LEGGE 7 ottobre 1977, n. 790

Type Legge
Publication 1977-10-07
Ultimo aggiornamento 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 57. (Comitato internazionale di registrazione delle frequenze) 292 1. (1) I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze devono essere pienamente qualificati per la loro competenza tecnica nel campo delle radiocomunicazioni e avere un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. 293 (2) Inoltre, per permettere una migliore comprensione dei problemi che vengono sottoposti al Comitato in virtu' del numero 67, ogni Membro deve conoscere le condizioni geografiche, economiche e demografiche d'una regione particolare del globo. 294 2. (1) La procedura d'elezione e' fissata dalla conferenza responsabile dell'elezione nel modo specificato al numero 63. 295 (2) A ogni elezione, qualsiasi membro del Comitato in carica puo' essere riproposto come candidato dal Paese di cui e' cittadino. 296 (3) I membri del Comitato assumono il loro servizio il giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che li ha eletti. Essi restano normalmente in carica fino alla data stabilita dalla conferenza che ne elegge i successori. 297 (4) Se, nell'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato, un Membro eletto di quest'ultimo presenta le dimissioni, abbandona le sue funzioni o muore, il presidente del Comitato chiede al segretario generale d'invitare i Paesi membri dell'Unione che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l'elezione di un sostituto da parte del Consiglio d'amministrazione in occasione della sua sessione annuale seguente. Tuttavia, se la vacanza si produce piu' di novanta giorni prima della sessione del Consiglio d'amministrazione, il Paese di cui questo Membro era cittadino designa il piu' presto possibile e entro novanta giorni, un sostituto parimenti cittadino di questo Paese, che restera' in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio d'amministrazione. Il sostituto potra' essere presentato come candidato alla elezione da parte del Consiglio d'amministrazione; 298 (5) Per garantire un funzionamento efficace del Comitato, ogni Paese di cui un cittadino e' stato eletto Membro del Comitato deve, per quanto possibile, astenersi dal richiamarlo nell'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato; 299 3 (1) I metodi di lavoro del Comitato sono definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni; 300 (2) I Membri del Comitato eleggono nel loro seno un presidente e un vicepresidente, i quali adempiono le loro funzioni durante un periodo di un anno in seguito, il vicepresidente succede ogni anno al presidente, e viene eletto un nuovo vicepresidente; 301 3) Il Comitato dispone di un segretariato specializzato. 302 4. Nessun Membro del Comitato deve, nell'esercizio delle sue funzioni, chiedere o ricevere istruzioni da alcun Governo, ne' da alcun Membro d'un Governo qualsiasi, ne' da alcuna organizzazione o persona pubblica o privata. Inoltre, ciascun Membro deve rispettare il carattere internazionale del Comitato e delle funzioni dei suoi Membri, e non deve, in nessun caso, cercare d'influenzare qualcuno di essi nell'esercizio delle sue funzioni.

Convenzione-art. 58

ARTICOLO 58. (Comitati consultivi internazionali) 303 1. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale e' assicurato mediante: a) l'assemblea plenaria, che si riunisce normalmente ogni tre anni. Quando una conferenza amministrativa mondiale corrispondente e' stata convocata, la riunione dell'assemblea plenaria e' tenuta, se possibile, almeno otto mesi prima di questa conferenza; 304 b) le commissioni di studi istituite dall'assemblea plenaria per trattare le questioni da esaminare; 305 c) un direttore eletto dall'assemblea plenaria, inizialmente per un periodo equivalente a due volte la durata tra due assemblee plenarie consecutive, normalmente per sei anni. Egli e' rieleggibile a ciascuna delle assemblee plenarie successive e, ove fosse rieletto, resta in carica fino alla seguente assemblea plenaria, normalmente per tre anni. Se il posto diviene inopinatamente vacante, l'assemblea plenaria seguente elegge il nuovo direttore; 306 d) un segretariato specializzato che assiste il direttore; 307 e) laboratori o impianti tecnici istituiti dall'Unione. 308 2. (1) Le questioni studiate da ogni Comitato consultivo internazionale, e sulle quali e' incaricato di emettere pareri, gli sono poste dalla Conferenza di plenipotenziari, da una conferenza amministrativa, dal Consiglio d'amministrazione, da un altro Comitato consultivo o dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Tali questioni si aggiungono a quelle che l'assemblea plenaria del Comitato consultivo interessato ha deciso di prendere in considerazione, o, nell'intervallo delle assemblee plenarie, a quelle la cui iscrizione e' stata chiesta o approvata da almeno 20 Membri dell'Unione. 309 (2) A domanda dei Paesi interessati, ogni Comitato consultivo puo' parimenti eseguire studi e dare consigli su questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di questi Paesi. Lo studio di tali questioni e' disciplinato dai disposti del numero 308.

Convenzione-art. 59

ARTICOLO 59. (Comitato di coordinazione) 310 1. (1) Il Comitato di coordinazione coadiuva il segretario generale nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati in virtu' dei numeri 282, 285, 288 e 289. 311 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare la coordinazione con ogni organizzazione internazionale, di cui agli articoli 39 e 40, per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell'Unione nelle conferenze di tali organizzazioni. 312 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione nel campo della cooperazione tecnica e presenta raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione per il tramite del segretario generale. 313 2. Il Comitato deve provvedere affinche' le sue conclusioni siano possibilmente prese per accordo comune. Il segretario generale puo' tuttavia prendere decisioni, anche senza essere appoggiate da altri due o piu' membri del Comitato, ove reputi che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non puo' essere differita alla prossima sessione del Consiglio d'amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio e per iscritto ai Membri del Consiglio d'amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l'hanno indotto a prendere tali decisioni, come anche i punti di vista presentati per scritto dagli altri Membri del Comitato. 314 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, normalmente almeno una volta al mese.

