LEGGE 22 maggio 1978, n. 277
Articolo 17. 1. A condizione che il Marocco applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15,07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' adotta le misure necessarie affinche': a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di detto olio completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da detto paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unita' di conto per 100 kg; b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unita' di conto per 100 kg. 2. Se il Marocco non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunita' attua le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unita' di conto per 100 kg. 3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficolta' e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.
Accordo-art. 18
Articolo 18. Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del Regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunita' di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'.
Accordo-art. 19
Articolo 19. 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, sono ammesse all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizione che vengano rispettati i prezzi minimi fissati a norma dei paragrafi seguenti. 2. Per il periodo dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1978, i prezzi minimi di cui al paragrafo I sono quelli di cui all'Allegato C. I prezzi fissati per il periodo che inizia al 1 luglio 1978 saranno perlomeno quelli riportati nel suddetto allegato, aggiornati mediante scambio di lettere fra le Parti contraenti, per tener conto dell'evoluzione dei costi dei prodotti in esame. 3. Con decorrenza dal 1 luglio 1979, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 saranno concordati mediante scambio di lettere annuale tra le Parti contraenti. 4. L'esenzione da dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applica soltanto con decorrenza e per i periodi determinati mediante gli scambi di lettere che contengono le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo.
Accordo-art. 20
Articolo 20. 1. Per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le Parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalita'.
Accordo-art. 21
Articolo 21. 1. Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti dell'80 per cento purche' i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunita', maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunita' che loro si applica. 2. I vini di cui al paragrafo 1, che beneficiano di una denominazione di origine a norma della legislazione marocchina, elencati in uno scambio di lettere da effettuarsi tra le Parti contraenti e presentati in bottiglie, sono esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunita', nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50.000 hl. Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo 1, i vini devono essere presentati entro recipienti contenenti non oltre 2 litri. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il Marocco provvede a controllare l'identita' dei vini succitati conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A questo scopo, ciascuno di detti vini viene accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalla competente autorita' marocchina, conformemente al modello riportato nell'Allegato D del presente Accordo. 3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica dopo che la verifica dell'equivalenza della legislazione marocchina in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia ha permesso di effettuare lo scambio di lettere di cui al paragrafo 2, e con decorrenza dalla data fissata in detto scambio di lettere.
Accordo-art. 22
Articolo 22. 1. Per i prodotti indicati qui di seguito, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti del 30 per cento nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 8.250 tonnellate. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino a un intero anno civile, il contingente viene aperto pro rata temporis.
Accordo-art. 23
Articolo 23. 1. La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari del Marocco sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se il Marocco applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunita' ed il Marocco. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.
Accordo-art. 24
Articolo 24. 1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 15, 19, 20, 21 e 22 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunita' nella stia composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 15, 19, 20, 21 e 22 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 23 e' calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Accordo-art. 25
Articolo 25. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tali casi la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi del Marocco. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie del Marocco un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'Accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 26
Articolo 26. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Marocco, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo I, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.
Accordo-art. 27
Articolo 27. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, il Marocco concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre, il Marocco puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.
Accordo-art. 28
Articolo 28. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. Il Marocco ha facolta' d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 29
Articolo 29. Qualora il Marocco, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, esso considera la Comunita' come entita' unica.
Accordo-art. 30
Articolo 30. In occasione degli esami di cui all'articolo 55 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilita' di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Marocco.
Accordo-art. 31
Articolo 31. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 2.
Accordo-art. 32
Articolo 32. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente Accordo.
Accordo-art. 33
Articolo 33. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Accordo-art. 34
Articolo 34. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Marocco, non sono soggetti a restrizioni.
Accordo-art. 35
Articolo 35. L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Accordo-art. 36
Articolo 36. 1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 38. 2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Accordo-art. 37
Articolo 37. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 38.
Accordo-art. 38
Articolo 38. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 37 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 36 e 37, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 36 e 37 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 36 e 37, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Accordo-art. 39
Articolo 39. In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella del Marocco, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Accordo-art. 40
Articolo 40. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalita', rispetto ai propri cittadini. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo-art. 41
Articolo 41. 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianita', invalidita' e decesso, nonche' l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianita', di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonche' d'invalidita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo-art. 42
Articolo 42. 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 41. 2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 43
Articolo 43. Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 42 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, se detti Accordi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo-art. 44
Articolo 44. 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 45
Articolo 45. 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee, e da membri della Commissione delle Comunita' Europee nonche' da membri del Governo del Regno del Marocco. 2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune Accordo tra la Comunita' ed il Marocco.
