LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11
ARTICOLO 59. 1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' causate da calamita' naturali o da circostanze straordinarie comparabili. 2. Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 e' costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo. 3. La dotazione speciale e' inizialmente fissata a 50 milioni di unita' di conto. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente Convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale. L'ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d'applicazione della presente Convenzione non puo' superare 150 milioni di unita' di conto. Alla scadenza della presente Convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono restituiti, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente Convenzione la Comunita' e gli Stati ACP adottano, nell'ambito delle istituzioni miste competenti, misure che permettono di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1. 4. Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili. Essi vengono concessi caso per caso. 5. Gli aiuti eccezionali devono contribuire a, finanziare i mezzi piu' adatti a porre rimedio alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1. Questi mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi nonche' in versamenti di denaro. 6. Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione, oggetto del titolo II. 7. Le modalita' da seguire per l'attribuzione degli aiuti eccezionali, per i pagamenti e per l'attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d'urgenza che verra' stabilita tenendo conto dell'articolo 54.
Convenzione-art. 60
ARTICOLO 60. Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti e ai contratti finanziati dalla Comunita' e' adottato con una decisione del Consiglio dei ministri adottata da quest'ultimo nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione-art. 61
ARTICOLO 61. Qualora uno Stato ACP non ratifichi la presente Convenzione alle condizioni previste dal titolo VII o la denunci in conformita' del medesimo titolo, le Parti contraenti sono tenute ad adeguare gli importi degli aiuti finanziari previsti dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 62
ARTICOLO 62. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordare, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.
Convenzione-art. 63
ARTICOLO 63. Ai sensi della presente Convenzione per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.
Convenzione-art. 64
ARTICOLO 64. A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 62 e 63. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.
Convenzione-art. 65
ARTICOLO 65. Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le Parti contraenti si astengono dall'adottare, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle Parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.
Convenzione-art. 66
ARTICOLO 66. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dall'adottare, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetario e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. Ove tali misure risultassero inevitabili, le si manterrebbe o le si introdurrebbe conformemente alle norme monetarie internazionali e ci si sforzerebbe di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate
Convenzione-art. 67
ARTICOLO 67. Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 42, ciascuno degli Stati ACP si impegna a: - rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 49 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per il regolare ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; - mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunita' nel capitale delle imprese.
Convenzione-art. 68
ARTICOLO 68. A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 65, 66 e 67. Inoltre, esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.
Convenzione-art. 69
ARTICOLO 69. Le istituzioni della presente Convenzione sono il Consiglio dei ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva.
Convenzione-art. 70
ARTICOLO 70. 1. Il Consiglio dei ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra. 2. Ogni membro del Consiglio dei ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei ministri puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.
Convenzione-art. 71
ARTICOLO 71. La presidenza del Consiglio dei ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle comunita' europee e da un membro del Governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
Convenzione-art. 72
ARTICOLO 72. 1. Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
Convenzione-art. 73
ARTICOLO 73. 1. Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. 2. La Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.
Convenzione-art. 74
ARTICOLO 74. 1. Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione. 2. Il Consiglio dei ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente Convenzione e prende le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. 3. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio dei ministri dispone del potere di decisione: le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti, che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. 4. Il Consiglio dei ministri puo' inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime della presente Convenzione. 5. Il Consiglio dei ministri pubblica una relazione annua e ogni informazione che ritenga utile. 6. Il Consiglio dei ministri puo' prendere le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP. 7. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente Convenzione. 8. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, hanno luogo, a richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, consultazioni in seno al Consiglio dei Ministri, alle condizioni previste dal regolamento interno. 9. Il Consiglio dei ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari. 10. A richiesta di una Parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni aventi ripercussioni dirette sulle materie contemplate nella presente Convenzione. 11. Di comune accordo, le Parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.
Convenzione-art. 75
ARTICOLO 75. Ove occorra, il Consiglio dei ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato degli ambasciatori. In tal caso il Comitato degli ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 73.
Convenzione-art. 76
ARTICOLO 76. Il Comitato degli ambasciatori e' composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato ACP, dall'altra.
Convenzione-art. 77
ARTICOLO 77. 1. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo. 2. Il Comitato degli ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo. 3. Il Comitato degli ambasciatori esamina il funzionamento della presente Convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri. 4. Il Comitato degli ambasciatori riferisce al Consiglio dei ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei ministri ogni proposta, risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga necessari od opportuni. 5. Il Comitato degli Ambasciatori sorveglia i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente Convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 78
ARTICOLO 78. La presidenza del Comitato degli ambasciatori e' esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunita' e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP. Il Comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 79
ARTICOLO 79. Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono assicurati su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.