Convenzione-art. 60

ARTICOLO 60. (Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari in caso di partecipazione di un Governo invitante) 315 1. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza. 316 2. (1) Un anno prima di tale data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro dell'Unione. 317 (2) Questi inviti possono essere mandati sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite d'un altro Governo. 318 3. Il segretario generale manda un invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, e, a domanda, alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32. 319 4. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' invitare le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite come anche l'Agenzia internazionale dell'energia atomica a inviare osservatori per partecipare alle conferenze con voto consultivo, sulla base della reciprocita'. 320 5. (1) Le risposte dei Membri devono giungere al Governo invitante al piu' tardi un mese prima dell'apertura della conferenza; esse devono contenere, per quanto possibile, tutte le indicazioni sulla composizione della delegazione. 321 (2) Tali risposte possono essere indirizzate al Governo invitante sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite di un altro Governo. 322 6. Ogni organismo permanente dell'Unione ha il diritto di essere rappresentato alla conferenza a titolo consultivo, quando essa tratta questioni che sono di sua competenza. In caso di bisogno, la conferenza puo' invitare un organismo che non avesse giudicato opportuno di farsi rappresentare. 323 7. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari: a) le delegazioni specificate nell'allegato 2; 324 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 325 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni, conformemente al numero 318; 326 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319.

Convenzione-art. 61

ARTICOLO 61. (Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante) 327 1. (1) Le disposizioni dei numeri 315 a 321 sono applicabili alle conferenze amministrative. 328 (2) Tuttavia, il termine previsto per l'invio degli inviti puo' essere ridotto, ove occorra, a sei mesi. 329 (3) I Membri dell'Unione possono informare le aziende private da esse riconosciute dell'invito che e' stato loro trasmesso. 330 2. (1) Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a inviare osservatori per partecipare alla conferenza con voto consultivo. 331 (2) Le organizzazioni internazionali interessate presentano al Governo invitante una domanda d'ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data della notificazione. 332 (3) Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione e' presa dalla conferenza stessa. 333 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative: a) le delegazioni specificate nell'allegato 2; 334 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 335 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32; 336 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319; 337 e) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 330 a 332; 338 f) i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono; 339 g) gli organismi permanenti dell'Unione, alle condizioni previste al numero 322.

Convenzione-art. 62

ARTICOLO 62. (Procedura per la convocazione di conferenze amministrative mondiali a domanda di Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione) 340 1. I Membri dell'Unione che desiderano la convocazione di una conferenza amministrativa mondiale ne informano il segretario generale, indicando l'ordine del giorno, il luogo e la data proposta per la conferenza. 341 2. Il segretario generale, quando ha ricevuto domande concordanti di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, trasmette la comunicazione per telegramma a tutti i Membri, pregandoli di notificargli, nel termine di sei settimane, se accettano o no la proposta presentata. 342 3. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225, si pronuncia in favore dell'insieme della proposta, se accetta cioe' sia l'ordine del giorno, sia la data e il luogo di riunione proposti, il segretario generale ne informa tutti i Membri dell'Unione, mediante telegramma-circolare. 343 4. (1) Se la proposta accettata tende a riunire la conferenza in un luogo diverso da quello della sede dell'Unione, il segretario generale domanda al Governo del paese interessato se accetta di diventare Governo invitante. 344 (2) In caso affermativo, il segretario generale, d'intesa con questo Governo, prende le disposizioni necessarie per la riunione della conferenza. 345 (3) In caso negativo, il segretario generale invita i Membri che hanno domandato la convocazione della conferenza a presentare nuove proposte circa il luogo della riunione. 346 5. Quando la proposta accettata tende a riunire la conferenza alla sede dell'Unione, seno applicabili le disposizioni dell'articolo 64. 347 6. (1) Se l'insieme della proposta (ordine del giorno, luogo e data) non e' accettato dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225, il segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in modo definitivo, entro un termine di sei settimane, sul punto o sui punti controversi. 348 (2) Questi punti sono considerati come accettati quando siano stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225. 349 7. La procedura sopra indicata e' parimenti applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza amministrativa mondiale e' presentata dal Consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 63

ARTICOLO 63. (Procedura per la convocazione di conferenze amministrative regionali a domanda di Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione) 350 Nel caso di conferenze amministrative regionali, la procedura di cui all'articolo 62 si applica ai soli Membri della regione interessata. Se la convocazione deve farsi per iniziativa dei Membri della regione, basta che il segretario generale riceva domande concordanti provenienti da un quarto dei Membri di questa regione.

Convenzione-art. 64

ARTICOLO 64. (Disposizioni relative a conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante) 351 Le disposizioni degli articoli 60 e 61 sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell'Unione.

Convenzione-art. 65

ARTICOLO 65. (Disposizioni comuni a tutte le conferenze Cambiamento della data o del luogo d'una conferenza) 352 1. Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili per analogia quando si tratti, a domanda dei Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d'una conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 225, si e' pronunciata in loro favore. 353 2. Ogni Membro che propone di cambiare la data o il luogo d'una conferenza deve ottenere l'adesione del numero richiesto di altri Membri. 354 3. Se del caso, il segretario generale fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 341, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto inizialmente.

Convenzione-art. 66

ARTICOLO 66. (Termini e modi di presentazione delle proposte alle conferenze) 355 1. Immediatamente dopo la spedizione degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli nel termine di quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza. 356 2. Qualsiasi proposta presentata, la cui accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, deve contenere dei riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati in ogni caso nel modo piu' conciso possibile. 357 3. Il segretario generale comunica le proposte ricevute a tutti i Membri, man mano che le riceve. 358 4. Il segretario generale raccoglie e coordina le proposte ricevute dalle amministrazioni e dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e le trasmette ai Membri, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, ne' il segretario generale, ne' i direttori dei Comitati consultivi internazionali, ne' i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono autorizzati a presentare proposte.

