LEGGE 6 aprile 1977, n. 185
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla convenzione di cui alla lettera c): a) convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969; b) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969; c) convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle convenzioni stesse.
Art. 3
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanita' e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonche' a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi piu' gravi o di reiterazione, potra' essere aumentata fino al triplo.
Art. 4
I dati che, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al Fondo internazionale istituito dalla convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del Fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonche' per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, lettera a), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - RUFFINI - BISAGLIA - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS D'ACCIDENT ENTRAINANT OU POUVANT ENTRAINER UNE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI SINISTRI CHE CAUSINO O POSSANO CAUSARE INQUINAMENTO DA IDROCARBURI Gli Stati parti della presente Convenzione, consci della necessita' di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi, Convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi necessaria l'adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non pregiudicherebbero in alcun modo il principio della liberta' dell'alto mare, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo a o fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze. 2. Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sara' presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all'epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.
Convenzione - art. II
Articolo II Ai fini della presente Convenzione: 1. L'espressione "sinistro marittimo" sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all'esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico; 2. Il termine "nave" sta ad indicare: a) qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare e b) qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l'esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse; 3. Il termine "idrocarburi" indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l'olio lubrificante. 4. L'espressione "interessi connessi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall'incidente marittimo e riguardanti in particolare: a) le attivita' marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le attivita' di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate; b) le attrazioni turistiche della regione considerata; c) la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora; 5. Il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.
Convenzione - art. III
Articolo III Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformita' dell'articolo I, viene esercitato alle seguenti condizioni: a) prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati del sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera; b) lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli; c) prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco puo' procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sara' tenuta aggiornata dall'Organizzazione; d) nei casi di urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco puo' adottare le misure che siano state rese necessarie dall'urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o senza proseguire le consultazioni in corso; e) lo Stato rivierasco, prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonche' ad apportare alle persone in pericolo il piu' rapidamente possibile, tutto l'aiuto di cui possano avere bisogno, e a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi; f) le misure adottate in applicazione dell'articolo I devono essere notificate senza indugio agli Stati ed alle persone fisiche o giuridiche interessate di cui si sia a conoscenza, nonche' al Segretario generale dell'organizzazione.
Convenzione - art. IV
Articolo IV 1. La lista di esperti di cui all'articolo III della presente Convenzione sara' redatta ed aggiornata a cura dell'Organizzazione e questa dovra' stabilirne disposizioni, ivi compresa la fissazione delle qualifiche necessarie. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione e le Parti della presente Convenzione possono fornire i nominativi necessari per preparare la lista. Gli esperti sono pagati dagli Stati che li interpellano in base ai servizi resi.
Convenzione - art. V
Articolo V 1. Le misure adottate dagli Stati rivieraschi in base all'articolo I saranno proporzionate ai danni subiti o minacciati. 2. Tali misure non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all'articolo I e cesseranno non appena tali scopi saranno stati raggiunti; esse non devono, ove non sia assolutamente necessario, interferire con i diritti e gli interessi dello Stato di bandiera, di Stati terzi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata. 3. Per valutare se le misure siano proporzionate al danno, si dovra' tener conto: a) della portata e delle probabilita' di danni imminenti, ove tali misure non siano adottate; b) della probabile efficacia di tali misure; e c) dell'estensione dei danni che possono essere causati da tali misure.
Convenzione - art. VI
Articolo VI Ogni Parte della presente Convenzione che abbia adottato delle misure contrastanti con le disposizioni della presente Convenzione, che abbiano prodotto dei danni a terzi, e' tenuta a pagare un indennizzo per i danni causati da misure che vadano al di la' di quelle che sono ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi di cui all'articolo I.
Convenzione - art. VII
Articolo VII Salvo esplicita disposizione contraria, nulla nella presente Convenzione potra' modificare un obbligo ne' pregiudicare un diritto, privilegio o immunita' altrimenti previsti, ne' privare alcuna delle Parti o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ogni ricorso di cui potrebbe altrimenti disporre.
Convenzione - art. VIII
Articolo VIII 1. Qualsiasi controversia fra le Parti, che sorga dalla possibilita' che le misure adottate in base all'articolo I possono essere in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, o da eventuali risarcimenti da pagarsi in base all'articolo VI, o dall'ammontare di tali indennizzi e che non sia stata definita da negoziati fra le Parti interessate o fra la Parte che ha adottato le misure e le persone fisiche o giuridiche che chiedono il risarcimento, se le Parti non decidono altrimenti, sara' sottoposta, su richiesta di una qualunque delle parti interessate, alla conciliazione o qualora questa non riesca, all'arbitrato, alle condizioni previste dall'Allegato alla presente Convenzione. 2. La Parte che ha adottato le misure non ha il diritto di respingere una richiesta di conciliazione o di arbitrato che sia stata presentata in base al precedente paragrafo, per il solo motivo che i ricorsi davanti ai propri tribunali offerti dalla propria legislazione nazionale non sono stati tutti esauriti.
Convenzione - art. IX
Articolo IX 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Ente internazionale per l'energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o c) adesione.
Convenzione - art. X
Articolo X 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento, in buona e debita forma, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che sia stato depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati gia' parti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei riguardi dei detti Stati, si intende applicabile alla Convenzione modificata dall'emendamento.
