LEGGE 12 febbraio 1980, n. 52
ARTICOLO 65 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981, fatte salve le disposizioni degli articoli 61, 64 e 115. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune di mercati, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Repubblica ellenica applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica ellenica a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.
Atto - art. 66
ARTICOLO 66 1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso sulle importazioni dalla Grecia nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per le importazioni in Grecia l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1979 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione. Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario. 3. Le disposizioni dell'articolo 64 si applicano all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo e' considerato come elemento di base. Tuttavia le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in cinque tappe del 20%, all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.
Atto - art. 67
ARTICOLO 67 Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali.
Atto - art. 68
ARTICOLO 68 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'introduzione degli aiuti comunitari in Grecia si applicano le seguenti disposizioni: a) il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 e' uguale all'importo stabilito in base agli aiuti concessi dalla Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale nel giorno dell'adesione. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto comunitario viene concesso in Grecia nel giorno dell'adesione se sotto il regime nazionale precedente un aiuto analogo non veniva concesso. b) In seguito l'aiuto viene introdotto in Grecia oppure il livello dell'aiuto comunitario in Grecia viene, se esiste una differenza, ravvicinato al livello dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale, secondo il seguente ritmo: - all'inizio di ciascuna delle quattro campagne di commercializzazione o, in assenza di queste, dei periodi d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta', - sia dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - sia della differenza fra il livello dell'aiuto in Grecia ed il livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi; - il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Grecia all'inizio della quinta campagna di commercializzazione o del quinto periodo d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione.
Atto - art. 69
ARTICOLO 69 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1985 aiuti nazionali, a titolo transitorio ed in maniera degressiva. Puo' tuttavia essere derogato al principio della degressivita' per gli aiuti nazionali greci considerati con riguardo al campo d'applicazione delle direttive socio-strutturali di cui all'allegato IV. 2. II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta dal momento dell'adesione le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli Stati membri attuali, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco.
Atto - art. 70
ARTICOLO 70 1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni complementari da adottare da parte della Comunita' e - al piu' tardi fino all'inizio della prima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), - al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere, fra le misure in vigore sul suo territorio sotto il regime nazionale precedente, nel corso di un periodo transitorio da determinare, quelle che sono strettamente necessarie per mantenere il reddito del produttore greco allo stesso livello che sotto il regime nazionale precedente. 2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono: a) i fichi secchi della sottovoce n° 08.03 B della tariffa doganale comune; le uve secche della sottovoce n° 08.04 B della tariffa doganale comune; b) le olive destinate a usi diversi dalla produzione di olio, delle sottovoci nn. 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 A I, ex 07.04 B, ex 20.01 B, ex 20.02 F della tariffa doganale comune. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina dal momento dell'adesione le misure di cui al paragrafo 1 che la Repubblica ellenica e autorizzata a mantenere.
Atto - art. 71
ARTICOLO 71 Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1 gennaio 1981 e che superino in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.
Atto - art. 72
ARTICOLO 72 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente titolo che possono risultare necessari in caso di una modifica della regolamentazione comunitaria.
Atto - art. 73
ARTICOLO 73 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1982; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.
Atto - art. 74
ARTICOLO 74 Nel settore degli ortofrutticoli le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi di base. Il prezzo di base e' fissato in Grecia, al momento dell'adesione, tenendo conto dello scarto fra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale costatato durante un periodo rappresentativo da determinare.
