LEGGE 12 febbraio 1980, n. 52

Type Legge
Publication 1980-02-12
Ultimo aggiornamento 1980-03-10
State In force
Source Normattiva
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Atto - Allegato X

ALLEGATO X ELENCO di cui all'articolo 142, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato XI

ALLEGATO XI ELENCO di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato XII

ALLEGATO XII ELENCO di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1- art. 1

PROTOCOLLI PROTOCOLLO N° 1 concernente lo statuto della Banca Europea per gli Investimenti ARTICOLO 1 L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "ARTICOLO 3 Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio; - il Regno di Danimarca; - la Repubblica federale di Germania; - la Repubblica ellenica; - la Repubblica francese; - l'Irlanda; - la Repubblica italiana; - il Granducato del Lussemburgo; - il Regno dei Paesi Bassi; - il Regno Unito di Gran Bretagna o Irlanda del Nord".

Protocollo 1- art. 2

ARTICOLO 2 L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Il capitale della Banca e' di sette miliardi e duecento milioni di unita' di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti: Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575 milioni Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575 milioni Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575 milioni Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260 milioni Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,75 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,75 milioni Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 milioni Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,50 milioni Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,50 milioni Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 milioni.".

Protocollo 1- art. 3

ARTICOLO 3 L'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "ARTICOLO 7 1. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. 2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. 3. Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unita' di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato. 4. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita' su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unita' di conto e viceversa. Esso puo' inoltre, deliberando all'unanimita' su proposta del Consiglio di amministrazione, determinare le modalita' dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno.".

Protocollo 1- art. 4

ARTICOLO 4 L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del Protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Il Consiglio di amministrazione e' composto di 19 amministratori e di 11 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 amministratore designato dal Regno del Belgio; 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca; 1 amministratore designato dalla Repubblica ellenica; 1 amministratore designato dall'Irlanda; 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; 1 amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di: 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; 2 sostituti designati dalla Repubblica francese; 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana; 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda; 1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 sostituto designato dalla Commissione.".

Protocollo 1- art. 5

ARTICOLO 5 La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituita dalla frase seguente: "La maggioranza qualificata richiede tredici voti."

Protocollo 1- art. 6

ARTICOLO 6 L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del Protocollo sullo statuto della Banca e sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Il Comitato direttivo e' composto di un Presidente e di cinque Vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio di amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile.".

Protocollo 1- art. 7

ARTICOLO 7 1. La Repubblica ellenica versa la somma di 8.840.000 unita' di conto, corrispondenti alla sua quota del capitale sottoscritto versato dagli Stati membri alla data del 31 dicembre 1979, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata e dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione, a condizione che tra quest'ultima data e quella dell'esigibilita' intercorra un periodo di almeno due mesi. 2. Dal giorno dell'adesione la Repubblica ellenica, partecipa all'aumento del capitale deciso il 19 giugno 1978, effettuando i versamenti a titolo di tale aumento proporzionalmente alla sua quota del capitale sottoscritto e secondo uno scadenzario stabilito dal Consiglio dei governatori. Se prima dell'adesione gli Stati membri hanno gia' effettuato uno o piu' versamenti a tale titolo, l'importo dei versamenti corrispondente alla quota del capitale sottoscritta dalla Repubblica ellenica viene aggiunto, in cinque rate uguali, ai versamenti che la Repubblica ellenica e' tenuta ad effettuare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Protocollo 1- art. 8

ARTICOLO 8 La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unita' di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56% di tali voci ed alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Protocollo 1- art. 9

ARTICOLO 9 I versamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unita' di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.

Protocollo 1- art. 10

ARTICOLO 10 1. Immediatamente dopo l'adesione il Consiglio dei governatori completa la composizione del Consiglio di amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ed un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda. 2. Il mandato dell'amministratore e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del Consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1982.

Protocollo 1- art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio dei governatori nomina su proposta del Consiglio di amministrazione il quinto vicepresidente di cui all'articolo 6 del presente protocollo al piu' tardi durante la seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1981.

