LEGGE 12 agosto 1982, n. 706
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 53 della convenzione stessa.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - DARIDA - BALZAMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MERCHANDISES SOUS LE COUVER DE CARNETS TIR (CONVENTION TIR) Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE DOGANALE CONCERNENTE IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (Convenzione TIR) Le parti contraenti, Desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali, Considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione, Dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione ed armonizzazione delle formalita' amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Secondo la presenta Convenzione, sono considerati: a) "Operazione TIR", il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto "regime TIR", disciplinato nella presente Convenzione; b) "dazi e tasse all'importazione o all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, tributi e aggravi diversi riscossi all'importazione o all'esportazione, oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, esclusi i tributi e gli aggravi il cui importo e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) "veicolo stradale", non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio concepito per potergli essere agganciato; d) "autotreno", i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unita'; e) "contenitore", un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo): i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci; ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato piu' volte; iii) specialmente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza rottura di carico, da parte di uno o piu' mezzi di trasporto; iv) concepito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; v) concepito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e vi) d'un volume interno di almeno un metro cubo; Le "carrozzerie amovibili" sono assimilate ai contenitori; f) "ufficio doganale di partenza", ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR; g) "ufficio doganale di destinazione", ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove termina, per l'intero carico o una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR; h) "ufficio doganale di passaggio", ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore e' importato o esportato durante un'operazione TIR; i) "persone", tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche; k) "merci ponderose o voluminose", tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate ne' in un veicolo stradale chiuso, ne' in un contenitore chiuso; l) "associazione garante", un'associazione riconosciuta dalle autorita' doganali di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza rottura di carico attraverso una o piu' frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d'una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, in veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia effettuato su strada.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione: a) i trasporti devono essere effettuati; i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel Capitolo III a); o ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreche' siano adempiute le condizioni menzionate nel Capitolo III c); b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6 ed essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'Allegato 1 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio. 2. Per impedire abusi le autorita' doganali possono tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorche' c'e' sospetto di irregolarita', procedere alla visita delle merci presso detti uffici.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Ogni Parte contraente puo' abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fissera', delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti nonche' ad assumerne la garanzia. 2. Un'associazione puo' essere abilitata in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti in tale Paese, in occasione di trasporti accompagnati da carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui e' affiliata l'associazione garante.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 I moduli dei carnet TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni corrispondenti o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da dazi e tasse all'importazione o all'esportazione e non saranno assoggettati ne' a divieti, ne' a restrizioni d'importazione e d'esportazione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. L'associazione garante s'impegna a pagare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione esigibili, piu' eventuali interessi di mora, dovuti in virtu' di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui e' stata accertata un'irregolarita' in correlazione con un'operazione TIR. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme. 2. Allorche' le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, piu' gli eventuali interessi di mora. 3. Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtu' delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2. 4. La responsabilita' solidale dell'associazione garante verso le autorita' del Paese nei quali e' sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui il carnet TIR e' accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportato nel regime TIR, la responsabilita' sorge quando le merci sono importate, oppure, in caso di sospensione dell'operazione TIR conformemente all'articolo 26 paragrafi 1 e 2, quando il carnet TIR e' accettato dall'ufficio doganale presso il quale e' nuovamente iniziata l'operazione TIR 5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, m, anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non e invece tenuta rispondere di altre merci. 6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR. 7. Allorche' le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorita' competenti devono, nella misura del possibile chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. L'associazione garante fissa la durata di validita' del carnet TIR, specificando l'ultime giorno di validita' dopo il quale il carnet non puo' piu' essere presentato, per l'accettazione all'ufficio doganale di partenza. 2. Se il carnet e' stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al piu' tardi l'ultimo giorno della sua validita', conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarra' valevole sino a termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Il carnet TIR puo' essere scaricato con o senza riserve; se sono fatte delle riserve, esse devono concernere dei fatti in correlazione con la rispettiva operazione TIR. Tali fatti devono essere menzionati nel carnet TIR. 2. Se le autorita' doganali di un Paese hanno scaricato un carnet TIR senza riserve, esse non possono piu' esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8 paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l'intestazione di carico fosse stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Se un carnet TIR non e' stato scaricato o e' stato scaricato con riserve, le autorita' competenti possono esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere dall'accettazione del carnet TIR da parte delle autorita' doganali, esse hanno notificato per iscritto all'associazione garante che il carnet non e' stato scaricato o che e' stato scaricato con riserve. Detta disposizione e' applicabile anche allorche' lo scarico e' stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione e' di due anni. 2. La richiesta di pagare le somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dev'essere inviata all'associazione garante al piu' presto tre mesi e al piu' tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l'associazione e' stata informata che il carnet non e' stato scaricato o che e' stato scaricato con riserve, oppure che l'attestazione di scarico e' stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovra' essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' passata in giudicato. 