LEGGE 26 maggio 1978, n. 260
Articolo 19 Divisioni di opposizione 1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei. 2) La divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, dei quali almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l'opposizione e' diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non puo' assumere la presidenza della divisione di opposizione. Questa puo' affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire la procedura di opposizione. La procedura orale e' di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Divisione giuridica 1) La divisione giuridica e' competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti nonche' alle iscrizioni e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati. 2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Commissioni di ricorso 1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica. 2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi. 3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione di un brevetto europeo ed e' stata presa da una divisione di esame composta di meno di quattro membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione e' stata presa da una decisione di esame composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga; c) tre membri giuristi negli altri casi. 4) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione e' stata presa da una divisione di opposizione composta di tre membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione e' stata presa da una divisione di opposizione composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esige.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Commissione ampliata di ricorso 1) La Commissione, ampliata di ricorso e' competente a: a) deliberare sulle questioni di diritto deferitele dalle commissioni di ricorso; b) dare pareri sulle questioni di diritto deferitele dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti alle condizioni previste dall'articolo 112. 2) Per deliberare o dare pareri, la Commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. La presidenza e' assunta da uno dei membri giuristi.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Indipendenza dei membri delle commissioni 1) I membri della Commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo essi non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per gravi motivi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione allargata di ricorso, prende una decisione in tal senso. 2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica. 3) Nelle loro decisioni i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione. 4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso sono adottati conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Ricusazione 1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso. 2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commissione. 3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialita'. La ricusazione e' irricevibile se la parte in causa e' intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione. La ricusazione non puo' basarsi sulla nazionalita' dei membri. 4) Le commissioni di ricorso e la Commissione ampliata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro ricusato e' sostituito dal suo supplente.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Parere tecnico Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dell'azione per contraffazione o di nullita', l'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo di cui trattasi. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Composizione 1) Il Consiglio d'amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d'amministrazione. 2) I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti od esperti.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Presidenza 1) Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vice-Presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento. 2) Il mandato del Presidente e del Vice-Presidente dura tre anni. Il mandato e' rinnovabile.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Ufficio direttivo 1) Il Consiglio d'amministrazione puo' istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto. 2) Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio d'amministrazione sono di diritto membri dell'Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione. 3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il mandato non e' rinnovabile. 4) L'Ufficio direttivo assume l'esecuzione dei compiti che il Consiglio d'amministrazione gli affida ai sensi del regolamento interno.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Sessioni 1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni. 3) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti. 4) Il Consiglio d'amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno. 5) Ogni questione la cui iscrizione e' richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Partecipazione di osservatori 1) L'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale e' rappresentata alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludersi con l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale. 2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell'esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l'Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo. 3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti un'attivita' interessante l'Organizzazione puo' essere invitata dal Consiglio d'amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Lingue del Consiglio d'amministrazione 1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco. 2) I documenti sottoposti al Consiglio d'amministrazioni e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 Personale, locali e materiale L'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d'amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l'adempimento della loro missione.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Competenza del Consiglio d'amministrazione in taluni casi particolari 1) Il Consiglio d'amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione: a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine; questa disposizione e' applicabile al termine di cui all'articolo 94 soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 95; b) le disposizioni del regolamento di esecuzione. 