LEGGE 6 aprile 1977, n. 185
Articolo 5 1. Per adempiere alle funzioni previste dal paragrafo 1 b) dell'articolo 2, il Fondo e' tenuto ad accollarsi gli obblighi del proprietario e del suo garante. Tale obbligo non esiste che per la parte dell'ammontare totale della responsabilita', ai sensi della Convenzione sulla responsabilita', che: a) supera 1.500 franchi per tonnellate di stazza della nave o i 125 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, e b) non supera i 2.000 franchi per tonnellata di stazza della detta nave o i 210 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, a condizione tuttavia che il Fondo sia esonerato da ogni obbligo ai sensi del presente paragrafo se i danni da inquinamento risultano da colpa del proprietario stesso. 2. L'Assemblea puo' decidere che il Fondo assumera', nelle condizioni che saranno determinate dal regolamento interno, gli obblighi di un garante nei confronti delle navi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, per quanto attiene alla parte di responsabilita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, il Fondo non assume detti obblighi che su domanda del proprietario e a condizione che questi sottoscriva una assicurazione sufficiente od altra garanzia finanziaria che copre la sua responsabilita' sino a concorrenza di 1.500 franchi per tonnellata di stazza della nave o di 125 milioni di franchi, se quest'ultimo ammontare e' inferiore. Ove il Fondo assuma tali obblighi si ritiene che il proprietario, in ciascuno degli Stati contraenti, abbia adempiuto alle disposizioni dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilita' per quanto attiene alla parte della responsabilita' summenzionata. 3. Il Fondo puo' essere esonerato, in tutto o in parte, dagli obblighi che gli incombono verso il proprietario e il suo garante in base ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove provi che, per colpa personale del proprietario: a) la nave da cui provengono gli idrocarburi che hanno causato il danno da inquinamento non ha osservato le disposizioni di cui: i) alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, adottata nel 1954 e modificata nel 1962, o ii) alla Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, o iii) alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, o iv) le regole internazionali del 1960 per prevenire le collisioni in mare; o v) gli emendamenti alle Convenzioni di cui sopra che saranno stati dichiarati importanti ai sensi dell'articolo XVI, paragrafo 5) della Convenzione di cui all'alinea i) dell'articolo IX, paragrafo e), della Convenzione di cui all'alinea ii) e dell'articolo 29, paragrafi 3) d) o 4) d) della Convenzione di cui all'alinea iii), a condizione tuttavia che tali emendamenti siano stati in vigore da almeno dodici mesi al giorno dell'evento; e b) l'incidente o il danno sia dovuto in tutto in parte al fatto che le dette disposizioni non sono state osservate. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili, sia che lo Stato nel quale la nave e' immatricolata o di cui batte bandiera sia o meno parte dello Strumento in causa. 4. Quando una nuova Convenzione diretta a sostituire in tutto o in parte uno degli strumenti previsti al paragrafo 3 sia entrata in vigore, l'Assemblea puo' decidere, almeno con sei mesi di anticipo, la data in cui la nuova convenzione sostituira', in tutto o in parte, lo strumento che vi e' previsto, ai fini del paragrafo 3. Tuttavia, ogni Stato parte della presente Convenzione puo', prima di tale data, inviare all'Amministratore una dichiarazione in base alla quale tale Stato non riconosce detta sostituzione. In tal caso, la decisione dell'Assemblea sara' senza efficacia nei confronti di ogni nave immatricolata in tale Stato o battente la bandiera di tale Stato al momento dell'evento. Ogni Stato puo', in data successiva, revocare tale dichiarazione, che in ogni caso cessa di avere efficacia quando lo Stato diviene parte di una nuova Convenzione. 5. Se una nave osserva le disposizioni di un emendamento di uno degli strumenti di cui al paragrafo 3, o quelle di una nuova Convenzione, quando tale emendamento o tale convenzione siano destinati a sostituire in tutto o in parte tale strumento, si ritiene che la nave abbia osservato, per l'applicazione del paragrafo 3, le disposizioni di tale strumento. 6. Quando il Fondo, agendo in qualita' di garante, in base al paragrafo 2, ha versato delle indennita' per danni da inquinamento in conformita' delle disposizioni della Convenzione sulla responsabilita', esso e' in diritto di ricorrere contro il proprietario nella misura in cui il Fondo stesso sarebbe stato, in base al paragrafo 3, esonerato dai suoi obblighi di indenizzare il proprietario in base al paragrafo 1. 7. Se ragionevoli, le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento, sono ritenuti ai fini del presente articolo come danni coperti dalla responsabilita' del proprietario.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. I diritti all'indennizzo previsti dall'articolo 4 e all'assunzione degli oneri finanziari di cui all'articolo 5 si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 7, nei tre anni successivi alla data in cui si e' verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria puo' essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha cagionato il danno. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, il diritto del proprietario o del suo garante di presentare al Fondo una domanda di accollo degli oneri finanziari conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 5, non decade in alcun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi a partire dalla data in cui il proprietario o il suo garante e' venuto a conoscenza di una azione intrapresa contro di lui in base alla Convenzione sulla responsabilita'.