LEGGE 29 novembre 1980, n. 887

Type Legge
Publication 1980-11-29
Ultimo aggiornamento 1980-12-29
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 88 1. Viene istituito un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale. Il Centro e' a disposizione delle autorita' degli Stati ACP responsabili per lo sviluppo agricolo, per aiutarle ad ottenere un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale. Per le questioni di sua competenza, esso opera in stretto collegamento con le istituzioni e gli organi indicati nella presente convenzione o nelle dichiarazioni ad essa allegate. 2. Le funzioni del Centro sono le seguenti: a) assicurare, segnatamente su richiesta degli Stati ACP, la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche relative a particolari problemi di sviluppo agricolo sollevati da questi Stati; b) orientare verso gli organismi qualificati a rispondervi le domande degli Stati ACP relative a tecniche specifiche o al loro adeguamento nel settore agricolo; c) facilitare la messa a disposizione degli istituti di ricerca agraria degli Stati ACP delle pubblicazioni scientifiche in materia agricola nonche' l'accesso alle banche dei dati; d) facilitare la circolazione dell'informazione sulla programmazione della ricerca agronomica in funzione delle esigenze di sviluppo; e) promuovere incontri fra ricercatori, pianificatori ed agenti di sviluppo, in modo da migliorare lo scambio di esperienze acquisite su argomenti concernenti determinate zone ecologiche e temi precisi; f) stimolare lo scambio di informazioni e di risultati di lavori sul terreno tra gli organismi specializzati nei vari aspetti dell'agricoltura tropicale e della comunita' rurale; g) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze della divulgazione e dello sviluppo; h) facilitare l'accesso dei formatori e divulgatori degli Stati ACP all'informazione necessaria per l'espletamento dei loro compiti; i) orientare le domande di formazione specifica verso gli organismi competenti attualmente in funzione; j) in linea generale, contribuire a facilitare l'accesso degli Stati ACP ai risultati delle attivita' degli organismi nazionali, regionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli situati nella Comunita' e negli Stati ACP, competenti per le questioni tecniche in materia di sviluppo agricolo e rurale, con i quali esso si terra' in rapporto. 3) Per definire le soluzioni adeguate ai problemi incontrati dagli Stati ACP, allo scopo di migliorare specialmente il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche ed alla ricerca nel settore dello sviluppo rurale, il Centro organizza riunioni di delegati degli organismi degli Stati ACP e degli Stati membri specializzati nella ricerca agraria applicata, in particolare in materia di agricoltura tropicale e/o di problemi di sviluppo rurale, che sono stati riconosciuti dal Comitato degli Ambasciatori o dagli organi da quest'ultimo delegati. 4. a) Il Comitato degli Ambasciatori e' l'autorita' di tutela del Centro. b) Il Centro e' diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori sin dall'entrata in vigore della presente convenzione. c) Il direttore del Centro rende conto delle attivita' del Centro stesso al Comitato degli Ambasciatori. d) Le modalita' di funzionamento e la procedura relativa all'approvazione del bilancio del Centro sono decise dal Comitato degli Ambasciatori. Il bilancio del Centro e' finanziato secondo le disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica enunciate dalla convenzione. Il direttore del Centro sara' assistito da collaboratori assunti entro i limiti stabiliti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.

Seconda Convenzione-art. 89

ARTICOLO 89 L'aiuto alimentare e' una misura transitoria: l'obiettivo ultimo degli Stati ACP e' di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare. La Comunita' e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunita' a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 90

ARTICOLO 90 Nell'attuazione delle disposizioni del presente titolo, viene concessa una speciale priorita' ai problemi e difficolta' specifici degli Stati ACP meno sviluppati, particolarmente per quanto riguarda produzione, trasformazione, formazione, ricerca, trasporto, commercializzazione, condizionamento e creazione di infrastrutture di magazzinaggio.

Seconda Convenzione-art. 91

ARTICOLO 91 1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica e' di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP in base alle priorita' definite da detti Stati, nel reciproco interesse delle parti. 2. Tale cooperazione e' complementare e armonizzata agli sforzi degli Stati ACP. Essa verte sulla preparazione, sul finanziamento e sull'esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e la cui natura e' adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di detti Stati. 3. Essa deve aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo. 4. Essa deve favorire la cooperazione regionale degli Stati ACP.