Atto - art. 75
ARTICOLO 75 1. Per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali e' fissato un prezzo istituzionale e' istaurato, all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale, un meccanismo di compensazione. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti regole a) vengono comparati un prezzo d'offerta del prodotto greco, calcolato conformemente alla lettera b), ed un prezzo d'offerta comunitario, calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunita' e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi costatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo comunitario annuo non puo' superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. Questo prezzo d'offerta comunitario e' ridotto del 3% al primo dei ravvicinamenti di cui all'articolo 59, del 6% al secondo, del 9% al terzo, del 12% al quarto, del 15% al quinto e, per quanto riguarda le pesche e i pomodori, del 18% al sesto e del 21% al settimo ravvicinamento; b) il prezzo d'offerta greco viene calcolato ogni giorno di mercato sulla base dei corsi rappresentativi costatati o ragguagliati allo stadio importatore-grossista della Comunita' nella sua composizione attuale. Il prezzo per un prodotto proveniente dalla Grecia e' uguale al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi costatati per almeno il 30% delle quantita' dei prodotti in questione, commercializzate sull'insieme dei mercati rappresentativi per i quali dei corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono diminuiti dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera c); c) se il prezzo greco cosi' calcolato e' inferiore al prezzo comunitario indicato alla lettera a) all'atto dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale lo Stato membro importatore riscuote un importo correttore uguale alla differenza fra i due prezzi. Se il prezzo d'offerta giornaliero per il prodotto comunitario calcolato sui mercati dei centri di consumo e' inferiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) all'importo correttore non puo' tuttavia essere superiore alla differenza fra la media aritmetica di questi due prezzi, da un lato, ed il prezzo del prodotto greco, dall'altro; d) l'importo correttore viene riscosso fintanto che le costatazioni effettuate non mostrino che il prezzo del prodotto greco e' uguale o superiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) o, se del caso, alla media aritmetica dei prezzi comunitari di cui alla lettera c). 3. Il meccanismo di compensazione di cui al presente articolo rimane in vigore: a) fino al 31 dicembre 1987 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 2, b) fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 3. 4 Se il mercato greco e perturbato a causa delle importazioni provenienti dagli Stati membri attuali possono venir decise adeguate misure, che prevedono eventualmente un meccanismo di compensazione simile a quello previsto dai paragrafi precedenti, per quanto concerne le importazioni in Grecia di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale per i quali e' fissato un prezzo istituzionale.
Atto - art. 76
ARTICOLO 76 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano alla compensazione finanziaria prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n° 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari. Tale compensazione finanziaria e' considerata come un aiuto che non e' concesso in Grecia sotto il regime nazionale precedente.
Atto - art. 77
ARTICOLO 77 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Grecia, previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n° 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varieta' di arance ed agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni sono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59, il prezzo minimo applicabile e' stabilito sulla base di prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune ed il prezzo minimo applicabile in Grecia. 2. Per le fissazioni seguenti il prezzo minimo applicabile in Grecia viene ravvicinato al prezzo minimo comune secondo le disposizioni dell'articolo 59. La compensazione finanziaria applicabile in Grecia ad ogni ravvicinamento e quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Grecia. 3. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 e' superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.
Atto - art. 78
ARTICOLO 78 Fino al 31 dicembre 1987 la Repubblica ellenica e' autorizzata a prevedere per tutti i produttori di ortofrutticoli l'obbligo di commercializzare, per il tramite dei mercati locali, tutta la loro produzione ortofrutticola soggetta a norme comuni di qualita'.
Atto - art. 79
ARTICOLO 79 1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento. L'importo compensativo risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 e' tuttavia corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale ed in Grecia. 2. Per i semi oleosi i prezzi indicativi o di obiettivo sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono vicini il prezzo comune e' applicabile in Grecia dal momento dell'adozione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi indicativo o di obiettivo fissati per tali prodotti. I prezzi indicativo o di obiettivo da applicare in Grecia non possono tuttavia essere superiori ai prezzi indicativo e di obiettivo comuni.
Atto - art. 80
ARTICOLO 80 In deroga all'articolo 67 il livello dei vari importi previsti nel settore dei semi oleosi e diversi dai prezzi di cui all'articolo 79, paragrafo 2 viene fissato tenendo conto per la Grecia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto che deriva dall'applicazione dell'articolo 79, paragrafo 2.