Convenzione-art. 67

ARTICOLO 67. (Poteri delle delegazioni alle conferenze) 359 1. La delegazione inviata da un Membro dell'Unione per partecipare a una conferenza dev'essere debitamente accreditata conformemente alle disposizioni dei numeri da 360 a 366. 360 2. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo oppure dal ministro degli affari esteri. 361 (2) Le delegazioni alle conferenze amministrative sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo, dal ministro degli affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza. 362 (3) Con riserva della conferma data da una delle autorita' indicate al numero 360 o 361 e ricevuta prima della firma degli atti finali, una delegazione puo' essere accreditata provvisoriamente dal capo della missione diplomatica del suo Paese presso il Governo del Paese nel quale e' adunata la conferenza oppure, se quest'ultimo e' la sede dell'Unione, dal capo della delegazione permanente del suo Paese presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 363 3 I poteri sono accettati se sono firmati da una autorita' di cui ai numeri 360 a 362 e rispondono a uno dei criteri seguenti: 364 - conferimento dei pieni poteri alla delegazione; 365 - autorizzazione alla delegazione di rappresentare il proprio Governo senza restrizione alcuna; 366 - conferimento alla delegazione o a taluni dei suoi Membri del diritto di firmare gli atti finali. 367 4. (1) Una delegazione, i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, e' autorizzata a esercitare il diritto di voto del Membro interessato e a firmare gli atti finali. 368 (2) Una delegazione i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, non e' autorizzata a esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli atti finali finche' non ha provveduto a rimediarvi. 369 5. I poteri devono essere depositati, non appena possibile presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale e' incaricata di verificarli; essa presenta le sue conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da quest'ultima. Nell'attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo a delegazione d'un Membro d'un Membro dell'Unione e' autorizzata a partecipare, ai lavori e a esercitare il diritto di voto di questo Membro. 370 6. Di massima, i Membri dell'Unione devono cercare d'inviare alle conferenze dell'Unione le loro proprie delegazioni. Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non puo' inviare la propria delegazione puo' conferire alla delegazione d'un altro Membro il diritto di votare e firmare in suo nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l'oggetto di un atto firmato da una delle autorita' menzionate al numero 360 o 361. 371 7. Una delegazione avente il diritto di voto puo' incaricare un'altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome durante una o piu' adunanze alle quali essa non puo' assistere. In tale caso, essa deve informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza. 372 8. Una delegazione non puo' esercitare piu' di un voto per procura. 373 9. I poteri e le procure indirizzati per telegramma non sono accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza concernente i poteri.

Convenzione-art. 68

ARTICOLO 68. (Condizioni di partecipazione) 374 1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 73 e 74 possono partecipare a tutte le attivita' del Comitato consultivo di cui si tratta. 375 2. (1) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'azienda privata riconosciuta dev'essere indirizzata al segretario generale che la comunica a tutti i Membri e al direttore di questo Comitato. La domanda d'un'azienda privata riconosciuta dev'essere approvata dal Membro che l'ha riconosciuta. Il direttore del Comitato consultivo comunica a quest'azienda il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 376 (2) Un'azienda privata riconosciuta puo' intervenire in nome del Membro che l'ha riconosciuta solamente se quest'ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l'ha autorizzata a tale proposito. 377 3. (1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all'articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell'Unione e hanno delle attivita' connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi. 378 (2) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'organizzazione internazionale o da un'organizzazione regionale delle telecomunicazioni menzionata all'articolo 32 dev'essere indirizzata al segretario generale, il quale la comunica telegraficamente a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull'accettazione di tale domanda; la domanda e' accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine d'un mese e' favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 379 4. (1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell'approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati. 380 (2) La prima domanda di ammissione alle sedute delle commissioni di studi d'un Comitato consultivo presentate da un organismo scientifico o industriale dev'essere indirizzata al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Tale domanda dev'essere approvata dall'amministrazione del Paese interessato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all'organismo scientifico o industriale il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 381 5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale, ogni organizzazione regionale delle telecomunicazioni oppure ogni organismo scientifico o industriale che e' stato ammesso a partecipare ai lavori d'un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

Convenzione-art. 69

ARTICOLO 69. (Attribuzioni dell'assemblea plenaria) 382 L'assemblea plenaria: a) esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di pareri in essi contenuti; 383 b) esamina le questioni esistenti al fine di vedere se e' necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 308. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, e' necessario tener presente che in via di principio il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell'intervallo tra due assemblee plenarie; 384 c) approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 383 e fissa l'ordine delle questioni da studiare secondo la loro importanza, la loro priorita' e la loro urgenza; 385 d) decide, con riguardo al programma di lavoro approvato di cui al numero 384, se e' necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;, 386 e) assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare; 387 f) esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l'ultima riunione dell'assemblea plenaria; 388 g) approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio di amministrazione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 416, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria; 389 h) esamina le altre questioni giudicate necessarie nel quadro dei disposti dell'articolo 11 e del presente capitolo.

Convenzione-art. 70

ARTICOLO 70. (Riunioni dell'assemblea plenaria) 390 1. L'assemblea plenaria si riunisce normalmente alla data e nel luogo fissati dall'assemblea plenaria precedente. 391 2. La data e/o il luogo d'una riunione dell'assemblea plenaria possono essere modificati con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere. 392 3. A ognuna di queste riunioni, l'assemblea plenaria del Comitato consultivo e' presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea plenaria stessa; il presidente e' assistito da vicepresidenti eletti dall'assemblea plenaria. 393 4. Il segretario generale e' incaricato di prendere, d'intesa con il direttore del Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi.

Convenzione-art. 71

ARTICOLO 71. (Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie) 394 1. (1) Le lingue da usarsi durante le assemblee plenarie sono quelle previste negli articoli 16 e 78. 395 (2) I documenti preparatori delle commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti pubblicati in seguito a quest'ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti nelle tre lingue di lavoro dell'Unione. 396 2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati nei numeri 9 e 155. Tuttavia, quando un Paese membro dell'Unione non e' rappresentato da un'amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute di questo Paese hanno, insieme e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 376. 397 3. Le disposizioni dei numeri 370 a 373 relative alle procure si applicano alle assemblee plenarie.

