioni che egli riterra' pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica e' stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanita'. 3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia gia' elencata nella tabella I o tabella II. i) Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilita' di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I; ii) In attesa della sua decisione, presa in virtu' del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione puo' decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione; iii) Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che tale sostanza puo' dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa e' trasformabile in stupefacente, ne informera' la Commissione, la quale potra' allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II. 4. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che un preparato non puo', a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non e' facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', potra' inserire tale preparato nella tabella III. 5. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che uno stupefacente di cui alla tabella I puo' con particolare facilita' dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non e' compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', inserire tale stupefacente nella tabella IV. 6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall'azione prevista dal paragrafo 5, puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', modificare l'una o l'altra tabella, sia: a) trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o dalla tabella II alla tabella I; o b) cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso. 7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sara' comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo. La decisione entrera' in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione. 8 a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sara' sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. Tale domanda sara' presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti. b) Il Segretario generale fara' pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e a tutte le Parti, che invitera' a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio. c) Il Consiglio potra' confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso decidera' in ultima istanza. La sua decisione sara' notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo. d) In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione restera' in vigore. 9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'articolo 7.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Obblighi di carattere generale Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie: a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori; b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione; c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Gli organi internazionali di controllo Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali organi dalla presente convenzione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Spese degli Organi internazionali di controllo L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Revisione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione Salvo per quanto concerne le decisioni previste dall'articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in attuazione delle disposizioni della presente convenzione viene presa dietro riserva di approvazione o di qualsiasi modifica adottata dall'uno o dall'altro di tali organi nello stesso modo delle altre decisioni o raccomandazioni della Commissione.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Funzioni della Commissione La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare: a) a modificare le tabelle in conformita' con l'articolo 3; b) a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso: c) a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico; d) ad attirare l'attenzione degli Stati che noti sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformita' con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Composizione dell'Organo 1. L'Organo si compone di undici membri scelti dal Consiglio come segue: a) tre membri esperti in medicina, farmacologia o farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanita'; b) otto membri scelti da una lista di persone designate dai Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri. 2. I membri dell'Organo devono essere persone che per la loro competenza, imparzialita' e disinteresse, ispirano la fiducia generale. Per la durata del loro mandato non devono avere altre occupazioni ne' svolgere alcuna attivita' di natura tale da impedire loro di esercitare con imparzialita' le loro funzioni. Il Consiglio adotta, di concerto con l'Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la completa indipendenza tecnica di quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni. 3. Il Consiglio, rispettando il principio di una equa rappresentanza geografica, deve tener conto dell'interesse esistente e far entrare nell'Organo, in proporzione equa, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano rapporti con detti paesi.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo 1. Il mandato dei membri dell'Organo e' di tre anni ed e' rinnovabile. 2. Il mandato di ciascun membro dell'Organo termina la vigilia della prima seduta dell'Organo alla quale il suo successore ha diritto di partecipare. 3. Un membro dell'Organo che sia stato assente per tre sessioni consecutive sara' considerato dimissionario. 4. Il Consiglio puo', su raccomandazione dell'Organo, destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di otto membri dell'Organo. 5. Quando il seggio di un membro dell'Organo si rende vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a tale vacanza eleggendo un altro membro appena possibile per il resto della durata del mandato, in conformita' con le disposizioni applicabili dell'articolo 9. 