LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11

Type Legge
Publication 1976-02-03
Ultimo aggiornamento 1976-02-12
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 5. 1. L'esame da parte della Banca della ricevibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle risorse proprie sono effettuati in concertazione con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenuto conto della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati nonche' dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie sono subordinati a condizioni di durata stabilite in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; questo periodo puo' essere al massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito. Questo tasso e' di norma ridotto del 3 per cento mediante un abbuono di interessi salvo che i prestiti siano destinati ad investimenti nel settore petrolifero, ovunque questi siano localizzati, o ad investimenti nel settore minerario, purche' non localizzati in uno degli Stati ACP meno sviluppati elencati all'articolo 48 della Convenzione, o si tratti di prestiti destinati a investimenti localizzati nei paesi che saranno determinati nella prima sessione del Consiglio dei ministri o relativi al settore che saranno ivi determinati. La percentuale dell'abbuono e' tuttavia automaticamente adeguata in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia ne' inferiore al 5 per cento ne' superiore all'8 per cento. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interessi, attualizzato al momento della firma del prestito ad un tasso e secondo modalita' stabiliti dalla Comunita', e' imputato sull'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione; esso viene direttamente versato alla Banca.

Protocollo n. 2-art. 6

ARTICOLO 6. 1. La cooperazione tecnica di cui all'articolo 46 della Convenzione puo' essere o legata agli investimenti o generale. 2. La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare: a) la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo; b) studi tecnici, economici e commerciali, come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti; c) aiuto nella preparazione dei dossier; d) aiuto nell'esecuzione e nella sorveglianza dei lavori; e) aiuto temporaneo per creare, avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature, ivi compresa, se del caso, la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione della realizzazione e delle attrezzature; f) presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare: a) assegnazione di borse di studio, di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP, da realizzare preferibilmente in tali Stati; b) organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati ACP, specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese; c) invio negli Stati ACP, a loro richiesta, di esperti, consulenti, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e periodi limitati; d) fornitura di materiale a scopo di insegnamento, sperimentazione e dimostrazione; e) organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati; f) studi settoriali; g) studi sulle prospettive e sulle possibilita' di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalita'; h) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, lo sviluppo degli scambi tra la Comunita' e tali Stati e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

Protocollo n. 2-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Ai sensi della Convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o piu' Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP, da una parte, e uno o piu' paesi terzi vicini, dall'altra. La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o piu' organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o nei rapporti tra uno o piu' Stati ACP e un'organizzazione regionale. 2. Ai sensi della presente Convenzione sono progetti regionali quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione d'un problema di sviluppo comune a due o piu' paesi mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

Protocollo n. 2-art. 8

ARTICOLO 8. Il campo d'applicazione della cooperazione regionale e interregionale comprende in particolare: a) la ripartizione delle industrie allo scopo di accelerare l'industrializzazione degli Stati ACP, non esclusa la creazione di imprese regionali e interregionali; b) trasporti e comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie navigabili interne, poste e telecomunicazioni; c) produzione di energia e sfruttamento comune delle risorse naturali; d) ricerca e tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale e interregionale; e) allevamento, agricoltura, industria, e promozione dei prodotti di tali settori; f) insegnamento e formazione, non esclusa la creazione di istituti comuni di tecnologia avanzata, nel quadro di programmi di formazione miranti alla piena partecipazione dei cittadini degli Stati ACP allo sviluppo economico; g) cooperazione nel settore dei viaggi e del turismo, non esclusa la creazione o il potenziamento di centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale e internazionale; h) assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attivita' in organismi regionali gia' esistenti.

Protocollo n. 2-art. 9

ARTICOLO 9. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale o interregionale puo' chiedere alla Comunita' di finanziare la parte del progetto che gli compete.

Protocollo n. 2-art. 10

ARTICOLO 10. Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all'articolo 48 della Convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli; tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato. Come norma generale, questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e, nei debiti casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. Tuttavia, prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 11