Atto - art. 81
ARTICOLO 81 1. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano agli aiuti per l'olio d'oliva. Il primo ravvicinamento relativo all'aiuto alla produzione di questo prodotto interviene tuttavia al 1° gennaio 1981. A tale scopo il livello dell'aiuto comunitario alla produzione su cui deve effettuarsi il calcolo del livello dell'aiuto applicabile in Grecia e' quello fissato per la campagna di commercializzazione che e' in corso alla data dell'adesione. Il secondo ravvicinamento interviene all'inizio della seconda campagna di commercializzazione che segue l'adesione; all'inizio della prima campagna di commercializzazione la sola modifica possibile e' quella risultante eventualmente da una modifica dell'aiuto comunitario applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. L'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino trasformati in Grecia viene diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'importo dell'aiuto per i semi di soia e di lino, raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra i prezzi di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale e diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.
Atto - art. 82
ARTICOLO 82 La Repubblica ellenica puo' applicare fino al 31 dicembre 1983, secondo modalita' da definire, il regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli e grassi vegetali che essa applicava al 1 gennaio 1979.
Atto - art. 83
ARTICOLO 83 Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.
Atto - art. 84
ARTICOLO 84 L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 85
ARTICOLO 85 Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi per i bovini adulti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Atto - art. 86
ARTICOLO 86 L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n° 805/68 e' fissato mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 87
ARTICOLO 87 1. Le disposizioni dell'articolo 58 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'. 2. Il prezzo d'obiettivo corrispondente al prezzo di intervento di cui al paragrafo 1 e' fissato in Grecia per il primo raccolto che segue l'adesione ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo d'intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n° 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio. 3. Per i quattro raccolti seguenti, tale prezzo d'obiettivo viene: a) fissato conformemente ai criteri previsti all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n° 727/70, tenendo tuttavia conto degli aiuti che la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere per il tabacco in applicazione dell'articolo 69, b) aumentato, in quattro tappe annuali, dell'incidenza della diminuzione degli aiuti nazionali che la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere in maniera degressiva per il tabacco in applicazione dell'articolo 69; il primo aumento interviene per il secondo raccolto che segue l'adesione.
Atto - art. 88
ARTICOLO 88 In deroga alle disposizioni dell'articolo 71 qualsiasi scorta di tabacco esistente in Grecia e proveniente da raccolti anteriori all'adesione deve essere eliminata integralmente dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.
Atto - art. 89
ARTICOLO 89 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il lino tessile e la canapa.
Atto - art. 90
ARTICOLO 90 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il luppolo.
Atto - art. 91
ARTICOLO 91 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per le sementi.
Atto - art. 92
ARTICOLO 92 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per i bachi da seta.
Atto - art. 93
ARTICOLO 93 Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco ed al prezzo minimo della barbabietola.
Atto - art. 94
ARTICOLO 94 Per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n° 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 95
ARTICOLO 95 L'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 3330/74 applicabile in Grecia e' corretto dell'importo compensativo.
Atto - art. 96
ARTICOLO 96 Nel settore dei cereali le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento e, per il frumento tenero, al prezzo di riferimento.
Atto - art. 97
ARTICOLO 97 Gli importi compensativi sono fissati come segue: 1. Per quanto concerne i cereali per i quali non e' fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale e' fissato un prezzo d'intervento, prendendo in considerazione - il rapporto dei prezzi sul mercato greco oppure - il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59. Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, primo trattino il rapporto costatato deve essere ravvicinato al rapporto esistente tra i prezzi di entrata secondo le regole stabilite all'articolo 59. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n° 2727/75 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo di coefficienti da determinare. 3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, nel caso di prodotti trasformati a base di frumento tenero e di frumento duro l'importo compensativo viene fissato ad un livello che tenga conto anche dell'eventuale aiuto nazionale che la Repubblica ellenica dovesse mantenere in forza dell'articolo 69 per il frumento destinato all'industria molitoria.
Atto - art. 98
ARTICOLO 98 Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n° 2727/75.