3. L'associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all'associazione garante allorche' entro un termine di due anni, a decorrere dalla data di richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorita' doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non e' stata commessa nessuna irregolarita'.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente Convenzione e deve essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d'ammissione deve essere conforme al modello riprodotto nell'Allegato 4.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo i contenitori devono essere costruiti conformemente alle condizioni fissate nell'Allegato 7, Parte I e devono essere stati ammessi secondo la procedura stabilita nell'Allegato VII, Parte II. 2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della Convenzione doganale concernente i contenitori, del 1972, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisse o modificasse detta Convenzione; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validita' dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non creano rischi di frode. 2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa piu' le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione dovra' essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorita' competente.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non e' richiesto un documento doganale particolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non e' richiesta una garanzia. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalita' prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare operazioni TIR devono essere provvisti sulla parte anteriore di una targa rettangolare recante l'iscrizione "TIR" ed avente le caratteristiche menzionate nell'Allegato 5 della presente Convenzione, ed una targa identica sara' posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell'autotreno. Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili ed esse devono essere amovibili.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 1. Deve essere approntato un carnet TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. E' tuttavia possibile rilasciare un solo carnet TIR per un autotreno, o per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del carnet TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore. 2. Il carnet TIR e' valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili d'accettazione e di scarico necessari per l'esecuzione del rispettivo trasporto.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Un'operazione TIR puo' comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorche' e' concessa un'autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate: a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo Paese; b) gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non piu' di due Paesi; c) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Le merci e il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore vanno presentati all'ufficio doganale di partenza insieme con il carnet TIR. Le autorita' doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per l'apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilita' delle citate autorita' doganali, dalle persone debitamente autorizzate.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Le autorita' doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo carnet TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 1. Sempreche' siano intatte, le autorita' doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali delle altre Parti contraenti, a meno che esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, dette autorita' doganali possono tuttavia aggiungere le proprie chiusure doganali. 2. Le chiusure doganali cosi' accettate da una Parte contraente beneficiano, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Solo in casi straordinari le autorita' doganali possono: - far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori. - procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Se le autorita' doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonche' il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del carnet TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale e' deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il carnet TIR dovra' essere utilizzato conformemente alla procedura prevista nell'Allegato 1 della presente Convenzione, salva restando l'eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovra' inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel carnet TIR.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. Se un trasporto accompagnato da un carnet TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non e' arte contraente della presente Convenzione, l'operazione TIR e' sospesa durante detto tragitto. In tal caso le autorita' doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto e' quindi proseguito accetteranno il carnet TIR, per la ripresa dell'operazione TIR, sempreche' le chiusure doganali con i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. 2. Cio' vale anche per la parte del tragitto durante la quale il carnet TIR non e' utilizzato dal titolare del carnet, sul territorio di una Parte contraente, perche' puo' usufruire di procedure doganali di transito piu' semplici o quando per il transito non e' richiesta una procedura doganale. 3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali la procedura TIR e' sospesa o ripresa saranno reputati uffici di passaggio in uscita e rispettivamente in entrata.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare l'articolo 18, l'ufficio doganale di destinazione inizialmente designato puo' essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Il carnet TIR dev'essere subito scaricato all'arrivo del carico all'ufficio doganale di destinazione, sempreche' le merci siano assoggettate ad un altro regime doganale o sdoganate per l'immissione al consumo.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose quali sono definite all'articolo 1, lettera k) della presente Convenzione. 2. Allorche' le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorita' dell'ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose puo' essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati. 3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorita' dell'ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presentata e' senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonche', se necessario, gli accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganale o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Sempreche' le prescrizioni particolari della presente sezione non prevedano delle deroghe, tutte le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel carnet, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel carnet TIR.