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 1. Subordinatamente alle disposizioni che seguono, non puo' essere intentata una azione di indennizzo contro il Fondo in base all'articolo 4, o ai fini dell'assunzione di oneri finanziari in base all'articolo 5 se non che davanti ai tribunali competenti ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilita', per le azioni contro il proprietario che e' responsabile dei danni da inquinamento risultanti dall'evento in questione o che ne sarebbe stato responsabile in mancanza delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilita'. 2. Ogni Stato contraente rende i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo di cui al paragrafo 1. 3. Ove un'azione per il risarcimento di un danno da inquinamento sia intentata avanti un tribunale competente, ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilita', contro il proprietario di una nave o contro il suo garante, il tribunale investito della questione e' il solo competente a conoscere di ogni domanda di risarcimento dello stesso danno o di assunzione di oneri finanziari che si riferisce ad essa introdotta contro il Fondo conformemente all'articolo 4 o 5 della presente Convenzione. Tuttavia, se un'azione di risarcimento di un danno da inquinamento viene intentata in base alla Convenzione sulla responsabilita' avanti un tribunale di uno Stato che e' parte della Convenzione sulla responsabilita' senza essere nello stesso tempo parte della presente Convenzione, ogni azione contro il Fondo di cui all'articolo 4 o al paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente Convenzione puo', a scelta del richiedente, essere intentata sia davanti il tribunale competente dello Stato in cui si trova la sede principale del Fondo, sia davanti ogni tribunale di uno Stato Parte di questa Convenzione che sia competente in base all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilita'. 4. Ogni Stato contraente e' tenuto ad adottare tutte le disposizioni necessarie perche' il Fondo possa intervenire quale parte in ogni procedimento giudiziario intrapreso, conformemente all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilita', avanti il tribunale competente di tale Stato, contro il proprietario di una nave o il suo garante. 5. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 6, il Fondo non e' vincolato da alcuna sentenza o altre decisioni resa in seguito ad un procedimento giudiziario, ne' da alcuna composizione amichevole di cui non sia stato parte. 6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, se un'azione di risarcimento di danni da inquinamento e' stata intentata avanti un tribunale competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, ai sensi della Convenzione sulla responsabilita', la legge nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo. Se tale notifica e' stata fatta secondo le modalita' prescritte dalla legge dello Stato in cui si trova il tribunale investito, lasciando al Fondo un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal tribunale in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui e' stata pronunciata e' opponibile al Fondo, anche se quest'ultimo non e' intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4, ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 7, e che, nello Stato d'origine, e' divenuta esecutiva e non puo' piu' formare oggetto di ricorso ordinario, e' riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall'articolo X della Convenzione sulla responsabilita'.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il Fondo acquista per surrogazione, nei confronti di ogni somma da esso versata, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 4, della presente Convenzione, in risarcimento dei danni da inquinamento, tutti i diritti che, in base alla Convenzione sulla responsabilita', sarebbero devoluti alla persona cosi' indennizzata e che la stessa avrebbe potuto far valere contro il proprietario o il suo garante. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti di ricorso o di surrogazione del Fondo contro persone diverse da quelle previste ai paragrafi precedenti. In ogni ipotesi il Fondo gode del diritto di surrogazione nei confronti di tali persone, diritto che non potrebbe essere minore di quello di cui dispone l'assicuratore della persona indennizzata od assunta in carico. 3. Fatti salvi gli altri eventuali diritti di surrogazione o di ricorso contro il Fondo, uno Stato contraente o un organismo di tale Stato che abbia versato, in base alla propria legge nazionale, degli indennizzi per danni da inquinamento, e' surrogato nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 1. I contributi al Fondo sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stati contraenti, da ogni persona che, nel corso dell'anno solare di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11, per quanto riguarda i contributi iniziali, ed al paragrafo 2 a) o b) dell'articolo 12, per quanto riguarda i contributi annuali, abbia ricevuto in totale dei quantitativi superiori alle 150.000 tonnellate: a) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare sino a destinazione in porti o in impianti terminali situati sul territorio di tale Stato, e b) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare e scaricati in un porto o in un impianto terminale di uno Stato non contraente, in ogni impianto situato sul territorio di uno Stato contraente, restando inteso che gli idrocarburi soggetti a contributo non sono tenuti in conto, in base al presente sottoparagrafo, che dal momento del loro primo ricevimento nello Stato contraente dopo il loro scarico nello Stato non contraente. 