LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Articolo 105 Intervento del contraffattore presunto 1) Se una opposizione al brevetto europeo e' stata proposta, qualsiasi terzo che fornisca la prova che un'azione per contraffazione di questo brevetto gli e' stata intentata puo', scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione a condizione che presenti una dichiarazione d'intervento entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'azione per contraffazione e' stata promossa. Questa disposizione si applica a qualsiasi terzo il quale provi che, ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far costatare in via giudiziaria ch'egli non ha violato il brevetto. 2) La dichiarazione d'intervento deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa ha effetto soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Adempiuta questa formalita', l'intervento e' assimilato ad una opposizione, salve le disposizioni del regolamento di esecuzione.

Convenzione-art. 106

Articolo 106 Decisioni contro le quali si puo' ricorrere 1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica puo' essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo. 2) Un ricorso puo' essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati. 3) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti puo' essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente. 4) La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non puo' essere l'unico oggetto di un ricorso. 5) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione puo' essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.

Convenzione-art. 107

Articolo 107 Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione puo' ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.

Convenzione-art. 108

Articolo 108 Termine e forma Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso e' considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso e' stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, il ricorso deve essere motivato in una memoria presentata per iscritto.

Convenzione-art. 109

Articolo 109 Revisione pregiudiziale 1) Se l'organo la cui decisione e' impugnata ritiene che il ricorso e' ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non e' applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte. 2) Se la rettifica della decisione non e' fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronuncia sul merito.

Convenzione-art. 110

Articolo 110 Esame del ricorso 1) Se il ricorso e' ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso e' fondato. 2) Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni ad essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti. 3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.

Convenzione-art. 111

Articolo 111 Decisione sul ricorso 1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa puo', sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame. 2) Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo e' vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata e' stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame e' del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.

Convenzione-art. 112

Articolo 112 Decisione o parere della Commissione ampliata del ricorso 1) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto ovvero se una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta: a) la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di una delle parti, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione ampliata di ricorso quando essa ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il rifiuto nella sua decisione finale; b) il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' sottoporre una questione di diritto alla Commissione ampliata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni difformi su questa questione. 2) Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione ampliata di ricorso. 3) La decisione della Commissione ampliata di ricorso di cui al paragrafo 1, lettera a), vincola la Commissione di ricorso per il ricorso pendente.

Convenzione-art. 113

Articolo 113 Fondamento delle decisioni 1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.

Convenzione-art. 114

Articolo 114 Esame d'ufficio 1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non e' limitato ne' ai mezzi invocati ne' alle richieste presentate dalle parti. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

Convenzione-art. 115

Articolo 115 Osservazioni dei terzi 1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo puo' presentare osservazioni contro la brevettabilita' dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facolta' di prendere posizione.

Convenzione-art. 116

Articolo 116 Procedura orale 1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio, quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano i medesimi. 2) Tuttavia, si ricorre alla procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa prevede di dover respingere la domanda di brevetto europeo. 3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non e' pubblica. 4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, e' pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione ampliata di ricorso, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico puo' presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Convenzione-art. 117

Articolo 117 Istruzione 1) Nelle procedure davanti ad una divisione di esame, una divisione di opposizione, la divisione giuridica o una commissione di ricorso, sono ammissibili in particolare i seguenti mezzi di prova: a) l'audizione delle parti; b) la richiesta di informazioni; c) la produzione di documenti; d) l'audizione dei testimoni; e) la perizia; f) il sopralluogo; g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento. 2) La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare atti istruttori ad uno dei loro membri. 3) L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene necessario che una parte, un testimonio od un esperto deponga oralmente, a) cita la persona richiesta a comparire davanti ad esso, ovvero b) domanda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona stessa risiede, di raccoglierne la deposizione. 4) Una parte, un testimonio od un esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti puo' chiedere ad esso di essere sentito dalle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Dopo aver ricevuto questa richiesta oppure, nel caso in cui allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti nella citazione, la persona considerata non ha dato seguito a detta citazione, l'Ufficio europeo i brevetti puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di raccogliere tale deposizione. 5) Se una parte, un testimone od un esperto ha deposto davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo puo', se ritiene che sia opportuno raccogliere la deposizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di sentire nuovamente questa persona sotto le stesse condizioni. 6) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando chiede ad un'autorita' giudiziaria competente di raccogliere una deposizione, puo' domandarle di raccoglierla sotto giuramento, o altra forma egualmente vincolante, e di autorizzare uno dei membri dell'organo interessato ad assistere all'audizione della parte, del testimone o dell'esperto ed a interrogarlo, sia tramite detta autorita', sia direttamente.

