LEGGE 7 ottobre 1977, n. 790
ALLEGATO 1. (si veda il numero 3) Afganistan (Repubblica dell') Albania (Repubblica Popolare di) Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare) Alto Volta (Repubblica dell') Arabia Saudita (Regno dell') Argentina (Repubblica) Australia Austria Bangladesh (Repubblica Popolare del) Barbados Belgio Bielorussia (Repubblica Socialista Sovietica di) Birmania (Unione di) Bolivia (Repubblica di) Botswana (Repubblica di) Brasile (Repubblica Federativa del) Bulgaria (Repubblica Popolare di) Burundi (Repubblica del) Camerun (Repubblica Unita del) Canada Cecoslovacchia (Repubblica Socialista) Centroafricana (Repubblica) Ciad (Repubblica del) Cile Cina (Repubblica Popolare di) Cipro (Repubblica di) Citta' del Vaticano (Stato della) Colombia (Repubblica di) Congo (Repubblica Popolare del) Corea (Repubblica di) Costa d'Avorio (Repubblica della) Costa Rica Cuba Dahomey (Repubblica del) Danimarca Dominicana (Repubblica) Egitto (Repubblica Araba d') El Salvador) (Repubblica di) Emirati Arabi Uniti Equatore Etiopia Figi Filippine (Repubblica delle) Finlandia Francia Gabon (Repubblica del) Germania (Repubblica Federale di) Ghana Giamaica Giappone Giordania (Regno Achemita di) Grecia Guatemala Guiana Guinea (Repubblica di) Guinea Equatoriale (Repubblica della) Haiti (Repubblica di) Honduras (Repubblica di) India (Repubblica dell') Indonesia (Repubblica d') Iran Iraq (Repubblica d') Irlanda Islanda Israele (Stato d') Italia Kenia (Repubblica del) Khmer (Repubblica) Kuwait (Stato del) Laos (Regno del) Lesotho (Regno del) Libano Liberia (Repubblica della) Libia (Repubblica Araba) Liechtenstein (Principato del) Lussemburgo Malaisia Malawi Maldive (Repubblica delle) Malgascia (Repubblica) Mali (Repubblica del) Malta Marocco (Regno del) Mauritania (Repubblica Islamica di) Maurizio Messico Monaco Mongolia (Repubblica Popolare della) Nauru (Repubblica di) Nepal Nicaragua Niger (Repubblica del) Nigeria (Repubblica Federale della) Norvegia Nuova Zelanda Oman (Sultanato di) Pakistan Panama (Repubblica di) Paraguay (Repubblica del) Paesi Bassi (Regno dei) Peru' Polonia (Repubblica Popolare di) Portogallo Qatar (Stato del) Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord Repubblica Araba Siriana Repubblica Democratica Tedesca Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina Romania (Repubblica Socialista di) Rwanda (Repubblica) Senegal (Repubblica del) Sierra Leone Singapore (Repubblica di) Spagna Somalia (Repubblica Democratica) Sri Lanka (Ceylon) (Repubblica di) Stati Uniti d'America Sudafricana (Repubblica) Sudan (Repubblica Democratica del) Svezia Svizzera (Confederazione) Swaziland (Regno dello) Tailandia Tanzania (Repubblica Unita di) Togolese (Repubblica) Tonga (Regno dei) Trinita' e Tobago Tunisia Turchia Uganda (Repubblica dell') Ungheria (Repubblica Popolare) Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Uruguay (Repubblica Orientale dell') Venezuela (Repubblica del) Viet Nam (Repubblica del) Yemen (Repubblica Araba del) Yemen (Repubblica Democratica Popolare del) Zaire (Repubblica dello) Zambia (Repubblica di)
Allegato 2
ALLEGATO 2. DEFINIZIONE DI CERTI TERMINI USATI NELLA CONVENZIONE E NEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile dei provvedimenti da prendere per adempiere gli obblighi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti. Disturbo nocivo: Qualsiasi emissione, radiazione o induzione che compromette il funzionamento d'un esercizio di radionavigazione o altri servizi di sicurezza(1) o che provoca una grave deteriorazione della qualita' d'un servizio di radiocomunicazioni funzionante in conformita' del Regolamento delle radiocomunicazioni, o lo disturba e lo interrompe ripetutamente. Corrispondenza pubblica: Qualsiasi telecomunicazione che gli uffici e i posti a disposizione del pubblico devono accettare per la trasmissione. Delegazione: Insieme dei delegati e, se e' il caso, dei rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Paese. Ogni Membro e' libero di comporre la sua delegazione a suo piacimento. Esso puo' segnatamente includervi, come delegati, consiglieri o addetti, delle persone appartenenti ad aziende private da lui riconosciute o persone appartenenti ad altre aziende private che si interessano delle telecomunicazioni. Delegato: Persona inviata dal Governo d'un Membro dell'Unione a una Conferenza di plenipotenziari o persona che rappresenta il