LEGGE 28 aprile 1976, n. 424
Articolo 22 1. a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 22 a 26. b) Il Governo di ogni Paese e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2. a) L'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione; ii) impartisce all'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (designato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (designata in seguito "Organizzazione") le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione; iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea; v) esamina ed approva le relazioni e le attivita' del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive; vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura; vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione; viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione; ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26; xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione; xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta; xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'articolo 26.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. g) I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori. 4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. 5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. L'Assemblea ha un Comitato esecutivo. 2. a) Il Comitato esecutivo e' composto dei Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell'articolo 25.7 b), il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato. b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 3. Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non e' preso in considerazione. 4. Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessita', per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione, di far parte del Comitato esecutivo. 5. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi. c) L'Assemblea stabilisce le modalita' d'elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo. 6. a) Il Comitato esecutivo: i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea; ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale; iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale; iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione. b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. b) Il Comitato esecutivo e' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 8. a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum. c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. d) L'astensione non e' considerata voto. e) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso. 9. I Paesi dell'Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori. 10. Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione di Berna, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprieta' industriale. b) L'Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell'Unione. c) Il Direttore generale dell'Organizzazione e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta. 2. L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione del diritto d'autore. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il piu' presto possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d'autore. 3. L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile. 4. L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d'autore. 5. L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione del diritto d'autore. 6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 7. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione del Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 8. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. a) L'Unione ha un bilancio preventivo, b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite (esclusivamente all'Unione bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa. 2. Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3. Il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell'Unione; ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unita': Classe I .................. 25 Classe II ................. 20 Classe III................. 15 Classe IV ................. 10 Classe V .................. 5 Classe VI ................. 3 Classe VII................. 1 b) Salvo che non l'abbia gia' fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facolta' di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prendera' effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione. c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' collocato e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi. d) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui e' membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo. 6. a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio d'un seggio in seno al Comitato esecutivo. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 8. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 1. La presente Convenzione sara' sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. 2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 3. Riservate le disposizioni dell'articolo 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione della presente Convenzione, incluso il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, esige l'unanimita' dei voti espressi.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione puo' ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. b) Ciascun Paese dell'Unione puo' dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione che la sua ratifica o adesione non e' applicabile: i) agli articoli 1 a 21 e al Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, o ii) agli articoli 22 a 26. c) Qualora un Paese dell'Unione abbia gia' accettato separatamente il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, conformemente all'articolo 5 di detto Protocollo, la sua dichiarazione sul punto i) del numero precedente si riferira' soltanto agli articoli 1 a 20. d) Ciascun Paese dell'Unione che, in conformita' ai commi b) e c), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei due gruppi di disposizioni contemplati nei detti commi puo' nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione al gruppo cosi' escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale. 2. a) Riservate le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, gli articoli 1 a 21 e il detto Protocollo entrano in vigore, nei riguardi dei cinque primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. b) Gli articoli 22 a 26 entrano in vigore, nei riguardi dei sette primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o d'adesione. c) Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di disposizioni definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli articoli 1 a 26 e il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 d), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata. d) L'applicazione del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, ai sensi del suo articolo 5, e' ammessa, prima dell'entrata in vigore del presente Atto, a decorrere dal momento della firma del medesimo. 3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, gli articoli 27 a 38 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di disposizioni indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformita' all'alinea 2 a) b) o c).
