LEGGE 12 agosto 1982, n. 706
ALLEGATO 6 NOTE ESPLICATIVE INTRODUZIONE i) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente convenzione, le note esplicative danno l'interpretazione di talune disposizioni della medesima e dei suoi allegati. Tali note riportano anche talune pratiche raccomandate. ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati: esse ne specificano unicamente il contenuto, il significato e la portata. iii) In particolare, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente convenzione, relative alle condizioni tecniche di approvazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale, le note esplicative precisano, se necessario, i procedimenti tecnici di costruzione che debbono essere accettati dalle parti contraenti in quanto rispondenti a tali disposizioni. Esse precisano inoltre, all'occorrenza, i processi tecnici di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni. iv) Le note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati, tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze di carattere economico. TESTO PRINCIPALE DELLA CONVENZIONE 0.1 Articolo 1 0.1 b) Per eccezioni (tributi e aggravi) di cui alla lettera b) dell'articolo 1 s'intendono tutte le somme diverse dai dazi e dalle tasse riscossi dalle Parti contraenti all'importazione o all'esportazione o in occasione dell'importazione o dell'esportazione. Gli importi di tali somme saranno limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire un mezzo indiretto di protezione dei prodotti nazionali o una tassa di carattere fiscale riscossa sulle importazioni o le esportazioni. Tali tributi e aggravi comprendono, tra l'altro, i versamenti concernenti: - i certificati d'origine, qualora siano necessari per il transito, - le analisi effettuate dai laboratori delle dogane a scopi di controllo, - le ispezioni doganali e le altre operazioni di sdoganamento effettuate fuori delle ore normali d'ufficio e dell'area ufficiale dell'ufficio doganale, - le ispezioni effettuate per motivi d'ordine sanitario, veterinario o fitopatologico. 0.1 e) Per "carrozzeria amovibile" s'intende un compartimento di carico sprovvisto di qualsiasi mezzo di locomozione e concepito per essere trasportato su un veicolo stradale il cui telaio e l'intelaiatura inferiore della carrozzeria sono particolarmente approntati a tale scopo. 0.1 e) i) Con il termine "parzialmente chiuso", applicabile all'attrezzatura di cui alle lettere e) i) dell'articolo 1, s'intende un'attrezzatura generalmente costituita da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico corrispondente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura e' di solito composta di elementi metallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di una o piu' pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tal genere sono utilizzati in particolare per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture). 02 Articolo 2 0.2-1 L'articolo 2 prevede che un trasporto accompagnato da un carnet TIR puo' iniziare e terminare nello stesso Paese a condizione che durante il percorso attraversi un territorio estero. In tal caso le autorita' doganali del Paese di partenza possono esigere, oltre al carnet TIR, un documento nazionale destinato a garantire la libera reimportazione delle merci. Si raccomanda tuttavia alle autorita' doganali di rinunciare ad un tale documento, sostituendolo con un'annotazione particolare sul carnet TIR. 0.2-2 Le disposizioni di detto articolo permettono il trasporto di merci con carnet TIR anche quando solo una parte del tragitto e' percorsa per strada. Esse non precisano quale parte del tragitto debba essere percorsa per strada e basta che tale parte si trovi tra l'inizio dell'operazione TIR e la sua fine. Tuttavia contrariamente alle intenzioni del mittente alla partenza, puo' capitare per motivi imprevisti, di carattere commerciale o accidentale, che nessuna parte del tragitto possa essere percorsa per strada. In tali casi straordinari le Parti contraenti accetteranno il carnet TIR e la responsabilita' delle associazioni garanti rimarra' immutata. 0.5 Articolo 5 Tale articolo non esclude il diritto di eseguire dei controlli per sondaggio delle merci, ma specifica che detti controlli dovranno essere di numero molto limitato. Infatti il sistema internazionale dei carnet TIR offre maggiori garanzie rispetto a quelle derivanti dalle procedure nazionali; da un canto, le indicazioni nel carnet TIR riferentisi alle merci devono corrispondere con le menzioni contenute nei documenti doganali eventualmente approntati nel Paese di partenza; d'altro canto, ai Paesi di passaggio e di destinazione sono gia' date delle garanzie dai controlli effettuati alla partenza e convalidati con il visto dell'ufficio doganale di partenza (v. anche la nota esplicativa all'articolo 19). 0.6.2 Articolo 6, paragrafo 2 Secondo le disposizioni di tale paragrafo, le autorita' doganali di un Paese possono ammettere piu' associazioni, ciascuna delle quali assume la responsabilita' derivante da trasporti accompagnati da un carnet che essa ha rilasciato o che e' stato rilasciato dalle associazioni di cui essa e' corrispondente. 