Convenzione-art. 72

ARTICOLO 72. (Commissioni di studi) 398 1. L'assemblea plenaria istituisce e mantiene secondo i bisogni le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 377 e 378, che desiderano partecipare ai lavori di commissioni di studi, si annunciano sia durante l'assemblea plenaria sia ulteriormente al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 399 2. Inoltre, riservate le disposizioni dei numeri 379 e 380, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, a qualsiasi riunione d'una qualunque delle commissioni di studi. 400. 3. L'assemblea plenaria nomina normalmente un relatore principale e un vice-relatore principale per ogni commissione di studi. Se il volume di lavoro di una commissione di studi lo richiede, l'assemblea plenaria nomina, per questa commissione, tanti vice-relatori principali supplementari quanti ne ritiene necessari. Se, nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria, un relatore principale e' impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua commissione di studi aveva un solo vice-relatore principale, quest'ultimo prende il suo posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l'assemblea plenaria aveva nominato parecchi vice-relatori principali, questa commissione, nel corso della sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un nuovo vice-relatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di studi elegge parimenti un nuovo vice-relatore principale qualora uno dei suoi vice-relatori principali sia impedito di esercitare le sue funzioni nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria.

Convenzione-art. 73

ARTICOLO 73. (Trattamento degli affari delle commissioni di studi) 401 1. Le questioni affidate alle commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza. 402 2. (1) Tuttavia, l'assemblea plenaria puo' impartire appropriate direttive concernenti le riunioni di commissioni di studi, che sembrino necessarie per trattare gruppi importanti di questioni. 403 (2) Di regola, nell'intervallo tra due assemblee plenarie, una commissione di studi non tiene piu' di due riunioni, compresa la sua riunione finale che precede l'assemblea plenaria. 404 (3) Inoltre, se dopo un'assemblea plenaria un relatore principale e' del parere che una o parecchie riunioni della sua commissione di studi, non previste dall'assemblea plenaria, siano necessarie per discutere verbalmente questioni che non hanno potuto essere trattate per corrispondenza, puo' proporre, con l'autorizzazione della sua amministrazione e dopo aver sentito il direttore interessato e i Membri della sua commissione, una riunione in un luogo adatto, tenendo conto della necessita' di ridurre al minimo le spese. 405 3. L'assemblea plenaria puo', in caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro misti per lo studio delle questioni che richiedono la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi. 406 4. Dopo aver consultato il segretario generale, il direttore d'un Comitato consultivo, d'intesa con i relatori principali delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle riunioni del gruppo delle commissioni di studi che devono riunirsi in uno stesso luogo durante lo stesso periodo. 407 5. Il direttore trasmette i rapporti finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni che vi hanno partecipato. Questi rapporti sono inviati il piu' presto possibile e, in ogni caso, in modo che giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della prossima assemblea plenaria. Si puo' derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dell'assemblea plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto nelle condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria.

Convenzione-art. 74

ARTICOLO 74. (Funzioni del direttore; segretariato specializzato) 408 1. (1) Il direttore d'un Comitato consultivo coordina i lavori dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi; egli e' responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato. 409 (2) il direttore ha la responsabilita' dei documenti del Comitato e prende, di concerto con il segretario generale, le misure necessarie affinche' tali documenti siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell'Unione. 410 (3) Il direttore e' assistito da un segretariato composto di personale specializzato che lavora, sotto la sua autorita' diretta, all'organizzazione dei lavori del Comitato. 411 (4) Il personale dei segretariati specializzati, dei laboratori e degli impianti tecnici d'un Comitato consultivo dipende, dal lato amministrativo, dall'autorita' del segretario generale conformemente ai disposti del numero 268. 412 2. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo del segretariato anzidetto nei limiti del bilancio di previsione approvato dalla Conferenza di plenipotenziari o dal Consiglio d'amministrazione. La nomina di detto personale tecnico e amministrativo e' fatta dal segretario generale, d'intesa con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento incombe al segretario generale. 413 3. Il direttore partecipa di pieno diritto a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi. Egli prende tutte le misure concernenti la preparazione delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi, riservate le disposizioni del numero 393. 414 4. Il direttore riferisce, in un rapporto presentato all'assemblea plenaria, sull'attivita' del Comitato consultivo all'ultima riunione dell'assemblea plenaria. Detto rapporto e' inviato, dopo approvazione, al segretario generale, il quale lo trasmette al Consiglio d'amministrazione. 415 5. Il direttore presenta al Consiglio d'amministrazione, nella sua seduta annuale, un rapporto sulle attivita' del Comitato durante l'anno precedente, per l'informazione del Consiglio e dei Membri dell'Unione. 416 6. Il direttore, dopo aver consultato il segretario generale, sottopone all'approvazione dell'assemblea plenaria una valutazione dei bisogni finanziari del Comitato consultivo fino alla prossima assemblea plenaria. Questa valutazione, dopo l'approvazione, e' trasmessa al segretario generale che la sottoporra' al Consiglio d'amministrazione. 417 7. Il direttore determina, affinche' il segretario generale le incorpori nel bilancio di previsione annuale dell'Unione, le spese del Comitato previste per l'anno seguente, fondandosi sulla valutazione dei bisogni finanziari del Comitato approvata dall'assemblea plenaria. 418 8. Il direttore partecipa in tutta la misura necessaria alle attivita' di cooperazione tecnica dell'Unione nell'ambito delle disposizioni della Convenzione.

Convenzione-art. 75

ARTICOLO 75. (Proposte per le conferenze amministrative) 419 1. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali sono autorizzate a sottomettere alle conferenze amministrative proposte derivanti direttamente da loro pareri o da conclusioni di loro studi in corso. 420 2. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono parimenti formulare proposte di modificazione dei regolamenti amministrativi. 421 3. Queste proposte vanno indirizzate in tempo utile al segretario generale per essere riunite, coordinate e comunicate nelle condizioni previste nel numero 358.

Convenzione-art. 76

ARTICOLO 76. (Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con altre organizzazioni internazionali) 422 1. (1) Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono istituire commissioni miste per effettuare studi e emanare pareri su questioni di interesse comune. 423 (2) I direttori dei Comitati consultivi possono, in collaborazione con i relatori principali, organizzare riunioni miste di commissioni di studi dei due Comitati consultivi, per lo studio e la preparazione di progetti di pareri relativi a questioni d'interesse comune. Questi progetti sono sottoposti alla prossima riunione dell'assemblea plenaria di ognuno dei Comitati consultivi. 424 2. Qualora uno dei Comitati consultivi sia invitato a farsi rappresentare a una riunione dell'altro o di un'organizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore sono autorizzati, tenendo conto del numero 311, a prendere le misure necessarie per assicurare la rappresentanza con voto consultivo. 425 3. Il segretario generale, il vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e il direttore dell'altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono assistere a titolo consultivo alle riunioni d'un Comitato consultivo. In caso di bisogno, un Comitato puo' invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, dei rappresentanti di qualsiasi organismo permanente dell'Unione che non abbia giudicato necessario di farsi rappresentare.