Convenzione - art. XI
Articolo XI 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data in cui i Governi di quindici Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione o vi aderisca successivamente, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell'apposito strumento.
Convenzione - art. XII
Articolo XII 1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia prendera' effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo di tempo piu' lungo che sia indicato in detto strumento.
Convenzione - art. XIII
Articolo XIII 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilita' dell'amministrazione di un territorio, od ogni Stato parte della presente Convenzione che curi le relazioni internazionali di un territorio, consultera', il piu' presto possibile le autorita' di tale territorio o adottera' i provvedimenti necessari per estendere ad esso l'applicazione della presente Convenzione e potra' in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione, fare conoscere che tale estensione ha avuto luogo. 2. L'applicazione della presente Convenzione viene estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di questa ultima o da ogni altra data che verra' indicata. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, potra' in ogni momento successivo alla data in cui e stata cosi' estesa l'applicazione della Convenzione ad un territorio, far conoscere mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica. 4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del ricevimento di quest'ultima da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo piu' lungo indicato nella notifica stessa.
Convenzione - art. XIV
Articolo XIV 1. L'Organizzazione potra' indire una Conferenza avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indira' una Conferenza degli Stati parti della presente Convenzione avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione su domanda di almeno un terzo delle Parti.
Convenzione - art. XV
Articolo XV 1. La presente Convenzione sara' depositata presso gli Archivi del Segretario Generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione: a) informera' tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito: i) di ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; ii) di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui detto deposito e' avvenuto; iii) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo XIII, nonche' della cessazione di ogni estensione di cui sopra in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui abbia a cessare o si preveda la cessazione dell'estensione della presente Convenzione; b) trasmettera' copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della Convenzione nonche' a tutti gli Stati aderenti.
Convenzione - art. XVI
Articolo XVI Non appena la presente Convenzione sara' entrata in vigore, il Segretario Generale dell'Organizzazione ne trasmettera' il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. XVII
Articolo XVII La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare in lingua francese ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno inoltre approntate traduzioni ufficiali nelle lingue rossa e spagnola che verranno depositate con l'originale firmato. IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il 29 novembre 1969. (Seguono le firme).
Allegato - art. 1
ALLEGATO Articolo 1 A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformita' alle disposizioni del presente capitolo.
Allegato - art. 2
Articolo 2 1. Su richiesta di una delle Parti ad un'altra Parte, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, viene costituita una Commissione di conciliazione. 2. L'istanza di conciliazione prodotta da una Parte deve contenere l'oggetto della richiesta e altresi' tutti i documenti a sostegno di quanto esposto. 3. Qualora sia insorto un procedimento di conciliazione fra due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure previste, o che, nella propria qualita' di Stato rivierasco, abbia adottato misure analoghe, puo' intervenire nel procedimento di conciliazione avvisandone per iscritto le Parti impegnate in detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.
Allegato - art. 3
Articolo 3 1. La Commissione di conciliazione si compone di tre membri: un membro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un membro nominato dallo Stato i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle predette misure, ed un terzo membro, designato di comune accordo dagli altri due, che assume la presidenza della Commissione. 2. Questi conciliatori sono scelti da una lista di persone, redatta in precedenza in base alla procedura fissata al seguente articolo 4. 3. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda di conciliazione, la Parte alla quale questa e' indirizzata non ha notificato all'altra Parte nella controversia la designazione del conciliatore che e' tenuta ad effettuare, o se, entro un termine di 30 giorni a partire dalla nomina del secondo membro della Commissione designato dalle Parti, i due primi conciliatori non sono riusciti a nominare di comune accordo il Presidente della Commissione, il Segretario Generale dell'Organizzazione provvede, su richiesta della Parte piu' diligente ed entro un termine di 30 giorni alle nomine necessarie. I membri della Commissione cosi' designati sono scelti dalla lista prevista al paragrafo precedente. 4. In nessun caso il Presidente della Commissione deve avere od avere avuto la nazionalita' di una delle Parti che hanno promosso il procedimento, qualunque sia il sistema adottato per la sua designazione.
Allegato - art. 4
Articolo 4 1. La lista di cui al precedente articolo 3 e' costituita da persone qualificate, designate dalle Parti e viene aggiornata dall'Organizzazione. Ogni Parte puo' designare quattro persone da includere nella lista che possono anche non essere necessariamente suoi concittadini. Le designazioni vengono fatte per periodi di sei anni rinnovabili. 2. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri sulla lista, la Parte che ha nominato la detta persona puo' designare un sostituto per il periodo restante del mandato.
Allegato - art. 5
Articolo 5 1. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Commissione di conciliazione fissa il proprio regolamento interno e, in ogni caso le procedure devono essere quelle del contraddittorio. Per quanto attiene all'inchiesta, la Commissione, a meno che non decida altrimenti all'unanimita', si uniforma alle disposizioni contenute nel Titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la composizione pacifica delle controversie internazionali. 2. Le Parti sono rappresentate presso la Commissione di conciliazione da agenti aventi il compito di servire da intermediari fra le Parti, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da esperti da lei nominati a tale scopo e chiedere che venga ascoltata ogni persona la cui testimonianza possa apparirle utile. 3. La Commissione ha la facolta' di chiedere spiegazioni ai consiglieri ed esperti delle Parti, nonche' a chiunque essa ritenga utile convocare con il benestare del proprio Governo.