Seconda Convenzione-art. 92

ARTICOLO 92 1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessita' di rispettare le condizioni particolari di ogni singolo Stato soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo, le strategie da seguire, le priorita' che si e' prefissa, nonche' le potenzialita' ed i mezzi propri. 2. In questo contesto, i progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati: a) fornire agli Stati ACP i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale; b) contribuire ad un'espansione armoniosa e costante dell'economia degli Stati ACP, con l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale, nonche' la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l'integrazione delle loro economie; c) migliorare il tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP; d) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza; e) consentire in tal modo di instaurare relazioni economiche pia equilibrate fra gli Stati ACP ed il resto del mondo nonche' una maggiore partecipazione degli Stati ACP stessi agli scambi internazionali. 3. L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica richiede la partecipazione reale ed effettiva degli Stati ACP e della Comunita', a tutti i livelli, alla gestione ed al funzionamento degli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica nonche' alla valutazione concomitante ed a posteriori dei progetti e programmi di detta cooperazione, alle condizioni di cui all'articolo 108.

Seconda Convenzione-art. 93

ARTICOLO 93 1. I progetti e programmi possono riguardare: - investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli articoli 152 e 153; - azioni di cooperazione tecnica. 2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorita' prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini: a) sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale; b) miglioramento strutturale dei settori economici produttivi; c) protezione dell'ambiente; d) ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali; e) formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate, adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse; f) promozione ed informazione industriali; g) commercializzazione e promozione delle vendite; h) promozione delle piccole e medie imprese nazionali; i) microprogetti di sviluppo di base. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi. 4. La cooperazione finanziaria e tecnica puo' riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli articoli 152 e 153. 5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunita' accorda una priorita': a) a studi, progetti, programmi nonche' ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficolta' speciali risultanti da tale situazione, specie le difficolta' di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia; b) alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti. 6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficolta' in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunita', quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte: a) a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri; b) a sviluppare le attivita' di pesca in mare; c) a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche; d) a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficolta' che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.

Seconda Convenzione-art. 94

ARTICOLO 94 1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' offerta: a) agli Stati ACP; b) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP autorizzati da questi ultimi; c) agli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi: a) agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo; b) agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale; c) alle imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 161; d) alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi; e) ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Seconda Convenzione-art. 95

ARTICOLO 95 Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' di 5.227 milioni di UCE. Detto importo comprende: 1) 4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", cosi' ripartiti: a) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, 3.172 milioni di UCE di cui: - 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni - 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali - 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio. b) ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; c) ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento; 2) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3%, alle condizioni di cui all'articolo 104, il cui onere e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

Seconda Convenzione-art. 96

ARTICOLO 96 Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunita' possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Particolare attenzione e' rivolta soprattutto: a) ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento; b) ai progetti per i quali la partecipazione della Comunita' e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento; c) ai progetti per i quali puo' rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale; d) ai progetti a carattere regionale o interregionale.

Seconda Convenzione-art. 97

ARTICOLO 97 I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti comuni o paralleli. La preferenza e' data alla formula che porta al minor costo ed alla migliore efficacia.

Seconda Convenzione-art. 98

ARTICOLO 98 Con l'accordo delle parti interessate, e fatta salva la normativa propria ad ogni istituto finanziario, gli interventi della Comunita' e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti, durante la concezione e l'attuazione del progetto o programma di azioni cofinanziato, a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare nonche' a consentire uno snellimento delle stesse.

Seconda Convenzione-art. 99

ARTICOLO 99 Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunita' puo' apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione del progetto o programma cofinanziato.

Seconda Convenzione-art. 100

ARTICOLO 100 Su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con le altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essi partecipano.

Seconda Convenzione-art. 101

ARTICOLO 101 1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestito speciale, capitali di rischio, prestito della Banca sulle sue risorse proprie, combinando due o piu' di questi modi di finanziamento. 2. Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e di produzione d'energia connessa con un investimento in detti settori e' assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati, in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Si potra' altresi' tener conto del loro impatto economico e sociale. 4. Per le risorse gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.

Seconda Convenzione-art. 102

ARTICOLO 102 I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di ammortamento di 10 anni, all'interesse annuo dell'1%.