Protocollo 2

PROTOCOLLO N° 2 concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune Il dazio di base sul quale la Repubblica ellenica opera le riduzioni successive di cui all'articolo 25 per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune e' del 9,6%. Per gli stessi prodotti il dazio di base preso in considerazione per i ravvicinamenti alla tariffa doganale comune, da eseguire conformemente all'articolo 31, e' del 17,2%.

Protocollo 3

PROTOCOLLO N. 3 concernente la concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci Le disposizioni relative al ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale ellenica a quelli della tariffa doganale comune non ostano al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1 gennaio 1979 in applicazione: - della legge n° 4171/61 - Misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese, - del decreto-legge n° 2687/53 - Investimento e protezione dei capitali stranieri, - della legge n° 289/76 - Incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.

Protocollo 4

PROTOCOLLO N° 4 concernente il cotone LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO la grande importanza che la produzione del cotone riveste per l'economia greca, RICONOSCENDO il carattere specificamente agricolo di questa produzione, RICONOSCENDO che, data l'importanza del cotone come materia prima, il regime degli scambi con i paesi terzi non dovra' essere leso, RITENENDO che per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunita' il regime stabilito con il presente protocollo deve essere applicato a tutto il territorio della Comunita', HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 1. Il presente protocollo concerne il cotone in massa della voce n° 55.01 della tariffa doganale comune. 2. E' instaurato nella Comunita' un regime destinato in particolare: - a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunita' in cui essa 5 importante per l'economia agricola, - a permettere un equo reddito per i produttori interessati, - a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione. 3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione. Per facilitare la gestione ed il controllo, l'aiuto alla produzione sara' concesso attraverso le imprese di sgranatura. A questo proposito occorrera' provvedere ad evitare distorsioni nella concorrenza intracomunitaria nelle successive fasi di trasformazione. L'importo di quest'aiuto e' fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra: - un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato conformemente al paragrafo 2 - il prezzo del mercato mondiale determinato in base alle offerte ed ai corsi costatati sul mercato mondiale. La concessione dell'aiuto alla produzione e' limitato ad una quantita' di cotone determinata annualmente per la Comunita'. Questa quantita' si situa entro i seguenti limiti: - la quantita' corrispondente alla produzione comunitaria nel corso degli anni 1978, 1979 e 1980 o alla produzione durante uno di questi anni e - la quantita' di cui al trattino precedente aumentata del 25%. Se la produzione effettiva di una campagna di commercializzazione e' superiore alla quantita' fissata per la campagna in questione all'importo dell'aiuto e' applicato un coefficiente ottenuto mediante la divisione della quantita' fissata per la quantita' effettivamente prodotta. 4. Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, e' istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni. Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori. Il beneficio di questo regime e riservato alle associazioni: - costituite ad iniziativa dei produttori stessi, - che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione e - riconosciute dallo Stato membro in questione. 5. Il regime degli scambi della Comunita' con i paesi terzi non deve essere leso. A tale scopo non puo', in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione. 6. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano vicendevolmente i dati necessari all'applicazione del regime previsto dal presente protocollo. 7. Le spese relative alle misure previste o da adottare in virtu' del presente protocollo formano l'oggetto di un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE. 8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta ogni anno prima del 1° agosto il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 3 per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente. 9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente protocollo ed in particolare: a) le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione b) le regole generali del regime di aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 ed i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui allo stesso paragrafo; c) le regole generali del regime di incoraggiamento alla formazione di associazioni di produttori e di loro unioni; d) le regole generali relative al finanziamento di cui al paragrafo 7. Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa: a) ogni anno ed in tempo utile prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, la quantita' di cui al paragrafo 3; b) l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 4; c) le condizioni alle quali possono essere prese le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime anteriore al regime che risulta dall'applicazione del presente protocollo, in particolare se l'applicazione del nuovo regime alla data prevista dovesse incontrare difficolta' sensibili. 10. La Commissione determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3. 11. Al piu' tardi 5 anni dall'inizio dell'applicazione del regime instaurato in virtu' del presente protocollo, il Consiglio esamina il funzionamento di questo regime, sulla base di una relazione della Commissione. Qualora da tale esame ne risultasse la necessita' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, decide gli adattamenti del regime eventualmente necessari. 12. Le misure prese in virtu' del presente protocollo sono applicate al piu' tardi al 1 agosto 1981 e si applicano per la prima volta ai prodotti raccolti nel 1981. Fino alla data di tale applicazione la Repubblica ellenica ha la facolta' di mantenere, a titolo di deroga, il regime d'aiuti vigente nel suo territorio prima dell'adesione.