2) Il Consiglio d'amministrazione e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a) il regolamento finanziario; b) lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli; c) il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle medesime in ragione degli aumenti delle retribuzioni; d) il regolamento relativo alle tasse; e) il proprio regolamento interno. 3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione e' competente a decidere, se l'esperienza lo giustifica, che per talune categorie di casi le divisioni di esame si compongono di un solo esaminatore tecnico. Questa decisione puo' essere revocata. 4) Il Consiglio d'amministrazione e' competente ad autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare e, con il consenso del Consiglio stesso, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o organizzazioni intergovernative come pure con centri di documentazione istituiti in virtu' di accordi conclusi con tali organizzazioni.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 Diritto di voto 1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione. 2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l'applicazione dell'articolo 36.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 Voti 1) Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. 2) E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, per le decisioni che il Consiglio d'amministrazione e' competente a prendere ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 33, dell'articolo 39 paragrafo 1, dell'articolo 40 paragrafi 2 e 4, degli articoli 46, 87, 95, 134, dell'articolo 151 paragrafo 3, dell'articolo 154 paragrafo 2, dell'articolo 155 paragrafo 2, dell'articolo 157 paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 160 paragrafo 1 seconda frase, degli articoli 162, 163, 166, 167 e 172. 3) L'astensione non e' considerata come voto.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 Ponderazione dei voti 1) Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'adozione del bilancio preventivo dell'Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente puo' esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio e' decisivo. 2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio e' calcolato come segue: a) il numero corrispondente alla percentuale che risulta per ciascuno Stato contraente dal criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali previsto dall'articolo 40, paragrafi 3 e 4, e' moltiplicato per il numero di Stati contraenti e diviso per cinque; b) il numero di voti cosi' calcolato e' arrotondato per eccesso; c) a questo numero di voti si aggiungono cinque voti supplementari; d) tuttavia, il numero di voti di uno Stato contraente non puo' essere superiore a trenta.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Copertura delle spese Le spese dell'Organizzazione sono coperte: a) dalle risorse proprie dell'Organizzazione; b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei in questi Stati; c) se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli Stati contraenti; e d) eventualmente, dagli introiti previsti all'articolo 146.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 Risorse proprie dell'Organizzazione Le risorse proprie dell'Organizzazione sono costituite dai proventi delle tasse previste nella presente convenzione come pure dalle altre entrate d'ogni genere.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei 1) Ogni Stato contraente versa all'Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d'amministrazione, non puo' superare il 75% ed e' uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d'amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all'Organizzazione. 2) Ogni Stato contraente comunica all'Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d'amministrazione per determinare l'importo di questi versamenti. 3) La data di scadenza dei versamenti e' fissata dal Consiglio d'amministrazione. 4) Se un versamento non e' integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare gli interessi sull'importo non versato.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali 1) L'importo delle tasse di cui all'articolo 38 e la percentuale di cui all'articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Organizzazione. 2) Tuttavia, se l'Organizzazione e' impossibilitata a realizzare l'equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all'Organizzazione contributi finanziari eccezionali il cui importo e' fissato dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio finanziario considerato. 3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguente criterio di ripartizione: a) per meta', in proporzione al numero di domande di brevetto depositate nello Stato contraente considerato; b) per meta', in proporzione al numero di domande di brevetto depositate dalle persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di questo Stato in quello degli altri Stati contraenti che occupa il secondo posto nella graduatoria, in ordine decrescente, dei depositi effettuati da dette persone negli altri Stati contraenti. Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25.000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati. 4) Se l'importo del contributo di uno Stato contraente non puo' essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d'amministrazione fissa questo importo d'intesa con lo Stato interessato. 5) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali. 6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso e' uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l'importo previsto nel bilancio e' suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4. 7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finanziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Anticipazioni 1) Su richiesta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione delle anticipazioni, in conto dai loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d'amministrazione. Queste anticipazioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l'esercizio in corso. 2) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 Bilancio 1) Tutte le entrate e spese dell'Organizzazione devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Ove occorra, possono essere stabiliti bilanci rettificati o suppletivi. 2) Il bilancio delle entrate e delle spese deve essere equilibrato. 3) Il bilancio e' stabilito nell'unita' di conto fissata dal regolamento finanziario.