Seconda Convenzione-art. 103

ARTICOLO 103 1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato ACP o, per il suo tramite, ad un beneficiario finale. 2. In quest'ultimo caso, le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento. 3. Qualsiasi utile spettante allo Stato ACP, proveniente sia da una sovvenzione, sia da un prestito con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento. 4. Tenuto conto della domanda dello Stato ACP interessato, la Banca puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale, sia tramite una banca di sviluppo, o dello Stato ACP interessato.

Seconda Convenzione-art. 104

ARTICOLO 104 1. L'esame della Banca sull'ammissibilita' di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie e' effettuato congiuntamente con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione, nonche' in considerazione della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati e, inoltre, dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; tale durata puo' prolungarsi per un massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito. Tale tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse, salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero. Detto tasso di abbuono e' tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interesse, calcolato al valore del momento della firma del contratto di prestito, ad un tasso e secondo modalita' che la Comunita' dovra' fissare, e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 95 ed e' versato direttamente alla Banca.

Seconda Convenzione-art. 105

ARTICOLO 105 1. Per la realizzazione di progetti nell'industria, in attivita' agroindustriali, miniere, turismo e, in circostanze eccezionali, nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonche' nella produzione di energia connessa con l'investimento in detti settori, che presentino un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunita' puo' concedere contributi finanziari in forma di capitali di rischio. 2. I contributi in forma di capitali di rischio possono essere versati in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, private o ad economia mista e concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese; b) finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonche' assistenza alle imprese nel periodo iniziale; c) finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico. 3. Per conseguire tali obiettivi, la Comunita' puo' acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono effettuarsi congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP. 4. Gli altri contributi in quasi capitale possono assumere la forma di: a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari; b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata siano subordinati al verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresi' essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori citati al paragrafo I non appena tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunita', con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un cofinanziamento. c) prestiti globali da concedere ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo, quando lo consenta la natura delle loro attivita' e gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese. 5. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 4 vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati. Tuttavia, le condizioni di concessione di contributi in quasi capitale sono in genere piu' favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non puo' superare quello di detti prestiti con abbuono. 6. Qualora siano concessi a societa' di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui puo' beneficiare la societa' promotrice in caso di attuazione del progetto.

Seconda Convenzione-art. 106

ARTICOLO 106 1. Uno speciale trattamento e' concesso agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo. Si e' tenuto altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare o insulari. 2. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato meno sviluppato. Consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. 3. I prestiti speciali per gli Stati meno sviluppati sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di pagamento di 10 anni. Essi comportano un tasso d'interesse ridotto dello 0,75% all'anno. 4. La Comunita' agevola in via prioritaria l'accesso degli Stati ACP meno sviluppati ai contributi in capitali di rischio gestiti dalla Banca. 5. Possono essere inoltre concessi prestiti sulle risorse proprie della Banca negli Stati ACP meno sviluppati tenuto conto dei criteri definiti dall'articolo 104.

Seconda Convenzione-art. 107

ARTICOLO 107 Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' puo', alle condizioni di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dare il suo contributo allo studio delle soluzioni dei loro problemi d'indebitamento, di servizio del debito e della bilancia dei pagamenti.