Convenzione-art. 77

CAPITOLO XI REGOLAMENTO INTERNO DELLE CONFERENZE E DELLE ALTRE RIUNIONI ARTICOLO 77. (Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni) 1. ORDINE DEI POSTI. 426 Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 2. INAUGURAZIONE DELLA CONFERENZA. 427 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza e' preceduta da una riunione dei capi di delegazione, nel corso della quale viene preparato l'ordine del giorno della prima sessione plenaria. 428 (2) Il presidente della riunione dei capi di delegazione e' designato conformemente ai disposti dei numeri 429 e 430. 429 2. (1) La conferenza e' inaugurata da una personalita' designata dal Governo invitante. 430 (2) Se non c'e' un Governo invitante, essa e' inaugurata dal piu' anziano dei capi di delegazione. 431 3. (1) Alla prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che, generalmente, e' una personalita' designata dal Governo invitante. 432 (2) Se non c'e' Governo invitante, si sceglie il presidente tenendo conto della proposta fatta dai capi di delegazione nel corso della riunione di cui al numero 427. 433 4. Durante la prima seduta plenaria si procede pure: a) all'elezione dei vicepresidenti della conferenza; 434 b) alla costituzione delle commissioni della conferenza e all'elezione dei presidenti e vicepresidenti rispettivi; 435 c) alla costituzione del segretariato della conferenza, composto di personale del segretariato generale dell'Unione e, eventualmente, di personale dell'amministrazione del Governo invitante. 3. PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA. 436 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del Regolamento interno, da la facolta' di parlare, mette ai voti le questioni e proclama le decisioni adottate. 437 2. Il presidente ha la direzione generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d'ordine e ha particolarmente il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o la sospensione di una seduta. Egli puo' anche risolvere di rinviare la convocazione di un'assemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario. 438 3. Egli protegge il diritto di tutte le delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'oggetto in discussione. 439 4. Egli vigila a che i dibattiti siano limitati all'oggetto in discussione e puo' interrompere qualsiasi oratore che si scostasse dall'argomento trattato, rammentandogli la necessita' d'attenersi allo stesso. 4. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI. 440 1. La seduta plenaria puo' istituire commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza. Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro. 441 2. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti unicamente se sono assolutamente necessari. 5. COMMISSIONE DI CONTROLLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE. 442 1. All'apertura di ogni conferenza o riunione, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio di previsione incaricata di apprezzare l'organizzazione e i mezzi d'azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese incorse per tutta la durata della conferenza o della riunione. Questa commissione comprende, indipendentemente dai Membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del segretario generale e, se c'e' un Governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo. 443 2. Prima dell'esaurimento del preventivo approvato dal Consiglio di amministrazione per la conferenza o riunione, la commissione di controllo di bilancio di previsione, in collaborazione con il segretario della conferenza o riunione, presenta al plenum uno stato provvisorio delle spese gia' incorse. La seduta plenaria ne tiene conto, per decidere se i progressi conseguiti giustificano un prolungamento oltre il giorno in cui il preventivo approvato sara' esaurito. 444 3. Alla fine di ogni conferenza o riunione, la commissione di controllo del bilancio di previsione presenta al plenum un rapporto indicante, nel modo piu' preciso possibile, la somma presumibile delle spese della conferenza o riunione. 445 4. Dopo averlo esaminato e approvato, il plenum trasmette questo rapporto, con le proprie osservazioni, al segretario generale, affinche' lo sottoponga al Consiglio d'amministrazione nella sua prossima sessione annuale. 6. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. 446 6.1 Conferenze di plenipotenziari. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 324, 325 e 326, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum. 447 6.2 Conferenze amministrative. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri, degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 334 a 338, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dai plenum. 7. PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI. 448 Il presidente di ogni commissione propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle sottocommissioni che essa istituisce. 8. CONVOCAZIONE ALLE SEDUTE. 449 Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciata tempestivamente alla sede della conferenza. 9. PROPOSTE PRESENTATE PRIMA DELL'APERTURA DELLA CONFERENZA. 450 Le proposte presentate prima dell'apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 del presente regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria puo' trattare direttamente qualsiasi proposta. 10. PROPOSTE O EMENDAMENTI PRESENTATI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA. 451 1. Le proposte o gli emendamenti presentati dopo l'apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al presidente della conferenza o al presidente della commissione competente oppure al segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento della conferenza. 452 2. Nessuna proposta o nessun emendamento scritto puo' essere presentato se non e' firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto. 453 3. Il presidente di una conferenza o di una commissione puo' presentare in ogni momento proposte suscettibili di accelerare il corso dei dibattiti. 454 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. 455 5. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione competente decide in ogni caso se una proposta o un emendamento presentato nel corso di seduta puo' fare l'oggetto d'una comunicazione verbale o se deve essere consegnato per iscritto per la pubblicazione e distribuzione nelle condizioni previste al numero 451. 456 (2) Di regola, il testo di ogni proposta importante che deve formare oggetto d'una votazione dev'essere distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza tempestivamente, in modo da permettere lo studio prima della discussione. 457 (3) Inoltre, il presidente della conferenza che riceve la proposte o gli emendamenti menzionati al numero 451, li trasmette, secondo il caso, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria. 458 6. Ogni persona autorizzata puo' leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa presentato nel corso della conferenza ed esporvi i motivi. 11. CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ESAME E LA VOTAZIONE D'UNA PROPOSTA O DI UN EMENDAMENTO. 