Convenzione-art. 80
ARTICOLO 80. 1. L'Assemblea consultiva, e' composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo, per la Comunita', e di rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. L'Assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno. 3. L'Assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno. 4. Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all'Assemblea consultiva una relazione sull'attivita' svolta. 5. L'Assemblea consultiva puo' creare comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti. 6. L'Assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente Convenzione o ivi contemplate.
Convenzione-art. 81
ARTICOLO 81. 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei ministri. 2. Quando le circostanze lo consentano e a condizione che il Consiglio dei ministri ne sia informato, in modo che ogni parte interessata possa far valere i propri diritti, le Parti contraenti possono ricorrere ad un procedimento di buoni uffici. 3. Qualora il Consiglio dei ministri non abbia potuto dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa puo' comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale e' tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia. Un terzo arbitro e' designato dal Consiglio dei ministri. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Convenzione-art. 82
ARTICOLO 82. Le spese di funzionamento delle Istituzioni previste dalla presente Convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal Protocollo n. 4 allegato alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 83
ARTICOLO 83. I Privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente Convenzione sono definiti nel Protocollo n. 5 allegato alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 84
ARTICOLO 84. I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di, qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 85
ARTICOLO 85. 1. La presente Convenzione si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei cui si applica detto Trattato e ai territori degli Stati ACP. 2. Il titolo I si applica altresi' alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP.
Convenzione-art. 86
ARTICOLO 86. 1. Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente Convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunita'.
Convenzione-art. 87
ARTICOLO 87. 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo I, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e puo' proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che prima della scadenza di questo termine detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l'intenzione di espletare dette procedure al piu' tardi nei sei mesi dopo tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che hanno espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo 1, la presente Convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' delle misure di applicazione della presente Convenzione adottate tra la data d'entrata in vigore dalla medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute, ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 86, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente Convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei ministri. 5. Il regolamento interno delle Istituzioni stabilite dalla Convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle Istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 86. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente Convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' procedere alla ratifica della presente Convenzione.
Convenzione-art. 88
ARTICOLO 88. 1. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'. 2. Il Consiglio dei ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di accessione d'uno Stato a un raggruppamento economico composto da Stati ACP.
Convenzione-art. 89
ARTICOLO 89. 1. La domanda di accessione alla presente Convenzione di un paese o territorio di cui alla Parte IV del Trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei ministri. In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, detto paese accede alla presente Convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati firmatari. 2. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
Convenzione-art. 90
ARTICOLO 90. La domanda di accessione alla presente Convenzione di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei ministri. Lo Stato interessato puo' accedere alla presente Convenzione concludendo un accordo con la Comunita'. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. Tale accordo puo' tuttavia menzionare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. L'accessione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione e alla cooperazione industriale.
Convenzione-art. 91
ARTICOLO 91 La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo 1980. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le Parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, gli Stati ACP, dall'altra. Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.
Convenzione-art. 92
ARTICOLO 92. La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.
Convenzione-art. 93
ARTICOLO 93. I protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.
Convenzione-art. 94
ARTICOLO 94. La presente Convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. FATTO a LOME, addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen of Danmark JENS CHRISTENSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden LAURENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For Radet for De europmiske Faellesskaber, Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, GARRET FITZGERALD FRANCOIS-XAVIER ORTOLI CLAUDE CHEYSSON For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON TAYLOR For the President of the Republic of Botswana GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President de la Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABDOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President du Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique le Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyana S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute-Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya J. G. KIANO For the King of the Kingdom of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the Republic of Malawi D. T. MATENJE Pour le Chef d'Etat el de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale du Mati, Chef de l'Etat, President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majeste' la Reine de l'He Maurice SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLMI Pour le President de la Republique du Niger MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la Republique du Senegal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHARIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the Republic United of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head o State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 1. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP, se trasportati a norma dell'articolo 5: a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o piu' Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n. 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell'articolo 5. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell'articolo 5. 5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) ne' una loro combinazione. 6. I prodotti di cui all'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 2
ARTICOLO 2. Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
Protocollo n. 1-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al piu' elevato dei due tassi, se sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari d'uno Stato ACP, della Comunita' o dei paesi e territori; f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 1-art. 4
ARTICOLO 4. Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 1-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP nella Comunita' o dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessita' di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente Protocollo se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di curi al paragrafo 1 e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita': a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - la descrizione esatta delle merci, - la data dello scarico e del ricarico delle merci o eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate, - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 1-art. 6
ARTICOLO 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello trovasi nell'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello trovasi nell'Allegato VI del presente Protocollo. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando a richiesta del dichiarante di dogana, un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti, esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per il prodotto completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, e il veicolo considerato.