Seconda Convenzione-art. 108

ARTICOLO 108 1. Gli Stati ACP e la Comunita' attuano, in stretta cooperazione e su un piano di eguaglianza, gli interventi finanziati dalla Comunita' stessa. 2. Spetta agli Stati ACP: a) definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi; b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare alla Comunita' per il finanziamento; c) preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi; d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto; e) eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'; f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita' puo' fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2. Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficolta' incontrate dagli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari nell'attuazione dei loro progetti e programmi di azioni. 4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente: a) definire, nell'ambito delle istituzioni comuni, la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica; b) stabilire i programmi indicativi di aiuto comunitario; c) istruire i progetti e programmi e l'esame dell'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorita' nonche' della loro conformita' alle disposizioni della presente convenzione; d) attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la parita' delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti; e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione; f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 5. Spetta alla Comunita' elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi. 6. a) Viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP/CEE incaricato di esaminare, su un piano generale ed in base ad esempi concreti, le misure atte a migliorare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, specie accelerando e snellendo le procedure. b) Detto Comitato e' composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita' designati dal Consiglio dei Ministri o i loro mandatari. Esso si riunisce trimestralmente ed almeno una volta all'anno a livello di ministri. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato. c) Il Consiglio dei Ministri fissa il regolamento interno di tale Comitato, specie le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalita' secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza. d) Nell'ambito dei poteri devolutigli dal Consiglio dei Ministri, il Comitato svolge i seguenti compiti: i) raccoglie le informazioni sulle procedure esistenti nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apporta tutti i necessari chiarimenti sulle stesse; ii) esamina, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, le difficolta' specifiche eventualmente incontrate durante l'attuazione di detta cooperazione finanziaria e tecnica; iii) comunica al Consiglio dei Ministri, nel contesto della relazione annuale di cui alla lettera f), eventuali osservazioni e suggerimenti sulla relazione annuale di cui all'articolo 119; iv) presenta al Consiglio dei Ministri qualsiasi suggerimento inteso a migliorare o ad accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; v) esamina i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 110, per consentire l'eliminazione di eventuali difficolta' e blocchi individuati ai diversi livelli; vi) esegue gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri. e) Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficolta' o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato i mezzi atti ad eliminare tali difficolta' e blocchi. f) Il Comitato esamina la relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita' inviatagli dalla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, relative ai provvedimenti intesi a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, relazione che esaminata dal Consiglio in occasione della riunione annuale da quest'ultimo dedicata alla definizione della politica e delle linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica di cui all'articolo 119. 7. Purche' si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalita' e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 4, 6, 7 e 8, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 109

ARTICOLO 109 1. Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, s'integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorita' di sviluppo che essi determinano sul piano nazionale e regionale. 2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica e programmata in modo da consentire: a) ad ogni Stato ACP, di disporre al piu' presto, prima della definizione del programma indicativo, di un'indicazione, per quanto possibile chiara, dell'importo dei contributi finanziari gestiti dalla Commissione di cui puo' beneficiare durante tale periodo, nonche' delle eventuali modalita' e condizioni dei medesimi; b) alle parti contraenti, di vigilare che sia fatta un'utilizzazione ottimale dei vari strumenti e mezzi di cooperazione previsti nella presente convenzione per conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica; c) alla Comunita', di conoscere gli obiettivi e le priorita' di sviluppo fissati da ogni Stato ACP, nonche' i progetti e programmi che questi ultimi decidono di presentare ai fini di un finanziamento, nell'ambito dei loro obiettivi e priorita'. 3. La Comunita' ed i singoli Stati ACP stabiliscono di comune accordo un programma indicativo sulla base delle proposte presentate da questi ultimi. Tale programma cita: a) gli orientamenti ed il campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, quali risultano dagli scambi di vedute fra i rappresentanti dello Stato ACP e della Comunita'; b) gli obiettivi e le priorita' dello Stato ACP per i quali si rivela particolarmente appropriato il sostegno finanziario della Comunita'; c) progetti e programmi specifici atti a conseguire gli obiettivi di sviluppo, purche' siano chiaramente individuati. Questi progetti e programmi e quelli successivamente individuati tenendo conto degli obiettivi e delle priorita' iscritti al programma indicativo vengono quindi istruiti conformemente all'articolo 112. 4. In base a questi diversi elementi, viene definito un ritmo ottimale d'impegno alle condizioni citate all'articolo 110. 5. I programmi indicativi devono essere sufficientemente flessibili, in modo da poter tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle priorita' e degli obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione. 6. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137 ne' le azioni di stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui al titolo II. 7. In occasione dell'elaborazione del programma indicativo di uno Stato ACP, i suoi rappresentanti e quelli della Comunita' procedono ad uno scambio di vedute sulle priorita' e sugli obiettivi dello Stato ACP a livello regionale. Si prende nota dei progetti e programmi specifici, intesi a conseguire tali obiettivi nell'ambito della cooperazione regionale.

Seconda Convenzione-art. 110

ARTICOLO 110 1. a) All'atto della programmazione delle risorse del Fondo gestite dalla Commissione, viene definito annualmente con lo Stato ACP interessato un ritmo ottimale d'impegno globale, in funzione dei vari obblighi delle parti e delle priorita' che esse devono osservare. b) Questo ritmo ottimale e' determinato in modo che l'importo globale delle somme da impegnare ogni anno sia ripartito nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione della presente convenzione. c) L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sara' utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste nella presente convenzione. 2. Se lo Stato ACP ha presentato un fascicolo completo di progetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione e lo Stato ACP interessato fissano un calendario di previsione per l'istruzione che dura fino alla fase dell'elaborazione della proposta di finanziamento. 3. La proposta di finanziamento comporta uno scadenzario provvisorio di esecuzione tecnica e finanziaria del progetto riportato nell'accordo di finanziamento il quale verte sulla durata delle diverse fasi di esecuzione. 4. L'ordinatore nazionale ed il delegato della Commissione redigono ogni anno un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti per determinare le cause dei ritardi riscontrati nell'esecuzione del calendario indicativo e proporre le misure di risanamento che s'impongono.

