LEGGE 5 giugno 1974, n. 412
Articolo 46 Denuncia 1. Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1) qualsiasi Parte, a nome proprio o a nome di un territorio che rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtu' dell'articolo 42, potra' denunciare la presente convenzione, depositando a tal fine uno strumento presso il Segretario generale. 2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del 1° luglio o a tale data, essa avra' effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; se la denuncia e' ricevuta dopo il 1° luglio, essa avra' effetto come se fosse stata ricevuta nell'anno successivo prima del 1° luglio o a tale data. 3. La presente convenzione non sara' piu' valida qualora, a seguito di denunzie notificate in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, non siano rispettate le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 41.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 Emendamenti 1. Ciascuna Parte potra' proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le relative motivazioni dovranno essere comunicati al Segretario generale che li comunichera' alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potra' decidere: a) sia di convocare una conferenza, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite, per esaminare l'emendamento proposto; b) sia di domandare alle Parti se accettano l'emendamento proposto e di invitarle eventualmente a presentare al Consiglio le loro osservazioni al riguardo. 2. Se un progetto di emendamento, distribuito secondo quanto previsto dal paragrafo 1, b) del presente articolo, non viene respinto da alcuna Parte entro i 18 mesi che seguono la sua comunicazione, esso entrera' immediatamente in vigore. Se tuttavia tale progetto viene respinto da una Parte, il Consiglio potra' decidere tenendo conto delle osservazioni delle Parti, se sia opportuno convocare una conferenza incaricata di esaminare il predetto emendamento.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 Controversie 1. Se sorge tra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta. 2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sara' sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 Riserve transitorie 1. Una Parte puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori: a) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici; b) l'uso dell'oppio da fumo; c) la masticazione della foglia di coca; d) l'uso della cannabis, della resina di cannabis, di estratti e tinture di cannabis per scopi non terapeutici; e) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati dal comma a) al comma d) per gli scopi indicati nei suddetti commi. 2. Le riserve fatte in virtu' del paragrafo 1 saranno sottoposte alle seguenti limitazioni: a) potranno essere autorizzate le attivita' menzionate al paragrafo 1 nella misura in cui esse erano considerate tradizionali nei territori per i quali viene fatta la riserva e vi erano autorizzate alla data del 1° gennaio 1961; b) non potra' essere autorizzata l'esportazione degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli scopi indicati nel suddetto paragrafo e destinati ad uno Stato non Parte o ad un territorio al quale non si applichi la presente convenzione in base all'articolo 42; c) saranno autorizzate a fumare l'oppio soltanto le persone immatricolate a tal fine dalle autorita' competenti prima del 1° gennaio 1964; d) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici dovra' essere abolito nel termine di 15 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41; e) la masticazione della foglia di coca dovra' essere abolita nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41; f) l'uso della cannabis per scopi diversi da quelli medici e scientifici dovra' cessare il piu' presto possibile ed in ogni caso nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41; g) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli usi indicati nel suddetto paragrafo dovranno essere ridotti fino ad essere aboliti contemporaneamente al loro uso. 3. Qualsiasi Parte che avanza una riserva in virtu' del paragrafo 1 dovra': a) includere nel rapporto annuale che dovra' inviare il Segretario generale, come previsto al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 18, una relazione sui progressi compiuti durante l'anno precedente al fine di rendere effettiva l'abolizione dell'uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio di cui al paragrafo 1; e b) fornire all'Organo delle stime (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20) separate riguardanti le attivita' per le quali sara' stata fatta riserva nel modo e nelle forme prescritte dall'Organo. 4. a) Se una Parte fa una riserva in virtu' del paragrafo 1 non fornisce: i) il rapporto citato al comma a) del paragrafo 3 entro i sei mesi successivi all'anno al quale si riferiscono le informazioni ivi contenute; ii) le stime di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data fissata a questo riguardo dall'Organo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 12; iii) le statistiche di cui al comma h) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data in cui devono essere tornite secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 20; l'Organo o il Segretario generale, secondo i casi, inviera' alla Parte in causa una notifica del suo ritardo e invitera' la Parte a fornire tali informazioni entro tre mesi dalla ricezione della predetta notifica; b) Se una Parte non si conforma entro il suddetto termine, alla richiesta dell'Organo o del Segretario generale, la riserva in questione, fatta in virtu' del paragrafo 1, cessera' di avere effetto. 5. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' ritirarle tutte o in parte in qualunque momento o mediante notifica scritta.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 Altre riserve 1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto dall'articolo 49 o dai seguenti paragrafi. 2. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, fare delle riserve sulle seguenti disposizioni della presente convenzione: paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; paragrafo 2 dell'articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31; e articolo 48. 3. Qualsiasi Stato che desidera diventare Parte della convenzione ma che vuole essere autorizzato a fare altre riserve oltre quelle enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 49 puo' informare il Segretario generale di questa intenzione. Salvo che allo scadere dei 12 mesi che seguono la data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito prima dello scadere del predetto periodo non abbiano sollevato delle obiezioni, la riserva sara' considerata autorizzata, restando inteso tuttavia che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni su questa riserva non dovranno assumersi, nei riguardi dello Stato che l'ha formulata, l'obbligo giuridico derivante dalla presente convenzione, sul quale verte la riserva. 4. Lo Stato che avra' fatto delle riserve potra' ritirarle tutte o in parte in qualunque momento e mediante notifica scritta.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 Notifiche Il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40: a) le firme, le ratifiche o adesioni in conformita' dell'articolo 40; b) la data di entrata in vigore della presente convenzione secondo quanto previsto dall'articolo 41; c) le denunzie di cui all'articolo 46; e d) le dichiarazioni e le notifiche secondo quanto previsto agli articoli 42, 43, 47, 49 e 50. IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione in nome dei loro rispettivi Governi. FATTO a New York, il 30 marzo 1961 in un unico originale che verra' depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie conformi e autenticate saranno trasmesse a tutti gli Stati membri e agli altri Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40. Per l'Afghanistan: Aduil H TABIBI Per l'Albania: Per l'Argentina: Riserva all'articolo 48, paragrafo 2: "La Repubblica Argentina non riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia". Riserva all'articolo 49: "La Repubblica Argentina si riserva i diritti previsti al paragrafo 1 comma c) "La masticazione della foglia di coca" e comma e) "Il commercio dello stupefacente di cui al comma c) e per gli scopi ivi menzionati". M. AMADEO 31 luglio 1961 Per l'Australia: H.S. WARREN Per l'Austria: Per il Belgio: Walter LORIDAN 28 luglio 1961 Per la Bolivia: Per il Brasile; ad referendum Aluysio GUEDES REGIS BITTENCOURT Per la Bulgaria: Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; al paragrafo 2 dell'articolo 13; ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; al paragrafo 1 (b) dell'articolo 31 e al paragrafo 2 dell'articolo 48 (v. nota allegata). A. GEORGIEV 31 luglio 1961 (1) Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria accetta la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 48 con la riserva che per qualsiasi controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione, sara' necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate. (2) Per quanto riguarda i Paesi che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione, in base alle disposizioni dell'articolo 40 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria non si considera vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, dal paragrafo 2 dell'articolo 13, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e dal sub-paragrafo 1 b) dell'articolo 31. Per la Birmania: Dichiaro che la mia firma di adesione alla convenzione unica e' soggetta alla condizione che allo Stato di Shan sia permesso di godere del diritto: 1) di permettere ai tossicomani dello Stato di Shan di fumare l'oppio per un periodo transitorio di 20 anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione unica; 2) di produrre e fabbricare l'oppio per gli scopi di cui sopra; 3) di fornire la lista dei consumatori di oppio dello Stato di Shan dopo che il Governo dello Stato di Shan abbia terminato la compilazione di tale lista il 31 dicembre 1963: Tin MAUNG Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia: Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite: Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31. Il testo della riserva si trova in allegato. F. GRYAZNOV 31 luglio 1961 Il Governo della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia non si considera vincolato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 12, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione unica sugli stupefacenti per quanto riguarda gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione unica in virtu' della procedura prevista all'articolo 40 della detta convenzione. Per la Cambogia: Con riserva di ratifica da parte del Parlamento cambogiano. Nong KIMNY Per il Camerun: Per il Canada: R.E. CURRAN Per la Repubblica centro-africana: Per il Ceylon: Per il Ciad: J. CHARLOT Con riserva di ratifica Per il Cile: D. SCHWEITZER Soggetto a ratifica Per la Cina: Wei HSIOH-REN Per la Colombia: Per il