LEGGE 28 aprile 1976, n. 424
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967: a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale; c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche, con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo; d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica; e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti; g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e 14 degli atti stessi.
Art. 3
Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione di detti atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.
Art. 4
La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale ed alle unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
A decorrere dal 1 gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attivita' delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si fara' fronte, per l'anno 1975: quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975; quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE MORO - RUMOR - BONIFACIO - COLOMBO - STAMMATI - MARCORA - DONAT-CATTIN - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE' INTELLECTUELLE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Testo ufficiale italiano, stabilito in virtu' dell'articolo 20.2 CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE firmata a STOCCOLMA il 14 luglio 1967 Le Parti Contraenti, animate dal desiderio di contribuite a una migliore comprensione e collaborazione tra gli Stati, nel loro interesse reciproco e nel rispetto della loro sovranita' ed eguaglianza, desiderose, per incoraggiare l'attivita' creativa, di promuovere la protezione della proprieta' intellettuale nel mondo, desiderose d'ammodernare e rendere piu' funzionale l'amministrazione delle Unioni istituite nei campi della protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche, pur rispettando pienamente l'autonomia di ciascuna di queste Unioni, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Istituzione dell'organizzazione Con la presente Convenzione e' istituita l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per: i) "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (OMPI); ii) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale; iii) "Convenzione di Parigi", la Convenzione per la protezione della proprieta' industriale, firmata il 20 marzo 1883, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti; iv) "Convenzione di Berna", la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 1886, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti; v) "Unione di Parigi, l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi; vi) "Unione di Berna", l'Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna; vii) "Unioni", l'Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla medesima, l'Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a promuovere la protezione della proprieta' intellettuale la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione giusta l'articolo 4 iii); viii) "proprieta' intellettuale", i diritti relativi: - alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, - alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, - alle invenzioni in tutti i campi dell'attivita' umana, - alle scoperte scientifiche, - ai disegni e modelli industriali, - ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, - alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all'attivita' intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Scopo dell'Organizzazione L'Organizzazione si propone: i) di promuovere la protezione della proprieta' intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale, ii) di realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Funzioni Al fine di conseguire lo scopo definito nell'articolo 3, l'Organizzazione, mediante i suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione: i) si adopera a promuovere l'adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprieta' intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo; ii) cura i servizi amministrativi dell'Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla medesima e dell'Unione di Berna; iii) puo' accettare di assumere l'amministrazione relativa all'attuazione di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprieta' intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione; iv) incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della proprieta' intellettuale; v) offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un'assistenza tecnico-giuridica nel campo della proprieta' intellettuale; vi) riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprieta' intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i risultati; vii) cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprieta' intellettuale e, se e' il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime; viii) prende ogni altro opportuno provvedimento.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Membri 1. Puo' diventare membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni definite nell'articolo 2 vii). 2. Puo' parimente diventare Membro dell'Organizzazione qualsiasi Stato che non sia membro di una Unione, purche': i) sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate connesse alla medesima o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o partecipi allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, oppure ii) sia invitato dall'Assemblea generale a partecipare alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Assemblea generale 1. a) E' istituita un'Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni. b) Il Governo di ogni Stato membro e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. L'Assemblea generale: i) nomina il Direttore generale su proposta del Comitato di coordinamento; ii) esamina e approva le relazioni del Direttore generale concernenti l'Organizzazione e gli impartisce le necessarie direttive; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive; v) adotta il bilancio preventivo triennale delle spese comuni alle Unioni; v) approva le disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'articolo 4 iii); vi) adotta il regolamento finanziario dell'Organizzazione; vii) determina le lingue di lavoro della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite; viii) invita a partecipare alla presente Convenzione gli Stati contemplati nell'articolo 5.2 ii); ix) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione. 3. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di una o piu' Unioni, dispone di un voto nell'Assemblea generale. b) La meta' degli Stati membri dell'Assemblea generale costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell'Assemblea generale, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell'Assemblea generale che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dei commi e) ed f), l'Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'accettazione delle disposizioni per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali contemplati nell'articolo 4, iii) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. f) L'approvazione di un accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite richiede la maggioranza dei nove decimi dei voti espressi. g) La nomina del Direttore generale (alinea 2, i), l'approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per l'amministrazione relativa all'attuazione degli impegni internazionali (alinea 2, v) e il trasferimento della sede (articolo 10) richiedono la maggioranza prevista, non solo nell'Assemblea generale, bensi' anche nell'Assemblea dell'Unione di Parigi e nell'Assemblea dell'Unione di Berna. h) L'astensione non e' considerata voto. i) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4. a) L'Assemblea generale si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria; essa e' convocata dal Direttore generale. b) L'Assemblea generale e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di coordinamento o d'un quarto degli Stati membri dell'Assemblea generale. c) Le riunioni hanno luogo nella sede dell'Organizzazione. 5. Gli Stati partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea generale come osservatori. 6. L'Assemblea generale stabilisce il suo regolamento interno.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Conferenza 1. a) E' istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni. b) Il Governo di ogni Stato e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. La Conferenza: i) discute le questioni d'interesse generale nel campo della proprieta' intellettuale e puo' adottare raccomandazioni concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l'autonomia delle Unioni; ii) adotta il bilancio preventivo triennale della Conferenza; iii) stabilisce, nei limiti di detto preventivo, il programma triennale d'assistenza tecnicogiuridica; iv) adotta le modificazioni alla presente Convenzione secondo la procedura definita nell'articolo 17; v) decide quali Stati non membri dell'Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; vi) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione. 3. a) Ogni Stato membro dispone di un voto nella Conferenza. b) Un terzo degli Stati membri costituisce il quorum. c) Riservate le disposizioni dell'articolo 17, la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. d) L'ammontare dei contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni e' stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto d'intervenire. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4. a) La Conferenza e' convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale. b) La Conferenza e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta della maggioranza degli Stati membri. 5. La Conferenza stabilisce il suo regolamento interno.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Comitato di coordinamento 1. a) E' istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Parigi, del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna o di entrambi. Tuttavia, se uno di questi Comitati esecutivi comprende piu' di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea che l'ha eletto, il detto Comitato designa, fra i suoi membri, gli Stati che diverranno membri del Comitato di coordinamento in modo tale che il loro numero non ecceda il succitato quarto, restando inteso che il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede non va preso in considerazione per il calcolo di questo quarto. b) Il Governo di ogni Stato membro del Comitato di coordinamento e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Allorche' il Comitato di coordinamento esamina sia delle questioni interessanti direttamente il programma o il preventivo della Conferenza e il suo ordine del giorno, sia delle proposte di modificazioni della presente Convenzione, suscettibili d'influire sui diritti od obblighi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, un quarto di questi Stati interviene alle riunioni del Comitato di coordinamento con i medesimi diritti dei membri di questo Comitato. La Conferenza elegge ad ogni sessione ordinaria gli Stati che devono intervenire a tali riunioni. d) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. Se le altre Unioni amministrate dall'Organizzazione desiderano essere rappresentate come tali in seno al Comitato di coordinamento, i loro rappresentanti devono venir designati fra gli Stati membri del Comitato di coordinamento. 3. Il Comitato di coordinamento: i) da' parere agli organi delle Unioni, all'Assemblea generale, alla Conferenza e al Direttore generale su tutte le questioni amministrative e finanziarie e su qualsiasi altra questione d'interesse comune sia a due o piu' Unioni, sia a una o piu' Unioni e all'Organizzazione, in particolare sul preventivo delle spese comuni alle Unioni; ii) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea generale; iii) prepara il progetto d'ordine del giorno e i progetti di programma e di preventivo della Conferenza; iv) si pronuncia, in base al preventivo triennale delle spese comuni delle Unioni e al preventivo triennale della Conferenza, come pure in base al programma triennale d'assistenza tecnico-giuridica, su i preventivi e i programmi annuali corrispondenti. v) allo scadere delle funzioni del Direttore Generale, o qualora l'ufficio divenga vacante, propone un candidato all'Assemblea generale; se l'Assemblea generale non nomina il candidato presentato, il Comitato di coordinamento ne presenta un secondo e la procedura continua fino a che l'Assemblea abbia nominato un candidato; vi) qualora l'ufficio di Direttore generale divenga vacante tra una sessione e l'altra dell'Assemblea generale, nomina un Direttore generale interinale per il periodo precedente l'entrata in funzione del nuovo Direttore generale; vii) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione. 4. a) Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria; esso e' convocato dal Direttore generale, di regola presso la sede dell'Organizzazione. b) Il Comitato di coordinamento e' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 5. a) Ciascuno Stato, sia esso membro di uno solo o dei due Comitati esecutivi menzionati nell'alinea 1, a), dispone di un unico voto nel Comitato di coordinamento. b) La meta' dei membri del Comitato di coordinamento costituisce il quorum. c) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 6. a) Il Comitato di coordinamento esprime i suoi pareri e prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. L'astensione non e' considerata voto. b) Nonostante il raggiungimento della maggioranza semplice, ogni membro del Comitato di coordinamento puo', immediatamente dopo il voto, domandare che si proceda a un computo speciale dei voti nel modo seguente: si compilano due liste sulle quali figurano rispettivamente i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Parigi e i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell'Unione di Berna; il voto di ciascuno Stato viene iscritto a fianco del suo nome su ciascuna delle liste in cui appare. Ove questo computo speciale indichi che la maggioranza semplice non e' ottenuta in entrambe le liste, la proposta oggetto del voto non e' considerata adottata. 7. Ogni Stato membro dell'Organizzazione che non sia membro del Comitato di coordinamento puo' essere rappresentato alle riunioni di quest'ultimo da osservatori che partecipano alle deliberazioni ma senza diritto di voto. 8. Il Comitato di coordinamento stabilisce il suo regolamento interno.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Ufficio internazionale 1. L'Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell'Organizzazione. 2. L'Ufficio internazionale e' diretto dal Direttore generale assistito da due o piu' Vicedirettori generali. 3. Il Direttore generale e' nominato per un periodo determinato della durata minima di sei anni. La sua nomina puo' essere rinnovata per periodi determinati. La durata del primo periodo e quella degli eventuali periodi seguenti, come pure tutte le altre condizioni di nomina, sono stabilite dall'Assemblea generale. 4. a) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione. b) Egli rappresenta l'Organizzazione. c) Egli rende conto all'Assemblea generale e si conforma alle sue direttive per quanto concerne gli affari interni ed esterni dell'Organizzazione. 5. Il Direttore generale prepara i progetti del bilancio preventivo e del programma, e le relazioni periodiche d'attivita'. Egli li trasmette ai Governi degli Stati interessati e agli organi competenti delle Unioni e dell'Organizzazione. 6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea generale, della Conferenza, del Comitato di coordinamento e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 7. Il Direttore generale nomina il personale necessario al buon andamento dell'Ufficio internazionale. Egli nomina i Vicedirettori generali, previa approvazione del Comitato di coordinamento. Le condizioni d'impiego sono fissate dallo Statuto del personale che deve essere approvato dal Comitato di coordinamento, su proposta del Direttore generale. La considerazione preminente nel reclutamento e nella determinazione delle condizioni d'impiego deve essere la necessita' di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza e integrita'. Sara' data la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico piu' esteso possibile. 8. Le funzioni del Direttore generale e dei membri del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento dei loro doveri, questi funzionari non solleciteranno ne' riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun'altra autorita' estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Sede 1. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Ginevra. 2. Il suo trasferimento puo' essere deciso alle condizioni previste nell'articolo 6.3, d) e g).
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Finanze 1. L'Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni alle Unioni e quello della Conferenza. 2. a) Il bilancio preventivo delle spese comuni alle Unioni contiene le previsioni di spese interessanti piu' Unioni. b) Questo bilancio e' finanziato dalle risorse seguenti: i) i contributi delle Unioni, restando inteso che l'ammontare del contributo di ciascuna Unione va stabilito dall'Assemblea rispettiva, tenuto conto della misura in cui le spese comuni sono fatte nell'interesse di detta Unione; ii) le tasse e somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale che non sono direttamente in rapporto con una delle Unioni o che non sono riscosse per i servigi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale che non concernono direttamente una delle Unioni, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l'Organizzazione fruisce, eccettuati quelli contemplati nell'alinea 3, b) iv); v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi dell'Organizzazione. 3. a) Il bilancio preventivo della Conferenza contiene le previsioni delle spese per le sessioni della Conferenza e per il programma d'assistenza tecnico-giuridica. b) Questo bilancio e' finanziato dalle risorse seguenti: i) i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni; ii) le somme eventualmente messe a disposizione di questo bilancio dalle Unioni, restando inteso che l'ammontare della somma stanziata da ciascuna Unione e' stabilita dalla rispettiva Assemblea e che ciascuna Unione ha facolta' di non contribuire a questo bilancio; iii) le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l'Organizzazione fruisce per gli scopi contemplati nel comma a). 4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio della Conferenza, gli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, si ripartiscono in tre classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unita': Classe A................... 10 Classe B................... 3 Classe C................... 1 b) Ciascuno di questi Stati, al momento in cui compie uno degli atti previsti nell'articolo 14.1, indica in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facolta' di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare alla Conferenza in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prendera' effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione. c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno di questi Stati e il totale dei contributi al bilancio della Conferenza pagati da questi Stati e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui lo Stato e' collocato e il numero totale di unita' dell'insieme degli Stati. d) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. e) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5. Lo Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi tenuto conto delle disposizioni del presente articolo, come pure lo Stato partecipe della presente Convenzione e membro di una delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi come membro della medesima, non puo' esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Organizzazione di cui e' membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Stato puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo fintanto che quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. 6. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale nel settore dell'assistenza tecnico-giuridica e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto al Comitato di coordinamento. 7. L'Organizzazione puo', con l'approvazione del Comitato di coordinamento, ricevere doni, lasciti e sovvenzioni provenienti direttamente da governi, da enti pubblici o privati, da associazioni o da persone fisiche. 8. a) L'Organizzazione possiede un fondo di cassa, costituito mediante un pagamento unico effettuato dalle Unioni e da ogni Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di una delle Unioni. Se il fondo diviene insufficiente, se ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento unico di ciascuna Unione e la sua partecipazione eventuale ad un aumento sono decisi dalla sua Assemblea. c) L'ammontare del pagamento unico di ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni e la sua partecipazione ad un aumento sono proporzionali al contributo annuale di questo Stato per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e deciso. La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dalla Conferenza, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento. 9. a) L'accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, lo Stato dispone ex officio d'un seggio in seno al Comitato di coordinamento. b) Lo Stato contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni, mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 10. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Stati membri oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea generale.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Capacita' giuridica; privilegi e immunita' 1. L'Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro e conformemente alle leggi del medesimo, della capacita' giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni. 2. L'Organizzazione conclude un accordo di sede con la Confederazione Svizzera, e successivamente, con qualsiasi altro Stato ove la sede fosse trasferita. 3. L'Organizzazione puo' concludere accordi bilaterali o multilaterali con gli altri Stati membri onde procurare per se', per i suoi funzionari e per i rappresentanti di tutti gli Stati membri, il godimento dei privilegi e delle immunita' necessari a conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni. 4. Il Direttore generale negozia e, previa approvazione del Comitato di coordinamento, conclude e firma in nome dell'Organizzazione gli accordi contemplati negli alinea 2 e 3.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Relazioni con altre organizzazioni 1. L'Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce relazioni di lavoro e coopera con altre organizzazioni intergovernative. Qualsiasi accordo generale, con esse stipulato a tale scopo, e' concluso dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento. 2. L'Organizzazione puo' prendere, per le questioni di sua competenza, le opportune disposizioni sia per la consultazione delle organizzazioni internazionali non governative e, salvo il consenso dei Governi interessati, delle organizzazioni nazionali governative o non governative, sia per la cooperazione con le dette organizzazioni. Tali disposizioni sono prese dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Modalita' di accessione alla Convenzione 1. Gli Stati contemplati nell'articolo 5 possono diventare partecipi della presente Convenzione e membri dell'Organizzazione mediante: i) la loro firma senza riserva di ratifica, o ii) la loro firma con riserva di ratifica e susseguente deposito dello strumento di ratifica, o iii) il deposito d'uno strumento d'adesione. 2. Per divenire partecipi della presente Convenzione, nonostante qualsiasi diversa disposizione della stessa, uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi, alla Convenzione di Berna, o a entrambe, deve accedere simultaneamente o aver gia' acceduto, mediante ratifica o adesione, sia all'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell'articolo 20.1, b) i) di detto Atto, sia all'Atto di Stoccolma della Convenzione di Berna nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell'articolo 28.1, b) i) di detto Atto. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore Generale.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Entrata in vigore della Convenzione 1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che dieci Stati membri dell'Unione di Parigi e sette Stati membri dell'Unione di Berna abbiano compiuto uno degli atti previsti nell'articolo 14.1, restando inteso che ciascuno Stato membro delle due Unioni viene contato nei due gruppi. A questa data, la presente Convenzione entra in vigore anche nei riguardi degli Stati che, non essendo membri di nessuna delle Unioni, hanno compiuto, al piu' tardi tre mesi prima di detta data, uno degli atti previsti nell'articolo 14.1. 2. Per quanto riguarda ogni altro Stato, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato ha compiuto uno degli atti previsti nell'articolo 14.1.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Riserve Nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Modificazioni 1. Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate da ogni Stato membro, dal Comitato di coordinamento o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte agli Stati membri almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della Conferenza. 2. Le modificazioni sono adottate dalla Conferenza. Se si tratta di modificazioni suscettibili d'influire sui diritti ed obblighi di Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di alcuna Unione, questi Stati prendono pure parte allo scrutinio. Solo gli Stati partecipi della presente Convenzione e membri di almeno una delle Unioni sono abilitati a votare sulle proposte relative ad altre modificazioni. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza semplice dei voti espressi, restando inteso che la Conferenza vota unicamente su proposte di modificazione gia' accettate dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e dall'Assemblea dell'Unione di Berna secondo le regole applicabili, in ciascuna di esse, alla modificazione delle disposizioni amministrative delle loro rispettive Convenzioni. 3. Ogni modificazione entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Organizzazione e avevano il diritto di voto sulla modificazione proposta ai sensi dell'alinea 2, al momento in cui la modificazione e' stata adottata dalla Conferenza. Una modificazione in tal modo accettata vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Organizzazione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi; tuttavia, qualunque modificazione aumentante gli obblighi finanziari degli Stati membri vincola solo quelli che hanno notificato di accettarla.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 1. Ogni Stato membro puo' denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al Direttore generale. 2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Notificazioni Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri: i) la data d'entrata in vigore della Convenzione; ii) le firme e i depositi di strumenti di ratifica o di adesione; iii) le accettazioni di modificazioni della presente Convenzione e la data in cui queste modificazioni entrano in vigore; iv) le denunce della presente Convenzione.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Disposizioni protocollari 1. a) La presente Convenzione e' firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa e' depositata presso il Governo della Svezia. b) La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968. 2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare. 3. Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie del testo firmato della Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia. 4. Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Clausole transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' industriale, letteraria e artistica (denominati anche Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale BIRPI) o al loro Direttore. 2. a) Gli Stati membri di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della presente Convenzione, possono durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare, se lo desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato che intende valersi di questa facolta' deposita a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri dell'Assemblea generale e della Conferenza fino allo scadere del detto periodo. b) Allo scadere del periodo di cinque anni, questi Stati non hanno piu' diritto di voto ne' all'Assemblea generale ne' alla Conferenza ne' al Comitato di coordinamento. c) Non appena divengono partecipi della presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare il diritto di voto. 3. a) Fintanto che tutti gli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna non siano divenuti partecipi della presente Convenzione, l'Ufficio internazionale e il Direttore generale svolgono inoltre le funzioni spettanti sia agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' industriale, letteraria e artistica sia al loro Direttore. b) Durante il periodo transitorio previsto nel comma a), il personale in funzione presso i suddetti Uffici all'entrata in vigore della presente Convenzione e' considerato in funzione pure presso l'Ufficio internazionale. 4. a) Allorche' tutti gli Stati membri dell'Unione di Parigi saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione. b) Allorche' tutti gli Stati membri dell'Unione di Berna saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Convention
CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE' INDUSTRIELLE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Testo ufficiale italiano, stabilito in virtu' dell'articolo 29.1 b) CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE del 20 marzo 1883, riveduta a BRUXELLES il 14 dicembre 1900, a WASHINGTON il 2 giugno 1911, all'AJA il 6 novembre 1925, a LONDRA il 2 giugno 1934, a LISBONA il 31 ottobre 1958 e a STOCCOLMA il 14 luglio 1967 Articolo 1 Istituzione dell'Unione; settore della proprieta industriale (1) 1. I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprieta' industriale. 2. La protezione della proprieta' industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilita', i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonche' la repressione della concorrenza sleale. 3. La proprieta' industriale s'intende nel significato piu' largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine. 4. Tra i brevetti d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione, come: brevetti d'importazione, brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati completivi, ecc. ------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Trattamento nazionale per i cittadini dei Paesi dell'Unione 1. I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprieta' industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando pero' impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreche' siano adempiute le condizioni e le formalita' imposte agli stessi nazionali. 2. Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove e' domandata la protezione potra' essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprieta' industriale. 3. Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun Paese appartenente all'Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all'elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprieta' industriale.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell'Unione Sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi non partecipi dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 A) a I) Brevetti, modelli d'utilita', disegni e modelli industriali, marchi, certificati d'autore d'invenzione: diritto di priorita'. - G) Brevetti: divisione della domanda A) 1. Chiunque avra' regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilita', di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godra', per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorita' entro i termini sotto indicati. 2. Riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtu' della legislazione nazionale di ciascun Paese dell'Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell'Unione. 3. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda e' stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. B) Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri Paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potra' essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, ne' alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorita', sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun Paese dell'Unione. C) 1. I termini di priorita' sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilita', di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio. 2. Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non e' compreso nel termine. 3. Se l'ultimo giorno del termine e' un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l'Ufficio non e' aperto per ricevere il deposito delle domande nel Paese ove la protezione e' richiesta, il termine sara' prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. 4. Deve essere considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorrera' il termine di priorita', una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del comma 2 suddetto, depositata nello stesso Paese dell'Unione, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, ne' aver servito di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. La domanda anteriore non potra' piu' servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. D) 1. Chiunque vorra' valersi della priorita' di un deposito anteriore dovra' fare una dichiarazione indicante la data e il Paese di tale deposito. Ciascun Paese stabilira' in quale momento, a piu' tardi, questa dichiarazione dovra' essere effettuata. 2. Tali indicazioni saranno menzionate nelle pubblicazioni eseguite a cura dell'Amministrazione competente, in modo particolare sui brevetti e sulle relative descrizioni. 3. I Paesi dell'Unione potranno esigere da chi fa una dichiarazione di priorita' la produzione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc.) depositata anteriormente. La copia, autenticata dall'Amministrazione che avra' ricevuto la predetta domanda, sara' esentata da qualsiasi legalizzazione e potra' in ogni caso essere depositata, esente da spese, in qualunque momento nel termine di tre mesi a partire dal deposito della domanda ulteriore. Si potra' richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data di deposito rilasciato da detta Amministrazione e da una traduzione. 4. Altre formalita' non potranno essere richieste per la dichiarazione della priorita' al momento del deposito della domanda. Ciascun Paese dell'Unione stabilira' le conseguenze dell'omissione delle formalita' previste dal presente articolo, senza che tali conseguenze possano andare oltre la perdita del diritto di priorita'. 5. Altre giustificazioni potranno essere richieste successivamente. Chi si avvale della priorita' di un deposito anteriore sara' tenuto a indicare il numero di detto deposito; tale indicazione sara' pubblicata nei modi previsti dal precedente comma 2. E) 1. Quando un disegno o modello industriale sia stato depositato in un Paese in virtu' di un diritto di priorita' basato sul deposito di un modello di utilita', il termine di priorita' sara' quello fissato per i disegni o modelli industriali. 2. E', inoltre, consentito di depositare in un Paese un modello di utilita' in virtu' di un diritto di priorita' basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa. F) Nessun Paese dell'Unione potra' rifiutare una priorita' o una domanda di brevetto per il motivo che il depositante rivendica priorita' multiple, anche se provenienti da Paesi diversi, o perche' la domanda che rivendica una o piu' priorita' contiene uno o piu' elementi che non erano compresi nella o nelle domande di cui la priorita' e' rivendicata, a condizione che, nei due casi, vi sia unita' d'invenzione secondo la legge del Paese. Per quanto riguarda gli elementi non compresi nella o nelle domande di cui la priorita' e' rivendicata, il deposito della domanda ulteriore da' luogo a un diritto di priorita' nelle condizioni ordinarie. G) 1. Se dall'esame si rileva che una domanda di brevetto e' complessa, il richiedente potra' dividere la domanda in un certo numero di domande separate, conservando come data di ciascuna la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'. 2. Il richiedente potra' anche, di propria iniziativa, dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna domanda separata la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'. Ciascun Paese dell'Unione avra' la facolta' di determinare le condizioni secondo le quali tale divisione sara' autorizzata. H) La priorita' non puo' essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell'invenzione per i quali si rivendica la priorita' non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al Paese di origine, purche' l'insieme della documentazione relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi. I) 1. Le domande di certificati d'autore d'invenzione, depositate in un Paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore d'invenzione, fanno nascere il diritto di priorita', istituito col presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti delle domande di brevetti d'invenzione. 2. Nel Paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore d'invenzione, il richiedente d'un certificato d'autore d'invenzione fruira', giusta le disposizioni del presente articolo applicabili ai brevetti, del diritto di priorita' fondato sul deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilita' o di certificato d'autore d'invenzione.
Convenzione-art. 4-bis
Articolo 4-bis Brevetti: indipendenza dei brevetti ottenuti per la medesima invenzione in diversi Paesi 1. I brevetti chiesti nei diversi Paesi dell'Unione da cittadini dell'Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri Paesi, aderenti o no all'Unione. 2. Tale disposizione deve intendersi nel modo piu' assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorita' sono indipendenti, sia per le cause di nullita' e di decadenza che per la durata normale. 3. Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore. 4. La stessa regola varra' nel caso di adesione di nuovi Paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'adesione. 5. I brevetti ottenuti col beneficio della priorita' godranno, nei diversi Paesi dell'Unione, di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi senza il beneficio della priorita'.
Convenzione-art. 4-ter
Articolo 4-ter Brevetti: menzione dell'inventore nel brevetto L'inventore ha il diritto di essere indicato come tale nel brevetto.