ARTICOLO 11. 1. A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda particolare attenzione all'applicazione delle seguenti misure di aiuto: a) assistenza tecnica necessaria per individuare, preparare ed attuare loro progetti rientranti nel quadro della programmazione dell'aiuto comunitario; b) azioni di formazione del personale, direttivo o meno, necessario ai servizi di sviluppo economico ed alle amministrazioni tecniche di tali Stati. Questa formazione deve essere strettamente connessa con gli obiettivi pratici fissati dallo Stato interessato e deve essere attuata, per quanto possibile, nel territorio dello stesso. 2. Possono inoltre applicarsi a tali Stati le seguenti misure speciali di aiuto: a) appoggio a ricerche miranti a trovare soluzioni per alcuni problemi specifici di sviluppo economico e sociale; b) appoggio allo sviluppo di piccole e medie imprese e all'attuazione di piccole azioni di sviluppo rurale. 3. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2 della Convenzione, la Comunita' puo' finanziare, in modo temporaneo e decrescente, previo esame delle necessita' e dei mezzi di ciascuno Stato ACP interessato, i costi d'esercizio o gravi riparazioni per realizzazioni da essa finanziate in antecedenza che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato interessato. Questi aiuti sono concessi solo se tali costi d'esercizio o tali riparazioni si rivelano troppo onerosi per lo Stato o gli altri beneficiari.

Protocollo n. 2-art. 12

ARTICOLO 12. Gli Stati ACP meno sviluppati, beneficiano in via prioritaria delle disposizioni miranti a promuovere la cooperazione regionale di cui allo articolo 47 della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 42 della Convenzione, la Comunita' finanzia progetti a favore di piccole e medie imprese, cooperative o amministrazioni locali degli Stati ACP e, nel fare cio', si serve generalmente di organismi finanziari d'interesse pubblico o a partecipazione pubblica specializzati in materia di sviluppo, quali le banche di sviluppo nazionali o regionali approvate dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 2. A tal fine, lo Stato o gli Stati ACP interessati trasmettono alla Comunita': - informazioni sulle capacita' dell'organismo finanziario, sull'evoluzione e sulle prospettive della sua attivita' nel settore considerato e sulle garanzie che puo' offrire, - un programma di promozione delle piccole imprese che indichi, in particolare, la portata e la natura dei progetti, le esigenze di finanziamento, l'esistenza di eventuali promotori e, se del caso, l'assistenza tecnica di cui questi hanno bisogno per la preparazione e la gestione di loro progetti. 3. Quando la Comunita' ha approvato il programma in conformita' dell'articolo 54 della Convenzione, essa apre a favore dell'organismo finanziario approvato una linea di credito alimentata da un opportuno tipo di contributo finanziario. La linea di credito ha un limite massimo di 2 milioni di unita' di conto da utilizzare per un periodo limitato non superiore a 3 anni. Allo scadere di questo periodo, essa puo' essere rinnovata. 4. Le condizioni alle quali viene concesso tale aiuto formano in ogni caso l'oggetto di un accordo tra la Comunita' e l'organismo finanziario. In tale accordo sono stabilite le regole-quadro per l'attuazione dell'aiuto, in particolare per quanto riguarda: - l'importo delle operazioni, che non puo' essere superiore a 200.000 unita' di conto per progetto; - i settori d'intervento; - i criteri cui devono conformarsi i destinatari potenziali dello aiuto; - i criteri e i metodi da seguire nell'esame dei progetti; - le condizioni finanziarie dei prestiti finali. 5. I progetti sono vagliati dall'organismo finanziario. Quest'ultimo decide, sotto la propria responsabilita' finanziaria, in merito a prestiti finali da concedere a condizioni concordanti con quelle praticate per operazioni del genere nello Stato ACP interessato. 6. L'organismo finanziario finanzia i suoi prestiti mobilitando a debita concorrenza la linea di credito. La Comunita' verifica in tale occasione se questi prestiti rientrano nell'accordo previsto al paragrafo 4. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto sia della necessita' di quest'ultimo di coprire le sue spese di gestione, i suoi rischi di cambio e i suoi rischi finanziari sia del costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali. 7. L'organismo finanziario e' comunque responsabile del rimborso alla Comunita' della parte effettivamente mobilitata della linea di credito. Esso presenta ogni anno alla Comunita' una relazione sull'attuazione e sul finanziamento del programma approvato.

Protocollo n. 2-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amministrazioni locali, il Fondo partecipa, a titolo sperimentale, al finanziamento di microprogetti, senza tuttavia pregiudicare i progetti che lo Stato ACP potrebbe includere nel suo programma nazionale di sviluppo finanziato dal Fondo. A tal fine si puo' utilizzare uno stanziamento di 20 milioni di unita' di conto, da prelevare sulle sovvenzioni previste dall'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 2. Al termine del secondo anno d'applicazione della Convenzione il Consiglio dei ministri si pronuncia sul seguito da dare a questo esperimento.