6. I membri dell'Organo ricevono una remunerazione appropriata il cui ammontare e' fissato dall'Assemblea generale.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Regolamento interno dell'Organo 1. L'Organo elegge il suo presidente ed i membri la cui elezione esso ritenga necessaria al fine di costituire il suo ufficio; esso adotta il suo regolamento interno. 2. L'Organo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario per un buon assolvimento delle sue funzioni, ma esso deve tenere almeno due sessioni per ogni anno legale. 3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo e' di sette membri.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Applicazione del regime delle stime 1. L'Organo fissera' la data o le date in cui le stime dovranno essere fornite, in conformita' con l'articolo 19, nonche' la forma in cui dovranno essere presentate, e approntera' a tal fine dei formulari. 2. Per quanto riguarda i paesi ed i territori ai quali non si applica la presente convenzione, l'Organo invitera' i Governi interessati a fornire stime in conformita' con le disposizioni di questa. 3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse alla data fissata le stime relative ad uno dei suoi territori, l'Organo stesso le stabilira' nella misura possibile, e per quanto si potra', in collaborazione con il Governo interessato. 4. L'Organo esaminera' le stime, ivi comprese le stime supplementari, e, salvo per quanto concerne le necessita' particolari, esso potra' domandare, per ogni paese o territorio per il quale sara' stata fornita una stima, le informazioni che riterra' necessarie al fine di completare le stime o di chiarire l'indicazione che ivi si trova. 5. L'Organo confermera' in seguito, nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' ugualmente modificarle con il consenso del Governo interessato. 6. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 15, l'Organo pubblichera', alle date che avra' fissato, ma almeno una volta l'anno, le informazioni relative alle stime che gli sembreranno dover facilitare l'applicazione della presente convenzione.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Applicazione del regime delle statistiche 1. L'Organo fissera' il modo e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite come previsto dall'articolo 20 e indichera', a tal fine, i formulari. 2. L'Organo esaminera' le statistiche al fine di determinare se le Parti ed ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente convenzione. 3. L'Organo potra' chiedere le informazioni supplementari che riterra' necessarie al fine di completare tali statistiche o chiarire l'indicazione che ivi si trova. 4. L'Organo non sara' competente a formulare quesiti o ad esprimere opinioni circa le statistiche relative agli stupefacenti, richieste per le necessita' particolari.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione 1 a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformita' con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli organi delle Nazioni Unite e riferentisi a questioni riguardanti dette disposizioni, l'Organo ha motivo di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di chiedere spiegazioni al Governo del paese o territorio interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, cosi' come previsto qui di seguito dal comma c), l'Organo dara' carattere di riservatezza alle richieste di informazioni o alle spiegazioni fornite da un Governo in conformita' con il presente comma. b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo puo', se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione. c) Se l'Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a farlo in conformita' con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che e' stato invitato a prendere in conformita' con il comma b) di cui sopra, esso puo' richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. 2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformita' con il comma c) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo puo', se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o l'esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione e l'esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione in quel paese o territorio, non sara' ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio. 3. L'Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione prevista dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmettera' a tutte le Parti. Se l'Organo pubblica in tale rapporto una decisione presa in forza del presente articolo, o informazioni concernenti tale decisione, esso deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato, se questo lo richiede. 4. Nei casi in cui una decisione dell'Organo pubblicata in conformita' con il presente articolo non sia stata presa all'unanimita', il parere della minoranza deve essere reso noto. 5. Ogni Stato sara' invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo nel corso delle quali venga esaminata una questione che lo riguardi direttamente ai sensi del presente articolo. 6. Le decisioni dell'Organo prese in forza del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell'Organo.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Rapporti dell'Organo 1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavoro e tutte quelle relazioni supplementari che esso ritenga necessarie e nelle quali figurino ugualmente una analisi delle stime e delle informazioni statistiche di cui esso dispone e, se del caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, oltre ad ogni osservazione e raccomandazione che l'Organo voglia formulare. Tali rapporti sono presentati al Consiglio tramite la commissione, che puo' formulare le osservazioni che ella giudica opportune. 2. Le relazioni sono comunicate alle Parti e pubblicate in seguito dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali relazioni.