Protocollo n. 1-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso il certificato e' munito di una nota speciale indicante, le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo nel caso in cui puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della Convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese d'esportazione.
Protocollo n. 1-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP d'esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente Protocollo. 2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, devesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 1-art. 9
ARTICOLO 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e compilato secondo la formula il cui modello figura nell'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula e' stampata in una o alcune delle lingue nelle quali e' redatta la Convenzione. Il certificato e' redatto in una di tali lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il certificato deve avere un formato di mm. 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm. in meno e di 8 mm. in piu' per la lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m quadro. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati d'esportazione possono riservare la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Protocollo n. 1-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 1-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci. 2. Quando le merci attraversano territori non appartenenti agli Stati ACP, alla Comunita' o ai paesi e territori il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi.
Protocollo n. 1-art. 12
ARTICOLO 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della Convenzione.
Protocollo n. 1-art. 13
ARTICOLO 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 11, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine.
Protocollo n. 1-art. 14
ARTICOLO 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.
Protocollo n. 1-art. 15
ARTICOLO 15. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatto l'Accordo in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Il formulario EUR. 2 e' costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato di mm. 210 x 148. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore, dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, provvede a unirli alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore provvede ad attaccare solidamente il foglio 1 alla busta e ad inserire il foglio 2 all'interno di essa. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 1-art. 16
ARTICOLO 16. Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente Protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unita' di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 1-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato ACP, da uno Stato membro o da un paese e territorio e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del Protocollo purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' alle autorita' doganali, competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte, b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario della Comunita', c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Comunita', nello stato in cui erano state inviate all'esposizione, d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.
Protocollo n. 1-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo Protocollo l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce, - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EPTERFOLGENDE".
Protocollo n. 1-art. 19
ARTICOLO 19. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".
Protocollo n. 1-art. 20
ARTICOLO 20. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'Allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
Protocollo n. 1-art. 21
ARTICOLO 21. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa, di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato, paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
Protocollo n. 1-art. 22
ARTICOLO 22. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle come sono.
Protocollo n. 1-art. 23
ARTICOLO 23. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP, si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 20.
Protocollo n. 1-art. 24
ARTICOLO 24. Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigono o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 1-art. 25
ARTICOLO 25. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci, EUR. 1 o il foglio 2 del formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2, indicando i motivi di sostanza, o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono, all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro un termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di Cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 1-art. 26
ARTICOLO 26. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei casi previsti dall'articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Protocollo n. 1-art. 27
ARTICOLO 27. Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita' sia degli Stati ACP, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o la installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente Protocollo; lo Stato ACP interessato informa la Comunita' del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga. Il Consiglio dei ministri esamina al piu' presto la richiesta, sulla base d'una relazione del Comitato di cui all'articolo 28, e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda.
Protocollo n. 1-art. 28
ARTICOLO 28. 1. E' istituito un "Comitato di Cooperazione Doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale, in particolare per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri in applicazione dell'articolo 27. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali, rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari responsabili di problemi doganali rappresentanti i raggruppamenti regionali degli Stati ACP.
Protocollo n. 1-art. 29
ARTICOLO 29. Gli allegati al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Protocollo n. 1-art. 30
ARTICOLO 30. La Comunita' e gli Stati ACP, adottano, per quel che li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 31
ARTICOLO 31. 1. Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, nella Comunita' o in uno Stato ACP, si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente Protocollo presentando alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data: a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' doganali dello Stato d'esportazione o b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti di tale Stato o c) un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunita', da una parte, gli Stati africani e malgascio o la Repubblica di Tanzania, la Repubblica di Uganda e la Repubblica del Kenya, dall'altra, o d) un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell'area del Commonwealth, per le merci da importare in Irlanda o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. 2. I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c) possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. Fino al 1 luglio 1977 l'articolo 1, paragrafi 3 e 4, non puo' essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP - da prodotti d'uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria esportati in uno o piu' nuovi Stati membri o - da prodotti d'uno o piu' nuovi Stati membri esportati in uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria, nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 3.
Protocollo n. 1-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 ad articoli 1 e 2. Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono purche' le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6. Nota 2 - ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 4. Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario di uno o piu' Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1. Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco-fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori. Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4. Quando il prodotto ottenuto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5 - ad articolo 1. Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio. Nota 6. L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP, che battono bandiera, d'uno Stato membro o d'uno Stato ACP, che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati che sono Parti della Convenzione o a una societa' avente la sede principale in uno di essi, in cui lo o gli "amministratori", il Presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini dei medesimi, e inoltre il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50 per cento a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi, il cui equipaggio, capitano e ufficiali compresi, e' composto almeno per il 50 per cento di cittadini degli Stati Parti della Convenzione. Nota 7 - ad articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8 - ad articolo 23. Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme d'origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri o nei paesi e territori interessati. Nota 9 - ad articolo 1, paragrafo 3. Per "paesi e territori" ai sensi del presente Protocollo si intendono i paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e all'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati.