Convenzione-art. 29
Articolo 29 1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo' aderire al presente Atto e divenire cosi' membro dell'Unione. Gli strumenti d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione un mese o piu' prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'articolo 28.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione; tuttavia: i) se gli articoli 1 a 21 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 20 dell'Atto di Bruxelles; ii) se gli articoli 22 a 26 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sara' vincolato, durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 21 a 24 dell'Atto di Bruxelles. Se un paese indica una data posteriore nel suo strumento d'adesione il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata. b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione in data posteriore all'entrata in vigore d'un solo gruppo di disposizioni del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto e' previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata. 3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 1. Riservate le possibili eccezioni previste nell'alinea che segue e negli articoli 28.1 b) e 32.2, come anche nel Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 2. a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, puo' nondimeno conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o d'adesione. b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione puo', aderendo al presente Atto, dichiarare che intende sostituire, almeno provvisoriamente, all'articolo 8 concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione d'Unione del 1886, riveduta a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione nella o nelle lingue del Paese. Ciascun Paese dell'Unione ha la facolta', per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese d'origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da questo ultimo Paese. c) Ciascun Paese puo' ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore generale.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 1. Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero. 2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione puo', in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale. b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli Atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono. 2. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano, riservate le disposizioni dell'alinea 3, nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 28.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi: i) applichi le disposizioni del piu' recente Atto di cui sia partecipe e ii) abbia la facolta' di adattare la protezione al livello previsto dal presente Atto. 3. I Paesi che, ratificando il presente Atto o aderendovi, hanno fatto una delle riserve o tutte le riserve autorizzate dal Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, possono applicare queste riserve nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione i quali non ne siano partecipi o, pur essendolo, abbiano fatto una dichiarazione secondo l'articolo 28.1 b) i), a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 1. Ogni controversia tra due o piu' Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovra', ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell'Unione. 2. Ogni Paese puo', al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili. 3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni dell'alinea 2 puo', in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa. 2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d'adesione, un Paese dev'essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 1. a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, italiana e portoghese e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'articolo 28.1 d), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'articolo 31.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 22 a 26 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento: Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4. Allorche' tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO Articolo 1. Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, il quale ratifichi l'Atto della presente Convenzione, di cui il presente Protocollo e' parte integrante, o vi aderisca pur non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica o dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere, nel prossimo avvenire, i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, puo', mediante notificazione al Direttore generale contemporanea alla ratifica o all'adesione comprendente l'articolo 21 dell'Atto, dichiarare che, durante i primi dieci anni d'appartenenza al medesimo, si prevarra' di una qualunque o di tutte le riserve seguenti: a) sostituira' al termine di cinquanta anni, previsto negli alinea 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della presente Convenzione, un altro termine, non inferiore a venticinque anni, e al termine di venticinque anni, previsto nell'alinea 4 del predetto articolo, un altro termine, non inferiore a dieci anni; b) sostituira' all'articolo 8 della presente Convenzione le disposizioni seguenti: i) gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione godono, nei Paesi diversi da quello di origine delle loro opere, del diritto esclusivo di farne o autorizzarne la traduzione per tutta la durata della protezione dei loro diritti sulle opere originali. Tuttavia, il diritto esclusivo di traduzione cessa di esistere qualora l'autore non ne abbia fatto uso nei dieci anni successivi alla prima pubblicazione in originale, pubblicando o facendo pubblicare, in uno dei Paesi dell'Unione, una traduzione nella lingua per la quale la protezione sara' reclamata; ii) quando, alla scadenza d'un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o d'un periodo piu' lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, la traduzione non sia stata, dal titolare del diritto di traduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella o in una delle sue lingue nazionali, ufficiali o regionali, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potra' ottenere dall'autorita' competente una licenza non esclusiva per tradurre l'opera e pubblicare l'opera in tal modo tradotta in una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali nella quale non e' stata pubblicata. La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda e' presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione a tradurre e a pubblicare la traduzione e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto d'autore