Protocollo n. 2-art. 15

ARTICOLO 15. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria a livello locale; - comportare la partecipazione attiva delle amministrazioni locali. L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 75.000 unita' di conto. 2. I microprogetti sono attuati di massima in ambiente rurale. Tuttavia la Comunita' puo' anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano. Questi progetti comprendono in particolare dighe, pozzi e acquedotti, silos e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, strade vicinali e ponti, centri e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, dispensari, maternita', centri sociali, depositi di merci e locali atti a incoraggiare l'attivita' commerciale e industriale nonche' altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

Protocollo n. 2-art. 16

ARTICOLO 16. Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunita' deve partire da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne trarra' vantaggio. Il finanziamento di microprogetti ha una struttura di massima tripartita e proviene simultaneamente: - dalla collettivita' beneficiaria, sotto forma di un contributo in denaro o in natura adeguato alla sua capacita' contributiva; - dallo Stato ACP, sotto forma d'un contributo finanziario o di attrezzature pubbliche; - dal Fondo. L'amministrazione locale si impegna ad assicurare la manutenzione e il funzionamento di ciascun progetto, se necessario con l'appoggio delle autorita' nazionali.

Protocollo n. 2-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare. Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione, questi programmi vengono sottoposti, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunita' a norma dell'articolo 54 della Convenzione. 2. Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo della Commissione, accordo che, salvo casi particolari, e' considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni.

Protocollo n. 2-art. 18

ARTICOLO 18. 1. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 19, si ha particolar cura di: a) assicurare, che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP; b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica a che ostacoli la partecipazione a parita' di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP; c) incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.

Protocollo n. 2-art. 19

ARTICOLO 19. Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorita' competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta, - la conclusione di contratti i mediante accordo diretto, - l'esecuzione in economia. Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.

Protocollo n. 2-art. 20

ARTICOLO 20. Per favorire la partecipazione delle imprese nazionali all'esecuzione dei contratti finanziati dalla Comunita' mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione: a) quando si tratta di eseguire lavori che, per la loro mole, interessano soprattutto le imprese degli Stati ACP, si organizza una procedura accelerata di bando di gara, con scadenze ravvicinate per il deposito delle offerte. Questa procedura accelerata e' organizzata per gare di appalto il cui importo e' stimato inferiore a 2 milioni di unita' di conto. Essa puo' essere avviata soltanto per appalti di lavori e comporta, per quanto concerne la presentazione delle offerte, scadenze fissate in conformita' della regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato. L'organizzazione d'una procedura accelerata per le gare d'appalto di imporlo inferiore a 2 milioni di unita' di conio non preclude alla Commissione la possibilita' di proporre all'accordo dello autorita' competenti dello Stato ACP una gara d'appalto internazionale quando si tratti di lavori che, per il loro carattere specializzato, possono interessare la concorrenza internazionale; b) quando si tratta di eseguire lavori di importo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, nel confrontare offerte equivalenti peri le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto di una preferenza del 10 per cento a favore delle imprese degli Stati ACP. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale dei medesimi, a condizione che la sede fiscale e l'attivita' principale siano in uno Stato ACP e che una parte significativa del capitale e del personale dirigente sia fornita da uno o piu' Stati ACP; c) quando si tratta di forniture, nel confrontare offerte equivalenti per le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto d'una preferenza del 15 per cento a favore delle imprese manifatturiere degli Stati ACP, industriali o artigianali. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP che conferiscono un margine sufficiente di valore aggiunto.

Protocollo n. 2-art. 21

ARTICOLO 21. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP curano che, in ciascuna operazione, vengano rispettati gli articoli 18, 19 e 20 e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo alle qualifiche attestate dagli offerenti e alle garanzie da essi offerto, alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, al prezzo delle prestazioni, al loro costo d'utilizzo e al loro valore tecnico. Quando, applicando detti criteri, si riconosca che due offerte sono equivalenti, si da' la preferenza all'offerta che consente il maggior impiego possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP. Esse curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo della gara d'appalto. Il risultato delle gare d'appalto e' pubblicato al piu' presto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

Protocollo n. 2-art. 22

ARTICOLO 22. Le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esecuzione dei pubblici appalti finanziati dal Fondo formano oggetto di una regolamentazione comune adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, con decisione presa nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 23

ARTICOLO 23. Le controversie che sorgono tra l'amministrazione di uno Stato ACP e il concessionario o il fornitore in occasione dell'esecuzione d'un appalto finanziato dal Fondo vengono composte mediante arbitrato, secondo un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei ministri con decisione presa al piu' tardi nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Protocollo n. 2-art. 24

ARTICOLO 24. I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara di appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura.

