LEGGE 22 maggio 1978, n. 277
Articolo 26. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorita' doganali dello. Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorita' doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 29. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 27
Articolo 27. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 21 nei casi previsti dall'articolo 26 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Protocollo n. 2-art. 28
Articolo 28. Il Consiglio di cooperazione procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita', sia del Marocco.
Protocollo n. 2-art. 29
Articolo 29. 1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' Europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali del Marocco.
Protocollo n. 2-art. 30
Articolo 30. 1. La Comunita' e il Marocco adottano le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' i formulari EUR. 2 possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo. 2. I certificati di modello A. MA. 1 ed i formulari A. MA. 2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2 stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore dell'Accordo e che non sono conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni previste dal presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 31
Articolo 31. La Comunita' e il Marocco adottano, per quanto li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 32
Articolo 32. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 33
Articolo 33. Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo i che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Marocco, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato A.MA.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Protocollo n. 2-art. 34
Articolo 34. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato.
Protocollo n. 2-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articoli 1 e 2. Le espressioni "La Comunita'" o "il Marocco" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o del Marocco. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purche' le stesse ottemperino alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6. Nota 2 - ad articolo 1. Allo scopo di determinare se una merce e' originaria della Comunita', del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale merce siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1. Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro, in Marocco, in Algeria o in Tunisia, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo I corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita', in Marocco, in Algeria o in Tunisia. Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2 e ad articolo 4. Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5 - ad articolo 1. Gli imballaggi sono considerati un tutt'unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non siano di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 6 - ad articolo 2 lettera f). L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro, in Marocco, in Algeria o in Tunisia, - che battano bandiera di uno Stato membro, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, - che appartengano almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro, in Marocco, in Algeria o in Tunisia ed in cui lo o gli "amministratori", il presidente del Consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, e, inoltre, il cui capitale, per quanto concerne le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, appartenga almeno per il 50 per cento agli Stati membri, al Marocco, all'Algeria o alla Tunisia, a collettivita' pubbliche o a cittadini dei detti Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, - il cui equipaggio, capitano ed ufficiali compresi, sia composto almeno per il 50 per cento da cittadini degli Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia. Nota 7 - ad articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8 - ad articolo 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i porti di imbarco dei prodotti originari del Marocco destinati alla Comunita' sono, a titolo indicativo: Algeri - Al-Hoceima - Agadir - Annaba - Arzew - Azilah - Bajaia - Beni-Saf - Biserta - Casablanca - Ceuta Costantina - Dellys - El Jadida - Essaouira - Gabes - Ghazaouct - Ifni - Kenitra - Larache - Melilla - Mohammedia - Orano - Rabat - Safi - Sfax - Skikda - Susa - Tangeri - Tarfaya - Tenes - Tunisi. Nota 9 - ad articolo 24. Le autorita' consultate forniscono tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni nelle quali le norme di origine sono state rispettate nei vari Stati membri, in Marocco, in Algeria ed in Tunisia.
Protocollo n. 2-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VIII
ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONE COMUNE Per l'applicazione dell'articolo 28 del Protocollo, la Comunita' si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande del Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine dopo la firma dell'Accordo. ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e di Sua Maesta' il Re del Marocco, dall'altra, riuniti a Rabat, il ventisette aprile millenovecentosettantasei, per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita' Economica Europea e il Regno del Marocco, nonche' per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e il Regno del Marocco, all'atto della firma di tali Accordi hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo I dell'Accordo. 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo. 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune. 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune. 5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva. 6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine. 7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli. 8. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 13, 25, 28, 49 e 50 dell'Accordo. 9. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita'. 10. Di Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo. - preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2 dell'Accordo. 2. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo. 3. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 dei Protocollo n. 1. 4. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi. 5. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino. - e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia. 2. Scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune. 3. Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 50 dell'Accordo. 4. Scambio di lettere relativo alla manodopera marocchina occupata nella Comunita'. 5. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso. 6. Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro. 7. Scambio di lettere relativo agli articoli 35 e 54 dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita' alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Rabat, addi' ventisette aprile millenovecentosettantasei Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Mogens WANDEL-PETERSEN Fur den Prdsidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Pour le President de la Republique franfaise Jean FRANCOIS-PONCET For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg Gaston THORN, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Pa Rddet for De europaliske Fcelleskabers vegne Im Namen des Rates der Europdischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Ahmed LARAKI Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo siano applicati pro rata temporis. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 15 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunita', durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente. Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunita' intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che nei casi in cui, alla luce dei risultati dell'Accordo e tenendo conto dell'evoluzione delle correnti di scambi tra la Comunita' e i paesi del bacino mediterraneo, i vantaggi risultanti dall'articolo 15 per i prodotti di cui alla voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune fossero o rischiassero di essere rimessi in questione da condizioni anormali di concorrenza, si proceda, in sede di Consiglio di cooperazione, ad un esame della situazione per individuare i problemi e ricercare le soluzioni adeguate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'Allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che l'eventuale importo aggiuntivo da applicare per la campagna 1977-1978 potrebbe essere mantenuto al suo livello precedente qualora in tale periodo sussistesse ancora la situazione eccezionale che motiva la fissazione dell'importo aggiuntivo di 10 unita' di conto per 100 kg, per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva Le Parti contraenti convengono di cooperare strettamente per individuare le difficolta' che potrebbero eventualmente verificarsi nel settore dell'olio di oliva e di ricercare le soluzioni adeguate. A questo scopo, esse procederanno a consultazioni periodiche per seguire l'evoluzione del mercato oleicolo. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine Le Parti contraenti convengono che, per quanto concerne i vini che beneficiano di una denominazione di origine di cui all'articolo 21 paragrafo 2 dell'Accordo, si proceda ogni anno all'esame dei risultati dell'applicazione di detta disposizione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi. 2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficolta' che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 13, 25, 28, 49 e 50 dell'Accordo Per l'attuazione delle consultazioni di cui agli articoli 13, 25, 28, 49 e 50 dell'Accordo, la Comunita' ed il Marocco si propongono di definire nel regolamento interno del Consiglio di cooperazione opportune procedure per garantire consultazioni adeguate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procedera' nel quadro del GATT. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche', d'altro lato, il Regno del Marocco. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2 dell'Accordo In attesa che il Marocco disponga degli impianti tecnici idonei all'imbottigliamento dei vini che fruiscono di una denominazione di origine a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, la Comunita' e' disposta ad applicare, per un periodo di due anni, le disposizioni di cui sopra ai vini esportati sfusi, per quantitativi corrispondenti alla futura capacita' degli impianti in via di realizzazione, e nei limiti di un volume non superiore a 20.000 hl nel primo anno ed a 10.000 hl nel secondo. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo La Comunita' Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 36 e 37 dell'Accordo, secondo la procedura e i modalita' dell'articolo 38, nonche' a norma dell'articolo 39, potra' essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 L'unita' di conto usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. I e' definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunita': Marco tedesco 0,828 Lira sterlina 0,0885 Franco francese 1,15 Lira italiana 109 Fiorino olandese 0,286 Franco belga 3,66 Franco Lussemburghese 0,14 Corona danese 0,217 Lira sterlina irlandese 0,00759 Il valore dell'unita' di conto in una qualsiasi moneta e' pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso e' determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, in seguito al desiderio espresso dalla delegazione marocchina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' ed il Marocco, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso del Marocco ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "in seguito al desiderio espresso dalla delegazione marocchina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' ed il Marocco, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso del Marocco ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor, Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, il Marocco ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario. Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale del Marocco nei confronti degli altri fornitori della Comunita'. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia credere, signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "il Marocco ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario. Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale del Marocco nei confronti degli altri fornitori della Comunita'. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera. Le confermo che in questo settore la Comunita' e' decisa a fare quanto e' in suo potere onde garantire il buon funzionamento della sua organizzazione di mercato. Voglia credere, signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europ ea Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 50 dell'Accordo Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia marocchina, il Marocco ritiene che in caso di ampliamento della Comunita' Economica Europea ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 50 dell'Accordo tra la Comunita' ed il Regno del Marocco, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia marocchina, il Marocco ritiene che, in caso di ampliamento della Comunita' ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 50 dell'Accordo tra la Comunita' ed il Regno del Marocco, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera e di assicurarLa che, in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', avranno luogo in sede di Consiglio di cooperazione adeguate consultazioni conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, dell'Accordo. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Scambio di lettere relativo alla manodopera marocchina occupata nella Comunita' Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera marocchina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera marocchina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dal Marocco, con l'accordo del Marocco, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grado se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dal Marocco o, con l'accordo del Marocco, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea hanno fatto la seguente dichiarazione: "1. Per i prodotti originari e provenienti dal Marocco che non figurano nel Titolo II (cooperazione commerciale) dell'Accordo tra il suddetto paese e la Comunita' Economica Europea, resta in applicazione il Protocollo, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri. 2. Per i prodotti che figurano nel Titolo II, l'applicazione del Protocollo di cui al paragrafo i e' sospesa per la durata dell'Accordo e riprendera' effetto se quest'ultimo non sara' piu' in vigore. 3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 55." Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "1. Per i prodotti originari e provenienti dal Marocco che non figurano nel Titolo II (cooperazione commerciale) dell'Accordo tra il suddetto paese e la Comunita' Economica Europea, resta in applicazione il Protocollo, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri. 2. Per i prodotti che figurano nel Titolo II, l'applicazione del Protocollo di cui al paragrafo I e' sospesa per la durata dell'Accordo e riprendera' effetto se quest'ultimo non sara' piu' in vigore. 3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 55". Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo agli articoli 35 e 54 dell'Accordo Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 35 e 54 dell'Accordo: "Il Regno del Marocco precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 35 e 54 dell'Accordo, i suoi impegni non lo inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finche' queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Esso vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformita' con l'articolo 51, comma 1, dell'Accordo." Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 35 e 54 dell'Accordo. Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 35 e 54 dell'Accordo: "1. La Comunita' Economica Europea prende atto della dichiarazione del Regno del Marocco. 2. La Comunita' Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 35 e 54, ricevano piena applicazione. La Comunita' Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo." Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO DEL MAROCCO Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati "Stati Membri", da un lato, il Regno del Marocco, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e il Regno del Marocco concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita', PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri Accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Articolo 1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.
Accordo-art. 2
Articolo 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio marocchino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1. I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare al Marocco un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Gli articoli 26-39 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Se le offerte fatte da imprese marocchine sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se il Marocco non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo-art. 6
Articolo 6. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Il Comitato misto e' composto di rappresentanti della Comunita' e di rappresentanti del Regno del Marocco. 2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' ed il Marocco.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', a richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Gli articoli 49-57 dell'Accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno del Marocco.
Accordo-art. 12
Articolo 12. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 13
Articolo 13. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. FATTO a Rabat, addi' ventisette aprile millenovecentosettantasei Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgie Robert VANDEKERCKHOVE Pa Kongeriget Danmarks vegne Hogens WANDEL-PETERSEN Fur die Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET For Ireland Garret FITZGERALD Per la Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour le Grand-Duche' de Luxembourg Gaston THORN Voor het Koninkrijk der Nederlanden L.J. BRINKHORST For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Parte di provvedimento in formato grafico AHMED LARAKI
Accordo-Allegato
ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico
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