2. a) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'ammontare totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno solare da una persona sul territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno su tale territorio ad uno o piu' persone associate, superi le 150.000 tonnellate, tale persona e' tenuta a versare dei contributi calcolati in funzione dei quantitativi di idrocarburi effettivamente ricevuti da detta persona, nonostante il fatto che tali quantitativi non superino le 150.000 tonnellate. b) Per "Persona associata" si intende ogni filiale o entita' sotto controllo comune. La legge nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1. Per cio' che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contributi iniziali che deve versare ciascuna delle persone di cui all'articolo 10, e' calcolato sulla base di una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo, e da essa ricevuti nel corso dell'anno solare che precede quello in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. L'ammontare di cui al paragrafo 1 e' determinato dall'Assemblea nei due mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. In tale occasione, l'Assemblea deve, per quanto possibile, fissare tale ammontare in modo che il totale dei contributi iniziali sia uguale a 75 milioni di franchi se tali contributi corrispondono al 90 per cento dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo trasportati nel mondo via mare. 3. I contributi iniziali sono versati, per quanto riguarda ciascuno degli Stati contraenti, nei tre mesi che seguono l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale Stato.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 1. Per determinare, ove se ne dia il caso, l'ammontare dei contributi annuali dovuti da ogni persona di cui all'articolo 10, l'Assemblea fissa per ogni anno solare, tenendo conto della necessita' di disporre di sufficienti liquidi, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo seguente: i) Spese a) costi e spese previsti per l'amministrazione del Fondo nel corso dell'anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti; b) versamenti che il Fondo dovra' verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare gli indennizzi dovuti in applicazione degli articoli 4 e 5, quando l'ammontare totale delle somme versate, ivi compreso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, non superi i 15 milioni di franchi per evento. c) versamenti che il Fondo dovra' verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 4 e 5, ivi compreso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, quando l'ammontare totale degli indennizzi supera i 15 milioni di franchi per evento. ii) Proventi a) Eccedente risultante dalle operazioni degli anni precedenti, ivi compresi gli interessi che potrebbero essere riscossi. b) Contributi iniziali dovuti nel corso dell'anno. c) Contributi annuali che potranno essere necessari per equilibrare il bilancio. d) Ogni altro provento. 2. L'ammontare del contributo annuale per ogni persona di cui all'articolo 10 e' fissato dall'Assemblea. Tale ammontare e' calcolato per quanto attiene a ciascuno degli Stati contraenti: a) nella misura in cui il contributo e' destinato a liquidare la somma di cui al paragrafo 1 i), sottoparagrafo a) e b), in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti in uno Stato contraente da tale persona nel corso del precedente anno solare, e b) nella misura in cui il contributo e' destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 i) sottoparagrafo c) del presente articolo, in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti da tale persona nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui si e' verificato l'evento considerato, se tale Stato e' parte della Convenzione alla data in cui si e' verificato l'evento. 3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 sono calcolate dividendo il totale dei contributi da versare per il totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti, nel corso dell'anno considerato, nell'insieme degli Stati contraenti. 4. L'Assemblea fissa la percentuale del contributo annuo che e' pagabile immediatamente in contanti, nonche' la data del versamento. Il resto e' pagabile su disposizione dell'Amministratore. 5. Nei casi e nelle condizioni che saranno fissati dal regolamento interno, l'Amministratore del Fondo e' autorizzato a chiedere ad un contribuente di fornire una garanzia finanziaria per le somme di cui e' debitore. 6. Ogni richiesta di versamento in base al paragrafo 4 e' formulata presso ogni contribuente ed il suo contributo e' determinato proporzionalmente in funzione della somma totale da raccogliere.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all'articolo 12 viene accresciuto di un interesse il cui tasso e' fissato dall'Assemblea per ogni anno solare, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi. 2. Ogni Stato contraente vigila a dare le disposizioni necessarie perche' venga soddisfatto l'obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, ivi comprese le sanzioni che ritiene necessarie, perche' tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure non interessino che le persone che sono tenute a contribuire al Fondo. 