o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potra' essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di una traduzione gia' pubblicata in tale lingua e Paese sono esaurite; iii) se il titolare del diritto di traduzione non e' potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalita' del titolare del diritto di traduzione e' nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potra' essere concessa prima della scadenza d'un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda; iv) la legislazione nazionale adottera' le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso, nonche' il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una traduzione corretta dell'opera; v) il titolo e il nome dell'opera originale devono essere stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa e' richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione sono possibili se una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali di quest'altro paese e' la medesima di quella nella quale l'opera originale e' stata tradotta, se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non e' cedibile; vi) la licenza non puo' essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera; vii) tuttavia se l'autore si avvale del diritto conferito in conformita' al numero i) nel termine di dieci anni dalla data della prima pubblicazione, la licenza scadra' alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua traduzione nel Paese dove la licenza e' stata concessa; resta inteso, pero', che gli esemplari della traduzione gia' approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti; viii) se l'autore non si avvale del diritto conferito in conformita' al numero i) nel termine di dieci anni, il compenso previsto per la licenza non esclusiva di cui sopra cessa di essere dovuto per ogni utilizzazione posteriore alla scadenza di questo termine; ix) se l'autore gode del diritto esclusivo di traduzione in un Paese per avervi pubblicato o fatto pubblicare una traduzione della sua opera entro dieci anni dalla prima pubblicazione, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni di tale traduzione ivi autorizzata si esauriscono, una licenza non esclusiva di traduzione dell'opera potra' essere ottenuta presso l'autorita' competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri ii) a vi), con riserva pero' delle disposizioni del numero vii); c) applichera' le disposizioni dell'articolo 9.1 della presente Convenzione, riservate le disposizioni seguenti: i) quando, alla scadenza d'un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o d'un periodo piu' lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, quest'opera non sia stata, dal titolare del diritto di riproduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella forma originale nella quale e' stata creata, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potra' ottenere dall'autorita' competente una licenza non esclusiva per riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale. La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda e' presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potra' essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di quest'opera nella forma originale, gia' pubblicate in tale Paese, sono esaurite; ii) se il titolare del diritto di riproduzione non e' potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalita' del titolare del diritto di riproduzione e' nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potra' essere concessa prima della scadenza d'un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda; iii) la legislazione nazionale adottera' le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di riproduzione un equo compenso, nonche' il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una riproduzione corretta dell'opera; iv) il titolo originale e il nome dell'autore dell'opera devono essere stampati su tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa e' richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione, a scopo educativo o culturale, sono possibili se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non e' cedibile; v) la licenza non puo' essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera; vi) tuttavia se l'autore si avvale del diritto di riprodurre l'opera, la licenza scadra' alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera in forma originale nel Paese dove la licenza e' stata concessa; resta inteso, pero', che gli esemplari dell'opera gia' approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti; vii) se l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera nella forma originale in un Paese, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni autorizzate in detta forma originale si esauriscono in questo Paese, una licenza non esclusiva di riproduzione e di pubblicazione dell'opera potra' essere ottenuta presso l'autorita' competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri i) a v), con riserva pero' delle disposizioni del numero vi); d) sostituira' agli alinea 1 e 2 dell'articolo 11-bis della presente Convenzione le disposizioni seguenti: i) gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo d'autorizzare la radiodiffusione delle loro opere e la comunicazione al pubblico delle opere radiodiffuse qualora questa comunicazione sia fatta a scopo di lucro; ii) spetta alle legislazioni nazionali dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio del diritto previsto nel precedente numero, ma tali condizioni hanno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore ne' il diritto del medesimo ad un equo compenso che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente; e) si riservera' il diritto, esclusivamente a scopo d'insegnamento, di studio e di ricerca in tutti i settori dell'educazione, di limitare la protezione delle opere letterarie ed artistiche purche' la legislazione nazionale adotti disposizioni atte ad assicurare all'autore un compenso conforme alle norme di pagamento applicabili agli autori nazionali; il pagamento e il trasferimento del compenso saranno assoggettati alle disposizioni nazionali in materia di divise. Gli esemplari di un'opera pubblicata in applicazione delle riserve fatte in forza del presente alinea possono essere importati e venduti in un altro Paese dell'Unione per gli scopi succitati, purche' questo Paese non si sia prevalso delle predette riserve e non vieti l'importazione e la vendita. Se le suddette condizioni non sono adempiute, l'importazione e la vendita di questi esemplari in un Paese dell'Unione che non beneficia del presente Protocollo sono vietate ove manchi l'accordo dell'autore o dei suoi aventi causa.