Accordo-art. 46
Articolo 46. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del Governo del Regno del Marocco. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 47
Articolo 47. 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee, nonche' da rappresentanti del Regno del Marocco. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.
Accordo-art. 48
Articolo 48. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea parlamentare europea e la Camera dei rappresentanti del Regno del Marocco.
Accordo-art. 49
Articolo 49. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili agli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Accordo-art. 50
Articolo 50. 1. Qualora la Comunita' dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
Accordo-art. 51
Articolo 51. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo. 2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 52
Articolo 52. 1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte e in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna Parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Accordo-art. 53
Articolo 53. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni, contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza; b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari; c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Accordo-art. 54
Articolo 54. Nei settori contemplati dall'Accordo: - il regime applicato dal Marocco nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Marocco non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le societa' marocchine.
Accordo-art. 55
Articolo 55. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1978 e successivamente all'inizio del 1983 i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1979 e dal 1 gennaio 1984, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.
Accordo-art. 56
Articolo 56. I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che e' parte integrante dell'Accordo.
Accordo-art. 57
Articolo 57. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validita' del presente Accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo-art. 58
Articolo 58. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno del Marocco.
Accordo-art. 59
Articolo 59. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Accordo-art. 60
Articolo 60. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a Rabat, addi' ventisette aprile millenovecentosettantasei Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE, For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Mogens WANDEL-PETERSEN, Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Pour le President de la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET, For the President of Ireland Garret FITZGERALD, Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI, Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST, For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON, Pa Radet for De europaeiske Faellesskabers vegne Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften In the name of the Council oj the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Euro pese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN, Claude CHEYSSON, Parte di provvedimento in formato grafico Ahmed LAKARI
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 14 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune 1. Per tener conto di fattori quali - l'importanza che il settore dell'olio di oliva riveste per l'economia marocchina, - i programmi e gli sforzi compiuti dal Marocco per il risanamento ed il miglioramento delle condizioni del proprio mercato oleicolo, - le correnti di scambi tradizionali per questo prodotto tra il Marocco e la Comunita' Economica Europea, la somma da dedurre dall'importo del prelievo a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, puo' essere aumentata di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalita' identiche a quelle prescritte per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo. 2. L'eventuale importo aggiuntivo di cui al paragrafo 1 viene fissato per ciascun anno di applicazione mediante scambio di lettere tra le Parti contraenti, in funzione delle condizioni del mercato dell'olio di oliva. 3. Per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977, considerate le circostanze eccezionali che attualmente interessano il mercato dell'olio di oliva, l'importo aggiuntivo e' fissato a 10 unita' di conto.
Accordo-Allegato C1
ALLEGATO C-1 dall'1-7-1976 al 30-6-1977 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C2
ALLEGATO C-2 dall'1-7-1977 al 30-6-1978 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C3
ALLEGATO C-3 dall'1-7-1977 al 30-6-1978 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLO N. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria Articolo 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale del Marocco.
Protocollo n. 1-art. 2
Articolo 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981 potra' essere impegnato un importo complessivo di 130 milioni di unita' di conto a concorrenza di: a) 56 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto; b) 58 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali; c) 16 milioni di unita' di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 per cento, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
Protocollo n. 1-art. 3
Articolo 3. 1. L'importo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica del Marocco e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo; - cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dal Marocco, - azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Protocollo n. 1-art. 4
Articolo 4. 1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all'articolo 2, oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente. 2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate generalmente con aiuti non rimborsabili.
Protocollo n. 1-art. 5
Articolo 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo sara' utilizzata sino ad esaurimento con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 6
Articolo 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali sono concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi marocchini appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.
Protocollo n. 1-art. 7
Articolo 7. Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo del Marocco, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo del Marocco, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.
Protocollo n. 1-art. 8
Articolo 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato marocchino; b) con l'accordo dello Stato marocchino, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo del Marocco; - gli organismi privati che operano in Marocco per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione marocchina; - le associazioni di produttori di nazionalita' marocchina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati dal Marocco nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.