Protocollo n. 2-art. 25

ARTICOLO 25. 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che da' luogo a una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienze e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilita' per la azione prevista. Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare. 2. Qualora, sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto e' assegnato al candidato la cui offerta e' giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

Protocollo n. 2-art. 26

ARTICOLO 26. Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati negoziati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il Delegato".

Protocollo n. 2-art. 27

ARTICOLO 27. La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonche' le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.

Protocollo n. 2-art. 28

ARTICOLO 28. Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell'organico necessario all'esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica: la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese, fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio.

Protocollo n. 2-art. 29

ARTICOLO 29. 1. La Commissione designa l'Ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento. Egli decide gli adattamenti e gli impegni che si rivelassero necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la debita esecuzione dei progetti o programmi approvati. 2. Fatto salvo l'articolo 30, l'Ordinatore principale gestisce i fondi e, a tale titolo, prende impegni, liquida spese, firma mandati di pagamento e tiene la contabilita' degli impegni e dei mandati. 3. L'Ordinatore principale assicura la parita' di condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, procura che non si operino discriminazioni e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico.

Protocollo n. 2-art. 30

ARTICOLO 30. 1. Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un Ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. 2. Oltre ad assumere determinate responsabilita' per la preparazione, la presentazione e l'esame dei progetti, l'Ordinatore nazionale, in stretta cooperazione con il Delegato, indice gare d'appalto, riceve offerte, presiede al loro spoglio, promulga i risultati delle gare d'appalto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Prima di indire una gara, egli ne sottopone il fascicolo all'approvazione della Commissione. 3. Egli trasmette per accordo all'Ordinatore principale il risultato dello spoglio delle offerte ed una proposta di aggiudicazione dell'appalto. 4. Per gli appalti di lavori oggetto d'una procedura accelerata, le decisioni che l'Ordinatore nazionale prende in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate come approvate dalla Commissione dopo un mese dalla loro notifica. 5. Nei limiti dei fondi a lui delegati, l'Ordinatore nazionale procede alla liquidazione delle spese e alla emissione dei mandati. La sua responsabilita' finanziaria resta impegnata fino a quando la Commissione regolarizza le operazioni di cui gli e' affidata l'esecuzione. 6. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informare nel piu' breve tempo il Delegato, l'Ordinatore nazionale decide anche in ordine a quanto segue: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' rispettino il quadro generale del progetto e del contratto, non modifichino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione; c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi; d) cambiamenti di sede per progetti comportanti piu' unita' se cio' e' giustificato da ragioni tecniche o economiche; e) applicazione o remissione delle penalita' di mora; f) atti per la revoca delle cauzioni; g) acquisti di beni sul mercato locale prescindendo dalla loro origine; h) impiego di attrezzature e macchine per cantiere, non originarie degli Stati membri ne' degli Stati associati, di cui non esista una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il Delegato e' pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali, e se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio rende necessaria l'aggiunta di lavori sostanziali.

Protocollo n. 2-art. 31

ARTICOLO 31. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per le risorse del Fondo di cui assicura la gestione, la Commissione e' rappresentata presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale che ne faccia espressa domanda da un Delegato della Commissione europea, riconosciuto dallo Stato ACP, interessato. 2. Qualora uno Stato ACP ne faccia espressa richiesta, il Delegato apporta il suo contributo tecnico alla preparazione e all'esame dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. In questo contesto egli puo' contribuire alla costituzione dei dossier da presentare e partecipare, con un'assistenza tecnica esterna, alla negoziazione dei medesimi, alla ricerca del modo di snellire le procedure da seguire nell'esame dei progetti nonche' all'elaborazione dei capitolati degli oneri e dei fascicoli di gara. 3. Il Delegato informa regolarmente, e in taluni casi previa speciale istruzione della Commissione, le autorita' presso le quali e' delegato circa le attivita' della Comunita' che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP. 4. Il Delegato collabora con le autorita' nazionali nell'esaminare regolarmente lo stato dei progetti portati a termine. Tali esami fanno l'oggetto di relazioni allo Stato ACP interessato. 5. Il Delegato procede ad una valutazione semestrale degli interventi del Fondo nello Stato ACP o nel gruppo regionale presso il quale egli rappresenta la Commissione. I relativi rapporti vengono comunicati dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 6. Il Delegato controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo.