Seconda Convenzione-art. 111

ARTICOLO 111 1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi proposti in applicazione dei programmi indicativi. b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto. c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunita' dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati. 3. Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformita' del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.

Seconda Convenzione-art. 112

ARTICOLO 112 1. a) La Comunita' istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP o gli altri eventuali beneficiari. b) L'istruzione verte sui vari aspetti dei progetti e programmi, in particolare sugli aspetti economici, sociali, tecnici, finanziari ed amministrativi. c) L'istruzione deve garantire che i progetti e programmi rispondano effettivamente ai criteri definiti al paragrafo 2. 2. I criteri utilizzati per l'istruzione dei progetti e programmi sono i seguenti: a) i progetti o programmi devono rispondere agli obiettivi ed alle priorita' dello Stato ACP. Devono tener conto degli sforzi nazionali e delle altre fonti di origine esterna ed essere coerenti con essi e con le disposizioni della presente convenzione; b) l'efficacia dei progetti e programmi e' valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, economico e finanziario; vengono esaminate le possibili varianti; c) la possibilita' di esecuzione dei progetti e programmi e' valutata per i vari operatori economici interessati, che si tratti dello Stato, di un'impresa o di enti locali. Questa parte dell'istruzione deve consentire di accertarsi che il progetto produrra' gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per il tipo di azione in questione. Essa deve inoltre consentire di accertarsi della disponibilita' effettiva sul posto del personale e degli altri mezzi, soprattutto finanziari, necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli investimenti, nonche' alla copertura degli eventuali oneri finanziari del progetto. A tal fine sono elaborati bilanci di previsione e sono valutate le possibilita' di adeguamento del progetto alle esigenze e risorse locali; d) quanto alla redditivita', l'istruzione e' diretta ai vari effetti attesi del progetto, soprattutto sugli effetti fisici, economici, sociali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi; e) l'istruzione deve tener conto degli effetti non quantificabili dei progetti. Essa considera con particolare attenzione gli effetti del progetto sull'ambiente. 3. Le difficolta' ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati e che incidono sull'efficacia, sulla possibilita' di esecuzione e sulla redditivita' dei progetti e programmi sono prese in considerazione al momento dell'istruzione di questi ultimi.

Seconda Convenzione-art. 113

ARTICOLO 113 1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento, che costituira' la base per la decisione della Comunita'. 2. Le proposte di finanziamento, redatte dai servizi competenti della Comunita', sono trasmesse agli Stati ACP interessati. 3. a) Qualora l'organo comunitario incaricato di esprimere un parere sui progetti non formuli parere favorevole su uno di essi, i servizi competenti della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e in particolare sull'opportunita' di ripresentare il fascicolo, con le eventuali modifiche all'organo comunitario in questione. b) Prima che detto organo formuli il suo parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sono, su loro richiesta, ascoltati dai rappresentanti della Comunita' nell'ambito di tale organo per presentare la loro giustificazione del progetto. 4. Qualora il parere definitivo di detto organo sia sfavorevole, i servizi competenti della Comunita' consultano nuovamente i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati, per sapere se il progetto deve essere presentato cosi' com'e' agli organi della Commissione o se debba invece essere ritirato o modificato. 5. Qualora lo Stato ACP ravvisi la necessita' di presentare il progetto cosi' com'e' all'organo decisionale della Comunita', puo' trasmettere qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di tale organo prima della decisione finale. Prima che detto organo decida, lo Stato ACP puo' inoltre essere inteso dal presidente e dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee per apportare tutti gli elementi complementari all'informazione di cui sopra. 6. In caso di mancata accettazione del progetto per il finanziamento da parte degli organi decisionali comunitari, lo Stato ACP interessato e informato dei motivi di questa decisione.

Seconda Convenzione-art. 114

ARTICOLO 114 1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare: a) complessi di azioni di formazione, b) programmi di microprogetti, c) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale. Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali. 2. Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di importo limitato si puo' ricorrere ad una procedura accelerata di decisione. 3. Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.

