LEGGE 29 novembre 1980, n. 887
ARTICOLO 13 1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive, sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunita' fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonche' i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 12, paragrafo 1. 2. Quando abbiano avuto luogo consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunita' entrano in vigore al termine di dette consultazioni. 3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunita' o i suoi Stati membri potrebbero prendere, conformemente all'articolo 12, paragrafo I, qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni. 4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunita'. 5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
Seconda Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14 Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
Seconda Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15 In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.
Seconda Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16 Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda. Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni negli articoli da 1 a 15, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 168, specialmente nei casi seguenti: 1) qualora intendano prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, le parti contraenti devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi; 2) qualora, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri; 3) quando una parte contraente ritenga che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci; 4) qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi hanno luogo consultazioni al fine di salvaguardare i loro interessi; 5) qualora la Comunita' o gli Stati membri attuino misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 12, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente ai fini dell'osservanza dell'articolo 12, paragrafo 3.
Seconda Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunita' dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arack, tafia - originari degli Stati ACP e' disciplinata dal protocollo n° 5.
Seconda Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18 Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.
Seconda Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19 Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.
Seconda Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20 Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, le parti contraenti attuano misure di promozione commerciale, che vanno dalla fase della produzione alla fase finale della distribuzione. Il loro scopo e' di far si che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale, e che possano partecipare, alle condizioni piu' favorevoli, ai mercati della Comunita' e ai mercati interni, regionali ed internazionali, diversificando la gamma ed incrementando il valore ed il volume delle esportazioni ACP.
Seconda Convenzione-art. 21
ARTICOLO 21 Le misure di promozione commerciale di cui all'articolo 20 comprendono la fornitura d'assistenza tecnica e finanziaria per conseguire gli obiettivi sotto indicati: a) creazione e/o miglioramento delle strutture delle organizzazioni, dei centri o delle imprese che partecipano allo sviluppo del commercio degli Stati ACP e valutazione del loro fabbisogno di personale, della loro gestione finanziaria e dei loro metodi di lavoro; b) formazione di base, formazione di dirigenti, perfezionamento professionale di tecnici nel settore dello sviluppo e della promozione commerciale nazionale ed internazionale; c) politica di prodotto comprendente la ricerca, la trasformazione, la garanzia e il controllo della qualita', imballaggio e presentazione; d) sviluppo di infrastrutture di sostegno, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento, al fine di facilitare il flusso di esportazione degli Stati ACP; e) pubblicita'; f) instaurazione, promozione e miglioramento della cooperazione fra gli operatori economici degli Stati ACP nonche' fra questi ultimi e quelli degli Stati membri della Comunita' e dei paesi terzi, creazione di meccanismi adeguati per promuovere siffatta cooperazione; g) esecuzione ed utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di "marketing"; h) raccolta, analisi e diffusione di dati quantitativi e qualitativi sul commercio e attuazione di mezzi atti a facilitare il libero accesso ai sistemi e/o agli organi di informazione esistenti o che saranno istituiti nella Comunita' e negli Stati ACP; i) partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni e, in particolare, a saloni internazionali specializzati, il cui elenco sara' redatto in consultazione con gli Stati ACP stessi, e all'organizzazione di manifestazioni commerciali; j) assistenza speciale alle piccole e medie imprese per l'identificazione e lo sviluppo dei prodotti, gli sbocchi di mercato e le imprese commerciali di compartecipazione; k) la partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati alle varie attivita' di promozione commerciale in programma viene incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare con il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della loro partecipazione alle fiere ed esposizioni.
Seconda Convenzione-art. 22
ARTICOLO 22 Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 109, potranno essere destinati da ciascuno Stato ACP al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale, in funzione delle rispettive priorita' ed orientamenti di sviluppo, i contributi della Comunita' al finanziamento di questo tipo di operazione su base regionale potranno raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all'articolo 133, l'importo di 40 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate UCE.
Seconda Convenzione-art. 23
ARTICOLO 23 1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilita', alla redditivita' ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il loro potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che gli Stati ACP realizzano esportando nella Comunita' taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi. 2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite devono essere destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, essere diretti ad altri settori appropriati e servire allo sviluppo economico e sociale.
Seconda Convenzione-art. 24
ARTICOLO 24 I proventi da esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, da ciascuno Stato ACP nella Comunita', di ciascuno dei prodotti riportati nell'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato, e il livello di sviluppo dello Stato ACP in causa.