Convenzione-art. 43
Articolo 43 Autorizzazione delle spese 1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario. 2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, eccettuate quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all'esercizio finanziario successivo, ma non oltre. 3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conformemente al regolamento finanziario.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 Stanziamento per spese imprevedibili 1) Nel bilancio dell'Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili. 2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall'Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario incomincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 Preparazione e adozione del bilancio 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d'amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario. 2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consiglio d'amministrazione.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 Bilancio provvisorio 1) Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' ancora stato adottato dal Consiglio d'amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalita' del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'esercizio precedente; tuttavia, il Presidente, dell'Ufficio europeo dei brevetti potra' disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio. 2) Sempreche' siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare spese eccedenti il dodicesimo. 3) Provvisoriamente, i versamenti di cui all'articolo 37, lettera b), continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall'articolo 39 per l'esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio. 4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali necessari per assicurare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'articolo 39, paragrafo 4 e' applicabile a questi contributi.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 Esecuzione del bilancio 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilita' e nei limiti degli stanziamenti assegnati. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziamenti da un capitolo all'altro o da una suddivisione all'altra.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 Revisione dei conti 1) I conti della totalita' delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia d'indipendenza, nominati dal Consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, che puo' essere prolungato o rinnovato. 2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare che l'amministrazione e' regolare. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. 3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d'amministrazione i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori. 4) Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e da' atto al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'esecuzione del bilancio.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 Regolamento finanziario Il regolamento finanziario determina in particolare: a) le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio come pure alla resa e alla revisione dei conti; b) le modalita' e la procedura secondo le quali i versamenti e contributi previsti nell'articolo 37 e le anticipazioni previste nell'articolo 41 devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione dagli Stati contraenti; c) le norme concernenti la responsabilita' degli ordinatori delle spese e dei contabili, e i corrispondenti provvedimenti di controllo; d) i tassi d'interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47; e) le modalita' per il calcolo dei contributi da versare a norma dell'articolo 146; f) la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d'amministrazione.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 Regolamento relativo alle tasse Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalita' di riscossione.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 Invenzioni brevettabili 1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attivita' intellettuali, per giochi, o per attivita' commerciali e i programmi di ordinatori; d) le presentazioni di informazioni. 3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilita' degli oggetti o delle attivita' in esse nominati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne detti oggetti o attivita', considerati come tali. 4) Non sono considerate come invenzioni atte ad avere applicazione industriale, ai sensi del paragrafo 1, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 Eccezioni alla brevettabilita' Non vengono concessi brevetti europei per: a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che essa e' vietata in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi da una disposizione legale o amministrativa; b) le varieta' vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 Novita' 1) Un'invenzione e considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 2) Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3) E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto europeo depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate, a norma dell'articolo 93, soltanto in questa data o piu' tardi. 4) Il paragrafo 3 e' applicabile soltanto se uno Stato contraente designato nella domanda successiva era designato anche nella domanda anteriore pubblicata. 5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non escludono la brevettabilita', per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'articolo 52 paragrafo 4, di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' considerata nello stato della tecnica, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.
Convenzione-art. 55
Articolo 55 Divulgazioni non opponibili 1) Per l'applicazione dell'articolo 54, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se essa non e' avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente: a) da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa oppure b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972. 2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b), questo paragrafo e' applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l'invenzione e' stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione un attestato che comprovi questa dichiarazione.
Convenzione-art. 56
Articolo 56 Attivita' inventiva Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.
Convenzione-art. 57
Articolo 57. Applicazione industriale Una invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole.
Convenzione-art. 58
Articolo 58 Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo Ogni persona fisica o giuridica ed ogni societa' assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa puo' richiedere un brevetto europeo.
Convenzione-art. 59
Articolo 59 Piu' richiedenti La domanda di brevetto europeo puo' anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da piu' richiedenti che designano Stati contraenti diversi.
Convenzione-art. 60
Articolo 60 Diritto al brevetto europeo 1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore e' un impiegato, il diritto al brevetto europeo e' definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato svolge la sua attivita' principale; se lo Stato sul cui territorio si svolge l'attivita' principale non puo' essere determinato, il diritto applicabile e' quello dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene. 2) Se piu' persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito e' piu' remota; tuttavia, questa disposizione e' applicabile unicamente se la prima domanda e' stata pubblicata a norma dell'articolo 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale e' stata pubblicata. 3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente e' considerato come persona abilitata ad esercitare il diritto al brevetto europeo.