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 Il carnet TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i tagliandi l'indicazione "merci ponderose o voluminose", scritta in grassetto in lingua inglese o francese.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Le autorita' dell'ufficio doganale di partenza possono esigere che al carnet TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., occorrenti per identificare le merci trasporta^. In tal caso esso deve apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del carnet TIR; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare detti documenti.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 Le autorita' degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorita' competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia aggiungere altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento e annoteranno nei tagliandi del carnet TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorita' doganali sono costrette a rompere le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del carnet TIR realizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporra' il contravventore, nel Paese in cui l'infrazione e' stata commessa, alle sanzioni previste della legislazione di detto Paese.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Allorche' non e' possibile stabilire dove un'irregolarita' e' stata commessa, la stessa sara' reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui e' stata accertata.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente Convenzione chiunque avesse commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. 2. Detta esclusione sara' immediatamente notificata alle autorita' doganali della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o e' domiciliato, nonche' alla(e) associazione(i) garante(i) del Paese nel quale l'infrazione e' stata commessa.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 Se nel rimanente le operazioni TIR sono reputate regolari: 1. Le Parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all'adempimento degli obblighi relativi al termine o all'itinerario. 2. Parimenti, le divergenze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del canet TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saranno considerate infrazioni a carico del titolare del carnet TIR, a tenore della presente Convenzione, allorche' sara' adotta la prova, a soddisfazione delle autorita' competenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del carnet TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorche' le stesse concernono regimi doganali che abbiano preceduto o che seguano l'operazione TIR, cui il titolare del carnet TIR non ha partecipato.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Allorche' e accertato, a soddisfazione delle autorita' doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un carnet TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sara' accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e delle tasse normalmente esigibili.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 Dietro domanda motivata di una Parte contraente, le autorita' competenti delle Parti contraenti interessate ad un'operazione TIR accetteranno di comunicare alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l'applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.
Convenzione-art. 43
Articolo 43 Le note esplicative degli Allegati 6 e 7 (Parte III) contengono l'interpretazione di talune disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati. Esse menzionano parimenti talune pratiche raccomandate.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 Ciascuna Parte contraente accordera' alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento: a) delle somme richieste dalle autorita' delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione; e b) dei moduli di carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 Ciascuna Parte contraente pubblichera' una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d'apertura degli stessi.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 1. L'intervento del personale delle dogane per le operazioni doganali menzionate nella presente Convenzione non dara' luogo al pagamento di canoni tranne nei casi in cui essi avvengano fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi normalmente previsti per tali operazioni. 2. Per quanto possibile le Parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ne' l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralita', pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, ne impediscono la riscossione di somme esigibili in virtu' di tali ordinamenti. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, che formano un'unione doganale o economica, di adottare delle norme particolari relative alle operazioni di trasporto in partenza o a destinazione dei loro territori o in transito attraverso questi ultimi, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di facilitazioni piu' ampie di quelle che le Parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non intralcino l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare il funzionamento delle operazioni TIR.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, dietro domanda, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle concernenti l'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonche' le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 Gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, parti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione: a) firmandola, senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; b) depositando uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o c) depositando uno strumento d'adesione. 2. La presente Convenzione sara' aperta dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo detta data, essa sara' aperta alla loro adesione. 3. Anche le unioni doganali o economiche possono, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto. 4. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore nove mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 3. Ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' reputato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione. 4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sara' considerato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 Denuncia 1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto quindici mesi dopo la data in cui la notifica sara' pervenuta al Segretario generale. 3. La validita' dei carnet TIR accettati dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la denuncia non sara' infirmata dalla denuncia e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conservera' la sua validita' secondo le condizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 55
Articolo 55 Estinzione Se, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente Convenzione perdera' efficacia a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.