Allegato - art. 6
Articolo 6 A meno che le Parti non convengano altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non puo' pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.
Allegato - art. 7
Articolo 7 Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti: a) sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili; b) sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o agli esperti e per compiere sopralluoghi.
Allegato - art. 8
Articolo 8 La Commissione di conciliazione ha il compito di chiarire i termini delle controversie, di raccogliere a tal fine ogni informazione utile, mediante indagini o altrimenti, e di sforzarsi di conciliare le Parti. Dopo aver studiato la questione, essa notifica alle Parti la raccomandazione che le appare appropriata e fissa loro un termine non superiore ai 90 giorni per manifestare la loro accettazione o il loro rigetto della detta raccomandazione.
Allegato - art. 9
Articolo 9 La raccomandazione deve essere motivata. Qualora essa non rifletta totalmente o in parte l'opinione unanime della Commissione, ogni conciliatore ha il diritto di far conoscere separatamente la propria opinione.
Allegato - art. 10
Articolo 10 Si riterra' la conciliazione fallita se 90 giorni dopo la notifica della raccomandazione alle Parti, nessuna di loro ha notificato all'altra Parte la propria accettazione della raccomandazione. La conciliazione si riterra' del pari fallita, qualora la Commissione non abbia potuto essere costituita nei termini previsti al terzo paragrafo del precedente art. 3, o salvo accordo contrario delle Parti se la Commissione non ha espresso la propria raccomandazione entro il termine di un anno a partire dalla data della designazione del Presidente della Commissione.
Allegato - art. 11
Articolo 11 1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare e' fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali. 2. Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.
Allegato - art. 12
Articolo 12 Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di conciliazione decidere di comune accordo di ricorrere ad un'altra procedura per definire la controversia.
Allegato - art. 13
Articolo 13 1. A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato viene condotta conformemente alle disposizioni del precedente Capitolo. 2. In caso di fallimento della conciliazione, la richiesta di arbitrato deve essere presentata entro 180 giorni che seguono tale fallimento.
Allegato - art. 14
Articolo 14 Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un arbitro nominato dallo Stato cui appartengono le persone o i beni danneggiati da tali misure, ed un altro arbitro che assume la presidenza del tribunale, designato di comune accordo dagli altri due.
Allegato - art. 15
Articolo 15 1. Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non e' stato ancora designato, il Segretario Generale dell'Organizzazione, su richiesta della Parte piu' diligente, procede, entro un nuovo termine di 60 giorni, alla sua designazione, scegliendo il Presidente da una lista di persone qualificate, redatta in precedenza alle condizioni previste dal precedente art. 4. Tale lista e' separata sia dalla lista di esperti prevista all'articolo IV della Convenzione che dalla lista di conciliatori prevista al precedente art. 4, la stessa persona puo' tuttavia figurare sia nella lista dei conciliatori che in quella degli arbitri. Una persona che avesse agito in qualita' di conciliatore in una controversia non potrebbe tuttavia essere scelta quale arbitro per la stessa questione. 2. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che e' tenuta a compiere, l'altra Parte puo' informare direttamente il Segretario Generale dell'Organizzazione che provvede alla designazione del Presidente del tribunale entro un termine di 60 giorni scegliendo dalla Vista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il Presidente del Tribunale, dal momento della sua designazione, chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere a nominarlo nella stessa forma e alle stesse condizioni. Ove esso non provveda alla designazione che le e' in tal modo richiesta, il Presidente del Tribunale chiede al Segretario Generale dell'Organizzazione di provvedere a tale designazione nella forma e alle condizioni previste al paragrafo precedente. 4. Il Presidente del Tribunale, qualora venga designato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve avere od avere avuto la nazionalita' di una delle Parti, a meno che non vi sia il consenso dell'altra Parte o delle altre Parti. 5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro che doveva essere nominato da una Parte, questa designa il suo sostituto entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del decesso o dell'assenza. In caso di mancata nomina da parte della predetta Parte, il procedimento verra' proseguito con gli arbitri restanti. In caso di decesso o di assenza del Presidente del Tribunale, il suo sostituto e' designato alle condizioni previste al precedente art. 14 o, in mancanza di accordo fra i membri del tribunale nei 60 giorni che seguono il decesso o l'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.
Allegato - art. 16
Articolo 16 Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure considerate, o che, nella sua qualita' di Stato rivierasco abbia adottato delle misure analoghe, puo' partecipare al procedimento di arbitrato avvertendo per iscritto le Parti che hanno promosso detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.
Allegato - art. 17
Articolo 17 Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente allegato, fissa le proprie norme di procedura.
Allegato - art. 18
Articolo 18 1. Le decisioni del tribunale, sia relative alla procedura che al luogo delle sue riunioni, sono adottate con la maggioranza dei voti dei suoi membri, e l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale della cui designazione le Parti erano responsabili, non sara' di ostacolo alla possibilita' di raggiungere una decisione da parte del Tribunale. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente e' decisivo. 2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono, le Parti: a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili; b) pongono il tribunale in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o gli esperti. 3. L'assenza o la mancata comparizione in giudizio di una Parte non e' di ostacolo al procedimento.
Allegato - art. 19
Articolo 19 1. La sentenza del tribunale sara' motivata. Essa sara' definitiva e inappellabile. Le Parti dovranno uniformarvisi senza indugio. 2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza puo' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al giudizio del tribunale che l'ha pronunziata o, ove quest'ultimo non possa essere investito, verra' sottoposto al giudizio di un altro tribunale costituito a tale scopo allo stesso modo del primo.