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Ogni Paese che non abbia piu' la necessita' di mantenere in vigore una qualsiasi o tutte le riserve fatte in conformita' all'articolo 1 del presente Protocollo, la o le ritirera' mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Ogni Paese che abbia fatto delle riserve secondo l'articolo 1 del presente Protocollo e che, trascorso il previsto periodo di dieci anni, ancora non si ritenga in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di ritirare le dette riserve, puo' mantenerle in tutto o in parte fino al momento in cui ratifichera' l'Atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della presente Convenzione o vi aderira'.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Se, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un Paese cessa di essere considerato quale Paese in via di sviluppo, il Direttore generale lo notifichera' al Paese interessato e a tutti gli altri Paesi dell'Unione. Alla scadenza di un periodo di sei anni da questa notificazione, il predetto Paese non avra' piu' diritto di mantenere alcuna delle riserve fatte in forza del presente Protocollo.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo, a) che, se e' un Paese contemplato dall'articolo 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui Paese d'origine e' un Paese dell'Unione che accetta l'applicazione delle riserve del presente Protocollo, o b) che ammette l'applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso e' Paese d'origine, da parte dei Paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione d'applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione del comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso. 2. La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Ogni Paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell'articolo 31.1. della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l'estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei Paesi contemplati nell'articolo 1 del presente Protocollo, puo' notificare al Direttore generale che le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarra' di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Arrangement
ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI ACCORDO DI MADRID PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI del 14 aprile 1891 riveduto a BRUXELLES il 14 dicembre 1900, a WASHINGTON il 2 giugno 1911, all'AIA il 6 novembre 1925, a LONDRA il 2 giugno 1934, a NIZZA il 15 giugno 1957 e a STOCCOLMA il 14 luglio 1967 Articolo 1 Istituzione d'una Unione particolare. Deposito di marchi presso l'Ufficio internazionale. Definizione del Paese d'origine (1) 1. Il Paese ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi. 2. I cittadini di ciascuno dei Paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri Paesi partecipi del presente Accordo la protezione dei loro marchi, applicabili a prodotti o servizi registrati nel Paese di origine, depositando detti marchi, tramite l'amministrazione di questo Paese, presso l'Ufficio internazionale per la protezione della proprieta' intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione"). 3. Sara' considerato come Paese d'origine il Paese dell'Unione particolare dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; se egli non ha un tale stabilimento in un Paese dell'Unione particolare, il Paese dell'Unione particolare dove abbia il suo domicilio; se non ha domicilio nell'Unione particolare, il Paese della sua nazionalita' qualora egli sia cittadino di un Paese dell'Unione particolare. ------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Rinvio all'articolo 3 della Convenzione di Parigi. (Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell'Unione) Sono assimilati ai cittadini dei Paesi contraenti i cittadini dei Paesi non partecipi del presente Accordo, i quali, sul territorio dell'Unione particolare costituita da quest'ultimo, soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Contenuto della domanda di registrazione internazionale 1. Ogni domanda di registrazione internazionale dovra' essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione; l'Amministrazione del Paese d'origine del marchio certifichera' che le indicazioni che figurano su tale domanda corrispondono a quelle del registro nazionale e indichera' le date e i numeri del deposito e della registrazione del marchio nel Paese d'origine nonche' la data della domanda di registrazione internazionale. 2. Il depositante dovra' indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio e' richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi cui si applicano i marchi di fabbrica o di commercio. Se il depositante non fornisce questa indicazione, l'Ufficio internazionale classifichera' i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. La classificazione indicata dal depositante sara' sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eseguira' insieme con l'Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l'Amministrazione nazionale e l'Ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sara' decisivo. 3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovra': 1) fare una dichiarazione in tal senso e integrare il suo deposito con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata; 2) unire alla sua domanda esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale. Il numero di esemplari sara' stabilito dal regolamento di esecuzione. 4. L'Ufficio internazionale registrera' immediatamente i marchi depositati in conformita' dell'articolo 1. La registrazione portera' la data della domanda di registrazione internazionale al Paese d'origine, a condizione che la domanda sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda non e' stata ricevuta entro tale termine, l'Ufficio internazionale la iscrivera' alla data di ricezione. L'Ufficio internazionale notifichera' senza ritardo tale registrazione alle Amministrazioni interessate. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall'Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di registrazione. Per quanto riguarda i marchi comprendenti un elemento figurativo o una grafia speciale, il regolamento d'esecuzione stabilira' se il depositante debba fornire uno stampo tipografico. 5. Ai fini della pubblicita' da dare nei Paesi contraenti ai marchi registrati, ciascuna Amministrazione ricevera' dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto della suddetta pubblicazione in proporzione al numero di unita', di cui all'articolo 16.4, a) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nelle condizioni fissate dal regolamento di esecuzione. Tale pubblicita' sara' considerata in tutti i Paesi contraenti come del tutto sufficiente e al depositante non potra' esserne richiesta nessun'altra.
