LEGGE 26 maggio 1978, n. 260
Articolo 28 Effetti del cambiamento di proprieta' 1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprieta' del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 27, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale a) il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, egli puo' proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli. 3. Il paragrafo 2 non e' applicabile nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza sia stato in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso: a) di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto, b) di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinche' venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti, c) di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione 1. Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l'offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un elemento essenziale dell'invenzione per utilizzare, in tale territorio, l'invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa. 2. Il paragrafo 1 non e' applicabile quando tali mezzi costituiscono prodotti che si trovano correntemente in commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a commettere atti vietati dall'articolo 29. 3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 31, lettere a), b) e c).
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Limiti degli effetti del brevetto comunitario I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, b) agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata, c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, ne' agli atti riguardanti i medicinali cosi' preparati, d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature e negli altri accessori, quando tali navi penetrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purche' l'oggetto dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave, e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre, o dei loro accessori, che appartengano a paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti; f) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 Esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto comunitario I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione 1. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco. 2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti. 4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione. 5. Se le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non e' stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario e' considerato senza effetti sin dall'origine, a meno che queste formalita' non vengano espletate e la soprattassa non venga versata entro il termine supplementare stabilito nel regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione 1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo le circostanze, puo' essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtu' del brevetto comunitario. 2. Ogni Stato contraente che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, puo' disporre che tale domanda conferisca al richiedente il diritto di cui, al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta, a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, ovvero b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione, in detto Stato.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 Effetti della revoca e della nullita' del brevetto comunitario 1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e il brevetto comunitario che ne risulta sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto e' dichiarato nullo. 2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullita' del brevetto non pregiudica: a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita', b) i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita' nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equita', nella misura giustificata dalle circostanze, si puo' chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 Applicazione complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione 1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali nello Stato contraente in cui ha sede l'autorita' giudiziaria adita, sempreche' le norme del diritto privato internazionale di detto Stato non rinviino al diritto nazionale di un altro Stato contraente. 2. Le norme di procedura applicabili sono stabilite dall'articolo 74. 3. 1 paragrafi 1 e 2 sono applicabili a una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Diritti nazionali preesistenti 1. Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data di priorita' posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale Stato contraente. 2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale, che non siano stati pubblicati in virtu' della legislazione ivi vigente sulla segretezza delle invenzioni, producano effetti di diritto preesistente nei confronti di un brevetto nazionale con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data di priorita' posteriori, si applica in detto Stato lo stesso trattamento per il brevetto comunitario.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 Diritto basato su una precedente utilizzazione e diritto di possesso personale 1. Chiunque, qualora per un'invenzione fosse stato rilasciato un brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale sulla stessa, fruisce in tale Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario che abbia come oggetto la medesima invenzione. 2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nei territorio dello Stato contraente interessato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in detto Stato dalla persona che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la legislazione ivi vigente prevede tale effetto per i brevetti nazionali.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 Assimilazione del brevetto comunitario a un brevetto nazionale 1. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprieta', e' assimilato, nella sua totalita' e per la totalita' dei territori nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio, in base al Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo, a) il richiedente del brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data di deposito della domanda di brevetto europeo, b) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), il richiedente del brevetto aveva, a tale data, una stabile organizzazione, c) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), il mandatario del richiedente, registrato per primo nel Registro europeo dei brevetti, aveva il suo domicilio professionale alla data di tale registrazione. 2. Ove non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, lo Stato contraente di cui al paragrafo 1 e' la Repubblica federale di Germania. 3. Quando piu' persone siano iscritte nel Registro europeo dei brevetti in qualita' di corichiedenti, il paragrafo 1 e' applicabile al corichiedente indicato per primo; ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1, tale paragrafo si applica ai successivi corichiedenti nell'ordine progressivo in cui sono indicati. Ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1 per nessuno dei corichiedenti, si applica il paragrafo 2. 4. Quando, in uno Stato contraente di cui ai paragrafi precedenti, un diritto sul brevetto nazionale acquista efficacia soltanto dopo esser stato trascritto nel Registro nazionale dei brevetti, il diritto sul brevetto comunitario acquista efficacia soltanto quando e' trascritto nel Registro dei brevetti comunitari.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 Trasferimento 1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma nelle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento. 3. Il trasferimento e' opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione. Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento e' opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Procedura di esecuzione In materia di procedura di esecuzione concernente un brevetto comunitario, hanno competenza esclusiva l'autorita' giudiziaria e le altre autorita' dello Stato contraente definito ai sensi dell'articolo 39.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 Procedura di fallimento o procedure analoghe 1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario puo' essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura e' stata proposta per prima. 2. In caso di comproprieta' di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 e' applicabile alla quota del comproprietario.