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI DERIVANTI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI Gli Stati parti della presente Convenzione, Consci dei rischi di inquinamento che derivano dal trasporto marittimo internazionale di idrocarburi alla rinfusa, Convinti della necessita' di garantire un equo indennizzo alle persone che subiscono i danni causati dall'inquinamento derivante dalla fuga e dallo scarico di idrocarburi dalle navi, Desiderosi di adottare norme e procedure uniformi sul piano internazionale per definire le responsabilita' e garantire in tali occasioni un equo indennizzo, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai sensi della presente Convenzione: 1. Per "Nave" s'intende ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura che viaggi per mare e che trasporti effettivamente quale carico degli idrocarburi alla rinfusa. 2. Per "Persona" s'intende qualsiasi persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, ivi compreso uno Stato e gli enti politici nei quali si suddivide. 3. Per "Proprietario" s'intende la persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave e' immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di navi di proprieta' di uno Stato e gestite da una societa' che, in tale Stato sia registrata come gestore di dette navi, con il termine di "proprietario" s'intende detta compagnia. 4. Con l'espressione "Stato di immatricolazione della nave" s'intende per le navi immatricolate, lo Stato nel quale la nave e' immatricolata, e per le navi non immatricolate lo Stato di bandiera della nave. 5. Per "Idrocarburi" s'intendono tutti gli idrocarburi stabili in particolare il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel, l'olio lubrificante e l'olio di balena, sia che siano trasportati a bordo di una nave quale carico che nei depositi di combustibile di tale nave. 6. Per "Danno da inquinamento o s'intende qualsiasi perdita o danno all'esterno della nave che trasporta idrocarburi causati da inquinamento che risulti da una fuga o dallo scarico di idrocarburi ovunque tale fuga o scarico avvengano, ed include il costo delle misure preventive ed ogni ulteriore perdita o danno prodotto dalle dette misure preventive. 7. Per "Misure preventive" s'intendono tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un incidente allo scopo di prevenire o limitare l'inquinamento. 8. Per "Incidente" s'intende qualsiasi fatto od insieme di fatti che abbiano la stessa origine e da cui risulti un inquinamento. 9. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
Convenzione - art. II
Articolo II La presente Convenzione si applica esclusivamente ai danni da inquinamento avvenuti sul territorio, ivi compreso il mare territoriale di uno Stato ed alle misure preventive destinate ad evitare od a ridurre tali danni.
Convenzione - art. III
Articolo III 1. Colui che al momento di un incidente, o se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si e' verificato il primo fatto della serie e' proprietario della nave, e' responsabile di ogni danno da inquinamento che risulti da una fuga o scarico di idrocarburi dalla propria nave in seguito all'incidente, tranne che nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Il proprietario non e' responsabile qualora provi che il danno da inquinamento: a) risulti da un atto di guerra, da ostilita', da una guerra civile, da una insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, o b) risulti interamente dal fatto che un terzo abbia deliberatamente agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno, o c) risulti interamente dalla negligenza o da altra azione pregiudizievole di un governo od altra autorita' responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione. 3. Se il proprietario riesce a provare che il danno da inquinamento risulta interamente o in parte, sia dal fatto che la persona che lo ha subito ha agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno, sia dalla negligenza di tale personale, il proprietario puo' venire esonerato completamente o in parte dalla propria responsabilita' verso la detta persona. 4. Le richieste di riparazione dei danni da inquinamento potranno essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione. Nessuna richiesta di indennizzo, sia essa basata o meno sulla presente Convenzione, potra' essere formulata contro gli impiegati o gli agenti del proprietario. 5. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare il diritto del proprietario di ricorrere contro terzi.
Convenzione - art. IV
Articolo IV Ove siano avvenuti fughe o scarichi di idrocarburi da due o piu' navi e ne risulti un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate sono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo III, responsabili in solido per la totalita' del danno che non puo' essere ragionevolmente ripartito.