Convenzione-art. 118

Articolo 118 Unicita' della domanda o del brevetto europeo Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per i diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicita' della domanda o del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Convenzione-art. 119

Articolo 119 Notifica L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione da cui decorre un termine o la cui notifica e' prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritta dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti.

Convenzione-art. 120

Articolo 120 Termini Il regolamento di esecuzione determina: a) il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perche' l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle localita' in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione; b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Convenzione-art. 121

Articolo 121 Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo 1) Quando la domanda di brevetto europeo deve essere o e' respinta o e' considerata ritirata per inosservanza di un termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'effetto giuridico previsto non si produce o, se si e' gia' prodotto, risulta annullato se il richiedente fa richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda. 2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo e' stata notificata, o a decorrere dalla data in cui la comunicazione che la domanda e' considerata come ritirata e' stata notificata. L'atto omesso deve essere compiuto entro detto termine. La richiesta e' considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura e' stata pagata. 3) L'organo competente per decidere sull'atto omesso si pronuncia in merito alla richiesta.

Convenzione-art. 122

Articolo 122 Restitutio in integrum 1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti e', su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni della presente convenzione, il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto e' considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso. 2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta e' ricevibile soltanto entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. In caso di mancato pagamento d'una tassa annuale, il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, viene detratto dal periodo di un anno. 3) La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa e' considerata presentata soltanto se la tassa di reintegrazione e' stata pagata. 4) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta. 5) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti al paragrafo 2 come pure a quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafo 2, all'articolo 87, paragrafo 1 e all'articolo 94, paragrafo 2. 6) Chiunque, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare a titolo gratuito questa invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda puo' continuare tale attivita' a titolo gratuito, sempre che essa sia limitata a tali bisogni. 7) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questa convinzione, che devono essere osservati nei riguardi delle autorita' di questo Stato.

Convenzione-art. 123

Articolo 123 Modifiche 1) Le condizioni nelle quali e' possibile modificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste dal regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente puo', di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. 2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata. 3) Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione.

Convenzione-art. 124

Articolo 124 Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale 1) La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande. 2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Convenzione-art. 125

Articolo 125 Riferimenti ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione; l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.

Convenzione-art. 126

Articolo 126 Cessazione degli obblighi finanziari 1) Il diritto dell'Organizzazione di esigere il pagamento di tasse a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti si estingue quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa e' divenuta esigibile. 2) I diritti nei confronti dell'Organizzazione in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in piu' all'Ufficio europeo dei brevetti in occasione del pagamento delle tasse si estinguono quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto ha avuto origine. 3) Il termine previsto al paragrafo 1 e' interrotto da un invito a pagare la tassa e quello previsto al paragrafo 2 da una richiesta per iscritto tendente a far valere il diritto. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al piu' tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale esso aveva incominciato a decorrere inizialmente, a meno che un'azione legale sia stata promossa per far valere un diritto; in tal caso, il termine scade un anno dopo la data alla quale la decisione e' passata in giudicato.

Convenzione-art. 127

Articolo 127 Registro europeo dei brevetti L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione e' prescritta dalla presente convenzione. Nessuna iscrizione e' fatta nel registro prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro e' aperto alla consultazione pubblica.

Convenzione-art. 128

Articolo 128 Consultazione pubblica 1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate non possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente. 2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si e' avvalso della sua domanda contro i suoi interessi puo' consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente. 3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, chiunque puo' consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente. 4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda e al brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione. 5) L'Ufficio europeo dei brevetti puo', gia' prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti: a) il numero della domanda di brevetto europeo; b) la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorita' di una domanda anteriore e' stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore; c) il nome del richiedente; d) il titolo dell'invenzione; e) gli Stati contraenti designati.

Convenzione-art. 129

Articolo 129 Pubblicazioni periodiche L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente: a) il Bollettino europeo dei brevetti, contenente le iscrizioni riportate nel Registro europeo dei brevetti e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione e' prescritta dalla presente convenzione; b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua applicazione.