Atto - art. 99
ARTICOLO 99 1. Nel settore delle carni suine le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo di questo prodotto in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati per l'allevamento dei suini. 3. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 100
ARTICOLO 100 1. Nel settore delle uova le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo, a) per le uova in guscio l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio; b) per le uova da cova l'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n° 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 101
ARTICOLO 101 1. Nel settore del pollame le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo, a) per il pollame macellato l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie; b) per i pulcini l'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE), n° 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 102
ARTICOLO 102 1. Nel settore del riso le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 sono applicabili al prezzo d'intervento del risone. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' l'importo compensativo applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n° 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Grecia ed il prezzo di entrata.
Atto - art. 103
ARTICOLO 103 Per i prodotti che beneficiano del regime d'aiuti previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n° 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le disposizioni seguenti si applicano in Grecia. 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 e' stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori per i prodotti destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Se il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 e' diverso dal prezzo comune, il prezzo in Grecia viene modificato all'inizio di ogni campagna di commercializzazione che segue l'adesione, secondo le modalita' previste all'articolo 59. 3. L'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia viene stabilito in maniera da compensare la differenza fra il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi, determinato a titolo dell'articolo 3 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 516/77 ed il livello dei prezzi dei prodotti greci stabilito tenendo conto del prezzo minimo, di cui al paragrafo 2, e dei costi di trasformazione in Grecia, senza prendere in considerazione le imprese aventi i costi piu' elevati. Tale aiuto non puo' tuttavia essere superiore all'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 4. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Grecia dall'inizio della settima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodoro e le conserve di pesche, e dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda le cosiddette "prunes d'Ente". 5. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 e' superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.
Atto - art. 104
ARTICOLO 104 1. Il prezzo di obiettivo, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Grecia dal 1 gennaio 1981 e' fissato ad un livello equivalente al prezzo del mercato mondiale maggiorato dell'eventuale aiuto concesao in Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare, con esclusione degli aiuti mantenuti in forza dell'articolo 69, e dei dazi doganali applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi al 1 luglio 1980. Tuttavia, il prezzo di obiettivo cosi' determinato non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. Le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al paragrafo 1 se tale prezzo e' inferiore al prezzo di obiettivo comune. 3. L'aiuto complementare applicabile in Grecia e diminuito di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo applicato in Grecia ed il prezzo di obiettivo comune e all'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi; a questo importo si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1117/78. 4. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 1117/78.
Atto - art. 105
ARTICOLO 105 1. Per i piselli, le fave e le favette il prezzo limite applicabile in Grecia al 1 gennaio 1981 e' fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono simili il prezzo comune e' applicabile in Grecia dal momento dell'adesione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo limite per tali prodotti. Il prezzo da applicare in Grecia non puo' tuttavia essere superiore al prezzo limite comune. 2. L'importo dell'aiuto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, e' diminuito, per questi prodotti raccolti in Grecia, di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo limite applicato in Grecia ed il prezzo limite comune. Fatta salva l'applicazione del comma precedente, l'importo dell'aiuto in causa per un prodotto trasformato in Grecia e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Grecia all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Agli importi risultanti dall'applicazione del primo e secondo comma si applica la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78.
Atto - art. 106
ARTICOLO 106 In deroga all'articolo 67, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nel settore dei piselli, delle fave e delle favette diversi dai prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 1 per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto di prezzo risultante dall'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 1.
Atto - art. 107
ARTICOLO 107 1. Le disposizioni degli articoli 58 e 59 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola. Le disposizioni dell'articolo 61 si applicano agli stessi prodotti con riserva del paragrafo 3. 2. L'importo compensativo per gli altri prodotti per i quali e' fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola. Per i vini liquorosi l'importo compensativo applicabile al 1 gennaio 1981 e' tuttavia uguale all'importo della tassa compensativa da applicare nei confronti dei paesi terzi a tale data. Questo importo compensativo e' abolito secondo il ritmo previsto all'articolo 59. 3. Nessun importo compensativo si applica in Grecia all'importazione dei prodotti soggetti a prezzo di riferimento provenienti dai paesi terzi.
Atto - art. 108
ARTICOLO 108 In deroga all'articolo 67 il prezzo limite, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, applicabile in Grecia non e' corretto dell'importo compensativo. Questo importo e' tuttavia aggiunto al prezzo medio fissato per ogni mercato rappresentativo greco.