Convenzione-art. 56
Articolo 56 Abrogazione della Convenzione TIR (1959) 1. All'atto della sua entrata in vigore la presente Convenzione abroghera' e sostituira', nei rapporti tra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR (1959). 2. I certificati di accettazione rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della Convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell'ambito del loro periodo di validita' o verso riserva di rinnovo, sempreche' tali veicoli e contenitori continuino a soddisfare le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione
Convenzione-art. 57
Articolo 57 Risoluzione delle controversie 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sara' regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le parti alla controversia o in altro modo. 2. Ogni controversia tra due o piu' Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non puo' essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sara' sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale cosi' composto: ciascuna delle Parti contendenti nominera' un arbitro: gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungera' da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potra' allora chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale. 3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avra' forza obbligatoria per le Parti alla controversia. 4. Il tribunale arbitrale adottera' il proprio regolamento interno. 5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza. 6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti alla controversia riguardo all'interpretazione e all'esecuzione della sentenza arbitrale potra' essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo.
Convenzione-art. 58
Articolo 58 Riserve 1. All'atto della firma o della ratifica della presente Convenzione o in occasione della sua adesione ogni Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte contraente che avra' espresso una siffatta riserva. 2. La Parte contraente che avra' espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potra' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva e ammessa alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 59
Articolo 59 Procedura d'emendamento della presente Convenzione 1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potra' essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo. 2. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sara' esaminata da un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell'Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sara' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per l'accettazione. 3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d'un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale e' stato comunicato, sempreche' durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che e' Parte contraente. 4. Se un'obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento sara' reputato non accettato e non avra' alcun effetto.
Convenzione-art. 60
Articolo 60 Procedura speciale d'emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1. Ogni proposta di emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, esaminata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entrera' in vigore ad una data che sara' fissata dal Comitato di gestione all'atto della sua accettazione, tranne se a una data anteriore, che il Comitato di gestione fissera' simultaneamente, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti. 2. All'atto della sua entrati in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituira', per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.
Convenzione-art. 61
Articolo 61 Domande, comunicazioni e obiezioni Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtu' dei succitati articoli 59 e 60, nonche' la data dell'entrata in vigore di un emendamento.
Convenzione-art. 62
Articolo 62 Conferenza di revisione 1. Uno Stato che e' Parte contraente potra', mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione. 2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sara' convocata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite allorche' entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' trasmesso la notifica, almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda. 3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sara' parimenti convocata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non appena gli sara' notificata una richiesta a tal fine da parte del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione decidera' alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev'essere presentata una tale richiesta. 4. Se una conferenza e' convocata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne informera' tutte le Parti contraenti e le invitera' a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte.
Convenzione-art. 63
Articolo 63 Notifiche Oltre alle notifiche e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati menzionati all'articolo 52: a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni ai sensi dell'articolo 52; b) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 53; c) le denunce ai sensi dell'articolo 54; d) l'abrogazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 55; e) le riserve formulate ai sensi dell'articolo 58.
Convenzione-art. 64
Articolo 64 Testo autentico Dopo il 31 dicembre 1976 l'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmettera' copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 che non sono Parti contraenti. in fede di che, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque, in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede.
Allegato 1
ALLEGATO 1 MODELLO DI CARNET TIR Il carnet TIR e' stampato in francese salvo la pagina I di copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese; le "Norme relative all'impiego del carnet TIR" sono riportate in inglese alla pagina 3 della medesima copertina. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2-art. 1
ALLEGATO 2 REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE Articolo 1 Principi fondamentali Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico e' costruito e attrezzato in modo che: a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale; b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace; c) non comportino alcun spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci; d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.