Convenzione-art. 4-quater
Articolo 4-quater Brevetti: brevettabilita' in caso di restrizione legale della vendita La concessione di un brevetto non potra' essere rifiutata e un brevetto non potra' essere invalidato per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un procedimento brevettato e sottoposta a restrizioni o limitazioni risultanti dalla legislazione nazionale.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 A) Brevetti: introduzione d'oggetti, mancanza o insufficienza d'attuazione, licenze obbligatorie. - B) Disegni e modelli industriali: mancanza d'attuazione, introduzione d'oggetti. - C) Marchi: mancanza d'utilizzazione, forme differenti, uso da parte di comproprietari. D) Brevetti, modelli d'utilita', marchi, disegni e modelli industriali: contrassegni e menzioni A) 1. L'introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel Paese ove questo fu concesso, di oggetti fabbricati in uno dei Paesi dell'Unione, non comportera' la decadenza del brevetto. 2. Ciascuno dei Paesi dell'Unione avra' la facolta' di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio per mancanza di attuazione. 3. La decadenza del brevetto potra' essere prevista solo per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potra' essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria. 4. Una licenza obbligatoria non potra' essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade piu' tardi; la licenza sara' rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sara' non esclusiva e non potra' essere trasferita, neppure sotto forma di concessione di una sub-licenza, che con la parte dell'impresa o dell'azienda che la utilizza. 5. Le disposizioni suddette saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilita'. B) La protezione dei disegni e modelli industriali non e' suscettibile di decadenza ne' per mancanza di attuazione, ne' per l'importazione di oggetti conformi a quelli protetti. C) 1. Se in un Paese l'utilizzazione del marchio registrato e' obbligatoria, la registrazione non potra' essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione. 2. L'uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo e' stato registrato in un Paese dell'Unione, non comportera' l'invalidazione della registrazione ne' diminuira' la protezione accordata al marchio. 3. L'uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del Paese nel quale e' stata richiesta la protezione, non impedira' la registrazione ne' diminuira' in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un Paese qualsiasi dell'Unione, purche' tale uso non abbia per effetto d'indurre il pubblico in errore e non sia contrario all'interesse pubblico. D) Per il riconoscimento del diritto, non sara' richiesto che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello di utilita', della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.
Convenzione-art. 5-bis
Articolo 5-bis Tutti i diritti di proprieta' industriale: periodo di grazia per il pagamento di tasse per il mantenimento dei diritti. Brevetti: rivalidazione 1. Un periodo di grazia, non inferiore a sei mesi, sara' concesso per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprieta' industriale, mediante il versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede. 2. I Paesi dell'Unione hanno la facolta' di prevedere la rivalidazione dei brevetti d'invenzione decaduti a seguito del mancato pagamento di tasse.
Convenzione-art. 5-ter
Articolo 5-ter Brevetti: introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione In ciascuno dei Paesi dell'Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto: 1) l'uso, a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del Paese, purche' tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave; 2) l'uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri Paesi dell'Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel Paese.
Convenzione-art. 5-quater
Articolo 5-quater Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel Paese d'importazione Quando un prodotto e' importato in un Paese dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avra', riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del Paese d'importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel Paese stesso.
Convenzione-art.5-quinquies
Articolo 5-quinquies Disegni e modelli industriali I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i Paesi dell'Unione.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Marchi: condizioni di registrazione, indipendenza della protezione del marchio in diversi Paesi 1. Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun Paese dell'Unione dalla sua legislazione nazionale. 2. Tuttavia, un marchio depositato da un cittadino di uno dei Paesi dell'Unione in qualsiasi Paese dell'Unione non potra' essere rifiutato o invalidato per il motivo che esso non sia stato depositato, registrato o rinnovato nel Paese d'origine. 3. Un marchio regolarmente registrato in un Paese dell'Unione sara' considerato come indipendente dai marchi registrati negli altri Paesi dell'Unione, compreso il Paese di origine.
Convenzione-art. 6-bis
Articolo 6-bis Marchi: marchi notoriamente conosciuti 1. I Paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio - se la legislazione del Paese lo consente - sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorita' competente del Paese della registrazione o dell'uso stimera' essere ivi gia' notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso. 2. Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovra' essere concesso per richiedere la cancellazione d'un tale marchio. I Paesi dell'Unione hanno la facolta' di prevedere un termine entro il quale il divieto dell'uso dovra' essere richiesto. 3. Non sara' fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d'uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.