Seconda Convenzione-art. 115

ARTICOLO 115 1 Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, qualsiasi progetto o programma per cui e' stata presa una decisione di finanziamento, da' luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonche' le modalita' e condizioni di finanziamento. Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti e' allegato all'accordo di finanziamento. 2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale da' luogo inoltre all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', ed il mutuatario.

Seconda Convenzione-art. 116

ARTICOLO 116 Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dallo Stato ACP interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo. Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente convenzione per il finanziamento di progetti e programmi.

Seconda Convenzione-art. 117

ARTICOLO 117 1. a) I superi intervenuti durante l'esecuzione dei progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati, ferme restando le disposizioni che seguono. b) Gli accordi di finanziamento prevedono tuttavia per ogni progetto stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi ed alle spese impreviste. c) Gli Stati ACP possono altresi' prevedere al riguardo una riserva nei loro programmi indicativi. 2. Non appena si manifesti un rischio di supero, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale e' contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta di prendere per far fronte a tale supero, vale a dire riduzione del progetto o programma, ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie. 3. Qualora risultasse impossibile ridurre il progetto o programma oppure coprire il supero con risorse nazionali o con altre risorse non comunitarie, l'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo', caso per caso, prendere una decisione d'impegno supplementare e finanziare le relative spese. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e di concerto con l'ordinatore principale, l'ordinatore nazionale assegna le rimanenze di cui all'articolo 116 per coprire il supero riscontrato su un progetto o programma nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per detto progetto o programma.

Seconda Convenzione-art. 118

ARTICOLO 118 1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro esecuzione, ad una valutazione. Gli Stati ACP interessati e la Comunita' redigono congiuntamente, secondo una periodicita' convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento del progetto ed i suoi risultati. b) In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d'esecuzione. 2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunita' procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonche' sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti. b) Le autorita' competenti della Comunita' e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Seconda Convenzione-art. 119

ARTICOLO 119 1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari. 2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio dei Ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Redatta in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, la relazione viene inviata al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6. Essa espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario, nonche' i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi. 3. A queste informazioni sono allegati i risultati dei lavori del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6 sui problemi generali relativi al miglioramento dell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' le relazioni elaborate da gruppi di esperti che possono essere incaricati periodicamente dal Consiglio dei Ministri di studiare le cause di eventuali difficolta' o blocchi esistenti da ambo le parti ed i mezzi per eliminarle. 4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio dei Ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Seconda Convenzione-art. 120

ARTICOLO 120 Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all'articolo 94 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'. Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.

Seconda Convenzione-art. 121

ARTICOLO 121 1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed e' responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso. A questo titolo, tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110, egli impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilita' dei suddetti impegni ed ordinativi. 2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinche' venga rispettata la parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta pia vantaggiosa dal punto di vista economico. A questo titolo, da' il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'articolo 123. 3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 4, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche.

Seconda Convenzione-art. 122

ARTICOLO 122 1. a) Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. b) L'ordinatore nazionale puo' delegare una parte di queste funzioni; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. 2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti, l'ordinatore nazionale: a) in stretta cooperazione con l'ordinatore principale, vigila affinche' siano assicurate le parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico; b) prepara il capitolato d'appalto che sottopone all'accordo del delegato prima della sua indizione; c) indice le gare d'appalto; d) riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte che trasmette al delegato con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; e) firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi, notificandoli al delegato della Commissione. 3. Nei limiti dei fondi assegnati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento tenendo conto specialmente dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110. L'ordinatore nazionale resta responsabile per i fondi affidatigli fino a quando la Commissione autorizza l'esecuzione delle operazioni relative ai fondi affidatigli. 4. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti nelle migliori condizioni economiche e tecniche. A questo titolo decide: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione; c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi; d) cambiamenti di sede per progetti comportanti piu' unita' se cio' e' giustificato da motivi tecnici od economici; e) applicazione o remissione delle penalita' di mora.; f) atti per lo svincolo delle cauzioni; g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine; h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri ne' degli Stati ACP dei quali non esiste una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il delegato e' pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio renda necessari lavori sostanziali di consolidamento. 5. Per i contratti d'appalto inferiori a 3,5 milioni di UCE e, in genere, per tutti i contratti d'appalto oggetto di una procedura accelerata, le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito delle attribuzioni conferitegli sono ritenute approvate dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro notifica al delegato della Commissione.

