LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
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Articolo 101 Controversie tra gli Stati contraenti 1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al comitato ristretto del consiglio di amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2. Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al comitato ristretto, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della presente convenzione, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Convenzione-art. 102

Articolo 102 Originale della convenzione La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' europee. Il segretario generale ne trasmettera' una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Convenzione-art. 103

Articolo 103 Notificazioni Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari: a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione, b) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli articoli 88, 89 o 90, c) la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, d) ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'articolo 97. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. FATTO a Lussemburgo, addi' quindici dicembre millenovecentosettantacinque. (Seguono le firme)

Regolamento

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE PARTE PRIMA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE Capitolo I ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI SPECIALI Regola 1 Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado 1. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di annullamento. Ripartisce le attribuzioni tra tali divisioni con riferimento alla classificazione internazionale. 2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti precisa, col consenso del comitato ristretto del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni della divisione di amministrazione dei brevetti ai sensi dell'articolo 8. 3. Alla divisione di amministrazione dei brevetti e alle divisioni di annullamento il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire altre attribuzioni oltre alle competenze che sono ad esse assegnate dalla convenzione. 4. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' affidare ai dipendenti che non sono membri qualificati sul piano tecnico ne' membri giuristi taluni compiti che normalmente incombono alla divisione di amministrazione dei brevetti o alle divisioni di annullamento e che non presentano alcuna difficolta' tecnica o giuridica particolare. Regola 2 Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di secondo grado e designazione dei loro membri 1. Prima dell'inizio di ogni anno di attivita' si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di annullamento e alla designazione dei membri titolari e supplenti di ciascuna di esse. Ogni membro di una commissione di annullamento puo' essere designato per piu' commissioni di annullamento. Queste misure possono, all'occorrenza, essere modificate durante l'anno di attivita' considerato. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono adottate da un organo che si compone del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, come presidente, del vicepresidente incaricato delle commissioni di annullamento, dei presidenti delle commissioni di annullamento e di un altro membro delle commissioni di annullamento eletto dal complesso dei membri di tali commissioni per l'anno di attivita' considerato. Questo organo puo' validamente deliberare solo se sono presenti almeno tre dei suoi membri, tra cui il presidente o un vicepresidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e il presidente di una commissione di annullamento. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. 3. L'organo di cui al paragrafo 2 dirime i conflitti di attribuzione tra piu' commissioni di annullamento. Regola 3 Regolamento di procedura delle commissioni di annullamento L'organo di cui alla regola 2, paragrafo 2, stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento. Regola 4 Struttura amministrativa degli organi speciali 1. Le divisioni di annullamento possono essere raggruppate, sul piano amministrativo, con le divisioni di esame e le divisioni di opposizione in modo da formare direzioni, oppure possono formare una direzione con la divisione di amministrazione dei brevetti. 2. Gli organi speciali possono essere raggruppati, sul piano amministrativo, con altri organi dell'Ufficio europeo dei brevetti in modo da formare direzioni generali, oppure possono costituire da soli una direzione generale; in questo caso e' applicabile la regola 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, restando inteso che la nomina del vicepresidente a capo della direzione generale e' decisa dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione. Capitolo II LINGUE DEGLI ORGANI SPECIALI Regola 5 Lingue di procedura 1. Le regole 1, 2, 3 e 5, la regola 6, paragrafo 2, e la regola 7 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali. 2. Al titolare del brevetto o al proponente di una domanda di annullamento che si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 14, paragrafo 4, viene accordata, secondo i casi, una riduzione dell'importo delle tasse di limitazione, di annullamento o di ricorso. Tale riduzione e' fissata dal regolamento relativo alle tasse in una percentuale delle medesime. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE Regola 6 Sospensione della procedura La regola 13 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applica alla procedura di limitazione ed alla procedura di annullamento. Regola 7 Registrazione delle rivendicazioni di un brevetto comunitario Le trascrizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, si effettuano a) su richiesta del cancelliere dell'autorita' giudiziaria adita, o b) su istanza dell'attore o di qualsiasi altra persona interessata. Regola 8 Invito a depositare le traduzioni delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione 1. L'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente o il titolare di un brevetto comunitario a depositare, entro un termine di tre mesi, le traduzioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, ed a pagare, entro lo stesso termine, la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni. 2. L'invito di cui al paragrafo 1 e' rivolto: a) nel caso della procedura d'esame, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 51, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo; b) nel caso della procedura di opposizione, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 58, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. 3. Il termine supplementare di cui all'articolo 33, paragrafo 5, e' di due mesi. Regola 9 Rettifica della traduzione 1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, il richiedente o il titolare del brevetto puo' depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione. Tale rettifica si considera depositata soltanto dopo che sia stata pagata la tassa di pubblicazione della rettifica. 2. Qualora uno Stato contraente abbia emanato una disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il richiedente la cui traduzione delle rivendicazioni sia stata pubblicata puo' depositare presso l'organo competente di tale Stato una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione. Regola 10 Trascrizione dei brevetti relativi ai brevetti comunitari 1. Le regole 20, 21 e 22 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle trascrizioni nel Registro dei brevetti comunitari. 2. La domanda di cui all'articolo 28, paragrafo 2, deve essere introdotta, nel caso previsto dalla lettera a) entro due mesi, e nel caso previsto dalla lettera b) entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuta iscrizione di un nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 3. Se il brevetto comunitario e' compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, tale procedura viene trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli organi nazionali competenti. La trascrizione non comporta pagamento di diritti. 4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 e' cancellata a richiesta degli organi nazionali competenti. La cancellazione non comporta pagamento di diritti. 5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti e' compresa in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4: alla trascrizione nel Registro dei brevetti comunitari si sostituisce tuttavia la trascrizione nel Registro europeo dei brevetti, previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. Regola 11 Licenze di diritto 1. Chiunque abbia l'intenzione di utilizzare l'invenzione in base alla dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, deve comunicarlo al titolare del brevetto con lettera raccomandata. Tale comunicazione si considera avvenuta una settimana dopo la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale. Una copia della comunicazione, con la menzione della data della consegna all'ufficio postale, va trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti; in caso contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo dei brevetti considera la comunicazione come non avvenuta. 2. La comunicazione deve indicare l'utilizzazione che si fara' della invenzione. Non appena avvenuta questa comunicazione, il suo autore e' autorizzato ad utilizzare l'invenzione nel modo da lui indicato. 3. Il licenziatario deve informare il titolare del brevetto, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione fatta dell'invenzione e versare il compenso corrispondente. Qualora il licenziatario non soddisfi a questi obblighi, il titolare del brevetto puo' imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza. 4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato dalla divisione di annullamento puo' essere presentata soltanto dopo un anno dall'ultima fissazione dell'importo. PARTE TERZA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE Capitolo I TASSE ANNUALI Regola 12 Pagamento delle tasse annuali 1. Le disposizioni della regola 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al pagamento delle tasse annuali per il brevetto comunitario. 2. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 si considera che la soprattassa sia stata pagata simultaneamente alla tassa annuale, qualora il pagamento sia avvenuto entro il termine previsto dalla disposizione suddetta. Regola 13 Termine per la trascrizione della rinuncia Il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, e' di tre mesi a decorrere dalla data in cui il titolare del brevetto fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europeo dei brevetti la prova del consenso del licenziatario prima della scadenza di detto termine, la rinuncia puo' essere trascritta immediatamente. Capitolo II PROCEDURA DI LIMITAZIONE Regola 14 Termine per il deposito della domanda di limitazione La regola 13 si applica al deposito della domanda di limitazione del brevetto comunitario. Regola 15 Contenuto della domanda di limitazione La domanda di