Convenzione-art. 43
Articolo 43 Licenze contrattuali 1. Il brevetto comunitario puo' formare oggetto di licenze, nella sua totalita' o per una sua parte, per la totalita' dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza puo' essere esclusiva o non esclusiva. 2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1. 3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applica l'articolo 40, paragrafi 2 e 3.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 Licenze di diritto 1. Se il titolare di un brevetto comunitario deposita presso l'ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a permettere a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione come licenziatario, le tasse annuali dovute per il brevetto comunitario dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte; l'entita' della riduzione e' stabilita nel regolamento relativo alle tasse. Qualora una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 27 dialogo ad un integrale cambiamento di proprieta' del brevetto, la dichiarazione viene considerata come ritirata all'atto dell'iscrizione del nome del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. La dichiarazione puo' essere ritirata in ogni momento mediante notifica scritta all'Ufficio europeo dei brevetti, sempreche' nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto la sua intenzione di utilizzare l'invenzione. Il ritiro ha effetto dall'atto della notifica. L'ammontare dell'avvenuta riduzione sulle tasse annuali deve essere pagato entro un mese dal ritiro; si applica l'articolo 49, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi previsto decorre dalla scadenza del termine teste' indicato. 3. La dichiarazione non puo' essere depositata quando nel Registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva o presso l'Ufficio europeo dei brevetti sia depositata una domanda di iscrizione di licenza esclusiva. 4. In virtu' della dichiarazione chiunque e' abilitato a utilizzare l'invenzione come licenziatario, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Ai fini della presente convenzione una licenza cosi' ottenuta e' assimilata a una licenza contrattuale. 5. Su richiesta scritta di una delle parti, la divisione di annullamento fissa l'importo dell'adeguato compenso o lo modifica qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato l'importo fissato. Si applicano le disposizioni relative alla procedura di annullamento, sempreche' esse non siano inapplicabili per la peculiare natura di quest'ultima procedura. La richiesta viene considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento di un diritto amministrativo. 6. Nessuna richiesta diretta a far iscrivere una licenza esclusiva nel Registro dei brevetti comunitari puo' essere ricevuta dopo il deposito della dichiarazione, salvo che la dichiarazione stessa sia stata o venga considerata ritirata.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' 1. Gli articoli da 39 a 43 si applicano alla domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, sostituendo il Registro dei brevetti comunitari con il Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. 2. I diritti acquisiti dai terzi nei confronti di una domanda di brevetto europeo di cui al paragrafo 1 conservano i loro effetti rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 Licenze obbligatorie 1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali e' applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; l'articolo 32 non si applica. 2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilita' di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie. 3. Nella misura del possibile le autorita' nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario. 4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "licenza obbligatoria" comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantita' sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non e' applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti La legislazione di ciascuno degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di brevetti dipendenti successivi e' applicabile ai rapporti tra i brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonche' ai rapporti tra brevetti comunitari.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 Tasse annuali 1. Per i brevetti comunitari devono essere pagate tasse annuali all'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento ci esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto europeo; tuttavia, non sono dovute tasse per i primi due anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda. 2. Il pagamento di una tassa annuale, non effettuato entro la scadenza prevista, puo' essere ancora validamente effettuato entro sei mesi da tale scadenza, a condizione che sia simultaneamente pagata una soprattassa. 3. Se una tassa annuale per un brevetto comunitario deve essere pagata entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa e' considerata validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine. Non sono riscosse soprattasse.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 Rinuncia 1. Un brevetto comunitario puo' formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalita'. 2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti dal titolare del brevetto iscritto nei Registro dei brevetti comunitari. Essa ha effetto soltanto se trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. 3. Se una persona e' iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare di un diritto reale o e' avvenuta a suo nome una trascrizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, primo periodo, il suo consenso e' necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel Registro e' iscritta una licenza, la rinuncia e' trascritta solo se il titolare del brevetto prova di avere previamente informato il licenziatario della sua intenzione di rinuncia; la trascrizione si effettua alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 Estinzione e decadenza 1. Un brevetto comunitario si estingue o decade: a) al termine del periodo previsto dall'articolo 63 della convenzione sul brevetto europeo, b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 50 della presente convenzione, c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa. 2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore. 3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale. 4. Occorrendo, sono competenti a decidere della estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni o le commissioni di annullamento.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 Domanda di limitazione 1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario puo' venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per uno o piu' Stati contraenti puo' essere richiesta solo nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1. 2. La domanda non puo' essere depositata se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione o di annullamento. 3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione. 4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'articolo 50, paragrafo 3. 5. Se nel corso di una procedura di limitazione e' depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finche' non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 Esame della domanda 1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato. 2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli. 3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia confermato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario 1. Se, in seguito all'esame previsto dall'articolo 53, la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, sempreche': a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto, b) la traduzione delle rivendicazioni modificate venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 3. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione. 4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nei Bollettino dei brevetti comunitari.