3. Se una persona che e' tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 10 e 11, a versare dei contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalita' o ad una parte di tale contributo ed il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l'Amministratore adottera', a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il ricupero delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente e' palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l'Assemblea puo', su raccomandazione dell'Amministratore, decidere di rinunciare ad ogni azione contro il contribuente.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1. Ogni Stato contraente puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, nonche' in ogni momento successivo, dichiarare di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione viene fatta per iscritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti. 2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' fatta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 40, essa va indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica all'Amministratore dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 3. Ogni dichiarazione fatta, in conformita' del paragrafo 1, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all'Amministratore. 4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo puo' revocarla riservandosi di inviare una notifica scritta all'Amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformita' del presente articolo e' tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato avanti un tribunale competente e relativo al rispetto dell'obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all'immunita' giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantita' tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall'Amministratore in conformita' delle disposizioni seguenti; 2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per iscritto all'Amministratore, alla data che sara' fissata nel regolamento interno, il nome e l'indirizzo di ogni persona che e' tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all'articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da queste persone nel corso del precedente anno solare. 3. L'elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, a contribuire al Fondo e per determinare, ove occorra, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l'ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Il Fondo e' costituito da un'Assemblea, un Segretariato diretto da un Amministratore e, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 21, da un Comitato esecutivo.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 L'Assemblea e' composta da tutti gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26, le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti: 1) di eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vice-presidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria; 2) di fissare il proprio regolamento interno, per quanto non sara' stato previsto espressamente dalla presente Convenzione; 3) di adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento; 4) di nominare l'Amministratore, di emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e di fissare le condizioni di impiego dell'Amministratore e degli altri membri del personale; 5) di preparare il bilancio annuale e di fissare i contributi annui; 6) di nominare i revisori dei conti e di approvare i conti del Fondo; 7) di approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, di pronunziarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell'ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformita' del paragrafo 5, dell'articolo 4, e di fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati dei versamenti provvisori affinche' le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il piu' rapidamente possibile; 8) di eleggere, fra i membri dell'Assemblea, coloro che faranno parte del Comitato esecutivo, conformemente agli articoli 21, 22 e 23; 9) di istituire tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari; 10) di determinare fra gli Stati che non sono parti della Convenzione e fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e degli organi sussidiari; 11) di dare all'Amministratore, al Comitato esecutivo e agli organi sussidiari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo; 12) di approvare i rapporti e di controllare le attivita' del Comitato esecutivo; 13) di vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni; 14) di adempiere ad ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Convenzione o che sia necessaria al buon funzionamento del Fondo.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione dell'Amministratore. Tuttavia, ove l'Assemblea abbia delegato al Comitato esecutivo le funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18, essa non terra' sessione ordinaria che ogni due anni. 2. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell'Amministratore a richiesta del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. Essa puo' anche essere convocata per iniziativa dell'Amministratore, previa consultazione con il Presidente dell'Assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall'Amministratore, almeno trenta giorni prima.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 La maggioranza dei membri dell'Assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Il Comitato esecutivo deve essere costituito nel corso della prima sessione ordinaria dell'Assemblea successiva alla data in cui quindici Stati sono parti della presente Convenzione.