Congo (Brazzaville): E. DADET Per il Congo (Leopoldville): Gervais P. BAHIZI 28 aprile 1961 Per la Costa Rica: G. ORTIZ MARTIN Per Cuba: Per Cipro: Per la Cecoslovacchia: Firma con riserva ai seguenti articoli: articolo 12, paragrafi 2 e 3, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14, paragrafi 1 e 2, e articolo 31, paragrafo 1 b) Si allega il testo della riserva. Dr. Zdenek CERNIK 31 luglio 1961 Il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 31, paragrafo 1 b) della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, concernenti gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 della suddetta convenzione. Per il Dahomey: Louis IGNACIO-PINTO Per la Danimarca: A. HESSELUND JENSEN Per la Repubblica dominicana: Per l'Equatore: Per il Salvador: M. Rafael URQUIA Per l'Etiopia: Per la Repubblica federale di Germania: Per la Federazione di Malesia: Per la Finlandia: Henrik BLOMSTEDT Per la Francia: Per il Gabon: Per il Ghana: Alex SACKEY ad referendum Per la Grecia: Per il Guatemala: Per la Guinea: Per Haiti: Ernest JEAN-LOUIS 3 aprile 1961 Per la Santa Sede: Jarnes H. GRIFFITHS Soggetto a ratifica Per l'Honduras: Per l'Ungheria: Con riserva: all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 articolo 31, sottoparagrafi 1 b); e all'articolo 48, paragrafo 2 (V. nota allegata, n. 139 - 31 luglio 1961). Lorinc TAMAS 31 luglio 1961 1. Il Governo della Repubblica popolare d'Ungheria accetta, la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 48 con la riserva che per qualunque controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione, sara' necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate. 2. Per quanto riguarda i paesi che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione in base alle disposizioni dell'articolo 40 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, il Governo della Repubblica popolare d'Ungheria non si considera vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, dal paragrafo 2 dell'articolo 13, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e dal sottoparagrafo 1 b) dell'articolo 31. Per l'Islanda: Per l'India: B.N. BANERJI Soggetto a ratifica e alle riserve previste dall'articolo 49 paragrafo 1 a), b), d) e e). Il Governo dell'India, in conformita' con il secondo periodo dell'articolo 42, cerchera' di ottenere, nel piu' breve tempo possibile, il consenso del Sikkim per l'applicazione della convenzione a quel territorio. Per l'indonesia: Soggetto a ratifica, e con riserva all'articolo 48 paragrafo 2 e a dichiarazione di eventuali ulteriori riserve agli articoli 40 e 42 in conformita' con la dichiarazione allegata. S. WIRJOPRANOTO 28 luglio 1961 1. Per quanto riguarda l'articolo 40, paragrafo 1, il Governo indonesiano non concorda sulla presente formulazione che non permette agli Stati che lo desiderino di diventare Parti della convenzione. 2. Per quanto riguarda l'articolo 42, il Governo indonesiano non concorda sulla presente formulazione che puo' impedire la applicazione della presente convenzione ai territori non metropolitani. 3. Per quanto riguarda l'articolo 48, paragrafo 2, il Governo indonesiano non si considera vincolato dalle disposizioni di questo paragrafo che prevede il deferimento alla Corte internazionale di giustizia di qualsiasi controversia che non possa essere risolta in base al paragrafo 1. Il Governo indonesiano sostiene che per qualsiasi controversia da deferire alla Corte internazionale di giustizia per la decisione sara' necessario per ogni singolo caso l'accordo fra tutte le Parti interessate. Per l'Iran: Con riserva di ratifica ulteriore Dr. AZARAKHSH Per l'Irak: Adnan PACHACHI Soggetto a ratifica Per l'Irlanda: Per Israele: Per l'Italia: Soggetto a ratifica G. ORTONA 4 aprile 1961 Per la Costa d'Avorio: Per il Giappone: Per la Giordania: Soggetto e ratifica J. JOURY Per il Kuwait: Per il Laos: Per il Libano: Soggetto a ratifica Georges HAKIM Per la Liberia: Soggetto a ratifica Archibald JOHNSON, M.D. Per la Libia: Per il Liechtenstein: Per il Lussemburgo: Per il Madagascar: ANDRIAMAHARO Per il Mali: Per la Mauritania: Per il Messico: Per Monaco: Per il Marocco: Per il Nepal: Per i Paesi Bassi: Tenuto conto dell'eguaglianza che esiste, dal punto di vista del diritto pubblico, tra i Paesi Bassi, il Surinam e le Antille olandesi, il termine "non metropolitani" di cui all'articolo 42 della presente convenzione perde il suo significato iniziale per quanto riguarda il Surinam e le Antille olandesi e sara' quindi considerato nel senso di "non europei". J. POLDERMAN 31 luglio 1961 Per la Nuova Zelanda: D.P. KENNEDY R.W. SHARP Per il Nicaragua: Luis Manuel DEBAYLE Per il Niger: Per la Nigeria: Alhaji MUHAMMAD Per la Norvegia: Soggetto a ratifica Sivert A. NIELSEN Per il Pakistan: M. ASLAM Per il Panama: Cesar A. QUINTERO Per il Paraguay: Miguel SOLANO LOPEZ Per il Peru': ad referendum con riserva al punto b) del paragrafo 2 dell'articolo 49 e al punto b) del paragrafo 4 dell'articolo 49. M.F. MAURTUA Per le Filippine: F.A. DELGADO Per la Polonia: Con riserve all'articolo 12, paragrafi 2 e 3; all'articolo 13, paragrafo 2; all'articolo 14, paragrafi 1 e 2; all'articolo 31, paragrafo 1 b) - come esposto nella nota allegata. B. LAWANDOWSKI 31 luglio 1961 Il Governo della Repubblica popolare di Polonia non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 31, paragrafo 1 b) della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, e concernenti gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della