Convenzione-art. 55
Articolo 55 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione Se il brevetto comunitario e' stato limitato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
Convenzione-art. 56
Articolo 56 Domanda di annullamento 1. Chiunque puo' depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera e), la domanda puo' essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'articolo 27. 2. Nessuna domanda puo' essere depositata nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione. 3. La domanda puo' essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario. 4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento. 5. Il proponente e', con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento. 6. Il proponente che non abbia ne' domicilio ne' sede in uno Stato contraente deve rilasciare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importo adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non e' rilasciata entro il termine stabilito, la domanda e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 57
Articolo 57 Cause di nullita' 1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario puo' essere basata soltanto sulle seguenti cause: a) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo; b) nel brevetto l'invenzione non e' esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale e' stata depositata, oppure, se il brevetto e' stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; d) la protezione conferita dal brevetto e' stata ampliata; e) il titolare del brevetto, in virtu' di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo; f) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1. 2. Se le cause di nullita' colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. 3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullita' e' pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizione del pubblico.
Convenzione-art. 58
Articolo 58 Esame della domanda 1. Se la domanda di annullamento del brevetto comunitario e' ricevibile, la divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 57 si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto. 2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni fatte da altre parti.
Convenzione-art. 59
Articolo 59 Dichiarazione di nullita' o mantenimento in vigore del brevetto comunitario 1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullita' del brevetto. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento. 3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, cosi' modificato, a condizione che: a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto, b) la traduzione delle rivendicazioni modificate, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, il brevetto e' dichiarato nullo, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 60
Articolo 60 Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento Se il brevetto comunitario e' stato modificato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
Convenzione-art. 61
Articolo 61 Spese 1. Nella procedura di annullamento, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, a meno che la divisione di annullamento o la commissione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione e secondo equita', una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese puo' essere presa anche quando la domanda di annullamento e' ritirata o quando il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione. 3. E' applicabile l'articolo 104, paragrafo 3, della conversione sul brevetto europeo.
Convenzione-art. 62
Articolo 62 Ricorso 1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti puo' essere presentato ricorso. 2. Gli articoli da 106 a 111 della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.
Convenzione-art. 63
Articolo 63 Ricorso per cassazione 1. Contro le decisioni delle commissioni di annullamento concernenti un ricorso, puo' essere fatto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. Il ricorso ha effetto sospensivo. 2. Il ricorso per cassazione puo' essere inoltrato per violazione di norme che prescrivono una determinata forma e per violazione della presente convenzione o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ove non si tratti di una norma di diritto nazionale. L'esame della Corte di giustizia non si estende all'accertamento dei fatti di cui alla decisione della commissione di annullamento. 3. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto da una qualsiasi delle parti della procedura dinanzi alla commissione di annullamento, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue richieste. 4. Il ricorso per cassazione deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di annullamento. 5. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche se il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 6. Se la Corte di giustizia rinvia la causa alla commissione di annullamento per nuova decisione, questa deve uniformarsi sia alla motivazione sia al dispositivo della decisione della Corte, a condizione che i fatti siano i medesimi.
