DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Type DPR
Publication 1980-07-11
Ultimo aggiornamento 2012-03-23
State In force
Source Normattiva
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Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo, di laurea di cui, al decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973 n. 766. Il consiglio di corso di laurea, o di indirizzo di laurea: 1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma; 3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati. 4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto; 5) propone eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e di loro coordinamento con le attivita' di ricerca; 6) adotta nuove modalita' didattiche anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici. Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici. Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incaricati stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. I professori associati partecipano alle deliberazioni (lei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari. I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni.

Art. 95

Consiglio di facolta'

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facolta' i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facolta' per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonche' le questioni relative alle persone dei professori ordinari. Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di facolta' le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi' ai consigli di facolta' tre rappresentanti dei ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento. Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati.

Art. 96

Consiglio di amministrazione

Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di amministrazione dell'Universita'. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli assistenti ordinari. Nelle Universita' in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto, dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dalla indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita', i due rappresentanti dei professori, incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori associati. L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Entro sei mesi dalla indizione della prima tornata dei giudizi di idoneita' a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle Universita' sono altresi' integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non docente e' aumentata da uno a due.

Art. 97

Elezioni del rettore

I rettori delle Universita' sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa Universita', da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati. L'elettorato attivo spetta altresi' ai rappresentanti nei consigli di facolta' dei ricercatori e, finche' sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati. I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti. Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresi' alla costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.

Art. 98

Consiglio universitario nazionale

La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario nazionale e' sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresi' sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1 della legge medesima. Qualora nelle Universita' non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a due. Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sara' disposto dopo l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981. Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente comma. In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede alla sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a condizione che il subentrante abbia riportato un numero di voti non inferiore alla meta' di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso collegio elettorale. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori associati spetta ai professori associati, ai professori incaricati e agli assistenti ordinari. L'elettorato passivo ai soli professori associati. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni si provvedera' al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari. Il Consiglio universitario nazionale cosi' composto si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale piu' di due volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La corte di disciplina e' composta dal vice presidente del Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori ordinari e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori associati agli assistenti ordinari e agli incaricati. ((Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non piu' appartenenti al consiglio di amministrazione dell'universita')).

((TITOLO VI)) NORME FINALI E COMUNI

Art. 99

Norme per le designazioni elettive

Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.

Art. 100

Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione

Per le facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facolta' ovvero per il caso in: cui il numero dei professori ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facolta', provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri: a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di cui al precedente art. 9; b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non piu' di un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche' titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal successivo art. 114; c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato; d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione. Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicita' biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consigli universitario nazionale.

Art. 101

Disposizioni speciali per alcune facolta' e scuole

I concorsi ad assistente ordinario gia' banditi dalla Universita' di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30 da destinare a concorsi liberi di cui agli articoli 21 e 30. Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Universita' di Roma e della Tuscia dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facolta' interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito. Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attivita' didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali a sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25. La durata potra' essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta delle facolta' che ne danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 102

Attivita' assistenziale

Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universita', convenzionati ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica, del ruolo regionale in conformita' ai criteri fissati nei successivi commi e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorita' accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico. Al personale di cui al precedente comma e' assicurata la equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il limite finanziario, entro il quale comprendere le indennita' di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue: il professore ordinario e straordinario e' equiparato al medico appartenente alla posizione apicale; il professore e' equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia; l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale. In rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma. L'attribuzione della qualifica superiore e' deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di facolta' sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici, didattici e scientifici comprendenti anche l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica, superiore venga prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale ospedaliero, il predetto servizio non e' valutabile nei concorsi ospedalieri. L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria. Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del presente decreto. L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. La opzione si esercita con le stesse modalita' previste nel precedente art. 10. I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a seconda che prestino servizio per un numero di ore globalmente considerato uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unita' sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto nel precedente secondo comma. ((33))