Seconda Convenzione-art. 25
ARTICOLO 25 1. Sono contemplati i seguenti prodotti: Codice NIMEXE 1. Arachidi in guscio o decorticate da 12.01-31 a 12.01-35 2. Olio di arachidi 15.07-74 e 15.07-87 3. Cacao in grani 18.01-00 4. Pasta di cacao da 18.03-10 a 18.03-30 5. Burro di cacao 18.04-00 6. Caffe', verde o torrefatto da 09.01-11 a 09.01-17 7. Estratti o essenze di caffe da 21.02-11 a 21.02-15 8. Cotone in massa da 55.01-10 a 55.01-90 9. Linter di cotone da 55.02-10 a 55.02-90 10. Noci di cocco da 08.01-71 a 08.01-75 11. Copra 12.01-42 12. Olio di cocco 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92 13. Olio di palma 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-65 14. Olio di palmisti 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93 15. Noci e mandorle di palmisti 12.01-44 16. Pelli grezze da 41.01-11 a 41.01-95 17. Cuoio e pelli di bovini da 41.02-05 a 41.02-98 18. Pelli ovine da 41.03-10 a 41.03-99 19. Pelli caprine da 41.04-10 a 41.04-99 20. Legno rozzo da 44.03-20 a 44.03-99 21. Legno semplicemente squadrato da 44.04-20 a 44.04-98 22. Legno semplicemente segato in lungo da 44.05-10 a 44.05-79 23. Banane fresche 08.01-31 24. Te da 09.02-10 a 09.02-90 25. Sisal grezzo 57.04-10 26. Vaniglia 09.05-00 27. Garofani (antofilli, chiodi e steli) 09.07-00 28. Lane in massa da 53.01-10 a 53.01-40 29. Peli fini di capra mohair 53.02-95 30. Gomma arabica 13.02-91 31. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonche succhi ed estratti di piretro 12.07-10 e 13.03-15 32. Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang 33.01-23 33. Semi di sesamo 12.01-68 34. Noci e mandorle di acagiu 08.01-77 35. Pepe 09.04-11 e 09.04-70 36. Gamberetti 03.03-143 37. Calamari 03.03-68 38. Semi di cotone 12.01-66 39. Panelli di semi e frutti oleosi da 23.04-01 a 23.04-99 40. Gomma da 40.01-20 a 40.01-60 41. Piselli da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61 42. Fagioli da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25 e 07.05-65 43. Lenticchie 07.05-30 e 07.05-70 44. Minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite) da 26.01-12 a 26.01-18 2. Le esportazioni di minerali di ferro (minerali, anche arricchiti, piriti arrostite) provenienti da zone in sfruttamento al momento della firma della presente Convenzione sono disciplinate dagli articoli da 23 a 47 per un periodo limitato ai primi cinque esercizi del presente sistema. Allo scadere di questo periodo, il minerale di ferro rientra integralmente nella materia disciplinata dagli articoli da 49 a 59. 3. All'atto della presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi: a) ciascun prodotto elencato all'articolo 25, paragrafo 1, costituisce un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44; b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19 e da 20 a 22 costituiscono ciascuno un prodotto a norma degli articoli 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44.
Seconda Convenzione-art. 26
ARTICOLO 26 Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 25, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.
Seconda Convenzione-art. 27
ARTICOLO 27 Su richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 25, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che la Commissione delle Comunita' Europee, qui di seguito denominata "Commissione", redige insieme allo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere l'applicazione del sistema alle esportazioni dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 28
ARTICOLO 28 Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.
Seconda Convenzione-art. 29
ARTICOLO 29 Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 25 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6,5% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 5%.
Seconda Convenzione-art. 30
ARTICOLO 30. 1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all'articolo 25: a) che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure b) ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati. 2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti: a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure, b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie. 3. Alla presentazione della domanda di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.
Seconda Convenzione-art. 31
ARTICOLO 31 Ai fini precisati all'articolo 23, la Comunita' destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 550 milioni di UCE per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione.
Seconda Convenzione-art. 32
ARTICOLO 32 1. L'importo globale di cui all'articolo 31 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.
Seconda Convenzione-art. 33
ARTICOLO 33 Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati: 1) frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 34, punto 1; 2) stanziamenti riportati conformemente all'articolo 32, paragrafo 2; 3) somme ricostituite in applicazione degli articoli 42 e 43; 4) somme eventualmente rese disponibili in applicazione dell'articolo 34, punto 1.
Seconda Convenzione-art. 34
ARTICOLO 34 In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, puo': 1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20%, della frazione dell'anno successivo; 2) ridurre l'importo dei, trasferimenti da effettuare.
Seconda Convenzione-art. 35
ARTICOLO 35 Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 31 nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 42 e 43 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 31.
Seconda Convenzione-art. 36
ARTICOLO 36 1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto. 2. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione. 3. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva, il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.
Seconda Convenzione-art. 37
ARTICOLO 37 Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 30, derivanti dall'esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' nonche', nei casi contemplati dall'articolo 27, in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 46, paragrafo 3, per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6,5% al livello di riferimento.