Seconda Convenzione-art. 123

ARTICOLO 123 1. a) La Commissione designa presso ogni Stato o gruppo di Stati ACP un delegato che la rappresenti per agevolare l'attuazione della presente convenzione. Il delegato della Commissione e' riconosciuto dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinche' il delegato sia rappresentato da un agente in ciascuno degli Stati in cui non e' residente. 2. La Commissione impartisce al suo delegato le istruzioni e conferisce le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui e' l'interlocutore a nome della Commissione. A questo titolo decide: a) approva il capitolato d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o, negli altri casi, trasmette detto capitolato per accordo all'ordinatore principale; b) assiste all'apertura delle offerte e riceve copia della stessa nonche' dei risultati del loro esame; c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto elaborata dall'ordinatore nazionale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: l'offerta prescelta e' la piu' bassa, essa costituisce l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso; d) approva, in tutti i casi e nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata; e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non siano assolte le condizioni di cui alla lettera c); l'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; f) partecipa alla preparazione ed al negoziato dei contratti di servizi. 5. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti ed i programmi di azioni finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico. b) A questo titolo, il delegato vista i contratti, i protocolli aggiuntivi e preventivi, nonche' gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale. 4. Il delegato procede ad una sintesi annuale degli interventi del Fondo nello Stato o negli Stati ACP presso i quali e' designato. La relazione e' inviata dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 5. Il delegato collabora con le autorita' nazionali alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. Dette valutazioni danno luogo alla stesura di relazioni che vengono inviate agli Stati ACP interessati ed alla Commissione. 6. Il delegato informa le autorita' nazionali delle attivita' comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione fra gli Stati ACP e la Comunita'. 7. a) Il delegato mantiene un contatto permanente con l'ordinatore nazionale per analizzare i problemi specifici incontrati durante l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica al fine di ovviarvi. b) A questo titolo, esamina regolarmente la conformita' dell'andamento delle operazioni con le scadenze previste dai calendari indicativi elaborati a norma dell'articolo 110. 8. Invia allo Stato ACP tutti i dati ed i documenti appropriati sulle procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. 9. Il delegato prepara le proposte di finanziamento.

Seconda Convenzione-art. 124

ARTICOLO 124 1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 110. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza. 3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi. 4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

Seconda Convenzione-art. 125

ARTICOLO 125 1. Per gli interventi finanziati dalla Comunita', possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e societa' che rientrano nel campo di applicazione del trattato, nonche' tutte le persone fisiche e societa' degli Stati ACP. Le societa' di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all'articolo 161. 2. Sono messe in atto misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e negli Stati ACP. 4. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata, caso per caso, su richiesta motivata dello Stato ACP interessato, dall'organo competente della Comunita'. A meno che prevalgano altri elementi adeguati, si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficolta' dei trasporti, oppure ai termini di consegna, specie nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. 5. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono i provvedimenti adeguati perche' l'organo competente della Comunita' disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe. Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso degli Stati ACP la cui posizione geografica riduca fortemente la capacita' di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunita' e degli Stati ACP. 6. Quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonche' al finanziamento delle opere in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'.

Seconda Convenzione-art. 126

ARTICOLO 126 1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto piu' estesa possibile, a parita' di condizioni, alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare: a) di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, facendo ricorso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, alle Gazzette Ufficiali degli Stati ACP nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione; b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni; c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

Seconda Convenzione-art. 127

ARTICOLO 127 1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta. 2. Tuttavia, per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonche' per altre operazioni, quando si constati l'urgenza, o se la natura, la scarsa entita' o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata; - la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata; - l'esecuzione in economia. 3. Inoltre, per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di UCE, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata qualora esista nello Stato ACP beneficiario una sufficiente disponibilita' di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali.