Convenzione-art. 130

Articolo 130 Scambio di informazioni 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all'articolo 75, paragrafo 2, i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e, a) i servizi centrali della proprieta' industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione; b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti; c) ogni altra organizzazione. 3) Le comunicazioni di informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

Convenzione-art. 131

Articolo 131 Cooperazione amministrativa e giudiziaria 1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorita' degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprieta' industriale a consultare fascicoli, la consultazione non e' soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128. 2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorita' degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.

Convenzione-art. 132

Articolo 132 Scambio di pubblicazioni 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o piu' esemplari delle rispettive pubblicazioni. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

Convenzione-art. 133

Articolo 133 Principi generali relativi alla rappresentanza 1) Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione. 2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno ne' domicilio ne' sede sul territorio di uno degli Stati contraenti devono essere rappresentati da un mandatario abilitato ed agire tramite il medesimo in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere, previste dal regolamento di esecuzione. 3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, tramite un loro impiegato che non ha bisogno di essere un mandatario abilitato, ma deve essere in possesso di una procura conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo puo' parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti ed aventi legami economici con essa. 4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere previste nel regolamento di esecuzione.

Convenzione-art. 134

Articolo 134 Mandatari abilitati 1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista all'uomo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Puo' essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti; b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti; c) ha superato l'esame europeo d'idoneita'. 3) L'iscrizione e' effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 4) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione. 5) Per l'esercizio della sua attivita' di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 e' autorizzata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sulla centralizzazione allegata alla presente convenzione. Le autorita' di questo Stato possono revocare questa autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento. 6) In particolari circostanze, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' consentire una deroga alla disposizione del paragrafo 2, lettera a). 7) La rappresentanza nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta cosi' come da un mandatario abilitato anche da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli puo' agire in detto Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5. 8) Il Consiglio d'amministrazione puo' prendere disposizioni relative: a) alla qualificazione ed alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneita', ed all'esecuzione di questo esame; b) all'istituzione o al riconoscimento di un istituto costituito da persone autorizzate ad agire come mandatari abilitati sia per aver superato l'esame europeo di qualificazione sia in virtu' delle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 7, e c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti su queste persone.

Convenzione-art. 135

Articolo 135 Richiesta di avviamento della procedura nazionale 1) Il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente designato puo' dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti: a) se la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5 o dell'articolo 162, paragrafo 4; b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo e' respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto e' revocato. 2) La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda e' considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non e' presentata entro questo termine.

Convenzione-art. 136

Articolo 136 Presentazione e trasmissione della richiesta 1) La richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti; in essa devono essere menzionati gli Stati contraenti nei quali si desidera dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale. Questa richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati che vi sono menzionati, allegando una copia del fascicolo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. 2) Tuttavia, qualora sia stata significata al richiedente la comunicazione secondo la quale la domanda di brevetto e' considerata ritirata conformemente all'articolo 77, paragrafo 5, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprieta' industriale presso il quale detta domanda era stata depositata. Salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale, questo servizio trasmette la richiesta, allegandovi una copia della domanda di brevetto europeo, direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti menzionati dal richiedente nella richiesta stessa. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se questa trasmissione non e' effettuata entro il termine di venti mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorita' e' stata rivendicata, dalla data di priorita'.

Convenzione-art. 137

Articolo 137 Condizioni formali della trasformazione 1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 136 non puo', per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari. 2) Il servizio centrale della proprieta' industriale al quale la domanda e' trasmessa puo' esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a) paghi la tassa nazionale di deposito; b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

Convenzione-art. 138

Articolo 138 Cause di nullita' 1) Salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente, con effetto sul territorio di questo Stato, soltanto se: a) l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57; b) l'invenzione non e' esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, l'oggetto de! brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; d) la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa; e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1. 2) Se i motivi di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

Convenzione-art. 139

Articolo 139 Diritti anteriori e diritti con la medesima data 1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo e' trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale. 2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente e' trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale. 3) Ogni Stato contraente ha facolta' di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorita' e' rivendicata, la medesima data di priorita'.

Convenzione-art. 140

Articolo 140 Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali Gli articoli 66, 124, 135, 136, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilita' o ai certificati di utilita' come pure alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.

Convenzione-art. 141

Articolo 141 Tasse annuali per il brevetto europeo 1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4. 2) Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento e' effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal regolamento nazionale.