Seconda Convenzione-art. 38
ARTICOLO 38 1. Le domande di trasferimento sono inammissibili nei seguenti casi: a) se la domanda e' presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione; b) se dall'esame della domanda, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunita' e' conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunita'. 2. Possono inoltre essere dichiarate inammissibili le domande di trasferimento se, previe consultazioni, risulta dalla domanda che lo Stato ACP richiedente ha registrato, per le sue esportazioni per tutte le destinazioni durante l'anno di applicazione, proventi in eccedenza rispetto alla media dei suoi proventi da esportazione per tutte le destinazioni, per ciascun prodotto che costituisce oggetto di una richiesta durante i quattro anni che precedono l'anno di applicazione.
Seconda Convenzione-art. 39
ARTICOLO 39 1. Ogni domanda di trasferimento e' inviata alla Commissione che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato. 2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata dell'1% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento. 3. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni dello Stato ACP richiedente verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto, nonche' della domanda della Comunita' rivelino forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se ed in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.
Seconda Convenzione-art. 40
ARTICOLO 40 1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame congiunto con lo Stato ACP richiedente. 2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la rapidita' del trasferimento. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati. 4. Le somme trasferite sono infruttifere.
Seconda Convenzione-art. 41
ARTICOLO 41 1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 23. 2. Durante l'esame della domanda, e comunque prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso. 3. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario informa la Commissione circa l'utilizzazione delle risorse trasferite.
Seconda Convenzione-art. 42
ARTICOLO 42 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), nei sette anni successivi a quello durante il quale e' stato pagato il trasferimento, gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti contribuiscono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo disposizione del sistema.
Seconda Convenzione-art. 43
ARTICOLO 43 1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di tali proventi, che ha dato origine a un trasferimento, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostituzione delle risorse del sistema. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento e' stato versato, - fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata riversata nel sistema, - in conformita' delle disposizioni dell'articolo 30, se, per l'anno precedente, a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente; b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente; c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106,5% della media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente. 3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione. 4. Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 5. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa nello Stato ACP interessato, nonche' della domanda in atto nella Comunita' metta in luce forti variazioni, si procede a consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP interessato per determinare se ed in quale misura siffatte variazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema. Se tale giustificazione esiste, lo Stato ACP interessato versa al sistema, alle condizioni precisate al paragrafo 4, l'importo deciso durante le consultazioni. 6. Tenendo conto delle decisioni che il Consiglio dei Ministri prende in applicazione dell'articolo 27, le esportazioni nella Comunita' di cui al presente articolo vengono aumentate delle esportazioni destinate ad altri Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 44
ARTICOLO 44 Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all'articolo 42 non e' raggiunta la ricostituzione totale, il Consiglio dei Ministri, prendendo in considerazione in particolare la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento con l'estero dello Stato ACP interessato, puo' decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso.
Seconda Convenzione-art. 45
ARTICOLO 45 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale. 2. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle domande di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella piu' ampia misura dei formulari tipo.
Seconda Convenzione-art. 46
ARTICOLO 46 1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettera a): a) la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2% b) la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2% c) non vengono richiesti contributi per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 24, 34 e 37, si tiene conto delle speciali difficolta' incontrate da questi Stati ACP. 3. Per taluni Stati ACP, che non destinano la maggior parte delle loro esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri puo' decidere che, in deroga agli articoli 24 e 30, il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione. Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d'esportazione dello Stato ACP interessato.
Seconda Convenzione-art. 47
ARTICOLO 47 1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c): a) la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2% b) la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2%. 2. Nell'applicazione dell'articolo 24 si tiene conto delle particolari difficolta' incontrate da questi Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 48
ARTICOLO 48 1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' e al protocollo n. 3 allegato a quest'ultima, la Comunita' si e' impegnata, senza limiti di tempo, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle. 2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo e' allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7. 3. L'articolo 12 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo. 4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create. 5. L'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto. 6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome' sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione. 7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.
Seconda Convenzione-art. 49
ARTICOLO 49 Per contribuire alla creazione di basi piu' solide per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario, e specialmente per aiutare questi ultimi a far fronte alla degradazione delle loro capacita' di esportazione di prodotti minerari nella Comunita', nonche' alla conseguente perdita dei proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sui loro redditi i gravi turbamenti temporanei del settore minerario indipendenti dalla volonta' degli Stati ACP interessati.
Seconda Convenzione-art. 50
ARTICOLO 50 1. Il sistema previsto all'articolo 49 si applica ai seguenti prodotti: - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa - fosfati - manganese - bauxite ed allumina - stagno - piriti di ferro arrostite e minerale di ferro agglomerato o meno (comprese le graniglie), escludendo durante il periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i casi contemplati in detto articolo. 2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o piu' Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncera' in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.
Seconda Convenzione-art. 51
ARTICOLO 51 1. Ai fini precisati all'articolo 49, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito uno speciale sistema di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 280 milioni di UCE destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro del sistema stesso: a) l'importo e' gestito dalla Commissione; b) questo importo globale e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli sara' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo; c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo; d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi dovuti sono ridotti in conseguenza; e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dal complesso degli elementi sotto elencati: - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma del punto 2; - gli stanziamenti riportati in applicazione del punto 3. 2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 188, il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.