Protocollo n. 2-art. 32

ARTICOLO 32. 1. Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con aiuti non rimborsabili vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui conti del Fondo. 2. Per effettuare pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno Stato ACP sono aperti a nome della Commissione conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 3. Queste funzioni possono essere assunte dalle banche centrali degli Stati ACP o da qualsiasi altro istituto finanziario nazionale pubblico o semipubblico. 4. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP alla scadenza di ciascun pagamento. 5. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati non producono interesse. 6. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica della esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi e della validita' della quietanza a saldo.

Protocollo n. 2-art. 33

ARTICOLO 33. 1. Fatte salve le disposizioni che seguono, i superi di spesa registrati nel corso dell'esecuzione d'un progetto finanziato sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati. 2. Non appena si manifesta il rischio d'un supero di spesa per un progetto, l'Ordinatore nazionale ne informa la Commissione tramite il Delegato e comunica le misure che intende adottare per coprire tale supero, riducendo il progetto o ricorrendo alle risorse nazionali. 3. Se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali, l'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo' adottare, a titolo eccezionale, una decisione d'impegno supplementare e finanziare le spese corrispondenti o con economie realizzate su altri progetti o con l'impiego di mezzi complementari definiti di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai paragrafi 2 e 3, l'Ordinatore nazionale si pronuncia, di concerto con l'Ordinatore principale, sull'assegnazione delle rimanenze provenienti da economie accertate alla chiusura finanziaria dei progetti alla copertura del supero registrato per un altro progetto, purche' il supero non oltrepassi il limite del 15 per cento dell'imporlo totale stanziato per il progetto stesso.

Protocollo n. 2-art. 34

ARTICOLO 34. Le spese finanziarie e amministrative risultanti dalla gestione del Fondo e le spese di controllo dei progetti e programmi sono a carico del Fondo.

Protocollo n. 2-art. 35

ARTICOLO 35. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministri o del Comitato degli ambasciatori quando al loro ordine del giorno sono iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

Protocollo n. 3-art. 1

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP ARTICOLO 1. 1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente Protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Protocollo n. 3-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente Protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della Convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Protocollo n. 3-art. 3

ARTICOLO 3. 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.300 Figi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.600 Giamaica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.300 Guyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.700 Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Maurizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.200 Repubblica Popolare del Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.400 Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Trinidad e Tobago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.000 Uganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.600 Figi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600 Giamaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.800 Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.600 Madagascar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Maurizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.300 Swaziland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.700 Trinidad e Tobago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.200

Protocollo n. 3-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Protocollo n. 3-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Protocollo n. 3-art. 6

ARTICOLO 6. L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.

Protocollo n. 3-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Protocollo n. 3-art. 8

ARTICOLO 8. 1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente Protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle Parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della Convenzione si puo' ricorrere alle Istituzioni create dalla medesima. 2. Se la Convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente Protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente Protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Protocollo n. 3-art. 9

ARTICOLO 9. I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

Protocollo n. 3-art. 10

ARTICOLO 10. Le disposizioni del presente Protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della Convenzione. Dopo tale data, il Protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.

Protocollo n. 3-Allegato

ALLEGATO I prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Protocollo n. 3 sono fissati, per il periodo 1 febbraio 1975-30 giugno 1976 e per i quantitativi menzionati nel Protocollo, a a) 25,53 unita' di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio; b) 31,72 unita' di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco. Questi prezzi valgono per merce non confezionata, allo stadio cif nei porti europei della Comunita' e per zucchero della qualita' tipo, quale e' definita dalla regolamentazione comunitaria.

Protocollo n. 4-art. 1

PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: ARTICOLO 1. Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo n. 4-art. 2

ARTICOLO 2. La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo n. 4-art. 3

ARTICOLO 3. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 81 della Convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretariato, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

Protocollo n. 5-art. 1

PROTOCOLLO N. 5 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della Convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione, Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale, Considerando che il Protocollo relativo alle misure che gli Stati ACP devono adottare per l'applicazione dell'articolo 73 della Convenzione, firmata in data odierna, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati ACP un Consiglio dei ministri ACP, composto dai membri degli Stati ACP del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione, assistito da un Comitato degli ambasciatori ACP composto dai membri degli Stati ACP del Comitato degli ambasciatori istituito dalla stessa Convenzione, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato degli Stati ACP; che detto Protocollo interno riconosce al Consiglio dei ministri ACP la personalita' giuridica, Hanno convenuto le seguenti disposizioni, allegate alla Convenzione: ARTICOLO 1. I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i Rappresentanti delle Istituzioni delle Comunita' europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle Istituzioni della Convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione della Convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri dell'Assemblea consultiva della Convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della presente Convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima e al personale del Centro per lo sviluppo industriale.