Convenzione-art. 64
Articolo 64 Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza 1. Le disposizioni dei capitoli I e III della parte settima della convenzione sul brevetto europeo, eccetto gli articoli 121 e 124, si applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue: a) l'articolo 114, paragrafo 1, si applica soltanto alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento; b) l'articolo 116, paragrafi 2 e 3, si applica soltanto alla divisione di amministrazione dei brevetti, e il paragrafo 4 si applica alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento; c) l'articolo 122 si applica anche a tutte le altre parti nelle procedure dinanzi agli organi speciali; d) l'articolo 123, paragrafo 3, si applica alle procedure di limitazione e di annullamento; e) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera e), una persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati contraenti della presente convenzione o il cui domicilio professionale o il cui posto di lavoro non siano situati nel territorio di uno di questi Stati, e' autorizzata ad agire quale mandatario abilitato di una delle parti in una procedura concernente un brevetto comunitario dinanzi, agli organi speciali, a condizione che: a) in base al Registro europeo dei brevetti essa risulti essere l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato per detta parte o per il suo predecessore in diritto in una procedura istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che riguardi detto brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo che ha dato luogo alla sua concessione e b) lo Stato di cui detta persona ha la cittadinanza o nel cui territorio siano situati il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprieta' industriale, norme che soddisfano alle condizioni di reciprocita' che potranno essere imposte dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.
Convenzione-art. 65
Articolo 65 Registro dei brevetti comunitari L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato "Registro dei brevetti comunitari", in cui sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione e' prescritta dalla presente convenzione. Il registro e' aperto alla consultazione pubblica.
Convenzione-art. 66
Articolo 66 Bollettino dei brevetti comunitari L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari, contenente le trascrizioni riportate nel Registro dei brevetti comunitari e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione e' prescritta dalla presente convenzione.
Convenzione-art. 67
Articolo 67 Informazione del pubblico e degli organi ufficiali Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4, e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
Convenzione-art. 68
Articolo 68 Disposizioni di carattere generale Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni riguardanti i brevetti comunitari e alle relative decisioni si applica la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, denominata qui di seguito "convenzione di esecuzione".
Convenzione-art. 69
Articolo 69 Competenza delle autorita' giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari 1. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se il convenuto non ha ne' domicilio ne' una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte, in deroga all'articolo 4 della convenzione di esecuzione, dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui l'attore ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se ne' il convenuto ne' l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania. L'autorita' giudiziaria adita e' competente per gli atti di contraffazione compiuti in qualsiasi Stato contraente. 2. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario possono anche essere proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie di uno Stato contraente in cui sia stato compiuto un atto di contraffazione. L'autorita' giudiziaria adita e' competente soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio di detto Stato contraente. 3. Alle azioni per contraffazione del brevetto comunitario non si applica l'articolo 5, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione. 4. Indipendentemente dal domicilio, a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale e' applicabile alla licenza; b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto e' definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione e' valido soltanto nella misura in cui e' consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro, 5. Ai fini del presente articolo, il domicilio delle parti viene determinato a norma degli articoli 52 e 53 della convenzione di esecuzione.
Convenzione-art. 70
Articolo 70 Disposizioni complementari in materia di competenza 1. Nello Stato contraente le cui autorita' giudiziarie hanno competenza in virtu' degli articoli 68 e 69 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie che sarebbero competenti "ratione loci" e "ratione materiae" per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato. 2. Gli articoli 68 e 69 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo. 3. Qualora nessuna autorita' giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 68 e 69 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per una azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione puo' essere proposta dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania.
Convenzione-art. 71
Articolo 71 Disposizioni supplementari sul riconoscimento e sull'esecuzione 1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell'articolo 27, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione. 2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, e' riconosciuta unicamente la decisione della prima autorita' giudiziaria adita. Nessuna delle parti puo' avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorita' giudiziaria che l'ha pronunciata.
Convenzione-art. 72
Articolo 72 Autorita' nazionali Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione "autorita' giudiziaria" o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorita' che, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorita' all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.
Convenzione-art. 73
Articolo 73 Pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunita' europee 1. Nelle procedure concernenti i brevetti comunitari, proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione della presente convenzione e delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto comunitario a norma dell'articolo 2, paragrafo 3; b) sulla validita' e sull'interpretazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente convenzione, che non siano disposizioni nazionali. 2. Quando una questione del genere e' sollevata davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale e questa ritiene che una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunita' europee sia necessaria per la propria decisione, tale questione puo' essere sottoposta da detta autorita' alla Corte. 3. Quando una questione del genere e' sollevata in una procedura pendente davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale autorita' e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.