limitazione del brevetto comunitario deve contenere: a) il numero del brevetto comunitario di cui si chiede la limitazione, nonche' la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione, b) le modifiche richieste, c) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario del titolare del brevetto, se nominato, alle condizioni previste dalla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. Regola 16 Rigetto della domanda di limitazione per irricevibilita' Se la divisione di annullamento constata che la domanda di limitazione del brevetto comunitario non e' conforme alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, e della regola 15, lo notifica al titolare del brevetto invitandolo a rimediare alle irregolarita' constatate entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di limitazione non e' regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge dichiarandola irricevibile. Regola 17 Esame della domanda di limitazione 1. Se la domanda di limitazione del brevetto comunitario e' ricevibile, in ogni notificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, il titolare del brevetto e', all'occorrenza, invitato a depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati. 2. Se necessario, la notificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, e' motivata: se del caso devono essere indicati tutti i motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario. 3. Prima di decidere la limitazione del brevetto comunitario, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in quale misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a pagare la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto ed a depositare le traduzioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b). Se entro detto termine il titolare ha manifestato il suo disaccordo su tale limitazione del brevetto, la notificazione della divisione di annullamento e' considerata non avvenuta e la procedura di limitazione prosegue. 4. Il termine supplementare di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e' di due mesi. 5. Nella decisione di limitazione del brevetto comunitario e' riportato il testo corrispondente al brevetto limitato. Regola 18 Ripresa della procedura di limitazione Se la procedura di limitazione e' stata sospesa a motivo di una procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione di cui all'articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione dell'indicazione di tale decisione, che la procedura e' ripresa a decorrere dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della regola 13, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. Regola 19 Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di limitazione Se il brevetto comunitario viene limitato per uno o piu' Stati contraenti, esso puo', all'occorrenza, comportare rivendicazioni differenti accompagnate, se la divisione di annullamento lo reputa necessario, da una differente descrizione e da differenti disegni, secondo che si tratti dello Stato o degli Stati interessati ovvero di altri Stati contraenti. Regola 20 Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione del nuovo fascicolo del brevetto comunitario nonche' le indicazioni che vi devono figurare. Capitolo III PROCEDURA DI ANNULLAMENTO Regola 21 Contenuto della domanda di annullamento La domanda di annullamento del brevetto comunitario deve contenere: a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede del proponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo; b) il numero del brevetto di cui si chiede l'annullamento nonche' la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione, c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si chiede l'annullamento del brevetto, le cause di nullita' sulle quali la domanda e' basata, nonche' i fatti e le prove invocati a sostegno di queste cause, d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo. Regola 22 Cauzione per le spese di procedura La cauzione per le spese della procedura deve essere depositata in una valuta ammessa per il pagamento delle tasse. Il deposito deve aver luogo presso un istituto finanziario o bancario che figuri in un elenco stabilito dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Alla cauzione depositata si applica la legislazione dello Stato contraente in cui ha sede detto istituto. Regola 23 Rigetto della domanda di annullamento per irricevibilita' 1. La divisione di annullamento notifica la domanda di annullamento al titolare del brevetto, cui e' concesso un mese per presentare osservazioni sulla sua ricevibilita'. 2. Se la divisione di annullamento constata che la domanda di annullamento non e' conforme all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e alla regola 21 della presente convenzione, nonche' al combinato disposto della regola 5 del presente regolamento di esecuzione e della regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, essa ne fa notifica al titolare del brevetto e al proponente invitando quest'ultimo a regolarizzarla entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di annullamento non e' regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge come irricevibile. 3. Ogni decisione mediante la quale una domanda di annullamento e' respinta per irricevibilita' e' notificata al titolare del brevetto. Regola 24 Misure preparatorie all'esame della domanda di annullamento 1. Se la domanda di annullamento e' ricevibile, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto a presentare le sue osservazioni e, all'occorrenza, modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, entro un termine da essa assegnato. 