Protocollo 5

PROTOCOLLO N° 5 concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio Il contributo della Repubblica ellenica ai fondi della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' fissato a 3 milioni di unita' di conto europee. Tale contributo viene versato in tre rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1 gennaio 1981. Ognuna di queste rate e' versata nella moneta nazionale liberamente convertibile della Repubblica ellenica.

Protocollo 6-art. 1

PROTOCOLLO N° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare ARTICOLO 1 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunita' Europea dell'Energia Atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente, - l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria, - lo sviluppo di apparecchiature dell'elettronica medica, - lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.

Protocollo 6-art. 2

ARTICOLO 2 1. Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo 7

PROTOCOLLO N° 7 concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Grecia, AVENDO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI, RICORDANO che gli obiettivi fondamentali della Comunita' Economica Europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; PRENDONO atto del fatto che il Governo ellenico e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Grecia a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo; RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune; CONVENGONO di raccomandare a tale scopo alle Istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previste dal trattato CEE, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita'; RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del presidente della Repubblica federale di Germania, del presidente della Repubblica ellenica, del presidente della Repubblica francese, del presidente dell'Irlanda, del presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord, e il Consiglio delle Comunita' Europee, rappresentato dal suo presidente, riuniti ad Atene, il ventotto maggio millenovecentosettantanove, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica, hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunita' Europee e la Repubblica ellenica I. Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica: II. l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati; III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati A.: A Allegato I Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione, Allegato II Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione, Allegato III Elenco di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del- l'atto di adesione, Allegato IV Elenco di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione, Allegato V Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato VI Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 3 dell'atto di adesione, Allegato VII Elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato VIII Elenco di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione, Allegato IX Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 1 dell'atto di adesione, Allegato X Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 2 dell'atto di adesione, Allegato XI Elenco di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione, Allegato XII Elenco di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione B. Protocollo n° 1 concernente lo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, Protocollo n° 2 concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune, Protocollo n° 3 concernente la concessione, da parte della Repubbl ica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all' importazione di talune merci, Protocollo n° 4 concernente il cotone, Protocollo n° 5 concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Protocollo n° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare, Protocollo n° 7 concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia; C. I testi del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' i testi dei trattati che li hanno modificati e completati, compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' Economica Europea alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica, in lingua greca. I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunita' Europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori, 2. Dichiarazione comune sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi, 3. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118, 4. Dichiarazione comune concernente il Monte Athos, 5. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione, 6. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante ii periodo che precede l'adesione, 7. Dichiarazione comune concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati, 8. Dichiarazione comune concernente la prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio. I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale 1. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica, 2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine "cittadini". I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che e' stato raggiunto alla conferenza tra le Comunita' Europee e la Repubblica ellenica e che e' allegato al presente atto finale. Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni: 1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali, 2. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale, 3. Dichiarazioni della Repubblica ellenica relative alle questioni monetarie. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. Fatto ad Atene, addi' ventotto maggio millenovecentosettantanove. Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazioni comuni