0.8.3 Articolo 8, paragrafo 3 Si raccomanda alle autorita' doganali di limitare a una somma corrispondente a 50.000 dollari degli Stati Uniti, per carnet TIR, l'importo massimo eventualmente esigibile dall'associazione garante. 0.8.6 Articolo 8, paragrafo 6 1. Qualora indicazioni insufficientemente precise nel carnet TIR non permettessero di tassare le merci, gli interessati potranno addurre la prova della natura esatta di dette merci. 2. Se non e' adatta alcuna prova, i dazi e le tasse non saranno riscossi secondo un'aliquota forfettaria estranea alla natura della merce, bensi' secondo l'aliquota piu' alta applicabile al genere di merci corrispondenti alle indicazioni nel carnet TIR. 0.10 Articolo 10 Il certificato di scarico del carnet TIR e' reputato ottenuto abusivamente o fraudolentemente allorche' l'operazione TIR e' stata effettuata impiegando compartimenti di carico o contenitori modificati fraudolentemente, oppure quando sono stati accertati dei raggiri, come l'impiego di documenti falsi o inesatti, la sostituzione di merci, la manipolazione di chiusure doganali, oppure allorquando il certificato e' stato ottenuto con altri mezzi illeciti. 0.11 Articolo 11 0.11-1 Allorche' devono prendere la decisione di liberare o no le merci o i veicoli, le autorita' doganali non dovrebbero lasciarsi influenzare dal fatto che l'associazione garante e' responsabile del pagamento dei dazi, tasse o interessi di mora dovuti dal titolare del carnet, se la loro legislazione offre altri mezzi per assicurare la tutela degli interessi che esse devono difendere. 0.11-2 Se, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, l'associazione garante e' invitata a pagare le somme previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 e non lo fa' entro il termine di tre mesi prescritto dalla Convenzione, le autorita' competenti potranno esigere il pagamento di dette somme fondandosi sul loro ordinamento nazionale, poiche' trattasi in tal caso di una mancata esecuzione d'un contratto di garanzia firmato dall'associazione garante in virtu' della legislazione nazionale. 0.15 Articolo 15 La dispensa dal documento doganale d'importazione temporanea puo' far sorgere certe difficolta' allorche' trattasi di veicoli non soggetti all'immatricolazione, come in certi Paesi i rimorchi o i semirimorchi. In tal caso le disposizioni dell'articolo 15 possono essere ripetute - garantendo nel contempo alle autorita' doganali una sufficiente sicurezza - mediante annotazione, nei tagliandi n. 1 e 2 del caret TIR utilizzati dal rispettivo Paese e nelle matrici corrispondenti, delle caratteristiche (marche e numeri) di detti veicoli. 0.17 Articolo 17 0.17-1 La disposizione secondo la quale il manifesto delle merci spedite con carnel TIR deve indicare separatamente il contenuto di ogni veicolo appartenente ad un autotreno o di ogni contenitore ha unicamente lo scopo di agevolare il controllo doganale del contenuto di un sol veicolo o di un sol contenitore. Detta disposizione non deve dunque essere interpretata con un rigore tale che qualsiasi differenza tra il contenuto effettivo d'un veicolo o d'un contenitore e il contenuto di tale veicolo o contenitore, indicato nel manifesto, sia reputata come una violazione alle disposizioni della Convenzione. Se, a soddisfazione delle autorita' competenti, il trasportatore puo' comprovare che nonostante tale differenza tutte le merci indicate nel manifesto corrispondono al totale delle merci caricate nell'autotreno o nei contenitori trasportati con carnet TIR non si dovra' reputare, per principio, che esista una violazione delle disposizioni doganali. 0.17-2 In caso di traslochi, si potra' applicare la procedura prevista al paragrafo 10, lettera c) delle regole concernenti l'impiego del carnet TIR e si semplifichera' ragionevolmente l'enumerazione degli oggetti trasportati. 0.18 Articolo 18 0.18-1 Il buon funzionamento del regime TIR esige che le autorita' doganali di un Paese rifiutino che un ufficio d'uscita di tale Paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il Paese vicino, pure contraente della presente Convenzione, tranne che motivi particolari ne giustifichino la domanda. 0.18-2: 1. Le merci devono essere caricate in modo che la partita di merci destinata ad essere scaricata al primo luogo di scarico possa essere ritirata dal veicolo o dal contenitore senza dover scaricare l'altra partita o le altre partite di merci destinate ad essere scaricate negli altri luoghi di scarico. 2. Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso piu' uffici, e' necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporre un'adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del carnet TIR, specificando nel tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle matrici corrispondenti che sono state applicate nuove chiusure. 