Atto - art. 109
ARTICOLO 109 Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell'articolo 70 per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che puo' essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n° 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e' limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.
Atto - art. 110
ARTICOLO 110 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 101/76 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ed all'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sono autorizzate a limitare fino al 31 dicembre 1985, l'una nei confronti dell'altra, l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranita' o giurisdizione, situate all'interno delle zone indicate all'articolo 111, alle navi la cui attivita' di pesca e' tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 111 non pregiudicano i diritti di pesca particolari che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana possono vantare, l'una nei confronti dell'altra, al 1 gennaio 1981.
Atto - art. 111
ARTICOLO 111 Le zone di cui all'articolo 110, paragrafo 1 sono delimitate come segue 1. Grecia Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. 2. Italia Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite e' portato a 12 miglia marine per le zone seguenti a) Mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro b) Mare Ionio c) Mare e Canale di Sicilia, comprese le isole d) Acque della Sardegna.
Atto - art. 112
ARTICOLO 112 1. La Repubblica ellenica non spedisce, dalle sue regioni determinate secondo la procedura del Comitato veterinario permanente in base alle garanzie offerte, verso il territorio degli altri Stati membri nessun animale della specie bovina o suina ne' carni fresche delle specie bovina, suina, caprina ed ovina fintanto che in tali regioni sia trascorso un periodo di dodici mesi dal manifestarsi dell'ultimo focolaio di afta epizootica da virus esotico o dall'ultima vaccinazione contro questa malattia. 2. Prima del 31 dicembre 1985 si procedera' ad un esame della situazione in materia di afta epizootica da virus esotico. Al piu' tardi al 1 luglio 1984 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione con proposte allo scopo di adottare le disposizioni comunitarie appropriate in questo settore.
Atto - art. 113
ARTICOLO 113 1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' applicare le proprie norme per l'ammissione delle varieta' delle specie agricole od orticole o del materiale di base delle specie forestali, nonche' le sue norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi e di piante agricole, orticole e forestali. 2. La Repubblica ellenica: a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente e al piu' tardi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1 alle disposizioni comunitarie relative, rispettivamente, all'ammissione delle varieta' o del materiale di base ed alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, b) puo' limitare totalmente o parzialmente, prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli ed orticoli alle sementi ed ai materiali delle varieta' ammesse sul suo territorio; questa disposizione si applica anche al materiale di base per quanto concerne il materiale forestale di riproduzione, c) esporta verso il territorio degli Stati membri attuali soltanto sementi e materiali da moltiplicazione conformi alle disposizioni comunitarie. 3. Prima del 31 dicembre 1985 si puo' decidere, secondo la procedura del Comitato permanente delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, di liberalizzare progressivamente gli scambi delle sementi e dei materiali da moltiplicazione di talune specie tra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale, non appena si costati che le condizioni per una tale liberalizzazione sono soddisfatte.
Atto - art. 114
ARTICOLO 114 Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'Allegato IV del presente atto si applicano alla Grecia alle condizioni previste in tale allegato.
Atto - art. 115
ARTICOLO 115 1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' mantenere restrizioni quantitative sotto forma di contingenti globali per i prodotti ed i quantitativi elencati nell'allegato V, in deroga temporanea agli elenchi comuni di liberalizzazione di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70, n° 1439/74 e n° 2532/78. Detti prodotti saranno completamente liberalizzati al 1 gennaio 1986 ed i contingenti verranno progressivamente rialzati fino a tale data. Le modalita' per l'aumento dei contingenti saranno identiche a quelle stabilite nell'articolo 36. Se per uno di questi prodotti le importazioni effettuate per due anni consecutivi sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, la Repubblica ellenica abolisce le restrizioni quantitative in vigore nel caso in cui il prodotto in causa sia liberalizzato nei confronti degli Stati membri attuali. 2. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica non liberalizza, nei confronti dei paesi terzi, prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, ne' accorda ai paesi terzi qualsiasi vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati. La Repubblica ellenica non liberalizza nei confronti dei paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale o dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74, ne' accorda a detti paesi qualsiasi altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale o ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74 in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati. 3. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica mantiene restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato VI non ancora liberalizzati dalla Comunita' nella sua composizione attuale e che la Repubblica ellenica non ha ancora liberalizzato nei confronti di quest'ultima. I quantitativi dei contingenti applicabili nel 1981 ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74, eccettuati i paesi indicati nell'articolo 120, ed ai paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 sono fissati in tale allegato. Ogni eventuale modifica di questi contingenti puo' aver luogo soltanto in conformita' delle procedure comunitarie.