Seconda Convenzione-art. 52
ARTICOLO 52 1. La possibilita' di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 51 viene aperta a favore dei paesi che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell'articolo 53 quando, per un prodotto contemplato dall'articolo 50 ed esportato nella Comunita', viene constatata la possibilita' che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacita' di produzione o di esportazione, oppure dei loro proventi da esportazione, in misura tale da incidere seriamente sulla politica di sviluppo dello Stato ACP interessato compromettendo gravemente la redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacita' di esportazione. 2. La predetta possibilita' di ricorso e' aperta anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a seri e fortuiti incidenti o difficolta' tecniche oppure di gravi eventi politici interni od esterni. 3. Una flessione del 10% costituisce una riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione.
Seconda Convenzione-art. 53
ARTICOLO 53 1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15% dei suoi proventi dall'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 50 puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 52. 2. Nondimeno, per gli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il tasso di cui al comma precedente sara' pari a 10%. 3. La domanda di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. L'osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento.
Seconda Convenzione-art. 54
Art. 54 1. L'intervento di cui all'articolo 53 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 49. 2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione nonche' delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'articolo 52. 3. Un solo Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 50% dei fondi disponibili come frazione annua. 4. Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII; esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.
Seconda Convenzione-art. 55
ARTICOLO 55 1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunita' puo' concedere un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilita' non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137. 2. Poiche' l'anticipo viene concesso a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede o prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi. 3. L'anticipo e' dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalita' e' ritenuta piu' adeguata. 4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunita' in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.
Seconda Convenzione-art. 56
ARTICOLO 56 Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalita' e alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3.
Seconda Convenzione-art. 57
ARTICOLO 57 La Comunita' e' disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria per aiutare lo sfruttamento del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalita' specifiche di ciascuno degli strumenti di cui essa dispone ed in conformita' della presente convenzione.
Seconda Convenzione-art. 58
ARTICOLO 58 Su richiesta di uno o piu' Stati ACP la Comunita' intraprendera' azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la loro capacita' scientifica e tecnica nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione. Se del caso, la Comunita' dara' inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali. Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all'avviamento dei progetti minerari ed energetici, la Comunita' puo' intervenire con capitali di rischio, anche congiuntamente con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalita' fissate all'articolo 105.
Seconda Convenzione-art. 59
ARTICOLO 59 La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, puo', in conformita' del proprio statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 95 in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dello Stato ACP interessato e della Comunita'.
Seconda Convenzione-art. 60
ARTICOLO 60 La Comunita' e gli Stati membri si adoperano a mettere in atto misure di incitamento per i loro operatori economici affinche' partecipino agli sforzi di sviluppo industriale degli Stati ACP ed incoraggiano detti operatori a conformarsi agli obiettivi ed alle priorita' di sviluppo nonche' alle relative leggi e regolamenti degli Stati ACP stessi.
Seconda Convenzione-art. 61
ARTICOLO 61 Ciascuno Stato ACP fara' quanto necessario per promuovere, nell'ambito di questo titolo, un'efficace cooperazione con la Comunita' e con gli Stati membri o con gli operatori economici o cittadini degli Stati membri che si conformano agli obiettivi ed alle priorita' di sviluppo dello Stato ACP in cui sono stabiliti.
Seconda Convenzione-art. 62
ARTICOLO 62 Ciascuno Stato ACP fara' in modo da indicare piu' chiaramente possibile i suoi settori di priorita' per la cooperazione industriale e la forma nella quale gradirebbe che tale cooperazione si concretasse.
Seconda Convenzione-art. 63
ARTICOLO 63 Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo ed affermano in proposito la necessita' di azioni atte a promuovere tali investimenti nei settori di reciproco interesse.
Seconda Convenzione-art. 64
ARTICOLO 64 Le parti contraenti convengono che il trattamento degli investimenti effettuati da Stati membri negli Stati ACP sia retto dalle disposizioni della dichiarazione comune contenuta nell'Allegato IX dell'Atto finale.
Seconda Convenzione-art. 65
ARTICOLO 65 La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessita' di promuovere lo sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere tutti i provvedimenti necessari per realizzare un'efficace cooperazione industriale.