0.19 Articolo 19 L'obbligo, per l'ufficio doganale di partenza, di accertarsi dell'esattezza del manifesto delle merci implica la necessita' di verificare almeno che le indicazioni nel manifesto concernenti le merci corrispondano a quelle dei documenti d'esportazione e dei documenti di trasporto o di altri documenti commerciali inerenti a tali merci: se necessario, l'ufficio doganale di partenza puo' parimenti sottoporre le merci alla visita. Prima di apporre le chiusure l'ufficio doganale di partenza deve pure verificare lo stato del veicolo stradale o del contenitore e, qualora trattisi di veicoli o contenitori provvisti di copertone, lo stato dei copertoni e dei mezzi di fissazione dei copertoni, tali accessori non essendo compresi nel certificato d'ammissione. 0.20 Articolo 20 Allorche' fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territorio, le autorita' doganali devono parimenti tener conto, tra l'altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti ad osservare, in particolare dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si raccomanda alle autorita' doganali di far uso del loro diritto di fissare l'itinerario soltanto se lo giudicano indispensabile. 0.21 Articolo 21 0.21-1 Le disposizioni di detto articolo non limitano per nulla il potere delle autorita' doganali di ispezionare e di controllare tutte le parti del veicolo diverse dai compartimenti di carico posti sotto chiusura doganale. 0.21-2 L'ufficio doganale d'entrata puo' rinviare il trasportatore all'ufficio doganale d'uscita del Paese vicino allorche' accerta che il visto d'uscita e' stato omesso o non e' stato apposto correttamente in detto Paese. In tal caso l'ufficio doganale d'entrata iscrive nel carnet TIR un'annotazione per il corrispondente ufficio doganale d'uscita. 0.21-3 Se, procedendo alle operazioni di controllo, le autorita' doganali prelevano dei campioni di merci, esse devono iscrivere nel manifesto delle merci del carnet TIR un'annotazione contenente tutte le necessarie indicazioni sulle merci prelevate. 0.28 Articolo 28 0.28-1 L'articolo 28 prevede che lo scarico del carnet TIR presso l'ufficio doganale di destinazione dev'essere effettuato senza indugio, sempreche' le merci siano poste sotto un altro regime doganale o sdoganate per il consumo. 0.28-2 L'uso del carnet TIR dev'essere limitato alle funzioni che gli sono proprie, vale a dire il transito. Il carnet TIR non deve servire, per esempio, a conservare le merci vincolate a dogana al luogo di destinazione. Se non sono state commesse irregolarita', l'ufficio di destinazione deve scaricare il carnet TIR tosto che le merci iscritte nel carnet sono state poste sotto un altro regime doganale o sono state sdoganate per il consumo. Nella pratica tale scarico dovra' essere effettuato dopo la riesportazione immediata delle merci (allorche', per esempio, le stesse sono caricate direttamente su una nave in un porto marittimo) o a contare dal momento in cui esse sono state oggetto, al luogo di destinazione, di una dichiarazione doganale, oppure tosto che sono state collocate sotto un regime doganale d'attesa (ad esempio, immagazzinaggio sotto controllo doganale) secondo le regole in vigore nel Paese di destinazione. 0.29 Articolo 29 Non e' richiesto un certificato d'ammissione per i veicoli stradali o i contenitori trasportanti merci ponderose o voluminose. Spetta tuttavia all'ufficio doganale di partenza di verificare che siano adempite le altre condizioni fissate in detto articolo per tale genere di trasporto. Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accetteranno la decisione presa dall'ufficio doganale di partenza, salvo che la reputino in manifesta contraddizione con le disposizioni dell'articolo 29. 0.38.1 Articolo 38, paragrafo 1 Un'impresa non dovrebbe essere esclusa dal regime TIR per effetto d'infrazioni commesse, all'insaputa dei suoi responsabili, da uno dei suoi conducenti. 0.38.2 Articolo 38, paragrafo 2 Allorche' una Parte contraente e' stata informata che una persona residente o domiciliata nel suo territorio si e' resa colpevole di un'infrazione nel territorio di un altro Paese, essa non e tenuta ad opporsi al rilascio di carnet TIR alla persona di cui trattasi. 0.39 Articolo 39 L'espressione "errori commessi per negligenza" si riferisce ad atti che non sono stati commessi deliberatamente e con cognizione di causa, ma che risultano dal fatto che non sono stati presi provvedimenti ragionevoli e necessari per garantire l'esattezza delle indicazioni nel singolo caso. 0.45 Articolo 45 Si raccomanda alle Parti contraenti di abilitare il piu' grande numero possibile di uffici doganali, all'interno e al confine, alle operazioni TIR. 1. ALLEGATO 2 2.2 Articolo 2 2.2.1 a) Paragrafo 1, lettera a) - Collegamento degli elementi costitutivi a) Quando si utilizzano dispositivi di collegamento (rivetti, viti, bulloni e dadi, ecc.), si provvedera' a fissare dall'esterno un numero sufficiente di tali dispositivi, che attraverseranno gli elementi collegati e sporgeranno all'interno, dove saranno fissati accuratamente (per esempio, rivettati, saldati, fissati con anelli, bullonati e rivettati o saldati sul dado). Tuttavia, i rivetti classici (ossia quelli il cui fissaggio richiede un intervento da entrambe le parti