Convenzione-art. 142

Articolo 142 Brevetto unitario 1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, puo' prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. 2) Se un gruppo di Stati contraenti si e' valso della facolta' di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.

Convenzione-art. 143

Articolo 143 Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Il gruppo degli Stati contraenti puo' affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo. 2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.

Convenzione-art. 144

Articolo 144 Rappresentanza dinanzi agli organi speciali Il gruppo degli Stati contraenti puo' prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Convenzione-art. 145

Articolo 145 Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione 1) Il gruppo di Stati contraenti puo' istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attivita' degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' responsabile delle attivita' degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione. 2) La composizione, le competenze e le attivita' del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.

Convenzione-art. 146

Articolo 146 Copertura delle spese per compiti speciali Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale pertinenti ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.

Convenzione-art. 147

Articolo 147 Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e' calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e' anche il minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e' applicabile.

Convenzione-art. 148

Articolo 148 Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' 1) L'articolo 74 e' applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni. 2) Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreche' questi Stati contraenti siano designati, puo' essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.

Convenzione-art. 149

Articolo 149 Designazione congiunta 1) Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la designazione degli Stati del gruppo puo' essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati. 2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo e' applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

Convenzione-art. 150

Articolo 150 Applicazione del trattato di cooperazione in materia di brevetti 1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, denominato in appresso "Trattato di Cooperazione", e' applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte. 2) Le domande internazionali depositate conformemente al Trattato di Cooperazione possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure, sono applicabili le disposizioni di detto Trattato e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del Trattato di Cooperazione prevalgono in caso di divergenza. In particolare, per una domanda internazionale, il termine entro il quale la richiesta di esame deve essere presentata a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, della presente convenzione non scade prima del termine prescritto, secondo i casi, dall'articolo 22 o dall'articolo 39 del Trattato di Cooperazione. 3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti agisce come Ufficio designato o come Ufficio eletto per una domanda internazionale, questa domanda e' considerata essere una domanda di brevetto europeo. 4) I riferimenti fatti nella presente convenzione al Trattato di Cooperazione si estendono anche al regolamento di esecuzione di questo Trattato.

Convenzione-art. 151

Articolo 151 L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente 1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' essere Ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 (xv) del Trattato di Cooperazione, qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato contraente della presente convenzione per il quale il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' essere Ufficio ricevente anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato che, pur non facendo parte della presente convenzione, fa parte del Trattato di Cooperazione ed ha concluso con l'Organizzazione un accordo secondo il quale, conformemente alle disposizioni di detto Trattato, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente in luogo e vece dell'ufficio nazionale; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 3) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' fungere da Ufficio ricevente anche per qualsiasi altro richiedente conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.

Convenzione-art. 152

Articolo 152 Deposito e trasmissione della domanda internazionale 1) Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente della sua domanda internazionale, egli deve depositare quest'ultima direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Sono applicabili, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 2. 2) Se una domanda internazionale e' depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti tramite il competente servizio centrale della proprieta' industriale, gli Stati contraenti prendono i provvedimenti appropriati per garantire la trasmissione delle domande all'Ufficio europeo dei brevetti in tempo affinche' esso possa soddisfare, entro i termini prescritti, gli obblighi che, a norma del Trattato di Cooperazione, gli incombono per la trasmissione delle domande internazionali. 3) Per la domanda internazionale deve essere pagata, all'atto del deposito, la tassa di trasmissione.

Convenzione-art. 153

Articolo 153 L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio designato 1) Ai sensi dell'articolo 2-xiii) del Trattato di Cooperazione, l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato per gli Stati contraenti della presente convenzione, per i quali il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore, che sono designati nella domanda internazionale, se il richiedente indica all'Ufficio ricevente, in questa domanda, che egli intende ottenere un brevetto europeo per questi Stati. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato, nella domanda internazionale, uno Stato contraente la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo. 2) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio designato, le divisioni di esame sono competenti a prendere le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

Convenzione-art. 154

Articolo 154 L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale 1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del Capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale. 3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.