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Segretariato I servizi di segretariato della commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Amministrazione speciale Le Parti costituiranno un'amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale 1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione puo' richiedere in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare: a) un rapporto annuale relativo alla esecuzione della convenzione in ogni suo territorio; b) di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i Regolamenti promulgati al fine di dare applicazione alla presente convenzione; c) tutte le precisazioni che la Commissione chiedera' sulle questioni di traffico illecito, ed in particolare i dettagli di ogni operazione di traffico illecito scoperta che potranno avere importanza sia per il piu' chiaro accertamento che forniscono sulle fonti di approvvigionamento di stupefacenti per il traffico illecito, che per le quantita' in questione o per il metodo usato dai trafficanti illegali; e d) i nomi ed indirizzi delle autorita' amministrative autorizzate a rilasciare le autorizzazioni od i certificati d'esportazione ed importazione. 2. Le Parti forniranno le informazioni previste dal paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate ed utilizzando quei formulari di cui la Commissione potra' chiedere l'uso.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Stime del fabbisogno di stupefacenti 1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritto, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Le quantita' di stupefacenti consumati a fini medici e scientifici; b) Le quantita' di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione; c) Le quantita' di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; e d) La quantita' di stupefacenti che e' necessario aggiungere agli stocks speciali. 2. Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente sara' la somma delle quantita' specificate ai commi a) b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformita' con le disposizioni del comma e) del paragrafo 1. 3. Ogni Stato potra' fornire nel corso dell'anno le stime supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie. 4. Le Parti faranno conoscere all'Organo il metodo impiegato per determinare le quantita' indicate nelle stime e le modifiche che si saranno potute apportate a tale metodo. 5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, le stime non dovranno essere superate.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Statistiche da fornire all'Organo 1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritta, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti; b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti; c) Uso di stupefacenti; d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero; e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantita' sequestrate; f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche. 2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non piu' tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono; b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono. 3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo le Parti invieranno all'Organo, per quanto possibile, per ogni territorio, le notizie concernenti le superfici (in ettari) coltivate per la produzione dell'oppio. 4. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonche' alle quantita' di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Limitazione della fabbricazione e dell'importazione 1. La quantita' totale di ogni stupefacente prodotta ed importata da un paese o territorio qualsiasi nel corso di un dato anno non dovra' essere superiore alla somma dei seguenti elementi: a) la qualita' consumata, nel limite della stima corrispondente, a fini medici e scientifici; b) la quantita' utilizzata, nel limite della stima corrispondente, in vista della produzione di altri stupefacenti, di preparati di cui alla tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione; c) la quantita' esportata; d) la quantita' depositata in magazzino al fine di portare questo al livello specificato nella stima corrispondente; e) la quantita' acquistata, nel limite della stima corrispondente, per fabbisogni speciali. 2. Dalla somma degli elementi elencati al paragrafo 1, verra' detratta la quantita' che sara' stata requisita ed immessa sul mercato lecito, nonche' la quantita' prelevata dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile. 3. Se l'Organo constata che la quantita' prodotta ed importata nel corso di un determinato anno supera la somma delle quantita' elencate al paragrafo 1, tenuto conto delle detrazioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedenza cosi' accertata che esistera' alla fine dell'anno sara' detratta l'anno seguente, dalle quantita' che devono essere prodotte od importate, nonche' dal totale delle valutazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19. 4. a) Se dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (articolo 20) risulta che la quantita' esportata verso un qualsiasi paese o territorio supera il totale delle stime relative a tale paese o territorio quale esso e' precisato dal paragrafo 2 dell'articolo 19, aumentato delle quantita' dichiarate esportate e detraendo le eccedenze accertate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Organo puo' darne comunicazione agli Stati che, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati. b) Dal ricevimento di tale comunicazione, le Parti non autorizzeranno piu', durante l'anno in corso, alcuna nuova esportazione dello stupefacente in oggetto verso il paese o territorio in causa, tranne: i) nel caso in cui una stima supplementare sara' stata fornita per tale paese o territorio per quanto concerne sia qualsiasi quantita' importata in eccedenza sia la quantita' supplementare richiesta; o ii) nei casi eccezionali in cui l'esportazione e', secondo il parere del governo del paese esportatore, indispensabile per la cura dei malati.