suddetta convenzione. Secondo il Governo della Repubblica popolare polacca, e' inammissibile imporre i doveri di cui alle suddette disposizioni a Stati che secondo altre disposizioni della stessa convenzione possono essere privati della possibilita' di aderirvi. Per il Portogallo: Luis SOARES DE OLIVEIRA ad referendum Per la Repubblica di Corea: MOON D.C. Per la Repubblica del Viet-Nam: Per la Romania: Per San Marino: Per l'Arabia Saudita: Per il Senegal: Per la Somalia: Per la Spagna: Per il Sudan: Per la Svezia: Agda ROSSEL 3 aprile 1961 Per la Svizzera: Michael VON SCHENCK 20 aprile 1961 Per la Tailandia: Per il Togo: Per la Tunisia: AYARI Per la Turchia: Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina: Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite: Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31. Il testo della riserva e' allegato. L. KIZIA 31 luglio 1961 Il Governo della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina non si considera vincolato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione sugli stupefacenti per quanto riguarda gli Stati che non hanno la possibilita' di diventare Parti della convenzione unica in virtu' della procedura prevista dall'articolo 40 di detta convenzione. Per l'Unione sud-africana: Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche: Traduzione del Segretariato delle Nazioni Unite: Con riserva ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31. Il testo della riserva si trova in allegato. Platon MOROZOV 31 luglio 1961 Il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, del paragrafo 2 dell'articolo 13, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 e del comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31 della convenzione unica sugli stupefacenti concernenti gli Stati che non hanno la possibilita' di divenire Parti della convenzione unica in virtu' della procedura prevista dall'articolo 40 di detta convenzione. Per la Repubblica araba unita: Soggetto a ratifica Dr. Amin ISMAIL Per il Regno unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: Patrick DEAN Per gli Stati Uniti d'America: Per l'Alto Volta: Per l'Uruguay: Per il Venezuela: Rafael Dario BERTI ad referendum Per lo Yemen: Per la Jugoslavia: Dragan NIKOLIC (Seguono le tabelle)
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961 PREAMBOLO Le parti al presente protocollo, Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica), Auspicando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue: Articolo 1 Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sara' modificato come segue: 4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 b, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantita' di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio e' sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21-bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall'articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall'articolo 21-bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5. Il titolo dell'articolo 9 della convenzione unica sara' modificato come segue: Composizione e attribuzione dell'Organo L'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue: a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanita', e b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri. I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 9 della convenzione unica: 4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cerchera' di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti. 5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle piu' atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l'Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio puo' su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica L'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sara' modificato come segue: 3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo e' di otto membri.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sara' modificato come segue: 5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermera' in seguito nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avra' il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica L'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformita' con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell'Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtu' della Carta delle Nazioni Unite oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l'Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, cosi' come previsto qui di seguito dal comma dell'Organo dara' carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtu' delle disposizioni del presente comma. b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo puo', se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione. c) L'organo puo', se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest'ultimo riterra' piu' opportuno. Qualora il governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso puo' chiedere all'Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o piu' persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del governo nello studio in questione. La o le persone che l'Organo si propone di mettere a disposizione del governo saranno soggette all'approvazione di quest'ultimo. Le modalita' dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il governo e l'Organo. Il governo trasmettera' all'Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare. d) Se l'Organo accerta che il governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando e' stato invitato a farlo in conformita' con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che e' stato invitato a prendere in conformita' con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso puo', richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L'Organo agira' in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agira' nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione e' il mezzo piu' atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall'Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio puo' richiamare l'attenzione dell'Assemblea generale sulla questione. 