Convenzione-art. 155

Articolo 155 L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale 1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del capitolo II Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale questo capitolo e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato. 2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale. 3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

Convenzione-art. 156

Articolo 156 L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio eletto L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2-xiv) del Trattato di Cooperazione, se il richiedente ha eletto uno degli Stati di cui all'articolo 153, paragrafo 1, o all'articolo 149, paragrafo 2, per il quale il Capitolo II del Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore. Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, la presente disposizione e' applicabile anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non contraente o per il quale il Capitolo II non sia ancora entrato in vigore oppure abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato, nella misura in cui detto richiedente fa parte delle persone alle quali l'Assemblea dell'Unione di cooperazione internazionale in materia di brevetti ha permetto, mediante decisione presa conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) di detto trattato, di presentare una domanda di esame preliminare internazionale.

Convenzione-art. 157

Articolo 157 Rapporto di ricerca internazionale 1) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all'articolo 18 del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell'articolo 21 del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti. 2) Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3: a) per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea; b) il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 o all'articolo 39 paragrafo 1 del Trattato di cooperazione. Se la tassa di ricerca non e' pagata in tempo utile, la domanda e' considerata come ritirata. 3) Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere in quali condizioni e in quale misura: a) si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea; b) si riduce l'importo della tassa di ricerca. 4) Il Consiglio d'amministrazione puo', in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.

Convenzione-art. 158

Articolo 158 Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti 1) La pubblicazione, in virtu' dell'articolo 21 del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti e' Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed e' menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti. Tuttavia, il contenuto di questa domanda non e' considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte. 2) La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione. 3) Se la domanda internazionale e' pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo pubblica la domanda internazionale che gli e' stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e' conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.

Convenzione-art. 159

Articolo 159 Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio 1) Gli Stati di cui all'articolo 169, paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al piu' tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni. 3) Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.

Convenzione-art. 160

Articolo 160 Nomina di agenti durante il periodo transitorio 1) Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione puo' stabilire principi generali per l'assunzione del personale. 2) Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, puo' nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorita' giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorita' giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.

Convenzione-art. 161

Articolo 161 Primo esercizio finanziario 1) Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione incomincia con la data d'entrata in vigore della presente convenzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo esercizio incomincia nel secondo semestre, esso termina il 31 dicembre dell'anno che segue. 2) Il bilancio del primo esercizio e' stabilito il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In attesa del versamento dei contributi degli Stati contraenti previsti all'articolo 40 ed afferenti al primo bilancio, questi Stati concedono, su richiesta del Consiglio d'amministrazione e per l'importo da esso fissato, anticipazioni che vengono dedotte dai contributi da essi dovuti per questo esercizio. L'importo delle anticipazioni e' determinato in base al criterio di ripartizione di cui all'articolo 40. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

Convenzione-art. 162

Articolo 162 Estensione progressiva del campo di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Il Consiglio d'amministrazione puo', su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potra' essere limitata. Questa limitazione puo' concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito puo' essere loro riconosciuta. 3) Se una decisione e' stata presa in virtu' del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non puo' ulteriormente limitare l'istruzione delle domande di brevetto europeo. 4) Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non puo' essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtu' del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che egli puo' presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Convenzione-art. 163

Articolo 163 Mandatari abilitati durante un periodo transitorio 1) Durante un periodo transitorio, di cui il Consiglio d'amministrazione fissa la scadenza, e in deroga all'articolo 134, paragrafo 2, puo' essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti; b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti; c) e' abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente sul cui territorio questa persona esercita o e' impiegata. 2) L'iscrizione e' effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale della proprieta' industriale indicante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 3) Quando, in uno Stato contraente, l'abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non e' subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nella lista e che agiscono in materia di brevetti dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale di detto Stato, devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate dalla condizione di esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale di uno degli Stati contraenti e' riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato. L'attestato rilasciato dal servizio centrale della proprieta' industriale deve indicare che la persona che fa la richiesta soddisfa a una delle condizioni previste in questo paragrafo. 4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' concedere una deroga: a) all'esigenza di cui al paragrafo 3, prima frase, quando la persona che fa la richiesta dimostra di aver acquisito in un altro modo la qualificazione richiesta; b) in particolari circostanze, all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a). 5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a concedere una deroga all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a), se, in data 5 ottobre 1973, la persona che fa la richiesta e' in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 6) Le persone che hanno il loro domicilio professionale o il loro posto di lavoro sul territorio di uno Stato che ha aderito alla presente convenzione meno di un anno prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 oppure dopo la scadenza di questo periodo, possono, nelle condizioni previste ai paragrafi 1 a 5, e durante un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di detto Stato ha preso effetto, essere iscritte nella lista dei mandatari abilitati. 7) Scaduto il periodo transitorio, e senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari presi in virtu' dell'articolo 134, paragrafo 8, lettera c), le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati durante detto periodo vi rimangono iscritte o, su richiesta, sono nuovamente iscritte nella lista, purche' rispondano alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Convenzione-art. 164