Convenzione-art. 61
Articolo 61 Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata 1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo ad una persona contemplata nell'articolo 60, paragrafo 1, diversa dal richiedente, e se il brevetto europeo non e' ancora stato concesso, questa persona puo', entro un termine di tre mesi dopo che la decisione e' passata in giudicato, e per quanto concerne gli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo nei quali la decisione e' stata presa o riconosciuta oppure deve essere riconosciuta a norma del protocollo relativo al riconoscimento, allegato alla presente convenzione: a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda, b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione, oppure c) domandare il rigetto della domanda. 2) Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, sono applicabili ad ogni nuova domanda depositata a norma delle disposizioni del paragrafo 1. 3) Le procedure per l'applicazione del paragrafo 1, le disposizioni particolari applicabili alla nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma del paragrafo 1, come pure il termine per il pagamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione esigibili per questa nuova domanda, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 62
Articolo 62 Diritto dell'inventore di essere designato L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Convenzione-art. 63
Articolo 63 Durata del brevetto europeo 1) La durata del brevetto europeo e' di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. 2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali in caso di guerra o crisi comparabile ad essa in questo Stato.
Convenzione-art. 64
Articolo 64 Diritti conferiti dal brevetto europeo 1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale e' stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato. 2) Se l'oggetto del brevetto europeo e' un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento. 3) Ogni contraffazione del brevetto europeo e' valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.
Convenzione-art. 65
Articolo 65 Traduzione del fascicolo del brevetto europeo 1) Ogni Stato contraente puo' prescrivere che, qualora il testo in cui l'Ufficio europeo dei brevetti intenda concedere un brevetto europeo per questo Stato o mantenere per detto Stato un brevetto europeo in forma modificata non e' redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare al servizio centrale della proprieta' industriale una traduzione di questo testo in una di queste lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 97, paragrafo, lettera b), o, eventualmente, del termine di cui all'articolo 102, paragrafo 3, lettera b), a meno che lo Stato considerato non conceda un termine piu' lungo. 2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 puo' prescrivere che il richiedente o il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da questo Stato, interamente o in parte le spese di pubblicazione della traduzione. 3) Ogni Stato contraente puo' prescrivere che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto e' considerato senza effetto sin dall'origine in questo Stato.
Convenzione-art. 66
Articolo 66 Valore di deposito nazionale del deposito europeo La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito e' stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un deposito nazionale regolare, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorita' invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.
Convenzione-art. 67
Articolo 67 Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione 1) A decorrere dalla sua pubblicazione a norma dell'articolo 93, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto quale e' stata pubblicata, la protezione prevista all'articolo 64. 2) Ogni Stato contraente puo' disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisce la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non puo' essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato connette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Comunque, ogni Stato contraente deve quanto meno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente puo' esigere una indennita' ragionevole, stabilita secondo le circostanze, dalle persone che hanno utilizzato, in questo Stato contraente, l'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, nelle condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilita' se si trattasse di una contraffazione di un brevetto nazionale. 3) Ogni Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo puo' disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 e' conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente oppure, se lo Stato in questione ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua: a) e' stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale, oppure b) e' stata comunicata alla persona che utilizza, in detto Stato, l'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo. 4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati come nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo e' stata ritirata, o e' considerata come ritirata, o e' stata respinta in virtu' di una decisione passata in giudicato. Cio' vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione e' stata ritirata o e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 68
Articolo 68 Effetti della revoca del brevetto europeo La domanda di brevetto europeo come pure il brevetto europeo che ne e' risultato sono considerati come non aver avuto sin dall'origine, in tutto o in parte, gli effetti di cui agli articoli 64 e 66, secondo che il brevetto sia stato revocato totalmente o parzialmente in una procedura di opposizione.
Convenzione-art. 69
Articolo 69 Limiti della protezione 1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni. 2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferito dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni presentate da ultimo contenute nella pubblicazione di cui all'articolo 93. Tuttavia, il brevetto europeo quale e' stato concesso o modificato in una procedura di opposizione determina retroattivamente i limiti della protezione sempreche' essa non sia estesa.