Convenzione - art. V
Articolo V 1. Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilita', per ogni incidente, ad un ammontare totale di 2.000 franchi per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non puo' in alcun caso superare i 210 milioni di franchi. 2. Se l'incidente e' causato da colpa personale del proprietario, quest'ultimo non ha il diritto di valersi della limitazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Per potersi avvalere della limitazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilita' presso il tribunale od ogni altra autorita' competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti ove sia stata promossa un'azione in base all'articolo IX. Tale fondo puo' essere costituito sia mediante il deposito della somma che non la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra garanzia accettabile, ammessa dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale il fondo e' costituito e ritenuta soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorita' competente. 4. La distribuzione del fondo tra i creditori si effettua proporzionalmente all'ammontare dei crediti ammessi. 5. Se, prima della distribuzione del fondo, il proprietario, un suo agente o mandatario, od ogni altra persona che gli fornisca l'assicurazione o altra garanzia finanziaria ha, in seguito all'incidente, versato un indennizzo per il danno da inquinamento, tale persona subentra, per l'ammontare pagato, nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto ai sensi della presente Convenzione. 6. Il diritto di surrogazione previsto al paragrafo 5 del presente articolo puo' essere esercitato da una persona diversa da quelle menzionate in detto paragrafo per quanto riguarda ogni somma che tale persona abbia versato per riparare il danno causato dall'inquinamento, purche' tale surrogazione sia autorizzata dalla legislazione nazionale applicabile. 7. Allorche' il proprietario od ogni altra persona provi che potrebbe essere costretto a pagare in data successiva in tutto o in parte una somma per la quale avrebbe goduto di una surrogazione in base ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo se l'indennita' fosse stata versata prima della distribuzione del fondo, il tribunale od altra autorita' competente dello Stato ove il fondo e' costituito puo' ordinare che venga riservata provvisoriamente una somma sufficiente per permettere all'interessato di fare valere ulteriormente i propri diritti sul fondo. 8. Se ragionevoli, le spese incorse ed i sacrifici consentiti volontariamente dal proprietario al fine di evitare o di ridurre l'inquinamento gli conferiscono dei diritti equivalenti a quelli degli altri creditori sul fondo. 9. Il franco, di cui al presente articolo, e' un'unita' costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. L'ammontare di cui al paragrafo 1 del presente articolo sara' convertito nella moneta nazionale dello Stato nel quale deve essere costituito il fondo; la conversione verra' effettuata in base al valore ufficiale di tale moneta rispetto all'unita' definita precedentemente alla data della costituzione del fondo. 10. Ai fini del presente articolo per stazza della nave si intende la stazza netta, aumentata del volume che, a motivo dello spazio occupato dall'apparato motore, e' stato dedotto dalla stazza lorda per determinare la stazza netta. Ove si tratti di una nave che non puo' essere stazzata conformemente alle norme usuali di stazzatura, la stazza e' ritenuta uguale al 40 per cento del peso, espresso in tonnellate di 2.240 libbre, degli idrocarburi che la nave e' in grado di trasportare. 11. L'assicuratore od ogni altra persona che presti la garanzia finanziaria puo' costituire un fondo in conformita' del presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti che se il fondo fosse stato costituito dal proprietario. Un tale fondo puo' essere costituito anche in caso di colpa personale del proprietario, ma la costituzione in tal caso non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario della nave.
Convenzione - art. VI
Articolo VI 1. Quando, dopo l'incidente, il proprietario ha costituito un fondo in applicazione dell'articolo V ed ha il diritto di limitare la propria responsabilita', a) nessun diritto ad un indennizzo per danni da inquinamento che risultino dall'incidente puo' essere esercitato sugli altri beni del proprietario, b) il tribunale o le altre autorita' competenti di ogni Stato contraente ordinano la liberazione della nave o di ogni altro bene appartenente al proprietario che siano state sequestrati a seguito di una richiesta di risarcimento per i danni da inquinamento causati dallo stesso incidente, ed agisce allo stesso modo nei confronti di ogni cauzione od altra garanzia depositata allo scopo di evitare tali sequestri. 2. Le disposizioni precedenti tuttavia si applicano soltanto se il richiedente puo' rivolgersi al tribunale che controlla il fondo e se il fondo puo' effettivamente essere utilizzato per soddisfare la sua richiesta.
Convenzione - art. VII
Articolo VII 1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti piu' di 2.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa come carico e' tenuto a fornire una assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia bancaria o un certificato rilasciato da un fondo internazionale di indennizzo, dell'ammontare fissato secondo i limiti di responsabilita' previsti all'articolo V, paragrafo 1, per coprire la propria responsabilita' per i danni da inquinamento conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Un certificato che attesti che un'assicurazione o garanzia finanziaria e' in corso di validita' conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, viene rilasciato per ogni nave. Esso viene rilasciato o autenticato dall'autorita' competente dello Stato di immatricolazione dopo accertamento che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Il certificato deve essere conforme al modello unito in allegato e contenere le seguenti informazioni: a) nome della nave e porto di immatricolazione; b) nome del proprietario e luogo ove egli ha la principale sede di affari; c) tipo di garanzia; d) nome e luogo della principale sede dell'assicuratore o di altra persona che conceda la garanzia e, ove occorra, luogo della sede presso la quale l'assicurazione o la garanzia e' stata stipulata o concessa; e) periodo di validita' del certificato che non dovra' superare quello dell'assicurazione o della garanzia. 3. Il certificato viene redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese ne' il francese il testo dovra' essere tradotto in una di tali lingue. 4. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave ed una copia deve essere depositata presso il servizio che tiene il registro di immatricolazione della nave. 5. Un'assicurazione o altra garanzia finanziaria che possano decadere, per un motivo diverso dallo spirare del termine di validita' indicato nel certificato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, prima dello spirare di un termine di tre mesi a partire dal giorno in cui ne sia stato dato preavviso all'autorita' di cui al paragrafo 4 del presente articolo, non sono conformi alle disposizioni del presente articolo, a meno che il certificato non sia stato restituito a questa autorita' o un nuovo certificato valido non sia stato rilasciato prima della scadenza di detto termine. Le disposizioni che precedono si applicano del pari ad ogni modifica dell'assicurazione o della garanzia finanziaria che abbia per effetto di renderla tale da non soddisfare piu' le disposizioni del presente articolo. 