Governo o l'amministrazione d'un Membro dell'Unione a una conferenza amministrativa o a una riunione d'un Comitato consultivo internazionale. Perito: Persona inviata da un organismo nazionale scientifico o industriale, autorizzato dal Governo o dall'amministrazione del suo Paese ad assistere alle riunioni delle commissioni di studi d'un Comitato internazionale. Azienda privata: Ogni privato o societa', per quanto non sia una istituzione o un'agenzia governativa, che gestisce un impianto di telecomunicazione inteso ad assicurare un servizio di telecomunicazioni internazionale o suscettibile di produrre disturbi nocivi a tale servizio. Azienda privata riconosciuta: Ogni azienda privata che risponde alla definizione sopra indicata, la quale gestisce un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi indicati all'articolo 44 della Convenzione sono imposti dal Membro sul territorio del quale e' situata la sede sociale di detta azienda oppure dal Membro che ha autorizzato questa azienda a stabilire e a esercitare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio. Osservatore: Persona inviata: - dalle Nazioni Unite in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 39 della Convenzione; - da una delle organizzazioni internazionali invitate o ammesse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, a partecipare ai lavori d'una conferenza; - dal Governo d'un Membro dell'Unione partecipante senza diritto di voto a una conferenza amministrativa regionale, convocata conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 54 della Convenzione. Radio: Prefisso relativo all'impiego delle onde radioelettriche. Radiocomunicazione: Telecomunicazione mediante le onde radioelettriche. Rappresentante: Persona inviata da un'azienda privata riconosciuta a una conferenza amministrativa o a una riunione d'un Comitato consultivo internazionale. Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in genere. Questo servizio puo' comprendere emissioni sonore, di televisione, o altre. Servizio internazionale: Servizio di telecomunicazioni tra uffici o posti di telecomunicazione di qualsiasi natura situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi. Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra posti mobili e posti terrestri, o fra posti mobili. Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura per filo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici. Telegramma: Scritto destinato a essere trasmesso per telegrafia, per essere recapitato al destinatario. Questo termine comprende pure il radiotelegramma, salvo specificazione contraria. Telegrammi, chiamate e conversazioni telefoniche di Stato: Sono i telegrammi, le chiamate e le conversazioni telefoniche che provengono da una delle autorita' qui appresso indicate: - capo d'uno Stato; - capo e Membri d'un Governo; - capi comandanti delle forze militari terrestri, navali o aeree; - agenti diplomatici o consolari; - segretario generale delle Nazioni Unite; capi degli organi principali delle Nazioni Unite; - Corte internazionale di giustizia. Le risposte ai telegrammi di Stato qui sopra specificati sono pure considerate come telegrammi di Stato. Telegrammi di servizio: Telegrammi scambiati tra: a) le amministrazioni; b) le aziende private riconosciute; c) le amministrazioni e le aziende private riconosciute; d) le amministrazioni e le aziende private riconosciute, da una parte, e il segretario generale dell'Unione, dall'altra; relativi alle telecomunicazioni pubbliche internazionali. Telegrammi privati: Telegrammi che non siano telegrammi di Stato o di servizio. Telegrafia: Sistema di telecomunicazioni impiegato in ogni operazione per la trasmissione e la riproduzione a distanza del contenuto di qualsiasi documento, come uno scritto, uno stampato o un'immagine fissa, oppure la riproduzione a distanza di qualunque genere d'informazioni sotto questa forma. Conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni, il termine "telegrafia" significa, salvo avviso contrario, "un sistema di telecomunicazioni per la trasmissione degli scritti mediante l'impiego d'un codice di segnali". Telefonia: Sistema di telecomunicazioni per la trasmissione della parola, oppure, in certi casi, di altri suoni. --------------- Si considera servizio di sicurezza ogni servizio radioelettrico esercitato in modo permanente o temporaneo per tutelare la sicurezza della vita umana e dei beni.