Convenzione-art. 74
Articolo 74 Regole di procedura Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di cui agli articoli 68, 69 e 70 sono soggette alle norme nazionali di procedura applicabili alle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali.
Convenzione-art. 75
Articolo 75 Onere della prova 1. Se oggetto del brevetto comunitario e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento. 2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.
Convenzione-art. 76
Articolo 76 Obbligo dell'autorita' giudiziaria nazionale L'autorita' giudiziaria nazionale investita di un'azione riguardante un brevetto comunitario deve considerare valido tale brevetto.
Convenzione-art. 77
Articolo 77 Sospensione della procedura 1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un'autorita' giudiziaria nazionale, riguardante una domanda di brevetto europeo in cui siano designati gli Stati contraenti, dipende dalla brevettabilita' dell'invenzione, essa puo' essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto europeo o abbia respinto la domanda. Dopo il rilascio del brevetto si applica il paragrafo 2. 2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorita' giudiziaria nazionale puo' sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando e' stata interposta opposizione o quando e' stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, sempreche' la decisione dell'autorita' giudiziaria dipenda dalla validita' di tale brevetto. Su richiesta di una delle parti, l'autorita' giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura d'opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.
Convenzione-art. 78
Articolo 78 Parere sull'entita' della protezione 1. Quando un'azione per contraffazione e' sospesa ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, da un'autorita' giudiziaria nazionale che deve decidere dell'entita' della protezione nei confronti della presunta contraffazione, l'Ufficio europeo dei brevetti, qualora abbia deciso di mantenere in vigore il brevetto comunitario, deve emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto. 2. Nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 77, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria investita di un'azione per contraffazione di un brevetto comunitario, prima di prendere una decisione puo', di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto. 3. Il parere viene emesso, dietro pagamento di un congruo diritto, da una commissione di annullamento la quale, a tal fine, prende in considerazione il prodotto o il procedimento che, sulla scorta degli accertamenti dell'autorita' giudiziaria nazionale, si presume costituisca contraffazione. Questo parere non e' vincolante per l'autorita' giudiziaria nazionale. Si applica l'articolo 116, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo. 4. Per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere il parere, l'autorita' giudiziaria nazionale trasmette a questo, in una delle sue tre lingue ufficiali, i risultati dell'istruttoria, i quesiti e qualsiasi altro dato che essa ritenga utile.
Convenzione-art. 79
Articolo 79 Sanzioni penali per la contraffazione Alla contraffazione del brevetto comunitario si applicano le norme penali nazionali in materia di contraffazione nella misura in cui gli stessi atti di contraffazione sarebbero punibili se avessero per oggetto un brevetto nazionale.
Convenzione-art. 80
Articolo 80 Divieto del cumulo delle protezioni 1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale e' stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorita', con la medesima data di priorita', questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui: a) e' scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione, b) la procedura di opposizione e' chiusa e la validita' del brevetto comunitario e' stata mantenuta, ovvero c) il brevetto nazionale e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b). 2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nullo in epoca successiva. 3. Ogni Stato contraente puo' determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti. Esso puo' inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti. 4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino alla data prevista dal paragrafo 1.
Convenzione-art. 81
Articolo 81 Esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti nazionali 1. I diritti derivanti da un brevetto nazionale in uno Stato contraente non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno degli Stati contraenti dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto. 2. Il paragrafo 1 si applica anche al prodotto messo in commercio dal titolare di un brevetto nazionale, rilasciato in un altro Stato contraente per la stessa invenzione, quando detto titolare e' economicamente legato al titolare del brevetto di cui al paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, due persone sono considerate economicamente legate quando una di esse puo' esercitare sull'altra, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante per quanto riguarda l'attuazione di un brevetto, o quando un terzo puo' esercitare tale influenza su ambedue. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il prodotto sia stato messo in commercio in base a licenza obbligatoria.
Convenzione-art. 82
Articolo 82 Licenze obbligatorie su un brevetto nazionale L'articolo 47 si applica alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale.
Convenzione-art. 83
Articolo 83 Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati 1. Ove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato. 2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo o senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.