Convenzione-art. 70
Articolo 70 Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo che fa fede 1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura e' il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti. 2) Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, il testo depositato inizialmente e' preso in considerazione per determinare, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non e' stato esteso oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata. 3) Ogni Stato contraente puo' disporre che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come prescritta nella presente convenzione, venga considerata in questo Stato come testo che fa fede, salvo nei casi di azione di nullita', se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da detta domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura. 4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione secondo il paragrafo 3, a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda o del brevetto. Questa traduzione riveduta non ha effetto giuridico finche' non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2 dell'articolo 67, paragrafo 3; b) puo' disporre che chiunque, in questo Stato, abbia in buona fede incominciato a utilizzare un'invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo, senza che questa utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, puo', a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta ha effetto giuridico, continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.
Convenzione-art. 71
Articolo 71 Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo puo' essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o piu' Stati contraenti designati.
Convenzione-art. 72
Articolo 72 Cessione La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.
Convenzione-art. 73
Articolo 73 Licenza contrattuale La domanda di brevetto europeo puo' essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.
Convenzione-art. 74
Articolo 74 Diritto applicabile Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' e' soggetta in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.
Convenzione-art. 75
Articolo 75 Deposito della domanda di brevetto europeo 1) La domanda di brevetto europeo puo' essere depositata: a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia, oppure b) presso il servizio centrale della proprieta' industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di questo Stato lo consente. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente: a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorita' competenti di detto Stato, oppure b) prescrivono che ogni domanda di brevetto deve dapprima essere depositata presso un'autorita' nazionale o fanno dipendere il deposito diretto presso un'altra autorita' da un'autorizzazione preventiva. 3) Uno Stato contraente non puo' prescrivere ne' autorizzare il deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo presso un'autorita' contemplata al paragrafo 1, lettera b).
Convenzione-art. 76
Articolo 76 Domande divisionali europee 1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia. Essa puo' essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; nella misura in cui questa esigenza e' soddisfatta, la domanda divisionale e' considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorita'. 2) Una domanda divisionale di brevetto europeo puo' designare soltanto Stati contraenti gia' designati nella domanda iniziale. 3) La procedura per l'applicazione del paragrafo 1, le condizioni che una domanda divisionale deve soddisfare come pure il termine per il versamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 77
Articolo 77 Trasmissione della domanda di brevetto europeo 1) Il servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente e' tenuto a trasmettere all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine piu' breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti dello Stato. 2) Gli Stati contraenti prendono tutti i provvedimenti utili affinche' le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, vengano trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti entro sei settimane a decorrere dal loro deposito. 3) Le domande di brevetto europeo che necessitano di un esame per determinare se vanno tenute segrete devono essere trasmesse in un tempo utile affinche' pervengano all'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorita'. 4) Una domanda di brevetto europeo il cui oggetto e' tenuto segreto non e' trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti. 5) Le domande di brevetto europeo che non pervengono all'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorita', sono considerate ritirate. Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono rimborsate.
Convenzione-art. 78
Articolo 78 Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare 1) La domanda di brevetto europeo deve contenere: a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo; b) una descrizione dell'invenzione; c) una o piu' rivendicazioni; d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; e) un estratto. 2) Per la domanda di brevetto europeo si devono pagare, entro un mese a decorrere dal deposito della domanda, la tassa di deposito e la tassa di ricerca. 3) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 79
Articolo 79 Designazione degli Stati contraenti 1) Lo Stato contraente o gli Stati contraenti nel quale o nei quali si chiede che l'invenzione sia protetta devono essere designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo. 2) La designazione di uno Stato contraente implica il pagamento della tassa di designazione. La tassa di designazione deve essere pagata entro il termine di dodici mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorita'; in questo secondo caso, il pagamento puo' essere effettuato fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, se questo termine scade dopo il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di priorita'. 3) La designazione di uno Stato contraente puo' essere ritirata fino alla concessione del brevetto europeo. Il ritiro della designazione di tutti gli Stati contraenti equivale al ritiro della domanda di brevetto europeo. Le tasse di designazione non sono rimborsate.