Allegato 3-art. I
ALLEGATO 3. (si veda l'articolo 39) ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE E L'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PREAMBOLO In base alle disposizioni dell'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 26 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue: ARTICOLO I. Le Nazioni Unite riconoscono l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, chiamata qui di seguito "L'Unione", come l'istituzione specializzata, incaricata di prendere tutti i provvedimenti adatti, conformi al suo Atto costitutivo, per raggiungere gli scopi fissati nel suddetto Atto.
Allegato 3-art. II
ARTICOLO II. (Rappresentanza reciproca). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite sara' invitata a inviare dei rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tutte le conferenze plenipotenziarie e amministrative dell'Unione; essa sara' parimenti invitata, dopo aver preso i dovuti accordi con l'Unione, a inviare dei rappresentanti per assistere a riunioni di Comitati consultivi internazionali o a tutte le altre riunioni convocate dall'Unione, col diritto di partecipare, senza voto, alla discussione delle questioni che interessano le Nazioni Unite. 2. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a scopo di consultazione sulle questioni di telecomunicazioni. 3. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e del Consiglio di tutela, delle loro commissioni e comitati e a partecipare, senza diritto di voto, alle loro deliberazioni, quando saranno trattati argomenti dell'ordine del giorno, ai quali l'Unione possa essere interessata. 4. L'Unione sara' invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute delle Commissioni principali dell'Assemblea generale nel corso delle quali debbano essere discusse questioni di competenza dell'Unione, e a partecipare, senza diritto di voto, a tali discussioni. 5. Il Segretariato delle Nazioni Unite fara' la distribuzione di tutte le relazioni scritte presentate dall'Unione ai Membri dell'Assemblea generale, del Consiglio economico e sociale e delle sue commissioni, e del Consiglio di tutela, secondo i casi. Cosi' pure le relazioni scritte presentate dalle Nazioni Unite saranno distribuite dall'Unione ai suoi Membri.
Allegato 3-art. III
ARTICOLO III. (Iscrizione delle questioni all'ordine del giorno). Dopo le consultazioni preliminari che potrebbero essere necessarie, l'Unione iscrivera' all'ordine del giorno delle Conferenze plenipotenziarie o amministrative, o delle riunioni di altri organi dell'Unione, le questioni che le saranno proposte dalle Nazioni Unite. Il Consiglio economico e sociale e le sue commissioni, nonche' il Consiglio di tutela, iscriveranno parimenti nel loro ordine del giorno le questioni proposte dalle conferenze o dagli altri organi dell'Unione.
Allegato 3-art. IV
ARTICOLO IV. (Raccomandazioni delle Nazioni Unite). 1. L'Unione, tenendo conto del fatto che le Nazioni Unite hanno l'obbligo di favorire l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 55 della Carta, e di aiutare il Consiglio economico e sociale a esercitare le funzioni e il potere che gli conferisce l'articolo 62 della Carta, di fare o provocare studi e rapporti su questioni internazionali nei campi economici, sociali, della cultura intellettuale e dell'educazione, della sanita' pubblica e in altri campi affini, nonche' di rivolgere raccomandazioni su tutte le questioni anzidette alle istituzioni speciali interessate, tenendo conto, inoltre, del fatto che gli articoli 58 e 63 della Carta dispongono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite deve fare raccomandazioni per coordinare le attivita' di dette istituzioni specializzate e i principi generali ai quali esse si ispirano, ritiene utile di prendere i provvedimenti necessari per sottoporre il piu' presto possibile all'esame del suo organo competente, ad ogni buon fine, tutte le raccomandazioni ufficiali che l'Organizzazione delle Nazioni Unite potra' rivolgerle. 2. L'Unione conviene di consultarsi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a domanda di questa, circa le raccomandazioni suddette, e di far conoscere tempestivamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite i provvedimenti che avranno preso l'Unione e i suoi Membri per dar seguito a tali raccomandazioni o i risultati dei provvedimenti stessi. 3. L'Unione cooperera' all'adozione di ogni altro provvedimento che possa essere necessario per garantire il coordinamento pienamente efficace delle attivita' delle istituzioni specializzate e di quelle delle Nazioni Unite. In particolare, essa ritiene opportuno collaborare con ogni organo o con tutti gli organi che il Consiglio economico e sociale potra' istituire per facilitare tale coordinamento e fornire tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per raggiungere questi scopi.