Protocollo n. 5-art. 2

ARTICOLO 2. I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causali da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione.

Protocollo n. 5-art. 3

ARTICOLO 3. Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.

Protocollo n. 5-art. 4

ARTICOLO 4. Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Protocollo n. 5-art. 5

ARTICOLO 5. Il Consiglio dei ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal Governo di questo paese.

Protocollo n. 5-art. 6

ARTICOLO 6. Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' economica europea, le Istituzioni della Convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono Parti della Convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle Istituzioni della Convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Protocollo n. 5-art. 7

ARTICOLO 7. Il (I) Segretario (Segretari) e il (i) Segretario (Segretari) aggiunto (i) del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilita' del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Protocollo n. 5-art. 8

ARTICOLO 8. Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Protocollo n. 5-art. 9

ARTICOLO 9. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri ACP, al Governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.

Protocollo n. 5-art. 10

ARTICOLO 10. I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Protocollo n. 5-art. 11

ARTICOLO 11. L'articolo 81 della Convenzione e' applicabile alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

Protocollo n. 6

PROTOCOLLO N. 6 RELATIVO ALLE BANANE La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi qui indicati e adottano le misure necessarie al loro conseguimento: 1) in merito alle esportazioni di banane nella Comunita' nessuno Stato ACP sara' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai mercati e i vantaggi di cui fruisce nei medesimi; 2) uno sforzo comune sara' intrapreso dagli Stati ACP e dalla Comunita' per elaborare e attuare azioni appropriate, in particolare per quanto concerne gli investimenti nelle varie fasi, da quella della produzione al consumo, onde permettere agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, di aumentare le loro esportazioni di banane sui loro mercati comunitari tradizionali; 3) sforzi analoghi saranno intrapresi per consentire agli Stati ACP di stabilirsi in nuovi mercati all'interno della Comunita' e di estendervi le loro esportazioni di banane. Allo scopo di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, viene istituito, immediatamente dopo la firma della Convenzione e senza attendere la creazione delle Istituzioni della medesima, un Gruppo misto permanente incaricato di esaminare costantemente i progressi fatti e di formulare le raccomandazioni che ritenga opportune.

Protocollo n. 7

PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL RUM 1. Fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della voce tariffaria 22.09 CI originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambio tra gli Stati ACP e la Comunita', da un lato, e tra gli altri Stati membri, dall'altro. 2. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 per cento, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 13 per cento, per gli altri mercati della Comunita'. b) Qualora l'applicazione del precedente comma ostacoli lo sviluppo d'una corrente tradizionale di scambio tra gli Stati AGP ed uno Stato membro, la Comunita' adotta misure che consentano di ovviare a tale situazione. c) La Comunita' si impegna a procedere a un nuovo esame della percentuale di incremento annuo fissato nel presente Protocollo ove il consumo del rum negli Stati membri aumentasse notevolmente. d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

Allegato

ALLEGATO DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA 1. La Comunita' si dichiara disposta a promuovere, nel quadro delle azioni di cooperazione industriale, finanziaria e tecnica, lo sviluppo della pesca e delle industrie relative negli Stati ACP che si mostrino a cio' interessati. 2. Gli Stati ACP sono disposti a negoziare con ogni Stato membro accordi bilaterali che assicurino condizioni soddisfacenti per l'esercizio della pesca nelle acque marittime rientranti nella loro giurisdizione. Nel concludere tali accordi gli Stati ACP non operano, a parita' di condizioni, nessuna discriminazione nei confronti degli Stati membri della Comunita' o tra di essi.

