DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Type DPR
Publication 1980-07-11
Ultimo aggiornamento 2012-03-23
State In force
Source Normattiva
articles 125
Reform history JSON API

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati: 1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni; nonche' quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto di compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato conferito; 2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766; 3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia sulla base della documentazione in possesso della facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attivita' didattica e scientifica.(8) (10) (16) ((34)) ----------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 9 dicembre 1985, n. 705, ha disposto (con l'art. 9) che "l'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati e' tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneita'".

Art. 51

Giudizio di idoneita'

I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento. Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto. Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario. I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola.(8) ((34))

Art. 52

Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneita'

I giudizi di idoneita' si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalita' stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sara' indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre 1982. Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita', successivamente alla prima tornata, sara' indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata. Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneita' sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo puo' essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico. Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneita' partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata. In caso di esito negativo il giudizio puo' essere ripetuto nella terza tornata. Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico. I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneita', salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale e' espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro riservati dalle norme in vigore, nonche' le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneita' richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni. ((34))

Art. 53

Modalita' degli inquadramenti

Colui che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facolta' in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avra' luogo su deliberazione motivata del consiglio di facolta' sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline gia' attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione. L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Universita' ove l'incarico stesso e' svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneita' per lo stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda e' subordinato al motivato parere favorevole della facolta' interessata. Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento e' presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facolta'. Copia della domanda e' trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico e' svolto. Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione puo' essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facolta' interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facolta'. Per la facolta' di medicina, si terra' conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede. Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50. Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facolta', entro entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico puo' entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facolta' presso cui svolge l'incarico. Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato. Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa. Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1 novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneita' l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (8) Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneita' presti servizio presso una Universita' non statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalita' previste per le Universita' statali, all'Universita' medesima. L'Universita' non statale puo' deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti. Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione Universita' non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento. Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti. A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Universita' non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali. Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio di idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Universita' stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032. Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convezione stipulata dall'Universita' con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneita', fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui al precedente art. 50 conservano altresi' lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri gia' previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per le Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite. ((34)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 9 dicembre 1985, n. 705 ha disposto (con l'art. 11) che "L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37".

Capo III RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 54

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).

Art. 55

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).

Art. 56

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).

Art. 57

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).

Art. 58

Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari

Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneita': a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62; d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifiche, nonche' dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa; e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica; f) i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purche' finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso; g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti; h) i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio; (11) ((13)) i) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Universita' per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari. (7) Hanno titolo di partecipare al giudizio di idoneita' gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attivita' in una o piu' delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attivita' presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979. Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria. Il congedo obbligatorio per maternita' o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'. Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un titolo di studio equivalente alla laurea italiana.

Art. 59

Giudizi di idoneita'

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneita', per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. La prima tornata e' bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto la seconda tornata e' bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed e' riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneita'. Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneita' debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al rettore della Universita' in cui l'interessato svolge o ha svolto la sua attivita' e per il gruppo di discipline nell'ambito del quale l'attivita' stessa sia stata esplicata. Ogni candidato non puo' presentare piu' di una domanda. I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati, per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneita' di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneita' alla prima tornata, il relativo rapporto e' risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini. Tale rapporto e' ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di idoneita', neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a quello di approvazione degli atti della commissione. Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120. Per coloro che hanno conseguito l'idoneita', il rapporto e' prorogato fino all'inquadramento di ruolo. Resta ferma la validita', ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto. E' consentita l'integrazione della documentazione gia' prodotta. L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche e' trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre 1979.

Art. 60

Modalita' degli inquadramenti

Le facolta' provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche. Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualita' di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti destinati all'inquadramento. Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneita' sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi e' disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline l'inquadramento e' disposto, prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla base dell'anzianita' di servizio, o, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base di anzianita' per eta'. Le Universita' comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero. Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e provvede a ridistribuirli tra le facolta' in proporzione al numero degli inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le facolta' destinano i posti cosi' ottenuti al riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di proporzionalita'. Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione di posti alle facolta' per l'effettuazione della seconda tornata di giudizi. La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento sui posti disponibili o in soprannumero. Al termine della seconda tornata si provvede con le modalita' di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire lo assorbimento del soprannumero. Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30. Le Universita' non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Universita' recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Universita' statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Universita' statali a quelle non statali e viceversa. A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Universita' non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Universita', le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.

Art. 61

Commissioni giudicatrici

Per la formulazione dei giudizi di idoneita' sono nominate con decreto del rettore presso le singole facolta' apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno e' designato dal consiglio di facolta' e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.

Art. 62

Formulazione del giudizio di idoneita'

La valutazione dei candidati al giudizio di idoneita' ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica da essi svolta. Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneita' del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione. La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO III RICERCA SCIENTIFICA Capo I RICERCA SCIENTIFICA NELLE UNIVERSITA' E SUO COORDINAMENTO

Art. 63

Ricerca scientifica nelle Universita'

L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Art. 64

Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche

All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attivita' di ricerca. Le Universita', le facolta', i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe sovritende un comitato cosi' composto: 1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato; 2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato; 3) un rappresentante del Ministro della sanita'; 4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura; 6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali; 7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; 9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita'; 10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale; 11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale. ((25))

Art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).

Art. 66

Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi

Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni. Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Universita' e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati di acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni. Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita' per l'espletamento delle prestazioni medesime. I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'.

Art. 67

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).

Capo II DOTTORATO DI RICERCA

Art. 68

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).