Convenzione-art. 80
Articolo 80 Data di deposito La data di deposito della domanda di brevetto europeo e quella in cui la documentazione presentata dal richiedente contiene: a) una indicazione secondo la quale un brevetto europeo e' richiesto; b) la designazione di almeno uno Stato contraente; c) indicazioni che permettono di identificare il richiedente; d) una descrizione e una o piu' rivendicazioni in una delle lingue contemplate all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche se la descrizione e le rivendicazioni non sono conformi alle altre esigenze della presente convenzione.
Convenzione-art. 81
Articolo 81 Designazione dell'inventore La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non e' l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.
Convenzione-art. 82
Articolo 82 Unita' dell'invenzione La domanda di brevetto europeo puo' concernere una sola invenzione ovvero piu' invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.
Convenzione-art. 83
Articolo 83 Esposizione dell'invenzione L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinche' un esperto del ramo possa attuarla.
Convenzione-art. 84
Articolo 84 Rivendicazioni Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
Convenzione-art. 85
Articolo 85 Estratto L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non puo' venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3.
Convenzione-art. 86
Articolo 86 Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo 1) Tasse annuali devono essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti, in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, per le domande di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno, computato a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti. 2) Se il pagamento di una tassa annuale non e' stata effettuato alla scadenza, questa tassa puo' ancora essere validamente pagata entro i sei mesi che seguono la scadenza pagando contemporaneamente una soprattassa. 3) Se la tassa annuale e, eventualmente, la soprattassa, non e' stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata. L'Ufficio europeo dei brevetti e' il solo organo abilitato a prendere questa decisione. 4) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui e' pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.
Convenzione-art. 87
Articolo 87 Diritto di priorita' 1) Chiunque ha regolarmente depositato, in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di certificato di utilita' o di certificato d'inventore, o il suo avente causa, fruisce durante dodici mesi a decorrere dalla prima domanda di un diritto di priorita' per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione. 2) E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali, ivi compresa la presente convenzione. 3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda e' stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. 4) E' considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorita', una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti ne' servito di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. La domanda anteriore non potra' allora piu' servire di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. 5) Se il primo deposito e' stato effettuato in uno Stato che non fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicabili soltanto nella misura in cui, secondo una comunicazione pubblica del Consiglio d'amministrazione, questo Stato, in virtu' di accordi bilaterali o plurilaterali, concede in base a un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti, come pure in base a un primo deposito effettuato in o per ciascuno Stato contraente, un diritto di priorita' assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.
Convenzione-art. 88
Articolo 88 Rivendicazione di priorita' 1) Il richiedente un brevetto europeo che vuole avvalersi della priorita' di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorita', una copia della domanda anteriore e, se la lingua di questa domanda non e' una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione della domanda anteriore in una di queste lingue ufficiali. La procedura per l'applicazione di queste disposizioni e' prescritta dal regolamento di esecuzione. 2) Priorita' multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se esse provengono da Stati diversi. Priorita' multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorita' multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorita' incominciano a decorre dalla data della priorita' piu' remota. 3) Se una o piu' priorita' sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorita' copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorita' e' rivendicata. 4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorita' e' rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, e' sufficiente, per il riconoscimento della priorita', che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.
Convenzione-art. 89
Articolo 89 Effetti del diritto di priorita' Per effetto del diritto di priorita', la data di priorita' e' considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2.
