LEGGE 28 aprile 1976, n. 424

Type Legge
Publication 1976-04-28
Ultimo aggiornamento 1976-06-19
State In force
Source Normattiva
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Articolo 7-bis Marchi: marchi collettivi 1. I Paesi dell'Unione s'impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettivita' la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese d'origine, anche se tali collettivita' non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale. 2. Ogni Paese potra' determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sara' protetto e potra' rifiutarne la protezione se tale marchio e' contrario al pubblico interesse. 3. Tuttavia la protezione di tali marchi non potra' essere rifiutata ad alcuna collettivita' la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese d'origine, per il motivo che essa non e' stabilita nel Paese ove la protezione e' richiesta o che non e' costituita in conformita' della legislazione di detto Paese.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Nomi commerciali Il nome commerciale sara' protetto in tutti i Paesi dell'Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Marchi, nomi commerciali: sequestro all'importazione, ecc., di prodotti portanti illecitamente un marchio o un nome commerciale 1. Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sara' sequestrato all'importazione in quei Paesi dell'Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale. 2. Il sequestro sara' eseguito o nel Paese dove l'illecita apposizione avra' avuto luogo, o in quello dove sara' stato importato il prodotto. 3. Il sequestro avra' luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorita' competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformita' della legislazione interna di ciascun Paese. 4. Le autorita' non saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito. 5. Se la legislazione di un Paese non ammette il sequestro all'importazione, esso sara' sostituito col divieto d'importazione o col sequestro all'interno. 6. Se la legislazione di un Paese non ammette ne' il sequestro all'importazione, ne' il divieto d'importazione, ne' il sequestro all'interno, e in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di detto Paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Indicazioni false: sequestro all'importazione, ecc., di prodotti portanti indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti o all'identita' del produttore, ecc. 1. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identita' del produttore, fabbricante o commerciante. 2. Sara' in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo e' situato, o nel Paese falsamente indicato, o nel Paese in cui e' adoperata la falsa indicazione di provenienza.

Convenzione-art. 10-bis

Articolo 10-bis Concorrenza sleale 1. I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. 2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. 3. Dovranno particolarmente essere vietati: 1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attivita' industriale o commerciale di un concorrente; 2) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attivita' industriale o commerciale di un concorrente; 3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantita' delle merci.