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 1. Il Comitato esecutivo e' composto da un terzo dei membri dell'Assemblea, e tale cifra non deve tuttavia essere inferiore a sette, ne' superiore a quindici. Quando il numero dei membri dell'Assemblea non e' divisibile per tre, il terzo viene calcolato prendendo la cifra immediatamente superiore, che sia divisibile per tre. 2. Nel corso dell'elezione dei membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea: a) cerca di assicurare un'equa ripartizione geografica dei seggi del Comitato in base ad una soddisfacente rappresentanza degli Stati parti della Convenzione che sono particolarmente esposti ai rischi di inquinamento da idrocarburi e degli Stati parti della Convenzione che possiedono importanti flotte di petroliere; b) elegge la meta' dei membri del Comitato o, se il totale dei membri da eleggere e' un numero dispari, un numero equivalente alla meta' del numero totale dei membri meno uno fra gli Stati parti della Convenzione sul territorio dei quali sono stati ricevuti, nel corso del precedente anno solare; i maggiori quantitativi di idrocarburi che devono essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 10. Tuttavia, il numero degli Stati eleggibili ai sensi del presente sottoparagrafo viene limitato nel modo indicato nella seguente tabella: Numero totale Numero di Stati Numero di Stati dei membri eleggibili in base da eleggere in base al del Comitato al sottoparagrafo b) al sottoparagrafo b) ------------------------------------------------------------------ 7 5 3 8 6 4 9 6 4 10 8 5 11 8 5 12 9 6 13 9 6 14 11 7 15 11 7 3. Un membro dell'Assemblea che e' eleggibile ma che non viene eletto in base alle disposizioni del sottoparagrafo b), non sara' eleggibile agli altri seggi del Comitato esecutivo.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 1. I membri del Comitato esecutivo restano in carica sino alla chiusura della sessione ordinaria successiva dell'Assemblea. 2. Nessuno Stato membro dell'Assemblea puo' essere eletto al Comitato esecutivo per piu' di due mandati consecutivi, ad eccezione dei casi in cui cio' puo' rivelarsi necessario per adempiere le disposizioni dell'articolo 22.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno previo preavviso di trenta giorni, su convocazione dell'Amministratore che agisce di propria iniziativa o a richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Esso si riunisce in ogni luogo che ritiene conveniente.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Almeno due terzi dei membri del Comitato esecutivo costituiscono il quorum richiesto per le sue riunioni.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 1. Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti: a) eleggere il suo Presidente ed adottare il proprio regolamento interno, per le materie che non sono oggetto di particolari disposizioni della Convenzione, e b) assumere ed esercitare in luogo dell'Assemblea le seguenti funzioni: i) emanare norme per la nomina del personale necessario, diverso dall'Amministratore, e fissare le condizioni di impiego di detto personale; ii) approvare la liquidazione delle domande di risarcimento presentate al Fondo e adottare a tale scopo tutte le altre misure necessarie previste dal paragrafo 7 dell'articolo 18; iii) dare all'Amministratore tutte le istruzioni relative all'Amministrazione del Fondo e vigilare sulla buona applicazione, da parte dell'Amministratore, della Convenzione, delle decisioni dell'Assemblea e delle decisioni proprie del Comitato; c) adempiere ogni altra funzione che viene ad esso affidata dall'Assemblea. 2. Il Comitato esecutivo redige e pubblica ogni anno un rapporto sulle attivita' del Fondo nel corso del precedente anno solare.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 I membri dell'Assemblea che non sono membri del Comitato esecutivo hanno il diritto di assistere alle riunioni di questo ultimo in qualita' di osservatori.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 1. Il Segretariato comprende l'Amministratore e il personale necessario all'amministrazione del Fondo. 2. L'Amministratore e' il rappresentante legale del Fondo.
Convenzione - art. 29
Articolo 29 1. L'Amministratore e' il piu' alto funzionario del Fondo. Subordinatamente alle istruzioni che gli vengono date dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente Convenzione e del regolamento interno nonche' quelle che gli sono attribuite dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo. 2. Ha il compito, in particolare: a) di nominare il personale necessario all'amministrazione; b) di adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo; c) di riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13; d) di ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza e' necessaria per il regolamento delle domande introdotte contro il Fondo o all'esercizio di altre funzioni di quest'ultimo; e) adottare tutte le misure per sistemare le domande di risarcimento presentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, ivi compresa la sistemazione finale delle domande di risarcimento senza la previa approvazione dell'Assemblea o del Comitato esecutivo ove il regolamento interno lo preveda; f) di redigere e di presentare all'Assemblea o al Comitato esecutivo, a seconda dei casi, i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare; g) assistere il Comitato esecutivo nella preparazione del rapporto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 26; h) elaborare, riunire e portare a conoscenza i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e dei suoi organi sussidiari.