Atto - art. 116
ARTICOLO 116 La Repubblica ellenica abolisce nei confronti dei paesi terzi il suo sistema, vigente al momento dell'adesione, di depositi cauzionali all'importazione e di pagamenti in contanti, secondo lo stesso calendario ed alle stesse condizioni di quanto stabilito nell'articolo 38 per gli Stati membri attuali.
Atto - art. 117
ARTICOLO 117 1. Al 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE; tuttavia quanto ai prodotti elencati nell'allegato VII, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1985, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate. Il calendario ed il ritmo di allineamento di questi prodotti sono identici a quelli fissati nell'articolo 31. 2. Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato CEE, i tassi preferenziali stabiliti o calcolati si applicano ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti di paesi terzi, come stabilito dall'articolo 64. In nessun caso le importazioni in Grecia provenienti da paesi terzi possono fruire di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.
Atto - art. 118
ARTICOLO 118 1. Dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 120. Le misure transitorie e gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie, che tengono conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunita' e non possono superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime unico per le sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli Stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica ellenica a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 120, per un identico periodo. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica ellenica nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 120 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Grecia in provenienza da altri paesi terzi.
Atto - art. 119
ARTICOLO 119 Qualora, per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o della Repubblica ellenica, i protocolli di cui all'articolo 118, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1981 da parte della Repubblica ellenica ai paesi di cui all'articolo 120.
Atto - art. 120
ARTICOLO 120 Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, il Portogallo, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia. Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano anche agli accordi che la Comunita' avra' concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Atto - art. 121
ARTICOLO 121 I regimi che risultano dalla Convenzione ACP-CEE di Lome' e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmati il 28 febbraio 1975, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica ellenica e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ad eccezione del protocollo n° 3 relativo allo zucchero.
Atto - art. 122
ARTICOLO 122 Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano a qualsiasi nuovo accordo che la Comunita' avra' concluso con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Atto - art. 123
ARTICOLO 123 1. Dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Grecia in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'. 2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.
Atto - art. 124
ARTICOLO 124 La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', qui in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica secondo le disposizioni degli articoli da 125, 126 e 127.
Atto - art. 125
ARTICOLO 125 Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 43, 61 e 75 nonche' dagli elementi fissi applicati negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi a norma dell'articolo 66.
Atto - art. 126
ARTICOLO 126 Le entrate denominate "dazi doganali", di cui all'articolo 2, lettera b), della decisione del 2 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1985, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica applicasse negli scambi con i paesi terzi i tassi risultanti dalla tariffa doganale comune ed i tassi ridotti risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'. La Repubblica ellenica provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione al piu' tardi il 20 del secondo mese successivo a quello delle dichiarazioni. Dal 1 gennaio 1986 i dazi doganali riscossi sono dovuti integralmente.
Atto - art. 127
ARTICOLO 127 L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 e' interamente dovuto dal 1 gennaio 1981. Tuttavia la Comunita' restituira' alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalita' - 70% nel 1981 - 50% nel 1982 - 30% nel 1983 - 20% nel 1984 - 10% nel 1985.
Atto - art. 128
ARTICOLO 128 Gli atti elencati nell'allegato VIII del presente atto si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle condizioni previste in tale allegato.
Atto - art. 129
ARTICOLO 129 1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche della Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parita' multipli. 2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilita' di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi. Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1 gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sara' oggetto di una pubblicazione della Commissione a detta data.