459 1. Nessuna proposta o nessun emendamento presentato prima dell'apertura della conferenza, o da una delegazione durante la conferenza, puo' essere messo in discussione se, al momento dell'esame, non e' appoggiato da almeno un'altra delegazione. 460 2. Ogni proposta o emendamento debitamente appoggiato deve essere, dopo discussione, messo, ai voti. 12. PROPOSTE O EMENDAMENTI OMESSI O RINVIATI. 461 Quando una proposta o un emendamento e' stato omesso o quando ne e' stato differito l'esame, la delegazione sotto i cui auspici e' stato presentato deve vigilare affinche' la proposta o l'emendamento non sia in seguito perduto di vista. 13. CONDOTTA DEI DIBATTITI IN SEDUTA PLENARIA. 462 13.1 Quorum. Perche' una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, e' necessario, che piu' della meta' delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta. 463 13.2 Ordine delle discussioni. (1) Le persone che desiderano parlare devono averne ottenuto la facolta' dal presidente. Di regola, esse cominciano con dichiarare a quale titolo parlano. 464 (2) Ogni persona che parla deve esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero. 465 13.3 Mozioni d'ordine e questioni d'ordine. (1) Nel corso dei dibattiti, una delegazione puo', quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d'ordine o sollevare qualsiasi questione d'ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito, conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione puo' appellarsi alla decisione del presidente, ma quest'ultima resta interamente valevole, se non e' annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 466 (2) La delegazione che presenta una mozione d'ordine non puo', nel suo intervento, trattare il merito dell'oggetto in discussione. 467 13.4 Ordine di priorita' delle mozioni e delle questioni d'ordine. L'ordine di priorita' delle mozioni e delle questioni d'ordine, menzionate ai numeri 465 e 466, e' il seguente: a) qualsiasi questione d'ordine relativa all'applicazione del presente regolamento interno; 468 b) sospensione della seduta; 469 c) levata della seduta; 470 d) aggiornamento del dibattito sull'oggetto in discussione;. 471 e) chiusura del dibattito sull'oggetto in discussione; 472 f) qualsiasi altra mozione o questione d'ordine che potrebbe essere presentata e la cui priorita' e' fissata dal presidente. 473 13.5 Mozione per la sospensione o la levata della seduta. Durante la discussione d'un oggetto, una delegazione puo' proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se quest'ultima e' appoggiata, la parola e' data a due oratori che si esprimono contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 474 13.6 Mozione per l'aggiornamento del dibattito. Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione puo' proporre l'aggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre l'autore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 475 13.7 Mozione per la chiusura del dibattito. Una delegazione puo' in ogni tempo proporre che il dibattito sulla questione all'ordine: del giorno sia chiuso. In tal caso, la parola e' data soltanto a due oratori contrari alla chiusura, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 476 13.8 Limitazione degli interventi. (1) Il plenum puo' eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi d'una medesima delegazione su un determinato oggetto. 477 (2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo. 478 (3) Quando un oratore supera il tempo che gli e' stato concesso, il presidente ne avverte l'assemblea e prega l'oratore di chiudere in breve tempo la sua relazione. 479 13.9 Chiusura dell'elenco degli oratori. (1) Nel corso di un dibattito, il presidente puo' dar lettura dell'elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea, puo' dichiarare chiuso l'elenco. Tuttavia, il presidente puo', se lo ritiene opportuno, concedere eccezionalmente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell'elenco. 480 (2) Quando l'elenco degli oratori e' esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito. 481 13.10 Questioni di competenza. Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta. 482 13.11 Ritiro e nuova presentazione d'una mozione. L'autore d'una mozione puo' ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, cosi' ritirata, puo' essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l'emendamento o da qualsiasi altra delegazione. 14. DIRITTO DI VOTO. 483 1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione, debitamente accreditata da quest'ultimo per partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all'articolo 2. 484 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'articolo 67. 15. VOTAZIONE. 485 15.1 Definizione della maggioranza. (1) La maggioranza e' costituita da piu' della meta' delle delegazioni presenti e votanti. 486 (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza. 487 (3) In caso di parita' di voti, la proposta o l'emendamento e' considerato come respinto. 488 (4) Ai fini del presente regolamento, si considera come "delegazione presente e votante" qualsiasi delegazione che si pronuncia per o contro una proposta. 489 15.2 Non partecipazione al voto. Le delegazioni presenti che non partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum ai sensi del numero 462, ne' come essendosi astenute, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del numero 491. 490 15.3 Maggioranza speciale. Per quanto concerne l'ammissione dei Membri dell'Unione, la maggioranza necessaria e' fissata all'articolo 1. 491 15.4 Piu' del cinquanta per cento d'astensioni. Quando il numero delle astensioni supera la meta' del numero dei voli emessi (pro, contro, astensioni), l'esame dell'oggetto in discussione e' rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno piu' prese in considerazione. 492 15.5 Procedure di voto. (1) Salvo nel caso previsto al numero 495, le procedure di voto sono le seguenti: a) per alzata di mano, in regola generale; 493 b) per appello nominale, se una maggioranza non risulta chiaramente dalla votazione per alzata di mano o se almeno due delegazioni lo domandano. 494 (2) Si procede al voto per appello nominale nell'ordine alfabetico, dei nomi in francese dei Membri rappresentati. 495 15.6 Voto a scrutinio segreto. Si procede a una Votazione segreta quando almeno cinque delle delegazioni presenti e aventi diritto di voto lo domandano in tal caso, il segretario prende immediatamente le misure necessarie per assicurare il segreto dello scrutinio. 496 15.7 Divieto d'interrompere la votazione. Allorquando lo scrutinio e' cominciato, nessuna delegazione puo' interromperlo, in quanto non si tratti di presentare una questione di ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. 497 15.8 Dichiarazioni di voto. Il presidente da' la facolta' di parlare alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa. 498 15.9 Votazione di una proposta per parti. (1) Quando l'autore di una proposta lo domanda, o quando l'assemblea lo giudica opportuno o quando il presidente, con l'approvazione dell'autore lo propone, la proposta e' divisa e le sue parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito messe ai voti nell'insieme. 499 (2) Se tutte le parti d'una proposta sono respinte, la proposta stessa e' considerata respinta. 