Convenzione-art. 84
Articolo 84 Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali 1. Gli articoli 37, 80 e 81 si applicano ai modelli di utilita', ai certificati di utilita' e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi di un brevetto finche' esista un modello di utilita' con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data anteriore di priorita', in tale Stato ha valore la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, per il brevetto comunitario.
Convenzione-art. 85
Articolo 85 Applicazione della convenzione di esecuzione Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtu' dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.
Convenzione-art. 86
Articolo 86 Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo 1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica ne' alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, ne' ai brevetti europei che ne risultano qualora nella sua richiesta di rilascio di brevetto il richiedente dichiari che non desidera ottenere un brevetto comunitario. Tale dichiarazione non puo' essere ritirata. 2. L'articolo 54, paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', una data di priorita' posteriori a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o piu' Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullita' sano pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata. 3. Gli articoli 80, 81, 82 e 84 si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini "brevetto europeo" sostituiscono l'espressione "brevetto comunitario" agli articoli 80 e 84 e l'espressione "brevetto nazionale" agli articoli 81 e 82. 4. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente. 5. La decisione di cui al paragrafo 4 sara' adottata a) all'unanimita', nei primi dieci anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, b) a maggioranza qualificata, in seguito. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
Convenzione-art. 87
Articolo 87 Scelta successiva d'un brevetto comunitario La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purche', prima della scadenza del termine previsti dall'articolo 97, paragrafo 2, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.
Convenzione-art. 88
Articolo 88 Riserva circa la traduzione del fascicolo del brevetto comunitario 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 9, ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, dichiarare che si riserva la facolta' di prevedere che, ove il fascicolo del brevetto comunitario non fosse pubblicato in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto puo' avvalersi per detto Stato, ai sensi delle disposizioni dei successivi paragrafi, dei diritti derivanti dal brevetto soltanto se deposita all'ufficio europeo dei brevetti una traduzione del fascicolo del brevetto, rivendicazioni escluse, in una delle lingue ufficiali di detto Stato. 2. Se la traduzione viene depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo, a decorrere da tale data. 3. Se la traduzione viene depositata dopo il termine di cui al paragrafo 2, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal brevetto a decorrere dalla data di deposito della traduzione. Nei confronti di una utilizzazione dell'invenzione avvenuta senza il suo consenso nel periodo compreso tra la data della pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto e la data di deposito della traduzione, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo soltanto in quanto egli puo' chiedere un compenso adeguato, dopo aver depositato la traduzione. 4. Se la traduzione viene depositata dopo piu' di tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 99, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, ogni persona che abbia utilizzato l'invenzione o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine nel periodo di cui al paragrafo 3, seconda frase, puo' continuare ad utilizzare l'invenzione, a condizioni adeguate. 5. Ogni riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 cessa di produrre i suoi effetti quando il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente, ne decide la soppressione. 6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 7. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicati i brevetti comunitari rilasciati anteriormente alla data di tale cessazione.
Convenzione-art. 89
Articolo 89 Riserva circa le licenze obbligatorie 1. Ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 47 e 82 non si applicano, nel suo territorio, ne' ai brevetti comunitari, ne' ai brevetti europei rilasciati per detto Stato, ne' ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato. 2. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b). 3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverra' applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari. 4. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.
Convenzione-art. 90
Articolo 90 Riserva circa le azioni per contraffazione 1. In deroga all'articolo 76, ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale preveda la possibilita', in un'azione per contraffazione, di decidere anche sulla validita' del brevetto nazionale, puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale le sue autorita' giudiziarie investite di una azione per contraffazione di un brevetto comunitario possono, col consenso delle parti, pronunciarsi sugli effetti del brevetto comunitario nel territorio dello Stato in cui l'autorita' giudiziaria ha sede. Tuttavia a) l'autorita' giudiziaria deve uniformarsi, ove i fatti siano gli stessi, ad una precedente decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti circa la validita' del brevetto comunitario; b) l'autorita' giudiziaria puo' basarsi soltanto sulle cause di nullita' previste dall'articolo 57 ed e' tenuta ad applicare le altre disposizioni della presente convenzione. 2. Nel territorio di uno Stato contraente che abbia fatto la riserva di cui al paragrafo 1, il brevetto comunitario non ha effetto nella misura in cui un'autorita' giudiziaria di detto Stato abbia deciso che tale brevetto e' privo di effetti. 3. Per l'accertamento degli effetti prodotti dal brevetto comunitario in uno Stato contraente che abbia fatto le riserve di cui al paragrafo 1 si segue la procedura che si seguirebbe se il brevetto comunitario fosse un brevetto nazionale. 4. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare, al massimo di cinque anni, questo periodo per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b). 5. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverranno applicabili accordi particolari sui litigi relativi ai brevetti comunitari. 6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 7. In caso d'applicazione del presente articolo, l'autorita' giudiziaria ha competenza soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio dello Stato contraente in cui ha sede. Gli articoli 21, 22 e 23 della convenzione di esecuzione non si applicano.