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Disposizione speciale applicabile alla coltivazione Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, e' a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Organismi nazionali per l'oppio 1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilira', se non l'ha gia' fatto, e manterra' uno o piu' organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine "organismi") incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo. 2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applichera' le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio: a) l'organismo delimitera' le regioni e indichera' gli appezzamenti di terreno in cui sara' autorizzata la coltura del papavero da oppio in vista della produzione di oppio; b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione; c) ogni licenza specifichera' la superficie di terreno sul quale detta coltura e' autorizzata; d) ogni coltivatore di papavero da oppio sara' tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquistera' detta raccolta e ne prendera' materialmente possesso appena possibile, ma al piu' tardi allo scadere di quattro >mesi a contare dalla fine del raccolto; e e) solo l'organismo avra' il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli "stocks" ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base d'oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio. 3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale 1. a) Se una delle Parti ha intenzione di cominciare a produrre oppio o di aumentare la sua produzione di oppio, essa terra' conto della domanda mondiale d'oppio esistente conformemente alle stime pubblicate dall'Organo, affinche' la sua produzione d'oppio non abbia per conseguenza una sovrapproduzione di oppio in tutto il mondo. b) Nessuna Parte autorizzera' la produzione dell'oppio se, a suo avviso una tale produzione o aumento della produzione sul suo territorio rischia d'alimentare il traffico illecito dell'oppio. 2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, che al 1 gennaio 1961 non produceva oppio per l'esportazione, desideri esportare dell'oppio da essa prodotto, quantita' non superiore alle cinque tonnellate l'anno, essa lo notifichera' all'Organo, corredando detta notifica di informazioni riguardanti: i) i controlli in vigore richiesti dalla presente convenzione per quanto riguarda la produzione e l'esportazione dell'oppio; e ii) il nome del o dei paesi verso i quali essa intende esportare l'oppio; e l'Organo potra' sia approvare detta notifica, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione. b) Se una Parte non sia una Parte indicata al paragrafo 3 desidera produrre piu' di cinque tonnellate d'oppio destinato all'esportazione all'anno, essa lo notifichera' al Consiglio, corredando detta notifica di informazioni appropriate, ivi compreso: i) la stima delle quantita' che devono essere prodotte per l'esportazione; ii) i controlli esistenti o proposti per quanto riguarda l'oppio che deve essere prodotto; iii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare detto oppio, e il Consiglio potra' sia approvare la notifica sia raccomandare alla parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione. 3. Nonostante le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il 1 gennaio 1961, abbia esportato oppio da esser prodotto potra' continuare a esportare l'oppio che essa produce. 4. a) Una Parte non importera' oppio da alcun Paese o territorio salvo che l'oppio sia prodotto sul territorio; i) di una Parte menzionata al paragrafo 3; ii) di una Parte che abbia indirizzata una notifica all'Organo in conformita' alle disposizioni del comma a) del paragrafo 2; o iii) di una Parte che abbia ricevuta l'approvazione del Consiglio in conformita' alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2. b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, una Parte puo' importare l'oppio prodotto da ogni paese che abbia prodotto e esportato oppio durante i dieci anni precedenti il 1 gennaio 1961, se un organismo o agenzia di controllo nazionale sia stata istituita e funzioni ai fini definiti all'articolo 23 nel paese interessato e se questo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l'oppio che egli produce non alimenti il traffico illecito. 5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte: a) di produrre oppio in quantita' sufficiente ai suoi bisogni; e b) di esportare l'oppio requisito al traffico illecito verso un'altra Parte, in conformita' alle esigenze della presente convenzione.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 Controllo della paglia di papavero 1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prendera' tutte le misure necessarie per assicurare: a) che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e b) che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente. 2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'articolo 31. 3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'articolo 20.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 L'albero della coca e la foglia di coca 1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applichera' ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all'articolo 23 per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'organismo citato sara' soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto. 2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca 1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potra' contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie. 2. Le Parti forniranno separatamente le stime articolo 19) e le statistiche (articolo 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sara' necessita' di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi cosi' come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto e' precisato nella stima e nelle statistiche.

