LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11

Type Legge
Publication 1976-02-03
Ultimo aggiornamento 1976-02-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati, accordi relativi allo zucchero di canna e scambio di note, firmata a Lome' il 28 febbraio 1975; b) accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 28 febbraio 1975; c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione CEE Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975; d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 87, 7, 7 e 33 degli atti stessi.

Art. 3

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di L. 310.000.000.000. Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma.

Art. 4

Ai fini dell'adeguamento dell'unita' di conto, prevista dal protocollo n. 7, annesso alla convenzione di Yaounde' ratificata con legge 7 dicembre 1970, n. 1048, alla evoluzione della situazione monetaria internazionale, la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, e' aumentata di 28 miliardi di lire da iscriversi per lire 17 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 11 miliardi nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 1977. All'onere di lire 17 miliardi derivante dall'applicazione del precedente comma per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi e i criteri direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, e nei limiti di tempo richiesti dalla esenzione della convenzione, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della convenzione di Lome'.

LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - MARCORA - DONAT-CATTIN - DE MITA - GIOIA - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Il Presidente della Repubblica del Botswana, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, Sua Maesta' la Regina delle Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica del Gana, Il Capo di Stato di Grenada, Il Presidente della Repubblica di Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica di Liberia, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Re del Regno dello Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Togo, Il Capo di Stato di Tonga, Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Solleciti di stabilire, su un piano di completa uguaglianza tra parti, una stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale; Risoluti a rafforzare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP; Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite; Decisi a promuovere, tenendo conto dei livelli rispettivi di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita' e a garantire un fondamento sicuro in conformita' dei loro obblighi internazionali; Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi tra gli Stati ACP; Risoluti a instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale per un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; Desiderando salvaguardare gli interessi degli Stati ACP la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base; Solleciti di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP con azioni di estesa cooperazione tra questi Stati e gli Stati membri della Comunita', hanno deciso di concludere la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-JURGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica Francese: PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare Il Consiglio delle Comunita' europee: GARRET FITZGERALD, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee; FRANCOIS-XAVIER ORTOLI, Presidente della Commissione delle Comunita' europee; CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' europee Il Capo di Stato delle Bahamas: A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas Il Capo di Stato delle Barbados: STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'industria Il Presidente della Repubblica del Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Presidente della Repubblica del Burundi: GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun: MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio Il Presidente della Repubblica Centrafricana: JEAN PAIL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo: Cdt. ALFRED BAOUL. Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunita' economica europea Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: HENRI KONAN BEDIE, Ministro dell'Economia e delle Finanze Il Presidente della Repubblica del Dahomey: Cap. ANDRE, ATCHADE, Ministro dell'industria, del Commercio e del Turismo Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia: ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunita' economica europea Sua Maesta' la Regina delle Figi: The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica del Gabon: EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato Il Presidente della Repubblica del Gambia: Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana: L. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica Il Capo di Stato di Grenada: DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio Il Presidente della Repubblica di Guinea: SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale: AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana: The Hon. S S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione Il Capo di Stato della Giamaica: PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio Estero Il Presidente della Repubblica del Kenya: Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Re del Regno di Lesotho: E. R. SEKHONYANA, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica di Liberia: The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia Il Presidente della Repubblica del Malawi: The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; Ministro delle Finanze Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia: JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunita' economica europea Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo: Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Sua Maesta' la Regina di Maurizio: The Right Honourable Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania: SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale Il Presidente della Repubblica del Niger: Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Il Capo del Governo militare federale della Nigeria: GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio Il Presidente della Repubblica del Ruanda: NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia. Il Presidente della Repubblica del Senegal: BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone: The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'industria e del Commercio Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo: JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan: SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia Il Re del Pegno dello Swaziland: The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'industria e delle Miniere Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania: DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania Il Presidente della Repubblica del Ciad: NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato dell'Economia moderna Il Presidente della Repubblica del Togo: BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'Industria Il Capo di Stato di Tonga: Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago: The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali Il Presidente della Repubblica dell'Uganda: The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio Il Capo di Stato della Samoa Occidentale: The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze Il Presidente della Repubblica dello Zaire: KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio Il Presidente della Repubblica dello Zambia: RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente Convenzione e' di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e, in particolare, della necessita' di assicurare vantaggi supplementari agli scambi commerciali degli Stati ACP, al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e migliorare le condizioni di immissione dei loro prodotti sul mercato della Comunita' economica europea, in appresso denominata "la Comunita'", in modo d'assicurare un miglior equilibrio negli scambi commerciali delle Parti contraenti. A tal fine le Parti contraenti applicano i capitoli 1 e 2 del presente titolo.