2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformita' con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo puo', se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o la esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione o la esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel paese o territorio non sara' ritenuta soddisfacente. Lo stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Nuovo articolo 14-bis Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica. Articolo 14-bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterra' piu' opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, puo', o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38-bis.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica L'articolo 16 della convenzione unica sara' modificato come segue: I servizi di segretariato della Commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell'Organo sara' nominato dal Segretario generale in consultazione con l'Organo.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma di esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Le quantita' di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici; b) Le quantita' di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione; c) Le quantita' di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; d) La quantita' di stupefacenti che e' necessario aggiungere agli stocks speciali; e) La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinata alla coltura del papavero da oppio; f) La quantita' approssimativa d'oppio che sara' prodotta; g) Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e h) Le quantita' di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente. 2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sara' la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformita' con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1. b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21-bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantita' specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima. c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantita' specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima. d) Le stime operate in virtu' dei commi precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo piu' opportuno per tener conto di qualsiasi quantita' sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonche' di qualsiasi quantita' prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile. 5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21-bis, le stime non dovranno essere superate.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica L'articolo 20 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti; b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti; c) Uso di stupefacenti; d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero; e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantita' sequestrate; f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche; e g) Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio. 2. a) Le statistiche, riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non piu' tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono: b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono. 3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonche' le quantita' di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Nuovo articolo 21-bis Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica: Articolo 21-bis - Limitazione della produzione d'oppio. - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sara' organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantita' prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantita' d'oppio che sara' prodotta. 2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformita' con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformita' al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere ai fini leciti in virtu' delle stime relative, e che una quantita' importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, e' stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo puo', dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantita' da quella che sara' prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sara' tecnicamente applicabile, tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avra' sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovra' entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avra' ricevuto notifica. 3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrera' in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione. 4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo puo' eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14. 5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terra' conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.