Convenzione-art. 90
Articolo 90 Esame del deposito 1) La sezione di deposito esamina: a) se la domanda di brevetto europeo soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito; b) se le tasse di deposito e di ricerca sono pagate in tempo utile, e c) se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda di brevetto europeo nella lingua della procedura e' stata presentata in tempo utile. 2) Se una data di deposito non puo' essere riconosciuta, la sezione di deposito invita il richiedente a correggere, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione, le irregolarita' costatate. Se il richiedente non rimedia in tempo utile a queste irregolarita', la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo. 3) Se le tasse di deposito e di ricerca non sono state pagate in tempo utile o se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda nella lingua della procedura non e' stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 91
Articolo 91 Esame della domanda di brevetto europeo riguardo a talune irregolarita' 1) Se una data di deposito e' stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo e se la domanda non e' considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la sezione di deposito esamina: a) se sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 133, paragrafo 2; b) se la domanda soddisfa le condizioni formali previste dal regolamento di esecuzione per l'applicazione della presente disposizione; c) se l'estratto e' stato presentato; d) se la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa, per quanto concerne il suo contenuto, le disposizioni imperative del regolamento di esecuzione e, se del caso, sono state soddisfatte le esigenze della presente convenzione relative alla rivendicazione di priorita'; e) se le tasse di designazione sono state pagate; f) se la designazione dell'inventore e' stata fatta in conformita' all'articolo 81; g) se i disegni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera d) sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda. 2) Se constata l'esistenza d'irregolarita' alle quali si puo' rimediare, la sezione di deposito da' al richiedente, in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la possibilita' di rimediare a queste irregolarita'. 3) Se il richiedente non rimedia, in conformita' alle disposizioni del regolamento d'esecuzione, alle irregolarita' costatate durante l'esame in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) c) e d), la domanda di brevetto europeo e' respinta; se le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) concernono il diritto di priorita', la loro inosservanza implica la perdita di questo diritto per la domanda. 4) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), la tassa di designazione per uno Stato designato non e' stata pagata in tempo utile, questa designazione e' considerata ritirata. 5) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f), il richiedente non ha rimediato alla mancanza della designazione dell'inventore in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, salve le eccezioni da esso previste, entro il termine di sedici mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di priorita', la domanda di brevetto e' considerata ritirata. 6) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera g), i disegni non sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda e se non sono stati presi provvedimenti secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per rimediare a questa situazione, la data di deposito della domanda sara' quella alla quale i disegni sono stati presentati oppure i riferimenti ai disegni saranno considerati come soppressi, a scelta del richiedente, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.
Convenzione-art. 92
Articolo 92 Redazione del rapporto di ricerca europea 1) Se una data di deposito e' stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo, e se la domanda non e' considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la divisione di ricerche redige il rapporto di ricerca europea nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti. 2) Subito dopo la sua redazione, il rapporto di ricerca europea e' trasmesso al richiedente assieme alle copie di tUtti i documenti citati.
Convenzione-art. 93
Articolo 93 Pubblicazione della domanda di brevetto europeo 1) La domanda di brevetto europeo e' pubblicata il piu' presto possibile dopo la scadenza del termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di questa priorita'. Tuttavia, su domanda del richiedente, essa puo' essere pubblicata prima della scadenza di questo termine. Questa pubblicazione e quella del fascicolo del brevetto europeo sono effettuate contemporaneamente allorche' la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo ha preso effetto prima della scadenza di detto termine. 2) Questa pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni, ognuno di questi documenti quale e' stato depositato, come pure il rapporto di ricerca europea e l'estratto, se questi ultimi documenti sono disponibili prima che siano terminati i preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto di ricerca europea e l'estratto non sono stati pubblicati assieme alla domanda, essi saranno pubblicati separatamente.
Convenzione-art. 94
Articolo 94 Richiesta di esame 1) Su richiesta presentata per iscritto, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione. 2) La richiesta d'esame puo' essere formulata dal richiedente entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. La richiesta e' considerata come formulata soltanto se la tassa di esame e' stata pagata. Essa non puo' essere ritirata. 3) Se la richiesta non e' formulata prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 95
Articolo 95 Proroga del termine di presentazione della richiesta di esame 1) Il Consiglio d'amministrazione puo' prorogare il termine di presentazione della richiesta di esame se e' accertato che le domande di brevetto europeo non possono essere istruite in tempo utile. 2) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso puo' decidere che i terzi saranno abilitati a presentare la richiesta di esame. In tal caso, esso inserisce nel regolamento di esecuzione le disposizioni appropriate. 3) Ogni decisione del Consiglio d'amministrazione relativa alla proroga del termine concerne soltanto le domande di brevetto europeo depositate dopo la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 4) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso e' tenuto a prendere provvedimenti per ristabilire il piu' rapidamente possibile il termine iniziale.