Atto Finale

ATTO FINALE I Plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica Francese, del Presidente dell'irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e i Plenipotenziari del Capo di Stato delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, del Presidente della Repubblica del Botswana, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica Unita del Camerun, del Presidente della Repubblica Centrafricana, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica del Dahomey, del Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia, di Sua Maesta' la Regina delle Figi, del Presidente della Repubblica del Gabon, del Presidente della Repubblica del Gambia, del Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana, del Capo di Stato di Grenada, del Presidente della Repubblica di Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, del Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana, del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenya, del Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica di Liberia, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia, del Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo, di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, del Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, del Presidente della Repubblica del Niger, del Capo del Governo Militare Federale della Nigeria, del Presidente della Repubblica del Ruanda, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, del Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo, del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, del Re del Regno dello Swaziland, del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica del Togo, del Capo di Stato di Tonga, del Capo di Stato di Trinidad e Tobago, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, del Capo di Stato della Samoa Occidentale, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica dello Zambia, dall'altra parte, riuniti a Lome', il ventotto febbraio millenovecentosettantacinque, per la firma della Convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti: la Convenzione ACP-CEE di Lome' nonche' i Protocolli e la dichiarazione sotto elencati: Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 2 relativo all'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica Protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP Protocollo n. 4 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni Protocollo n. 5 sui privilegi e sulle immunita' Protocollo n. 6 relativo alle banane Protocollo n. 7 relativo al rum Dichiarazione comune in merito all'esercizio della pesca. I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale: 1. Dichiarazione comune circa la presentazione della Convenzione al GATT (Allegato I) 2. Dichiarazione comune ad articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione (Allegato II) 3. Dichiarazione comune ad articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione (Allegato III) 4. Dichiarazione comune ad articolo 60 della Convenzione (Allegato IV) 5. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato V) 6. Dichiarazione comune ad articolo 89 della Convenzione (Allegato VI) 7. Dichiarazione comune ad articolo 4, paragrafo I del Protocollo n. 2 (Allegato VII) 8. Dichiarazione comune ad articolo 20, lettera c) del Protocollo n. 2 (Allegato VIII) 9. Dichiarazione comune ad articolo 22 del Protocollo n. 2 (Allegato IX) 10. Dichiarazione comune ad articolo 23 del Protocollo n. 2 (Allegato X) 11. Dichiarazione comune ad articolo 26 del Protocollo n. 2 (Allegato XI) 12. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato XII) 13. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al Protocollo n. 3 (Allegato XIII) I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale: 1. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 2 della Convenzione (Allegato XIV) 2. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 3 della Convenzione (Allegato XV) 3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XVI) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'unita' di conto prevista dall'articolo 42 della Convenzione (Allegato XVII) 5. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XVIII) 6. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 4, paragrafo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XIX) 7. Dichiarazione della Comunita' in merito ad eventuali interventi addizionali della Banca europea per gli investimenti nel periodo d'esecuzione della Convezione (Allegato XX) 8. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam (Allegato XXI) 9. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del Protocollo n. 3 Allegato XXII) 10. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXIII) 11. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della Convenzione ACP-CEE di Lome' (Allegato XXIV). In Fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto Finale. FATTO a Lome', addi' ventotto febbraio millenovecentosettantacinque Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Pour Zijne Majestet de Koning der Belgen RENAAT VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Dronningen af Danmark JENS CHRISTENSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland HANS-JURGEN WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise PIERRE ABELIN For the President of Ireland GARRET FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden LAURENS JAN BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland JUDITH HART For Radet for De europmiske Faellesskaber, Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, GARRET FITZGERALD FRANCOIS-XAVIER ORTOLI CLAUDE CHEYSSON For the Head of State of the Bahamas A. R. BRAYNEN For the Head of State of Barbados STANLEY LEON TAYLOR For the President of the Republic of Rotswvana GAOSITWAE KEAGAKWA TIBE CHIEPE Pour le President de la Republique du Burundi GILLES BIMAZUBUTE Pour le President, de le Republique Unie du Cameroun MAIKANO ABBOULAYE Pour le President de la Republique centrafricaine JEAN PAUL MOKODOPO Pour le President de la Republique Populaire du Congo ALFRED RAOUL Pour le President de la Republique de Cote d'Ivoire HENRI KONAN BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey ANDRE' ATCHADE For the President of the Provisional Administrative Military Council, President of the Government of Ethiopia ATO GEBRE KIDAN ALULA For Her Majesty the Queen of Fiji K. K. T. MARA Pour le President de la Republique gabonaise EMILE KASSA MAPSI For the President of the Republic of the Gambia IBRAHIMA MUHAM MADOU GARBA-JAHUMPA For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana FELLI For the Head of State of Grenada DEREK KNIGHT Pour le President de la Republique de Guinee Pour le President dua Conseil d'Etat de la Guinee Bissau Pour le President de la Republique de Guinee equatoriale AGELMASIE NTUMU For the President of the Cooperative Republic of Guyana S. S. RAMPHAL Pour le President de la Republique de Haute-Volta LEONARD KALMOGO For the Head of State of Jamaica. PERCEVAL J. PATTERSON For the President of the Republic of Kenya. J. G. KIANO For the King of the Kingdom, of Lesotho E. R. SEKHONYANA For the President of, the Republic of Liberia FRANKLIN NEAL For the President of the RepubliC of Malawi D.T.MATENJE Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la Republique malgache JULES RAZAFIMBAHINY Pour le President du Comite' Militaire de Liberation Nationale du Mali, Chez de l'Etat President du Gouvernement CHARLES SAMBA CISSOKHO Pour Sa Majeste' la Reine de l'Ile Maurice SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM Pour le President de la Republique islamique de Mauritanie SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH Pour le President de la Republique du Niger MOUMOUNI D'JERMAKOYE ADAMOU For the Head of the Federal Military Government of Nigeria GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE Pour le President de la Republique rwandaise NDUHUNGIREHE Pour le President de la Republique du Senegal BABACAR BA For the President of the Republic of Sierra Leone FRANCIS M. MINAH For the President of the Somali Democratic Republic, President of the Supreme Revolutionary Council JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI For the President of the Democratic Republic of the Sudan SHARIF EL KHATIM For the King of the Kingdom of Swaziland SIMON SISHAYI NXUMALO For the President of the United Republic of Tanzania DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA Pour le President de la Republique du Tchad NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI Pour le President de la Republique togolaise BENISSAN TETE-TEVI For the Head of State of Tonga TUPOUTOA For the Head of State of Trinidad and Tobago CUTHBERT JOSEPH For the President of the Republic of Uganda EDWARD ATHIYO For the Head of State of Western Samoa FALESA P. S. SAILI Pour le President de la Republique du Zaire KANYINDA TSHIMPUMPU For the President of the Republic of Zambia RAJAH KUNDA