6. Lo Stato di immatricolazione determina le condizioni del rilascio e della validita' del certificato, fatte salve le disposizioni del presente articolo. 7. I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilita' di uno Stato contraente sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti a tutti i fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati e autenticati da loro stessi. Uno Stato contraente puo' in ogni momento richiedere allo Stato di immatricolazione di procedere ad uno scambio di opinioni ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla Convenzione. 8. Ogni richiesta di riparazione per danni dovuti all'inquinamento puo' essere formulata direttamente nei confronti dell'assicuratore o della persona la quale fornisca la garanzia finanziaria che copre la responsabilita' del proprietario per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto puo', vi sia stata o meno una colpa personale del proprietario, invocare i limiti di responsabilita' previsti dall'articolo V, paragrafo 1. Il convenuto puo' inoltre avvalersi dei mezzi di difesa di cui il proprietario si potrebbe servire, ad eccezione di quelli che derivano dal fallimento o dalla messa in liquidazione del proprietario. Il convenuto puo' inoltre avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da colpa intenzionale del proprietario stesso ma non puo' avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di una azione del proprietario nei suoi riguardi. Il convenuto puo' in ogni caso obbligare il proprietario a intervenire nel processo. 9. Ogni fondo costituito da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e' disponibile solo per il pagamento degli indennizzi dovuti in base alla presente Convenzione. 10. Uno Stato contraente non autorizza una nave sottoposta alle disposizioni del presente articolo e battente la propria bandiera a commerciare se tale nave non e' fornita di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 12 del presente articolo. 11. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinche', in base alla propria legislazione nazionale, una assicurazione o altra garanzia finanziaria rispondente alle esigenze del paragrafo 1 del presente articolo coprano ogni nave, qualunque ne sia il luogo d'immatricolazione, che entri nei suoi porti o che li lasci o che arrivi ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o che ne parta quando essa trasporti effettivamente come carico piu' di 2.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa. 12. Alle navi di proprieta' dello Stato che non sono coperte da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano. Tali navi devono tuttavia essere munite di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato di immatricolazione che attesti che la nave e' di proprieta' di tale Stato e che la sua responsabilita' e' coperta nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo V, paragrafo 1. Tale certificato dovra' essere conforme per quanto possibile al modello prescritto al paragrafo 2 del presente articolo.
Convenzione - art. VIII
Articolo VIII I diritti ad un risarcimento che sono previsti dalla presente Convenzione si estinguono in mancanza di un'azione giudiziaria che sia intentata in applicazione delle disposizioni in essa contenute nel termine di tre anni a partire dalla data in cui si e' verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione puo' essere intentata dopo un termine di sei anni, a partire dalla data in cui si e' verificato l'incidente che ha causato il danno. Quando tale incidente si sia verificato in tempi diversi, il termine di sei anni decorrera' dalla data in cui l'incidente si e' prodotto per la prima volta.
Convenzione - art. IX
Articolo IX 1. Quando un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno o piu' Stati contraenti, o delle misure preventive sono state adottate per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tali territori, ivi compreso il mare territoriale, la domanda di risarcimento potra' essere presentata solo davanti ai tribunali di tale o tali Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande. 2. Ogni Stato contraente provvedera' a che i propri tribunali abbiano competenza per conoscere tali azioni in materia di risarcimento. 3. Dopo la costituzione del fondo in conformita' delle disposizioni dell'articolo V, i tribunali dello Stato ove e' costituito il fondo stesso sono i soli competenti a pronunciarsi su tutte le questioni di ripartizione e distribuzione del fondo.
Convenzione - art. X
Articolo X 1. Ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente in base all'articolo IX, che sia diventata esecutiva nello Stato d'origine ove non possa piu' essere oggetto di ricorso ordinario, e' riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che: a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode; b) il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa. 2. Ogni sentenza riconosciuta in base al primo paragrafo del presente articolo sara' esecutiva in ogni Stato contraente non appena saranno state espletate tutte le formalita' richieste in detto Stato. Tali formalita' non permetteranno tuttavia il riesame nel merito della questione.
Convenzione - art. XI
Articolo XI 1. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio di Stato non commerciale. 2. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato puo' essere perseguito dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all'articolo IX e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere nella sua qualita' di Stato sovrano.
Convenzione - art. XII
Articolo XII La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni internazionali che, alla data in cui essa e' aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, solo nella misura in cui tali convenzioni dovessero essere in contrasto con essa; tuttavia la presente disposizione non pregiudica gli obblighi degli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti derivanti da tali convenzioni.
Convenzione - art. XIII
Articolo XIII 1. La presente Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta successivamente aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi dei suoi enti specializzati o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante: a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; c) l'adesione.
Convenzione - art. XIV
Articolo XIV 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione, o dopo l'adempimento di tutte le formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di detti Stati contraenti, sara' ritenuto riferito alla Convenzione modificata dall'emendamento.
Convenzione - art. XV
Articolo XV 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati, di cui cinque rappresentino Stati che abbiano almeno un milione di tonnellate di stazza lorda in navi-cisterna ciascuno, l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione, o vi aderiscano successivamente, questa entra in vigore novanta giorni dopo il deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.
Convenzione - art. XVI
Articolo XVI 1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia prende effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato nello strumento stesso.