Seconda Convenzione-art. 66
ARTICOLO 66 La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP si propone i seguenti obiettivi: a) promuovere tra la Comunita' e gli Stati ACP nuove relazioni di complementarita' dinamica nel settore industriale, specialmente instaurando nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie della Comunita' e quelle degli Stati ACP; b) promuovere lo sviluppo e la diversificazione di tutti i tipi di industrie degli Stati ACP. e, a tal fine, favorire la cooperazione a livello sia regionale sia interregionale; c) promuovere la creazione di industrie di integrazione atte a favorire i collegamenti fra vari settori industriali degli Stati ACP in modo da fornire a questi Stati la base essenziale per lo sviluppo della loro tecnologia; d) favorire la complementarita' tra l'industria e gli altri settori dell'economia, con particolare riguardo all'agricoltura, sviluppando industrie connesse con l'agricoltura, in modo da rallentare l'esodo rurale, stimolare la produzione alimentare e le altre attivita' di produzione e promuovere la creazione di altre industrie basate sulle risorse naturali; e) facilitare il trasferimento della tecnologia e promuovere il suo adattamento alle condizioni ed alle esigenze specifiche degli Stati ACP, assistere questi ultimi nel precisare, valutare e selezionare le tecnologie necessarie al loro sviluppo, nonche' nei loro sforzi per aumentare le loro capacita' in fatto di ricerca applicata e la formazione di specialisti industriali a tutti i livelli; f) promuovere la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP a tutti i tipi di attivita' industriali che si stanno sviluppando nei loro paesi; g) contribuire per quanto possibile a creare posti di lavoro per i cittadini degli Stati ACP, a rifornire mercati nazionali ed esteri e a procurare a questi Stati proventi in valuta estera; h) facilitare lo sviluppo industriale generale degli Stati ACP, in particolare la loro produzione di manufatti, tenendo nel debito conto le loro specifiche esigenze nella formulazione di politiche volte ad adattare le strutture industriali della Comunita' all'evoluzione che si registra a livello mondiale; i) incoraggiare negli Stati ACP la creazione di imprese industriali comuni ACP/CEE; j) incoraggiare e promuovere negli Stati ACP lo stabilimento ed il rafforzamento di associazioni industriali e commerciali che contribuiscano allo sfruttamento integrale delle risorse interne di questi Stati allo scopo di sviluppare le industrie nazionali; k) assistere negli Stati ACP la creazione ed il funzionamento di istituzioni destinate a fornire servizi all'industria sul piano regolamentare e consultivo; l) rafforzare gli istituti di finanziamento esistenti e creare le condizioni favorevoli ai prestiti in capitali per stimolare l'espansione e lo sviluppo delle industrie degli Stati ACP, ivi compresa la promozione delle piccole e medie industrie di base, rurali ed a largo impiego di manodopera.
Seconda Convenzione-art. 67
ARTICOLO 67 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 66, la Comunita' contribuisce, con tutti i mezzi offerti dalla presente convenzione, all'attuazione di programmi, progetti ed azioni che le saranno presentati su iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori della formazione industriale, delle piccole e medie imprese industriali, della trasformazione sul posto delle materie prime degli Stati ACP, della cooperazione in materia di tecnologia, delle infrastrutture industriali, della promozione commerciale, della cooperazione nei settori dell'energia e dell'informazione e della promozione industriali.
Seconda Convenzione-art. 68
ARTICOLO 68 La Comunita' fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali, specialmente della Comunita' e dei suoi Stati membri, per consentire agli Stati membri di acquisire sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espansione industriale ed il miglioramento della qualita' di vita delle loro popolazioni. A questo fine la Comunita' fornisce, in base alle richieste trasmesse dagli Stati ACP, un'efficace assistenza nella valutazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni appropriate quali: a) insediamento di cittadini degli Stati ACP in istituzioni tecniche ed in altri adeguati istituti di istruzione superiore; b) creazione e funzionamento a livello nazionale o regionale di istituti o di centri di formazione e di ricerca degli Stati ACP; c) messa a punto ed applicazione di programmi che comprendano una formazione industriale specializzata per i cittadini degli Stati ACP a tutti i livelli, ed organizzazione di corsi di formazione pratica nonche' di distacchi presso imprese ed industrie, tanto della Comunita' quanto degli Stati ACP; d) definizione e promozione di attivita' volte al consolidamento delle appropriate tecnologie nazionali nonche' all'acquisizione di adeguate tecnologie straniere, con particolare riguardo a quelle di altri paesi in via di sviluppo; e) promozione degli scambi e delle altre forme di collaborazione tra le universita' e gli istituti specializzati della Comunita' e degli Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 69
ARTICOLO 69 La Comunita' contribuisce all'insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di piccole e medie imprese industriali che gli Stati ACP considerano importanti per i loro obiettivi di sviluppo, mediante iniziative di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle esigenze specifiche di queste imprese in detti Stati ed incoraggiando, per mezzo di appropriati incentivi, il trasferimento di adeguate risorse in provenienza dalle imprese private della Comunita', specialmente per il tramite di imprese comuni, tra le piccole e medie imprese industriali della Comunita' e degli Stati ACP. Queste azioni comprendono in particolare: 1) la valutazione del potenziale di sviluppo del settore delle piccole e medie imprese industriali; 2) la creazione ed il rafforzamento di istituti d'informazione, di promozione, di consultazione, di controllo e di credito, nonche' dei mezzi per promuovere la commercializzazione esterna ed interna; 3) la creazione di infrastrutture adeguate e di parchi industriali; 4) l'organizzazione di una formazione di base e di perfezionamento; 5) la creazione di strutture adeguate volte ad appropriati trasferimenti, adeguamenti ed innovazioni in materia tecnologica; 6) l'individuazione delle possibilita' di subappalto e partecipazione al loro concretamento; 7) il finanziamento di azioni per le piccole e medie imprese industriali.