Convenzione-art. 10-ter

Articolo 10-ter Marchi, nomi commerciali, indicazioni false, concorrenza sleale: mezzi legali di repressione; diritto di agire in via giudiziaria 1. I Paesi dell'Unione s'impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri Paesi dell'Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articoli 9, 10 e 10-bis. 2. Essi s'impegnano, inoltre, ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e associazioni rappresentanti gli industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro Paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti negli articoli 9, 10 e 10-bis, nella misura in cui la legge del Paese dove e' chiesta la protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del Paese stesso.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Invenzioni, modelli d'utilita', disegni e modelli industriali, marchi: protezione temporanea in talune esposizioni internazionali 1. I Paesi dell'Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili ai modelli d'utilita', ai disegni o modelli industriali, nonche' ai marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi. 2. Tale protezione temporanea non prolunghera' i termini dell'articolo 4. Se, piu' tardi, fosse rivendicato il diritto di priorita', l'Amministrazione di ciascun Paese potra' far decorrere il termine dalla data d'introduzione del prodotto nell'esposizione. 3. Ciascun Paese potra' esigere, come prova dell'identita' dell'oggetto esposto e della data d'introduzione, i documenti giustificativi che esso stimera' necessari.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Servizi nazionali speciali per la proprieta' industriale 1. Ogni Paese dell'Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprieta' industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilita', i disegni o modelli industriali e i marchi di fabbrica o di commercio. 2. Questo servizio pubblichera' un periodico ufficiale, in cui sono regolarmente indicati: a) i nomi dei titolari dei brevetti rilasciati, con una breve designazione delle invenzioni brevettate; b) le riproduzioni dei marchi registrati.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Assemblea dell'Unione 1. a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 13 a 17. b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) L'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione; ii) impartisce all'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominato in seguito "Organizzazione") le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione; iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea; v) esamina ed approva le relazioni e le attivita' del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive; vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura; vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione; viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione; ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) adotta le modificazioni degli articoli 13 a 17; xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione; xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta; xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Riservate le disposizioni del comma b), un delegato puo' rappresentare un solo Paese. b) I Paesi dell'Unione riuniti, in virtu' di un accordo particolare, in un ufficio comune, avente per ciascuno di essi il carattere di servizio nazionale speciale della proprieta' industriale di cui all'articolo 12, possono essere globalmente rappresentati nella discussione da uno solo di essi. 4. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'articolo 17.2, l'Assemblea decide con la maggioranza del due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. 5. a) Riservato il comma b), un delegato puo' votare soltanto a nome di un Paese. b) I Paesi dell'Unione di cui all'alinea 3 b), devono provvedere, di norma, a farsi rappresentare alle sessioni dell'Assemblea dalle loro proprie delegazioni. Tuttavia, uno dei Paesi suddetti, che, per motivi eccezionali, non possa farsi rappresentare dalla propria delegazione, puo' conferire alla delegazione d'un altro di questi Paesi la facolta' di votare a suo nome; resta pero' inteso che una delegazione puo' votare, per procura, a nome di un solo Paese. Tale facolta' dev'essere oggetto di un atto firmato dal capo dello Stato o dal ministro competente. 6. I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori. 7. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. 8. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Comitato esecutivo 1. L'Assemblea ha un Comitato esecutivo. 2. a) Il Comitato esecutivo e' composto dei Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell'articolo 16.7 b), il Paese sul cui territorio l'organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato. b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 3. Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non e' preso in considerazione. 4. Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessita', per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione, di far parte del Comitato esecutivo. 5. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi. c) L'Assemblea stabilisce le modalita' d'elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo. 6. a) Il Comitato esecutivo: i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea; ii) sottopone all'Assemblea delle proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale; iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale; iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione. b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. b) Il Comitato esecutivo e' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 8. a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. b) La meta' di Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum. c) Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti espressi. d) L'astensione non e' considerata voto. e) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. 9. I Paesi dell'Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori. 10. Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Ufficio internazionale 1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. b) L'Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell'Unione. c) Il Direttore generale dell'Organizzazione e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta. 2. L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione della proprieta' industriale. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il piu' presto possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione della proprieta' industriale. Inoltre, esso fornisce all'Ufficio internazionale le pubblicazioni dei suoi servizi della proprieta' industriale che riguardano direttamente la protezione della proprieta' industriale e presentano, per l'Ufficio internazionale, un interesse per le sue attivita'. 3. L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile. 4. L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione della proprieta' industriale. 5. L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione della proprieta' industriale. 6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 7. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione col Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 13 a 17. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 8. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Finanze 1. a) L'Unione ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa. 2. Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3. Il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell'Unione; ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi, e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unita': Classe I ................... 25 Classe II .................. 20 Classe III.................. 15 Classe IV .................. 10 Classe V ................... 5 Classe VI .................. 3 Classe VII.................. 1 b) Salvo che non l'abbia gia' fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facolta' di cambiare classe; tuttavia; se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prendera' effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione. c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' collocato e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi. d) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui e' membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo. 6. a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Finche' dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio d'un seggio in seno al Comitato esecutivo. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 8. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Modificazione degli articoli 13 a 17 1. Proposte di modificazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 13 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Revisione degli articoli 1 a 12 e 18 a 30 1. La presente Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. 2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 3. Le modificazioni degli articoli 13 a 17 sono rette dalle disposizioni dell'articolo 17.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Accordi particolari I Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprieta' industriale in armonia con le disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Ratifica o adesione da parte dei Paesi dell'Unione; entrata in vigore 1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione puo' ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. b) Ciascun Paese dell'Unione puo' dichiarare, nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non e' applicabile: i) agli articoli 1 a 12, o ii) agli articoli 13 a 17. c) Ciascun Paese dell'Unione che, in conformita' al comma b), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei gruppi d'articoli indicati nel detto comma puo' nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della ratifica o dell'adesione al gruppo cosi' escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale. 2. a) Gli articoli 1 a 12 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o d'adesione. b) Gli articoli 13 a 17 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o d'adesione. c) Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a e b), di ciascuno dei due gruppi di articoli definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli articoli 1 a 17 entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 c), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata. 3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, gli articoli 18 a 30 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di articoli indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformita' all'alinea 2 a) b), o c).