Convenzione - art. XVII
Articolo XVII 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilita' dell'amministrazione di un territorio, od ogni Stato contraente incaricato di curare le relazioni internazionali di un territorio, consulta al piu' presto possibile le autorita' competenti di tale territorio o adotta ogni altra misura del caso per estendere ad esso l'applicazione della presente Convenzione e, in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, rende noto che una tale estensione ha avuto luogo. 2. L'applicazione della presente Convenzione e' estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data di ricevimento di questa o da ogni altra data che venga indicata. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Stato contraente che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo puo' in ogni momento, dopo la data in cui l'applicazione della Convenzione e' stata in tal modo estesa ad un territorio, far conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica. 4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo piu' lungo specificato nella notifica.
Convenzione - art. XVIII
Articolo XVIII 1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti aventi per oggetto la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Convenzione - art. XIX
Articolo XIX 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui tale firma o deposito sono avvenuti; ii) di ogni deposito di strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui tale deposito e' avvenuto; iii) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo XVII e della cessazione di ogni estensione suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui l'estensione della presente Convenzione ha preso o prendera' fine; b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati aderenti.
Convenzione - art. XX
Articolo XX Non appena la presente Convenzione entra in vigore il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. XXI
Articolo XXI La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese i due testi facenti ugualmente fede. Vengono approntate delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono depositate con l'originale firmato. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il ventinove novembre 1969. (Seguono le firme).
Convenzione - Allegato
ALLEGATO CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI IMPUTABILI ALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI Parte di provvedimento in formato grafico
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE PORTANT CREATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI (destinata a completare la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi) Gli Stati parti della presente Convenzione, essendo parti della Convenzione Internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, Consci dei rischi di inquinamento causati dal trasporto internazionale di idrocarburi alla rinfusa, Convinti della necessita' di assicurare un equo risarcimento alle persone che hanno subito dei danni risultanti da un inquinamento dovuto a fughe o a scarico di idrocarburi dalle navi, Considerando che la Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi costituisce un notevole progresso per il raggiungimento di tale scopo, in quanto crea un regime di risarcimento per tali danni negli Stati contraenti, come per i costi delle misure preventive, che siano adottate sul territorio di tali Stati o al di fuori di tale territorio, per evitare o limitare tali danni, Considerando tuttavia che tale regime, pur imponendo al proprietario della nave un obbligo finanziario supplementare, non accorda in tutti i casi un risarcimento soddisfacente alle vittime di danni causati da inquinamento da idrocarburi, Considerando inoltre che le conseguenze economiche dei danni da inquinamento risultanti da fughe o da scarichi di idrocarburi trasportati alla rinfusa per mare non dovrebbero essere sopportate esclusivamente dai proprietari delle navi, ma dovrebbero essere sopportate in parte da coloro che hanno interessi finanziari nel trasporto degli idrocarburi, Convinti della necessita' di istituire un sistema di risarcimento che completi quello della Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, al fine di assicurare un risarcimento soddisfacente alle vittime dei danni da inquinamento e allo scopo di esonerare al tempo stesso il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli viene imposto dalla detta Convenzione, Prendendo atto della risoluzione sulla istituzione di un fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata il 29 novembre 1969 dalla Conferenza giuridica internazionale sui danni imputabili all'inquinamento delle acque marine, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Ai sensi della presente Convenzione, 1. Per "Convenzione sulla responsabilita'" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969. 2. I termini "nave", "persona", "proprietario", "idrocarburi", "danno da inquinamento", "misura preventiva" "evento" e "Organizzazione", sono interpretati conformemente all'articolo 1 della Convenzione sulla responsabilita', restando tuttavia inteso che ogni volta che tali termini si riferiscono alla nozione di idrocarburi con il termine "idrocarburi" si intendono esclusivamente gli idrocarburi minerali stabili. 3. Per "idrocarburi che danno luogo a contributi" si intendono il "petrolio greggio" e la "nafta", la cui definizione viene precisata nei seguenti sottoparagrafi a) e b): a) "petrolio greggio" significa ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale, che sottoposto a trattamenti per permetterne il trasporto. Tale definizione comprende i petroli greggi liberati da alcuni distillati (a volte definiti come "greggi predistillati") e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (a volte conosciuti sotto il nome di greggi "fluidificati" o "ricostituiti"); b) "nafta" indica, i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati ad essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualita' equivalente alla "descrizione applicabile al combustibile numero quattro (indicazione D. 396-69) dell'"American Society for testing and materials" o piu' pesante di tale combustibile. 4. Per "franco" si intende l'unita' di cui al paragrafo 9 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilita'. 5. "Stazza della nave" si intende conformemente al paragrafo 10 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilita'. 6. "Tonnellate" nel caso di idrocarburi, significa tonnellata metrica. 7. "Garante" significa ogni persona che fornisca una assicurazione od altra garanzia finanziaria per coprire la responsabilita' del proprietario della nave in base al paragrafo 1 dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilita'. 8. Per "impianto terminale" si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa che permetta di ricevere idrocarburi trasportati per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato con detta area. 9. Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si e' verificato il primo di tali fatti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. Viene costituito, dalla presente Convenzione, un "Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi", qui appresso indicato "Il Fondo". Viene creato per gli scopi seguenti: a) assicurare il risarcimento per i danni da inquinamento nella misura in cui la protezione che deriva dalla Convenzione sulla responsabilita' sia insufficiente; b) esonerare il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli impone la Convenzione sulla responsabilita', detto esonero restando soggetto alle condizioni che mirano a garantire il rispetto delle Convenzioni sulla sicurezza marittima ed altre Convenzione; c) raggiungere gli obiettivi connessi previsti dalla presente Convenzione. 2. In ogni Stato contraente, il Fondo viene riconosciuto come persona giuridica che puo', in base alla legge di tale Stato assicurare diritti ed obblighi ed essere parte in ogni procedimento iniziato avanti i tribunali di detto Stato. Ogni Stato contraente deve riconoscere l'Amministratore del Fondo (qui appresso denominato "l'Amministratore" come il rappresentante legale del Fondo).