Seconda Convenzione-art. 70
ARTICOLO 70 Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale, particolare attenzione merita la trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP, in modo da dare alle materie prime trasformate una parte equa e piu' importante tanto nella produzione quanto nelle esportazioni di questi Stati. In questo contesto sara' tenuto conto, se del caso, delle specifiche esigenze settoriali prestando la necessaria attenzione al settore dell'industria alimentare. La Comunita' contribuisce con i vari mezzi della cooperazione finanziaria e tecnica a quanto segue; 1) promozione, sviluppo e finanziamento delle industrie di trasformazione degli Stati ACP; 2) studi di fattibilita'; 3) valutazione delle possibilita' di trasformazione e comunicazione di informazioni sulle tecnologie di trasformazione; 4) promozione, nella Comunita' e in altri mercati, delle esportazioni di prodotti trasformati degli Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 71
ARTICOLO 71 Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacita' interna di sviluppo scientifico e tecnologico, e per facilitare loro l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi, la Comunita' e' disposta, facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare a quanto segue: a) creare e rafforzare negli Stati ACP le strutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria; b) definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo; c) individuare e creare possibilita' di collaborazione tra istituti di ricerca, istituti di istruzione superiore ed imprese degli Stati ACP, della Comunita', degli Stati membri e di altri paesi; d) individuare, valutare ed assimilare la tecnologia, ivi compresa la negoziazione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprieta' industriali straniere, specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all'interno della Comunita'; e) fornire agli Stati ACP strutture di consultazione per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili, specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico, tipi e fonti di tecnologia ed esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie; f) promuovere la cooperazione tecnologica fra gli Stati ACP nonche' fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo, per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilita' scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi Stati detenessero.
Seconda Convenzione-art. 72
ARTICOLO 72 La Comunita' contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare negli Stati ACP le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e dell'adeguamento tecnologico, della formazione industriale e dell'insediamento di industrie.
Seconda Convenzione-art. 73
ARTICOLO 73 1. La Comunita' contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati: a) industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell'economia; b) industrie di trasformazione delle risorse naturali degli Stati ACP; c) industrie connesse con lo sviluppo dell'agricoltura e con la promozione della produzione agricola; d) qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente, ad esercitare benefici influssi sull'occupazione o sulla bilancia commerciale, a facilitare la diversificazione o l'equilibrio regionale dell'industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale. 2. Il finanziamento da parte della Comunita' e' effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio, che sono i modi di finanziamento specifici per le imprese industriali. Le modalita' per l'impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VII e sono adattate alle specifiche difficolta' del finanziamento delle imprese industriali negli Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 74
ARTICOLO 74 Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, si dara' corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP tanto sul mercato della Comunita' quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra gli Stati ACP, conformemente all'articolo 93.
Seconda Convenzione-art. 75
ARTICOLO 75 I programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento comunitario si attuano conformemente al titolo VII, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli interventi nel settore industriale.
Seconda Convenzione-art. 76
ARTICOLO 76 1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunita' dara' il suo aiuto in particolare alle seguenti attivita': a) preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale; b) attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica; c) sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonche' per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' di energia; d) rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione; e) compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali; f) promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonche' della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia; g) produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonche' per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia; h) attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente; i) conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no. 2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII. Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonche' di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da: a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita'; b) azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.
Seconda Convenzione-art. 77
ARTICOLO 77 1. Vengono intraprese attivita' d'informazione e di promozione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunita' e gli Stati ACP il regolare scambio di informazioni ed i contatti necessari nel settore industriale. 2. Queste attivita' d'informazione e di promozione industriale possono in particolare avere come oggetto: a) riunire e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione delle politiche industriali nella Comunita', negli Stati ACP ed a livello mondiale, e sulle condizioni e possibilita' di sviluppo industriale degli Stati ACP; b) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, incontri da dedicare all'esame degli argomenti indicati in a); c) organizzare e facilitare qualsiasi altra forma di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP; d) effettuare studi e valutazioni volti a mettere in evidenza le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita', al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e facilitare l'esecuzione di queste azioni; e) contribuire, mediante appropriate azioni di cooperazione tecnica, alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP; f) facilitare l'accesso alla documentazione ed alle altre fonti di dati disponibili nella Comunita' e la loro utilizzazione.