degli elementi collegati) potranno anche essere collocati dall'interno. A prescindere da quanto precede, il pianale dei compartimenti riservati al carico puo' essere fissato per mezzo di viti autofilettanti, di rivetti inseriti mediante carica esplosiva, ovvero di rivetti autoperforanti fissati dall'interno, che attraversino ad angolo retto il pianale e le traverse metalliche inferiori, a condizione che, salvo nel caso delle viti autofilettanti, talune estremita' siano incassate nella parte esterna della traversa o saldate ad essa. b) L'autorita' competente determina il numero e il tipo dei dispositivi di collegamento che debbono soddisfare ai requisiti di cui alla lettera a) della presente nota, accertandosi che non sia possibile rimuovere e ricollocare al loro posto gli elementi costitutivi che sono stati uniti in base a tale sistema, senza lasciare tracce visibili. La scelta e il fissaggio degli altri dispositivi di collegamento non sono soggetti a restrizioni. c) I dispositivi di collegamento che possono essere rimossi e sostituiti senza lasciare tracce visibili, agendo da un solo lato, ossia senza che sia necessario intervenire da entrambe le parti degli elementi da collegare, non saranno autorizzati ai sensi della lettera a) della presente nota. Si tratta in particolare dei rivetti a espansione, dei rivetti "ciechi" e simili. d) I sistemi di collegamento descritti sopra si applicano ai veicoli speciali, per esempio ai veicoli isotermici, ai veicoli frigoriferi e alle autocisterne, a condizione che essi non presentino caratteristiche incompatibili con i requisiti tecnici ai quali tali veicoli debbono soddisfare per quanto riguarda il loro impiego. Qualora non sia possibile, per motivi tecnici, fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere collegati mediante i dispositivi previsti alla lettera c) della presente nota, purche' i dispositivi impiegati sulla facciata interna della parete non possano essere raggiunti dall'esterno. 2.2.1 b) Paragrafo 1, lettera b) - Porte e altri sistemi di chiusura a) Il dispositivo che consente di apporre il sigillo doganale deve: i) essere fissato mediante saldatura o mediante almeno due dispositivi di collegamento che siano conformi alle prescrizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a), ovvero ii) essere costruito in modo che non sia possibile, dopo che il compartimento riservato al carico e' stato chiuso e sigillato, rimuovere tale dispositivo senza lasciare tracce visibili. Inoltre il dispositivo suddetto deve: iii) essere munito di fori del diametro minimo di 11 mm o di fessure di almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, nonche' iv) garantire lo stesso livello di sicurezza a prescindere dal tipo di sigillo utilizzato. b) Le cerniere, le cerniere a bandella, i cardini e gli altri attacchi delle porte, ecc., dovranno essere fissati in conformita' delle prescrizioni della lettera a), punti i) e ii), della presente nota. Inoltre i vari elementi costituenti il dispositivo di attacco (ad esempio, i perni o le aste delle cerniere o dei cardini) saranno fissati in modo da non poter essere rimossi o smontati senza lasciare tracce visibili, quando il compartimento riservato al carico e' chiuso e sigillato. Tuttavia, quando il dispositivo di attacco non e' accessibile dall'esterno, sara' sufficiente che la porta, ecc., una volta chiusa e sigillata, non possa essere tolta da tale dispositivo senza lasciare tracce visibili. Quando la porta, o il sistema di chiusura, comprende piu' di due cardini, soltanto i due cardini che sono piu' vicini alle estremita' della porta debbono essere fissati conformemente alle prescrizioni della precedente lettera a), punti i) e ii). c) Eccezionalmente, nel caso di veicoli dotati di compartimenti isolati, riservati al carico, il dispositivo di sigillatura doganale, le cerniere e gli altri elementi la cui rimozione consentirebbe l'accesso all'inverno del compartimento riservato al carico, ovvero a zone nelle quali le merci potrebbero essere occultate, possono essere fissati alle porte di detto compartimento riservato al carico, mediante bulloni o viti introdotti dall'esterno, ma che peraltro non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a), a meno che: i) le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una piastra filettata o in un dispositivo analogo collocato dietro il pannello esterno della porta, e ii) le teste di un numero adeguato di detti bulloni o viti siano saldate al dispositivo di sigillatura doganale, alle cerniere, ecc., in modo che dette teste siano completamente deformate e che non sia possibile rimuovere i bulloni o le viti senza lasciare tracce visibili.(1) Si deve intendere che il termine scompartimento isolato riservato al carico" si riferisca ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati al carico. d) I veicoli che comportano un gran numero di chiusure, quali valvole, rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc., saranno concepiti in modo da limitare, per quanto possibile, il numero dei sigilli doganali. A tal fine, le chiusure adiacenti saranno collegate tra loro da un dispositivo comune che richieda un unico sigillo, ovvero saranno munite di un coperchio che abbia la stessa funzione. e) I veicoli a tetto apribile saranno costruiti in modo da limitare al massimo il numero dei sigilli doganali. 