Protocollo n. 1-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente Protocollo Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato VI
ALLEGATO VI FORMULARIO EUR. 2 N. A. 000.000 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato VIII
ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONI COMUNI 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente Protocollo il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto d'imbarco a destinazione della Comunita' equivale a un titolo di trasporto unico per i prodotti oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare. 2. I prodotti, esportati dagli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi o territori di cui alla nota esplicativa n. 9, possono essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2. 3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente Protocollo si accettano i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del presente Protocollo la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare le richieste degli Stati ACP di prevedere deroghe a detto Protocollo a favore delle industrie interessate. Si procedera' a questo esame nell'opportuna sede istituzionale subito dopo la firma della Convenzione onde permettere la simultanea entrata in vigore della medesima e delle deroghe. 5. In particolare, si tiene conto caso per caso della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione entrino prodotti originari di paesi in via di sviluppo vicini o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP intrattengono relazioni particolari, purche' sia possibile stabilire una cooperazione amministrativa soddisfacente.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA. ARTICOLO 1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 40 della Convenzione, le Parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati: - incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP; - miglioramento del tenore di vita o del livello socio-culturale delle popolazioni, in particolare di quelle piu' sprovvedute; - instaurazione di relazioni economiche piu' equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi, loro maggior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare; - miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo, in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche; - diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali sia geografiche; - cooperazione regionale fra Stati ACP e, eventualmente, fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.
Protocollo n. 2-art. 2
ARTICOLO 2. Allo scadere della Convenzione, gli stanziamenti sotto forma di capitale di rischio, di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), terzo trattino della Convenzione, che non sono stati impegnati, si aggiungono agli stanziamenti sotto forma di prestiti speciali di cui al secondo trattino della medesima disposizione; gli stanziamenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2 della Convenzione che, destinati al finanziamento di progetti regionali, non sono stati impegnati a tal fine, divengono disponibili per il finanziamento di altri progetti e programmi.
Protocollo n. 2-art. 3
ARTICOLO 3. 1. I prestiti speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti o programmi di generale interesse per lo sviluppo economico e sociale dello Stato o degli Stati ACP sul cui territorio devono essere attuati. 2. Come regola generale, questi progetti sono concessi per una durata di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni, al tasso d'interesse annuo dell'1 per cento.
Protocollo n. 2-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Per favorire la realizzazione di progetti industriali, minerari e turistici che presentano un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunita' puo' accordare contributi sotto forma di capitali di rischio per l'incremento dei fondi propri o assimilati delle imprese di tali paesi, eventualmente mediante l'acquisto di partecipazioni al loro capitale sociale e, piu' in generale, mediante aiuti in quasi capitale. 2. Le partecipazioni della Comunita' al capitale di imprese o istituti pubblici di finanziamento dello sviluppo degli Stati ACP hanno carattere minoritario e temporaneo. Tali operazioni possono essere effettuate congiuntamente a un mutuo della Banca o a un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena se ne ravvisa l'opportunita', esse sono cedute, di preferenza a cittadini od istituti degli Stati ACP. 3. I contributi in quasi-capitale possono assumere la forma: - di prestiti subordinati, il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi hanno luogo soltanto dopo il pagamento degli altri crediti bancari alle condizioni del mercato; - di prestiti condizionali, il cui servizio e rimborso sono esigibili solo quando si siano verificate le condizioni stabilite al momento della concessione del mutuo, con particolare riguardo alle condizioni di attuazione del progetto. Tali condizioni indicano che il progetto ha superato i rischi particolari cui era esposto e ha raggiunto una certa redditivita'. Le condizioni di questi aiuti vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati; il tasso d'interesse puo' raggiungere al massimo quello dei prestiti con abbuoni concessi dalla Banca. 4. I contributi in quasi-capitale sono normalmente concessi ad imprese industriali, minerarie e turistiche nonche' ad istituti di finanziamento dello sviluppo nella misura in cui lo consentono le loro caratteristiche di attivita' e di gestione. Possono ugualmente essere accordati agli Stati ACP per permetter loro di acquistare partecipazioni al capitale d'imprese industriali, minerarie e turistiche se questa operazione si inserisce nel finanziamento di nuovi investimenti produttivi ed e' completata da un altro intervento finanziario della Comunita'.
Protocollo n. 2-art. 5
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)