Protocollo n. 1-art. 9
Articolo 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e il Marocco definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo del Marocco. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tenere conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica del Marocco ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dal Marocco o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
Protocollo n. 1-art. 10
Articolo 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo del Marocco, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato marocchino e con i beneficiari in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
Protocollo n. 1-art. 11
Articolo 11. Il Marocco o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Protocollo n. 1-art. 12
Articolo 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del Marocco. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese marocchine all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese marocchine, puo' essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunita', una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata puo' essere organizzata per bandi di gara la cui stima e' inferiore a 1.000.000 di unita' di conto. 3. In casi eccezionali puo' essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunita'. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunita' partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
Protocollo n. 1-art. 13
Articolo 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, il Marocco riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunita', un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole quanto quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.
Protocollo n. 1-art. 14
Articolo 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato marocchino puo' essere subordinata, da parte della Comunita', alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.
Protocollo n. 1-art. 15
Articolo 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, il Marocco s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
Protocollo n. 1-art. 16
Articolo 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
Protocollo n. 1-art. 17
Articolo 17. Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere emanate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Articolo 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari del Marocco: - i prodotti totalmente ottenuti in Marocco, - i prodotti ottenuti in Marocco e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Marocco, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3; b) prodotti originari della Comunita': - i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita'; - i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3. 2. A fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria, in Tunisia o nella Comunita' costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Marocco, essi sono considerati totalmente ottenuti in Marocco. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, in Tunisia o nella Comunita' sono considerate effettuate in Marocco, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Marocco sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunita', essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunita'. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Marocco sono considerate effettuate nella Comunita' nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o piu' Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunita', essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunita' in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo. 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne l'Algeria e la Tunisia, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia, nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente Protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia necessaria per il controllo di dette disposizioni.
Protocollo n. 2-art. 2
Articolo 2. Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Marocco, in Algeria ed in Tunisia o nella Comunita': a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime; i) gli scarti e residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).
Protocollo n. 2-art. 3
Articolo 3. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerati sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria. a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c) i) cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per potere essere considerati originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunita'; f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 2-art. 4
Articolo 4. Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Marocco o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 5
Articolo 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunita' o dalla Comunita' in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dal Marocco, dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita'. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunita', consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano, eventualmente, soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o del Marocco: a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci. c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 2-art. 6
Articolo 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente Protocollo, puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unita' di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unita' di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto a livello di Consiglio di cooperazione per dare una nuova definizione del valore in oro. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles, sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorita' competenti, esso e' considerato come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 2-art. 7
Articolo 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda e' redatta sul formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato soltanto se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 8
Articolo 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'Accordo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 2-art. 9
Articolo 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' compilato secondo la formula il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Questa formula e' stampata in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatto l'Accordo. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello. Il formato del certificato e' di mm 210x297, ed e' consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata e' carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m quadro. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato e' munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.
Protocollo n. 2-art. 10
Articolo 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 2-art. 11
Articolo 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve, essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
Protocollo n. 2-art. 12
Articolo 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Le autorita' suddette hanno la facolta' di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 2-art. 13
Articolo 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
Protocollo n. 2-art. 14
Articolo 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci non comporta ipso facto la invalidita' del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.
Protocollo n. 2-art. 15
Articolo 15. La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione con uno o piu' altri certificati e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.
Protocollo n. 2-art. 16
Articolo 16. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle eguali e' redatto l'Accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostate oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. E' redatto un formulario EUR. 2, per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 2-art. 17
Articolo 17. 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unita' di conto quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 2-art. 18
Articolo 18. 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dal Marocco per un'esposizione in un paese diverso dall'Algeria e dalla Tunisia e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Marocco o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o del Marocco e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Marocco o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Marocco o nella Comunita', nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
Protocollo n. 2-art. 19
Articolo 19. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, stilla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce, - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE" Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 20
Articolo 20. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 21
Articolo 21. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione, il cui modello figura all'Allegato VII, fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 22, il cui modello figura all'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
Protocollo n. 2-art. 22
Articolo 22. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.
Protocollo n. 2-art. 23
Articolo 23. Il Marocco e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
Protocollo n. 2-art. 24
Articolo 24. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia e la Comunita' si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 21.
Protocollo n. 2-art. 25
Articolo 25. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 2-art. 26
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