Convenzione-art. 96
Articolo 96 Esame della domanda di brevetto europeo 1) Se il richiedente di un brevetto europeo ha presentato la richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca europeo gli sia stato trasmesso, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita dopo la trasmissione del rapporto, a dichiarare, entro il termine che esso gli assegna, se conferma la sua domanda di brevetto europeo. 2) Se dall'esame risulta che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della convenzione, la divisione di esame invita il richiedente, nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione e ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue deduzioni entro il termine che essa gli assegna. 3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera agli inviti che gli sono stati indirizzati a norma dei paragrafi 1 o 2, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 97
Articolo 97 Rigetto della domanda o concessione del brevetto 1) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che questa domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che non siano previste dalla convenzione sanzioni diverse dal rigetto. 2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di concedere il brevetto europeo per gli Stati designati a condizione che: a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del richiedente sul testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo; b) siano state pagate le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione; c) siano state pagate le tasse annuali e, eventualmente, le soprattasse gia' esigibili. 3) Qualora le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto non siano state pagate in tempo utile, la domanda e' considerata ritirata. 4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto soltanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di questa concessione. Questa menzione e' pubblicata al piu' presto tre mesi dopo l'inizio del termine di cui al paragrafo 2, lettera b). 5) Il regolamento di esecuzione puo' disporre che il richiedente dovra' presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo 4 non puo' essere inferiore a cinque mesi. Se la traduzione non e' presentata in tempo utile, la domanda e' considerata ritirata.
Convenzione-art. 98
Articolo 98 Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica contemporaneamente la menzione della concessione del brevetto europeo e il fascicolo del brevetto europeo contenente la descrizione, le rivendicazioni e se del caso, i disegni.
Convenzione-art. 99
Articolo 99 Opposizione 1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, chiunque puo' fare opposizione al brevetto europeo concesso, presso l'Ufficio europeo dei brevetti. L'opposizione deve essere proposta per iscritto e essere motivata. Essa e' considerata proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione. 2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nel quale esso produce i suoi effetti. 3) L'opposizione puo' essere proposta anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati. 4) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione. 5) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa e' iscritta nel registro dei brevetti, a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare, essa viene, su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.
Convenzione-art. 100
Articolo 100 Cause d'opposizione L'opposizione puo' essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali: a) l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57; b) l'invenzione non e' esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata.
Convenzione-art. 101
Articolo 101 Esame dell'opposizione 1) Se l'opposizione e' ricevibile, la divisione di opposizione esamina se i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo. 2) Nel corso dell'esame dell'opposizione, che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare entro un termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.
Convenzione-art. 102
Articolo 102 Revoca o mantenimento del brevetto europeo 1) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto. 2) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi d'opposizione di cui all'articolo 100 non si oppongano al mantenimento del brevetto europeo senza modifiche, essa respinge l'opposizione. 3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto europeo nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto cosi' modificato, a condizione che: a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del titolare del brevetto sul testo in cui la divisione di opposizione intende mantenere il brevetto, e che b) sia stata pagata, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto. 4) Qualora la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo non sia stata pagata in tempo utile, il brevetto e' revocato. 5) Il regolamento di esecuzione puo' prevedere che il titolare del brevetto europeo dovra' presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diversi, da quella della procedura. Qualora la traduzione non sia presentata in tempo utile, il brevetto e' revocato.
Convenzione-art. 103
Articolo 103 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo Se il brevetto europeo e' stato modificato ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente la menzione della decisione concernente l'opposizione ed un nuovo fascicolo del brevetto europeo contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
Convenzione-art. 104
Articolo 104 Spese 1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la Commissione di ricorso non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equita' lo esiga, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da una istruzione probatoria. 2) Su richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di opposizione su richiesta di parte presentata entro il termine stabilito nel regolamento di esecuzione. 3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticita'.
Convenzione-art. 105
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