Protocollo-art. 12
Articolo 12 Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica L'articolo 22 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Quando la situazione nel paese o un territorio di Una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis e, a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione. 2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adottera' le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantita' necessarie alla Parte a scopi di ricerca, scientifica.
Protocollo-art. 13
Articolo 13 Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica L'articolo 35 della convenzione unica sara' modificato come segue: Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti: a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento; b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito; c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi; e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica; f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtu' dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attivita' illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potra' aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attivita' illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.
Protocollo-art. 14
Articolo 14 Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica L'articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adottera' le misure necessarie affinche' la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, la importazione e la esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreche' le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive. b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38. 2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna, a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verra' considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in paesi diversi; ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1; iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione e' stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non puo' essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non e' stato gia' perseguito e giudicato. b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s'impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le parti stipulato. ii) Qualora una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d'estradizione, essa ha facolta' di considerare la presente convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta. iii) Le parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta. iv) L'estradizione sara' accordata in base alla legislazione della Parte alla quale e' stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei commi b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avra' il diritto di rifiutare di concedere l'estradizione qualora le autorita' competenti ritengano che l'infrazione non sia sufficientemente grave.
Protocollo-art. 15
Articolo 15 Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue: Misure contro l'abuso degli stupefacenti. 1. Le parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi. 2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la postcura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti. 3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresi' tale conoscenza fra il grosso pubblico se e' il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.
Protocollo-art. 16
Articolo 16 Nuovo articolo 38-bis Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica: Articolo 38-bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali. - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa fara' in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.
Protocollo-art. 17
Articolo 17 Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione 1. Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari. 2. Il presente protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che l'hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale. 3. Il presente protocollo sara' aperto dopo il 31 dicembre 1972 all'adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Protocollo-art. 18
Articolo 18 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformita' con l'articolo 17. 2. Per ogni altro Stato che depositera' uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrera' in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Protocollo-art. 19
Articolo 19 Effetto dell'entrata in vigore Qualsiasi stato che diventi Parte della commissione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come: a) Parte alla convenzione unica emendata; b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non e' legata dal presente protocollo.
Protocollo-art. 20
Articolo 20 Disposizioni transitorie 1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, articolo 18) esercitate dall'Organo cosi' come viene costituito dalla convenzione unica non emendata. 2. Il Consiglio economico e sociale fissera' la data in cui l'Organo cosi' come sara' costituito in virtu' degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrera' in funzione. A tale data, l'Organo cosi' costituito assumera', nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtu' della convenzione unica non emendata. 3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passera' da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni. 4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sara' stata fatta la prima elezione.
Protocollo-art. 21
Articolo 21 Riserve 1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (articolo 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (articolo 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (articolo 3 del presente protocollo), articolo 11 (articolo 4 del presente protocollo), articolo 14-bis (articolo 7 del presente protocollo), articolo 16 (articolo 8 del presente protocollo), articolo 22 (articolo 12 del presente protocollo), articolo 35 (articolo 13 del presente Protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma (b) (articolo 14 del presente protocollo), articolo 31 (articolo 15 del presente protocollo) e articolo 38-bis (articolo 16 del presente protocollo). 2. Lo Stato che avra' avanzato delle riserve potra' in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.
Protocollo-art. 22
Articolo 22 Il Segretario generale trasmettera' una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilira' il testo della convenzione unica cosi' come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmettera' la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata. FATTO a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sara' conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi Governi. (Seguono le firme)
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