2. La divisione di annullamento notifica le osservazioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi presentata al proponente della domanda di annullamento e, se lo reputa opportuno, lo invita a replicare entro un termine da essa assegnato. Regola 25 Esame della domanda di annullamento 1. Ogni notificazione effettuata in virtu' dell'articolo 58, paragrafo 2, nonche' le relative deduzioni sono notificate a tutte le parti. 2. In ogni notificazione che gli e' stata fatta dalla divisione di annullamento in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, il titolare del brevetto comunitario e' invitato a depositare, all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni nella forma modificata. 3. Ove occorra, ogni notificazione effettuata dalla divisione di annullamento al titolare del brevetto comunitario in virtu' dell'articolo 58, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario. 4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il brevetto comunitario nella forma modificata, la divisione di annullamento notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende mantenere in vigore il brevetto. 5. In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di annullamento, la procedura di annullamento puo' essere proseguita; nel caso contrario, la divisione di annullamento, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e, se le rivendicazioni del brevetto sono modificate, a depositare, entro lo stesso termine, le traduzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b). 6. Il termine supplementare di cui all'articolo 59, paragrafo 4, e' di due mesi. 7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario in forma modificata e' indicato il testo nel quale il brevetto e' mantenuto in vigore. Regola 26 Riunione di piu' domande di annullamento 1. La divisione di annullamento puo' disporre, ai fini di un'istruzione e una decisione congiunte, che piu' domande di annullamento concernenti uno stesso brevetto comunitario siano riunite. 2. La divisione di annullamento puo' revocare un provvedimento da essa preso in applicazione del paragrafo 1. Regola 27 Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di nullita' Se il brevetto comunitario e' dichiarato nullo per uno o piu' Stati contraenti, si applica la regola 19. Regola 28 Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di annullamento La regola 20 si applica al nuovo fascicolo del brevetto comunitario di cui all'articolo 60. Regola 29 Altre disposizioni applicabili alla procedura di annullamento Le regole 59, 60 e 63 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano, rispettivamente, alla richiesta di documenti, alla prosecuzione d'ufficio e alle spese della procedura di annullamento. PARTE QUARTA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUARTA DELLA CONVENZIONE Regola 30 Procedura di ricorso Le regole da 64 a 67 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso. PARTE QUINTA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE Regola 31 Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari 1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettera da a) a l), o), da q) a u) e w), e paragrafi 2 e 3, del regolamento della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al Registro dei brevetti comunitari. 2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari: a) la data di decadenza o estinzione del brevetto comunitario nei casi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), b) la data dell'avvenuto deposito della dichiarazione di cui all'articolo 44, c) la data di presentazione di una domanda di limitazione del brevetto comunitario, d) la data e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione del brevetto comunitario, e) la data di presentazione di una domanda di annullamento del brevetto comunitario, f) la data e il tenore della decisione sulla domanda di annullamento del brevetto comunitario, g) le indicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4. Regola 32 Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive la forma per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni depositate conformemente alla presente convenzione dal richiedente o dal titolare del brevetto e, se del caso, delle traduzioni rettificate, e decide se un cenno concernente tali traduzioni e rettifiche debba essere pubblicato nel Bollettino dei brevetti comunitari. Regola 33 Altre disposizioni comuni Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte settima del medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3, 86, 87, 92 e 96, restando inteso che: a) la regola 69 non si applica alle decisioni delle domande di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, b) il comitato ristretto del consiglio di amministrazione stabilisce le modalita' di applicazione della regola 74, paragrafi 2 e 3, c) per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. PARTE SESTA DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE OTTAVA DELLA CONVENZIONE Regola 34 Trasmissione delle traduzioni L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel Registro dei brevetti comunitari la data di deposito di una traduzione depositata ai sensi dell'articolo 88 e comunica al piu' presto copia di quest'ultima al servizio centrale per la proprieta' industriale dello Stato contraente interessato. Visto, il Ministro degli affari esteri: FORLANI

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