Art. 103

Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi

Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, e' riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualita' di professori universitari associati e professori incaricati, per la meta' il servizio effettivamente prestato in qualita' di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' in qualita' di assistente volontario.(20) Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la meta' agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. (20) Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente . (20) ((36)) Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' richiederlo entro un anno della predetta data. I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attivita' svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.(20) Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le universita' non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le universita' non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali. I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti, in cui il presente articolo prende i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario. Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attivita' di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa e' stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Il periodo di insegnamento universitario presso universita' straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso universita' italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il compoletamento del triennio di insegnamento richiesto come requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori associati. La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso universita' italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attivita' di insegnamento presso universita' di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, nonche' per coloro che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo. Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianita' di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attivita' di ricerca svolti presso l'istituto universitario europeo con sede in Firenze nonche' ai periodi di attivita' di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Universita' della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle rispettive universita' statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi. I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, incaricati di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneita' per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766. (32)

Art. 104

Norme particolari per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca

Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, gia' in godimento di stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli universitari, e' attribuito, all'atto della nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui lordi. L'assegno di cui al precedente comma, e' gradualmente riassorbito con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.

Art. 105

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 106

Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno

I professori ordinari che al 1° novembre 1980 ricoprono l'incarico accademico di rettore sono esonerati dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno fino alla scadenza del loro mandato. Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto a tale carica possono comunque essere eletti i professori fuori ruolo. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 107

Graduale attuazione del tempo pieno

Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 1981-82. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 108

Attuazione del regime delle incompatibilita'

Le incompatibilita' previste dall'art. 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che gia' versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1982. In prima applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico qualora competa. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 109

Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario.

Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresi' nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonche' per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facolta' presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facolta' che hanno richiesto i concorsi. ((Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto)). (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 110

Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari

Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo. ((21)) (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 111

Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati

Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori gia' incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 112

Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti

Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori associati e in quello dei ricercatori universitari, per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione del presente decreto, abbiano superato il primo giudizio di idoneita', decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 113

Conservazione degli incarichi

Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta', sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso universita' statali o non statali.((5)) Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale. Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facolta' ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza, dichiarata dalla facolta' a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facolta' non intenda provvedere mediante chiamata. La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di nuova istituzione. Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualita' di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa. (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 114

Conferimento di supplenze

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 1999, N. 4)). (19) Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza. Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno. (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 115

Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Universita'

Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'universita' qualora versino all'ateneo un contributo anno non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo puo' essere adeguato con successivi decreti ministeriali. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 116

Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa della prima tornata di giudici di idoneita' per professori associati.

Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami. Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata l'impossibilita' di provvedervi con le modalita' di cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facolta' possono provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29. La stipula di questi contratti e' subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 117

Professori incaricati

Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto noi espressamente previsto nel presente decreto, dalle vigenti norme. Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giudicato affine dal consiglio di facolta'; in mancanza, il corso viene diviso per numero di studenti tra i due docenti. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 118

Estensione della disciplina delle incompatibilita' ai professori incaricati stabilizzati

La disciplina delle incompatibilita' prevista dal precedente art. 13 e' estesa ai professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108. I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneita'. Qualora la situazione di incompatibilita' cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita', essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 119

Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici, laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il giudizio di idoneita' a professore associato ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli uffici, di cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con le medesime modalita' stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente art. 108. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 120

Passaggio ad altre amministrazioni

Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita' acquisita nell'universita'. Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinata. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'universita' e l'anzianita' di servizio. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti. Il paesaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede. Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione. ((Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza. Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento)). (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 121

Esercizio della libera docenza

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione. Si ha per confermata, la libera docenza gia' valutata positivamente dal consiglio di facolta', sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 122

Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina

Sino all'entrata in vigore della legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra' essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle universita' predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. ((2)) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle universita' non statali interessate: a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto; b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse; c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultima comma. Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le universita' non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle universita' statali. (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983".

Art. 123

Norme abrogative e fiscali

Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati. Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita' di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della gia' vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilita' disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni. E' altresi' abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il secondo comma dell'art. 131 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Art. 124

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

((1))

PERTINI COSSIGA - SARTI - PANDOLFI - LA MALFA - GIANNINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei Conti, addi' 28 luglio 1980

Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 8 ((1)) ------------

L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

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