500 15.10 Ordine di votazione delle proposte relative a una medesima questione. (1) Se la medesima questione e' oggetto di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine di presentazione, a meno che l'assemblea non risolva altrimenti. 501 (2) Dopo ogni votazione, l'assemblea decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente. 502 15.11 Emendamenti. (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che implichi unicamente una soppressione, un'aggiunta a una parte della proposta iniziale o la revisione di una parte di questa proposta. 503 (2) Qualsiasi emendamento a una proposta, accettato dalla delegazione che la presenta, e' senz'altro inserito nel testo primitivo della medesima. 504 (3) Nessuna proposta di modifica e' considerata come un emendamento, se l'assemblea e' del parere che essa si riveli incompatibile con la proposta iniziale. 505 15.12 Votazione sugli emendamenti. (1) Se una proposta e' oggetto d'un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento. 506 (2) Se una proposta e' oggetto di parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sull'emendamento che si scosta maggiormente dal testo originale; in seguito si vota su quello dei rimanenti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, e cosi' di seguito fino a quando tutti gli emendamenti siano stati esaminati. 507 (3) Se uno o parecchi emendamenti sono approvati, la proposta cosi' modificata e' in seguito messa ai voti. 508 (4) Se nessun emendamento e' approvato, la proposta iniziale e' messa ai voti. 16. COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI CONDOTTA DEI DIBATTITI E PROCEDURA DI VOTO. 509 1. I presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza dal comma 3 del presente regolamento interno. 510 2. Le disposizioni fissate al comma 13 del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di quorum. 511 3. Le disposizioni fissate al comma 15 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni o sottocommissioni. 17. RISERVE. 512 1. Di massima, le delegazioni che non possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi, nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza. 513 2. Tuttavia, se una delegazione giudica che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o di approvare la revisione di un regolamento, essa puo' fare delle riserve a titolo provvisorio o definitivo in merito a questa decisione. 18. VERBALI DELLE SEDUTE PLENARIE. 514 1. I verbali delle sedute plenarie sono redatti dal segretario della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle delegazioni il piu' presto possibile, prima della data in cui questi verbali devono essere esaminati. 515 2. Quando i verbali sono stati distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato della conferenza, nel piu' breve termine possibile le correzioni che giudicano giustificate; cio' non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle modificazioni alla seduta nel corso della quale i verbali sono approvati. 516 3. (1) Di regola, i verbali contengono soltanto le proposte e le conclusioni, con gli argomenti sui quali esse sono fondate, in un testo per quanto possibile conciso. 517 (2) Ogni delegazione ha nondimeno il diritto di domandare l'inserimento, in forma abbreviata o per esteso, di ogni dichiarazione da essa fatta nel corso dei dibattiti. In tal caso essa deve, di regola, farne comunicazione all'inizio del suo intervento, allo scopo di agevolare il compito dei relatori. Essa deve inoltre fornire il testo al segretariato della conferenza entro due ore dalla fine della seduta. 518 4. Della facolta' prevista al numero 517, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con discrezione. 19. RELAZIONI E RAPPORTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI. 519 1. (1) I dibattiti delle commissioni e sottocommissioni sono riassunti, seduta per seduta, nelle relazioni compilate dal segretariato della conferenza; in queste sono rilevati i punti essenziali delle discussioni, le varie opinioni degne di nota, le proposte e le conclusioni risultanti dall'insieme delle deliberazioni. 520 (2) Tuttavia, ogni delegazione puo' parimenti fare uso del diritto previsto al numero 517. 521 (3) Della facolta' prevista nel numero precedente, dev'essere fatto uso con discrezione. 522 2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa, le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati. 20. APPROVAZIONE DEI VERBALI, DELLE RELAZIONI E DEI RAPPORTI. 523 1. (1) All'inizio di ogni seduta plenaria o di ogni seduta d'una commissione o sottocommissione, il presidente domanda di regola se le delegazioni hanno osservazioni da fare circa il verbale o la relazione della seduta precedente. Questi si considerano come approvati se nessuna modifica e' stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione e' stata fatta verbalmente. In caso contrario, le correzioni necessarie sono apportate al verbale o alla relazione. 524 (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o dalla sottocommissione interessata. 525 2. (1) Il verbale dell'ultima seduta plenaria e' esaminato e approvato dal presidente di questa seduta. 526 (2) La relazione dell'ultima seduta d'una commissione o sottocommissione e' esaminata e approvata dal presidente di questa commissione o sottocommissione. 21. COMMISSIONE DI REDAZIONE. 527 1. I testi degli Atti finali, redatti per quanto possibile nella loro forma definitiva dalle diverse commissioni tenuto conto dei pareri espressi, sono sottoposti alla commissione di redazione, la quale e' incaricata di perfezionare la forma senza alterarne il senso e, se necessario, di riunirli con i testi anteriori non emendati. 528 2. Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, per nuovo esame, alla commissione competente. 22. NUMERAZIONE. 529 1 I numeri dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta, plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge "A", "B", ecc. 530 2. La numerazione definitiva dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi e' affidata alla commissione di redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura. 23. APPROVAZIONE DEFINITIVA. 531 I testi degli Atti finali sono considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. 24. FIRMA. 532 I testi definitivi approvati dalla conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti all'articolo 67, secondo, l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 25. COMUNICATI STAMPA. 533 I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa soltanto con L'autorizzazione del presidente o di uno dei vicepresidenti della conferenza. 26. FRANCHIGIA. 534 Per la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i Membri del Consiglio d'amministrazione, gli alti funzionari degli organismi permanenti dell'Unione che assistono alla conferenza e il personale del segretariato dell'Unione distaccato alla conferenza hanno diritto alla franchigia postale, telegrafica e telefonica nella misura in cui il Governo del Paese dove si tiene la conferenza sia riuscito a intendersi in merito con gli altri Governi e con le aziende private riconosciute cui cio' concerne.