DICHIARAZIONE COMUNE concernente la libera circolazione dei lavoratori L'ampliamento della Comunita' potrebbe comportare talune difficolta' per la situazione sociale di uno o piu' Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficolta' di tale natura, di adire le Istituzioni della Comunita' onde ottenere una soluzione del problema in conformita' delle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' Europee e delle disposizioni adottate per la loro applicazione. DICHIARAZIONE COMUNE sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' prima dello scadere delle misure transitorie di cui all'articolo 9 dell'atto potrebbe rendere necessarie misure transitorie particolari nei rapporti fra questi Stati e la Grecia. Tali misure transitorie dovrebbero essere stabilite negli strumenti di adesione della Spagna e del Portogallo. DICHIARAZIONE COMUNE relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118 Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui all'articolo 118 la Comunita' prendera' come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso della Conferenza tra le Comunita' Europee e la Repubblica ellenica. DICHIARAZIONE COMUNE concernente il Monte Athos Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica, e' giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, la Comunita' curera' di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni di diritto comunitario, segnatamente per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali ed il diritto di stabilimento. DICHIARAZIONE COMUNE concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione 1. L'elenco degli aiuti di cui all'articolo 69, paragrafo 2 dell'atto di adesione nonche' i loro importi sono quelli convenuti nell'ambito della Conferenza. Questi importi potranno eventualmente essere attualizzati dopo l'instaurazione della procedura prevista al punto 2. 2. Le modifiche che le autorita' elleniche intendessero effettuare quanto alle modalita' della concessione od all'attualizzazione dell'importo di ciascuno degli aiuti nazionali concessi in Grecia durante il periodo che precede l'adesione formano oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorita' elleniche e comunitarie. A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune delle modifiche progettate per la struttura ed il livello degli aiuti concessi in Grecia. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi. 3. Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunita' nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione. DICHIARAZIONE COMUNE concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante il periodo che precede l'adesione 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'atto di adesione che determinano il livello dei prezzi greci che dovra' eventualmente essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni, e' convenuto che i prezzi che saranno presi in considerazione a titolo del periodo di riferimento la cui durata e' da determinare per ciascun prodotto durante il periodo interinale sono i prezzi risultanti dalle costatazioni di prezzo effettuate e registrate negli atti della Conferenza, attualizzati in funzione dei movimenti di prezzo sopravvenuti in seguito o che interverranno fino al momento dell'adesione. 2. I movimenti di prezzo da decidere dalle autorita' elleniche o risultanti dalle costatazioni di prezzo effettuate in Grecia formano l'oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorita' elleniche e comunitarie. A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune dei dati relativi ai movimenti di prezzo da decidere per il mercato greco o costatati su tale mercato. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi. 3. Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunita' nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di modifiche di prezzi agricoli, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione. DICHIARAZIONE COMUNE concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati 1. Nella misura in cui un regime di quote di produzione come quello attualmente previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, oppure un regime analogo, sara' applicabile al momento dell'adesione della Repubblica ellenica, quest'ultima sara' trattata secondo gli stessi criteri che gli altri Stati membri. A tal fine la quota massima relativa alla produzione di zucchero in Grecia sara' fissata ad un livello vicino a quello corrispondente alla quantita' prodotta in Grecia nel corso di un periodo di riferimento recente la cui durata sara' determinata nel periodo interinale senza poter tuttavia estendersi al di la' della campagna zuccheriera 1978/1979. All'interno di questa quota massima la distinzione tra la quota A e la quota B sara' effettuata conformemente alle regole vigenti nella Comunita' nella sua composizione attuale per la determinazione della quota massima. 2. Nella misura in cui il regime del prelievo di corresponsabilita' nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari, oppure un regime analogo, sara' applicabile alla data della adesione, le disposizioni comunitarie vigenti che prevedano, a certe condizioni, l'esenzione da tale prelievo saranno applicabili alla Repubblica ellenica alle stesse condizioni che per gli altri Stati membri. 3. L'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva sara' concesso in Grecia per le superfici coltivate ad ulivi alla data dell'adesione. La Repubblica ellenica prendera' le misure necessarie per evitare qualsiasi estensione i tali superfici fino al momento dell'adesione, di maniera che il numero degli ulivi in questione non sia piu' consistente che alla fine del 1978. 