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, e il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del primo comma non si applicano le disposizioni transitorie vigenti per i dazi doganali residui e le tasse d'effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati. 2. a) I prodotti originari degli Stati ACP: - enumerati nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato ai sensi dell'articolo 40 del Trattato, o - soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica, agricola comune, sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni: i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relativo all'importazione; ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunita' adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. b) Questo regime entra in vigore simultaneamente alla presente Convenzione e resta applicabile per tutta la durata di quest'ultima. Tuttavia, se la Comunita', nel periodo di applicazione della presente Convenzione, - sottopone uno o piu' prodotti a un'organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva d'adattare il regime d'importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso si applica il paragrafo 2, lettera a); - modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso la Comunita' s'impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP allorche' vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti. 3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunita' riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunita' e gli Stati ACP interessati.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela, della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunita' ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' ne informa, prima dell'adozione, gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci, o dalla loro interpretazione, dalla loro applicazione o dall'attuazione delle loro modalita', si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre, in sede di Consiglio dei ministri, altre difficolta', relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri. Le istituzioni competenti della Comunita' forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Tenuto conto delle attuali necessita' del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuli ad assumere per la durata dell'applicazione della presente Convenzione, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunita' ha assunto, in virtu' del presente capitolo, riguardo all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni tra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita. b) Il trattamento della nazione piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati ACP o tra uno o piu' Stati ACP e altri paesi in via di sviluppo.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 1. 2. Il Consiglio dei ministri puo' adottare qualsiasi modificazione del Protocollo n. 1. 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna Parte contraente continua ad applicare la sua regolamentazione.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficolta' che rischiano di alterare un settore d'attivita' in una regione della Comunita', la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri. 2. Nell'applicare il paragrafo 1 si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il commercio tra le Parti contraenti e il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le Parti contraenti convengono d'informarsi e di consultarsi a vicenda. In particolare si tengono consultazioni a richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle regole di procedura di cui all'articolo 74, nei seguenti casi: 1. Qualora alcune delle Parti contraenti si propongano di adottare misure commerciali che incidono sugli interessi di una o piu' altre Parti contraenti nell'ambito della presente Convenzione, esse devono informare il Consiglio dei ministri. A richiesta delle Parti contraenti interessate, si tengono consultazioni per prendere in considerazione i rispettivi interessi. 2. Qualora preveda di concludere un accordo preferenziale, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. A richiesta degli Stati ACP, si tengono consultazioni per salvaguardare i loro interessi. 3. Qualora la Comunita' o gli Stati membri adottino misure di salvaguardia a norma dell'articolo 10, si possono tenere consultazioni al riguardo in seno al Consiglio dei ministri, a richiesta delle Parti contraenti interessate, al fine, in particolare, di assicurare il rispetto dell'articolo 10, paragrafo 2. 4. Qualora, nel periodo d'applicazione della presente Convenzione gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), diversi da quelli che beneficiano di un regime particolare, dovrebbero anch'essi beneficiare di un regime particolare, si possono tenere consultazioni in seno al Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione commerciale e industriale, le Parti contraenti attuano azioni di promozione commerciale dirette ad aiutare gli Stati ACP a trarre il maggior vantaggio dal titolo I, capitolo 1, e dal titolo III e a partecipare nelle migliori condizioni al mercato della Comunita' ed ai mercati regionali e internazionali.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. Le azioni di promozione commerciale di cui all'articolo 12 riguardano in particolare: a) il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi, servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP, o la creazione di tali organismi, servizi o imprese; b) la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale; c) la partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni, saloni specializzati di carattere internazionale, e l'organizzazione di manifestazioni commerciali; d) il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione; e) l'effettuazione e l'utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di marketing; f) la preparazione e la diffusione in diverse forme, nella Comunita' e negli Stati ACP, di un'informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. Le domande di finanziamento di azioni di promozione commerciale sono presentate alla Comunita' da uno o piu' Stati ACP alle condizioni di cui al titolo IV.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. La Comunita' partecipa, alle condizioni di cui al titolo IV e al Protocollo n. 2, al finanziamento delle azioni di promozione commerciale atte a promuovere lo sviluppo delle esportazioni degli Stati ACP.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione e permettere casi agli Stati ACP di assicurare la stabilita', la redditivita' e l'espansione continua delle loro economie, la Comunita' istituisce un sistema mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunita' di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17. 1. proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, dagli Stati ACP nella Comunita', dei prodotti di cui all'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato, il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonche' delle difficolta' particolari degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui allo articolo 24: a. Prodotti dell'arachide aa) arachidi in guscio o decorticate ab) olio di arachidi ac) panetti di arachidi b. Prodotti del cacao ba) cacao in grani bb) pasta di cacao bc) burro di cacao c. Prodotti del caffe' ca) caffe' verde o torrefatto cb) estratti o essenze di caffe' d. Prodotti del cotone da) cotone in massa db) linter di cotone e. Prodotti del cocco ea) noce di cocco eb) copra ec) olio di cocco ed) panetti di noce di cocco f. Prodotti della palma e dei palmisti fa) olio di palma fb) olio di palmisti fc) panetti di palmisti fd) noci di palmisti g. Cuoio e pelli ga) pelli grezze gb) cuoio e pelli di bovini gc) pelli ovine gd) pelli caprine h. Prodotti del legno ha) legno rozzo hb) legno semplicemente squadrato hc) legno semplicemente segato per il lungo i. Banane fresche k. Te' l. Sisal grezzo m. Minerali di ferro minerali di ferro e piriti di ferro arrostite. Le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori fob. Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra a) immessi al consumo nella Comunita' o b) soggetti nella Comunita' al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione. 2. Il sistema si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5 per cento dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato. Tuttavia, questa percentuale e' del 5 per cento per il sisal. Questa percentuale e' del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24. 3. Se pero', non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o piu' prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante la economia di uno o piu' Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri puo' decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l'articolo 18, paragrafo 1. 4. Per alcuni casi particolari, il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la destinazione. 5. Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio.

Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18. 1. Ai fini precisati dall'articolo 16 e per la durata della presente Convenzione, la Comunita' destina al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione un importo globale di 375 milioni di unita' di conto per coprire l'insieme dei suoi impegni nel quadro di tale sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione delle Comunita' europee, in appresso denominata "la Commissione". 2. Questo importo globale e' suddiviso in cinque frazioni annue di pari valore. Nella misura del necessario il Consiglio dei ministri puo' autorizzare ogni anno, salvo l'ultimo, l'uso anticipato della frazione dell'anno successivo sino a un massimo del 20 per cento della medesima. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni d'applicazione della presente Convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo. 4. Sulle, base della relazione che la Commissione gli sottopone, il Consiglio dei ministri puo' ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare in forza del sistema di stabilizzazione. 5. Prima della scadenza della presente Convenzione il Consiglio dei ministri decide sulla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui al paragrafo 1 nonche' sulle condizioni di destinazione degli importi che gli Stati ACP devono ancora versare, ai sensi dell'articolo 21, dopo la scadenza della presente Convenzione.

Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Per l'applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d'esportazione nel quadriennio che precede ogni anno d'applicazione. 2. Uno Stato ACP ha il diritto di chiedere un trasferimento finanziario se, in base ai risultati d'un anno civile, i suoi effettivi proventi d'esportazione, quali sono previsti dall'articolo 17, sono, per ciascuno dei prodotti individualmente preso, inferiori di almeno 7,5 per cento al livello di riferimento. Questa percentuale e' del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24. 3. La richiesta dello Stato ACP interessato e' fatta alla Commissione, che l'esamina entro i limiti del volume delle risorse disponibili. La differenza tra il livello di riferimento, e i proventi effettivi costituisce la base del trasferimento. 4. Nondimeno, a) qualora l'esame della richiesta al quale la Commissione procede in collegamento con lo Stato ACP interessato faccia apparire che la diminuzione dei proventi dell'esportazione di detti prodotti nella Comunita' e' la conseguenza di una politica commerciale dello Stato ACP particolarmente sfavorevole alle esportazioni nella Comunita', la richiesta non puo' essere accettata; b) qualora l'esame dell'evoluzione delle esportazioni globali nello Stato ACP richiedente metta in luce notevoli cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se e in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento. 5. Salvo il caso di cui al paragrafo 4 lettera a), la Commissione redige, in collegamento con lo Stato ACP richiedente, un progetto di decisione di trasferimento. 6. Vengono prese le disposizioni per assicurare un trasferimento rapido, in particolare mediante anticipi in linea di massima semestrali.

Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20. L'uso delle risorse viene deciso dallo Stato ACP beneficiario. Esso informa annualmente la Commissione sull'uso al quale ha destinato le risorse trasferite.

Convenzione-art. 21

ARTICOLO 21. 1. Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse. 2. Gli Stati ACP che hanno beneficiato di trasferimenti contribuiscono, nei cinque anni successivi all'attribuzione di ciascun trasferimento, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. 3. Ciascuno Stato ACP contribuisce a questa ricostituzione quando si costata che l'evoluzione dei suoi proventi d'esportazione lo consente. A questo scopo la Commissione esamina per ciascun anno e per ciascun prodotto, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, se - il valore unitario delle esportazioni e' superiore al valore unitario di riferimento, - il quantitativo effettivamente esportato nella Comunita' e' almeno eguale al quantitativo di riferimento. Se queste due condizioni sono simultaneamente soddisfatte, lo Stato ACP beneficiario restituisce al sistema, nei limiti dei trasferimenti di cui ha beneficiate, un importo pari al quantitativo di riferimento moltiplicato per la differenza tra il valore unitario di riferimento e il valore unitario effettivo. 4. Se, alla scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 2, le risorse non sono totalmente ricostituite, il Consiglio dei ministri, che prende in considerazione specialmente la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento esterno degli Stati ACP interessati, puo' decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano agli Stati ACP elencati all'articolo 48, paragrafo 2.

Convenzione-art. 22

ARTICOLO 22. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

Convenzione-art. 23

ARTICOLO 23. 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, e' istituita tra la Comunita' e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale. Le modalita' di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri. 2. Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento, stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti.

Convenzione-art. 24

ARTICOLO 24. Gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari ci cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 19, paragrafo 2, sono: - Alto Volta - Bahamas - Barbados - Botswana - Burundi - Repubblica Centrafricana - Ciad - Dahomey - Etiopia - Figi - Gambia - Grenada - Guinea - Guinea Bissau - Guinea Equatoriale - Giamaica - Lesotho - Madagascar - Malawi - Mali - Mauritania - Maurizio - Niger - Ruanda - Samoa occidentale - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Trinidad e Tobago - Uganda - Zambia

Convenzione-art. 25

ARTICOLO 25. 1. Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. Il Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione definisce le condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione-art. 26

ARTICOLO 26. La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessita' dello sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere le misure necessarie alla realizzazione di un'effettiva cooperazione industriale. La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP ha i seguenti obiettivi: a) promuovere lo sviluppo e la diversificazione dell'industria degli Stati ACP e contribuire a realizzare una migliore ripartizione dell'industria all'interno di ciascuno di essi e tra di loro; b) promuovere nuove relazioni nel settore industriale tra la Comunita', gli Stati membri e gli Stati ACP e segnatamente creare nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie degli Stati membri e quelle degli Stati ACP; c) moltiplicare i legami tra l'industria e gli altri settori economici, con particolare riguardo all'agricoltura; d) facilitare il trasferimento della tecnologia agli Stati ACP e promuovere l'adeguamento di questa tecnologia alle loro condizioni ed esigenze specifiche, sviluppando in particolare le capacita' degli Stati ACP in fatto di ricerca, di adeguamento della tecnologia e di formazione industriale a tutti i livelli; e) promuovere la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sui mercati esteri al fine di aumentare la parte di questi ultimi nel commercio internazionale di tali prodotti; f) favorire la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP e, in particolare, delle piccole e medie imprese industriali allo sviluppo industriale dei medesimi; g) favorire la partecipazione degli operatori economici della Comunita' allo sviluppo industriale degli Stati ACP, ove questi ultimi lo desiderino, in funzione dei loro obiettivi economici e sociali.

Convenzione-art. 27

ARTICOLO 27. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, la Comunita' contribuisce con tutti i mezzi previsti dalla presente Convenzione all'attuazione di programmi, progetti e azioni che le saranno presentati per iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori delle infrastrutture e delle imprese industriali, della formazione, della tecnologia e della ricerca, delle piccole e medie imprese, dell'informazione e della promozione industriali e della cooperazione commerciale.

Convenzione-art. 28

ARTICOLO 28. La Comunita' contribuisce alla creazione e all'estensione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, in particolare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e della formazione industriali.