Convenzione-art. 78

ARTICOLO 78. (Lingue) 535 1. (1) Alle conferenze dell'Unione e alle riunioni del suo Consiglio d'amministrazione e dei suoi organismi permanenti, possono essere adoperate lingue diverse da quelle indicate ai numeri 100 e 106: a) quando sia domandato al segretario generale o al capo dell'organismo permanente interessato di permettere l'uso d'una o di parecchie lingue supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l'hanno appoggiata; 536 b) quando una delegazione prende essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua propria lingua in una delle lingue indicate al numero 106. 537 (2) Nel caso previsto al numero 535, il segretario generale o il capo dell'organismo permanente interessato accoglie la domanda nei limiti del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati la promessa che le spese - saranno debitamente rimborsate all'Unione. 538 (3) Nel caso previsto al numero 536, la delegazione interessata puo' inoltre, se lo desidera, assicurare, a proprie spese la traduzione orale nella sua propria lingua da una delle lingue indicate al numero 106. 539 2. Tutti i documenti di cui ai numeri 102 a 105 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di traduzione e di pubblicazione.

Convenzione-art. 79

ARTICOLO 79. (Finanze) 540 1. (1) Ogni Membro comunica al segretario generale, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la classe di contribuzione che ha scelto. 541 (2) Il segretario generale notifica questa decisione ai Membri. 542 (3) 1 Membri che non hanno comunicato la loro decisione entro il termine previsto al numero 540 conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente. 543 (4) 1 Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato precedentemente. 544 2. (1) Ogni nuovo Membro corrisponde, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a contare dal primo giorno del mese d'adesione. 545 (2) In caso di denuncia della Convenzione da parte di un Membro, il contributo dev'essere corrisposto sino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la denuncia. 546 3. Le somme dovute fruttano interessi a contare dall'inizio di ogni anno finanziario dell'Unione. Questo interesse e' fissato al saggio del 3 per cento (tre per cento) l'anno durante i primi sei mesi e del 6 per cento (sei per cento) l'anno a decorrere dal settimo mese. 547 4. Le disposizioni seguenti si applicano ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali: a) le aziende private riconosciute e gli organismi scientifici o industriali contribuiscono alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare. Le aziende private riconosciute contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze amministrative ai cui lavori hanno convenuto di partecipare o hanno partecipato conformemente al numero 338; 548 b) le organizzazioni internazionali contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze o riunioni alle quali possono partecipare, sempre che non siano state esonerate, con riserva di reciprocita', dal Consiglio d'amministrazione; 549 c) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni giusta le disposizioni dei numeri 547 e 548 scelgono liberamente, nella tavola di cui al numero 92 della Convenzione, la classe di contribuzione secondo la quale intendono partecipare alle spese, e informano il segretario generale circa la classe scelta; 550 d) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni, possono scegliere, in ogni momento, una classe di contribuzione superiore a quella precedentemente scelta; 551 e) il numero d'unita' di contribuzione non puo' essere diminuito durante la validita' della Convenzione; 552 f) nel caso di disdetta della partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo internazionale, il contributo deve essere corrisposto fino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta; 553 g) l'ammontare dell'unita' di contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare, e' stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione. I contributi saranno considerati come un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi conformemente alle disposizioni del numero 546; 554 h) l'ammontare dell'unita' di contribuzione alle spese d'una conferenza amministrativa delle aziende private riconosciute che vi partecipano giusta il numero 338 e delle organizzazioni internazionali partecipanti si stabilisce dividendo la somma complessiva del bilancio di previsione della conferenza per il numero complessivo delle unita' versate dai Membri a titolo di contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi a partire dal sessantesimo giorno successivo all'invio delle fatture, conformemente ai saggi stabiliti al numero 546. 555 5. Le spese di laboratorio e per impianti tecnici dell'Unione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche speciali per conto di taluni Membri, gruppi di Membri, organizzazioni regionali o altri enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti. 556 6. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o a privati e' determinato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione e di distribuzione devono di regola essere coperte.

Convenzione-art. 80

ARTICOLO 80. (Allestimento e resa dei conti) 557 1. Le amministrazioni dei Membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d'accordo sull'ammontare dei loro crediti e dei loro debiti. 558 2. I conti relativi ai debiti e agli erediti, di cui al numero 557, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.

Convenzione-art. 81

ARTICOLO 81. (Arbitrato: procedura) (si veda l'articolo 50) 559 1. La parte che chiede l'arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notificazione di domanda d'arbitrato. 560 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel caso in cui, nel termine di un mese a contare dal giorno della notificazione della domanda d'arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d'accordo su questo punto, l'arbitrato e' affidato a Governi. 561 3. Se l'arbitrato e' affidato a persone, gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che e' parte interessata nella contestazione, avere il domicilio in uno di questi Paesi ed essere al loro servizio. 562 4. Se l'arbitrato e' affidato a Governi o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella contestazione, ma non di meno parti nell'accordo la cui applicazione ha dato origine alla controversia. 563 5. Nel termine di tre mesi a contare dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d'arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro. 564 6. Se nella controversia sono implicate piu' di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni, nella controversia designa un arbitro in conformita' della procedura prevista ai numeri 562 e 563. 565 7. I due arbitri cosi' designati si accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati nel numero 561 e una cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d'accordo fra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun interesse nella contestazione. Il segretario generale dell'Unione designa allora per sorteggio il terzo arbitro. 566 8. Le parti in causa possono intendersi per far risolvere la controversia da un arbitro unico designato di comune accordo; esse possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare per sorteggio l'arbitro unico. 567 9. L'arbitro o gli arbitri sono liberi di stabilire la loro procedura. 568 10. La decisione dell'arbitro unico e' definitiva e vincola le parti in causa. Se l'arbitrato e' affidato a piu' arbitri, la decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti e' definitiva e vincola le parti. 569 11. Ogni parte sostiene le spese d'istruzione e d'introduzione dell'arbitrato. Le spese per l'arbitrato, eccettuate quelle delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa. 570 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni che riguardano la controversia, delle quali l'arbitro o gli arbitri abbiano bisogno.

Convenzione-art. 82

ARTICOLO 82. (Regolamenti amministrativi) 571 Le disposizioni della Convenzione sono completate con i regolamenti amministrativi seguenti: - il Regolamento telegrafico, - il Regolamento telefonico, - il Regolamento delle radiocomunicazioni, - il Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni. In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ciascuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione, tale esemplare restera' depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne inviera' una copia a ciascuno dei Paesi firmatari. Fatto a Malaga-Torremolinos, il 25 ottobre 1973. (Seguono le firme)

Allegato 1

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