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE AL GATT Le Parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della Convenzione.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 DELLA CONVENZIONE. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione la Comunita', allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, e' disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione. Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilita' di esportazione nella Comunita' o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o piu' Stati ACP.

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 59, PARAGRAFO 6 DELLA CONVENZIONE. Possono invece rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione gli altri effetti nefasti delle calamita' naturali o analoghe circostanze straordinarie, in particolare le gravi difficolta' economiche risultanti da un decremento della produzione destinata al mercato nazionale e la ricostituzione del potenziale produttivo, compreso quello destinato all'esportazione.

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 60 DELLA CONVENZIONE. Finche' non si applichera' la decisione di cui all'articolo 60 della Convenzione continuera' ad essere applicato il regime vigente al 31 dicembre 1975 negli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, e gli altri Stati ACP applicheranno alla Comunita' le disposizioni piu' favorevoli da essi applicati alle organizzazioni internazionali.

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO ALLA RAPPRESENTANZA DEI RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI REGIONALI. Il Consiglio dei ministri adotta le misure che permettano alla Comunita' dell'Africa orientate e alla Comunita' dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei ministri e al Comitato degli ambasciatori in qualita' di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI DICHIARAZIONE COMUNE, AD ARTICOLO 89 DELLA CONVENZIONE. La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla Convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunita' proseguano in tale forma.

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2. Per progetti industriali si intendono anche progetti di trasformazione di prodotti agricoli e progetti forestali di carattere industriale, escludendo pero' piantagioni e rimboschimenti.

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 20, LETTERA C) DEL PROTOCOLLO N. 2. Per valutare il margine sufficiente di valore aggiunto conferito ai prodotti le autorita' competenti, quando si pronunciano sulle gare d'appalto, si riferiscono alle norme per l'origine adottate nella Convenzione.

Allegati-Allegato IX

ALLEGATO IX DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 22 DEL PROTOCOLLO N. 2. Fino all'applicazione della decisione di cui all'articolo 22 del Protocollo n. 2, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinate: per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975; per gli altri Stati ACP, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.

Allegati-Allegato X

ALLEGATO X DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 23 DEL PROTOCOLLO N. 2. A titolo transitorio e in attesa dell'applicazione della decisione di cui all'articolo 23 del Protocollo n. 2 tutte le controversie sono definitivamente composte secondo le norme di conciliazione e d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

Allegati-Allegato XI

ALLEGATO XI DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 26 DEL PROTOCOLLO N. 2. a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del Protocollo n. 2 l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo e' disciplinata: per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo; per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali. b) La Comunita' e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel piu' breve tempo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.

Allegati-Allegato XII

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