Convenzione-art. 28

Articolo 28 Controllo della cannabis 1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovra' applicare il regime di controllo previsto dall'articolo 23 per quel che e' disposto per il controllo del papavero da oppio. 2. La presente convenzione non verra' applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura. 3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.

Convenzione-art. 29

Articolo 29 Fabbricazione 1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o piu' aziende di Stato. 2. Le Parti: a) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono; b) sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si puo' effettuare la fabbricazione; c) esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantita' di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sara' necessario un permesso periodico. 3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

Convenzione-art. 30

Articolo 30 Commercio e distribuzione 1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o piu' aziende di Stato. b) Le Parti: i) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti; ii) sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si puo' effettuare detto commercio e distribuzione. Tuttavia per i preparati non sara' necessariamente richiesta una licenza. c) Le disposizioni di cui ai commi a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attivita' terapeutiche e scientifiche, e che agiscano nell'esercizio di tali funzioni. 2. Inoltre le Parti: a) impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle predette persone debitamente autorizzate, di quantita' di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato; b) i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica. Questa disposizione non e' necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attivita' terapeutica; ii) se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le quali prescrivono gli stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti, sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorita' amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati. 3. E' auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanita'. 4. Se una Parte ritiene che tale misura e' necessaria ed opportuna, esigera' che qualunque confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile. Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovra' essere contrassegnato da questo doppio filo rosso. 5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale. L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potra' non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio ne' alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.

Convenzione-art. 31

Articolo 31 Disposizioni speciali relative al commercio internazionale 1. Le Parti non permetteranno coscientemente la esportazione di stupefacenti diretti ad un paese o territorio qualunque, se non: a) in conformita' alle leggi e regolamenti di quel paese o territorio; e b) nei limiti della quantita' totale prevista nelle stime relative a quel paese o territorio, come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 19, aggiungendovi le quantita' che devono essere riesportate. 2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche uguale sorveglianza e controllo che nelle altre parti dei loro territori, ferma restando tuttavia la facolta' di adottare un regime piu' severo. 3. a) Le Parti controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o piu' aziende di Stato. b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono a detta importazione o esportazione. 4. a) Ciascuna Parte che autorizza l'importazione o l'esportazione di uno stupefacente esigera' il conseguimento di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione distinta per ogni operazione di importazione o esportazione, sia che si tratti di uno o di piu' stupefacenti. b) Da questa autorizzazione risultera' il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantita' da importare o esportare, i nomi e gli indirizzi dell'importatore e dell'esportatore e sara' specificato il periodo in cui l'importazione o l'esportazione deve essere effettuata. c) L'autorizzazione all'esportazione indichera' inoltre il numero e la data del certificato di importazione paragrafo 5) e l'autorita' che l'ha rilasciato. d) L'autorizzazione all'importazione potra' consentire l'importazione effettuata con diverse spedizioni. 5. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le Parti esigeranno un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' competenti del paese o del territorio importatore e attestante che e' stata approvata l'importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione. Tale certificato sara' esibito dalla persona o dall'impresa che ha richiesto l'autorizzazione alla esportazione. Le Parti si uniformeranno per quanto possibile al modello di certificato d'importazione approvato dalla Commissione. 6. Una copia dell'autorizzazione all'esportazione dovra' essere allegata ad ogni spedizione ed il Governo che rilascia l'autorizzazione all'esportazione ne inviera' una copia al Governo del paese o territorio importatore. 7. a) Effettuata l'importazione o trascorso il periodo fissato per l'importazione, il Governo del paese o territorio importatore restituira' al Governo del paese o territorio esportatore l'autorizzazione all'esportatore, apponendovi all'uopo un'apposita annotazione. b) La suddetta annotazione dovra' indicare la quantita' effettivamente importata. c) Se la quantita' effettivamente esportata e' inferiore a quella indicata nella autorizzazione all'esportazione, le autorita' competenti indicheranno su detta autorizzazione e su ogni sua copia ufficiale la quantita' effettivamente esportata. 8. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad una banca per conto di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione all'esportazione ovvero indirizzate ad una casella postale. 9. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad un deposito di dogana, salvo che il Governo del paese importatore precisi sul certificato d'importazione, presentato dalla persona o dall'impresa che richiede la autorizzazione all'esportazione, che ha approvato tale importazione proprio perche' la spedizione venisse depositata in un magazzino doganale. In tal caso l'autorizzazione all'esportazione dovra' precisare che la spedizione e' stata effettuata a tale scopo. Qualsiasi ritiro dal deposito di dogana sara' subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorita' da cui dipende il deposito e nel caso di una spedizione destinata all'estero, sara' equiparata, ai sensi della presente convenzione, ad una nuova esportazione. 10. Le spedizioni di stupefacenti che entrano o escono dal territorio di una Parte senza essere accompagnati da una autorizzazione all'esportazione saranno trattenute dalle autorita' competenti. 11. Qualsivoglia Parte non autorizzera' il transito sul suo territorio di una qualunque spedizione di stupefacenti diretti ad altro paese - sia che venga o meno scaricato il pacco dal veicolo che la trasporta - salvo che non venga presentata alle autorita' competenti della suddetta Parte la copia della autorizzazione all'esportazione per tale spedizione. 12. Le autorita' competenti di un paese o territorio qualunque attraverso il quale e' autorizzato il passaggio di una spedizione di stupefacenti adotteranno tutte le misure necessarie ad impedire che la spedizione prenda una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione all'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o territorio attraverso il quale viene effettuata detta spedizione non autorizzi il cambiamento di destinazione. Il Governo di tale paese o territorio considerera' ogni cambiamento di destinazione come una esportazione dal paese o territorio di transito verso il paese o territorio della nuova destinazione. Se il cambiamento di destinazione e autorizzato verranno ugualmente applicate, tra il paese o territorio di transito ed il paese o territorio dal quale il carico e' stato in origine esportato, le disposizioni di cui ai commi a) e b) del paragrafo 7. 13. Nessuna spedizione di stupefacenti in transito o depositata presso un magazzino della dogana puo' essere sottoposta a qualsivoglia trattamento che potrebbe modificare la natura di tali stupefacenti. L'imballaggio non puo' essere modificato senza l'autorizzazione delle autorita' competenti. 14. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 11 a 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non vengono applicate se tale spedizione e' effettuata per via aerea, a condizione che l'aereo non atterri nei paesi o territori di transito. Se l'aereo effettua un atterraggio in tale paese o territorio, queste disposizioni verranno applicate nella misura in cui le circostanze lo richiederanno. 15. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di qualsiasi accordo internazionale diretto a limitare il controllo che qualunque Parte puo' esercitare sugli stupefacenti in transito. 16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, tranne i paragrafi 1 a) e 2, verra' necessariamente applicata ai preparati di cui alla tabella III.