Convenzione-art. 6-ter
Articolo 6-ter Marchi: divieto d'utilizzare emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative 1. a) I Paesi dell'Unione convengono di rifiutare o d'invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorita' competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonche' di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico. b) Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o piu' Paesi dell'Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati gia' oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione. c) Nessun Paese dell'Unione potra' essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore, in tale Paese, della presente Convenzione. I Paesi dell'Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione previsti dalla predetta lettera a) non sia tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza d'un nesso tra l'utente e l'organizzazione. 2. Il divieto d'uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applichera' solamente nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere usati su merci dello stesso genere o di genere simile. 3. a) Per l'applicazione di dette disposizioni, i Paesi dell'Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell'Ufficio internazionale, l'elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch'essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni Paese dell'Unione mettera' a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati. Tuttavia tale notificazione non e' obbligatoria per le bandiere degli Stati. b) Le disposizioni di cui alla lettera b) alinea 1 del presente articolo si applicano solo per quegli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che siano state comunicate dalle stesse ai Paesi dell'Unione per mezzo dell'Ufficio internazionale. 4. Ciascun Paese dell'Unione potra', entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento della notificazione, trasmettere, per mezzo dell'Ufficio internazionale, al Paese o all'organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue obiezioni eventuali. 5. Per le bandiere di Stato, le misure previste dal precedente alinea I si applicheranno solo ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925. 6. Per gli emblemi di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei Paesi dell'Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati da piu' di due mesi dal ricevimento della notificazione, prevista dal precedente alinea 3. 7. In caso di malafede, i Paesi avranno la facolta' di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni. 8. I cittadini di ciascun Paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni del loro Paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un altro Paese. 9. I Paesi dell'Unione s'impegnano a vietare l'uso non autorizzato, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri Paesi dell'Unione, quando quest'uso fosse di natura tale da indurre in errore sull'origine dei prodotti. 10. Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all'esercizio, da parte dei Paesi, della facolta' di rifiutare o d'invalidare, applicando il numero 3 della lettera B) dell'articolo 6-quinquies, i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un Paese dell'Unione, nonche' segni distintivi delle organizzazioni internazionali intergovernative citati nel precedente alinea 1.
Convenzione-art. 6-quater
Articolo 6-quater Marchi: trasferimento del marchio 1. Quando, in conformita' della legge di un Paese dell'Unione, la cessione di un marchio e' valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell'impresa o dell'azienda alla quale il marchio appartiene, sara' sufficiente, perche' questa validita' sia ammessa, che la parte dell'impresa o dell'azienda situata in tale Paese sia trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto. 2. Tale disposizione non impone ai Paesi dell'Unione l'obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi marchio di cui l'uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualita' sostanziali dei prodotti ai quali il marchio e' applicato.
Convenzione-art. 6-quinquies
Articolo 6-quinquies Marchi: protezione dei marchi registrati in un Paese dell'Unione negli altri Paesi dell'Unione (clausola "tale e quale") A) 1. Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese d'origine, sara' ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorita' competente. Non sara' richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato. 2. Sara' considerato come Paese d'origine il Paese dell'Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'Unione, il Paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'Unione, il Paese della sua nazionalita', nel caso che egli abbia la cittadinanza di un Paese dell'Unione. B) La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potra' essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti: 1) quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione e' richiesta; 2) quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio del Paese dove la protezione e' richiesta; 3) quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potra' essere considerato contrario all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non e' conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l'ordine pubblico. E' tuttavia riservata l'applicazione dell'articolo 10-bis. C) 1. Per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovra' tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell'uso del marchio. 2. Non potranno essere rifiutati negli altri Paesi dell'Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel Paese d'origine per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l'identita' dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel detto Paese d'origine. D) Nessuno potra' beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui e' rivendicata la protezione non e' registrato nel Paese d'origine. E) Tuttavia, in nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel Paese di origine comportera' l'obbligo di rinnovare la registrazione negli altri Paesi dell'Unione nei quali il marchio sia stato registrato. F) Il beneficio della priorita' resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine di cui all'articolo 4, anche quando la registrazione nel Paese di origine intervenga dopo la scadenza di tale termine.
Convenzione-art. 6-sexies
Articolo 6-sexies Marchi: marchi di servizio I Paesi dell'Unione s'impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.
Convenzione-art. 6-septies
Articolo 6-septies Marchi: registrazioni effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo 1. Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o piu' dei suddetti Paesi, il titolare avra' il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato. 2. Il titolare di un marchio avra', con le riserve di cui al precedente alinea 1, il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione. 3. Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovra' far valere i diritti previsti nel presente articolo.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Marchi: natura del prodotto portante il marchio La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non puo', in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio.
Convenzione-art. 7-bis
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