2.2.1 c) - 1. Paragrafo 1 c) - Aperture di ventilazione a) La dimensione massima di tali aperture non dovra', di regola, superare 400 mm. b) Le aperture che potrebbero consentire l'accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno ostruite da una rete metallica o da una lamiera metallica perforata (dimensione massima di ogni foro in ambedue i casi: 3 mm) e dovranno essere protette da una griglia metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). c) Le aperture che non consentono l'accesso diretto all'interno del compartimento riservato al carico (ad esempio mediante sistemi a gomito o a deflettore) saranno munite degli stessi dispositivi, ma le dimensioni dei fori e delle maglie potranno raggiungere rispettivamente 10 e 20 mm. d) Qualora siano state praticate aperture nei teloni, saranno prescritti in linea di massima i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota. Tuttavia saranno ammessi i sistemi di otturarazione costituiti da una piastra metallica perforata, fissata all'esterno, e da una rete di metallo o altro materiale, fissata all'interno. e) Si potranno autorizzare dispositivi semplici, non metallici, purche si osservino le dimensioni dei fori e delle maglie e il materiale utilizzato sia sufficientemente resistente da rendere impossibile una notevole dilatazione di tali fori ovvero maglie, senza provocare danni visibili. Inoltre non deve essere possibile sostituire il dispositivo di aerazione da un solo lato del telone. 2.2.1 c) - 2. Paragrafo I, lettera c) - Aperture di scolo a) Le dimensioni massime delle aperture di scolo non dovranno, in linea di massima, superare 35 mm. b) Le aperture, che consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, saranno munite dei dispositivi di cui alla lettera b) della nota esplicativa 2.2.1 c) - 1 per le aperture di ventilazione. c) Quando le aperture di scolo non consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, non sono richiesti i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota, purche' le aperture siano dotate di un sistema sicuro di deflettori, facilmente raggiungibile dall'interno del compartimento riservato al carico. 2.3 Articolo 3 2.3.3 Paragrafo 3 - Teloni di copertura composti di piu' elementi a) I vari elementi di uno stesso telone possono essere di materiali diversi che siano conformi alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'allegato 2. b) Per quanto riguarda il confezionamento del telone, si ammette qualsiasi disposizione degli elementi che offra sufficienti garanzie di sicurezza, purche' il collegamento dei vari pezzi sia effettuato in conformita' delle prescrizioni dell'articolo 3 dell'allegato 2. 2.3.6 a) Paragrafo 6, lettera a) - Veicoli muniti di anelli scorrevoli Ai fini del presente paragrafo per fissare i teloni si autorizza l'uso di anelli metallici che scorrono sulle barre metalliche fissate ai veicoli (vedi disegno n. 2 unito al presente allegato), purche': a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere rimosse e ricollocate, senza lasciare tracce visibili; b) gli anelli siano formati da un doppio occhiello o dotati di una barra centrale e siano costruiti in un pezzo unico, senza saldatura; c) il telone sia fissato al veicolo in modo da rispondere rigorosamente al requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 1 dell'allegato 2 della presente convenzione. 2.3.6 b) Paragrafo 6, lettera b) - Teloni fissati in modo permanente Quando uno o vari bordi del telone sono fissati in modo permanente alla carrozzeria del veicolo, il telone sara' trattenuto da un nastro o da nastri di metallo o di qualsiasi altro materiale adeguato, agganciato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di collegamento che rispondano ai requisiti della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato. 2.3.9 Paragrafo 9 - Cavi di chiusura in acciaio con anima in materiale tessile Ai fini del presente paragrafo sono ammissibili i cavi costituiti da un'anima in materiale tessile, racchiusa tra sei trefoli, formati esclusivamente da fili d'acciaio, che ricoprono completamente l'anima, purche' il diametro di detti cavi non sia inferiore a 3 mm (senza tener conto, eventualmente, di una guaina di materiale plastico trasparente). 2.3.11 a) Paragrafo 11, lettera a) - Lembo di tensione dei teloni Su vari veicoli, il telone e' dotato all'esterno di un lembo orizzontale, munito di asole, che corre lungo la parete laterale del veicolo. Tali lembi, chiamati lembi di tensione servono per tendere il telone mediante corde o dispositivi analoghi. Questi lembi sono stati utilizzati per nascondere aperture orizzontali praticate nei teloni, che permettono di accedere illecitamente alle merci trasportate dal veicolo. Per tale motivo si raccomanda di non autorizzare l'impiego di lembi di questo tipo, che possono essere sostituiti dai seguenti dispositivi: a) lembi di tensione di tipo analogo, fissati all'interno del telone, ovvero b) piccoli lembi singoli, ciascuno dei quali sara' munito di un'asola, fissati sulla facciata esterna del telone e collocati a intervalli tali da permettere di ottenere una tensione sufficiente del telone. Un'altra soluzione, possibile in taluni casi, consiste nell'evitare l'impiego dei lembi di tensione sui teloni. 