Convenzione-art. 29

ARTICOLO 29. La Comunita' contribuisce alla creazione e all'espansione, negli Stati ACP, di industrie operanti nei settori della trasformazione delle materie prime e della fabbricazione di prodotti finiti e semilavorati.

Convenzione-art. 30

ARTICOLO 30. A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comunita' contribuisce all'organizzazione ed al finanziamento della formazione di personale degli Stati ACP, a tutti i livelli, in industrie e istituzioni all'interno della Comunita'. Inoltre la Comunita' contribuisce all'organizzazione e allo sviluppo dei mezzi di formazione industriale negli Stati ACP.

Convenzione-art. 31

ARTICOLO 31. Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano nell'accedere alla tecnologia e nell'adeguarla, la Comunita' e' disposta in particolare a quanto segue: a) tenere gli Stati ACP meglio informati in fatto di tecnologia ed aiutarli a scegliere la tecnologia piu' adeguata alle loro esigenze; b) facilitare i contatti e le relazioni degli Stati ACP con le imprese e le istituzioni detentrici di conoscenze tecnologiche appropriate; c) facilitare l'acquisizione a condizioni favorevoli di brevetti e altre proprieta' industriali, per mezzo di operazioni di finanziamento e/o di altre opportune transazioni con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; d) contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo dei mezzi di ricerca industriale negli Stati ACP, con particolare riguardo all'adeguamento della tecnologia disponibile alle condizioni ed alle esigenze di questi Stati.

Convenzione-art. 32

ARTICOLO 32. La Comunita' contribuisce alla creazione ed allo sviluppo di piccole e medie imprese industriali negli Stati ACP mediante azioni di cooperazione finanziaria e tecnica adeguata alle specifiche esigenze de tali imprese e comprendenti in particolare: a) il finanziamento di imprese; b) la creazione di infrastrutture appropriate e di zone industriali; c) la formazione e il perfezionamento professionali; d) la creazione di servizi specializzati di consulenza e di credito. Lo sviluppo di queste imprese deve portare, per quanto possibile, al rafforzamento della complementarieta' tra piccole e medie imprese industriali e al rafforzamento dei loro legami con le grandi imprese industriali.

Convenzione-art. 33

ARTICOLO 33. Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurare ed intensificare lo scambio regolare delle informazioni ed i necessari contatti tra la Comunita' e gli Stati ACP in campo industriale. Scopo di tali azioni puo' essere in particolare: a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione dell'industria e del commercio nella Comunita' e sulle condizioni e possibilita' di sviluppo industriale negli Stati ACP; b) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP; c) eseguire studi e perizie per determinare le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita' allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) contribuire mediante opportune azioni di cooperazione tecnica alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP.

Convenzione-art. 34

ARTICOLO 34. Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente Convenzione, si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunita' sia sugli altri mercati esteri. Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunita' e dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest'ultimi.

Convenzione-art. 35

ARTICOLO 35. 1. E' istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso e' posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori. 2. Il Comitato per la cooperazione industriale: a) vigila sull'applicazione del presente titolo; b) studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP e/o dalla Comunita', e suggerisce soluzioni appropriate; c) orienta, sorveglia e controlla le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale previsto dall'articolo 36 e ne rende conto al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; d) sottopone regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili; e) esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 36

ARTICOLO 36. E' istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti: a) raccogliere e diffondere nella Comunita' e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale; b) fare effettuare, a richiesta della Comunita' e degli Stati ACP, studi sulle possibilita' e potenzialita' di sviluppo industriale degli Stati ACP, tenendo conto della necessita' di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche, e assicurarne il seguito; c) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici, compresi gli istituti di finanziamento, della Comunita' e degli Stati ACP; d) fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale; e) aiutare ad individuare, sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunita' e negli Stati ACP nonche' fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso. Lo statuto e le modalita' di funzionamento del Centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del Comitato degli ambasciatori non appena la presente Convenzione entra in vigore.

Convenzione-art. 37

ARTICOLO 37. I programmi, i progetti e le azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento da parte della Comunita' vengono effettuati in conformita' del titolo IV, tenuto conto delle caratteristiche proprie degli interventi nel settore industriale.

Convenzione-art. 38

ARTICOLO 38. 1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il piu' chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga. Ciascuno di detti Stati adotta altresi' le misure atte a promuovere, nel quadro del presente titolo, una cooperazione efficace con la Comunita' e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorita' di sviluppo dello Stato ACP ospitante. 2. Dal canto loro, la Comunita' e gli Stati membri cercano di adottare misure atto a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.