Convenzione-art. 32

Articolo 32 Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali. 1. Il trasporto internazionale da parte di navi o aeromobili di quantita' limitate di stupefacenti che potrebbero essere necessari durante il viaggio per la somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d'urgenza non verra' considerato come importazione o esportazione ai sensi della presente convenzione. 2. Il Paese d'immatricolazione della nave o dell'aeromobile prendera' adeguate precauzioni per impedire l'illecito uso degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o la loro distrazione per scopi illeciti. La Commissione raccomandera' queste precauzioni d'intesa con le organizzazioni internazionali competenti. 3. Gli stupefacenti trasportati per nave o aeromobile saranno sottoposti, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione senza che questo pregiudichi il diritto delle competenti autorita' locali di procedere a degli accertamenti, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sara' considerata come una violazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, b).

Convenzione-art. 33

Articolo 33 Detenzione di stupefacenti Le Parti vieteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Convenzione-art. 34

Articolo 34 Misure di sorveglianza e ispezione Le Parti esigeranno: a) che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un'azienda di Stato creata in conformita' alla presente convenzione, abbiano le qualita' necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni delle leggi e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione, b) che le autorita' amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantita' di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (articolo 30, paragrafo 2, comma b) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Convenzione-art. 35

Articolo 35 Lotta contro il traffico illecito Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti: a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento; b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito; c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi; e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica.

Convenzione-art. 36

Articolo 36 Disposizioni penali 1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adottera' le misure necessarie affinche' la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerate infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreche' le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive. 2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna: a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verra' considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi; ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1; iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione e' stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non puo' essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non e' stato gia' perseguito e giudicato. b) E' auspicabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e nella parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate casi di estradizione ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludere tra le Parti e siano considerati casi di estradizione tra le Parti che non subordineranno l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocita'. Resta inteso tuttavia che l'estradizione sara' accordata in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata indirizzata la domanda di estradizione e che la predetta Parte avra' il diritto di rifiutare di procedere all'arresto del delinquente o di rifiutare di accordare l'estradizione se le autorita' competenti considerano l'infrazione non sufficientemente grave. 3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudichera' le norme di diritto penale di una Parte in materia di giurisdizione. 4. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in materia di competenza dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

Convenzione-art. 37

Articolo 37 Sequestro e confisca Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall'articolo 36 o destinati a commettere quell'infrazione.