Accordo-art. 3-bis
Articolo 3-bis "Limitazione territoriale" 1. Ogni Paese contraente puo', in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale)" che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estendera' al proprio territorio solo se il titolare del marchio lo domanda espressamente. 2. La suddetta notificazione avra' effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sara' fatta dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
Accordo-art. 3-ter
Articolo 3-ter Domanda di "estensione territoriale" 1. La domanda di estensione, a un Paese che si sia avvalso della facolta' conferita nell'articolo 3-bis, della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovra' formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla registrazione internazionale dovra' essere presentata per il tramite dell'Amministrazione del Paese d'origine sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sara' immediatamente registrata dall'Ufficio internazionale che la notifichera' senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sara' pubblicata sulla rivista edita dall'Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrra' i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sara' stata iscritta nel Registro internazionale e cessera' di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio cui si riferisce.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Effetti della registrazione internazionale 1. A decorrere dalla registrazione effettuata dall'Ufficio internazionale secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3-ter, la protezione del marchio, in ciascuno dei Paesi contraenti interessati, sara' la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall'articolo 3, non impegna i Paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio. 2. Ogni marchio che abbia formato oggetto di una registrazione internazionale godra' del diritto di priorita', stabilito dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, senza che sia necessario adempiere le formalita' previste nella lettera D di tale articolo.
Accordo-art. 4-bis
Articolo 4-bis Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori 1. Quando un marchio, gia' depositato in uno o piu' Paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sara' considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime. 2. L'Amministrazione nazionale e' tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Rifiuto da parte delle Amministrazioni nazionali 1. Nei Paesi la cui legislazione lo consente, le Amministrazioni, alle quali l'Ufficio internazionale notifichera' la registrazione di un marchio o la domanda di estensione della protezione formulata in conformita' dell'articolo 3-ter, avranno la facolta' di dichiarare che a detto marchio non puo' essere accordata la protezione sul loro territorio. Un tale rifiuto non potra' essere opposto se non alle condizioni che, in virtu' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, s'applicherebbero a un marchio depositato per la registrazione nazionale. Tuttavia, la protezione non potra' essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione nazionale non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi. 2. Le Amministrazioni che intendessero avvalersi di tale facolta' dovranno notificare il loro rifiuto, indicandone i motivi, all'Ufficio internazionale, nel termine previsto dalla legge nazionale, e, al piu' tardi, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di registrazione internazionale del marchio o della domanda di estensione della protezione formulata in conformita' dell'articolo 3-ter. 3. L'Ufficio internazionale trasmettera' al piu' presto all'Amministrazione del Paese d'origine e al titolare del marchio o al suo mandatario, se questi e' stato indicato all'Ufficio dalla detta Amministrazione, uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto cosi' notificata. L'interessato avra' gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui nel Paese dov'e' rifiutata la protezione. 4. I motivi di rifiuto di un marchio dovranno essere comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che gliene facessero domanda. 5. Le Amministrazioni che, nel termine massimo sopraindicato di un anno, non avranno comunicato, riguardo alla registrazione di un marchio o di una domanda di estensione di protezione, nessuna decisione di rifiuto provvisorio o definitivo all'Ufficio internazionale, perderanno il beneficio della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, per quanto riguarda il marchio in questione. 6. L'invalidazione di un marchio internazionale non potra' essere pronunciata dalle autorita' competenti senza che il titolare del marchio sia stato messo in grado di far valere in tempo utile i suoi diritti. Essa sara' notificata all'Ufficio internazionale.