Convenzione-art. 91
Articolo 91 Altre disposizioni transitorie 1. Si applicano l'articolo 159, l'articolo 160, paragrafo 2, e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue: a) la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee; b) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L'articolo 64, paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
Convenzione-art. 92
Articolo 92 Regolamento di esecuzione 1. Il regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della presente convenzione. 2. In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e quello del regolamento di esecuzione, fa fede il primo testo.
Convenzione-art. 93
Articolo 93 Prevalenza delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea Nessuna disposizione della presente convenzione puo' essere invocata contro l'applicazione di una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
Convenzione-art. 94
Articolo 94 Ratifica La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Convenzione-art. 95
Articolo 95 Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunita' economica europea. 2. Gli strumenti relativi all'adesione alla presente convenzione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato, sempreche' sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sul brevetto europeo o la sua adesione a quest'ultima. 3. Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea deve aderire alla presente convenzione. 4. Una convenzione speciale potra' essere conclusa tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente al fine di determinare le modalita' di applicazione della presente convenzione rese necessarie dall'adesione di detto Stato.
Convenzione-art. 96
Articolo 96 Partecipazione di Stati terzi Il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', puo' invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunita' economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione alla presente convenzione sulla base di una convenzione speciale, da concludersi tra gli Stati contraenti della presente convenzione e detto Stato, al fine di stabilire le condizioni e le modalita' di applicazione della presente convenzione a detto Stato.
Convenzione-art. 97
Articolo 97 Applicazione territoriale 1. La presente convenzione si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, compresi i dipartimenti e territori d'oltremare, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e al Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Inghilterra e il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord. 3. La presente convenzione non si applica alle isole Faeroer. In ogni momento il Regno di Danimarca puo' dichiarare, in una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica alle isole Faeroer. 4. Il Regno dei Paesi Bassi puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica alle Antille olandesi. 5. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica a uno o piu' territori europei per i quali il Regno Unito assume la responsabilita' delle relazioni estere. 6. Una dichiarazione di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, se e' inclusa nello strumento di ratifica, prende effetto alla stessa data della ratifica; se e' effettuata in una notifica successiva al deposito dello strumento di ratifica, prende effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica e' pervenuta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. 7. Gli Stati indicati nei paragrafi 4 e 5 possono dichiarare in ogni momento che la convenzione cessa di applicarsi ad uno o piu' territori per i quali essi hanno effettuato la dichiarazione ai sensi dei paragrafi 4 o 5. La dichiarazione mediante la quale la convenzione cessa di applicarsi prende effetto dopo un anno dal giorno in cui il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ne ha ricevuto la notifica. 8. Per l'applicazione della presente convenzione, la parte della piattaforma continentale adiacente ad un territorio contemplato ai paragrafi 1, 3, 4 o 5, si considera compresa in questo territorio, entro i limiti dei diritti sovrani degli Stati rivieraschi definiti dalla convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 29 aprile 1958 o da ogni convenzione che la modifichi o la sostituisca per gli Stati contraenti.
Convenzione-art. 98
Articolo 98 Entrata in vigore La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dell'ultimo Stato firmatario che procede a tale formalita'; tuttavia, se per gli Stati firmatari della presente convenzione la convenzione sul brevetto europeo entrera' in vigore a una data posteriore, anche la presente convenzione entrera' in vigore a tale data posteriore.
Convenzione-art. 99
Articolo 99 Durata della convenzione La presente convenzione e' stipulata per una durata illimitata.
Convenzione-art. 100
Articolo 100 Revisione Se la maggioranza degli Stati contraenti chiede una revisione della presente convenzione, una conferenza di revisione e' convocata dal presidente del Consiglio delle Comunita' europee. La conferenza e' preparata dal comitato ristretto del consiglio d'amministrazione.
Convenzione-art. 101
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