Convenzione-art. 39

ARTICOLO 39. Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici tra uno Stato ACP o un gruppo di Stati ACP e uno o piu' Stati membri della Comunita' per lo sviluppo di risorse agricole, minerali, energetiche, ed altre risorse specifiche degli Stati ACP, purche' detti accomodamenti siano compatibili con la presente Convenzione. Tali accomodamenti devono essere complementari agli sforzi di industrializzazione e non devono recare pregiudizio all'applicazione del presente titolo.

Convenzione-art. 40

ARTICOLO 40. 1. Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica e' di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP. Suo oggetto e' la realizzazione dei progetti e programmi che recano un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale di tali Stati. 2. Questo sviluppo consiste in particolare nel maggior benessere delle popolazioni, nel miglioramento della situazione economica dello Stato, delle amministrazioni locali e delle imprese, nonche' nella creazione delle strutture e degli strumenti grazie ai quali detti organismi potranno proseguire ed estendere tale miglioramento con mezzi propri. 3. La cooperazione e' complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e si adegua alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato ACP.

Convenzione-art. 41

ARTICOLO 41. 1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, lo stadio di realizzazione degli obiettivi citati all'articolo 40 e i problemi generali risultanti dall'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Esso stabilisce, in base a informazioni assunte dalla Comunita' e dagli Stati ACP, il consuntivo globale delle azioni intraprese in questo quadro dalla Comunita' e da detti Stati. Questo consuntivo considera anche la cooperazione regionale e le misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati. Per quanto riguarda la Comunita', la Commissione presenta al Consiglio dei ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. All'elaborazione della relazione collabora, per le parti di essa che la riguardano, la Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "la Banca". Detta relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'attuazione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario. Da parte loro gli Stati ACP comunicano al Consiglio dei ministri qualsiasi osservazione, informazione e proposta sui problemi pertinenti all'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica nei loro rispettivi territori, nonche' sui problemi generali di tale cooperazione. I lavori relativi al consuntivo annuale della cooperazione finanziaria e tecnica sono preparati dagli esperti della Comunita' e degli Stati ACP responsabili dell'attuazione di tale cooperazione. 2. In base alle informazioni fornite dalla Comunita' e dagli Stati ACP e all'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio dei ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e formula risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono prendere per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Convenzione-art. 42

ARTICOLO 42. Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunita' ammonta a 3.390 milioni di unita' di conto. Questo importo comprende: 1. 3.000 milioni di unita' di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il Fondo", cosi' ripartiti: a) 2.625 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui all'articolo 40, di cui: - 2.100 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni, - 430 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali, - 95 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; b) fino a 375 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui al titolo II, provenienti anch'essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; 2. Fino a 390 milioni di unita' di conto per i fini di cui all'articolo 40, sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, a un abbuono d'interessi del 3 per cento, alle condizioni previste dall'articolo 5 del Protocollo n. 2. L'onere globale degli abbuoni e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

Convenzione-art. 43

ARTICOLO 43. 1. Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati in vista del miglior impiego delle risorse disponibili e secondo il livello di sviluppo e la situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene conto inoltre dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. La scelta definitiva dei modi di finanziamento dei progetti e programmi e' fatta solo in un'opportuna fase del loro esame. 2. Si tiene conto inoltre della natura del progetto o del programma, delle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' del suo prevedibile impatto economico e sociale. In particolare, i progetti di investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e minerario sono finanziati in via prioritaria mediante prestiti della Banca e capitali di rischio.

Convenzione-art. 44

ARTICOLO 44. 1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati congiuntamente, se del caso, piu' modi di finanziamento. 2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunita' puo' assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.

Convenzione-art. 45

ARTICOLO 45. 1. Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato ACP interessato o tramite esso. 2. Quando tali finanziamenti sono concessi tramite lo Stato ACP interessato le condizioni e la procedura della trasmissione dei mezzi finanziari al mutuatario finale tramite il destinatario intermedio sono stabilite di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP interessato in un accordo di finanziamento intermedio. 3. Qualsiasi beneficio spettante al beneficiario intermedio, sia che riceva una sovvenzione sia che riceva un prestito con tasso di interesse o termine di rimborso piu' favorevole del mutuo finale, deve essere da lui utilizzato ai fini e alle condizioni previsti dall'accordo di finanziamento intermedio.