4. L'articolo 103 dell'atto di adesione si applica tenendo conto della legislazione comunitaria vigente per gli ortofrutticoli trasformati alla data della firma del trattato. Se tale regolamentazione dovesse venire modificata, in seguito all'esame che prima del 1 ottobre 1982 il Consiglio effettuera' per quanto concerne il funzionamento del regime comunitario d'aiuti alla produzione per taluni prodotti del settore in questione, le disposizioni dell'articolo 103 saranno adattate in conformita'. DICHIARAZIONE COMUNE concernente la Prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio In occasione della modifica apportata all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva in questione, si dichiara che il Consiglio decidera' di escludere la "Ταχυδρομι κο Ταμιευτηριο" (Cassa di risparmio postale) dall'elenco degli enti presi in considerazione da tale disposizione - qualora venga modificato lo statuto della Cassa di risparmio postale - o qualora la parte occupata da tale organismo sul mercato greco, per quanto riguarda il totale dei suoi depositi, dei suoi crediti o del suo attivo, aumenti piu' dell'1,5% rispetto alla situazione esistente al 30 novembre 1978. DICHIARAZIONE del Governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e del Trattato relativo all'adesione alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica. Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto della adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del Trattato relativo all'adesione di detto paese alla Comunita' Economica Europea e alle Comunita' Europea dell'Energia Atomica, che la decisione del Consiglio del 24 maggio 1979 relativa all'adesione alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e il suddetto Trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA relativa alla definizione del termine "cittadini" Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania". DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali Nel quadro delle disposizioni transitorie relative all'esercizio del diritto di libera circolazione, gli Stati membri attuali faranno beneficiare i cittadini ellenici della stessa priorita' che i cittadini degli altri Stati membri in caso di ricorso a manodopera originaria dei paesi terzi, non appartenente al loro mercato regolare del lavoro, per soddisfare il loro fabbisogno di manodopera. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale Qualora, nell'ambito del riesame previsto all'articolo 22 del Regolamento (CEE) n. 724/75, modificato dal Regolamento (CEE) n° 214/79, il Consiglio non giunga in tempo utile a modifiche che stabiliscano le condizioni di partecipazione della Repubblica ellenica alle risorse del Fondo a decorrere dal 1 gennaio 1981, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) saranno modificate al momento dell'adesione in conformita' della procedura applicabile per l'adozione del regolamento in questione, allo scopo di garantire la partecipazione della Repubblica ellenica al beneficio di tali disposizioni. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA concernente le questioni monetarie Allo scopo di permettere di seguire l'evoluzione, sui mercati dei cambi, del corso reale della dracma greca, in particolare rispetto alle monete degli Stati membri attuali, prima della sua adesione alla Comunita' la Repubblica ellenica: - istituira' un mercato dei cambi ad Atene, - prendera' le misure necessarie per assicurare che su almeno uno dei mercati dei cambi della Comunita' nella sua composizione attuale la dracma formi l'oggetto di una quotazione ufficiale, laddove questa esiste, o di una quotazione di tipo simile. Procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni I 1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ellenica ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunita' viene resa nota alla Repubblica ellenica dopo la trasmissione al Consiglio. 2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata della Repubblica ellenica, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunita' e presenta le sue osservazioni. 3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni. 4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un Comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunita' e della Repubblica ellenica. 5. Da parte delle Comunita', membri del Comitato interinale sono i membri del Comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori. 6. Il Comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione. 7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunita' ai fini della adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni. 8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su domanda della Repubblica ellenica. 9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dalla Repubblica ellenica e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla sua qualita' di futuro membro delle Comunita'. II La Repubblica ellenica prende le misure necessarie affinche' la sua adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione. Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, la Repubblica ellenica sara' invitata a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera di favorirne la conclusione. III Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 118 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti della Repubblica ellenica sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo il 1 gennaio 1981 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunita'. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti della Repubblica ellenica secondo la procedura di cui al comma precedente. IV Le consultazioni tra la Repubblica ellenica e la Commissione, di cui all'articolo 49, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancor prima dell'adesione. V La Repubblica ellenica s'impegna a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 del protocollo n° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detto protocollo. VI Le Istituzioni delle Comunita' emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 147 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati. Visto, il Ministro degli affari esteri RUFFINI

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