Accordo-art. 5-bis
Articolo 5-bis Documenti giustificativi della legittimita' dell'uso di certi elementi del marchio I documenti giustificativi della legittimita' dell'uso di certi elementi contenuti nei marchi - come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe - che potessero venire richiesti dalle Amministrazioni dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell'Amministrazione del Paese d'origine.
Accordo-art. 5-ter
Articolo 5-ter Copia delle indicazioni iscritte nel Registro internazionale. Ricerche di anteriorita'. Estratti del Registro internazionale 1. L'Ufficio internazionale rilascera', a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro per un marchio determinato. 2. L'Ufficio internazionale potra' anche, mediante remunerazione, assumersi l'incarico di fare ricerche di anteriorita' tra i marchi internazionali. 3. Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei Paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Durata della validita' della registrazione internazionale. Indipendenza della registrazione internazionale. Cessazione della protezione nel Paese d'origine 1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura venti anni con possibilita' di rinnovazione alle condizioni fissate nell'articolo 7. 2. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nel Paese d'origine, fatte salve le disposizioni seguenti. 3. La protezione, risultante dalla registrazione internazionale, che abbia fatto o meno oggetto di un trasferimento, non potra' piu' essere invocata in tutto o in parte quando, nei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio nazionale, precedentemente registrato nel Paese d'origine secondo l'articolo 1, non godra' piu' in tutto o in parte la protezione legale in tale Paese. Lo stesso avverra' quando tale protezione legale sara' successivamente decaduta a seguito di un'azione introdotta prima della scadenza del termine di cinque anni. 4. In caso di rinuncia volontaria o di radiazione d'ufficio, l'Amministrazione del Paese d'origine domandera' la cancellazione del marchio all'Ufficio internazionale, il quale procedera' a tale operazione. In caso di azione giudiziaria, l'Amministrazione suddetta comunichera' all'Ufficio internazionale, d'ufficio o a domanda del richiedente, copia dell'atto introduttivo dell'azione o qualsiasi altro documento giustificativo di detta introduzione, nonche' della decisione definitiva; l'Ufficio ne prendera' nota sul Registro internazionale.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Rinnovazione della registrazione internazionale 1. La registrazione potra' sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento d'un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell'articolo 8, comma 2. 2. La rinnovazione non potra' comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della precedente registrazione. 3. La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 o del presente Atto, dovra' recare l'indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce. 4. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamera' l'attenzione del titolare del marchio e del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza. 5. Mediante il pagamento di una soprattassa, stabilita dal regolamento d'esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sara' concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Tassa nazionale. Emolumento internazionale. Ripartizione dell'eccedenza di proventi, degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti complementari 1. L'Amministrazione del Paese d'origine avra' la facolta' di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa nazionale che essa richiedera' al titolare del marchio di cui si chiede la registrazione internazionale o la rinnovazione. 2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sara' subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprendera': a) un emolumento base; b) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale, oltre la terza, nella quale fossero inclusi i prodotti o servizi cui s'applica il marchio; c) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformita' dell'articolo 3-ter. 3. Tuttavia, senza pregiudizio per la data di registrazione, l'emolumento suppletivo specificato nel comma 2, lettera b), potra' essere versato entro il termine che sara' fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sara' stato pagato o la Vista dei prodotti o servizi non sara' stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sara' considerata come abbandonata. 4. Il ricavo annuale dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto quelli previsti nelle lettere b) e c) del comma 2, sara' ripartito in parti uguali, tra i Paesi che partecipano al presente Atto, a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all'esecuzione del detto Atto. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avra' diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, ad una ripartizione dell'eccedenza delle entrate, calcolata in base all'Atto anteriore che gli e' applicabile. 5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2, lettera b), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra i Paesi che partecipano al presente Atto o all'Atto di Nizza del 15 giugno 1957 proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sara' stata richiesta in ciascuno di essi durante l'anno trascorso, detto numero, per quanto riguarda i Paesi a esame preventivo, essendo affetto da un coefficiente che sara' determinato dal regolamento d'esecuzione. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avra' diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, ad una ripartizione delle somme calcolate in base all'Atto di Nizza. 6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nel comma 2, lettera c), saranno ripartite secondo le disposizioni del comma 5 tra i Paesi che si sono avvalsi della facolta' prevista nell'articolo 3-bis. Il Paese che, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, non l'abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avra' diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l'adesione, a una ripartizione delle somme calcolate in base all'Atto di Nizza.