Seconda Convenzione-art. 78
ARTICOLO 78 1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori e' incaricato di quanto segue: a) passare in rassegna i progressi registrati nell'attuazione del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori; b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunita', ed intraprendere, se necessario, la valutazione di queste materie allo scopo di suggerire adeguate soluzioni; c) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonche' degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) orientare, sorvegliare e controllare le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 79 e riferirne al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei Ministri.
Seconda Convenzione-art. 79
ARTICOLO 79 Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell'articolo 36 della convenzione ACP/CEE di Lome', contribuisce, nel quadro delle disposizioni e dei principi enunciati nel presente titolo, alla creazione ed al rafforzamento di imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP. Quale pratico strumento operativo, il Centro assiste a questo scopo la promozione di progetti industriali vitali che rispondono alle esigenze degli Stati ACP e tiene in particolare conto il livello delle possibilita' dei mercati interni ed esterni, la trasformazione delle materie prime e l'utilizzazione dei materiali locali per l'industria manifatturiera. Queste attivita' vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonche' la Commissione e la Banca, nel quadro dei rispettivi poteri. Nel suo programma di promozione industriale, viene riservata speciale attenzione all'individuazione ed allo sfruttamento delle possibilita' di imprese comuni e di subappalto nonche' delle potenzialita' delle piccole e medie imprese industriali. Sara' anche riservata la debita attenzione allo sviluppo ed al consolidamento dei progetti industriali regionali. Nel suo sforzo a favore della creazione e del rafforzamento di imprese industriali negli Stati ACP, il Centro adotta le misure adeguate, entro i limiti delle proprie risorse e funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.
Seconda Convenzione-art. 80
ARTICOLO 80 1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro e' incaricato: a) di raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale, organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatti ed incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici e finanziari della Comunita' e degli Stati ACP; b) di fornire informazioni nonche' strutture specifiche di consultazione e di valutazione, ivi compresi gli studi di fattibilita', allo scopo di accelerare la creazione delle imprese industriali necessarie agli Stati ACP, e garantire la vitalita' delle imprese esistenti; il Centro presta assistenza, se e' necessario, anche nella fase di attuazione; c) di individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale che risponda alle esigenze delle imprese industriali gia' esistenti o da creare negli Stati ACP, tenendo conto delle varie facilitazioni esistenti per la condotta ed il finanziamento di dette azioni di formazione e, se necessario, partecipare alla loro attuazione; d) di individuare, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di un'adeguata tecnologia industriale, ivi comprese le infrastrutture tecnologiche, relativa a progetti concreti che interessano gli Stati ACP; e) di individuare e fornire informazioni, se necessario, sulle possibili fonti di finanziamento. 2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Centro riserva la sua attenzione ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari.
Seconda Convenzione-art. 81
ARTICOLO 81 1. Il Comitato per la cooperazione industriale e' l'autorita' incaricata di sorvegliare il Centro. 2. Il Centro e' diretto da un direttore assistito da un vicedirettore, entrambi nominati dal Comitato. Il Comitato adotta le disposizioni che si applicano al personale del Centro. 3. Un Consiglio consultivo e' incaricato di consigliare ed assistere il Centro nella programmazione e nello sviluppo delle sue attivita' industriali. Esso viene eventualmente consultato dal direttore su tutte le operazioni in programma e su tutti gli importanti problemi derivanti dalle attivita' del Centro. Esso puo' anche, di propria iniziativa, fare qualsiasi suggerimento o sottoporre al direttore qualsiasi problema ritenga utile studiare. Esso formula un parere sul programma annuale di lavoro, sul bilancio e sulla relazione generale. 4. Il Consiglio consultivo del Centro e' composto da persone fornite di grande esperienza nel settore industriale ed in particolare nel settore manifatturiero. Esse sono scelte su babe personale tenendo conto delle loro qualifiche, fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. 5. Il bilancio del Centro, corredato del parere del Consiglio consultivo, viene esaminato ed approvato dal Comitato. Quest'ultimo approva il regolamento finanziario del Centro. La Comunita' contribuisce al finanziamento di questo bilancio mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 25 milioni di UCE, prelevata sugli importi di cui all'articolo 133 riservati per il finanziamento dei progetti di cooperazione regionale. 6. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro. 7. Lo statuto ed il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.
Seconda Convenzione-art. 82
ARTICOLO 82 Nel quadro dell'applicazione del presente titolo, la Comunita' andra' incontro alle esigenze ed ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, in armonia con le priorita' fissate da tali Stati, specialmente per la trasformazione delle loro materie prime, lo sviluppo, il trasferimento e l'adeguamento della tecnologia, lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, lo sviluppo della loro infrastruttura e delle loro risorse minerarie ed energetiche, ed una adeguata formazione nei settori scientifico, tecnologico e tecnico.