Allegato 3-art. V
ARTICOLO V. (Scambio di informazioni e documenti). 1. Con riserva dei provvedimenti che potrebbero essere necessari per salvaguardare il carattere confidenziale di taluni documenti, le Nazioni Unite e l'Unione procederanno allo scambio completo e quanto piu' possibile rapido di informazioni e di documenti, per soddisfare ai bisogni di ciascuna di esse. 2. Senza pregiudizio del carattere generale delle disposizioni del numero precedente: a) l'Unione presentera' alle Nazioni Unite un rapporto annuale sulla sua attivita'; b) l'Unione dara' corso, quanto piu' possibile, a ogni domanda di rapporti speciali, di studi o d'informazioni che le Nazioni Unite potessero rivolgerle; c) il Segretario generale delle Nazioni Unite procedera' a scambi di vedute con l'autorita' competente dell'Unione, a domanda di questa, per fornire all'Unione quelle informazioni che presentassero per essa un interesse particolare.
Allegato 3-art. VI
ARTICOLO VI. (Assistenza alle Nazioni Unite). L'Unione conviene di cooperare con le Nazioni Unite, con i loro organismi principali e sussidiari, e di dar loro tutta l'assistenza possibile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, tenendo pienamente conto della situazione particolare di quei Membri dell'Unione che non sono Membri delle Nazioni Unite.
Allegato 3-art. VII
ARTICOLO VII. (Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia). 1. L'Unione conviene di fornire alla Corte internazionale di Giustizia tutte le informazioni che questa potesse chiederle in applicazione dell'articolo 34 del suo Statuto. 2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite autorizza l'Unione a chiedere alla Corte internazionale di Giustizia pareri consultivi sulle questioni giuridiche che rientrano nella sua competenza, nonche' sulle questioni concernenti le relazioni mutue dell'Unione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite o con altre istituzioni specializzate. 3. Una richiesta di tal genere puo' essere rivolta alla Corte dalla Conferenza plenipotenziaria o dal Consiglio amministrativo che agisce in virtu' di un'autorizzazione della Conferenza plenipotenziaria. 4. L'Unione, quando chiede un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia, comunica tale richiesta al Consiglio economico e sociale.
Allegato 3-art. VIII
ARTICOLO VIII. (Disposizioni riguardanti il personale). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, quanto piu' sia possibile, norme, metodi e disposizioni comuni intesi a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale e a facilitare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile il personale. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.
Allegato 3-art. IX
ARTICOLO IX. (Servizi statistici). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di fare ogni sforzo per attuare una collaborazione quanto piu' stretta possibile, l'eliminazione di ogni duplicazione nella loro attivita' e l'utilizzazione piu' efficace possibile del loro personale tecnico nel raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, migliorare e diffondere le notizie statistiche. Esse convengono di unire i loro sforzi per trarre il miglior partito possibile dalle notizie statistiche e per alleviare il compito dei Governi e degli altri organismi chiamati a fornire tali notizie. 2. L'Unione riconosce che l'Organizzazione delle Nazioni Unite e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche utili agli scopi generali delle organizzazioni internazionali. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce che l'Unione e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche di propria pertinenza, senza pregiudizio dei diritti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di interessarsi a tali statistiche, in quanto possano essere necessarie all'attuazione dei propri obiettivi o al perfezionamento delle statistiche del mondo intero. Spettera' all'Unione prendere ogni decisione circa la forma nella quale detti documenti saranno compilati. 4. Nell'intento d'istituire un centro di notizie statistiche per uso generale, rimane stabilito che i dati forniti dall'Unione per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno, nella maggior misura possibile, messi a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a sua domanda. 5. Resta convenuto che i dati forniti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno messi a disposizione dell'Unione, a sua domanda, in tutta la misura possibile ed opportuna.