Articolo 164 Regolamento di esecuzione e protocolli 1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita', il protocollo relativo alla centralizzazione e il protocollo interpretativo dell'articolo 69 costituiscono parte integrante della presente convenzione. 2) In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione il testo dei regolamento di esecuzione, fa fede il primo di tali testi.

Convenzione-art. 165

Articolo 165 Firma - Ratifica 1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974 alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti che sono stati informati di questa conferenza e della possibilita' loro offerta di parteciparvi. 2) La presente convenzione e' sottoposta a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Convenzione-art. 166

Articolo 166 Adesione 1) La presente convenzione e' aperta all'adesione: a) degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1; b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione. 2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, puo' nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa. 3) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Convenzione-art. 167

Articolo 167 Riserve 1) Ogni Stato contraente puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, formulare unicamente le riserve di cui al paragrafo 2. 2) Ogni Stato contraente puo' riservarsi la facolta' di disporre: a) che i brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione ai prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, non hanno effetto o possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; questa riserva lascia impregiudicata la protezione conferita dal brevetto nella misura in cui esso concerne un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione di un prodotto chimico, ovvero un procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico o alimentare; b) che i brevetti europei, nella misura in cui essi concernono i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 53, lettera b), non hanno effetto e possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; c) che i brevetti europei hanno una durata inferiore a venti anni conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; d) che esso non e' vincolato dal protocollo relativo al riconoscimento. 3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti durante un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il paragrafo 2, lettera a) e b), il Consiglio d'amministrazione, puo', nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo, per tutte o per parte delle riserve fatte, a condizione che questo Stato presenti, al piu' tardi un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, una domanda motivata che permetta al Consiglio d'amministrazione di decidere che questo Stato non e' in grado di rinunciare alla riserva della scadenza del periodo di dieci anni. 4) Ogni Stato contraente che ha fatto una riserva la ritira appena le circostanze lo permettano. Il ritiro delle riserve e' fatto mediante notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania e prende effetto un mese dopo la data di ricevimento della notificazione. 5) Ogni riserva fatta in virtu' del paragrafo 2, lettere a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti. 6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo e' stato prorogato, alla fine della proroga.

Convenzione-art. 168

Articolo 168 Campo d'applicazione territoriale 1) Ogni Stato contraente puo' dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione e' applicabile a una o piu' territori per i quali esso assume la responsabilita' delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto. 2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione e' effettuata in una notificazione successiva al deposito lo strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.

Convenzione-art. 169

Articolo 169 Entrata in vigore 1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180.000 per il complesso di detti Stati. 2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Convenzione-art. 170

Articolo 170 Quota d'ammissione 1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sara' rimborsata. 2) La quota d'ammissione e' pari al 5 per cento dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovuta dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, valido alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto. 3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce e' quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'unico esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.

Convenzione-art. 171

Articolo 171 Durata della convenzione La presente convenzione e' stipulata per una durata illimitata.

Convenzione-art. 172

Articolo 172 Revisione 1) La presente convenzione puo' essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti. 2) La conferenza e' preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa puo' validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza, e votanti. L'astensione non e' considerata come voto. 3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o l'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita. 4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduto, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.

Convenzione-art. 173

Articolo 173 Controversie tra Stati contraenti 1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d'amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2) Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante delle parti.

Convenzione-art. 174

Articolo 174 Denuncia Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia e' notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.

Convenzione-art. 175

Articolo 175 Riserva dei diritti acquisiti 1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, e dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtu' di questa convenzione rimangono impregiudicati. 2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, fosse ad esso applicabile. 3) Le disposizioni del paragrafo 2) sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione e' in corso o il termine di opposizione non e' scaduto. 4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.

Convenzione-art. 176

Articolo 176 Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione 1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario. 2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1 cosi' come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da quello Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme e' quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.

Convenzione-art. 177

Articolo 177 Lingue della convenzione 1) La presente convenzione e' redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede. 2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.

Convenzione-art. 178

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