Convenzione-art. 46

ARTICOLO 46. 1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare: - investimenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'industrializzazione, dell'energia, delle miniere, del turismo e dell'infrastruttura economica e sociale; - azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola; - azioni di cooperazione tecnica, specialmente riguardo alla formazione e all'adeguamento o all'innovazione in campo tecnologico; - azioni d'informazione e di promozione industriale; - azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite; - azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali; - microprogetti di sviluppo di base, specialmente in ambiente rurale; 2. La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese concernenti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d'importazione e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e dei programmi.

Convenzione-art. 47

ARTICOLO 47. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale e interregionale. Scopo di tale contributo e': a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse; b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita'; d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati, allo scopo di promuovere il commercio tra gli Stati ACP; e) utilizzare al massimo le risorse e i servizi esistenti negli Stati ACP. 2. A tale scopo, circa il 10 per cento dei mezzi finanziari totali previsti dall'articolo 42 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e' riservato al finanziamento di loro progetti regionali.

Convenzione-art. 48

ARTICOLO 48. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle necessita' degli Stati ACP meno sviluppati, al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilita' offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica. 2. I seguenti Stati ACP possono beneficiare, secondo le rispettive necessita', delle misure speciali adottate in applicazione del presente articolo: - Alto Volta - Botswana - Burundi - Ciad - Repubblica Centrafricana - Dahomey - Etiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Lesotho - Malawi - Mali - Mauritania - Niger - Ruanda - Samoa occidental - Somalia - Sudan - Swaziland - Tanzania - Togo - Tonga - Uganda 3. L'elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri se - uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente Convenzione; - la situazione economica di uno degli Stati ACP cambia in modo radicale e durevole, cosicche' renda l'applicazione di misure speciali necessaria o non piu' giustificata.

Convenzione-art. 49

ARTICOLO 49. 1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi; c) gli organismi misti creati dalla Comunita' e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale, e commerciale. 2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati: a) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo; b) organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni; c) imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 63; d) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi; e) borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Convenzione-art. 50

ARTICOLO 50. 1. La Comunita' e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunita'. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalita' di cui agli articoli 51-57. 2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, e' possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli articoli 51-58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.

Convenzione-art. 51

ARTICOLO 51. 1. L'aiuto della Comunita', che e' complementare agli sforzi propri degli Stati ACP, si inserisce nel quadro dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi cosicche' i progetti attuati con il sostegno finanziario della Comunita' concordano con gli obiettivi e le priorita' stabiliti da detti Stati. 2. L'aiuto comunitario e' programmato con ogni Stato beneficiario, all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, in modo da consentirgli di farsi la piu' chiara idea possibile dell'aiuto che puo' aspettarsi in tale periodo, in particolare del suo importo e delle sue modalita', e degli scopi specifici ai quali tale aiuto puo' servire. Il programma e' stabilito sulla base delle proposte di ciascuno Stato ACP, proposte in cui questi precisa i suoi obiettivi e le sue priorita'. I progetti o i programmi che gia' sono stati individuati a titolo indicativo possono formare oggetto di un calendario di preparazione provvisorio. 3. Questo programma indicativo di aiuto comunitario per ogni Stato ACP e' stabilito di comune accordo dagli organi competenti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Esso e' quindi oggetto, sempre all'inizio del periodo di validita' della presente Convenzione, di uno scambio di vedute tra i rappresentanti della Comunita' e dello Stato ACP interessato. Questo scambio di vedute consente allo Stato ACP di presentare la sua politica di sviluppo e le relative priorita'. 4. I programmi d'aiuto sono sufficientemente duttili da permettere di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione economica dei vari Stati ACP e di qualsiasi modifica delle loro priorita' iniziali. Ciascun programma puo' per conseguenza essere riesaminato durante il periodo di validita' della presente Convenzione, ogniqualvolta la necessita' lo richieda. 5. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti eccezionali di cui all'articolo 59 ne' le misure di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II.