2.3.11 c) Paragrafo 11, lettera c) - Cinghia dei teloni 2.3.11 c) - 1. I seguenti materiali sono considerati idonei alla confezione delle cinghie: a) cuoio, b) materiali tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommato, purche', in caso di rottura, tali materiali non possano essere saldati o ricostituiti senza lasciare tracce visibili. Inoltre la materia plastica che ricopre le cinghie dovra' essere trasparente e la sua superficie dovra' essere liscia. 2.3.11 c) - 2. Il dispositivo illustrato nel disegno n. 3, unito al presente allegato, risponde alle prescrizioni dell'ultima parte del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso soddisfa inoltre ai requisiti del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2. 3. ALLEGATO 3 3.0.17 Procedura di approvazione 1. In conformita' all'allegato 3 le autorita' competenti di una parte contraente hanno la facolta' di rilasciare un certificato d'approvazione per un veicolo costruito nel territorio di detta parte contraente; tale veicolo non sara' soggetto a nessuna procedura supplementare di approvazione nel paese in cui e' immatricolato, ovvero nel paese in cui e' domiciliato il suo proprietario, a seconda dei casi. 2. Tali disposizioni non sono dirette a limitare il diritto di cui godono le autorita' competenti della parte contraente nel cui territorio il veicolo e' immatricolato ovvero il suo proprietario e' domiciliato, diritto in base al quale tali autorita' possono esigere la presentazione di un certificato d'approvazione, sia all'importazione, sia successivamente per motivi increnti all'immatricolazione o al controllo del veicolo, ovvero a formalita' analoghe. 3.0.20 Procedura di annotazione del certificato d'approvazione Per annullare una menzione relativa a eventuali difetti, allorche' il veicolo e' stato rimesso in buono stato, sara' sufficiente apporre, alla rubrica n. 11 all'uopo prevista, la menzione difetti eliminati, nonche' il nome, la firma e il timbro dell'autorita' competente interessata. Disegno n. 1 Esempio di cerniera e di dispositivo di sigillatura doganale per le porte dei veicoli muniti di compartimenti di carico isolati Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 2 Veicoli muniti di teloni ad anelli scorrevoli Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 3 Esempio di dispositivo di chiusura del telone di un veicolo Il dispositivo illustrato sotto e' conforme alle prescrizioni dell'ultimo comma del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso risponde inoltre alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 4 Dispositivo di chiusura di un telone Il dispositivo illustrato e' conforme alle prescrizioni della lettera a) nel paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Parte di provvedimento in formato grafico --------------- (1)Vedi disegno n. 1, unito al presente allegato.
Allegato 7-art. 1
ALLEGATO 7 ALLEGATO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE Articolo 1 Principi fondamentali Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i contenitori costruiti e attrezzati in modo che: a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del contenitore od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale; b) il sigillo possa esservi apposto in modo semplice ed efficace; c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci; d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.
Allegato 7-art. 2
Articolo 2 Struttura dei contenitori 1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento: a) gli elementi del contenitore (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti; b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta e la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sara' protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili; c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del contenitore. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parete doppia). Affinche' tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci: i) il rivestimento interno del contenitore non dovra' poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, o ii) il numero di detti spazi dovra' essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali.
Allegato 7-art. 3
Articolo 3 Contenitori pieghevoli o smontabili I contenitori pieghevoli o smontabili saranno sottoposti alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del presente regolamento; inoltre essi dovranno essere muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quando il contenitore e' montato. Tale sistema di chiavistelli dovra' poter essere sigillato dalla dogana se si trova all'esterno del contenitore una volta montato.