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Adesione da parte dei Paesi estranei all'Unione; entrata in vigore 1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione. Gli strumenti d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione un mese o piu' prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'articolo 20.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione; tuttavia: i) se gli articoli 1 a 12 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 12 dell'Atto di Lisbona; ii) se gli articoli 13 a 17 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 13 e 14.3, 4 e 5 dell'Atto di Lisbona. Se un Paese indica una data posteriore nel suo strumento d'adesione, il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata. b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione in data posteriore all'entrata in vigore d'un solo gruppo di articoli del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto e' previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore, sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata. 3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Effetti della ratifica o dell'adesione 1. Riservate le possibili eccezioni previste negli articoli 20.1 b) e 28.2, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Adesione ad Atti anteriori L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Territori 1. Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero. 2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione puo', in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale. b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 Applicazione della Convenzione sul piano nazionale 1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione s'impegna di adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa. 2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d'adesione, un Paese dev'essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 Denuncia 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 Applicazione degli atti anteriori 1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi ai quali si applica e nella misura in cui esso e' applicabile, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. 2. a) Nei riguardi dei Paesi ai quali il presente Atto non e' applicabile o lo e' solo in parte, ma ai quali e' invece applicabile l'Atto di Lisbona del 31 ottobre 1958, quest'ultimo rimane in vigore nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtu' dell'alinea 1. b) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili ne' il presente Atto, ne parti di esso, ne' l'Atto di Lisbona, rimane in vigore l'Atto di Londra del 2 giugno 1934 nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtu' dell'alinea 1. c) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili ne' il presente Atto, ne parti di esso, ne l'Atto di Lisbona, ne' l'Atto di Londra, rimane in vigore l'Atto dell'Aia del 6 novembre 1925, nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtu' dell'alinea 1. 3. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 20.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi, applichi le disposizioni del piu' recente Atto di cui sia partecipe.

Convenzione-art. 28

Articolo 28 Controversie 1. Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovra', ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e ne dara' notizia agli altri Paesi dell'Unione. 2. Ogni Paese puo', al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili. 3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni dell'alinea 2 puo', in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

Convenzione-art. 29

Articolo 29 Firma, lingue, funzioni del depositario 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese. 2. Il Presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'articolo 20.1 c), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'articolo 24.

Convenzione-art. 30

Articolo 30 Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 13 a 17 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta', depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4. Allorche' tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Convention

CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES (EUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

Testo ufficiale italiano, stabilito in virtu' dell'articolo 37.1 b) CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE del 9 settembre 1886, completata a PARIGI il 4 maggio 1896, riveduta a BERLINO il 13 novembre 1908, completata a BERNA il 20 marzo 1914, riveduta a ROMA il 2 giugno 1928, a BRUXELLES il 26 giugno 1948 e a STOCCOLMA il 14 luglio 1967. I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, Hanno stabilito di rivedere e completare l'Atto firmato a Berna il 9 settembre 1886, completato a Parigi il 4 maggio 1896, riveduto a Berlino il 13 novembre 1908, completato a Berna il 20 marzo 1914, riveduto a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico ed artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze. 2. E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o piu' categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale. 3. Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica. 4. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione, di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi. 5. Le raccolte di opere letterarie od artistiche, come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse. 6. Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa. 7. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 a) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, puo' essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche. 8. La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

Convenzione-art. 2-bis

Articolo 2-bis 1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunziati nei dibattimenti giudiziari. 2. E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'articolo 11-bis 1 della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito. 3. Soltanto l'autore ha, tuttavia, il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no; b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere ch'essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione. 2. Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto. Paese. 3. Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite, col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di produzione degli esemplari, purche' questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera d'architettura. 4. Si considera come pubblicata simultaneamente in piu' Paesi l'opera che appaia in due o piu' Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste nell'articolo 3 non risultano adempiute, a) gli autori di opere cinematografiche il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera, gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonche' dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2. Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalita' e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, all'infuori delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione e' richiesta. 3. La protezione nel Paese d'origine e' regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorche' non appartiene al Paese d'origine dell'opera per la quale e' protetto dalla presente Convenzione, avra', in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali. 4. Si reputa Paese d'origine: a) per le opere pubblicate la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in piu' Paesi dell'Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione piu' breve; b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese; c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia, i) se si tratta di opere cinematografiche il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche o plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1. Quando un Paese estraneo all'Unione non protegga in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potra' limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facolta', gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione piu' larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione. 2. Nessuna limitazione stabilita in forza dell'alinea precedente dovra' pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione. 3. I Paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (in seguito designato "Direttore generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore generale comunichera' immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.