Seconda Convenzione-art. 83
ARTICOLO 83 1. La cooperazione agricola tra la Comunita' e gli Stati ACP deve avere come obiettivo essenziale l'assistenza a questi ultimi nello sforzo che compiono per risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale e al miglioramento ed all'incremento della produzione agricola destinata al consumo interno ed all'esportazione, nonche' i problemi che essi possono incontrare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari delle rispettive popolazioni. 2. A questo scopo, la cooperazione nel settore dello sviluppo rurale contribuisce, all'interno degli obiettivi generali della cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare a quanto segue: a) miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, specialmente con l'aumento dei redditi e la creazione di posti di lavoro, in genere mediante l'aumento della produzione agricola; b) rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari degli Stati ACP, e soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni, grazie tra l'altro al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione alimentare; c) miglioramento della produttivita' delle attivita' rurali e loro diversificazione, specialmente col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali, tenendo presenti le esigenze di protezione dell'ambiente; d) valorizzazione sul posto delle produzioni agricole, in particolare mediante trasformazione dei prodotti di origine vegetale ed animale in questi paesi; e) sviluppo socio-culturale della comunita' rurale, tra l'altro mediante azioni integrate nel settore della sanita' e dell'istruzione; f) aumento della capacita' delle popolazioni a provvedere al proprio sviluppo, in particolare migliorando la loro conoscenza dell'ambiente tecnico ed economico.
Seconda Convenzione-art. 84
ARTICOLO 84 Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 83, le azioni di cooperazione nel settore dello sviluppo rurale comprendono tra l'altro: a) progetti di sviluppo rurale integrato che interessano in particolare le aziende familiari rurali e le cooperative, favorendo inoltre le attivita' artigianali e commerciali nell'ambiente rurale; b) lavori di sistemazione idro-agricola di vario tipo sfruttando le risorse idriche disponibili: microprogetti di idraulica di villaggio, regimentazione dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori con controllo totale o parziale delle acque; c) interventi nel settore della protezione delle colture, della conservazione e del magazzinaggio dei raccolti, nonche' della commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di concretare condizioni tali da incitare gli agricoltori alla produzione; d) creazione di unita' agro-industriali che combinino la produzione agricola primaria, la sua trasformazione, il suo condizionamento e la commercializzazione del prodotto finito; e) interventi nel settore dell'allevamento protezione, sfruttamento e miglioramento del patrimonio zootecnico, valorizzazione dei prodotti; f) interventi nel settore della pesca e della piscicultura sfruttamento delle risorse naturali e sviluppo di nuove produzioni, conservazione e commercializzazione dei prodotti; g) sfruttamento e sviluppo delle risorse forestali a fini di produzione o di protezione dell'ambiente; h) attuazione di misure per migliorare le condizioni di vita nell'ambiente rurale, quali infrastrutture sociali, adduzione di acqua potabile, reti di comunicazione ecc.; i) interventi nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata che possano rivelarsi necessari preventivamente oppure nel corso dell'azione di cooperazione agricola; j) interventi nel settore della formazione a tutti i livelli dei dirigenti nazionali destinati ad assumere responsabilita' di concezione, attuazione e gestione delle operazioni di sviluppo rurale, nonche' nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata.
Seconda Convenzione-art. 85
ARTICOLO 85 Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorita' che questi Stati devono definire. I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunita', necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.
Seconda Convenzione-art. 86
ARTICOLO 86 Per l'attuazione delle azioni di cooperazione di cui all'articolo 84, ed allo scopo di migliorare l'efficienza dei vari servizi degli Stati ACP che trattano dello sviluppo rurale, tanto nazionali quanto interstatali, detti Stati possono ricorrere ad una assistenza tecnica sotto forma di singoli esperti o di gruppi di consulenti tra l'altro per i seguenti compiti: - formulazione delle politiche di sviluppo rurale; - individuazione ed elaborazione dei progetti in questo settore; - esecuzione, gestione e valutazione di questi progetti; - attivita' di ricerca applicata; - formazione di personale nazionale. L'assistenza tecnica viene messa a disposizione nell'ambito di un mandato che definisce i suoi compiti e per una durata determinata conformemente alle disposizioni del titolo VII. Le azioni di assistenza devono iscriversi nei programmi indicativi nazionali o nei programmi regionali.
Seconda Convenzione-art. 87
ARTICOLO 87 1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilita' di azione e di cooperazione interstatali nel settore dello sviluppo rurale, la Comunita' e' disposta a contribuire, con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale, ad iniziative inerenti a progetti di produzione, di ricerca o di formazione concepite ed attuate da due o piu' Stati ACP. 2. L'assistenza alla cooperazione in questo settore si concreta, in conformita' delle disposizioni e procedure relative alla cooperazione regionale, appoggiandosi di preferenza ad organismi nazionali ed interstatali esistenti.
Seconda Convenzione-art. 88
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