Allegato 7-art. 4
Articolo 4 Contenitore con telone 1. I contenitori con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento sempreche' esse possano essere applicate a tali contenitori. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo. 2. Il telone sara' in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovra' essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al carico senza lasciare tracce visibili. 3. Se il telone e' composto di piu' pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sara' sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n. 2, unito al presente regolamento. Una di tali cuciture sara' visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovra' essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore di filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. 4. Se il telone e' in tessuto ricoperto di materia plastica ed e' composto di piu' pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n. 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprira' il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sara' ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verra' impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verra' eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili. 5. Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sara' di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonche' da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potra' anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la saldatura dovra' essere effettuata su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovra' essere applicato nella parte interna. 6 a) Il telone sara' fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potra' eseguirsi con: i) anelli metallici applicati al contenitore; ii) asole eseguite sul bordo del telone; iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza. Il telone ricoprira' elementi solidi del contenitore per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per se' stesso di accedere alle merci. b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al contenitore, esso verra' fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi. 7. La distanza tra gli anelli e le asole non dovra' essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate. 8. Per le legature di chiusura saranno utilizzati: a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. 9. I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. Ogni cavo o corda dovra' essere un unico pezzo e sara' munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremita'. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovra' essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio del cordoncino o della striscia del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovra' essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda e' in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento). 10. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sara' assicurata: a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 7 del presente articolo; c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo; tale cinghia sara' fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sara' richiesto. 11. I marchi d'identificazione che devono figurare sul contenitore nonche' la piastrina di approvazione prevista nella seconda parte del presente allegato non dovranno in alcun caso essere ricoperti dal telone.
Allegato 7-art. 5
Articolo 5 Disposizioni transitorie Fino al 1 gennaio 1977 saranno autorizzati i puntali conformi al disegno n. 5, unito al presente regolamento, anche se il rivetto forato, di modello approvato anteriormente, ha un'apertura di dimensioni inferiori a quelle indicate in detto disegno.
Allegato 7-Disegni
Disegno n. 1 Telone composto di piu' pezzi Riunione mediante cucitura Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 2 Telone composto di piu' pezzi Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 3 Telone composto di piu' pezzi Riunione mediante saldatura Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 4 Riparazione del telone Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 5 Modello di puntale Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Parte II
PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NELLA PRIMA PARTE Generalita' 1. I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale: a) nella fase della fabbricazione, per tipo di costruzione (procedura di approvazione nella fase della fabbricazione); b) in una fase successiva alla fabbricazione, individualmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo (procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione). Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione 2. L'autorita' competente che procede all'approvazione rilascera' al richiedente, dopo l'approvazione stessa, un certificato di approvazione valido, a seconda dei casi, per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori. 3. Il beneficiario dell'approvazione dovra' apporre una targa di approvazione sul o sui contenitori approvati, prima di utilizzarli per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. 4. La targa di approvazione dovra' essere fissata in modo stabile in un punto nettamente visibile ed accanto a qualsiasi altra targa rilasciata a fini ufficiali. 5. La targa di approvazione, conforme al modello n. 1 che figura nell'appendice 1 della presente parte, sara' costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm. Sulla superficie saranno stampate ad impronta o a rilievo, o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza, le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o in inglese: a) la menzione "approvato per il trasporto sotto sigillo doganale"; b) il nome del paese in cui il contenitore e' stato approvato, per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale, il numero del certificato di approvazione (cifre, lettere, ecc.) nonche' l'anno dell'approvazione (ad esempio "NL/26/73" che significa: Paesi Bassi, certificato di approvazione n. 26, rilasciato nel 1973); c) il numero d'ordine del contenitore, assegnato dal costruttore (n. di fabbricazione); d) se il contenitore e' stato approvato per tipo di costruzione, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore. 6. Se in contenitore non soddisfa piu' i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovra' essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici. 7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non sara' piu' coperto dall'approvazione concessa e dovra' essere nuovamente approvato dall'autorita' competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE NELLA FASE DI FABBRICAZIONE 8. Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potra' chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'autorita' competente del paese di fabbricazione. 9. Nella domanda, il costruttore dovra' indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l'approvazione. 