Convenzione - art. 30
Articolo 30 Nello svolgimento dei loro compiti, l'Amministratore come il personale nominato e gli esperti designati da lui non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna autorita' estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell'Amministratore nonche' del personale designato e degli esperti designati da quest'ultimo e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.
Convenzione - art. 31
Articolo 31 1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'Assemblea e dei suoi rappresentanti in seno al Comitato esecutivo ed in seno agli organi sussidiari. 2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo e' a carico di quest'ultimo.
Convenzione - art. 32
Articolo 32 Il voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo e' regolato dalle seguenti disposizioni: a) ogni membro dispone di un voto; b) salvo disposizioni contrarie dell'articolo 33, le decisioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti; c) quando sia richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, varia la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti; d) ai fini del presente articolo, l'espressione "membri presenti "significa "membri presenti alla seduta al momento della votazione", la frase "membri presenti e votanti" indica i "membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo "I membri che si astengono sono considerati come non votanti.
Convenzione - art. 33
Articolo 33 1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti: a) l'aumento dell'ammontare massimo dell'indennizzo a carico del Fondo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dello articolo 4; b) ogni decisione presa in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 5, relativa alla sostituzione degli strumenti di cui al paragrafo in questione; c) l'attribuzione al Comitato esecutivo delle funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18. 2. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei due terzi: a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13, di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente; b) la nomina dell'Amministratore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 18; c) la creazione di organi sussidiari conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 18.
Convenzione - art. 34
Articolo 34 1. Il Fondo, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri beni sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti. 2. Quando il Fondo effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di importanti servizi, necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli Stati membri adottano, tutte le volte che e' loro possibile, disposizioni opportune per l'esonero o il rimborso dell'ammontare di tali diritti e tasse. 3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che non costituiscono che la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilita'. 4. Il Fondo e' esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative ad oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti cosi' importati non potranno essere alienati ne' a titolo oneroso ne' a titolo gratuito sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, a meno che cio' non avvenga a condizioni con cordate dal governo di tale paese. 5. Le persone che contribuiscono al Fondo, nonche' le vittime ed i proprietari di navi che ricevono dei versamenti dal Fondo restano sottoposti alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, senza che la presente Convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale. 6. Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente Convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo, a meno che cio' non sia assolutamente necessario per permettere al Fondo di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio. 7. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimento di capitali, gli Stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo nonche' delle indennita' pagate dal Fondo.
Convenzione - art. 35
Articolo 35 1. Il Fondo non incorre in alcun obbligo in base agli articoli 4 e 5 per eventi che si verifichino entro un termine di centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Le domande di risarcimento di cui all'articolo 4 e le domande di assunzione di oneri finanziari di cui all'articolo 5 che derivano da eventi sopraggiunti oltre i centoventi giorni e, non oltre i duecentoquaranta giorni, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere presentate al Fondo prima dello spirare di un termine di duecentoquaranta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione - art. 36
Articolo 36 Il Segretario generale dell'Organizzazione convoca l'Assemblea per la sua prima sessione. Tale sessione si tiene appena possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione e, in ogni caso, entro un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di detta entrata in vigore.
Convenzione - art. 37
Articolo 37 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione sulla responsabilita' o che vi aderiscono e a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza del 1971 sulla creazione di un Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. La Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1972. 2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, la presente Convenzione viene ratificata, accettata o approvata dagli Stati che l'hanno firmata. 3. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione, possono aderirvi. 4. Soltanto gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato la Convenzione sulla responsabilita' o vi hanno aderito, possono ratificare, accettare o approvare, la presente Convenzione o aderirvi.
Convenzione - art. 38
Articolo 38 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le misure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti dei detti Stati, e' ritenuto applicarsi alla Convenzione modificata dall'emendamento.