Accordo-art. 8-bis
Articolo 8-bis Rinuncia per uno o piu' Paesi Il titolare della registrazione internazionale puo' sempre rinunziare alla protezione in uno o piu' dei Paesi contraenti, consegnando all'Amministrazione del proprio Paese una dichiarazione da comunicare all'Ufficio internazionale, il quale la notifichera' ai Paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia e' esente da tassa.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Mutamenti nei Registri nazionali che riguardano anche la registrazione internazionale. Riduzione della lista dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale. Aggiunte a questa lista. Sostituzioni in questa lista 1. L'Amministrazione del Paese del titolare notifichera' parimente all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all'iscrizione del marchio nel registro nazionale, qualora questi mutamenti riguardino anche la registrazione internazionale. 2. L'Ufficio annotera' questi mutamenti nel Registro internazionale, li notifichera' a sua volta alle Amministrazioni dei Paesi contraenti e li pubblichera' nel suo giornale. 3. Si procedera' nello stesso modo quando il titolare della registrazione internazionale domandera' di ridurre la lista dei prodotti o servizi ai quali la registrazione si riferisce. 4. Queste operazioni possono essere assoggettate a una tassa che sara' stabilita dal regolamento d'esecuzione. 5. L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto o servizio alla lista puo' essere ottenuta solo mediante un nuovo deposito effettuato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 3. 6. La sostituzione di un prodotto o servizio a un altro e' parificata all'aggiunta.
Accordo-art. 9-bis
Articolo 9-bis Trasmissione d'un marchio internazionale implicante cambiamento del Paese del titolare 1. Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale e' trasferito a una persona residente in un Paese contraente diverso dal Paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sara' notificato all'Ufficio internazionale dall'Amministrazione di questo stesso Paese. L'Ufficio internazionale registrera' il trasferimento, lo notifichera' alle altre Amministrazioni e lo pubblichera' nel suo giornale. Se il trasferimento e' stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l'Ufficio internazionale richiedera' il consenso dell'Amministrazione del Paese del nuovo titolare e pubblichera', possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel Paese del nuovo titolare. 2. Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sara' registrato. 3. Quando un trasferimento non abbia potuto essere iscritto nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del Paese del nuovo titolare, sia perche' e' stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l'Amministrazione del Paese del precedente titolare avra' diritto di chiedere all'Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.
Accordo-art. 9-ter
Articolo 9-ter Cessione d'un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati o per taluni dei Paesi contraenti. Rinvio all'articolo 6-quater della Convenzione di Parigi (Trasferimento del marchio) 1. Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati e' notificata all'Ufficio internazionale, questo lo iscrivera' nel suo Registro. Ciascuno dei Paesi contraenti avra' la facolta' di non riconoscere la validita' di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte cosi' ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente. 2. L'Ufficio internazionale registrera' ugualmente la cessione del marchio internazionale limitata ad uno o piu' Paesi contraenti. 3. Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento del Paese del titolare, l'Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovra', se il marchio internazionale e' stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformita' dell'articolo 9-bis. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non sono applicabili che con la riserva dell'articolo 6-quater della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Accordo-art. 9-quater
Articolo 9-quater Amministrazione comune a piu' Paesi contraenti. Piu' Paesi contraenti chiedono di essere trattati come un solo Paese 1. Se piu' Paesi dell'Unione particolare convengono di realizzare la unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale: a) che un'Amministrazione comune si sostituira' all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi, e b) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovra' essere considerato come un solo Paese per l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni precedenti il presente articolo. 2. Questa notificazione avra' effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sara' data dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
Accordo-art. 10
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