Art. 69

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).

Art. 70

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).

Art. 71

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).

Art. 72

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).

Art. 73

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 224)).

Art. 74

Riconoscimenti ed equipollenze

Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane. L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.

Capo III BORSE DI STUDIO

Art. 75

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 COME MODIFICATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 244)). ((17))

Art. 76

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398)).

Art. 77

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).

Art. 78

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).

Art. 79

Obblighi dei borsisti

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)). Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 80

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).

((TITOLO IV)) SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Art. 81

Avvio della sperimentazione

Nel pieno rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria e' consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalita' di espletamento dell'attivita' di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.

Art. 82

Commissione di ateneo

Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facolta' richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'. Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio di facolta' elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di professori associa ti, o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad associato nonche' un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneita' a ricercatore. Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che fanno parte della commissione di ateneo e' fissato per ciascuna facolta' con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato. Le universita' di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli studi di Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facolta' fanno le funzioni dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.

Art. 83

Costituzione del dipartimento

Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti e' consentito alle universita' di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu' facolta' o piu' corsi di laurea della stessa facolta'. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'universita' interessata. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca nelle universita' ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'universita'. Le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universita' si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attivita' didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli. I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalita' della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facolta' interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati puo' proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa localita' di dipartimenti interuniversita'. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.

Art. 84

Strutture dipartimentali

Al dipartimento afferiscono i ricercatori, il personale Amministrativo tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e della attivita' connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimento istituti. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonche' in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneita' ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione e a maggioranza relativa delle successive, ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi dello statuto e dei regolamenti. Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori. Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalita' da definire. Il consiglio di dipartimento puo' inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attivita' didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalita' da definire. La giunta e' composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le Stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneita' ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati e' esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.

Art. 85

Attribuzioni del dipartimento

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attivita' didattica. A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le seguenti attribuzioni: 1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione; 2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e lavoratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Universita' italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonche' predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Universita' e gli enti interessati; 3) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa alla commissione di ateneo; 4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea; 5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro per il buon funzionamento dei dipartimenti e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specifici loro specificamente assegnati. Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: 1) detta i criteri generali per: a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attivita' di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno; b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in rotazione; 2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente; 3) approva i singoli piani di stadio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; 4) da' pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facolta' limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Da' pareri inoltre sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza; 5) collabora con gli organi di governo dell'Universita' e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente. Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonche', fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo. La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che a parita' di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e' disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.

Art. 86

Autonomia del dipartimento

Il dipartimento ha autonomia ((gestionale)) ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il direttore del dipartimento puo' autorizza le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).

Art. 87

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18))

Art. 88

Istituti

Gli istituti, ciascuno dei quali comprende piu' discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi. L'istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio. In mancanza di professori ordinari, o straordinari delle discipline afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso e' affidata, con le modalita' di cui ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato: o, in mancanza, ad altro docente. Il consiglio di istituto e' costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonche' da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre. Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Nelle Universita' dove sono costituite strutture dipartimentali il rettore, su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato accademico, dispone che gli istituti che rientrino nell'area disciplinare propria di uno o piu' dipartimenti vengano da questi assorbiti, sempre che su cio' vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo comma, il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la meta' rispetto a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o piu' dipartimenti e di uno o piu' istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati.

Art. 89

Centri interdipartimentali

Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico puo' deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri svolgono attivita' di ricerca cui contribuiscono docenti di piu' dipartimenti o istituti. Tali attivita' possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite. L'attivita' dei docenti nei centri puo' avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 17.

Art. 90

Centri di servizi interdipartimentali

Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attivita' di studio e documentazione e qualsiasi altra attivita' connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti. Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati. Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.

Art. 91

Collaborazione interuniversitaria

Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le Universita' interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita'. In particolare, i centri possono collegare Universita' della stessa citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 65. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Universita' puo' disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. ((Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessita'. Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera' altresi' l'entita' del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane in organismi internazionali che perseguono le finalita' di cui al precedente quarto comma, secondo modalita' da stabilire con apposito decreto presidenziale. I consorzi interuniversitari costituiti tra le universita' italiane per il perseguimento di finalita' istituzionali comuni alle universita' consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi da pertinenza di ciascuna universita' interessata, con le modalita' di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse universita')).

Art. 91-bis

(((Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca). Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che: a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico; c) sia assicurata la partecipazione paritaria della universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca; d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca. La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori))

Art. 92

Sperimentazioni di nuove attivita' didattiche

Alle Universita' e agli altri istituti di istruzione universitaria e' consentito sperimentare con il consenso del docente interessato, nuove modalita' didattiche rivolte a rendere piu' proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative previste in via sperimenta dal presente decreto ed alle connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici e privati esistenti nella regione ed in regioni contermini per quanto concerne i compiti didattici di cui all'art. 85. Per il conseguimento di tale finalita' possono essere stipulate convenzioni con gli enti di cui al precedente comma al fine di aggiornamento e riqualificazione professionale anche con altri enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi. Le convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei consigli dei corsi di laurea o di indirizzi interessati previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresi' forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo serale ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami. Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di sussidi audiovisivi. Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di insegnamento ufficiale.

Art. 93

Relazioni sulla sperimentazione

Al termine di ciascun, anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attivita' di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione. Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti. Entro i successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo. Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel piu' rigoroso rispetto dell'autonomia delle Universita'.

((TITOLO V)) ORGANI

Art. 94

Consigli di corsi di laurea e di indirizzo

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)