LEGGE 26 maggio 1978, n. 260
Articolo 178 Trasmissioni e modificazioni 1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti. 2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a) le firme; b) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; c) ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167; d) ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168; e) la data di entrata in vigore della presente convenzione; f) ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto. 3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione. Fatta a Monaco, il cinque ottobre millenovecentosettantatre. (Seguono le firme)
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