Convenzione - art. 3
Articolo 3 La presente Convenzione si applica: 1) per quanto attiene al risarcimento di cui all'articolo 4, ai soli danni da inquinamento che si sono verificati sul territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il suo mare territoriale, nonche' alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni; 2) per quanto attiene alla assunzione dell'onere finanziario dei proprietari di navi e dei loro garanti, prevista all'articolo 5, ai soli danni da inquinamento causati sul territorio di uno Stato parte della Convenzione sulla responsabilita', ivi compreso il suo mare territoriale, da una nave immatricolata in uno Stato contraente o battente bandiera di tale Stato, nonche' alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 1. Per adempiere alle funzioni di cui al paragrafo 1 a) dell'articolo 2, il Fondo e' tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno da inquinamento se tale persona non e' stata in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione sulla responsabilita' per uno dei seguenti motivi: a) la Convenzione sulla responsabilita' non prevede alcuna responsabilita' per i danni in questione; b) il proprietario responsabile ai sensi della Convenzione sulla responsabilita' e' incapace, per motivi finanziari, di adempiere completamente ai suoi obblighi ed ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione dell'articolo VII della detta Convenzione non copre i danni in questione e non e' sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario e' considerato incapace, per motivi finanziari, ad adempiere ai suoi obblighi e la garanzia e' ritenuta insufficiente, se la vittima del danno da inquinamento, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l'ammontare delle indennita' che gli sono dovute ai sensi della Convenzione sulla responsabilita'; c) i danni eccedono la responsabilita' del proprietario, limitata ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilita' o ai sensi di ogni altra Convenzione aperta alla firma, alla ratifica o all'adesione, alla data della presente Convenzione. Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento sono considerati, se ragionevoli, come danni da inquinamento. 2. Il Fondo e' esonerato da ogni obbligo ai sensi del precedente paragrafo nei casi seguenti: a) se esso prova che il danno da inquinamento risulta da un atto di guerra, di ostilita', di una guerra civile o di insurrezione o e' imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente ad uno Stato o gestita da tale Stato e adibita esclusivamente, al momento dell'evento ad un servizio di Stato non commerciale, o b) se il richiedente non puo' provare che il danno e' imputabile ad un evento che coinvolge uno o piu' navi. 3. Se il Fondo prova che il danno da inquinamento risulta totalmente o in parte, sia dal fatto che la persona che l'ha subito ha agito o mancato di agire con l'intenzione di causare un danno, sia dalla negligenza di tale persona, il Fondo puo' essere esonerato totalmente o in parte dal proprio obbligo di risarcire la detta persona tranne per quanto attiene alle misure preventive di cui al paragrafo 1. Il Fondo e', in ogni modo, esonerato nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilita'. 4. a) Salvo quanto disposto altrimenti dal sottoparagrafo, b), l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare per un determinato evento in base al presente articolo e' limitato in modo che la somma di tale ammontare e dell'ammontare degli indennizzi effettivamente versati, in base alla Convenzione sulla responsabilita', per risarcire i danni da inquinamento verificatisi sul territorio degli Stati contraenti, ivi compresa ogni assunzione di obbligo finanziario di cui il Fondo dovra' far beneficiare il proprietario in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5, della presente Convenzione non ecceda i 450 milioni di franchi. b) L'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare in base al presente articolo per danni da inquinamento risultante da un fenomeno naturale a carattere eccezionale, inevitabile o irresistibile, non puo' superare i 450 milioni di franchi. 5. Se l'ammontare delle richieste contro il Fondo supera l'ammontare totale delle indennita' che il Fondo deve versare in base al paragrafo 4, l'ammontare disponibile in base alla Convenzione sulla responsabilita' ed alla presente Convenzione e' ripartito proporzionalmente fra i richiedenti sulla base dei crediti riconosciuti. 6. L'Assemblea del Fondo (qui appresso indicata "L'Assemblea") puo' decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di eventi precedenti ed in particolare dell'ammontare dei danni che ne sono risultati nonche' delle fluttuazioni monetarie, di modificare l'ammontare di 450 milioni di franchi, previsto ai sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4, con la riserva tuttavia che tale ammontare non sia in alcun caso superiore a 900 milioni di franchi o inferiore a 450 milioni di franchi. L'ammontare riveduto sara' applicabile agli eventi sopraggiunti successivamente alla data in cui e' stata presa la decisione che modifica l'ammontare iniziale. 7. A richiesta di uno Stato contraente, il Fondo mette i propri servigi a disposizione di tale Stato nella misura in cui essi sono necessari per aiutarlo a disporre rapidamente del personale, del materiale e dei servizi di cui ha bisogno per adottare misure intese a prevenire o a limitare un danno da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo puo' essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione. 8. Il Fondo puo', alle condizioni che dovranno essere precisate nel regolamento interno, accordare facilitazioni di pagamento per permettere l'adozione di misure preventive contro i danni da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo puo' essere chiamato a versare indennita' in base alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 5
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)