Seconda Convenzione-art. 128

ARTICOLO 128 Per favorire la piu' ampia partecipazione delle societa' degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione: a) viene organizzata una procedura accelerata d'indizione delle gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di UCE. Detta procedura comporta misure di pubblicazione limitate allo Stato ACP interessato ed agli Stati ACP vicini nonche', per il deposito delle offerte, termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato. L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilita' che la Commissione proponga allo Stato ACP interessato una gara d'appalto internazionale, quando risulta che la natura dei lavori da eseguire, o l'interesse di ampliare la partecipazione, giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale; b) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni di UCE, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Questa preferenza riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale di questi ultimi, a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attivita' in uno Stato ACP e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o piu' Stati ACP; c) per la consegna delle forniture, le imprese di produzione industriale o artigianale degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Tale preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

Seconda Convenzione-art. 129

ARTICOLO 129 Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda una priorita' particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori: a) aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all'articolo 128; b) stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all'articolo 127; c) esecuzione in economia alle condizioni precisate all'articolo 127; d) stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi; e) predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.

Seconda Convenzione-art. 130

ARTICOLO 130 1. Per ciascuna operazione, i criteri della scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione e del loro valore tecnico. 2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consenta la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP. 3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano citati nel capitolato d'appalto.

Seconda Convenzione-art. 131

ARTICOLO 131 Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali di oneri che, su proposta della Commissione, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 132

ARTICOLO 132 La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP ed un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta degli Stati ACP o della Comunita', viene approvato con decisione del Consiglio dei Ministri non oltre la prima sessione dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 133

ARTICOLO 133 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale. Tale contributo si propone i seguenti scopi: a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse; b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni, sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita'; d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati; e) promuovere ed espandere il commercio fra gli Stati ACP e con i paesi terzi vicini; f) utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti negli Stati ACP; g) potenziare gli organismi creati dagli Stati ACP al fine di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali; h) attuare misure specifiche a favore dei paesi senza sbocco sul mare ed insulari, specialmente in materia di trasporto e comunicazioni. 2. A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti all'articolo 95 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, una somma di 600 milioni di UCE e' riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali nonche' alla partecipazione ad eventuali cofinanziamenti per consentire la realizzazione di detti progetti.

Seconda Convenzione-art. 134

ARTICOLO 134 1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o piu' Stati ACP o tra uno o piu' Stati ACP ed uno o piu' paesi terzi vicini. b) La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o piu' organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o tra uno o piu' Stati ACP ed un'organizzazione regionale. 2. A norma della presente convenzione, per progetti regionali s'intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o piu' Stati ACP mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

Seconda Convenzione-art. 135

ARTICOLO 135 1. Il campo di applicazione della cooperazione regionale ed interregionale comprende in particolare: a) l'accelerazione dell'industrializzazione degli Stati ACP mediante la creazione di imprese regionali ed interregionali, tenendo conto della realizzazione delle necessarie infrastrutture; b) i trasporti e le comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie fluviali, poste e telecomunicazioni; c) la produzione di energia e lo sfruttamento comune delle risorse naturali; d) la ricerca e la tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale ed interregionale; e) l'agricoltura, in particolare l'allevamento, l'industria e la promozione del commercio dei prodotti di questi settori fra gli Stati ACP; f) l'insegnamento e la formazione, compresa la creazione di istituzioni comuni di tecnologia avanzata, nell'ambito di programmi di formazione volti alla piena partecipazione dei cittadini allo sviluppo economico; g) la lotta contro le grandi endemie e, piu' in generale, le azioni tendenti a migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni; h) la cooperazione nel settore del turismo, compresi la creazione o il potenziamento dei centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale ed internazionale; i) l'assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attivita' in organismi regionali esistenti, compresa l'elaborazione di programmi e progetti specifici; l) l'assistenza per le azioni delle organizzazioni professionali ACP-CEE tendenti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri. 2. Al fine di promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano in via prioritaria delle disposizioni a tal fine previste per i progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, specie quando si tratti di progetti d'infrastrutture dei trasporti, di comunicazioni, telecomunicazioni, energia e sviluppo della produzione.

Seconda Convenzione-art. 136

ARTICOLO 136 1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale od interregionale puo' chiedere alla Comunita' di finanziare la parte del progetto che gli compete. 2. Gli organi di cooperazione regionale esistenti o che venissero creati possono presentare, alla Comunita' una richiesta di finanziamento a nome degli Stati ACP membri e con il loro accordo esplicito. 3. Quando un progetto o programma finanziato dalla Comunita' tramite un istituto regionale, i termini e le condizioni di tale finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati, riconosciute fra la Comunita' e detto istituto regionale.

Seconda Convenzione-art. 137

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