Convenzione-art. 6-bis

Articolo 6-bis 1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. 2. I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone od istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione e' richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la facolta' di stabilire che taluni di questi diritti non sono mantenuti dopo la morte dell'autore. 3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte. 2. Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facolta' di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore o, qualora cio' non si verifichi nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione. 3. Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorche' lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identita', la durata della protezione e' quella prevista all'alinea 1. Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identita' entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sara' quello previsto all'alinea 1. I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime o pseudonime allorche' e' presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni. 4. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualita' di opere artistiche; tuttavia questa durata non potra' essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione d'una tale opera. 5. Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2, 3 e 4 decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in questi alinea, la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento. 6. I Paesi dell'Unione hanno la facolta' di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti. 7. I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facolta' di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo. 8. La durata e' comunque regolata dalla legge del Paese dove e' richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non puo' eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.

Convenzione-art. 7-bis

Articolo 7-bis Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di un'opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell'autore vanno computati dalla data della morte dell'ultimo collaboratore superstite.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo d'autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 2. Riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purche' una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. 3. Qualsiasi registrazione sonora o visiva e' considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 1. Sono lecite le citazioni tratte da un'opera gia' resa lecitamente accessibile al pubblico, nonche' le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 2. Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facolta' d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purche' una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 3. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte, e, se vi compare, il nome dell'autore.

Convenzione-art. 10-bis

Articolo 10-bis 1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione a stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli d'attualita' su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo e' stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta. 2. E' del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualita' mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalita' informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1. Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere. 2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro 100 diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Convenzione-art. 11-bis

Articolo 11-bis 1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa. 2. Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1, ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, ne' il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente. 3. Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformita' dell'alinea 1 del presente articolo non implica quella di registrare mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini l'opera radiodiffusa tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.

Convenzione-art. 11-ter

Articolo 11-ter 1. Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere. 2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 1. Ciascun Paese dell'Unione puo', per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera musicale e dell'autore delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia gia' stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se e' il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno pero' effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente. 2. Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell'Unione in conformita' all'articolo 13.3 delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere d'un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto paese e' vincolato dal presente Atto. 3. Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1 e 2 del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 1. Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2) la rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte. 2. L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche, e' soggetta, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni, all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale. 3. Le disposizioni dell'articolo 13.1 non sono applicabili.

Convenzione-art. 14-bis

Articolo 14-bis 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, l'opera cinematografica e' protetta come un'opera originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale, inclusi i diritti contemplati nell'articolo precedente. 2. a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta di stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica. b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori di contributi alla realizzazione dell'opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubblica, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica. c) Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l'applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d'altro equivalente atto scritto. E' tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell'Unione dove la protezione e' richiesta la facolta' di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facolta' dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunichera' senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione. d) Per "stipulazione contraria o particolare", devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno. 3. Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell'opera cinematografica, ne' al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione la cui legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunichera' senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

Convenzione-art. 14-ter

Articolo 14-ter 1. Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore. 2. La protezione stabilita all'alinea precedente puo' essere invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore lo consenta e nella misura ammessa dalla legislazione del Paese dove essa e' richiesta. 3. Le modalita' di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 1. Affinche' gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il presente alinea e' applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purche' questo non lasci dubbi sull'identita' dell'autore. 2. E' presunto produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome e' indicato su detta opera nei modi d'uso. 3. Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell'alinea 1, l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, e' senza necessita' di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore; in tal veste egli e' legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non e' piu' applicabile quando l'autore abbia rivelato la propria identita' e dimostrato tale sua qualita'. 4. a) Per le opere non pubblicate di cui e' ignota l'identita' dell'autore, il quale puo' tuttavia presumersi come appartenente a un Paese dell'Unione, e' riservata alla legislazione di questo Paese la facolta' di designare l'autorita' competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione. b) I Paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorita' in tal modo designata. Il Direttore generale comunichera' senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 1. Ogni opera costituente contraffazione puo' essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale. 2. Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non e' protetta o ha cessato di esserlo. 3. Il sequestro e' eseguito in conformita' alla legislazione di ciascun Paese.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di consentire, vigilare o vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione nei cui confronti l'autorita' competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 1. La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza del termine di protezione. 2. Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza del termine di protezione che le era anteriormente applicabile, e' caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione e' richiesta, l'opera stessa non vi sara' nuovamente protetta. 3. L'applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell'Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalita' relative a tale applicazione. 4. Le disposizioni precedenti si applicano egualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell'articolo 7 o per abbandono di riserve.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono d'invocare l'applicazione delle piu' larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti piu' estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precisate.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 1. Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano in un protocollo intitolato "Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo". 2. Riservate le disposizioni dell'articolo 28.1 b) i) e c), il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo forma parte integrante del presente Atto.

Convenzione-art. 22

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