Allegato 3-art. X
ARTICOLO X. (Servizi amministrativi e tecnici). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che e' desiderabile, per utilizzare nel modo piu' efficace il personale e le risorse disponibili, evitare, entro il limite del possibile, l'istituzione di servizi i cui lavori si facciano concorrenza o si accavallino, e, in caso di necessita', consultarsi per raggiungere tale scopo. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno accordi per quanto riguarda la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.
Allegato 3-art. XI
ARTICOLO XI. (Disposizioni per il bilancio e finanziarie). 1. Il bilancio di previsione o il progetto di bilancio dell'Unione sara' trasmesso all'Organizzazione delle Nazioni Unite contemporaneamente all'invio ai Membri dell'Unione; l'Assemblea generale potra' fare in merito raccomandazioni all'Unione. 2. L'Unione avra' il diritto d'inviare rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni dell'Assemblea generale o di ogni commissione di detta Assemblea ogni qualvolta il bilancio dell'Unione sara' in discussione.
Allegato 3-art. XII
ARTICOLO XII. (Finanziamento dei servizi speciali). 1. Se l'Unione si trova costretta, in seguito a una richiesta di assistenza, di rapporti speciali o di studi, presentata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformita' dell'articolo VI o di altre disposizioni del presente accordo, a far fronte a ingenti spese supplementari, le parti interessate si consulteranno per stabilire come sopperire a tali spese nel modo piu' equo possibile. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione si consulteranno altresi' per prendere quei provvedimenti che riterranno convenienti per sopperire alle spese dei servizi centrali, amministrativi, tecnici o fiscali e di tutte le facilitazioni o assistenze speciali concesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a domanda dell'Unione.
Allegato 3-art. XIII
ARTICOLO XIII. (Lasciapassare delle Nazioni Unite). I funzionari dell'Unione hanno il diritto di utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi speciali che saranno conchiusi dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle autorita' competenti dell'Unione.
Allegato 3-art. XIV
ARTICOLO XIV. (Accordi fra istituzioni). 1. L'Unione conviene d'informare il Consiglio economico e sociale della natura e della portata di ogni accordo ufficiale previsto tra l'Unione ed ogni altra istituzione specializzata od ogni altra organizzazione intergovernativa, od ogni organizzazione internazionale non governativa, ed informera' inoltre il Consiglio economico e sociale dei particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite conviene d'informare l'Unione circa la natura e la portata di ogni accordo ufficiale proposto da ogni altra istituzione specializzata su questioni che possano interessare l'Unione ed inoltre comunichera' all'Unione i particolari di detto accordo quando esso sara' conchiuso.
Allegato 3-art. XV
ARTICOLO XV. (Collegamento). 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono le disposizioni di cui sopra nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo. 2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo piu' adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.
Allegato 3-art. XVI
ARTICOLO XVI. (Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite) 1. L'Unione riconosce l'importanza per l'Organizzazione delle Nazioni Unite di fruire degli stessi diritti dei Membri dell'Unione nell'esercizio dei servizi di telecomunicazione. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite s'impegna a esercitare i servizi di telecomunicazione che da essa dipendono attenendosi alle norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento annesso a detta Convenzione. 3. Le modalita' precise d'applicazione del presente articolo saranno oggetto di accordi speciali.
Allegato 3-art. XVII
ARTICOLO XVII. (Esecuzione dell'accordo). Il Segretario generale delle Nazioni Unite e l'autorita' competente dell'Unione potranno conchiudere tutti quegli accordi supplementari che riterranno convenienti nell'applicazione del presente accordo.
Allegato 3-art. XVIII
ARTICOLO XVIII. (Revisione). Il presente accordo puo' essere riveduto mediante intesa tra le Nazioni Unite e l'Unione, con riserva di un preavviso di sei mesi, dato dall'una o dall'altra parte.
Allegato 3-art. XIX
ARTICOLO XIX. (Entrata in vigore). 1. Il presente accordo entrera' provvisoriamente in vigore dopo approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Conferenza plenipotenziaria delle telecomunicazioni tenutasi ad Atlantic City nel 1947. 2. Con riserva dell'approvazione indicata nel numero 1, il presente accordo entrera' ufficialmente in vigore contemporaneamente alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, o ad una data anteriore, secondo la decisione dell'Unione.
Protocollo finale
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)