10. Tale domanda dovra' essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di contenitore da approvare. 11. Il costruttore dovra' impegnarsi per iscritto: a) a presentare all'autorita' competente quei contenitori del tipo in causa che essa desideri esaminare; b) a consentire all'autorita' competente di esaminare altre unita' in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato; c) ad informare l'autorita' competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effettuarla; d) a indicare sui contenitori in un punto visibile, oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvazione, i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione, nonche' il numero d'ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione); e) a tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato. 12. L'autorita' competente indichera', all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione. 13. Non verra' concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorita' competente abbia constatato, esaminando uno o piu' contenitori fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i contenitori di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti nella prima parte. 14. All'atto dell'approvazione di un tipo di contenitore, al richiedente verra' rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n. II che figura nell'appendice 2 della presente parte, valido per tutti i contenitori del tipo approvato. Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvazione del modello descritto nel paragrafo 5 della presente parte. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'APPROVAZIONE IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA FABBRICAZIONE 15. Se l'approvazione non e' stata richiesta nella fase della fabbricazione, il proprietario, l'esercente o il rappresentante di uno di essi potranno chiedere l'approvazione all'autorita' competente, alla quale e' loro possibile presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare. 16. Ogni domanda di approvazione presentata nel caso previsto al paragrafo 15 della presente parte dovra' indicare il numero d'ordine (numero di fabbricazione) iscritto su ogni contenitore dal costruttore. 17. L'autorita' competente controllera' il numero di contenitori che essa riterra' necessario e rilascera', dopo aver constatato che esso o essi rispondono ai requisiti tecnici menzionati nella prima parte, un certificato di approvazione conforme al modello n. 111 che figura nell'appendice 3 della presente parte, valido solamente per il numero di contenitori approvati. Tale certificato, in cui saranno indicati il numero o i numeri d'ordine del costruttore del contenitore o dei contenitori cui esso si riferisce, autorizzera' il richiedente ad apporre su ogni contenitore - approvato la targa prevista al paragrafo 5 della presente parte.
Allegato 7-Appendice n. 1
APPENDICE I DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. 1 TARGA DI APPROVAZIONE (versione inglese) Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. 1 TARGA DI APPROVAZIONE (versione francese) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Appendice n. 2
APPENDICE 2 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. II Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Appendice n. 3
APPENDICE 3 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. III Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Note esplicative
NOTE ESPLICATIVE 1. Le note esplicative relative all'allegato 2 riportato nell'allegato 6 della presente convenzione si applicano mutatis mutandis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale in applicazione delle disposizioni della presente convenzione. 2. PRIMA PARTE - Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) Il disegno allegato alla presente terza parte esemplifica il sistema di fissaggio dei teloni ai montanti d'angolo dei contenitori, che puo' essere accettato dalla dogana. 3. TERZA PARTE - Paragrafo 5 Se due contenitori con telone di copertura, approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, sono stati combinati in modo da costituire un unico contenitore ricoperto da un unico telone rispondente ai requisiti per il trasporto sotto sigillo doganale, non saranno richiesti un certificato distinto di approvazione o una targa distinta di approvazione per tale insieme. Dispositivo di fissazione di un telone intorno ai montanti d'angolo Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8-art. 1
ALLEGATO 8 COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE Articolo 1 i) Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione. ii) Il Comitato puo' decidere che le amministrazioni competenti degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.
Allegato 8-art. 2
Articolo 2 Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato i servizi di segreteria.
Allegato 8-art. 3
Articolo 3 Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente.
Allegato 8-art. 4
Articolo 4 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il Comitato, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa tutti gli anni, nonche' su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.
Allegato 8-art. 5
Articolo 5 Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che e' Parte contraente e che e' rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonche' le decisioni di cui agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati dalla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
Allegato 8-art. 6
Articolo 6 Per prendere le decisioni e' necessario un quorum di almeno la meta' degli Stati che sono Parti contraenti.
Allegato 8-art. 7
Articolo 7 Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta il suo rapporto.
Allegato 8-art. 8
Articolo 8 Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, e' applicabile il Regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il Comitato decida diversamente. EMENDAMENTI (Emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 60 della Convenzione e entrati in vigore il 1 agosto 1979). ALLEGATO 2: paragrafo 8 dell'articolo 3 Sostituire il testo attuale con il seguente: "La distanza tra gli anelli e tra le asole non dovra' essere superiore a 200 mm. Tuttavia, potra' essere superiore a tale valore, senza pero' superare 300 mm tra gli anelli e le asole situate da una parte e dall'altra di un montante, se il modo di costruzione del veicolo e del telone e' tale da impedire ogni accesso al compartimento di carico. Gli anelli dovranno essere rinforzati". ALLEGATO 6 Aggiungere, dopo la nota 2.3.6 b), un'altra nota esplicativa come segue: 2.3.8, Paragrafo 8 - Distanza tra gli anelli e tra le asole "Una distanza superiore a 200 mm, ma non superiore a 300 mm, puo' essere accettata da una parte e dall'altra di un montante se gli anelli sono montati in modo rientrante nei pannelli laterali e se le asole sono di forma ovale e di misura sufficiente per poter essere infilate negli anelli".
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