Allegato 2-art. 2
Articolo 2 Struttura del compartimento riservato al carico 1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento: a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pianali, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti; b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sara' protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili; c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutitivi del compartimento riservato al carico che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parete doppia). Affinche' tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento delle merci: i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna e' completamente chiuso, detto rivestimento dovra' essere applicato in modo da non poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, e ii) se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza dalla parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione, il numero di detti spazi dovra' essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali. 3. Saranno autorizzate le prese di luce a condizione che siano fatte con materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere tolte e reinstallate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Sara' tuttavia ammesso il vetro ma in tal caso la presa di luce sara' munita di una rete metallica fissa che non puo' essere tolta dall'esterno; le maglie della rete non potranno avere una dimensione superiore a 10 mm. 4. Saranno ammesse le aperture praticate nel pianale a scopi tecnici, quale l'ingrassaggio, la manutenzione, il riempimento del serbatoio della sabbia, solo a condizione che siano munite di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento riservato al carico.
Allegato 2-art. 3
Articolo 3 Veicoli con telone 1. I veicoli con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento sempreche' esse possano essere applicate a tali veicoli. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo. 2. Il telone sara' in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovra' essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. 3. Se il telone e' composto di piu' pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sara' sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n. 2 o n. 2 a), uniti al presente regolamento. Una di tali cuciture sara' visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovra' essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. 4. Se il telone e' in tessuto ricoperto di materia plastica ed e' composto di piu' pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprira' il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sara' ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verra' impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verra' eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili. 5. Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture, visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sara' di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonche' da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potra' anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro dovra' essere apposto su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovra' essere applicato nella parte interna. 6. a) Il telone sara' fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potra' eseguirsi con i) anelli metallici applicati al veicolo; ii) asole eseguite sul bordo del telone; iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza. Il telone ricoprira' elementi solidi del veicolo per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per se' stesso di accedere al compartimento riservato al carico. b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al veicolo, esso verra' fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi. 7. Il telone sara' sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi, ecc.). 8. La distanza tra gli anelli e le asole non dovra' essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate. 9. Per le legature di chiusura saranno utilizzati: a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. I cavi potranno essere muniti di in rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. 10. Ogni cavo o corda dovra' essere in un unico pezzo e sara' munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremita'. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovra' essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovra' essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda e' in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento). 11. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sara' assicurata: a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, e c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo; tale coreggia sara' fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sara' richiesto.
Allegato 2-Disegni
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ALLEGATO 3 PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 Generalita' 1. I veicoli stradali possono essere approvati secondo una delle seguenti procedure: a) individualmente, o b) per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali). 2. L'approvazione dara' luogo al rilascio di un certificato di approvazione conforme al modello dell'allegato 4. Tale certificato sara' stampato nella lingua del paese in cui viene rilasciato e in francese o in inglese. Qualora l'autorita' che rilascia il certificato di approvazione lo ritenga utile, tale certificato sara' corredato di fotografie e da disegni autenticati da questa autorita'. Il numero di tali documenti sara' indicato dall'autorita' di cui trattasi nella rubrica n. 6 del certificato. 3. Il certificato dovra' trovarsi a bordo del veicolo stradale. 4. I veicoli stradali verranno presentati ogni due anni, per una verifica ed eventuale rinnovo dell'approvazione, alle autorita' competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui e' domiciliato il proprietario o l'utilizzatore. 5. Se un veicolo stradale non soddisfa piu' i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, esso dovra' essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici. 6. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non sara' piu' coperto dall'approvazione concessa e dovra' ottenere una nuova approvazione dall'autorita' competente, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR. 7. Le autorita' competenti del paese di immatricolazione del veicolo, oppure, in caso di veicoli che non richiedono immatricolazione, le autorita' competenti del paese in cui e' stabilito il proprietario o l'utilizzatore del veicolo, possono, all'occorrenza, ritirare o rinnovare il certificato di approvazione o rilasciarne uno nuovo, nelle circostanze elencate nell'articolo 14 della presente convenzione ed ai paragrafi 5 e 6 del presente allegato. Procedura di approvazione individuale 8. L'approvazione individuale viene richiesta all'autorita' competente dal proprietario, dall'esercente o dal rappresentante di uno di essi. L'autorita' competente effettua il controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle norme generali previste ai precedenti paragrafi da 1 a 7, si assicura che esso soddisfi ai requisiti tecnici di cui all'allegata 2 e rilascia, dopo l'approvazione un certificato conforme al modello dell'allegato 4. Procedura di approvazione per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali) 9. Quando i veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potra' chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'autorita' competente del paese di fabbricazione. 10. Nella domanda, il costruttore dovra' indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di veicolo stradale di cui chiede l'approvazione. 11. Tale domanda dovra' essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di veicolo stradale da approvare. 12. Il costruttore dovra' impegnarsi per iscritto: a) a presentare all'autorita' competente quei veicoli del tipo in causa che essa desideri esaminare; b) a consentire all'autorita' competente di esaminare altre unita' in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato; c) ad informare l'autorita' competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effettuarla; d) ad indicare sui veicoli stradali in un punto visibile i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione ed il numero d'ordine di ogni veicolo nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione); e) a tenere un registro dei veicoli fabbricati secondo il tipo approvato. 13. L'autorita' competente indichera', all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione. 14. Non verra' concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorita' competente abbia constatato, esaminando uno o piu' veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti dall'allegato 2. 15. L'autorita' competente notifichera' per iscritto al costruttore la decisione di approvazione del tipo in causa. Tale decisione sara' datata, numerata e indichera' esattamente l'autorita' che l'ha presa. 16. L'autorita' competente adottera' le misure necessarie per rilasciare, per ogni veicolo fabbricato in conformita' con il tipo di costruzione approvato, un certificato di approvazione da essa debitamente vidimato. 17. Il titolare del certificato di approvazione dovra' completare, ove necessario, prima di utilizzare il veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, il certificato di approvazione mediante: - indicazione del numero di immatricolazione assegnato al veicolo (rubrica n. 1), oppure - trattandosi di un veicolo non soggetto all'immatricolazione, indicazione del proprio nome e della sede del suo stabilimento (rubrica n. 8). 18. Quando un veicolo che ha formato oggetto di un'approvazione per tipo di costruzione viene esportato verso un altro paese che sia Parte contraente della presente convenzione, non verra' richiesta in tale paese nessuna nuova procedura di approvazione a seguito dell'importazione. Procedura di annotazione del certificato di approvazione 19. Se un veicolo approvato, che trasporta merci scortate da carnet TIR, presenta difetti di notevole importanza, le autorita' competenti delle parti contraenti potranno rifiutare al veicolo l'autorizzazione di proseguire il viaggio scortato da carnet TIR, oppure consentirgli di continuare il viaggio con il carnet TIR sul proprio territorio adottando opportune misure di controllo. Il veicolo approvato dovra' essere riparato quanto prima e, comunque, prima di ogni nuova utilizzazione per il trasporto scortato da carnet TIR. 20. In ognuno dei due casi di cui sopra, le autorita' doganali apporteranno una menzione adeguata nella rubrica n. 10 del certificato di approvazione del veicolo. Quando le condizioni del veicolo giustificheranno di nuovo l'approvazione, esso verra' presentato alle autorita' competenti di una parte contraente che convalideranno nuovamente il certificato, aggiungendo alla rubrica n. 10 una menzione che annulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato rechi una menzione alla rubrica n. 10 a norma delle disposizioni suddette potra' essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR fino a quando non sara' riparato e le annotazioni di cui alla rubrica n. 10 non saranno state annullate come sopra indicato. 21. Ogni menzione apportata sul certificato sara' datata e autenticata dalle autorita' competenti. 22. Quando le autorita' doganali ritengono che un veicolo presenti dei difetti di scarsa importanza che non creano alcun rischio di frode, potra' essere autorizzato il proseguimento dell'uso di tale veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR. Il titolare del certificato di approvazione sara' informato di tali difetti e dovra' fare riparare il veicolo entro termini ragionevoli.
Allegato 4
ALLEGATO 4 MODELLO DI CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DI UN VEICOLO STRADALE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
ALLEGATO 5 TARGHE TIR 1. Le targhe avranno le dimensioni di 250 mm per 400 mm. 2. La parola TIR, riportata in caratteri latini maiuscoli, avra' un'altezza di 200 mm ed i tratti delle lettere avranno uno spessore di almeno 20 mm e saranno di color bianco su fondo azzurro.
Allegato 6
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