Atto - art. 130
ARTICOLO 130 1. Fino al 31 dicembre 1985 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Repubblica ellenica puo' domandare di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economica del mercato comune. Alle stesse condizioni uno Stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica. Questa disposizione e' applicabile fino al 31 dicembre 1987 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura di urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi. Le misure decise sono applicabili immediatamente. Nel settore dell'agricoltura, quando il mercato di uno Stato membro e' perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, la Commissione delibera sulla richiesta di applicazione di misure adeguate presentata da uno Stato membro entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
Atto - art. 131
ARTICOLO 131 1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agi autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.
Atto - art. 132
ARTICOLO 132 L'assemblea si riunisce non piu' tardi di un mese dopo l'adesione della Repubblica ellenica. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Atto - art. 133
ARTICOLO 133 1. Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee nella sua versione originaria, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza e' in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato, modificato dall'articolo 11. 2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.
Atto - art. 134
ARTICOLO 134 1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.
Atto - art. 135
ARTICOLO 135 1. Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte di Giustizia e' completata con la nomina di un nuovo giudice. 2. Il mandato di questo giudice scade il 6 ottobre 1985. 3. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari, dall'adesione della Repubblica ellenica. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 4. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1981 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione della Repubblica ellenica ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1980.
Atto - art. 136
ARTICOLO 136 Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato Economico e Sociale e' completato con la nomina di dodici membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale della Grecia. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto - art. 137
ARTICOLO 137 Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte dei Conti e' completata con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro cosi' nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto - art. 138
ARTICOLO 138 Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato consultivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' completato con la nomina di tre membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto - art. 139
ARTICOLO 139 Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato scientifico e tecnico e' completato con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro cosi' nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto - art. 140
ARTICOLO 140 Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato monetario e' completato con la nomina dei membri che rappresentano questo nuovo Stato membro. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Atto - art. 141
ARTICOLO 141 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Atto - art. 142
ARTICOLO 142 1. Per i comitati elencati nell'allegato IX, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato X sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.
Atto - art. 143
ARTICOLO 143 Dal momento della sua adesione la Repubblica ellenica e' considerata come destinataria e come avente ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali.
Atto - art. 144
ARTICOLO 144 L'applicazione, in Grecia, degli atti elencati nell'allegato XI del presente atto e' rinviata fino alle date indicate in tale elenco.
Atto - art. 145
ARTICOLO 145 La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del Trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XII o in altre disposizioni del presente atto.
Atto - art. 146
ARTICOLO 146 1. Gli adattamenti degli atti delle Istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle Istituzioni prima dell'adesione della Repubblica ellenica secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due Istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.
Atto - art. 147
ARTICOLO 147 I testi degli atti delle Istituzioni delle Comunita' anteriori all'adesione della Repubblica ellenica e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua greca fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sei lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Atto - art. 148
ARTICOLO 148 Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione della Repubblica ellenica e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dalla adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.
Atto - art. 149
ARTICOLO 149 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Repubblica ellenica, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questo Stato alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Atto - art. 150
ARTICOLO 150 Gli allegati da I a XII ed i Protocolli da n° 1 a n° 7, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.
Atto - art. 151
ARTICOLO 151 Il Governo della Repubblica francese rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.
Atto - art. 152
ARTICOLO 152 Il Governo della Repubblica italiana rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua greca, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
Atto - art. 153
ARTICOLO 153 Il Segretario Generale rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.
Atto - Allegato I
ALLEGATO I ELENCO di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato II
ALLEGATO II ELENCO di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato III
ALLEGATO III ELENCO di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato V
ALLEGATO V ELENCO di cui all'articolo 115, paragrafo 1, dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato VI
ALLEGATO VI ELENCO di cui all'articolo 115, paragrafo 3, dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato VII
ALLEGATO VII ELENCO di cui all'articolo 117, paragrafo 1, dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato VIII
ALLEGAT0 VIII ELENCO di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato IX
ALLEGATO IX ELENCO di cui all'articolo 142, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico
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