Convenzione-art. 38

Articolo 38 Trattamento dei tossicomani 1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento. 2. Se la tossicomania costituisce un grave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, e' auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.

Convenzione-art. 39

Articolo 39 Applicazione di misure nazionali di controllo piu' severe di quelle richieste dalla presente convenzione Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sara' ne dovra' ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo piu' rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

Convenzione-art. 40

Articolo 40 Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione 1. La presente convenzione, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Stato che il Consiglio puo' invitare a divenire Parte. 2. La presente convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale. 3. La presente convenzione sara' sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Convenzione-art. 41

Articolo 41 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformita' con l'articolo 40. 2. Per ogni altro Stato che depositera' un strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrera' in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Convenzione-art. 42

Articolo 42 Applicazione territoriale La presente convenzione sara' applicata a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale salvo che non sia necessario il consenso preliminare di tale territorio in virtu' della costituzione della Parte o del territorio interessato o in virtu' di consuetudine. In questo la Parte fara' il possibile per ottenere nel piu' breve termine il consenso necessario del territorio e, appena il consenso sara' ottenuto, la Parte lo notifichera' al Segretario generale. La presente convenzione sara' applicata al territorio o ai territori indicati nella notifica, a partire dalla data di ricezione di quest'ultima da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il consenso preliminare del territorio non metropolitano, la Parte interessata dovra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente convenzione.

Convenzione-art. 43

Articolo 43 Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 1. Qualsiasi Parte puo' notificare al Segretario generale che ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori e' diviso in due o piu' territori, o che due o piu' suoi territori sono raggruppati in uno solo. 2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31. 3. Qualsiasi notifica fatta in virtu' del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrra' effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica.

Convenzione-art. 44

Articolo 44 Abrogazione dei precedenti trattati internazionali 1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni di questa abrogheranno e sostituiranno tra le Parti, le disposizioni dei seguenti trattati: a) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a L'Aja il 23 gennaio 1912; b) Accordo sulla fabbricazione, il commercio interno e l'uso dell'oppio preparato, firmata a Ginevra l'11 febbraio 1925; c) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925; d) Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931; e) Accordo per il controllo del consumo dell'oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931; f) Protocollo, firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946, che emenda gli accordi, convenzioni e protocolli sugli stupefacenti conclusi a L'Aja il 23 gennaio 1912 a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936, salvo per quanto riguarda i suoi effetti sull'ultima di queste convenzioni; g) Le convenzioni e gli accordi citati dal comma a) al comma e), cosi' come sono stati emendati dal protocollo del 1946 citato al comma f); h) Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 1948 che sottoponeva al controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946; i) Protocollo tendente a limitare e regolamentare sia la coltivazione del papavero che la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'uso dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo protocollo entrera' in vigore. 2. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 9 della convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, firmato a Ginevra il 26 giugno 1936, sara' abrogato e sostituito, tra le Parti della predetta convenzione, che sono anche Parti della presente convenzione, dal comma b) del paragrafo 2 dell'articolo 36 della presente convenzione. Le Parti potranno tuttavia mantenere in vigore il predetto articolo 9 dopo averne informato il Segretario generale.

Convenzione-art. 45

Articolo 45 Disposizioni transitorie 1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione e' prevista dall'articolo 9 saranno esercitate provvisoriamente, dalla data della entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1), secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della convenzione citata al comma c) dell'articolo 44, cosi' come e' stata emendata e dall'Organo di controllo creato in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della convenzione citata al comma d) dell'articolo 44, cosi' come e' stato emendato. 2. Il Consiglio fissera' la data in cui entrera' in funzione il nuovo Organo menzionato all'articolo 9. A tale data il predetto Organo assumera' le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell'Organo di controllo citato al paragrafo 1, nei confronti degli Stati che sono Parti dei trattati elencati all'articolo 44 e che non sono Parti della presente convenzione.

Convenzione-art. 46

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