Convenzione - art. 39
Articolo 39 Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato deve, all'atto del deposito di uno strumento di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38, e successivamente ogni anno nella data indicata dal Segretario generale dell'Organizzazione, comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione il nome e l'indirizzo delle persone che, per tale Stato, sarebbero tenute a contribuire al Fondo, in applicazione dell'articolo 10, unitamente alle informazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti sul territorio di tale Stato da tali persone nel corso del precedente anno solare.
Convenzione - art. 40
Articolo 40 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno otto Stati hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, e b) il Segretario generale dell'Organizzazione e' stato informato, conformemente all'articolo 39, che le persone che sarebbero tenute, in tali Stati, a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 10, hanno ricevuto, nel corso del precedente anno solare, almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi soggetti a contributi. 2. Tuttavia, la presente Convenzione non puo' entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione sulla responsabilita'. 3. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o che vi aderiscano successivamente, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dello Strumento appropriato da parte di tale Stato.
Convenzione - art. 41
Articolo 41 1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati contraenti in ogni momento a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia avviene mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potrebbe essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione sulla responsabilita' civile costituisce una denuncia alla presente Convenzione. Essa ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia la denuncia della Convenzione sulla responsabilita' civile in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo XVI di quest'ultima Convenzione. 5. Malgrado ogni denuncia fatta da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione sull'obbligo di versare un contributo in base all'articolo 10 per un evento verificatosi alle condizioni previste dal paragrafo 2 b) dell'articolo 12, prima che la denuncia abbia efficacia, continuano a venire applicate.
Convenzione - art. 42
Articolo 42 1. Ogni Stato contraente puo', entro un termine di novanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia che comportera', a suo avviso un considerevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti, chiedere all'Amministratore di indire l'Assemblea in sessione straordinaria. L'Amministratore convoca l'Assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda. 2. L'Amministratore puo', di sua iniziativa, indire l'Assemblea in sessione straordinaria entro un termine di sessanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia ove ritenga che tale denuncia comporti, a suo avviso, un notevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti. 3. Se nel corso di una sessione straordinaria tenuta in conformita' del paragrafo 1 o 2, l'Assemblea decide che la denuncia comportera' un notevole aumento del livello dei contributi per gli altri Stati contraenti, ciascuno di tali Stati puo', non oltre centoventi giorni prima della data in cui la denuncia ha efficacia, denunciare la presente Convenzione. Tale denuncia acquista efficacia alla stessa data.
Convenzione - art. 43
Articolo 43 1. La presente Convenzione cessa di avere vigore quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a tre. 2. Gli Stati contraenti che sono vincolati dalla presente Convenzione alla vigilia del giorno in cui essa cessa di essere in vigore, adottano tutte le misure necessarie perche' il Fondo possa esercitare le funzioni previste dall'articolo 44 e, soltanto a tale fine, restano vincolati dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 44
Articolo 44 1. Nel caso in cui la presente Convenzione cessasse di avere vigore, il Fondo: a) dovra' assumersi gli obblighi relativi ad ogni evento verificatosi prima che la Convenzione abbia cessato di avere vigore; b) potra' esercitare i propri diritti in materia di ricupero dei contributi nella misura in cui questi ultimi sono necessari per permettergli di adempiere gli obblighi previsti al sottoparagrafo a), ivi comprese le spese amministrative che dovra' sostenere a tale scopo. 2. L'Assemblea adottera' ogni misura necessaria in vista della liquidazione del Fondo, ivi compresa un'equa ripartizione delle somme e dei beni che sono all'attivo del Fondo, tra le persone che hanno versato dei contributi. 3. Ai fini del presente articolo, il Fondo rimane una persona giuridica.
Convenzione - art. 45
Articolo 45 1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indice una Conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione a richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione.
Convenzione - art. 46
Articolo 46 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui sono avvenuti tale firma o detto deposito; ii) della data di entrata in vigore della Convenzione; iii) di ogni denuncia della Convenzione e della data in cui tale denuncia ha efficacia; b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione nonche' a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Convenzione - art. 47
Articolo 47 A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette copia conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 48
Articolo 48 La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Il Segretariato dell'Organizzazione ne fara' fare traduzione ufficiale nelle lingue russa e spagnola che vengono depositate con l'originale sul quale sono apposte le firme. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il diciotto dicembre millenovecentosettantuno. (Seguono le firme).
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