Convenzione-art. 52

ARTICOLO 52. 1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo e' di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati. La Comunita' puo', a richiesta di questi Stati, prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei dossier di progetti o programmi. 2. Via via che sono pronti, questi dossier vengono presentati alla Comunita' dai beneficiari di cui all'articolo 49, paragrafo 1, oppure, con l'accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati, da quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Convenzione-art. 53

ARTICOLO 53. 1. La Comunita' esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP e gli altri eventuali beneficiari. Vengono sistematicamente passati in rassegna i vari aspetti di questi progetti o programmi: aspetti tecnici, sociali, economici commerciali, finanziari, organizzativi e di gestione. 2. Scopo dell'esame e': a) accertare che i progetti o programmi derivano da piani o programmi di sviluppo economico e sociale degli Stati ACP; b) vagliare dal punto di vista economico, per quanto possibile, l'efficacia di ciascun progetto o programma, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e le risorse che vi devono essere investite. In ciascun progetto gli effetti sperati concretano alcuni obiettivi di sviluppo specifici dello Stato o degli Stati ACP interessati. Su queste basi, l'esame permette di accertare, nei limiti del possibile, che le azioni prescelte costituiscono il metodo piu' efficace e piu' proficuo per raggiungere tali obiettivi, tenuto conto delle varie limitazioni proprie di ciascuno Stato ACP; c) accertare che si verificano condizioni tali da assicurare il buon esito e l'attuabilita' dei progetti e dei programmi, ossia: - verificare che i progetti concepiti possono portare ai risultati ricercati e che i mezzi da impiegare sono adeguati alle condizioni e alle risorse dello Stato ACP o della regione interessati; - accertare la disponibilita' effettiva del personale e degli altri mezzi, in particolare di quelli finanziari, necessari al funzionamento e alla manutenzione delle varie realizzazioni e alla copertura delle spese accessorie del progetto. A tal proposito si esamina con particolare attenzione la possibilita' di affidare la gestione del progetto ad agenti o responsabili nazionali.

Convenzione-art. 54

ARTICOLO 54. 1. Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e sono sottoposte agli organi di decisione della Comunita', vengono elaborate in stretta collaborazione dai competenti servizi della Comunita' e da quelli dello Stato o degli Stati ACP interessati. I competenti servizi della Comunita' inviano contemporaneamente alla Comunita' e agli Stati ACP interessati la versione definitiva di ciascuna proposta di finanziamento. 2. Tutti i progetti o programmi ufficialmente presentati da uno o piu' Stati ACP in a' dell'articolo 52 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali progetti o programmi siano stati accolti o meno dai competenti servizi della Comunita'. 3. Se l'organo della Comunita' incaricato di esprimere un parere sui progetti, non emette un parere favorevole su uno di essi, i competenti servizi della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e, in particolare, sull'opportunita' di ripresentare al competente organo della Comunita' il dossier, eventualmente modificato. Prima che tale organo renda il parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunita' ed esporre loro i propri argomenti a favore del progetto. Se il parere definitivo di tale organo non e' favorevole, i competenti servizi della Comunita' procedono a una nuova consultazione dei rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati prima di decidere se il progetto debba essere sottoposto immutato agli organi di decisione della Comunita' o se debba invece essere ritirato o modificato.

Convenzione-art. 55

ARTICOLO 55. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunita'. Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica.

Convenzione-art. 56

ARTICOLO 56. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP. 2. Il paragrafo 1 non osta alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di costruzioni o di produzione industriale o artigianale dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP all'esecuzione di contratti di lavori o di contratti di forniture. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere usati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri o negli Stati ACP. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti finanziati dalla Comunita' deve pero' costituire eccezione e deve essere autorizzata caso per caso dall'organo competente della Comunita', che tiene conto in particolare dell'esigenza d'evitare un aumento eccessivo del costo dei progetti dovuto alle distanze e alle difficolta' di trasporto o ai termini per la consegna. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere autorizzata quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi o partecipa al finanziamento di progetti congiuntamente con altri mutuanti.

Convenzione-art. 57

ARTICOLO 57. 1. Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nelle migliori condizioni, i competenti servizi della Comunita' e dello Stato o degli Stati ACP interessati procedono regolarmente e congiuntamente alla valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti condotti a termine nonche' dello stato materiale delle opere realizzate. Possono essere oggetto di valutazione anche progetti in corso di esecuzione, se cio' e' giustificato dalla loro natura, importanza o difficolta' di attuazione. 2. Le competenti Istituzioni della Comunita' e degli Stati ACP interessati adottano, ciascuna per cio' che la riguarda, le misure che la valutazione rivela essere necessarie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 la Commissione e ciascuno Stato ACP tengono informato di tali misure il Consiglio dei ministri.

Convenzione-art. 58

ARTICOLO 58. 1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari. 2. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2, eccezionalmente e, in particolare, nelle circostanze di cui all'articolo 10 del Protocollo n. 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari.

Convenzione-art. 59

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